NEWS ATLANTE N. 17/2001 DEL 18 MAGGIO 2001

 

02. Pubblicato sulla G.U. serie generale n. 113 del 17/05/2001 il decreto dei flussi d'ingresso per i cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno in corso

 

Anticipato da una circolare del Ministero dell'interno (del 12 aprile 2001 - Prot. n° 1650/50 -), è stato finalmente pubblicato in Gazzetta il decreto flussi 2001. Dopo il controllo della Corte dei Conti e l'aggiunta, rispetto al decreto flussi 2000, di 20.000 ingressi per lavoro stagionale, la quota massima è oggi di 83.000 unità.

 

Tale quota è così ripartita:

-       12.000 per lavoro sub. a tempo indeterminato o determinato a carattere non stagionale;

-       33.000 per lavoro sub. a carattere stagionale;

-       3.000 per lavoro autonomo;

-       2.000 per lavoro sub. o autonomo, quali infermieri professionali;

-       3.000 per lavoro subordinato o autonomo specializzati nelle nuove tecnologie;

-       15.000 per inserimento nel mercato del lavoro (sponsorizzazioni);

-       6.000 cittadini albanesi;

-       3.000 cittadini tunisini;

-       1.500 cittadini marocchini;

-       500 cittadini somali;

-       4.000 cittadini provenienti da altri paesi.

 

Rispetto alla bozza del 15 dicembre 2000, segnaliamo alcune modifiche: la previsione all'interno delle "quote preferenziali" di 500 ingressi per lavoro subordinato, autonomo e per inserimento nel mercato del lavoro, riservati a cittadini somali (in considerazione della particolare situazione politico-sociale della Somalia); la previsione, all'art. 5, di un termine ridotto di 90 gg. (rispetto ai 140 della bozza) in ordine alla possibilità per il Governo di rideterminare le ripartizioni numeriche di eventuali quote residue.

L'originaria previsione, all'interno delle quote preferenziali (art. 3), di una quota di 4.500 ingressi per immigrati provenienti da paesi extra-UE con i quali l'Italia stipulerà nel corso dell'anno gli specifici accordi di cooperazione, viene riformulata. Oltre ad avere estrapolato dalla quota in oggetto i 500 ingressi riservati ai cittadini somali, i restanti 4000 saranno utilizzati per quei cittadini i cui paesi di provenienza stipuleranno con il nostro Governo accordi di cooperazione, che potranno essere promossi anche su iniziativa di imprese private (novità).

 

Segnaliamo, inoltre, che sul sito della polizia di stato (www.poliziastato.it/questura/Milano)  alla voce "Questura di Milano" sono indicate le sedi presso cui è possibile presentare le istanze di "sponsorizzazione" .

Presso la Questura è in corso di preparazione la nuova modulistica relativa alle suddette procedure.

 

Segnaleremo a breve ulteriori informazioni circa: a)l'importo della fidejussione bancaria o assicurativa ( che risulterebbe essere invariato rispetto a quello di £. 10.500.000 previsto lo scorso anno); b) la suddivisione delle quote per regioni;  e tutto ciò che potrà essere utile ai fini della presentazione dell'istanza di sponsorizzazione.

 

03. Il Ministero dell'interno emana una nuova circolare sui minori stranieri non accompagnati (9 aprile 2001 - N. 300/C/2001/2081/A/12.229.28/1^div.). Il commento di Elena Rozzi della Rete d'urgenza contro il razzismo

 

Dopo la discussa circolare del 13.11.2001 (di cui abbiamo dato conto nell'edizione 15/2001 delle news) in tema di minori stranieri non accompagnati, il Ministero dell'interno ne emana una nuova che, tuttavia, non sembra risolvere i gravi problemi aperti dalla precedente, e ampiamente dibattuti a Torino in occasione di un convegno del 10 marzo scorso.

 

Di seguito il puntuale commento della Dott.ssa Elena Rozzi della Rete d'urgenza contro il razzismo.

