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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.3.2001

COM(2001) 127 definitivo

2001/0074 (CNS)

 

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo

 

(presentata dalla Commissione)


RELAZIONE

1.              Contesto

1.1.         Nella riunione speciale di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha più volte ribadito che è necessario garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri. Una politica di integrazione più incisiva, afferma il Consiglio, dovrebbe proporsi di offrire loro diritti e doveri comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea[1]. E dovrebbe rafforzare la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale, e prevedere l'elaborazione di misure contro il razzismo e la xenofobia.

1.2.         Il Consiglio europeo ha inoltre riconosciuto che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri; in particolare, ha deciso di soffermarsi sulla situazione dei cittadini di paesi terzi stabilmente soggiornanti nell'Unione. Al riguardo, ha affermato che alle persone che abbiano soggiornato legalmente in uno Stato membro per un periodo da definire e siano in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, detto Stato dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi, quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea, ad esempio il diritto alla residenza, all'istruzione, al lavoro autonomo o subordinato, alla non discriminazione rispetto ai cittadini dello Stato ospitante. Il Consiglio europeo ha inoltre approvato l'obiettivo di offrire ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente e stabilmente nell'Unione l'opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono[2].

1.3.         Nel dicembre 1999, presentando una prima iniziativa nel settore dell'immigrazione legale, ossia la proposta di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare[3], la Commissione ha affermato di voler avviare e proseguire, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, i lavori in materia di immigrazione legale, al fine di sfruttare tutte le possibilità offerte dal titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea. La Commissione ha annunciato in tale occasione che intendeva affrontare il problema dello status giuridico dei cittadini di paesi terzi titolari di permesso di soggiorno di lunga durata, e garantire l'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 4 del trattato CE relativo ai diritti dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti in uno Stato membro di soggiornare in un altro Stato membro.

1.4.         Questo proposito figura anche nel quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di “libertà, sicurezza e giustizia” nell'Unione europea, approvato dal Consiglio il 27 marzo 2000[4], una versione aggiornata del quadro è stata presentata dalla Commissione al Consiglio Giustizia e Affari interni il 30 novembre - 1° dicembre 2000[5]. Il proposito ha trovato conferma anche nella comunicazione presentata dalla Commissione nel novembre 2000 su una politica comune in materia di immigrazione[6] in cui vengono affrontate, in maniera globale, tutte le problematiche legate all'immigrazione, tenuto conto della natura complessa di questa politica e dei suoi effetti su numerosi versanti (sociale, economico, giuridico e culturale).

1.5.         Con la presente proposta, la Commissione passa all'atto e onora l'impegno assunto su un capitolo chiave per garantire l'autentica integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano stabilmente nel territorio degli Stati membri. La proposta rientra in una strategia globale che la Commissione sta portando avanti da anni e che è opportuno ricordare in questa sede. Prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 (relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità) per quanto riguarda la sua estensione ai cittadini di paesi terzi[7]. Nel 1999 ha presentato due proposte di direttiva, una che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltrefrontiera[8], l'altra relativa alle condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi oltrefrontiera[9]. Tutte e tre le proposte sono all'esame del Consiglio. Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la Commissione ha presentato la proposta di direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare[10], il 6 settembre 2000 il Parlamento europeo ha espresso un parere al riguardo e la Commissione, su tale scorta, ha immediatamente presentato una proposta modificata[11] che è attualmente all'esame del Consiglio.

1.6.         In questo contesto è doveroso un richiamo alla Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea[12], proclamata solennemente a Nizza dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione e dalla Commissione europea nel dicembre 2000. La Carta costituisce l'essenza stessa dell'acquis comunitario in materia di diritti fondamentali. In ossequio al principio dell'universalità, i principi ivi contenuti sono perlopiù applicabili a tutti, senza distinzione di nazionalità o luogo di residenza. In altri termini, la carta riconosce un certo numero di diritti ai cittadini degli Stati membri e ai cittadini dei paesi terzi che vi soggiornano e consacra, in tal senso, le tradizioni e l'atteggiamento positivo dell'Unione europea nei confronti della parità di trattamento fra cittadini europei e cittadini stranieri.

