Ministero del lavoro e della previdenza sociale

 

Direzione Generale per l’Impiego

 

Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie.

 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

 

SEGRETERIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO

PROTOCOLLO D'INTESA SUL LAVORO STAGIONALE

 

 

 

 

Roma, 4 giugno 2001

LE PARTI:

·       considerando la normativa sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero in Italia di cui al D.Lvo 286 del 25.7.1998 e, in particolare, l'art. 24 relativo all'impiego di lavoratori subordinati stranieri;

·       esaminando, nello specifico, il comma 5 del predetto art. 24, che prevede la possibilità per gli organismi istituiti ai sensi del D.Lvo 469/97, di "stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza";

·       tenendo conto del Documento Programmatico 2001-2003 e del Decreto di Programmazione dei flussi per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del predetto T.U.;

·       sulla base dei precedenti alinea, ritengono di concordare interventi a livello sociale complessivo per disciplinare le assunzioni di lavoratori stranieri sotto l'aspetto pratico -attuativo e di verifica delle condizioni di lavoro per l'anno 2001, operando per la piena attuazione della legge;

·       tenuto conto dell'imminente attuazione del collegamento tra INPS ed Anagrafe informatizzata;

·       considerando che l'Accordo in parola è a regime a partire dall'anticipazione di 13.000 unità concesse con Direttiva del P.C.M. datata 2 febbraio 2001 pubblicata nella G.U n. 52 del 3.3.2001;

·       considerando la necessità di attivare procedure di semplificazione anche con riferimento alla sperimentazione delle nuove procedure sull'informatizzazione ed automazione e che le attività di carattere stagionale, riferite a tutti i settori merceologici, rivestono un'importanza sempre crescente nel nostro Paese;

·       considerando che del numero di autorizzazioni rilasciate ai 13.000 verrà effettuato, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, un monitoraggio per fare il punto della situazione sull'avvio delle convenzioni e sul numero di autorizzazioni rilasciate ai 13.000 ingressi.

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Si rinnovano i contenuti del Protocollo d'Intesa, datato 8 febbraio 2000, sul lavoro stagionale anche per l'anno 2001, che si riporta nel presente accordo con le seguenti integrazioni:

- il Ministero del Lavoro conferma l'impegno a garantire che il Coordinamento tra i Ministeri competenti permetta l'emanazione del Decreto - Flussi per i lavoratori extracomunitari entro il 31 dicembre di ogni anno e si impegna ad attuare, nel più breve tempo possibile, le procedure per l'implementazione e l'attuazione del collegamento tra l'INPS ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel più vasto ambito di comunicazioni rilasciate in via informatica e telematica;

- il Ministero del Lavoro si impegna a fornire disposizioni alle direzioni Provinciali del Lavoro per effettuare le comunicazioni all'INPS delle assunzioni dei lavoratori stagionali;

- considerati i tempi ristretti disponibili per consentire l'inizio del lavoro stagionale per il corrente anno, secondo la normativa regolamentare recentemente emanata e per attuare la semplificazione amministrativa, nel caso di lavoro stagionale, si concorda che il contratto di lavoro, stipulato tra le parti in rispetto delle norme contrattuali siglate dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale, deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa il Ministero del Lavoro si impegna inoltre a verificare, unitamente alle altre amministrazioni interessate, le procedure amministrative al fine di proporre le semplificazioni utili, con particolare riferimento alla normativa in materia di autocertificazione. Le parti datoriali coopereranno per un celere e ordinato svolgimento delle procedure medesime;

- nell'ottica di favorire un'efficace programmazione di ingressi per lavoro stagionale, corrispondente a reali fabbisogni, le parti si impegnano a favorire, anche attraverso il coinvolgimento dei Servizi all'Impiego, la disponibilità al lavoro stagionale da parte dei lavoratori stranieri presenti sul territorio italiano, anche allo scopo di agevolare la mobilità territoriale. Il Ministero del Lavoro intensificherà le iniziative al fine di assicurare il rispetto del diritto al lavoro degli stranieri ed evitare qualsiasi comportamento discriminatorio, mantenendo le condizioni di lavoro assicurate;

- l'Accordo è esecutivo a partire dall'anticipazione di 13.000 ingressi, concessa con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, datata 2 febbraio 2001, pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana del 3.3.2001 n. 52. Di tale anticipazione verrà effettuato, ogni tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, un monitoraggio del numero delle autorizzazioni rilasciate e a tale stregua il Ministero del Lavoro presenterà, con la stessa cadenza, una nota formale alle parti firmatarie del presente Accordo;

- gli Organi territoriali istituiti ai sensi del D.L.vo n. 469/97, si attiveranno allo scopo di stipulare le Convenzioni, di cui all'art. 24, comma 5, del T.U.286/1998, negli ambiti indicati dalla stessa norma. Tali convenzioni terranno conto dei criteri risultanti dal presente Accordo quadro;

- un accurato monitoraggio verrà, peraltro, effettuato sull'avvio delle Convenzioni stipulate tra i richiamati Organi e le organizzazioni sindacali, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati;

- anche per quanto concerne il settore dell'agricoltura si considera estesa la possibilità della durata massima del lavoro stagionale fino a nove mesi, nell'arco dell'anno solare secondo il disposto dell'art. 24, comma 3 del T.U. in materia di immigrazione (D. L.vo n. 286/1998);

- l'estensione di cui al punto precedente è valida anche negli altri settori interessati, qualora peculiari esigenze lo richiedano, anche con riferimento a gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro;

- il Ministero del Lavoro si impegna a promuovere programmi di ispezione mirata e coordinata con le altre amministrazioni ed enti competenti al fine di contrastare l'utilizzo irregolare della manodopera immigrata;

- le sedi periferiche del Ministero del Lavoro prenderanno i necessari contatti con le Regioni e gli Enti Locali onde favorire l'attuazione della norma di cui all'art. 22, comma 2 del T.U. citato in premessa (alloggiamenti lavoratori stagionali). Le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni Sindacali di lavoratori collaboreranno con i predetti Organismi locali per lo stesso scopo;

- il Ministero del Lavoro si impegna a prendere contatti con le Regioni e gli Enti Locali per la programmazione, l'organizzazione, e la realizzazione di piani per la formazione professionale: in via prioritaria va data attuazione alla formazione preventiva ed alle materie relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in favore di lavoratori stagionali stranieri;

- il Comitato per il monitoraggio per l'attuazione dell'Accordo sul lavoro stagionale, istituito con il precedente Accordo dell'8.02.2000 presso il Ministero del Lavoro, Direzione Generale per l'Impiego Servizio per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie - svolge i compiti di cui al presente Accordo, anche allo scopo di individuare e trasferire le buone pratiche esistenti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Paolo Guerrini

Daniela Carlà

 

COORDINATORE ASSESSORATI REGIONALI

PRESIDENTE UNIONE PROVINCE D'ITALIA

CGIL

CISL

UIL

CONFINDUSTRIA

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

C.I.A.

CONFCOMMERCIO

CONFAPI

CONFESERCENTI

CONFARTIGIANATO