POLITICHE MIGRATORIE
1. Adottato il regolamento sulla libertà di circolazione per i
titolari di un visto di lunga durata in attesa del rilascio del permesso di
soggiorno
Per quanto riguarda i visti il Consiglio Giustizia e
Affari interni del 28-29 maggio ha adottato un regolamento sulla libertà
di circolazione di coloro che hanno un visto di lunga durata, per un periodo di
tre mesi a partire dalla data di inizio di validità del proprio visto ed
in attesa che il permesso di soggiorno sia rilasciato. La misura viene
realizzata attraverso l’equiparazione, a questo fine, del visto di lunga
durata a quello di breve durata. Proposta 9667/2000 in GUCE C 200 del 13 luglio
2000.
2. Adottate le conclusioni sull’uso di analisi e statistiche
comuni nel settore dell’immigrazione e asilo
Il consiglio Giustizia e Affari interni ha adottato
le conclusioni riguardanti analisi e statistiche comuni. Considerando
l’importanza della materia in ordine all’elaborazione di politiche
comuni, il Consiglio ha richiesto alla Commissione di presentare
un’iniziativa specifica che individui in Eurostat sia l’organismo
fondamentale e sia basata sui criteri di trasparenza e pubblicità.
Inoltre dovrà essere adottato un rapporto annuale sullo sviluppo della
politica migratoria basato su le varie informazioni statistiche in possesso
dell’Unione che comprendano anche la situazione dei Paesi candidati, i
meccanismi e gli strumenti devono essere migliorati in modo da assicurare lo
scambio frequente ed efficace di informazioni anche con l’aiuto di una rete
di esperti del settore, i quali dovranno tenere un incontro annuale per
valutare i progressi compiuti e prospettare futuri sviluppi. Il Consiglio
dovrà poi adottare un nuovo piano d’azione nel campo delle
statistiche che costituirà la base per le future azioni nel settore.
3. Direttiva sul ricongiungimento familiare: ancora un rinvio
Il Consiglio Giustizia e Affari interni
del 28-29 maggio non è stato capace di trovare l’accordo sulla
direttiva sul ricongiungimento familiare. I punti ancora in discussione sono
quelli relativi all’ambito di applicazione, alla definizione di familiare
ed alcuni limiti temporali previsti per i diritti e gli obblighi delle persone
che beneficiano del ricongiungimento nonché dei loro garanti. Proposta modificata COM (2000) 624 del 10 Ottobre 2000, in
http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/com/dat/2000/it_500PC0624.html
4. Proposta di un osservatorio europeo sulle migrazioni
La Grecia ha annunciato nel corso del Consiglio
Giustizia e Affari interni dello scorso 28-29 maggio di voler proporre un
regolamento per la realizzazione di un Osservatorio europeo sulle migrazioni
che raccolga informazioni sui flussi migratori da sottoporre agli Stati membri
ed alle istituzioni comunitarie e che cooperi con gli altri soggetti che si
occupano di raccolta di informazioni in questo settore.
5. Approvato il rapporto sulla cooperazione consolare sulle
disposizioni Schengen e in materia di visti
Il Consiglio Giustizia e Affari interni del 28-29 maggio ha approvato il rapporto sulla cooperazione consolare locale, presentato durante la presidenza francese, che evidenzia una serie di settori nei quali le rappresentanze consolari dei singoli Stati membri interpretano ed applicano le disposizioni Schengen o le istruzioni consolari comuni sui visti in modo diverso. Il rapporto afferma che gli Stati membri devono compiere tutti gli sforzi affinché le istruzioni consolari comuni siano applicate in modo uniforme. Se particolari circostanze richiedano un’applicazione diversa a livello locale, allora le rappresentanze consolari devono raggiungere un accordo almeno a livello locale. Il rapporto individua poi 5 aeree nelle quali vi deve essere uniforme applicazione a livello locale in modo da garantire trasparenza ed evitare il fenomeno del “mercato dei visti”: partecipazione alle consultazioni locali, timbri conformi al tipo prescritto dalle istruzioni consolari comuni, cooperazione con agenzie di viaggio, visti con validità territoriale limitata e riconoscimento dei documenti di viaggio e esame delle domande da parte di soggetti che non sono residenti permanenti o che sono in transito. Queste linee guida saranno la base per le future discussioni in questa materia.
