DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI xx-xx-2001
Programmazione dei flussi dingresso dei lavoratori extracomunitari
nel territorio dello Stato per lanno 2001
Bozza approvata dal Comitato dei ministri il 15-12-2000
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n:286, e successive modificazioni;
Visto in particolare, lart. 3, comma 4, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti famigliari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dellarticolo. 20 del suddetto decreto legislativo;
Visto il relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394;
Visto il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dellart. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40, emanato con decreto del Presidente della Repubblica xx-xx-2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del xx-xx-2001;
Visti i decreti di programmazione dei flussi di ingresso, rispettivamente del 27 dicembre 1997, 16 ottobre 1998 e 15 marzo 2000;
Vista la propria direttiva in data 4 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 1999;
Visto il proprio decreto in data 2 agosto 2000;
Considerato che la programmazione annuale dei flussi migratori deve tener conto del fabbisogno di manodopera, stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel documento programmatico per il triennio 2001-2003 e dellandamento delloccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti allUnione Europea iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi dellart.21, comma 4, del testo unico;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali, quali turistico-alberghiero, agricolo, delledilizia e dei servizi, richiedono manodopera straniera per lo svolgimento di lavori a tempo determinato, specialmente stagionale;
Tenuto conto che altri settori produttivi nazionali, quali siderurgico, meccanico, artigianali, delle tecnologia dellinformazione e della comunicazione, ma anche dei servizi alla persona, di cura e domestici, richiedono manodopera straniera per ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato;
Tenuto conto della necessità di aumentare la formazione professionale e la partecipazione al mercato del lavoro della forza lavoro interna;
Tenuto conto delle caratteristiche della mobilità allinterno dei confini nazionali di lavoratori italiani e stranieri disoccupati;
Tenuto conto altresì, delle previsioni di inserimento di lavoratori autonomi, anche per lo svolgimento di attività professionali, verificate dintesa con il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato e con il Ministro della giustizia;
Tenuto conto della rilevazione dei fabbisogni degli operatori sanitari verificati dal Ministero della Sanità;
Tenuto conto delle esigenze espresse dalle Regioni, dagli enti locali, dalle parti sociali e delle organizzazioni del privato sociale e del volontariato;
Considerati i ricongiungimenti famigliari verificatesi nel corso dellanno 2000 con conseguente possibilità di accesso immediato al lavoro;
Sentite le competenti commissioni parlamentari
Sentito il Comitato dei ministri di cui al DPCM 2 agosto 2000;
Decreta:
Art.1.
1. Per lanno 2001 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri non comunitari residenti allestero, entro una quota massima di 50.000 persone.
2. Per lanno 2001 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti allestero, entro una quota massima di 13.000 persone, con esclusione dei paesi di cui allart. 3.
Art. 2.
1. Nellambito della quota massima di cui allart. 1, è consentito lingresso in Italia per lavoro subordinato e autonomo di 33.000 lavoratori così ripartiti:
a) 12.000 lavoratori per lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato a carattere non stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei paesi di cui allart. 3;
b) 13.000 lavoratori per lavoro subordinato a carattere stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei paesi di cui allart. 3;
c) 3000 lavoratori per lavoro autonomo, anche per lo svolgimento di attività professionali, provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei Paesi di cui allart. 3;
d) 2000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo, quali infermieri professionali che hanno conseguito il titolo in Italia ovvero ai quali il Ministero della Sanità ha riconosciuto il titolo conseguito allestero;
e) 3000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo, specializzati nelle tecnologie dellinformazione e della comunicazione;
2. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dellindustria, da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione del seguente decreto, sono stabiliti i profili professionali degli operatori del settore della tecnologia dellinformazione e della comunicazione ricompresi nella quota di cui alla parte e) del comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
1. Nellambito della quota massima di cui allart.1, tenuto conto della cooperazione in materia migratoria, è consentito lingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per linserimento nel mercato del lavoro ad una quota di
6000 cittadini albanesi;
3000 cittadini tunisini;
1500 cittadini marocchini;
4500 cittadini di altri Paesi, non appartenenti allUnione europea che sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia migratoria anche riguardanti, per gli accordi in materia di lavoro, progetti sperimentali di formazione allestero, da sviluppare su proposta dei ministri interessati, di concerto con il Ministero del lavoro se non proponente, e in collaborazione con le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei datori di lavoro.
Art. 4.
1. Nellambito della quota massima di cui allart. 1 e conformemente alle modalità individuate dal regolamento di attuazione del testo unico 25 luglio 1998, n. 286, è consentito lingresso fino ad un numero massimo di 15.000 persone, provenienti da qualsiasi Paese extracomunitario, ai sensi dellart. 23, commi 1, 2 e 3 del predetto testo unico.
2. Ove le domande presentate ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto ed accolte ai sensi dellart. 35, comma 2, del regolamento di attuazione, nei successivi sessanta giorni, non siano sufficienti a coprire per intero la predetta quota di 15.000 unità, per la residua parte, possono essere rilasciati i permessi di soggiorno ai sensi dellart.23, comma 4, del predetto testo unico.
3. Nei casi di cui al comma 2, in fase di prima applicazione e in conformità allart. 35 del regolamento di attuazione, i visti di ingresso possono essere rilasciati ai lavoratori stranieri, residenti allestero, iscritti nelle liste presso le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei paesi con i quali siano state concluse le intese previste dallarticolo 21 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Art. 5.
1. Qualora, trascorsi centoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si verifichino significativi residui delle quote di cui ai presenti articoli 2, 3 e 4, con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, dintesa con i Ministri interessati e ferma restando la quota massima di cui allart. 1 del presente decreto, si provvederà, sulla base dellandamento delle effettive richieste, a rideterminare le ripartizioni numeriche stabilite.
Roma, xx,xx, 2001
Il Presidente: Amato
Registrato alla Corte dei conti il xx-xx-2001
Registro n. x, Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. xx.