Roma, 23 maggio 2001

 

 

 

Al Capo della Polizia, Prefetto Gianni De Gennaro

 

Al Direttore centrale, Prefetto Alessandro Pansa

 

VIMINALE - ROMA

 

 

 

Con la presente vogliamo sollecitare la soluzione di alcuni problemi di grandissimo rilievo in materia di immigrazione, già sollevati in altri incontri con il Ministero dell’Interno.

 

Ci riferiamo in particolare ai rinnovi dei permessi di soggiorno, al rilascio della carta di soggiorno, alle richieste di regolarizzazione tuttora non definite positivamente.

 

Per quanto riguarda:

 

a.  

il rinnovo dei permessi di soggiorno:

 

denunciamo nuovamente il pericolo che alcune decine di migliaia di immigrati regolari vangano respinti nella clandestinità a causa di una interpretazione dell’art.13 comma 2 del Regolamento di attuazione del T.U. che non tiene conto dello spirito e della lettera dell’intera legge sull’immigrazione.

 

A tale proposito ricordiamo: l’art. 22, comma 9, del T.U. recita testualmente che "la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno" e la Convenzione OIL n.143 ratificata dall’Italia con legge 158/81 (cfr. art.2 comma 3 del T.U.) vieta l’espulsione dello straniero per perdita del lavoro.

 

Inoltre, come è stato ripetutamente sottolineato, il sopraccitato art. 13 del Regolamento prevede quale requisito fondamentale per il rinnovo la documentazione, anche sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva, attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita.

 

A tale riguardo non può non essere considerata fonte lecita, ad esempio, anche il sostegno erogato, a titolo di liberalità, da privati, associazioni o enti pubblici a favore dello straniero.

 

Pertanto si chiede con forza che vengano date urgenti disposizioni alle Questure, affinché si eviti un autentico snaturamento di norme concepite per garantire uno stabile inserimento degli immigrati regolari e non si violi quanto stabilito a pag. 54 dal documento programmatico, pubblicato sulla G.U. del 16/5/2001 n.199 "creare le condizioni che permettano di mantenere la stabilità della permanenza legale, evitando automatismi nell’applicazione della legge che possano produrre "ricadute" nell’illegalità".

 

b.        

Rilascio della carta di soggiorno:

 

chiediamo la scrupolosa applicazione dell’art.9 del T.U. e degli art. 16 e 17 del Regolamento di applicazione, dove sono evidenziati chiaramente i 3 requisiti per il rilascio della carta di soggiorno: 1) "soggiorno regolare da almeno cinque anni; 2) permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi; 3) reddito sufficiente, dichiarato nella denuncia dei redditi dell’anno precedente.

 

A noi pare non rispecchiare la lettera e lo spirito della legge, ad esempio, quanto previsto nella Vostra circolare del 4 aprile 2001 al punto 3; a questo proposito, chiediamo almeno un approfondimento.

 

c.  

Richieste di regolarizzazione:

 

Dopo 29 mesi dalla presentazione delle domande di regolarizzazione deve essere comunque privilegiata l’aspirazione, chiaramente manifestata, ad uscire dalla clandestinità, anche sulla base di principi etici che non possono non ispirare anche l’attività amministrativa.

 

Ciò premesso invochiamo un intervento deciso e responsabile del Ministero dell’Interno, affinché si trovino le modalità per risolvere positivamente le posizioni pendenti, comprese quelle nelle quali lo straniero richiedente è stato vittima di truffe o estorsioni, utilizzando le possibilità offerta dall’art.5 del Decreto Legislativo 286/1998, che consente:

 

a.  

Il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, quando siano sopraggiunti nuovi elementi utili o quando ci si trovi di fronte a irregolarità amministrative sanabili (art.5, co.5);

 

b.  

Il rilascio e rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (art.5, co.6);

 

c.  

Il rilascio e rinnovo di permesso di soggiorno diverso da quello richiesto, quando, mancando i requisiti per quest’ultimo, siano soddisfatti quelli previsti dalla legge per il primo (Art.5, co.9).

 

L’applicazione congiunta di queste disposizioni consentirebbe di sottrarre alla clandestinità e al lavoro nero o servile un gran numero di lavoratori stranieri, che attendono con fiducia una speranza di futuro.

 

Nell’attesa di un riscontro, Vi preghiamo di gradire i nostri migliori saluti,

 

 

 

per la CGIL per la CISL per la UIL

 

(Alioune Gueye) (Souleimane Sangharé) (Angelo Masetti)