REPUBBLICA
ITALIANA
IL TRIBUNALE CIVILE E
PENALE DI PADOVA - SEZIONE II° CIVILE
RIUNITO
IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI
MAGISTRATI:
1) DOTT. MARIA G. POZZAN Presidente
2) DOTT. CARLA ZANELLATO Giudice Rel.
3) DOTT. ROBERTO BEGHINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
- con rito in Camera di Consiglio - nel procedimento iscritto al n. 24/2001 Ruolo Reclami in data 29.3.2001, promosso
DA
MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI -
Ricorrente -
Con il proc. e dom. Avvocatura Distrettuale dello Stato,
domiciliata in Venezia, San Marco 63
CONTRO
SAFSAF
BOUCHRA
- Resistente -
Con il proc. e dom. avv. V. Tallarico con studio in Padova,
via G. Reni n. 176
OGGETTO: Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
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Il Collegio,
- visto il reclamo depositato in data 29.3.2001 dall'Amministrazione degli esteri, in persona del
Ministro in carica, avverso il provvedimento del Giudice Unico dr. Brunello, con cui era stato annullato il diniego del visto da parte del Consolato Generale d'Italia a Casablanca;
- vista la memoria difensiva;
- ritenuto che, essendo stata seguita la procedura di cui all'art. 669 terdecies c.p.c., il reclamo stesso doveva essere depositato entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato; che quest'ultimo atto è stato notificato in data 20/26.2.2001 ed il reclamo risulta pertanto tardivo;
- ritenuto, peraltro, che questo Tribunale sarebbe comunque incompetente essendo il provvedimento in questione, emesso ex art. 3° c. 6 D.G.S. 25.7.98, n. 286, reclamabile davanti alla Corte d'Appello;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il reclamo;
- condanna il reclamante alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio che liquida in complessive L. 900.000=, di cui L. 50.000= per spese, L. 150.000= per diritti e L. 700.000= per onorari.
Cosi deciso in Padova il 27.4.2001
Il Presidente
M.G. Pozzan