INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI  - AZIONI COMUNITARIE

(2001/C 128/12)

A. La decisione 2000/596/CE del Consiglio, del 28 settembre 2000 ha istituito un Fondo europeo per i rifugiati (FER)

diretto a sostenere e promuovere gli sforzi degli Stati mem-

bri in materia di accoglienza di rifugiati e sfollati (cfr. GU L

252 del 6.10.2000, p. 12). Il presente avviso costituisce un

invito a presentare proposte di azioni comunitarie per

líesercizio finanziario 2001.

B. Possono ottenere un finanziamento le seguenti misure:

1.         Sviluppo e diffusione di metodologie e indicatori per la

valutazione dellíefficacia delle politiche e delle pratiche

in uno dei tre tipi di azione del FER:

- accoglienza (inclusa líanalisi del numero dei poten-

ziali beneficiari rispetto a quelli effettivi, durata del-

líaccoglienza, costo effettivo dellíaccoglienza raffron-

tato al costo sociale della mancanza di misure di

accoglienza, opinione espressa dai beneficiari e dal-

líopinione pubblica in materia di accoglienza, im-

patto dellíaccoglienza al fine di impedire movimenti

collaterali di candidati allíasilo, eventuale relazione

fra la concessione o il rifiuto dellíaccoglienza e líesito

della procedura per la domanda di asilo,

 

 

- integrazione (inclusi aspetti come alloggio, occu-

pazione, istruzione, formazione, conoscenza della

lingua del paese ospitante, percentuale di rinunce

allo status di rifugiato),

 

 

- rimpatrio volontario (incluso il numero di persone

che potrebbero e ottengono la possibilitý di rimpa-

triare raffrontato a quelle che rientrano individual-

mente e volontariamente, esistenza e impatto di in-

centivi al rientro, tasso di successo del reinserimento

nel paese díorigine).

2.         Analisi della legislazione e delle pratiche attinenti ad uno

dei tre tipi di azioni del FER - accoglienza, integrazione

e rimpatrio volontario - allo scopo di valutarne líeffi-

cacia e diffondere le esperienze acquisite. Tale analisi

deve fare riferimento allíeventuale impatto di atti o pro-

poste legislativi, nonchÈ alle differenti impostazioni legi-

slative adottate dagli Stati membri in diversi periodi di

tempo, inclusi i fattori che possono aver condotto alla

loro adozione.

3.         Studi e ricerche che analizzino eventuali nuove impo-

stazioni per quanto riguarda la politica e la pratica nei

tre tipi di azioni del FER - accoglienza, integrazione e

rimpatrio volontario. Líanalisi relativa deve includere il

dibattito politico e sociale in corso su temi specifici negli

Stati membri. Inoltre, Ë necessario fare riferimento a

politiche e pratiche che hanno ottenuto risultati positivi

al di fuori dellíUnione europea e che potrebbero essere

applicate allíinterno delle sue frontiere.

4.         Azioni transnazionali alle quali partecipano attori pro-

venienti da almeno due Stati membri, consistenti nel

trasferimento di informazioni, esperienze acquisite e

buone pratiche. Le attivitý possono includere il raffronto

dellíefficacia di processi, metodi e strumenti connessi ai

temi scelti, lo scambio reciproco e líapplicazione di

buone pratiche, gli scambi di personale, lo sviluppo con-

giunto di attivitý, processi, strategia e metodologia,

líadattamento ai diversi contesti dei metodi, strumenti

e processi identificati come buone pratiche e/o la diffu-

sione comune di risultati, materiale informativo e avve-

nimenti.

5.         Sviluppo delle capacitý dei rifugiati riconosciuti, al fine

di consentirne la piena integrazione nelle societý degli

Stati membri, eventualmente includendo líistituzione di

un Fondo europeo diretto a garantire finanziariamente

líattivitý di piccole imprese, attivitý di formazione, ecc. 

per rifugiati (ad esempio, si potrebbe prendere in consi-

derazione uno studio di fattibilitý di un fondo di questo

tipo).

C.        Il bilancio disponibile ammonta a 1,7 milioni di EUR. Líim-

porto di finanziamento massimo Ë di 400 000 EUR.

D.        Il contributo finanziario non puÚ superare lí80 % del totale

dei costi ammissibili dellíazione.

E. La durata massima del progetto Ë di 12 mesi.

F. Criteri di esclusione

Non saranno prese in considerazione:

1.         le azioni che non presentano una chiara dimensione

europea e/o sostituiscono azioni che potrebbero essere

finanziate nel quadro del programma di uno Stato mem-

bro;

2.         le azioni di cui ai punti 1, 2 e 5 che non coprono tutti

gli Stati membri partecipanti al FER (vale a dire tutti gli

Stati membri con líeccezione della Danimarca);

IT C 128/12 Gazzetta ufficiale delle Comunitý europee 28.4.2001