NEWS ATLANTE N.
17/2001 DEL 18 MAGGIO 2001
02. Pubblicato sulla G.U. serie generale n. 113 del 17/05/2001 il
decreto dei flussi d'ingresso per i cittadini extracomunitari nel territorio
dello Stato per l'anno in corso
Anticipato da una circolare del Ministero dell'interno (del 12 aprile
2001 - Prot. n° 1650/50 -), è stato finalmente pubblicato in
Gazzetta il decreto flussi 2001. Dopo il controllo della Corte dei Conti e
l'aggiunta, rispetto al decreto flussi 2000, di 20.000 ingressi per lavoro
stagionale, la quota massima è oggi di 83.000 unità.
Tale quota è così ripartita:
-
12.000 per
lavoro sub. a tempo indeterminato o determinato a carattere non stagionale;
-
33.000 per
lavoro sub. a carattere stagionale;
-
3.000 per lavoro
autonomo;
-
2.000 per lavoro
sub. o autonomo, quali infermieri professionali;
-
3.000 per lavoro
subordinato o autonomo specializzati nelle nuove tecnologie;
-
15.000 per
inserimento nel mercato del lavoro (sponsorizzazioni);
-
6.000 cittadini
albanesi;
-
3.000 cittadini
tunisini;
-
1.500 cittadini marocchini;
-
500 cittadini
somali;
-
4.000 cittadini
provenienti da altri paesi.
Rispetto alla bozza del 15 dicembre 2000, segnaliamo alcune modifiche:
la previsione all'interno delle "quote preferenziali" di 500 ingressi
per lavoro subordinato, autonomo e per inserimento nel mercato del lavoro,
riservati a cittadini somali (in considerazione della particolare situazione
politico-sociale della Somalia); la previsione, all'art. 5, di un termine
ridotto di 90 gg. (rispetto ai 140 della bozza) in ordine alla possibilità
per il Governo di rideterminare le ripartizioni numeriche di eventuali quote
residue.
L'originaria previsione, all'interno delle quote preferenziali (art.
3), di una quota di 4.500 ingressi per immigrati provenienti da paesi extra-UE
con i quali l'Italia stipulerà nel corso dell'anno gli specifici accordi
di cooperazione, viene riformulata. Oltre ad avere estrapolato dalla quota in
oggetto i 500 ingressi riservati ai cittadini somali, i restanti 4000 saranno
utilizzati per quei cittadini i cui paesi di provenienza stipuleranno con il
nostro Governo accordi di cooperazione, che potranno essere promossi anche su
iniziativa di imprese private (novità).
Segnaliamo, inoltre, che sul sito della polizia di stato
(www.poliziastato.it/questura/Milano)
alla voce "Questura di Milano" sono indicate le sedi presso
cui è possibile presentare le istanze di "sponsorizzazione" .
Presso la Questura è in corso di preparazione la nuova
modulistica relativa alle suddette procedure.
Segnaleremo a breve ulteriori informazioni circa: a)l'importo della
fidejussione bancaria o assicurativa ( che risulterebbe essere invariato
rispetto a quello di £. 10.500.000 previsto lo scorso anno); b) la
suddivisione delle quote per regioni;
e tutto ciò che potrà essere utile ai fini della
presentazione dell'istanza di sponsorizzazione.
03. Il Ministero dell'interno emana una nuova circolare sui minori
stranieri non accompagnati (9 aprile 2001 - N.
300/C/2001/2081/A/12.229.28/1^div.). Il commento di Elena Rozzi della Rete
d'urgenza contro il razzismo
Dopo la discussa circolare del 13.11.2001 (di cui abbiamo dato conto
nell'edizione 15/2001 delle news) in tema di minori stranieri non accompagnati,
il Ministero dell'interno ne emana una nuova che, tuttavia, non sembra
risolvere i gravi problemi aperti dalla precedente, e ampiamente dibattuti a
Torino in occasione di un convegno del 10 marzo scorso.
Di seguito il puntuale commento della Dott.ssa Elena Rozzi della
Rete d'urgenza contro il razzismo.