6. Controllo parlamentare su Schengen ed esame delle comunicazioni
della Commissione su immigrazione e asilo
La Commissione per i diritti, le libertà e la
sicurezza dei cittadini del Parlamento europeo, ha tenuto un seminario il 28-29
maggio sul controllo parlamentare su Schengen. La stessa commissione ha, nella
seduta dell’11 giugno, alla presenza del Commissario europeo Vitorino,
analizzato l’aggiornamento del quadro di controllo sull’attuazione
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, presentato dallo stesso
Commissario ed ha cominciato l’esame delle due comunicazioni della
Commissione dello scorso novembre su una nuova politica in materia di
immigrazione e asilo. Per i verbali delle sedute si veda: http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/libe/20010611/libe20010611.html
RIFUGIATI E ASILO
7. Accordo raggiunto sulla direttiva sulla protezione temporanea in
caso di afflusso in massa di sfollati
Il Consiglio giustizia e affari interni dello scorso 28-29 maggio ha raggiunto l’accordo politico sulla direttiva sulla protezione temporanea in caso di afflusso in massa di sfollati. Il testo sarà formalmente adottato, senza discussione, alla fine di giugno. La durata della protezione temporanea, accordata con una decisione del Consiglio a maggioranza qualificata, è fissata in un anno estensibile a due. Gli Stati dovranno garantire ai beneficiari l’accesso al lavoro, all’abitazione, all’assistenza sanitaria in caso di necessità, un supporto economico, nonché il diritto al ricongiungimento familiare ed all’accesso al sistema educativo. È previsto anche un meccanismo che consenta di effettuare la richiesta di asilo ed, infine, sono indicate le misure relative ai rientri al termine delle misure temporanee di protezione. Il sistema si basa sulla volontà espressa sia da parte del beneficiario che dello Stato ospitante. Gli stati membri devono dichiarare la loro capacità di accoglienza una volta che la protezione temporanea viene attivata in modo da consentire un trasferimento tra gli Stati membri. Viene così garantita la solidarietà fra gli Stati che, nel dichiarare la loro capacità di accoglienza, manifestano anche la loro volontà di accogliere e di agire conseguentemente. Il Consiglio ha sottolineato come nell’ambito del Titolo VI de Trattato di Maastricht si fosse tentato di adottare un’azione comune senza però poter raggiungere un’intesa sui meccanismi di realizzazione della solidarietà fra gli Stati. L’accordo su questo punto rappresenta quindi il risultato di un lavoro durato 6 anni. Proposta COM (2000) 0303 in GUCE C 311 del 31 ottobre 2000 e http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/com/dat/2000/it_500PC0303.html
RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE
8. Modificata la direttiva 207/76 sulla parità di trattamento
tra uomini e donne nei luoghi di lavoro
Il Consiglio dell’Unione europea Occupazione e
affari sociali dello scorso 11 giugno ha raggiunto l’accordo sulle
modifiche da apportare alla direttiva n. 207 del 1976 sulla parità di
trattamento tra uomini e donne nel settore dell’occupazione.
L’esigenza di aggiornare la direttiva, risalente al 1976, è stata
determinata anche dalle esigenze di coordinamento con le due direttive adottate
lo scorso anno in attuazione dell’art. 13 del Trattato CE. Si
ricorderà che fra le cause di discriminazione espressamente elencate
dall’art. 13 vi è anche il sesso. In sede di attuazione
dell’art. 13 si è preferito non includere anche la discriminazione
per motivi di sesso essendo essa già disciplinata da un significativo e
consolidato corpus di norme.
Tuttavia la modifica della direttiva 76/205 era necessaria in modo da
coordinarla con tali disposizioni. In particolare le modifiche introdotte riguardano
la definizione di discriminazione diretta ed indiretta e il riconoscimento
della molestia sessuale quale forma di discriminazione. Le modifiche saranno
formalmente adottate senza discussione nel prossimo Consiglio Occupazione e
Affari sociali. Il testo della proposta della Commissione si trova alla pagina:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/rights_en.html
9. Dichiarazione dei ministri europei sulla lotta al razzismo e
xenofobia su internet
I Ministri europei della gioventù hanno
concordato una dichiarazione sulla lotta al razzismo e la xenofobia su internet
sulla base della quale nel prossimo futuro saranno adottate iniziative in modo da contrastare la diffusione da
parte di forze antidemocratiche di materiale xenofobico via internet.