1.7.         La Commissione ha altresì preso in esame i diritti connessi con la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell'Unione in vista del nuovo contesto giuridico e politico posto in essere dalla cittadinanza dell'Unione. L'intento è permettere ai cittadini dell'Unione di circolare da uno Stato all'altro a condizioni sostanzialmente analoghe a quelle cui sottostanno i cittadini di uno Stato membro che circolano e cambiano residenza o attività all'interno del loro paese. Gli eventuali obblighi supplementari di tipo amministrativo o giuridico dovrebbero limitarsi allo stretto necessario richiesto dalla specifica qualità di “non nazionale”. A tale proposito, nel rispetto dell'impegno assunto nella comunicazione sul seguito riservato alle raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla libera circolazione delle persone[13] e in conformità con il quadro di controllo per l'esame dei progressi compiuti nella creazione di uno spazio di “libertà, sicurezza e giustizia”, la Commissione presenterà una proposta di direttiva fondendo in un unico testo gli atti legislativi attualmente in vigore, i cui obiettivi principali saranno agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno, ridurre le formalità amministrative, definire meglio la situazione giuridica dei familiari cittadini di paesi terzi e la possibilità di negare il soggiorno o mettervi un termine. Tale proposta sarà presentata nel primo semestre del 2001.

2.              Quadro giuridico internazionale

2.1.         A livello internazionale, la convenzione n. 97 dell'Ufficio internazionale del lavoro introduce obblighi intesi ad offrire parità di trattamento ai lavoratori migranti in numerosi settori e a garantire il diritto di residenza dopo cinque anni di soggiorno, anche in caso di risoluzione del contratto di lavoro. Nel 1990 l'ONU ha adottato una convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei loro familiari che non è ancora entrata in vigore. A tutt'oggi nessuno Stato membro l'ha ratificata.

2.2.         A livello europeo, la Carta sociale del 1961 si applica a tutti gli Stati membri, quella del 1996 solo ad alcuni. I lavoratori migranti godono degli stessi diritti dei cittadini sotto il profilo economico e sociale, e di tutti i diritti connessi alla protezione del lavoro. La Convenzione europea di stabilimento del Consiglio d'Europa, firmata nel 1955, si applica unicamente su base di reciprocità ma costituisce un precedente utile in quanto sancisce la parità di trattamento in molti settori. In particolare, garantisce il diritto di residenza al migrante che esercita un'attività economica dopo cinque anni di soggiorno, e dopo dieci anni negli altri casi. Stabilisce inoltre un nesso proporzionale fra la durata del soggiorno e la tutela contro l'espulsione e offre importanti garanzie procedurali. Da ultimo, la Convenzione europea sullo status giuridico del lavoratore migrante del 1977 getta basi utili per la protezione dei diritti civili, economici e sociali dei migranti. Ma è stata ratificata solo da sei Stati membri.

2.3.         Di recente, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione sulla sicurezza del diritto di residenza per gli immigrati da lunga data. Il titolo di immigrato da lunga data andrebbe riconosciuto al cittadino di paesi terzi dopo cinque, massimo dieci anni di soggiorno. Questi potrebbe così beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini nazionali in vari settori quali il lavoro, l'alloggio, la previdenza sociale, o in materia di partecipazione alla vita pubblica a livello locale, e godere di una tutela contro l'espulsione che crescerebbe in proporzione alla durata del soggiorno nel territorio e integrerebbe i principi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

3.              Situazione nazionale

3.1.         Gli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione europea riservano tutti indistintamente un trattamento giuridico specifico e di favore ai cittadini di paesi terzi soggiornanti da tempo nel loro territorio. In quattordici Stati membri tale status è definito per legge, in un unico caso è stato istituito per via amministrativa. Il cittadino straniero è anzitutto tenuto a dimostrare che soggiorna stabilmente nello Stato membro, quindi gli vengono concessi i mezzi per integrarsi pienamente nella nuova società mediante il riconoscimento di un certo numero di diritti. Se sembra incontestata la legittimità di uno status particolare per i residenti di lungo periodo, variano invece da uno Stato all'altro i criteri di acquisizione di tale status e l'estensione e la determinazione dei diritti riconosciuti. Lo studio svolto dall'Università di Nimega su richiesta della Commissione[14] ha evidenziato come gli ordinamenti, pur presentando specificità proprie, convergano su numerosi aspetti, in particolare tengano tutti conto della durata e dell'intensità dei legami con il territorio di accoglienza.

