N.300.C/2001/571/P/12.214.3.4/1^Div.                                Roma, 18 maggio 2001

 

 

 

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 sui flussi        d’ingresso per l’anno 2001.

 

 

                     

                      AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA                                 LORO SEDI

                      AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA     LORO SEDI

                      AI SIGG. DIRIGENTI I SETTORI DI POLIZIA DI FRONTIERA   LORO SEDI

                      AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA

                      PRESSO GLI SCALI MARITTIMI ED AEREI                                 LORO SEDI

                      AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA

                      PRESSO GLI SCALI AEREI                                                              LORO SEDI

                      AI SIGG. DIRIGENTI GLI UFFICI DI POLIZIA DI FRONTIERA

                      PRESSO GLI SCALI MARITTIMI                                                    LORO SEDI

                     

E, p.c.:          AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA                                   LORO SEDI

                      AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

                      PER LA PROVINCIA DI                                                                         TRENTO

                      AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO

                      PER LA PROVINCIA DI                                                                      BOLZANO

                      AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                      DELLA VALLE D’AOSTA                                                                       AOSTA

 

 

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 113 del 17 maggio u.s., il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2001.

 

Il decreto in esame, che si compone di 5 articoli è stato emanato ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e consente l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo a 50.000 cittadini extracomunitari residenti all’estero (art. 1 co.1).

 

L’ingresso in Italia di lavoratori  subordinati extracomunitari  da adibire al lavoro stagionale  è consentito agli stranieri residenti all’estero che siano stati chiamati e autorizzati nominativamente entro la quota massima di 33.000 persone (art. 1 co.2).

 

Nell’ambito della quota di cui all’art.1 comma 1 il decreto in questione prevede l’ingresso di 20.000 lavoratori provenienti da qualsiasi Paese non comunitario, con esclusione dei paesi di cui all’art. 3, così ripartiti (art. 2):

 

- 12.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato a carattere non stagionale (lett. a);

 

- 3.000 lavoratori per lavoro autonomo, anche di tipo professionale (lett. b);

 

- 2.000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo, quali infermieri professionali muniti di titolo conseguito in Italia ovvero conseguito all’estero ma riconosciuto dal Ministero della Sanità (lett. c);

 

- 3.000 lavoratori per lavoro subordinato o autonomo, specializzati nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (lett. d).

 

Sempre nell’ambito della quota stabilita dall’art. 1 co. 1 è consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per l’inserimento nel mercato del lavoro di (art. 3 co.1):

 

-       6.000 cittadini albanesi;

-       3.000 cittadini tunisini;

-       1.500 cittadini marocchini;

-       4.000 cittadini di altri paesi non appartenenti all’Unione Europea che sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia migratoria;

-         500 cittadini somali.

 

E’, infine, previsto un numero di 15.000 persone, sempre nel tetto massimo delle 50.000 unità, provenienti da qualsiasi paese extracomunitario, che potranno fare ingresso nel territorio dello Stato per inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell’art. 23, commi 1,2 e 3 del D.L.vo 286/98 (art. 4 co.1).

 

Ciò posto, nel confermare, in linea generale, le direttive impartite con circolare N. 300.C/2000/156/P/12.214.3.4/1^Div. del 16 marzo 2000 – ivi compreso l’ammontare della fideiussione bancaria o polizza assicurativa che, come per l’anno 2000, dovrà essere pari ad una somma complessiva di £ 10.500.000 - si forniscono alcune precisazioni, con particolare riguardo al contenuto dell’art. 4 del D.P.C.M. in questione, che attengono alla procedura e ai requisiti necessari per la prestazione di garanzia ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, anche sulla base dell’esperienza maturata nel corso dell’anno 2000:

 

a - l’inserimento nella Banca Dati Interforze dell’autorizzazione all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro deve avvenire solo dopo che, verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 34 del regolamento d’attuazione in capo al garante,  si sia provveduto a rilasciare la relativa autorizzazione. L’inserimento delle istanze in fase istruttoria non potrà, pertanto, essere consentito, poiché ciò altererebbe la gestione numerica del flusso, impedendo il corretto utilizzo della quota in argomento;

 

b - l’autorizzazione all’ingresso deve essere rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, pertanto codesti uffici dovranno valutare le istanze ricevute entro e non oltre detto termine. Si rammenta, infatti, che le autorizzazioni concesse oltre il termine indicato dalla norma non danno titolo al ritiro del visto d’ingresso, pregiudicando il diritto del richiedente;

c – atteso che è presumibile prevedere il verificarsi di un incremento dell’afflusso di cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti che intendano farsi garanti per l’ingresso dei 15.000 aspiranti lavoratori, si valuta che, al fine di favorire un’ordinata acquisizione delle relative istanze secondo il già noto criterio temporale di presentazione delle stesse, codesti uffici potranno adottare ogni accorgimento organizzativo ritenuto utile per poter rispettare i termini temporali previsti dagli artt. 23 co.1 del T.U. e 35 co.2 del regolamento d’attuazione (il garante deve presentare la richiesta nominativa entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto e la questura deve rilasciare l’autorizzazione entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia), tenendo presente che le predette scansioni temporali non consentono la possibilità di riservare anticipatamente posti su istanze non positivamente definite, come già illustrato al precedente punto a);