La nuova circolare del Ministero dell’Interno
sui minori stranieri non www.unimondo.org/reteurg
Come temevamo, non sono state
modificate in alcun modo le disposizioni
La principale modifica alle
disposizioni precedenti consiste nella
La procedura prevista dalla circolare,
dunque, pare essere la seguente:
1) per ogni minore segnalato, il
Comitato per i minori stranieri avvia
2) nel periodo che precede la decisione
del Comitato circa il rimpatrio
3) ove vengano individuati nel paese
d’origine la famiglia o autorità
4) ove il rimpatrio non sia realizzabile, il Comitato
formula la
Queste nuove disposizioni consentiranno a molti minori -
e in primo
Resta, tuttavia, la preoccupazione per
quei minori che non accetteranno
Continua a restare poco chiara,
inoltre, la situazione dei minori
della legge 184/83 - non possono essere
affidati ai sensi della legge
Infine, è auspicabile che i tempi per la
conclusione delle indagini nel
04. La circolare
del Ministero dell'Interno dell'11/04/2001 N. 300/C/2001/1640/A/15.1.7.25/1^
div. sulle modalità di ricongiungimento familiare di cittadini somali
E’
stato dato incarico all’OIM di effettuare tutti gli adeguati accertamenti
(vedi esame del DNA) al fine di stabilire con certezza il rapporto di parentela
tra i cittadini somali residenti in Italia che avevano ed hanno avviato la
pratica di ricongiungimento familiare con i parenti residenti all’estero,
in quanto, il perdurare dell’instabilità politica in Somalia ha
reso finora difficile giungere alla definizione delle pratiche di
ricongiungimento familiare con il rilascio, da parte delle autorità
diplomatiche italiane, del visto
di ingresso per ricongiungimento, a causa dell’impossibilità di
dimostrare il legame di parentela attraverso la produzione di idonea
documentazione.
Tali
accertamenti potranno essere estesi anche alle pratiche che nell’ultimo
triennio hanno visto negarsi il visto di ingresso per carenza di documentazione
attestante la parentela a condizione che le Questure competenti rilascino un
nuovo nulla osta ritenuto valido per un periodo non superiore ai sei mesi in
considerazione dei possibili mutamenti della situazione che determinò la valutazione
delle Questure.
In particolare, per quanto concerne i casi di ricongiungimenti familiari
richiesti in favore di figli, si precisa che la minore età degli stessi
deve essere verificata con riferimento al momento della prima presentazione
della domanda stessa.
05. Le circolari del Ministero dell'interno (del 4/04/2001 e del
23/10/2000) in tema di carta di soggiorno
La circolare suindicata stabilisce alcuni requisiti e chiarimenti circa
la possibilità di rilascio della carta di soggiorno integrando le
disposizioni impartite dalla circolare del 23/10/00 che così stabiliva:
-
la carta di soggiorno
può essere rilasciata solo ai cittadini extracomunitari in possesso da
almeno 5 anni di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato
di rinnovi escludendo quindi da tale beneficio i titolari di permesso di
soggiorno per motivo di lavoro subordinato nel settore dello spettacolo, di
permesso di soggiorno per attesa occupazione, di permesso di soggiorno per
studio e per studi religiosi;
-
il reddito sufficiente che lo straniero
deve produrre per l’ottenimento della carta di soggiorno deve essere
almeno pari, in assenza di familiari a carico conviventi, all’importo
dell’assegno sociale annuo (£. 8.575.450 determinato dalla l.
finanziaria per il 2001). Ciò comporta che se il nucleo familiare
è composto da due o più persone, il reddito necessario, anche nel
caso in cui la carta di soggiorno sia richiesta dal cittadino straniero solo
per se stesso, deve essere tale da assicurare il sostentamento proprio e dei familiari conviventi;
-
il reddito
idoneo può sussistere anche in mancanza della dichiarazione dei redditi
che potrà essere dimostrato da documentazione attestante il reddito
annuo consolidato (buste paga, contributi INPS, ecc).
In primo luogo la circolare del 4/4/2001 prevede che secondo il parere
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il contratto di lavoro a
tempo determinato non può essere considerato un contratto di lavoro che
presuppone un numero indeterminato di rinnovi, in quanto le offerte di lavoro
strettamente collegate alle esigenze del mercato del lavoro risultano
imprevedibili a priori, sebbene tali rapporti di lavoro possano proseguire
anche dopo la naturale scadenza. In tal caso i termini dei relativi contratti
si intendono modificati a tempo indeterminato. Pertanto per il rilascio della
carta di soggiorno non è requisito sufficiente la titolarità di
un contratto di lavoro a tempo determinato.
