Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie

CIRCOLARE N. 53/2001

Prot. n. 2665 del 18 maggio 2001

 

DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO
SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI
IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI E DELLE LORO FAMIGLIE

OGGETTO : D.P.R. del 30.3.2001 - Documento Programmatico 2001/2003. DPCM del 9.4.2001- Decreto di programmazione dei flussi per l’anno 2001. Disposizioni attuative.

 

Direzioni  Regionali del Lavoro
Settore Politiche del Lavoro
Settore Ispezione del Lavoro
Loro Sedi

Direzioni Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del Lavoro
Servizio Ispezione del Lavoro
Loro Sedi

Provincia Autonoma di Bolzano
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro
Bolzano

Provincia Autonoma di Trento
Dip.to Servizi Sociali
Servizio Lavoro
Trento

Regione Autonoma Friuli V.G.
Agenzia Regionale per l’Impiego
Servizio Programmazione Studi e Ricerche
Trieste

Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Uff. Reg.le Lavoro
Ispett. Reg.le Lavoro
Palermo

Direzione Generale per l’Impiego
Segreteria Collocamento dello Spettacolo
Roma

e, p.c. Assessorati al Lavoro Regionali
e Provinciali e delle Province Autonome
Loro Sedi

Ministero degli Affari Esteri
Gabinetto dell’On.le Ministro
Roma

Ministero dell’Interno
Gabinetto dell’On.le Ministro
Roma

INPS – Direzione Generale
Roma

    
    Come Ë noto, sul Supplemento n.119 alla G.U. n.112 del 16.5.2001 Ë stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.3.2001, riguardante il Documento Programmatico che, ai sensi dell’art. 3 del Dl.vo 25.7.1998, n. 286, individua le linee di indirizzo programmatico per l’immigrazione da paesi non appartenenti all’U.E. nonchÈ per l’integrazione degli stranieri in Italia nel periodo 2001/2003.

    Sulla G.U. n.113 del 17.5.2001 Ë stato pubblicato anche il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.4.2001, concernente la programmazione dei flussi migratori per il corrente anno, che Ë stato elaborato e definito sulla base delle indicazioni contenute nel predetto Documento Programmatico ai sensi del citato art. 3.

    Come risulta evidente dall’esame del testo, che ad ogni buon fine si allega, il Decreto flussi 2001 definisce la quota globale massima di stranieri non appartenenti all’U.E. da ammettere nel territorio dello Stato. In tale ambito potranno essere consentiti gli ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

    Fra l’altro, sono state fissate quote riservate agli albanesi, tunisini, marocchini e somali nonchÈ ad altri paesi che sottoscriveranno intese di cooperazione in materia migratoria, anche per progetti sperimentali di formazione all’estero, alle condizioni previste dal Decreto stesso.

    Inoltre, gli elementi innovativi consistono nella individuazione di alcune quote specifiche che sottolineano l’importanza degli aspetti qualitativi della immigrazione per il periodo in considerazione. Si fa riferimento, in particolare, alle quote per gli ingressi degli infermieri nonchÈ degli operatori dell’alta tecnologia.

    In considerazione di quanto sopra esposto, e sulla base del T.U. 286/98, articolo 21, comma 7 Ë stata istituita la Anagrafe informatizzata dei lavoratori stranieri interessati al mercato del lavoro italiano, il successivo D.P.R. 394/99, all’art. 32, comma 3 stabilisce che la suddetta anagrafe informatizzata venga istituita presso il Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l’Impiego.

    La Anagrafe informatizzata Ë lo strumento che consente di rispondere alle richieste dei nostri imprenditori pi˜ in generale ai fabbisogni del mercato del lavoro, e rafforzare la cooperazione con i Paesi di origine dei flussi migratori.

    La realizzazione ha previsto la predisposizione di una Banca Dati quale strumento per ingressi programmati sul piano quanti/qualitativo, a tal fine sono stati avviati contatti con i paesi destinatari di quote riservate che hanno sottoscritto accordi bilaterali. Sulla base di questi accordi si sono definite le modalitý tecniche per l’acquisizione dei dati relativi a lavoratori albanesi, tunisini, marocchini. Nel prossimo mese di maggio si stipuleranno accordi bilaterali finalizzati al settore infermieristico con Polonia, Ungheria e Bulgaria.

    Premesso questo, si forniscono le seguenti disposizioni, per quanto di competenza di questo Ministero.

LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE, A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

    Con la presente, si provvede a dare immediata attuazione all’art. 1, comma 2 e all’art. 2, 1ƒ comma lett a) del Decreto flussi 2001, mediante la previsione di specifiche quote regionali che sono state definite tenendo conto sia dei fabbisogni dichiarati dalla Regioni e dalle organizzazioni dei datori di lavoro sia dei tassi di disoccupazione, ultimi disponibili, nel senso di escludere dall’assegnazione di ingressi – anche per lavoro stagionale – le Regioni con un elevato tasso e di attribuire, in via ordinaria, le quote alle altre Regioni in misura inversamente proporzionale rispetto al medesimo tasso.
    Per il lavoro stagionale si Ë tenuto conto esclusivamente dei fabbisogni di cui sopra.
    Per alcune Regioni, rilevato il tasso di disoccupazione, si Ë tenuto conto anche di ulteriori criteri quali, per il Lazio, l’alta concentrazione di stranieri sul territorio e, per la Liguria, il parere espresso dalla Regione.
    Per quanto riguarda la definizione delle quote riservate agli albanesi, tunisini, marocchini e somali, Ë stato ripartito, al momento, il 90% per gli albanesi ed il 70% per ciascuna delle altre nazionalitý, con la assegnazione di una quota pari a 500 ingressi per lavoro a tempo determinato e indeterminato di albanesi destinati alla Regione Puglia. Per le quote residue, nell’ambito di ciascuna quota riservata, saranno individuati i criteri di ulteriore assegnazione, d’intesa con i Ministeri interessati.
    Si sottolinea che sul problema della ripartizione delle quote sono stati sentiti i rappresentanti delle parti sociali e delle Regioni in apposite riunioni che si sono svolte, rispettivamente, il 26 ed il 28 marzo presso questo Ministero.
    Pertanto, per consentire gli ingressi per lavoro subordinato stagionale ed a tempo determinato ed indeterminato, si trasmettono gli allegati prospetti che ripartiscono per ciascuna Regione i limiti massimi di autorizzazioni al lavoro rilasciabili da ciascuna Direzione Provinciale del Lavoro.
    Si sottolinea che il prospetto relativo al lavoro stagionale stabilisce l’ammontare dei provvedimenti rilasciabili nel corrente anno al netto delle anticipazioni giý consentite, con le circolari n. 25/2001 e 34/2001 dello scrivente, sulla base della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2.2.2001.
    Per quanto concerne la quota di n. 4.000 ingressi per altri Paesi che sottoscrivono accordi di cooperazione in materia migratoria, anche per progetti sperimentali di formazione all’estero, non si procede, per il momento, ad alcuna assegnazione.

LAVORO AUTONOMO (ANCHE NELL’AMBITO DELLE QUOTE RISERVATE)

    In riferimento all’art. 2, 1ƒ comma lett. b) e art. 3, 1ƒ comma e per la residua parte delle quote riservate, codeste Direzioni Regionali devono applicare la circolare n. 29/2001 dello scrivente per quanto concerne il rilascio delle attestazioni della disponibilitý del posto in quota ai sensi dell’art. 39, 7ƒ comma del D.P.R. 394/99 e le comunicazioni dei dati sulle attestazioni rilasciate, al fine di verificare da parte dello scrivente, unitamente al Ministero dell’Interno ed al Ministero degli Affari Esteri, la copertura delle quote.

LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO DEGLI INFERMIERI PROFESSIONALI

Lavoro subordinato

    Le Direzioni Provinciali del Lavoro rilasciano le autorizzazioni al lavoro per l’ingresso di infermieri professionali, purchÈ in presenza del riconoscimento del titolo professionale, conseguito all’estero, da parte del Ministero della Sanitý, secondo le disposizioni impartite dallo stesso Ministero in questa materia.

Lavoro autonomo

    Per quanto di competenza, si applica la circolare n. 29/2001 dello scrivente in merito alle richieste di conversione dei permessi di soggiorno e della verifica della disponibilitý del posto in quota ai sensi dell’art. 39, comma 7 del D.P.R. n. 394/99.
    Si sottolinea che la verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attivitý autonoma viene svolta dalle locali Questure.

