POLITICHE MIGRATORIE

 

1.     Adottato il regolamento sulla libertà di circolazione per i titolari di un visto di lunga durata in attesa del rilascio del permesso di soggiorno

Per quanto riguarda i visti il Consiglio Giustizia e Affari interni del 28-29 maggio ha adottato un regolamento sulla libertà di circolazione di coloro che hanno un visto di lunga durata, per un periodo di tre mesi a partire dalla data di inizio di validità del proprio visto ed in attesa che il permesso di soggiorno sia rilasciato. La misura viene realizzata attraverso l’equiparazione, a questo fine, del visto di lunga durata a quello di breve durata. Proposta 9667/2000 in GUCE C 200 del 13 luglio 2000.

 

 

2.     Adottate le conclusioni sull’uso di analisi e statistiche comuni nel settore dell’immigrazione e asilo

Il consiglio Giustizia e Affari interni ha adottato le conclusioni riguardanti analisi e statistiche comuni. Considerando l’importanza della materia in ordine all’elaborazione di politiche comuni, il Consiglio ha richiesto alla Commissione di presentare un’iniziativa specifica che individui in Eurostat sia l’organismo fondamentale e sia basata sui criteri di trasparenza e pubblicità. Inoltre dovrà essere adottato un rapporto annuale sullo sviluppo della politica migratoria basato su le varie informazioni statistiche in possesso dell’Unione che comprendano anche la situazione dei Paesi candidati, i meccanismi e gli strumenti devono essere migliorati in modo da assicurare lo scambio frequente ed efficace di informazioni anche con l’aiuto di una rete di esperti del settore, i quali dovranno tenere un incontro annuale per valutare i progressi compiuti e prospettare futuri sviluppi. Il Consiglio dovrà poi adottare un nuovo piano d’azione nel campo delle statistiche che costituirà la base per le future azioni nel settore.

 

3.     Direttiva sul ricongiungimento familiare: ancora un rinvio

Il Consiglio Giustizia e Affari interni del 28-29 maggio non è stato capace di trovare l’accordo sulla direttiva sul ricongiungimento familiare. I punti ancora in discussione sono quelli relativi all’ambito di applicazione, alla definizione di familiare ed alcuni limiti temporali previsti per i diritti e gli obblighi delle persone che beneficiano del ricongiungimento nonché dei loro garanti. Proposta modificata COM (2000) 624 del 10 Ottobre 2000, in http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/com/dat/2000/it_500PC0624.html

 

4.     Proposta di un osservatorio europeo sulle migrazioni

La Grecia ha annunciato nel corso del Consiglio Giustizia e Affari interni dello scorso 28-29 maggio di voler proporre un regolamento per la realizzazione di un Osservatorio europeo sulle migrazioni che raccolga informazioni sui flussi migratori da sottoporre agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie e che cooperi con gli altri soggetti che si occupano di raccolta di informazioni in questo settore.

 

 

5.     Approvato il rapporto sulla cooperazione consolare sulle disposizioni Schengen e in materia di visti

Il Consiglio Giustizia e Affari interni del 28-29 maggio ha approvato il rapporto sulla cooperazione consolare locale, presentato durante la presidenza francese, che evidenzia una serie di settori nei quali le rappresentanze consolari dei singoli Stati membri interpretano ed applicano le disposizioni Schengen o le istruzioni consolari comuni sui visti in modo diverso. Il rapporto afferma che gli Stati membri devono compiere tutti gli sforzi affinché le istruzioni consolari comuni siano applicate in modo uniforme. Se particolari circostanze richiedano un’applicazione diversa a livello locale, allora le rappresentanze consolari devono raggiungere un accordo almeno a livello locale. Il rapporto individua poi 5 aeree nelle quali vi deve essere uniforme applicazione a livello locale in modo da garantire trasparenza ed evitare il fenomeno del “mercato dei visti”: partecipazione alle consultazioni locali, timbri conformi al tipo prescritto dalle istruzioni consolari comuni, cooperazione con agenzie di viaggio, visti con validità territoriale limitata e riconoscimento dei documenti di viaggio e esame delle domande da parte di soggetti che non sono residenti permanenti o che sono in transito.  Queste linee guida saranno la base per le future discussioni in questa materia.