10. Stanziamento di fondi a favore delle minoranze e del pluralismo
culturale in Europa
POLITICHE DI INTEGRAZIONE
11. Terzo aggiornamento del quadro di controllo sull’attuazione
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Il Commissario europeo Antonio Vitorino ha presentato
al Consiglio la versione aggiornata del quadro di controllo sulla realizzazione
dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia COM (2001) 0278 del
23/05/2001. Si tratta del terzo aggiornamento – I semestre 2001. Dal
documento si evince come ancora siano molti i provvedimenti da adottare e che
le istituzioni europee sono in ritardo rispetto alle scadenze originariamente
previste. Il documento si trova alla pagina http://www.europa.eu.int/eur-lex/it/com/availability/cpi_avail_month2001_05_it.html
LOTTA ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE
12. Adottata la direttiva sul riconoscimento reciproco delle decisioni
di espulsione
Il Consiglio Giustizia Affari interni dello scorso
28-29 maggio ha adottato la direttiva sul riconoscimento reciproco delle
decisioni di espulsione nei confronti dei cittadini provenienti da Paesi terzi.
Ogni decisione deve essere eseguita in conformità all’ordinamento
dello Stato esecutore. Il mutuo riconoscimento potrà avvenire nel caso
in cui il cittadino di un Paese terzo sia espulso per motivi di minaccia grave
e attuale all’ordine pubblico, sicurezza nazionale o sanità e che
sia stato condannato ad almeno un anno di reclusione o in presenza di seri
motivi per credere che abbia commesso gravi reati o di prove che dimostrino la
sua intenzione di commettere tali reati nel territorio di uno Stato membro. In
questo caso se lo straniero è titolare di un permesso di soggiorno
questo può essere ritirato previa consultazione con lo Stato che lo ha
rilasciato. La direttiva opera anche nel caso in cui l’espulsione dello
straniero sia basata sulla violazione delle regole concernenti l’ingresso
e il soggiorno legale. In entrambi i casi le decisioni di espulsione non devono
essere state sospese o revocate dallo Stato che le ha adottate. Proposta
10130/2000 in GUCE C 243 del 24 agosto 2000. Il testo definitivo sarà a
breve pubblicato nella GUCE.
13. Raggiunto l’accordo sulla direttiva e sulla decisione sulla
definizione del reato di facilitazione dell’ingresso, circolazione e
soggiorno clandestini
Il comitato misto del Consiglio dell’Unione
europea Giustizia e affari interni, al quale partecipano anche Norvegia e
Islanda, ha raggiunto un accordo politico sulla proposta di direttiva e di
decisione volte a fornire una definizione comune di reato di facilitazione
dell’ingresso, circolazione e soggiorno illegale ed a rafforzarne le
sanzioni penali. Lo scopo della direttiva è quello di definire il reato
di favoreggiamento dell’ingresso illegale e, quindi, di rendere
più efficace l’attuazione della decisione quadro volta a
rafforzare le misure penali di prevenzione di tale reato. Ogni Stato deve
così adottare sanzioni nei confronti di coloro che, volontariamente,
assistono persone al fine di farle entrare nel territorio di uno Stato membro
contro le regole vigenti in tale Stato e nei confronti di coloro che, al fine
di trarne profitto, aiutano una persona a soggiornare nel territorio di uno
Stato membro in violazione delle regole da questo stabilite. Le stesse sanzioni
si applicano ai complici in tali attività. Sono esclusi coloro che
prestano la propria opera per motivi di assistenza umanitaria. Il punto
problematico sul massimo della pena è stato risolto prevedendo che gli
Stati adottino le misure necessarie affinché il reato previsto nella
direttiva sia punibile con una pena proporzionale e dissuasiva e che sia
passibile di estradizione. Inoltre, quando il reato è commesso per
finalità di profitto o da un’organizzazione criminale o mettendo
in pericolo la vita delle persone oggetto del reato, questo deve essere
punibile anche con una misura restrittiva della libertà personale della
durata massima non inferiore a 8 anni. Tuttavia, per ragioni di coerenza
interne espresse da alcuni Stati membri (ma, viene da dire, a pregiudizio
dell’uniformità del diritto comunitario) tale misura massima
può essere fissata in non meno di sei anni. Inoltre alcune delegazioni
hanno condizionato l’accordo su questo punto all’esame ed
all’approvazione dei rispettivi Parlamenti. Proposta 10711/2000 del 28
luglio 2000.
14. Raggiunto l’accordo sulla proposta di direttiva volta
all’armonizzazione delle sanzioni penali nei confronti dei vettori
Il Comitato misto in occasione del Consiglio
Giustizia e Affari interni tenutosi lo scorso 28-29 maggio, ha raggiunto
l’accordo sulla proposta di direttiva volta all’armonizzazione
delle sanzioni penali nei confronti dei vettori che trasportino persone senza i
documenti validi per l’ingresso nel territorio degli stati membri. La
proposta sarà formalmente adottata dal prossimo Consiglio. La proposta
prevede che le sanzioni penali dovranno essere nel massimo non meno di 5000
Euro e nel minimo non meno di 3000 Euro. Per quanto riguarda l’ammontare
della sanzione per una somma complessiva, questa non dovrà essere meno
di 500000 Euro. Queste misure non pregiudicano gli obblighi degli Stati nei
confronti dei cittadini di Paesi terzi che richiedono protezione internazionale.