LAVORO SUBORDINATO E LAVORO AUTONOMO PER SPECIALIZZATI NELLE TECONOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Lavoro subordinato

    Ai sensi dell’art. 1, 1ƒ comma lett. d) del Decreto Flussi 2001 Ë consentito l’ingresso di n. 3000 specializzati nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, destinati esclusivamente alle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato di tali operatori, i cui profili professionali saranno individuati con Decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Industria e d’intesa con il Ministro degli Esteri (se si vorrý valutare la provenienza), entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto in oggetto.
    Considerata la necessitý di consentire immediatamente l’ingresso di tali operatori ed in attesa della definizione del suddetto Decreto d’individuazione dei profili professionali, codeste Direzioni Regionali possono rilasciare le autorizzazioni al lavoro anche in assenza dello stesso Decreto.
    Appena saranno concluse le procedure di adozione del suddetto Decreto, sarý data comunicazione tempestiva dei profili professionali ivi individuati.

Lavoro autonomo

    In attesa della definizione del Decreto di cui all’art. 2 comma 2 del Decreto Flussi 2001 si applica la circolare n. 29/2001 per il rilascio delle attestazioni a seguito della richiesta della conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 39 comma 7 del D.P.R. n. 394/99.
    Si precisa che, sia per il lavoro subordinato che per il lavoro autonomo, l’art. 1 1ƒ comma lett. d) riguarda anche le figure di Dirigenti che non rientrano nei distacchi di cui all’art. 27, 1ƒ comma lett. a) del TU. n. 286/98, in quanto vengono assunti o svolgono attivitý lavorativa autonoma senza alcun legame con altre aziende se non con quella che assume o con quella che assegna il lavoro da svolgere quale committente.
    In tali casi le Direzioni Provinciali del Lavoro devono acquisire il contratto di lavoro di livello Dirigenziale, allo scopo di inquadrare correttamente la figura del Dirigente.
    Nell’ambito della quota massima fissata di n. 3.000 ingressi, n. 100 ingressi sono destinati esclusivamente ai suddetti dirigenti.

STATISTICHE

    Al fine di effettuare il costante monitoraggio delle quote si ricorda che le Direzioni Provinciali del Lavoro sulla base della nota N. 0563/AG-1-A del 22/12/2000 Direzione Generale per l’Impiego Divisione VII, dotate di un collegamento Internet, devono tramite il sito www.dgimpiego.aile.it entrando in Intranet DPL selezionare dal menu "rilevazione dati autorizzazioni" la relativa maschera di immissione e quindi digitare tutti i dati richiesti.
    Tali dati, ove disponibili, saranno presi a base dalle Direzioni Regionali del Lavoro per comunicare:
- mensilmente, i dati globali riepilogativi di tutte le autorizzazioni rilasciate dalle Direzioni Provinciali del Lavoro per ogni nazionalitý con le modalitý relative alla compilazione dei modelli AUT/ST, previste dalla lettera circolare n. 646 del 26.2.1999 della Direzione Generale per l’Impiego Servizio extracomunitari;

- ogni settimana, i dati relativi alle autorizzazioni al lavoro stagionale e a tempo determinato ed indeterminato distintamente per le quote riservate agli albanesi, tunisini, marocchini e somali (anche se per il lavoro stagionale non sono previste quote specificatamente assegnate a tali nazionalitý) e, globalmente, per le altre nazionalitý, secondo le modalitý previste dalla nota n . 3563 del 28.7.2000 della Direzione Generale per l’Impiego Servizio extracomunitari.

- ogni settimana relativamente alla quota dei n. 2000 ingressi art. 2, comma 1, lettera c) del Decreto flussi il dato relativo alle autorizzazioni al lavoro ed alle attestazioni rilasciate, compilando l’allegato prospetto e indicando il dato globale aggiornato alla data della presente circolare.

- ogni settimana relativamente alla quota dei n. 3.000 ingressi – art. 2 comma 1 lett d) del Decreto Flussi il dato relativo alle autorizzazioni al lavoro ed alle attestazioni rilasciate, compilando l’allegato prospetto e indicando il dato globale aggiornato dalla data della presente circolare.

     Infine, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Flussi, si provvederý a verificare l’ammontare dei residui delle quote assegnate, dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto stesso, per una successiva eventuale nuova ripartizione nell’ambito della quota massima giý prevista nell’art. 1. 

                                                                                     FIRMATO

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

                                                                             ON.Paolo Guerrini

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