 

 

 

6.     Controllo parlamentare su Schengen ed esame delle comunicazioni della Commissione su immigrazione e asilo

La Commissione per i diritti, le libertà e la sicurezza dei cittadini del Parlamento europeo, ha tenuto un seminario il 28-29 maggio sul controllo parlamentare su Schengen. La stessa commissione ha, nella seduta dell’11 giugno, alla presenza del Commissario europeo Vitorino, analizzato l’aggiornamento del quadro di controllo sull’attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, presentato dallo stesso Commissario ed ha cominciato l’esame delle due comunicazioni della Commissione dello scorso novembre su una nuova politica in materia di immigrazione e asilo. Per i verbali delle sedute si veda: http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20010611/libe20010611.html

 

 

 

RIFUGIATI E ASILO

7.     Accordo raggiunto sulla direttiva sulla protezione temporanea in caso di afflusso in massa di sfollati

Il Consiglio giustizia e affari interni dello scorso 28-29 maggio ha raggiunto l’accordo politico sulla direttiva sulla protezione temporanea in caso di afflusso in massa di sfollati. Il testo sarà formalmente adottato, senza discussione, alla fine di giugno. La durata della protezione temporanea, accordata con una decisione del Consiglio a maggioranza qualificata, è fissata in un anno estensibile a due. Gli Stati dovranno garantire ai beneficiari l’accesso al lavoro, all’abitazione, all’assistenza sanitaria in caso di necessità, un supporto economico, nonché il diritto al ricongiungimento familiare ed all’accesso al sistema educativo. È previsto anche un meccanismo che consenta di effettuare la richiesta di asilo ed, infine, sono indicate le misure relative ai rientri al termine delle misure temporanee di protezione. Il sistema si basa sulla volontà espressa sia da parte del beneficiario che dello Stato ospitante. Gli stati membri devono dichiarare la loro capacità di accoglienza una volta che la protezione temporanea viene attivata in modo da consentire un trasferimento tra gli Stati membri. Viene così garantita la solidarietà fra gli Stati che, nel dichiarare la loro capacità di accoglienza, manifestano anche la loro volontà di accogliere e di agire conseguentemente. Il Consiglio ha sottolineato come nell’ambito del Titolo VI de Trattato di Maastricht si fosse tentato di adottare un’azione comune senza però poter raggiungere un’intesa sui meccanismi di realizzazione della solidarietà fra gli Stati. L’accordo su questo punto rappresenta quindi il risultato di un lavoro durato 6 anni. Proposta COM (2000) 0303 in GUCE C 311 del 31 ottobre 2000 e http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/com/dat/2000/it_500PC0303.html

 

 

RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE

8.     Modificata la direttiva 207/76 sulla parità di trattamento tra uomini e donne nei luoghi di lavoro

Il Consiglio dell’Unione europea Occupazione e affari sociali dello scorso 11 giugno ha raggiunto l’accordo sulle modifiche da apportare alla direttiva n. 207 del 1976 sulla parità di trattamento tra uomini e donne nel settore dell’occupazione. L’esigenza di aggiornare la direttiva, risalente al 1976, è stata determinata anche dalle esigenze di coordinamento con le due direttive adottate lo scorso anno in attuazione dell’art. 13 del Trattato CE. Si ricorderà che fra le cause di discriminazione espressamente elencate dall’art. 13 vi è anche il sesso. In sede di attuazione dell’art. 13 si è preferito non includere anche la discriminazione per motivi di sesso essendo essa già disciplinata da un significativo e consolidato corpus  di norme. Tuttavia la modifica della direttiva 76/205 era necessaria in modo da coordinarla con tali disposizioni. In particolare le modifiche introdotte riguardano la definizione di discriminazione diretta ed indiretta e il riconoscimento della molestia sessuale quale forma di discriminazione. Le modifiche saranno formalmente adottate senza discussione nel prossimo Consiglio Occupazione e Affari sociali. Il testo della proposta della Commissione si trova alla pagina: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html

