N.300.C/2001/571/P/12.214.3.4/1^Div. Roma, 18 maggio 2001
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 sui flussi d’ingresso per l’anno 2001.
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI I SETTORI DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA
PRESSO GLI SCALI MARITTIMI ED AEREI LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA
PRESSO GLI SCALI AEREI LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA
PRESSO GLI SCALI MARITTIMI LORO SEDI
E, p.c.: AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 113 del 17 maggio u.s., il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2001.
Il decreto in
esame, che si compone di 5 articoli è stato emanato ai sensi
dell’art. 3 comma 4 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e consente
l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di
lavoro autonomo a 50.000
cittadini extracomunitari residenti all’estero (art. 1 co.1).
L’ingresso in
Italia di lavoratori subordinati
extracomunitari da adibire al
lavoro stagionale è
consentito agli stranieri residenti all’estero che siano stati chiamati e
autorizzati nominativamente entro la quota massima di 33.000 persone (art. 1 co.2).
Nell’ambito
della quota di cui all’art.1 comma 1 il decreto in questione prevede
l’ingresso di 20.000
lavoratori provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei
paesi di cui all’art. 3, così ripartiti (art. 2):
- 12.000 lavoratori per lavoro
subordinato a tempo indeterminato o determinato a carattere non stagionale
(lett. a);
- 3.000 lavoratori per lavoro autonomo,
anche di tipo professionale (lett. b);
- 2.000 lavoratori per lavoro
subordinato o autonomo, quali infermieri professionali muniti di titolo
conseguito in Italia ovvero conseguito all’estero ma riconosciuto dal
Ministero della Sanità (lett. c);
- 3.000 lavoratori per lavoro subordinato
o autonomo, specializzati nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (lett. d).
Sempre
nell’ambito della quota stabilita dall’art. 1 co. 1 è
consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o
autonomo o per l’inserimento nel mercato del lavoro di (art. 3 co.1):
-
6.000 cittadini albanesi;
-
3.000 cittadini tunisini;
-
1.500 cittadini marocchini;
-
4.000 cittadini di altri paesi non
appartenenti all’Unione Europea che sottoscrivano specifici accordi di
cooperazione in materia migratoria;
-
500 cittadini somali.
E’, infine,
previsto un numero di 15.000 persone, sempre nel tetto massimo delle 50.000
unità, provenienti da qualsiasi paese extracomunitario, che potranno
fare ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del
lavoro, ai sensi dell’art. 23, commi 1,2 e 3 del D.L.vo 286/98 (art. 4
co.1).
Ciò posto,
nel confermare, in linea generale, le direttive impartite con circolare N.
300.C/2000/156/P/12.214.3.4/1^Div. del 16 marzo 2000 – ivi compreso
l’ammontare della fideiussione bancaria o polizza assicurativa che, come
per l’anno 2000, dovrà essere pari ad una somma complessiva di
£ 10.500.000 - si forniscono alcune precisazioni, con particolare
riguardo al contenuto dell’art. 4 del D.P.C.M. in questione, che
attengono alla procedura e ai requisiti necessari per la prestazione di
garanzia ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro, anche sulla base dell’esperienza
maturata nel corso dell’anno 2000:
a - l’inserimento
nella Banca Dati Interforze dell’autorizzazione all’ingresso per
inserimento nel mercato del lavoro deve avvenire solo dopo che,
verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del regolamento
d’attuazione in capo al garante,
si sia provveduto a rilasciare la relativa autorizzazione.