 

 d -  la documentazione che il garante deve produrre a corredo dell’istanza di cui all’art. 34 può essere solo quella espressamente prevista dalla norma; pertanto, sebbene sia d’indubbia utilità per lo straniero in cui favore è prestata la garanzia, ai fini di un rapido ottenimento del successivo visto d’ingresso, che i dati anagrafici riportati sull’autorizzazione rilasciata dalla questura risultino corrispondenti a quelli riportati sul suo passaporto, si ritiene che  l’accettazione della domanda de qua non possa essere vincolata all’esibizione di copia del passaporto dello straniero e debbano  considerarsi arbitrarie le richieste che si risolvano in un ostacolo all’esercizio del diritto in questione;

 

e - il Ministero degli Affari Esteri ha segnalato che alcune Rappresentanze diplomatiche hanno trovato difficoltà nell’accertare l’autenticità delle autorizzazioni all’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, a causa delle differenti modalità adottate dalle Questure nella stesura delle stesse. Al fine di evitare tale inconveniente e per evidenti esigenze di uniformità, dovrà essere adottato da tutte le Questure un unico modello di autorizzazione, di cui si allega fac-simile;

 

f - si segnala che il mancato esaurimento della quota di 15.000, riservata all’accesso al lavoro mediante prestazione di garanzia, comporta l’utilizzo delle disponibilità residue da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari in favore dei lavoratori stranieri che, appartenendo agli Stati con cui siano stati conclusi accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione, si iscrivano in apposite liste a norma dell’art. 23 co.4 del T.U..

 

 Il D.P.C.M. in esame ha consentito detta opportunità unicamente ai lavoratori stranieri provenienti dai Paesi individuati dall’art. 3, ovvero: Albania, Tunisia, Marocco, Somalia ed altri Paesi che sottoscrivano specifici accordi di cooperazione, non ancora individuati e dei quali si fa riserva di far pervenire elenco.

 

Pertanto, è possibile che potranno presentarsi a richiedere il rilascio del permesso di soggiorno di cui all’art. 36 del regolamento di attuazione, cittadini stranieri (delle etnie sopraspecificate) titolari di regolare visto d’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, ma nei cui confronti non è stata precedentemente avviata la procedura ex art. 34 dello stesso regolamento, nota a codesti uffici.

 

Poiché è necessario che i permessi di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro, scaturiti dalle due diverse procedure, possano essere correttamente individuati, si ribadisce che il loro inserimento nella Banca Dati Interforze dovrà essere opportunamente distinto secondo le indicazioni gia fornite con circolare N. 300/C/2000/967/P/6.5/1^Div. Del 13 dicembre 2000 e di cui, ad ogni buon fine, si schematizza il contenuto:

-       la parola chiave RILAV individua i permessi di soggiorno rilasciati a coloro che hanno seguito la procedura d’ingresso in Italia attraverso la prestazione di garanzia autorizzata da codeste  Questure (art. 34 reg. att.);

 

-       la parola chiave INLAV individua i permessi di soggiorno rilasciati agli stranieri che abbiano ottenuto il visto d’ingresso a seguito della richiesta valutata direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, tenuto conto del possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del regolamento di attuazione e sulla scorta della posizione d’anzianità d’iscrizione del lavoratore  nelle liste tenute presso le predette Rappresentanze (art. 23 co. 4 T.U. e 35 co. 5 e 6 reg. att.);

 

g -  l’autorizzazione all’ingresso nel mercato del lavoro, per le sue caratteristiche intrinseche,  non si presta a soddisfare richieste, peraltro più propriamente riconducibili ad altre modalità d’ingresso in Italia, avanzate in favore di cittadini stranieri minori d’età non accompagnati, stante la particolare disciplina prevista dal Testo Unico nei confronti degli stessi. Peraltro, come indicato dal Ministero del lavoro, essi dovrebbero in ogni caso soddisfare i due requisiti previsti dal D. Leg.vo 4.8.99, n. 345 e dal D.M. 9.8.99, n. 323 e cioè quello del compimento del quindicesimo anno d’età e l’altro, molto più difficilmente accertabile da parte di codeste Questure, dell’assolvimento dell’obbligo scolastico nel paese d’origine per almeno nove anni.

Qualora, tuttavia, dovessero essere soddisfatte entrambe le condizioni, dovranno, comunque, essere rispettate le norme generali in materia d’ingresso e soggiorno dei minori stranieri in Italia.

 

Confidando nella puntuale applicazione da parte delle SS.LL., si segnala che eventuali dubbi o difficoltà attuative potranno essere tempestivamente rappresentate al Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera della Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale.

 

 

 

 

 

                                                                             Il Capo della Polizia

                                                Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

                                                                                   De Gennaro