 

9.     Dichiarazione dei ministri europei sulla lotta al razzismo e xenofobia su internet

I Ministri europei della gioventù hanno concordato una dichiarazione sulla lotta al razzismo e la xenofobia su internet sulla base della quale nel prossimo futuro saranno adottate iniziative in  modo da contrastare la diffusione da parte di forze antidemocratiche di materiale xenofobico via internet.

 

 

10.  Stanziamento di fondi a favore delle minoranze e del pluralismo culturale in Europa

L’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC) di Vienna, in cooperazione con l’European Foundation Centre (EFC) e la Freudenberg Stiftung, ha lanciato una nuova pubblicazione dal titolo “Funding Minorities and Multiculturalism in Europe: Funders’ Activities Against Racism and for Equality in Diversity” (“Stanziamento di fondi a favore delle minoranze e del pluralismo culturale in Europa: Attività dei finanziatori contro il razzismo e a favore dell’uguaglianza nella diversità”). Il volume presenta in dettaglio i profili dei 99 finanziatori attivi in Europa nei seguenti settori: minoranze e pluralismo culturale, relazioni interculturali e lotta alla discriminazione delle minoranze etniche. La seconda parte della pubblicazione è dedicata ad un’analisi dettagliata dell’attività dei finanziatori in tali settori, elencando tendenze e problemi e presentando raccomandazioni. Il catalogo contiene anche una rassegna dell’impegno delle fondazioni nei diversi paesi europei. L’intera pubblicazione “Funding minorities and Multiculturalism in Europe: Funders’ activities Against Racism and for Equalty in Diversity” si trova sul sito Web dell’EUMC http://eumc.eu.int

 

 

POLITICHE DI INTEGRAZIONE

11.  Terzo aggiornamento del quadro di controllo sull’attuazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Il Commissario europeo Antonio Vitorino ha presentato al Consiglio la versione aggiornata del quadro di controllo sulla realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia COM (2001) 0278 del 23/05/2001. Si tratta del terzo aggiornamento – I semestre 2001. Dal documento si evince come ancora siano molti i provvedimenti da adottare e che le istituzioni europee sono in ritardo rispetto alle scadenze originariamente previste. Il documento si trova alla pagina http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/com/availability/cpi_avail_month2001_05_it.html

 

 

 

LOTTA ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE

 

12.  Adottata la direttiva sul riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione

Il Consiglio Giustizia Affari interni dello scorso 28-29 maggio ha adottato la direttiva sul riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione nei confronti dei cittadini provenienti da Paesi terzi. Ogni decisione deve essere eseguita in conformità all’ordinamento dello Stato esecutore. Il mutuo riconoscimento potrà avvenire nel caso in cui il cittadino di un Paese terzo sia espulso per motivi di minaccia grave e attuale all’ordine pubblico, sicurezza nazionale o sanità e che sia stato condannato ad almeno un anno di reclusione o in presenza di seri motivi per credere che abbia commesso gravi reati o di prove che dimostrino la sua intenzione di commettere tali reati nel territorio di uno Stato membro. In questo caso se lo straniero è titolare di un permesso di soggiorno questo può essere ritirato previa consultazione con lo Stato che lo ha rilasciato. La direttiva opera anche nel caso in cui l’espulsione dello straniero sia basata sulla violazione delle regole concernenti l’ingresso e il soggiorno legale. In entrambi i casi le decisioni di espulsione non devono essere state sospese o revocate dallo Stato che le ha adottate. Proposta 10130/2000 in GUCE C 243 del 24 agosto 2000. Il testo definitivo sarà a breve pubblicato nella GUCE.