>

> La nuova circolare del Ministero dell’Interno sui minori stranieri non > accompagnati, che modifica parzialmente la circolare del 13.11.2000, è > disponibile sul sito della Rete d’urgenza contro il razzismo (sezione> “minori stranieri”): www.unimondo.org/reteurg

>

> Come temevamo, non sono state modificate in alcun modo le disposizioni > che prevedono che il permesso di soggiorno per minore età non consente > di esercitare attività lavorativa e non può essere convertito al > compimento della maggiore età (con conseguente possibilità di espulsione > per il neo-maggiorenne).

>

> La principale modifica alle disposizioni precedenti consiste nella > previsione che il permesso di soggiorno per minore età possa essere > convertito - su richiesta dei Servizi Sociali competenti - in permesso > di soggiorno per affidamento (che consente di lavorare ed è convertibile > alla maggiore età) nei casi di minori affidati ai sensi dell’art. 2 > della legge 184/83.

>

> La procedura prevista dalla circolare, dunque, pare essere la seguente:

 

> 1) per ogni minore segnalato, il Comitato per i minori stranieri avvia > entro sessanta giorni le indagini nel paese d’origine per individuare la > famiglia o autorità del paese d’origine disponibili ad assumere > l’affidamento del minore; inoltre il Comitato richiede al Giudice > Tutelare competente la nomina di un tutore provvisorio, e si informa > presso il Tribunale per i Minorenni se vi siano provvedimenti > giurisdizionali a carico del minore tali da impedirne il rimpatrio;

 

> 2) nel periodo che precede la decisione del Comitato circa il rimpatrio > o la permanenza del minore in Italia, il minore riceve il permesso di > soggiorno per minore età;

 

> 3) ove vengano individuati nel paese d’origine la famiglia o autorità > del paese d’origine disponibili ad assumere l’affidamento del minore, il > Comitato dispone il rimpatrio, tranne nei casi in cui questo metta a > rischio il minore;

 

4) ove il rimpatrio non sia realizzabile, il Comitato formula la > raccomandazione ai Servizi Sociali per l’affidamento del minore ai sensi > dell’art. 2 della legge 184/83; dopo che l’affidamento è stato > convalidato dalla competente Autorità Giudiziaria, i Servizi Sociali > possono fare richiesta alla Questura per la conversione del permesso di > soggiorno per minore età in permesso per affidamento.

>

Queste nuove disposizioni consentiranno a molti minori - e in primo > luogo a molti dei minori già avviati in percorsi di inserimento - di > ottenere un permesso di soggiorno per affidamento.

>

> Resta, tuttavia, la preoccupazione per quei minori che non accetteranno > il rimpatrio e che resteranno in Italia con il permesso di soggiorno per > minore età: essi non potranno lavorare e al compimento dei 18 anni > diventeranno clandestini espellibili.

> Continua a restare poco chiara, inoltre, la situazione dei minori > affidati di fatto a parenti entro il quarto grado, che secondo alcuni > esponenti della Magistratura Minorile - che si richiamano all’art. 9

> della legge 184/83 - non possono essere affidati ai sensi della legge > 184/83.

>

Infine, è auspicabile che i tempi per la conclusione delle indagini nel > paese d’origine e per la decisione circa il rimpatrio del minore o la > sua permanenza in Italia siano brevi: in caso contrario il lungo periodo > di incertezza e sospensione, in cui il minore resterà incerto sul suo > futuro e non potrà essere avviato in percorsi di inserimento, non potrà > che risultare estremamente negativo per il minore stesso.

