Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Direzione Generale per l’Impiego

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

 

 

Roma 18 giugno 2001

 

Prot. n. 3122

CIRCOLARE N. 62/2001

 

 

Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro

- Settore Politiche del Lavoro

- Servizio Ispezione del lavoro

LORO SEDI

 

Direzioni Provinciali del Lavoro

- Servizio Politiche del Lavoro

- Servizio Ispezione del Lavoro

LORO SEDI

 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Rip. 19 - Uff. del Lavoro - Isp. Lavoro

BOLZANO

 

Alla Provincia Autonoma di Trento

Dip.to Servizi Sociali - Servizio Lavoro

TRENTO

 

Regione Autonoma Friuli V.G.

Agenzia Regionale per l'impiego

Servizio Programmazione Studi e Ricerche

TRIESTE

 

Alla Regione Siciliana

Assessorato al lavoro Uff. Reg.le Lavoro

Ispett.to Reg.le Lavoro

PALERMO

 

Alla Direzione Generale per l'Impiego

Segreteria Collocamento Spettacolo

ROMA

E, p.c.:

Assessorati al Lavoro Regionali e Provinciali e delle Provincie Autonome

LORO SEDI

 

Ministero degli Affari Esteri

Gabinetto dell'On.le Ministro

ROMA

 

Ministero dell'Interno

Gabinetto dell'On.le Ministro

ROMA

 

INPS - Direzione Generale

 

ROMA

OGGETTO: Decreto flussi 2001. Ulteriori disposizioni alla circolare n. 53/2001. Conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D.P.R n. 394/99.

 

Si fa riferimento alla circ. n. 53/2001 relativa all'attuazione del Documento programmatico 2001/2003 e del Decreto flussi 2001 per le ulteriori disposizioni in merito alla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99.

In merito, si ricorda che devono essere applicate le disposizioni di cui alla circ. n. 5612000 relativamente alla presentazione delle domande di conversione del permesso di soggiorno rilasciato con il titolo "per studio", al titolo "per lavoro". In tali casi, considerato che generalmente le domande di conversione vengono presentate al termine del corso di studio in un periodo avanzato dell'anno e tenuto conto che lo studente che si trova a poter aderire ad una opportunità di lavoro è già presente sul territorio, si dispone che ciascuna Direzione Provinciale provveda a riservare n. 3 posti delle quote per lavoro subordinato già assegnate con la circ. n. 53/200l, alle conversioni di che trattasi, in modo da poter rilasciare l'attestazione della disponibilità nelle quote con priorità assoluta rispetto alle altre domande acquisite dalla Direzione Provinciale del Lavoro ad altro titolo, al momento della presentazione della richiesta di attestazione da parte dello studente che ha terminato il corso di studi o, comunque, in qualsiasi momento dell'anno.

Pertanto, codeste Direzioni Provinciali non potranno utilizzare tale percentuale per l'accoglimento di richieste di ingresso avanzate a titolo diverso da quello di conversione del permesso di soggiorno per lavoro.

Ferma restando la comunicazione globale mensile dei dati nei modelli AUT/ST, le Direzioni Regionali del Lavoro devono indicare, con apposita nota settimanale, il numero delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99

Per quanto riguarda, invece, il lavoro autonomo lo scrivente provvederà a calcolare, in una quota pari a n. 80 ingressi, le attestazioni delle disponibilità in quota.

Pertanto, le Direzioni Regionali in indirizzo, nelle segnalazioni a questo Servizio delle attestazioni di che trattasi rilasciate ai sensi della circ. 29/2001, devono indicare il numero delle attestazioni medesime.

IL DIRETTORE GENERALE

Daniela Carlà