Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA
SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA
POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE
Servizio immigrazione e
Polizia di Frontiera
N.300/2000/5794/A/12.214.9/1^DIV.
ROMA, 23 ottobre 2000
|
ALLA QUESTURA DI |
PISA |
|
ALLA QUESTURA DI |
VITERBO |
|
ALLA QUESTURA DI |
VERCELLI |
E,p.c. |
ALLE QUESTURE DELLA
REPUBBLICA |
LORO SEDI |
OGGETTO: Articolo 9 del D.L. vo 286/98. Carta di soggiorno in favore dei
cittadini stranieri.
E' stata nuovamente sollevata da alcune
Questure la problematica connessa all'individuazione degli stranieri,
regolarmente soggiornanti in Italia, ai quali può essere concessa,
ricorrendone i presupposti di legge, la carta di soggiorno a tempo
indeterminato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. vo 286/98.
Al riguardo si forniscono i seguenti elementi
di risposta, che investono anche gli aspetti relativi al reddito prescritto.
Si deve osservare, in primo luogo, che
secondo il disposto legislativo, tale documento può essere concesso agli
stranieri in possesso da almeno cinque anni di permesso do soggiorno per un
motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi.
Dalla semplice lettura della norma, pertanto,
sembra evidente l'esclusione da detto beneficio dei cittadini extracomunitari
titolari di permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato nel settore
dello spettacolo, non rientrante, com'è noto, tra le tipologie di
permessi con la citata caratteristica (art. 40 - comma 18 - D.P.R. 394/99);
inoltre, secondo quanto previsto dall'art. comma 4 , del D.L. vo 286/98, i
titolari di carta di soggiorno godono di particolari agevolazioni, tra le quali
la possibilità di svolgere nel territorio dello stato ogni
attività lecita, facoltà, come e noto, preclusa agli stranieri
entrati in Italia ai sensi dell'art. 27 del D.L. vo 286/98.
Restano esclusi, altresì, dal predetto
beneficio gli stranieri la cui permanenza in Italia abbia una scadenza
perentoria si pensi al permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attesa
occupazioni, ottenuto a seguito dell'iscrizione nelle liste di collocamento, a
mente dell'art. 22, comma 9, del D.L. vo 286/98, che non può superare un
anno, al termine del quale, ove non abbia instaurato un nuovo rappprto
lavorativo, l'interessato deve lasciare il territorio nazionale.
Analoghe considerazioni devono essere svolte
per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, ivi
compreso quello rilasciato per studi religiosi. Tale titolo, infatti, consente
il soggiorno in Italia per il periodo corrispondente alla durata del corso di
studi intrapreso dall'interessato, fatta salva, per gli studenti universitari,
la possibilità. che non invalida le citate considerazioni di ottenerne
una limitata proroga per non più di tre anni oltre detta durata, ovvero
il rinnovo finalizzato al conseguimento dell'eventuale titolo di
specializzazione. come previsto dall'ar146. comma 4, del D.P.R.394/99.
In merito alla possibilità di
estendere il beneficio de quo alla categoria di stranieri titolari di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato, sorge la
necessità di una riflessione sulla natura giuridica del rapporto di
lavoro sotto stante e sulla connessa facoltà, per gli interessati, di
ottenerne, alla scadenza, successive proroghe. Di tale problematica è stato
opportunamente interessato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
al fine dell'acquisizione del parere di competenza.
Per quanto riguarda il reddito sufficiente
allo straniero per produrre l'istanza volta ad ottenere la car1a di soggiorno,
la norma non lascia adito a dubbi sulla necessità che lo stesso disponga
delle somme indispensabili, il cui ammontare, in assenza di familiari
conviventi, deve essere almeno pari all'impor1o dell'assegno sociale (art.16,
comma 3, lettera b) del D.P.R.394/99). Ciò comporta che. qualora il
nucleo familiare dello straniero sia composto da due o più persone. il
reddito necessario, anche nel caso in cui il documento sia richiesto dallo
stesso straniero solo per se, deve essere tale da assicurare il sostentamento
proprio e dei familiari conviventi. Tali somme devono essere naturalmente
riferite al reddito percepito nell'anno precedente essere poste in rapporto al
numero dei predetti familiari secondo i parametri stabiliti ricongiungimento
familiare dall'art29, comma 3 lettera b) del D,L. vo 28 riguardo, poi che il
reddito idoneo può sussistere anche in mancanza della dichiarazione dei
redditi, si ritiene che, nei casi in cui il nostro ordinamento non disponga
l'obbligo della sua presentazione (ad es. collaboratori domestici), possa
essere comunque concessa la carta di soggiorno, purché siano verificati
gli altri presupposti di legge dette fattispecie, per la dimostrazione del
requisito, il richiedente potrà ricorrere obiettiva documentazione attestante
il reddito annuo consolidato (buste paga, contributi I.N.P.S., ecc.)
IL DIRETTORE
CENTRALE
Pansa