 

13.  Raggiunto l’accordo sulla direttiva e sulla decisione sulla definizione del reato di facilitazione dell’ingresso, circolazione e soggiorno clandestini

Il comitato misto del Consiglio dell’Unione europea Giustizia e affari interni, al quale partecipano anche Norvegia e Islanda, ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di direttiva e di decisione volte a fornire una definizione comune di reato di facilitazione dell’ingresso, circolazione e soggiorno illegale ed a rafforzarne le sanzioni penali. Lo scopo della direttiva è quello di definire il reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale e, quindi, di rendere più efficace l’attuazione della decisione quadro volta a rafforzare le misure penali di prevenzione di tale reato. Ogni Stato deve così adottare sanzioni nei confronti di coloro che, volontariamente, assistono persone al fine di farle entrare nel territorio di uno Stato membro contro le regole vigenti in tale Stato e nei confronti di coloro che, al fine di trarne profitto, aiutano una persona a soggiornare nel territorio di uno Stato membro in violazione delle regole da questo stabilite. Le stesse sanzioni si applicano ai complici in tali attività. Sono esclusi coloro che prestano la propria opera per motivi di assistenza umanitaria. Il punto problematico sul massimo della pena è stato risolto prevedendo che gli Stati adottino le misure necessarie affinché il reato previsto nella direttiva sia punibile con una pena proporzionale e dissuasiva e che sia passibile di estradizione. Inoltre, quando il reato è commesso per finalità di profitto o da un’organizzazione criminale o mettendo in pericolo la vita delle persone oggetto del reato, questo deve essere punibile anche con una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a 8 anni. Tuttavia, per ragioni di coerenza interne espresse da alcuni Stati membri (ma, viene da dire, a pregiudizio dell’uniformità del diritto comunitario) tale misura massima può essere fissata in non meno di sei anni. Inoltre alcune delegazioni hanno condizionato l’accordo su questo punto all’esame ed all’approvazione dei rispettivi Parlamenti. Proposta 10711/2000 del 28 luglio 2000.


14.  Raggiunto l’accordo sulla proposta di direttiva volta all’armonizzazione delle sanzioni penali nei confronti dei vettori

Il Comitato misto in occasione del Consiglio Giustizia e Affari interni tenutosi lo scorso 28-29 maggio, ha raggiunto l’accordo sulla proposta di direttiva volta all’armonizzazione delle sanzioni penali nei confronti dei vettori che trasportino persone senza i documenti validi per l’ingresso nel territorio degli stati membri. La proposta sarà formalmente adottata dal prossimo Consiglio. La proposta prevede che le sanzioni penali dovranno essere nel massimo non meno di 5000 Euro e nel minimo non meno di 3000 Euro. Per quanto riguarda l’ammontare della sanzione per una somma complessiva, questa non dovrà essere meno di 500000 Euro. Queste misure non pregiudicano gli obblighi degli Stati nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che richiedono protezione internazionale. Proposta 10701/2000 in GUCE C 269 del 20 settembre 2000.

 