Si specifica inoltre che la carta di soggiorno possa essere richiesta
senza dover attendere la scadenza del permesso di soggiorno a condizione che il
cittadino extracomunitario risulti regolarmente soggiornante in Italia,
considerando esclusivamente quale periodo per computare la permanenza
quinquennale il termine a partire dal quale lo straniero è detentore,
senza soluzione di continuità, di un permesso di soggiorno teoricamente
rinnovabile un numero indeterminato di rinnovi.
Per quanto riguarda la richiesta della carta di soggiorno in favore dei
familiari deve essere verificata esclusivamente l’esistenza del rapporto
di parentela e la mancanza di condizioni ostative nei confronti del parente
medesimo (indagato o condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e
381 CPP) nonché l’esibizione del certificato di idoneità
alloggiativa non invece richiesta nel caso in cui la
carta di soggiorno sia stata avanzata dallo straniero esclusivamente per
sé.
06. La circolare del Ministero del lavoro n. 29/2001 (6/03/2001)
"Conversione del permesso di soggiorno" ex art. 39, comma 7, de
D.P.R. n. 394/99", di parziale modifica della precedente circolare del 28
luglio 2000
A parziale modifica di quanto previsto dalla circolare del 28/7/2000 -
secondo cui “il Servizio immigrazione del Ministero del Lavoro comunica
alle Direzioni Provinciali del Lavoro la verifica della disponibilità
delle quote per lavoro autonomo sulla base delle periodiche rilevazioni
relativamente all’utilizzo della quota annuale di lavoro autonomo.
Pertanto, le DPL, dopo aver ricevuto da parte dell’ufficio immigrazione
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la comunicazione della
disponibilità delle quote per lavoro autonomo provvedono a rilasciare all’interessato
l’attestazione di conversione del permesso di soggiorno in lavoro
autonomo” - la circolare n. 29/2001 in oggetto stabilisce che le DPL
devono provvedere direttamente a rilasciare le attestazioni di
conversione del permesso di soggiorno dietro esibizione da parte del cittadino
straniero del permesso di soggiorno che si intende convertire ancora in corso
di validità.
Il servizio immigrazione del Ministero del Lavoro provvederà,
per il futuro, al monitoraggio delle attestazioni rilasciate.
Ogni DPL dovrà inviare, a cadenza settimanale, le comunicazioni
di attestazioni anche se negative.
07. La circolare del Ministero dell'interno del 5/04/2001 N.
300/C/2001/2038/A/12.214.3.4/1^ div. sulla "Documentazione ai fini
dell'ottenimento del visto d'ingresso per lavoro subordinato da parte dei
cittadini stranieri residenti all'estero"
Per
quanto concerne la documentazione che il cittadino straniero residente nel suo
Paese d’origine deve esibire alle autorità diplomatiche italiane
per l’ottenimento del visto d’ingresso per lavoro subordinato si
precisa quanto segue:
-
all’autorizzazione al lavoro rilasciata dalla Direzione Provinciale del
Lavoro (DPL) in Italia deve essere necessariamente allegato il contratto di
lavoro, costituendo esso stesso parte integrante, sul quale deve essere apposto
nelle intersezioni tra le pagine, il timbro dell'ufficio e la firma leggibile
del funzionario incaricato.
Inoltre l’autenticazione della firma del datore di lavoro posta sul contratto di assunzione, qualora sia effettuata presso le DPL deve recare la firma leggibile del funzionario incaricato e il timbro dell’ufficio stesso.
08. Una circolare telegrafica del Ministero dell'interno - Direzione
generale dei servizi civili - del 27/04/01 (Prot. n° 1844/50) sul
monitoraggio delle iniziative dei Consigli territoriali per l'immigrazione (ex
art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 286/98)
Ribadendo
il principio secondo cui i Consigli Territoriali devono rappresentare punti
focali sul fenomeno dell’immigrazione nelle provincie, qualificandosi
come catalizzatori privilegiati delle competenze e delle risorse dei soggetti
che concorrono alla gestione del fenomeno, nonché tradursi in una
preziosa risorsa per la pianificazione delle politiche per l’integrazione,
da un lato, attraverso la funzione di raccordo, consentendo di elaborare
strategie e modulare interventi specifici in relazione alle esigenze del
territorio, dall’altro, fungendo da canale di trasmissione di un flusso
di comunicazioni, col veicolare istanze e proposte del territorio, dalla
periferia al centro, si comunicano le c.d. buone pratiche messe in atto, a
livello locale, con l’intento appunto di fornire agli attori sociali di
altre realtà territoriali uno stimolo per la qualificazione e
l’innovazione della programmazione delle politiche sociali nel campo
dell’immigrazione.