 

04. La circolare del Ministero dell'Interno dell'11/04/2001 N. 300/C/2001/1640/A/15.1.7.25/1^ div. sulle modalità di ricongiungimento familiare di cittadini somali

 

E’ stato dato incarico all’OIM di effettuare tutti gli adeguati accertamenti (vedi esame del DNA) al fine di stabilire con certezza il rapporto di parentela tra i cittadini somali residenti in Italia che avevano ed hanno avviato la pratica di ricongiungimento familiare con i parenti residenti all’estero, in quanto, il perdurare dell’instabilità politica in Somalia ha reso finora difficile giungere alla definizione delle pratiche di ricongiungimento familiare con il rilascio, da parte delle autorità diplomatiche italiane,  del visto di ingresso per ricongiungimento, a causa dell’impossibilità di dimostrare il legame di parentela attraverso la produzione di idonea documentazione.

Tali accertamenti potranno essere estesi anche alle pratiche che nell’ultimo triennio hanno visto negarsi il visto di ingresso per carenza di documentazione attestante la parentela a condizione che le Questure competenti rilascino un nuovo nulla osta ritenuto valido per un periodo non superiore ai sei mesi in considerazione dei possibili mutamenti della situazione  che determinò la valutazione delle Questure.

In particolare, per quanto concerne i casi di ricongiungimenti familiari richiesti in favore di figli, si precisa che la minore età degli stessi deve essere verificata con riferimento al momento della prima presentazione della domanda stessa.

 

05. Le circolari del Ministero dell'interno (del 4/04/2001 e del 23/10/2000) in tema di carta di soggiorno

 

La circolare suindicata stabilisce alcuni requisiti e chiarimenti circa la possibilità di rilascio della carta di soggiorno integrando le disposizioni impartite dalla circolare del 23/10/00 che così stabiliva:

-       la carta di soggiorno può essere rilasciata solo ai cittadini extracomunitari in possesso da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi escludendo quindi da tale beneficio i titolari di permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato nel settore dello spettacolo, di permesso di soggiorno per attesa occupazione, di permesso di soggiorno per studio e  per studi religiosi;

-        il reddito sufficiente che lo straniero deve produrre per l’ottenimento della carta di soggiorno deve essere almeno pari, in assenza di familiari a carico conviventi, all’importo dell’assegno sociale annuo (£. 8.575.450 determinato dalla l. finanziaria per il 2001). Ciò comporta che se il nucleo familiare è composto da due o più persone, il reddito necessario, anche nel caso in cui la carta di soggiorno sia richiesta dal cittadino straniero solo per se stesso, deve essere tale da assicurare il sostentamento proprio  e dei familiari conviventi;

-       il reddito idoneo può sussistere anche in mancanza della dichiarazione dei redditi che potrà essere dimostrato da documentazione attestante il reddito annuo consolidato (buste paga, contributi INPS, ecc).

 

In primo luogo la circolare del 4/4/2001 prevede che secondo il parere del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il contratto di lavoro a tempo determinato non può essere considerato un contratto di lavoro che presuppone un numero indeterminato di rinnovi, in quanto le offerte di lavoro strettamente collegate alle esigenze del mercato del lavoro risultano imprevedibili a priori, sebbene tali rapporti di lavoro possano proseguire anche dopo la naturale scadenza. In tal caso i termini dei relativi contratti si intendono modificati a tempo indeterminato. Pertanto per il rilascio della carta di soggiorno non è requisito sufficiente la titolarità di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Si specifica inoltre che la carta di soggiorno possa essere richiesta senza dover attendere la scadenza del permesso di soggiorno a condizione che il cittadino extracomunitario risulti regolarmente soggiornante in Italia, considerando esclusivamente quale periodo per computare la permanenza quinquennale il termine a partire dal quale lo straniero è detentore, senza soluzione di continuità, di un permesso di soggiorno teoricamente rinnovabile un numero indeterminato di rinnovi.

Per quanto riguarda la richiesta della carta di soggiorno in favore dei familiari deve essere verificata esclusivamente l’esistenza del rapporto di parentela e la mancanza di condizioni ostative nei confronti del parente medesimo (indagato o condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 CPP) nonché l’esibizione del certificato di idoneità alloggiativa  non  invece richiesta nel caso in cui la carta di soggiorno sia stata avanzata dallo straniero esclusivamente per sé.