15.  Rete di ufficiali degli Stati membri con sede nella regione dei Balcani occidentali

Nell’ambito del Comitato misto del Consiglio Giustizia e affari interni dello scorso 28-29 maggio, il Consiglio, preso atto della grave situazione concernente il traffico di migranti provenienti dai Balcani ad opera di organizzazioni criminali, ha invitato gli Stati membri a creare una rete di funzionari pubblici nazionali di raccordo nella regione dei Balcani occidentali. Secondo le linee guida del Consiglio tale rete dovrà come minimo comprendere funzionari aventi sede in una serie di Paesi fra cui sono inclusi anche l’Italia, l’Austria e la Grecia. Ogni Stato dovrà fornire l’elenco aggiornato dei funzionari assegnati. Gli Stati, se pur liberi di decidere quale ufficio attivare (in particolare dovrebbero attivare l’ufficio per l’immigrazione, del traffico aereo ed altri uffici coinvolti nella gestione dell’immigrazione), e come attivarlo devono collaborare al fine di raggiungere il massimo coordinamento possibile. Le spese sono a carico di ciascuno Stato e quando in uno stesso Paese vi sono presenti più Stati i funzionari in questione dovrebbero riunirsi almeno una volta al mese in modo da ottimizzare l’azione complessiva. Fra gli obiettivi di questi funzionari dovrebbero esserci quelli di: stabilire permanenti contatti con gli uffici che nel Paese ospite si occupano di lotta alle organizzazioni criminali, interazione nella lotta all’immigrazione clandestina, facilitare i contatti con le rispettive autorità dei Paesi membri, assicurare lo scambio di informazioni, dare consulenza allo Stato ospite sui controlli da effettuare alle frontiere, fornire informazioni alle rappresentanze diplomatiche degli altri Stati membri circa le questioni relative all’immigrazione clandestina organizzata. Gli ufficiali destinati a sedi diverse dovranno poi comunicare fra di loro ed essere il tramite per la comunicazione del proprio Paese con gli altri funzionari.

 

 

16.  Decisione quadro contro la tratta di esseri umani: accordo parziale

Il Consiglio Giustizia e affari interni del 28-29 maggio ha raggiunto un accordo politico sui principali elementi riguardanti la proposta di decisione quadro contro la tratta degli esseri umani. Il punto su cui ancora si riscontrano divergenze fra gli Stati è quello riguardante il livello delle sanzioni penali per i reati ad essa connessi, il che riflette le difficoltà determinate, più in generale, dal contemperamento delle esigenze, da una parte, di armonizzare le legislazioni per alcuni tipi di reati e, dall’altra, di tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti. Il Consiglio ha espresso l’auspicio che tali questioni di ordine generale non impediscano una tempestiva approvazione della decisione quadro in discussione, dando incarico ai gruppi di lavoro di procedere nell’esame in modo da poter raggiungere, prima possibile, un accordo.

 

17.  Cooperazione in materia di controlli dei minori alle frontiere esterne

Il Consiglio Giustizia e Affari interni del 28-29 maggio ha adottato una decisione sul controllo dei minori alle frontiere esterne degli Stati membri. La decisione prevede l’inizio di un lavoro volto all’armonizzazione di questo tipo di controlli, l’agevolazione dello scambio di informazioni, l’impegno verso una maggiore consapevolezza da parte dei vettori circa le possibili conseguenze connesse nel trasporto di minori ed una parallela attività di informazione circa i documenti che devono essere in possesso dei minori al fine dell’attraversamento delle frontiere. Gli Stati membri adottino documenti dai quali sia possibile riconoscere i legami di parentela e considerare la possibilità di adottare, nel lungo periodo, un unico documento di viaggio per ogni cittadino.

 

 

 

VARIE

18.  Presentato il rapporto annuale del Governo svedese sulle politiche di migrazione e asilo

Il Governo svedese ha presentato come ogni anno il rapporto sulle politiche relative all’immigrazione e all’asilo. Il rapporto si propone di dare un quadro complessivo dei fenomeni analizzati utilizzando anche il ricco materiale statistico a disposizione del governo. Il rapporto contiene anche una sezione relativa al quadro normativo internazionale, ai modelli adottati in alcuni Paesi OSCE e alla situazione a livello globale. Il rapporto può essere ordinato o scaricato al sito: http://www.utrikes.regeringen.se/inenglish/pressinfo/information/publ.htm#migration2000

 

 

ALLARGAMENTO E POLITICA ESTERA

 

19.  Accordo con l’Ungheria sulla libertà di movimento delle persone

Lo scorso 12 giugno è stato concluso un accordo con l’Ungheria sulla libertà di circolazione delle persone. Questo accordo fa sì che l’Ungheria e Cipro (che aveva concluso un accordo su questo punto) siano i primi due Paesi a chiudere questo capitoli dei negoziati di adesione. Sull’allargamento si veda http://www.europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_it.htm