In
particolare la prefettura di Cuneo comunica la costituzione di un gruppo
tecnico per le problematiche inerenti l’inserimento lavorativo degli
extracomunitari. L’iniziativa è nata anche a seguito del passaggio di competenze
dalla Direzione provinciale del Lavoro ai centri Circoscrizionali per
l’impiego presso la provincia che ha creato problemi di natura gestionale
al punto da rendere necessaria l’individuazione di un canale
preferenziale di comunicazione fra gli uffici interessati.
La
finalità di favorire il dialogo e la collaborazione tra gli enti che a
vario titolo si occupano di cittadini extracomunitari è stata conseguita
aprendo lo spazio per un accordo sugli aspetti procedurali più
controversi, connessi all’inserimento nel mondo del lavoro dei cittadini
extracomunitari.
Questa
linea operativa è seguita anche dalle Prefetture di Modena e Oristano.
In particolare il servizio dello sportello “Informacittà” di
Oristano riservato agli stranieri è stato portato anche presso la Casa
Circondariale.
Padova
ha comunicato la recente apertura di uno sportello polifunzionale di
segretariato sociale ed orientamento per garantire ai cittadini extracomunitari
l’informazione sulla rete dei servizi esistenti sul territorio,
l’orientamento ai servizi pubblici e privati, il supporto nel disbrigo
delle pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno e per le istanze di
ricongiungimento familiare.
Il
collegamento in rete con i terminali
della Questura di Padova permetterà anche la prenotazione telematica
degli appuntamenti per l’inoltro delle istanze di permesso di soggiorno
in Italia e per il loro rinnovo.
Da
ultimo, il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Pescara
diffonde informazioni sul Call Center quale strumento per ricevere immediate
notizie e chiarimenti in materia previdenziale ed assicurativa che saranno poi
inserite nella prossima edizione della “Guida pratica per
l’Immigrato” di recente realizzazione.
Inoltre
è in corso di avvio nella stessa provincia un’iniziativa a
carattere didattico educativo, nei riguardi di extracomunitari in possesso di
regolare parente di guida che, spesso per difficoltà di comprensione
linguistica e/o per carenza di educazione stradale, divengono protagonisti di
incidenti stradali e violazioni del Codice della Strada.
Sono previsti, al riguardo, degli incontri con personale tecnico della
Polizia stradale e della Polizia Municipale nei quali verrà illustrato e
chiarito ai partecipanti il contenuto delle norme principali del Codice della
Strada.
09.
Con circolare del MAE del 4/05/2001 (Prot. n° 1564) si dettano disposizioni
relative alle immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari
presso le università italiane statali e non autorizzate a rilasciare
titoli aventi valore legale - anno acc. 2001/2002
E’
stata diramata la circolare prot. n. 1564 del 4 maggio 2001 che ha per oggetto
le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari presso le
università italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare
titoli aventi valore legale.