L’inserimento delle istanze in fase istruttoria non potrà,
pertanto, essere consentito, poiché ciò altererebbe la gestione
numerica del flusso, impedendo il corretto utilizzo della quota in argomento;
b - l’autorizzazione
all’ingresso deve essere rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento
della garanzia, pertanto codesti uffici dovranno valutare le istanze
ricevute entro e non oltre detto termine. Si rammenta, infatti, che le
autorizzazioni concesse oltre il termine indicato dalla norma non danno titolo
al ritiro del visto d’ingresso, pregiudicando il diritto del richiedente;
c – atteso che è presumibile prevedere il verificarsi di un incremento dell’afflusso di cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti che intendano farsi garanti per l’ingresso dei 15.000 aspiranti lavoratori, si valuta che, al fine di favorire un’ordinata acquisizione delle relative istanze secondo il già noto criterio temporale di presentazione delle stesse, codesti uffici potranno adottare ogni accorgimento organizzativo ritenuto utile per poter rispettare i termini temporali previsti dagli artt. 23 co.1 del T.U. e 35 co.2 del regolamento d’attuazione (il garante deve presentare la richiesta nominativa entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto e la questura deve rilasciare l’autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia), tenendo presente che le predette scansioni temporali non consentono la possibilità di riservare anticipatamente posti su istanze non positivamente definite, come già illustrato al precedente punto a);
d - la documentazione che il garante deve produrre a corredo
dell’istanza di cui all’art. 34 può essere solo quella
espressamente prevista dalla norma; pertanto, sebbene sia d’indubbia utilità
per lo straniero in cui favore è prestata la garanzia, ai fini di un
rapido ottenimento del successivo visto d’ingresso, che i dati anagrafici
riportati sull’autorizzazione rilasciata dalla questura risultino
corrispondenti a quelli riportati sul suo passaporto, si ritiene che l’accettazione della domanda de
qua non possa essere vincolata all’esibizione di copia del passaporto
dello straniero e debbano
considerarsi arbitrarie le richieste che si risolvano in un ostacolo
all’esercizio del diritto in questione;
e - il Ministero
degli Affari Esteri ha segnalato che alcune Rappresentanze diplomatiche hanno
trovato difficoltà nell’accertare l’autenticità delle
autorizzazioni all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, a causa
delle differenti modalità adottate dalle Questure nella stesura delle
stesse. Al fine di evitare tale inconveniente e per evidenti esigenze di
uniformità, dovrà essere adottato da tutte le Questure un unico
modello di autorizzazione, di cui si allega fac-simile;
f - si segnala che
il mancato esaurimento della quota di 15.000, riservata
all’accesso al lavoro mediante prestazione di garanzia, comporta
l’utilizzo delle disponibilità residue da parte delle
rappresentanze diplomatiche e consolari in favore dei lavoratori stranieri che,
appartenendo agli Stati con cui siano stati conclusi accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione,
si iscrivano in apposite liste a norma dell’art. 23 co.4 del T.U..
Il D.P.C.M. in esame ha consentito detta
opportunità unicamente ai lavoratori stranieri provenienti dai Paesi
individuati dall’art. 3, ovvero: Albania, Tunisia, Marocco, Somalia ed
altri Paesi che sottoscrivano specifici accordi di cooperazione, non ancora
individuati e dei quali si fa riserva di far pervenire elenco.
Pertanto, è
possibile che potranno presentarsi a richiedere il rilascio del permesso di
soggiorno di cui all’art. 36 del regolamento di attuazione, cittadini
stranieri (delle etnie sopraspecificate) titolari di regolare visto
d’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, ma nei cui confronti
non è stata precedentemente avviata la procedura ex art. 34 dello stesso
regolamento, nota a codesti uffici.
Poiché
è necessario che i permessi di soggiorno per inserimento nel mercato del
lavoro, scaturiti dalle due diverse procedure, possano essere correttamente
individuati, si ribadisce che il loro inserimento nella Banca Dati Interforze dovrà
essere opportunamente distinto secondo le indicazioni gia fornite con
circolare N. 300/C/2000/967/P/6.5/1^Div. Del 13 dicembre 2000 e di cui, ad ogni
buon fine, si schematizza il contenuto:
-
la
parola chiave RILAV individua i permessi di soggiorno rilasciati a coloro che
hanno seguito la procedura d’ingresso in Italia attraverso la prestazione
di garanzia autorizzata
da codeste Questure (art. 34 reg.
att.);
-
la
parola chiave INLAV individua i permessi di soggiorno rilasciati agli stranieri
che abbiano ottenuto il visto d’ingresso a seguito della richiesta valutata
direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, tenuto conto del
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del regolamento di attuazione e
sulla scorta della posizione d’anzianità d’iscrizione del
lavoratore nelle liste tenute
presso le predette Rappresentanze (art. 23 co. 4 T.U. e 35 co. 5 e 6 reg.
att.);
g - l’autorizzazione all’ingresso nel mercato del lavoro, per le sue caratteristiche intrinseche, non si presta a soddisfare richieste, peraltro più propriamente riconducibili ad altre modalità d’ingresso in Italia, avanzate in favore di cittadini stranieri minori d’età non accompagnati, stante la particolare disciplina prevista dal Testo Unico nei confronti degli stessi. Peraltro, come indicato dal Ministero del lavoro, essi dovrebbero in ogni caso soddisfare i due requisiti previsti dal D. Leg.vo 4.8.99, n. 345 e dal D.M. 9.8.99, n. 323 e cioè quello del compimento del quindicesimo anno d’età e l’altro, molto più difficilmente accertabile da parte di codeste Questure, dell’assolvimento dell’obbligo scolastico nel paese d’origine per almeno nove anni.
Qualora, tuttavia, dovessero essere soddisfatte entrambe le condizioni, dovranno, comunque, essere rispettate le norme generali in materia d’ingresso e soggiorno dei minori stranieri in Italia.
Confidando nella puntuale applicazione da parte delle SS.LL., si segnala che eventuali dubbi o difficoltà attuative potranno essere tempestivamente rappresentate al Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale.
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
De Gennaro