(Sergio Briguglio, 12/5/2001)
OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA SULLE
NORME MINIME PER LE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO E REVOCA DELLO STATUS DI
RIFUGIATO
L’obiettivo
di evitare che la presentazione di una domanda di asilo si traduca in un
meccanismo di elusione dei controlli sull’immigrazione richiede, per
essere realizzato, che il richiedente possa essere trattenuto in tutti i casi
in cui la presentazione della domanda si configuri come una scelta forzata, per
lo straniero, dalla necessita’ di evitare l’allontanamento dal
territorio dello Stato. In mancanza di tale possibilita’ di
trattenimento, qualunque straniero intercettato da un controllo che condurrebbe
all’adozione di un provvedimento di allontanamento non avrebbe alcuna esitazione
a presentare una domanda di asilo che gli consentirebbe di ottenere la
liberta’ di circolazione e, quindi, l’opportunita’ di
sottrarsi al provvedimento.
A
questo riguardo, tra gli elementi che consentono di dichiarare manifestamente
infondata una domanda, dovrebbero essere considerati
a)
il fatto che la domanda
sia stata presentata successivamente all’adozione di un provvedimento di
respingimento alla frontiera o di espulsione (e non solo – come nella
formulazione attuale – nella fase finale di una procedura di espulsione),
al solo scopo di sottrarsi a tale provvedimento;
b)
il fatto che la domanda
sia presentata da uno straniero intercettato, suo malgrado, in condizioni di
soggiorno illegale o in fase di elusione dei controlli di frontiera, al solo
scopo di sottrarsi ai provvedimenti di allontanamento dal territorio dello
Stato.
Per
contro, allo scopo di evitare che la definizione degli altri elementi dia luogo
ad un’applicazione eccessiva e inappropriata delle disposizioni sulla
manifesta infondatezza, dovrebbe poi essere chiarito
a)
all’articolo 28,
paragrafo 1), lettera c), che il caso considerato e’ quello in cui la
domanda sia stata presentata, a procedura di espulsione avviata, al solo scopo di sottrarsi alla procedura;
b)
all’articolo 28,
paragrafo 1), lettera d), che la definizione di “mancanza di motivazioni
che giustifichino la protezione” (Commento agli articoli, punto 1) e’ riferibile alle situazioni in cui tutti i motivi della domanda esulano dall’ambito di
applicazione delle Convenzioni citate; ovvero alle situazioni in cui il
richiedente ha addotto solo
motivazioni quali la ricerca di un lavoro o il miglioramento delle condizioni
di vita.
In
tal modo sarebbero coperti i casi in cui la presentazione della domanda
potrebbe essere giustificata dalla semplice volonta’ di sottrarsi ad un
provvedimento di respingimento o di espulsione gia’ adottato o di
prevedibile adozione (quest’ultima situazione non e’ contemplata
adeguatamente dalla formulazione attuale, neanche in relazione al provvedimento
di espulsione). Si eviterebbe invece di considerare manifestamente infondati i
casi in cui
a)
lo straniero chieda
asilo avendo titolo valido per l’ingresso o per il soggiorno nel
territorio dello Stato;
b)
lo straniero chieda
asilo senza sottrarsi ai controlli alla frontiera (salvo il caso in cui la
presentazione della domanda abbia carattere improprio o meramente formale,
mancando, rispettivamente, motivi o elementi validi a sostegno della domanda
stessa);
c)
lo straniero chieda
asilo presentandosi spontaneamente all’autorita’ preposta al
ricevimento della domanda sul territorio dello Stato e dando cosi’
termine alla sua eventuale condizione di clandestinita’;
d)
lo straniero chieda
asilo presentando, quale che sia la sua condizione in relazione
all’ingresso e al soggiorno, motivi ed elementi validi a sostegno della
domanda.
L’ampliamento
delle ragioni che consentono di dichiarare manifestamente infondata una domanda
dovrebbe poi essere integrato includendo, tra i casi in cui si puo’ dar
luogo al trattenimento del richiedente quello in cui si sia avviata una
procedura accelerata per sospetto di manifesta infondatezza della domanda,
inclusa la fase di ricorso contro la decisione di prima istanza, o di revisione
d’ufficio di questa.
Allo
scopo di evitare che la previsione di tempi comunque piuttosto lunghi per la
procedura accelerata (ben diversi da quelli previsti, in ambito italiano, per
il cosiddetto pre-esame della domanda introdotto dal disegno di legge discusso
nella legislatura appena terminata) si traduca in un trattenimento inaccettabilmente
lungo, si dovrebbe prevedere che al trattenimento si applicano, comunque,
disposizioni non meno favorevoli, per lo straniero, di quelle previste dalla
normativa sull’immigrazione in relazione al trattenimento dello straniero
in fase di allontanamento dal territorio dello Stato.
L’incompatibilita’ dei termini previsti da tale normativa con
quelli fissati dall’articolo 29 per la decisione di prima istanza
nell’ambito della procedura accelerata sono solo apparenti, fissando
quell’articolo solo dei limiti superiori alla durata, e potendo la
normatiiva nazionale prevedere tempi piu’ ridotti. La previsione, di cui
all’articolo 37, relativa alla possibilita’ di un riesame
d’ufficio da parte dell’organo di verifica in caso di trattenimento
dello straniero (lettera f; da correggere nel Commento agli articoli, che cita, a differenza del testo
dell’articolo, la detenzione
in luogo del trattenimento)
consentirebbe poi di rendere compatibili con i limiti sul trattenimento anche
le previsioni sui tempi di riesame (in particolare, non si applicherebbero i
limiti di tempo – lunghi – previsti dall’articolo 34, comma
1, per la presentazione dei motivi di ricorso, e dall’articolo 35, per la
decisione sul ricorso).
