La proposta di direttiva del Consiglio Europeo recante “norme per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiat” contiene prescrizioni in gran parte accettabili per il nostro ordinamento, visto anche che il nostro Paese non possiede una normativa organica sulla materia che è ancora regolata dall’articolo 1 della legge Martelli; il disegno di legge governativo sulla materia si è infatti arenato al Senato a causa della fine della legislatura.

            Per le differenze fra il disegno di legge non approvato e la proposta di direttiva, sostanzialmente inerenti la fase di pre-esame che nel documento comunitario è sostituito dalla cd. “procedura accelerata” in caso di presunzione di manifesta infondatezza, si rinvia alla nota di questo Ufficio centrale in data _________.

 

            In questa sede si vuole attirare l’attenzione su una diversa visione della figura tipica dell’asilante in chi ha steso la proposta di direttiva rispetto a quella che generalmente è presente in Italia.

Dall’esame del documento comunitario e dalla partecipazione ad alcune riunioni rimane evidente che l’estensore aveva in mente l’asilante tipico dei Paesi nordici non soggetti ad afflussi massicci, ossia la singola persona che si presenta alla frontiera terrestre, marittima o aeroportuale e chiede per se e al massimo per la famiglia nucleare il riconoscimento del diritto di asilo: questa modalità di presentazione alla frontiera, magari con i documenti in regola ben difficilmente nasconde un uso strumentale della Convenzione di Ginevra per coprire una migrazione economica.

            Ciò, ovviamente, accade anche in Italia, ma nel nostro Paese è frequente anche un fenomeno pressochè sconosciuto negli altri, quello degli improvvisi sbarchi di centinaia di persone senza documenti, tutti poi richiedenti asilo, fra i quali molti sono quelli che più che asilanti sono migranti economici irregolari.

 

La visione dell’arrivo dell’asilante presentata dalla proposta di diirettiva fa sì che il suo trattenimento sia previsto più per provvedere solamente alla sua identificazione che per l’effettiva possibilità di dividere chi, almeno potenzialmente, potrebbe aver diritto all’asilo, da chi, invece, manifestamente sceglie questa strada per sottrarsi ai vincoli dei flussi migratori stabiliti annualmente.

L’obiettivo di evitare che la presentazione di una domanda di asilo si traduca in un meccanismo di elusione dei controlli sull’immigrazione richiede, per essere realizzato, che il richiedente possa essere trattenuto in tutti i casi in cui la presentazione della domanda si configuri come una scelta forzata, per lo straniero, dalla necessita’ di evitare l’allontanamento dal territorio dello Stato. In mancanza di tale possibilita’ di trattenimento, qualunque straniero intercettato da un controllo che condurrebbe all’adozione di un provvedimento di allontanamento non avrebbe alcuna esitazione a presentare una domanda di asilo che gli consentirebbe di ottenere la liberta’ di circolazione e, quindi, l’opportunita’ di sottrarsi al provvedimento.

 

A questo riguardo, tra gli elementi che consentono di dichiarare manifestamente infondata una domanda, dovrebbero essere considerati anche:

a)     il fatto che la domanda sia stata presentata successivamente all’adozione di un provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione (e non solo – come nella formulazione attuale della proposta didirettiva – nella fase finale, art.28, punto c, di una procedura di espulsione), al solo scopo di sottrarsi a tale provvedimento;

b)    il fatto che la domanda sia presentata da uno straniero intercettato, suo malgrado, in condizioni di soggiorno illegale o in fase di elusione dei controlli di frontiera, al solo scopo di sottrarsi ai provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato.

 

Tutto ciò per rendere la richiesta di asilo una strada non conveniente per chi entra nelle frontiere comunitarie al solo scopo di presentare una pretestuosa istanza e, poi, approfittando della procedura più “benevola”, scomparire nella clandestinità.

Il poter trattenere all’atto della presentazione della domanda di asilo un extracomunitario che, con ogni probabilità – per le modalità del rintraccio, per le scarse motivazioni addotte, per il Paese di provenienza – sarà espulso o respinto, significa anche diminuire il numero dei clandestini che circolano all’interno delle frontiere comuni.

 

Pertanto si propone di emendare l’articolo 11 della direttiva nel seguente modo:

 

Articolo 11

1)     Gli Stati membri non possono trattenere un richiedente asilo per il mero fatto di dover esaminare la domanda di asilo. Essi possono tuttavia trattenere il richiedente asilo nell’ambito di un procedimento decisionale basato sulla normativa nazionale e comunque solo per il tempo strettamente necessario nei seguenti casi:

a)           per determinare o verificare la sua identità o nazionalità;

b)          per determinare la sua identità o nazionalità, qualora egli abbia distrutto o comunque fatto scomparire i suoi documenti di viaggio e/o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato membro, presentato documenti falsi per fuorviare le autorità;

c)           quando, per le ragioni addotte dal richiedente, si presume che la domanda sia manifestamente infondata e la stessa sia sottoposta alla procedura accelerata.

d)          Quando  la domanda sia presentata da uno straniero intercettato, suo malgrado, in condizioni di soggiorno illegale o in fase di elusione dei controlli di frontiera, al solo scopo di sottrarsi ai provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato

e)           per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi andrebbero altrimenti perduti;

f)           nell'ambito di un procedimento avviato per decidere se il richiedente ha il diritto di essere ammesso nel territorio dello Stato, ovvero sulla base di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato adottato prima che fosse presentata la domanda di asilo..

2)     Gli Stati membri prevedono per legge che il provvedimento relativo al trattenimento del richiedente asilo di cui al paragrafo 1 sia soggetto ad un controllo iniziale, seguito da controlli periodici.

E l’articolo 28 nel seguente modo:

Articolo 28

1)     Gli Stati membri possono respingere le domande di asilo come manifestamente infondate qualora:

(a)      il richiedente abbia presentato, senza validi motivi, una domanda contenente false indicazioni in merito alla sua identità o nazionalità;

(b)     il richiedente non abbia presentato alcun documento d'identità o di viaggio, né fornito informazioni sufficienti o sufficientemente convincenti per l’accertamento della sua identità o nazionalità e vi siano seri motivi per ritenere che il richiedente abbia, in mala fede, distrutto o comunque fatto scomparire un documento d'identità o di viaggio che sarebbe stato utile per l’accertamento dell’identità o nazionalità;

(c)      la persona di cui trattasi abbia presentato una domanda di asilo successivamente all’adozione di un provvedimento di respingimento alla frontiera o di espulsione nell'ultima fase della procedura di espulsione, mentre oggettivamente era nelle effettive condizioni di poteva presentarla anteriormente;

(d)     nel presentare e fornire chiarimenti in merito alla sua domanda, il richiedente non adduca argomenti che giustificano la concessione della protezione in base alla convenzione di Ginevra o in base all'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

(e)      il richiedente provenga da un paese di origine sicuro ai sensi degli articoli 30 e 31;

(f)      il richiedente abbia presentato una nuova domanda che non contenga nuovi elementi rilevanti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione vigente nel suo paese di origine.

 

Ovviamente, per le prescrizioni dell’articolo 15 della Costituzione, il nostro Paese intenderà i controlli iniziali e successivi previsti dal secondo comma dell’articolo 11, come una convalida del giudice ordinario al trattenimento, alla stregua di quello che succede attualmente per gli espellendi trattenuti nei centri di permanenza temporanea.