 

06. La circolare del Ministero del lavoro n. 29/2001 (6/03/2001) "Conversione del permesso di soggiorno" ex art. 39, comma 7, de D.P.R. n. 394/99", di parziale modifica della precedente circolare del 28 luglio 2000

 

A parziale modifica di quanto previsto dalla circolare del 28/7/2000 - secondo cui “il Servizio immigrazione del Ministero del Lavoro comunica alle Direzioni Provinciali del Lavoro la verifica della disponibilità delle quote per lavoro autonomo sulla base delle periodiche rilevazioni relativamente all’utilizzo della quota annuale di lavoro autonomo. Pertanto, le DPL, dopo aver ricevuto da parte dell’ufficio immigrazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la comunicazione della disponibilità delle quote per lavoro autonomo  provvedono a rilasciare all’interessato l’attestazione di conversione del permesso di soggiorno in lavoro autonomo” - la circolare n. 29/2001 in oggetto stabilisce che le DPL devono provvedere direttamente a rilasciare le attestazioni di conversione del permesso di soggiorno dietro esibizione da parte del cittadino straniero del permesso di soggiorno che si intende convertire ancora in corso di validità.

Il servizio immigrazione del Ministero del Lavoro provvederà, per il futuro, al monitoraggio delle attestazioni rilasciate.

Ogni DPL dovrà inviare, a cadenza settimanale, le comunicazioni di attestazioni anche se negative.

 

07. La circolare del Ministero dell'interno del 5/04/2001 N. 300/C/2001/2038/A/12.214.3.4/1^ div. sulla "Documentazione ai fini dell'ottenimento del visto d'ingresso per lavoro subordinato da parte dei cittadini stranieri residenti all'estero"

 

Per quanto concerne la documentazione che il cittadino straniero residente nel suo Paese d’origine deve esibire alle autorità diplomatiche italiane per l’ottenimento del visto d’ingresso per lavoro subordinato si precisa quanto segue:

- all’autorizzazione al lavoro rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) in Italia deve essere necessariamente allegato il contratto di lavoro, costituendo esso stesso parte integrante, sul quale deve essere apposto nelle intersezioni tra le pagine, il timbro dell'ufficio e la firma leggibile del funzionario incaricato.

Inoltre l’autenticazione della firma del datore di lavoro posta sul contratto di assunzione, qualora sia effettuata presso le DPL deve recare la firma leggibile del funzionario incaricato e il timbro dell’ufficio stesso.

 

08. Una circolare telegrafica del Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili - del 27/04/01 (Prot. n° 1844/50) sul monitoraggio delle iniziative dei Consigli territoriali per l'immigrazione (ex art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 286/98)

 

Ribadendo il principio secondo cui i Consigli Territoriali devono rappresentare punti focali sul fenomeno dell’immigrazione nelle provincie, qualificandosi come catalizzatori privilegiati delle competenze e delle risorse dei soggetti che concorrono alla gestione del fenomeno, nonché tradursi in una preziosa risorsa per la pianificazione delle politiche per l’integrazione, da un lato, attraverso la funzione di raccordo, consentendo di elaborare strategie e modulare interventi specifici in relazione alle esigenze del territorio, dall’altro, fungendo da canale di trasmissione di un flusso di comunicazioni, col veicolare istanze e proposte del territorio, dalla periferia al centro, si comunicano le c.d. buone pratiche messe in atto, a livello locale, con l’intento appunto di fornire agli attori sociali di altre realtà territoriali uno stimolo per la qualificazione e l’innovazione della programmazione delle politiche sociali nel campo dell’immigrazione.

In particolare la prefettura di Cuneo comunica la costituzione di un gruppo tecnico per le problematiche inerenti l’inserimento lavorativo degli extracomunitari. L’iniziativa è nata anche  a seguito del passaggio di competenze dalla Direzione provinciale del Lavoro ai centri Circoscrizionali per l’impiego presso la provincia che ha creato problemi di natura gestionale al punto da rendere necessaria l’individuazione di un canale preferenziale di comunicazione fra gli uffici interessati.