Due
modifiche del testo sarebbero tuttavia opportune, e in linea con altre
disposizioni contenute nella proposta di direttiva:
a)
all’articolo 34,
paragrafo 5, e all’articolo 39, paragrafo 4, e’ prevista la
possibilita’, per gli Stati membri, di stabilire tempi molto brevi per le
procedure di riesame o di impugnazione nei casi in cui siano adottate procedure
di frontiera; tale possibilita’ dovrebbe essere prevista anche nei casi
in cui si dia luogo al trattenimento dello straniero;
b)
un’analoga
possibilita’, per i casi diprocedura alla frontiera o di trattenimento,
dovrebbe essere introdotta all’articolo 29, in relazione ai tempi per la
decisione di prima istanza.
Il
rischio di un uso strumentale della richiesta di asilo sarebbe fortemente
ridotto: la domanda presentata da uno straniero intercettato, suo malgrado, da
controlli sul territorio o alla frontiera che dovrebbero condurre, in mancanza
di richiesta d’asilo, al suo allontanamento sarebbe soggetta alla
procedura accelerata e si potrebbe dar luogo (ove necessario) al trattenimento.
Parimenti, sarebbe soggetta alla procedura accelerata, con la conseguenza di un
possibile trattenimento, una richiesta d’asilo “puramente
formale” (senza il sostegno, cioe’, di alcun elemento indicante un
effettivo rischio di persecuzione) avanzata da uno straniero che si presenti,
si’, spontaneamente ai controlli di frontiera, ma privo dei requisiti
normalmente richiesti per l’ingresso, ovvero da uno straniero
regolarmente soggiornante ma privo di ogno altro titolo per il prolungamento
del soggiorno legale.
E’
evidente come la previsione di un regime di trattenimento per lo straniero per
il quale si possa sospettare che la richiesta di asilo sia meramente
finalizzata ad evitare l’allontanamento dal territorio dello Stato debba
trovare un adeguato contrappeso nella previsione di un effetto sospensivo del
ricorso contro una decisione negativa sulla domanda di asilo. Mentre il testo
attuale della proposta di direttiva non mostra lacune in relazione alla
procedura ordinaria, destano preoccupazione alcuni aspetti in relazione ai ricorsi
nell’ambito delle procedure accelerate. In particolare, non sembra
accettabile che si possa derogare al principio dell’effetto sospensivo
del ricorso proprio in quesi casi in cui la decisione di prima istanza e’
stata adottata con procedura accelerata e, per cio’ stesso, in modo
possibilmente affrettato. Ne’ sembra accettabile che il correttivo
introdotto a tale deroga - la possibilita’, per lo straniero, di chiedere
che l’allontanamento dal territorio dello Stato sia procrastinato fino
alla decisione dell’organo di verifica - preveda che la decisione su tale
richiesta sia assunta dall’autorita’ competente per la verifica
– autorita’ che, pur essendo indipendente
dall’autorita’ accertante, potrebbe essere di natura amministrativa
e, quindi, di fatto riconducibile al medesimo potere esecutivo.
Dovrebbe
essere almeno modificata la disposizione che consente di derogare
all’effetto sospensivo, stabilendo che la deroga, controbilanciata dalla
possibilita’ di chiedere il procrastinamento, si applichi solo in relazione
all’istanza la cui competenza e’ affidata ad
un’autorita’ di natura giudiziaria. In tal modo, si avrebbe almeno
la certezza che l’allontanamento di un richiedente asilo dal territorio
dello Stato sia condizionato al benestare di un’autorita’ giudiziaria,
del tutto indipendente dal potere esecutivo. E’ evidente come, nei casi
in cui l’organo di seconda istanza sia di natura giudiziaria, tale
previsione coinciderebbe con quella gia’ contenuta nel testo attuale.
Piu’
radicalmente, potrebbe essere esclusa ogni possibilita’ di deroga al
principio dell’effetto sospensivo di ricorsi o impugnazioni, almeno nei
casi in cui sia effettivamente previsto il trattenimento del richiedente, e
almeno fino a quando non sia stata pronunciata una sentenza giudiziaria sui
punti di diritto e di fatto.
Infine,
dovrebbero essere emendate alcune altre disposizioni:
a)
con riferimento
all’articolo 3, dovrebbe essere previsto che, in ogni caso, ogni
decisione sulla domanda (in relazione all’ammissibilita’ o al
merito) prenda esplicitamente in esame l’eventuale sussistenza di
condizioni in base alle quali potrebbe essere accordata allo straniero altra
forma di protezione;
b)
all’articolo 22,
lettera b), non e’ sufficiente che vi siano motivi per ritenere che lo
straniero sara’ ammesso o riammesso nel paese terzo; e’ necessario,
invece, che si abbia certezza in merito alla disponibilita’ del paese
terzo non solo ad ammettere o riammettere o straniero nel proprio territorio,
ma anche ad esaminare la sua domanda di asilo con una procedura equa ed
efficace;
c)
all’articolo 26,
dovrebbe essere esplicitamente prevista la possibilita’ di rilasciare
altro permesso allo straniero cui sia revocato lo status di rifugiato,
eventualmente d’ufficio nei casi in cui lo straniero abbia soggiornato per
un tempo lungo nel territorio dello Stato.