Proposta 10701/2000 in GUCE C 269 del 20 settembre 2000.
15. Rete di ufficiali degli Stati membri con sede nella regione dei
Balcani occidentali
Nell’ambito del Comitato misto del
Consiglio Giustizia e affari interni dello scorso 28-29 maggio, il Consiglio,
preso atto della grave situazione concernente il traffico di migranti
provenienti dai Balcani ad opera di organizzazioni criminali, ha invitato gli
Stati membri a creare una rete di funzionari pubblici nazionali di raccordo
nella regione dei Balcani occidentali. Secondo le linee guida del Consiglio
tale rete dovrà come minimo comprendere funzionari aventi sede in una
serie di Paesi fra cui sono inclusi anche l’Italia, l’Austria e la
Grecia. Ogni Stato dovrà fornire l’elenco aggiornato dei
funzionari assegnati. Gli Stati, se pur liberi di decidere quale ufficio
attivare (in particolare dovrebbero attivare l’ufficio per
l’immigrazione, del traffico aereo ed altri uffici coinvolti nella
gestione dell’immigrazione), e come attivarlo devono collaborare al fine
di raggiungere il massimo coordinamento possibile. Le spese sono a carico di
ciascuno Stato e quando in uno stesso Paese vi sono presenti più Stati i
funzionari in questione dovrebbero riunirsi almeno una volta al mese in modo da
ottimizzare l’azione complessiva. Fra gli obiettivi di questi funzionari
dovrebbero esserci quelli di: stabilire permanenti contatti con gli uffici che
nel Paese ospite si occupano di lotta alle organizzazioni criminali,
interazione nella lotta all’immigrazione clandestina, facilitare i contatti
con le rispettive autorità dei Paesi membri, assicurare lo scambio di
informazioni, dare consulenza allo Stato ospite sui controlli da effettuare
alle frontiere, fornire informazioni alle rappresentanze diplomatiche degli
altri Stati membri circa le questioni relative all’immigrazione
clandestina organizzata. Gli ufficiali destinati a sedi diverse dovranno poi
comunicare fra di loro ed essere il tramite per la comunicazione del proprio
Paese con gli altri funzionari.
16. Decisione quadro contro la tratta di esseri umani: accordo parziale
Il Consiglio Giustizia e affari interni del 28-29 maggio ha raggiunto un accordo politico sui principali elementi riguardanti la proposta di decisione quadro contro la tratta degli esseri umani. Il punto su cui ancora si riscontrano divergenze fra gli Stati è quello riguardante il livello delle sanzioni penali per i reati ad essa connessi, il che riflette le difficoltà determinate, più in generale, dal contemperamento delle esigenze, da una parte, di armonizzare le legislazioni per alcuni tipi di reati e, dall’altra, di tenere conto delle specificità dei singoli ordinamenti. Il Consiglio ha espresso l’auspicio che tali questioni di ordine generale non impediscano una tempestiva approvazione della decisione quadro in discussione, dando incarico ai gruppi di lavoro di procedere nell’esame in modo da poter raggiungere, prima possibile, un accordo.
17. Cooperazione in materia di controlli dei minori alle frontiere
esterne
Il Consiglio Giustizia e Affari interni del 28-29
maggio ha adottato una decisione sul controllo dei minori alle frontiere
esterne degli Stati membri. La decisione prevede l’inizio di un lavoro
volto all’armonizzazione di questo tipo di controlli,
l’agevolazione dello scambio di informazioni, l’impegno verso una
maggiore consapevolezza da parte dei vettori circa le possibili conseguenze
connesse nel trasporto di minori ed una parallela attività di
informazione circa i documenti che devono essere in possesso dei minori al fine
dell’attraversamento delle frontiere. Gli Stati membri adottino documenti
dai quali sia possibile riconoscere i legami di parentela e considerare la
possibilità di adottare, nel lungo periodo, un unico documento di
viaggio per ogni cittadino.
VARIE
ALLARGAMENTO E POLITICA ESTERA
19. Accordo con l’Ungheria sulla libertà di movimento delle
persone
Lo scorso 12 giugno è stato concluso un accordo con l’Ungheria sulla libertà di circolazione delle persone. Questo accordo fa sì che l’Ungheria e Cipro (che aveva concluso un accordo su questo punto) siano i primi due Paesi a chiudere questo capitoli dei negoziati di adesione. Sull’allargamento si veda http://www.europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_it.htm