La finalità di favorire il dialogo e la collaborazione tra gli enti che a vario titolo si occupano di cittadini extracomunitari è stata conseguita aprendo lo spazio per un accordo sugli aspetti procedurali più controversi, connessi all’inserimento nel mondo del lavoro dei cittadini extracomunitari.

Questa linea operativa è seguita anche dalle Prefetture di Modena e Oristano. In particolare il servizio dello sportello “Informacittà” di Oristano riservato agli stranieri è stato portato anche presso la Casa Circondariale.

Padova ha comunicato la recente apertura di uno sportello polifunzionale di segretariato sociale ed orientamento per garantire ai cittadini extracomunitari l’informazione sulla rete dei servizi esistenti sul territorio, l’orientamento ai servizi pubblici e privati, il supporto nel disbrigo delle pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno e per le istanze di ricongiungimento familiare.

Il collegamento in  rete con i terminali della Questura di Padova permetterà anche la prenotazione telematica degli appuntamenti per l’inoltro delle istanze di permesso di soggiorno in Italia e per il loro rinnovo.

Da ultimo, il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione di Pescara diffonde informazioni sul Call Center quale strumento per ricevere immediate notizie e chiarimenti in materia previdenziale ed assicurativa che saranno poi inserite nella prossima edizione della “Guida pratica per l’Immigrato” di recente realizzazione.

Inoltre è in corso di avvio nella stessa provincia un’iniziativa a carattere didattico educativo, nei riguardi di extracomunitari in possesso di regolare parente di guida che, spesso per difficoltà di comprensione linguistica e/o per carenza di educazione stradale, divengono protagonisti di incidenti stradali e violazioni del Codice della Strada.

Sono previsti, al riguardo, degli incontri con personale tecnico della Polizia stradale e della Polizia Municipale nei quali verrà illustrato e chiarito ai partecipanti il contenuto delle norme principali del Codice della Strada.

 

09. Con circolare del MAE del 4/05/2001 (Prot. n° 1564) si dettano disposizioni relative alle immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari presso le università italiane statali e non autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale - anno acc. 2001/2002

 

 

E’ stata diramata la circolare prot. n. 1564 del 4 maggio 2001 che ha per oggetto le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari presso le università italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale.

 

Queste le principali disposizioni impartite con la circolare del 4/05/01:

 

1)    le domande di preiscrizione dovranno essere presentate alle Rappresentanze italiane (corredate della richiesta documentazione, tradotta in italiano e confermata dalla Rappresentanza) tra l’8 maggio e l’ 8 giugno 2001. Nella domanda dovrà essere indicato un solo corso di Laurea o Diploma, scelto tra quelli per i quali le singole Università hanno riservato specifici contingenti per gli studenti stranieri (gli elenchi sono consultabili sui siti internet del MAE – www.esteri.it: Attività – Promozione culturale – I nostri servizi - e del MURST – www.murst.it)

2)    entro il 31 luglio 2001, le Rappresentanze italiane all’estero pubblicheranno gli elenchi degli studenti ammessi alle prove;

3)    a partire da tale data, gli studenti ammessi dovranno fare richiesta di visto d’ingresso, corredata di documentazione comprovante: a) la copertura economica, pari a L. 667.000 mensili, fino al 31.12.2001, dimostrabile con fidejussione  bancaria o polizza  fidejussoria assicurativa, lettera di credito bancario utilizzabile in Italia (vedi pagg. 12-13 della circolare in oggetto); b) la copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (mediante assicurazione privata estera o nazionale, ovvero stipula dell’apposita polizza INA – tranne che per gli studenti provenienti da Paesi con i quali sono in vigore accordi speciali in materia di diritto all’assistenza sanitaria);