Queste
le principali disposizioni impartite con la circolare del 4/05/01:
1)
le domande
di preiscrizione
dovranno essere presentate alle Rappresentanze italiane (corredate della
richiesta documentazione, tradotta in italiano e confermata dalla
Rappresentanza) tra l’8 maggio e l’ 8 giugno 2001. Nella domanda dovrà
essere indicato un solo corso di Laurea o Diploma, scelto tra quelli per i quali le
singole Università hanno riservato specifici contingenti per gli
studenti stranieri (gli elenchi sono consultabili sui siti internet del MAE
– www.esteri.it: Attività
– Promozione culturale – I nostri servizi - e del MURST – www.murst.it)
2)
entro
il 31 luglio 2001,
le Rappresentanze italiane all’estero pubblicheranno gli elenchi degli
studenti ammessi alle prove;
3)
a
partire da tale data, gli studenti ammessi dovranno fare richiesta di visto d’ingresso, corredata di
documentazione comprovante: a) la copertura economica, pari a L. 667.000 mensili, fino
al 31.12.2001, dimostrabile con fidejussione bancaria o polizza
fidejussoria assicurativa, lettera di credito bancario utilizzabile in
Italia (vedi pagg. 12-13 della circolare in oggetto); b) la copertura
assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (mediante assicurazione privata estera o
nazionale, ovvero stipula dell’apposita polizza INA – tranne che
per gli studenti provenienti da Paesi con i quali sono in vigore accordi
speciali in materia di diritto all’assistenza sanitaria);
4)
il visto
d’ingresso
sarà rilasciato come visto nazionale, valido almeno 90 giorni o,
preferibilmente, fino al 31.12.2001;
5)
dopo
l’ingresso
in Italia, oltre che richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni, lo
studente straniero dovrà sostenere le prove di ammissione presso l’Università
prescelta. E’ obbligatoria la prova di conoscenza della lingua italiana
che si terrà il 4 settembre 2001. I risultati delle prove di ammissione
saranno affissi entro 15 dallo svolgimento delle prove di accesso ai corsi
universitari programmati
ai sensi della L. 2 agosto 1999, n. 264;
6)
dopo
la prova di ammissione
e per la durata del corso di studi, il permesso di soggiorno potrà
essere prorogato, di regola alla fine dell’anno solare, dietro
dimostrazione: a) della copertura economica di L. 667.000 mensili ; b) del
superamento delle verifiche di profitto. Secondo quanto stabilito
dall’art. 46, comma 4 DPR 31
agosto 1999, n. 394 il permesso di soggiorno per motivi di studio è
rinnovato “agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una
verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche” Lo
stesso comma dispone che “per gravi motivi di salute o di forza maggiore,
debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato
anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo
restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono comunque essere
rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di
studio”.
Per quanto riguarda la possibilità per gli studenti stranieri di
svolgere attività lavorative in Italia, l’art. 14 comma 4 del DPR
394/99 ha stabilito che “il permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione consente, per il periodo di validità dello stesso,
l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non
superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo
restando il limite annuale di 1.040 ore” .
11. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente stabilito
che non costituisce reato - ai sensi dell'art. 22, comma 10, T.U. D. Lgs. n.
286/98 - il comportamento del datore che assume lavoratori extracomunitari
(titolari di p.s.) privi di "autorizzazione al lavoro"
Da fonti giornalistiche apprendiamo che a seguito di ricorso di un P.M.
contro l'assoluzione di un imprenditore che aveva assunto lavoratori immigrati
privi dell'autorizzazione al lavoro - titolo richiesto dalla L. n. 943/86,
precedente all'entrata in vigore del T.U. D. Lgs. n. 286/98 -, le Sezioni Unite
della Cassazione - risolvendo un contrasto giurisprudenziale - hanno stabilito
che non integra la fattispecie ex art. 22, comma 10, T.U. delle leggi
sull'immigrazione la mancanza dell'autorizzazione al lavoro. Tale requisito,
infatti, non è più richiesto a seguito dell'abrogazione dell'art.
12 della L. 943/86 operata dall'art. 47, comma 2, lett. c) T.U. La corretta interpretazione dell'art.
22, comma 10, T.U. è quella tale per cui il reato contravvenzionale (ivi
previsto) si perfeziona quando il datore assume alle proprie dipendenze un
lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno che consenta di
svolgere attività lavorativa.
12. Una sentenza del Consiglio di Stato (n. 2503 del 3 maggio 2001)
stabilisce che l'arresto in flagranza e la condanna non comportano l'automatico
rigetto della richiesta di regolarizzazione di un cittadino straniero
Per il Consiglio di Stato
uno straniero arrestato in flagranza di reato (art. 380 c.p.p.), e che ha
patteggiato la sentenza di condanna, non può vedersi rigettare l'istanza
di regolarizzazione con la motivazione di essere stato, appunto, condannato. Il
Consiglio di Stato - respingendo il ricorso del Ministero dell'interno contro
la precedente sentenza del T.A.R. Lombardia che aveva già deciso in
favore dello straniero - ritiene, infatti, che a differenza di quanto previsto
dalla L. n. 617/1996 ("Salvaguardia degli effetti prodotti dal
decreo-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia
di politica dell'immigrazione"), la condanna patteggiata non può
legittimare il diniego di regolarizzazione. A meno che si tratti di condanna
per falsa attestazione o dichiarazione (ma non è il caso di specie).
