FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI - AZIONI COMUNITARIE
(2001/C 128/12)
A. La decisione 2000/596/CE del Consiglio, del 28 settembre 2000 ha istituito un Fondo europeo per i rifugiati (FER)
diretto a sostenere e promuovere gli sforzi degli Stati mem-
bri in materia di accoglienza di rifugiati e sfollati (cfr. GU L
252 del 6.10.2000, p. 12). Il presente avviso costituisce un
invito a presentare proposte di azioni comunitarie per
líesercizio finanziario 2001.
B. Possono ottenere un finanziamento le seguenti misure:
1. Sviluppo e diffusione di metodologie e indicatori per la
valutazione dellíefficacia delle politiche e delle pratiche
in uno dei tre tipi di azione del FER:
- accoglienza (inclusa líanalisi del numero dei poten-
ziali beneficiari rispetto a quelli effettivi, durata del-
líaccoglienza, costo effettivo dellíaccoglienza raffron-
tato al costo sociale della mancanza di misure di
accoglienza, opinione espressa dai beneficiari e dal-
líopinione pubblica in materia di accoglienza,
im-
patto dellíaccoglienza al fine di impedire movimenti
collaterali di candidati allíasilo, eventuale relazione
fra la concessione o il rifiuto dellíaccoglienza e líesito
della procedura per la domanda di asilo,
- integrazione (inclusi aspetti come alloggio, occu-
pazione, istruzione, formazione, conoscenza della
lingua del paese ospitante, percentuale di rinunce
allo status di rifugiato),
- rimpatrio volontario (incluso il numero di persone
che potrebbero e ottengono la possibilitý di rimpa-
triare raffrontato a quelle che rientrano individual-
mente e volontariamente, esistenza e impatto di in-
centivi al rientro, tasso di successo del reinserimento
nel paese díorigine).
2. Analisi della legislazione e delle pratiche attinenti ad uno
dei tre tipi di azioni del FER - accoglienza, integrazione
e rimpatrio volontario - allo scopo di valutarne líeffi-
cacia e diffondere le esperienze acquisite. Tale analisi
deve fare riferimento allíeventuale impatto di atti o pro-
poste legislativi, nonchÈ alle differenti impostazioni legi-
slative adottate dagli Stati membri in diversi periodi di
tempo, inclusi i fattori che possono aver condotto alla
loro adozione.
3. Studi e ricerche che analizzino eventuali nuove impo-
stazioni per quanto riguarda la politica e la pratica nei
tre tipi di azioni del FER - accoglienza, integrazione e
rimpatrio volontario. Líanalisi relativa deve includere il
dibattito politico e sociale in corso su temi specifici negli
Stati membri. Inoltre, Ë necessario fare riferimento a
politiche e pratiche che hanno ottenuto risultati positivi
al di fuori dellíUnione europea e che potrebbero essere
applicate allíinterno delle sue frontiere.
4. Azioni transnazionali alle quali partecipano attori pro-
venienti da almeno due Stati membri, consistenti nel
trasferimento di informazioni, esperienze acquisite e
buone pratiche. Le attivitý possono includere il raffronto
dellíefficacia di processi, metodi e strumenti connessi ai
temi scelti, lo scambio reciproco e líapplicazione di
buone pratiche, gli scambi di personale, lo sviluppo con-
giunto di attivitý, processi, strategia e metodologia,
líadattamento ai diversi contesti dei metodi, strumenti
e processi identificati come buone pratiche e/o la diffu-
sione comune di risultati, materiale informativo e avve-
nimenti.
5. Sviluppo delle capacitý dei rifugiati riconosciuti, al fine
di consentirne la piena integrazione nelle societý degli
Stati membri, eventualmente includendo líistituzione di
un Fondo europeo diretto a garantire finanziariamente
líattivitý di piccole imprese, attivitý di formazione, ecc.
per rifugiati (ad esempio, si potrebbe prendere in consi-
derazione uno studio di fattibilitý di un fondo di questo
tipo).
C. Il bilancio disponibile ammonta a 1,7 milioni di EUR. Líim-
porto di finanziamento massimo Ë di 400 000 EUR.
D. Il contributo finanziario non puÚ superare lí80 % del totale
dei costi ammissibili dellíazione.
E. La durata massima del progetto Ë di 12 mesi.
F. Criteri di esclusione
Non saranno prese in considerazione:
1. le azioni che non presentano una chiara dimensione
europea e/o sostituiscono azioni che potrebbero essere
finanziate nel quadro del programma di uno Stato mem-
bro;
2. le azioni di cui ai punti 1, 2 e 5 che non coprono tutti
gli Stati membri partecipanti al FER (vale a dire tutti gli
Stati membri con líeccezione della Danimarca);
IT C 128/12 Gazzetta ufficiale delle Comunitý europee 28.4.2001