4)    il visto d’ingresso sarà rilasciato come visto nazionale, valido almeno 90 giorni o, preferibilmente, fino al 31.12.2001;

5)    dopo l’ingresso in Italia, oltre che richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni, lo studente straniero dovrà sostenere le prove di ammissione presso l’Università prescelta. E’ obbligatoria la prova di conoscenza della lingua italiana che si terrà il 4 settembre 2001. I risultati delle prove di ammissione saranno affissi entro 15 dallo svolgimento delle prove di accesso ai corsi universitari programmati ai sensi della L. 2 agosto 1999, n. 264;

6)    dopo la prova di ammissione e per la durata del corso di studi, il permesso di soggiorno potrà essere prorogato, di regola alla fine dell’anno solare, dietro dimostrazione: a) della copertura economica di L. 667.000 mensili ; b) del superamento delle verifiche di profitto. Secondo quanto stabilito dall’art. 46, comma  4 DPR 31 agosto 1999, n. 394 il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovato “agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche” Lo stesso comma dispone che “per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono comunque essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio”.

 

Per quanto riguarda la possibilità per gli studenti stranieri di svolgere attività lavorative in Italia, l’art. 14 comma 4 del DPR 394/99 ha stabilito che “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore” .

 

11. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente stabilito che non costituisce reato - ai sensi dell'art. 22, comma 10, T.U. D. Lgs. n. 286/98 - il comportamento del datore che assume lavoratori extracomunitari (titolari di p.s.) privi di "autorizzazione al lavoro"

 

Da fonti giornalistiche apprendiamo che a seguito di ricorso di un P.M. contro l'assoluzione di un imprenditore che aveva assunto lavoratori immigrati privi dell'autorizzazione al lavoro - titolo richiesto dalla L. n. 943/86, precedente all'entrata in vigore del T.U. D. Lgs. n. 286/98 -, le Sezioni Unite della Cassazione - risolvendo un contrasto giurisprudenziale - hanno stabilito che non integra la fattispecie ex art. 22, comma 10, T.U. delle leggi sull'immigrazione la mancanza dell'autorizzazione al lavoro. Tale requisito, infatti, non è più richiesto a seguito dell'abrogazione dell'art. 12 della L. 943/86 operata dall'art. 47, comma 2, lett. c) T.U.  La corretta interpretazione dell'art. 22, comma 10, T.U. è quella tale per cui il reato contravvenzionale (ivi previsto) si perfeziona quando il datore assume alle proprie dipendenze un lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa.

 

12. Una sentenza del Consiglio di Stato (n. 2503 del 3 maggio 2001) stabilisce che l'arresto in flagranza e la condanna non comportano l'automatico rigetto della richiesta di regolarizzazione di un cittadino straniero

 

 

Per il  Consiglio di Stato uno straniero arrestato in flagranza di reato (art. 380 c.p.p.), e che ha patteggiato la sentenza di condanna, non può vedersi rigettare l'istanza di regolarizzazione con la motivazione di essere stato, appunto, condannato. Il Consiglio di Stato - respingendo il ricorso del Ministero dell'interno contro la precedente sentenza del T.A.R. Lombardia che aveva già deciso in favore dello straniero - ritiene, infatti, che a differenza di quanto previsto dalla L. n. 617/1996 ("Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreo-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione"), la condanna patteggiata non può legittimare il diniego di regolarizzazione. A meno che si tratti di condanna per falsa attestazione o dichiarazione (ma non è il caso di specie).

Più in generale, per il Consiglio di Stato, "secondo i principi giurisprudenziali consolidati, ai fini dell'espulsione di cittadini extracomunitari già in possesso del permesso di soggiorno" o ai fini "del diniego di regolarizzazione (cui consegue l'espulsione), l'autorità amministrativa non può tenere conto di una sentenza di condanna patteggiata". Per i giudici se la Questura, nel caso di specie, avesse voluto negare l'istanza di regolarizzazione al cittadino straniero in questione, avrebbe dovuto presentare "se mai un'espressa motivazione in ordine alla pericolosità per la sicurezza dello Stato derivante dalla permanenza del medesimo nel territorio nazionale".