Più in generale, per il Consiglio di Stato, "secondo i
principi giurisprudenziali consolidati, ai fini dell'espulsione di cittadini
extracomunitari già in possesso del permesso di soggiorno" o ai
fini "del diniego di regolarizzazione (cui consegue l'espulsione),
l'autorità amministrativa non può tenere conto di una sentenza di
condanna patteggiata". Per i giudici se la Questura, nel caso di specie,
avesse voluto negare l'istanza di regolarizzazione al cittadino straniero in
questione, avrebbe dovuto presentare "se mai un'espressa motivazione in
ordine alla pericolosità per la sicurezza dello Stato derivante dalla
permanenza del medesimo nel territorio nazionale".
13. Con sentenza del 22 aprile 2001 il T.A.R. Liguria, sez. II^, su
ricorso presentato da un cittadino extracomunitario in possesso del diploma di
infermiere professionale (conseguito in Italia) in seguito all'esclusione da un
concorso pubblico per un posto di infermiere - con la motivazione che il
medesimo non era titolare della cittadinanza italiana -, annulla il provvedimento del presidente della commissione
esaminatrice.
La decisione del T.A.R. Liguria offre spunti molto interessanti in tema
di parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti tra lavoratori
italiani ed immigrati, con particolare riferimento all'accesso da parte di
questi ultimi a pubblici concorsi. Il ragionamento del T.A.R. è il
seguente: posto che la norma su cui si basa il presidente della commissione
esaminatrice per stabilire l'esclusione del lavoratore extracomunitario nel
caso di specie è l'art. 2 del D.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi) - secondo cui il primo requisito per
l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni è quello
del possesso della cittadinanza italiana, eccetto per i soggetti appartenenti
all'Unione europea -, è però "inconfutabile che trattandosi
di una norma regolamentare la stessa per tale aspetto potrebbe ritenersi
implicitamente abrogata da norme successive intervenute a disciplinare la
posizione giuridica dello straniero". A questo proposito la sentenza
ricorda che il cittadino extracomunitario può essere iscritto, a
particolari condizioni, nelle liste di collocamento e, conseguentemente,
può essere assunto presso pubbliche amministrazioni che quelle liste
utilizzano per la copertura di posti vacanti. Inoltre l'art. 2 del D. Lgs. n.
286/98 prevede espressamente che: a) lo straniero regolarmente soggiornante sul
territorio nazionale gode in materia civile degli stessi diritti riconosciuti
al cittadino italiano (comma 2); b) ai lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti sul territorio nazionale è riconosciuta parità di
trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani
(comma 3). In questo contesto, secondo il T.A.R. Liguria, la finalità
del legislatore è chiara, ed è quella di "assicurare ai
lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul T.N. lo stesso trattamento
riservato ai lavoratori italiani, non solo allorché il rapporto di
lavoro si sia instaurato ma anche per quanto concerne l'astratta
possibilità di instaurarlo". Nel caso di specie si profila una
palese illogicità per violazione del principio di eguaglianza del provvedimento
preso dall'amministrazione. Il limitare la possibilità di instaurare il
rapporto di lavoro con stranieri extracomunitari ai soli datori di lavoro
privati, si pone poi in contrasto con l'evoluzione normativa in materia di
privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (nell'attuale fase normativa
si assiste, infatti, ad un'estesa privatizzazione del rapporto di pubblico
impiego). Per i giudici, inoltre, "non si vede quale interesse
fondamentale ed inderogabile della collettività possa essere leso dal
consentire la partecipazione dello straniero a pubblici concorsi per la
copertura di posti che per esplicita previsione non sono riservati in via
esclusiva a cittadini italiani" (come prevede il DPCM 7-2-1994, n. 174
- Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni -,
nel quale si stabiliscono una serie di ruoli nella P.A. per il cui accesso
"non può prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana" - v. art. 1 -). Il T.A.R. Liguria conclude perciò che,
nell'ottica di questa evoluzione normativa e ai fini della disciplina del
rapporto "comprensiva altresì delle modalità di
instaurazione dello stesso", "nessuna rilevanza può assumere la
natura, pubblica o privata, del datore di lavoro". Per i giudici
amministrativi il ricorso deve essere pertanto accolto poiché "non
è riscontrabile nessun fondato motivo in base al quale lo straniero
può legittimamente partecipare ad una pubblica procedura concorsuale
indetta da un ente privato per la copertura di determinati posti, mentre tale
possibilità gli è preclusa se per gli identici posti, soggetti
alla medesima disciplina giuridica, la procedura è indetta da un ente
pubblico".