 

13. Con sentenza del 22 aprile 2001 il T.A.R. Liguria, sez. II^, su ricorso presentato da un cittadino extracomunitario in possesso del diploma di infermiere professionale (conseguito in Italia) in seguito all'esclusione da un concorso pubblico per un posto di infermiere - con la motivazione che il medesimo non era titolare della cittadinanza italiana  -, annulla il provvedimento del presidente della commissione esaminatrice.

 

La decisione del T.A.R. Liguria offre spunti molto interessanti in tema di parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti tra lavoratori italiani ed immigrati, con particolare riferimento all'accesso da parte di questi ultimi a pubblici concorsi. Il ragionamento del T.A.R. è il seguente: posto che la norma su cui si basa il presidente della commissione esaminatrice per stabilire l'esclusione del lavoratore extracomunitario nel caso di specie è l'art. 2 del D.P.R. n. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) - secondo cui il primo requisito per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni è quello del possesso della cittadinanza italiana, eccetto per i soggetti appartenenti all'Unione europea -, è però "inconfutabile che trattandosi di una norma regolamentare la stessa per tale aspetto potrebbe ritenersi implicitamente abrogata da norme successive intervenute a disciplinare la posizione giuridica dello straniero". A questo proposito la sentenza ricorda che il cittadino extracomunitario può essere iscritto, a particolari condizioni, nelle liste di collocamento e, conseguentemente, può essere assunto presso pubbliche amministrazioni che quelle liste utilizzano per la copertura di posti vacanti. Inoltre l'art. 2 del D. Lgs. n. 286/98 prevede espressamente che: a) lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale gode in materia civile degli stessi diritti riconosciuti al cittadino italiano (comma 2); b) ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale è riconosciuta parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (comma 3). In questo contesto, secondo il T.A.R. Liguria, la finalità del legislatore è chiara, ed è quella di "assicurare ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul T.N. lo stesso trattamento riservato ai lavoratori italiani, non solo allorché il rapporto di lavoro si sia instaurato ma anche per quanto concerne l'astratta possibilità di instaurarlo". Nel caso di specie si profila una palese illogicità per violazione del principio di eguaglianza del provvedimento preso dall'amministrazione. Il limitare la possibilità di instaurare il rapporto di lavoro con stranieri extracomunitari ai soli datori di lavoro privati, si pone poi in contrasto con l'evoluzione normativa in materia di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (nell'attuale fase normativa si assiste, infatti, ad un'estesa privatizzazione del rapporto di pubblico impiego). Per i giudici, inoltre, "non si vede quale interesse fondamentale ed inderogabile della collettività possa essere leso dal consentire la partecipazione dello straniero a pubblici concorsi per la copertura di posti che per esplicita previsione non sono riservati in via esclusiva a cittadini italiani" (come prevede il DPCM 7-2-1994, n. 174 - Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni -, nel quale si stabiliscono una serie di ruoli nella P.A. per il cui accesso "non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana" - v. art. 1 -). Il T.A.R. Liguria conclude perciò che, nell'ottica di questa evoluzione normativa e ai fini della disciplina del rapporto "comprensiva altresì delle modalità di instaurazione dello stesso", "nessuna rilevanza può assumere la natura, pubblica o privata, del datore di lavoro". Per i giudici amministrativi il ricorso deve essere pertanto accolto poiché "non è riscontrabile nessun fondato motivo in base al quale lo straniero può legittimamente partecipare ad una pubblica procedura concorsuale indetta da un ente privato per la copertura di determinati posti, mentre tale possibilità gli è preclusa se per gli identici posti, soggetti alla medesima disciplina giuridica, la procedura è indetta da un ente pubblico".