3.2.         Lo status di residente di lungo periodo negli Stati membri si concreta spesso in un titolo di soggiorno permanente o di validità illimitata, o in un permesso di stabilimento. Il primo criterio per acquisire questi titoli di soggiorno a tempo indeterminato è la durata del soggiorno regolare nel territorio, che può variare dai due ai quindici anni, con otto Stati membri che concedono lo status dopo cinque anni di soggiorno regolare e ininterrotto. In alcuni Stati membri, i familiari di un residente di lungo periodo o di un rifugiato ottengono tale status dopo soggiorni più brevi. Esistono anche altri criteri: la persona non deve costituire una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e deve disporre in genere di un reddito sufficiente o avere un lavoro. Per undici Stati membri è sufficiente soddisfare questi requisiti per accedere automaticamente allo status di residente di lungo periodo; nei rimanenti Stati, la decisione è lasciata alla discrezionalità dell'amministrazione.

3.3.         La validità dello status e quella del titolo di soggiorno che ne consegue hanno spesso durata diversa. Lo status è in genere permanente, mentre il titolo va rinnovato. Alcuni Stati verificano, a ogni rinnovo, la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di residente di lungo periodo, ma sono una minoranza. La maggioranza infatti rinnova ipso iure il titolo di soggiorno che concreta lo status. In caso di rifiuto, è ovunque prevista la possibilità di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

3.4.         In tredici Stati membri lo status di residente permanente dà accesso al mercato del lavoro senza restrizioni. Nella maggioranza degli Stati membri, i residenti di lungo periodo possono beneficiare della previdenza sociale e dell'assistenza sociale allo stesso titolo dei cittadini, salvo in alcuni Stati in cui sono esclusi dal diritto a quest'ultima. L'accesso all'istruzione è ovunque non discriminatorio, almeno per la scuola elementare e secondaria. Le tasse universitarie, invece, e l'ottenimento di borse di studio possono essere le une più cospicue e l'altro più difficile per i cittadini di paesi terzi, anche se residenti di lungo periodo.

3.5.         Cinque Stati membri riconoscono ai residenti di lungo periodo la capacità di votare e di essere eletti alle elezioni comunali. Due altri Stati riconoscono questo diritto sulla base del principio della reciprocità.

3.6.         Tutti gli Stati membri revocano lo status in questione in caso di frode o assenza prolungata dal territorio. Per la stragrande maggioranza degli Stati membri, la disoccupazione o l'insufficienza del reddito non costituiscono ragioni sufficienti per la revoca.


3.7.         Lo status di residente permanente o da lunga data tende a garantire una certezza giuridica al titolare, che gode di una maggiore tutela contro l'espulsione. Quanto più è prolungata la residenza, tanto più deve essere grave la violazione dell'ordine pubblico. Alcuni Stati applicano un sistema di graduazione che mette in relazione condanna e durata del soggiorno; altri limitano l'espulsione a taluni reati, in particolare il traffico di droga, il crimine organizzato, il terrorismo. Da ultimo, alcuni Stati si rifanno ai criteri della direttiva 64/221/CEE del Consiglio per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica[15] o alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Per alcuni Stati membri, poi, determinate categorie di residenti di lungo periodo hanno diritto a una tutela assoluta contro l'espulsione (persone nate nel territorio dello Stato membro, residenti da oltre 20 anni, minori).

4.              Lavori nel quadro dell'Unione europea

4.1.         A livello dell'Unione, il trattamento specifico riservato ai cittadini stranieri residenti di lungo periodo era stato già posto in rilievo prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Nel 1996, su iniziativa francese, il Consiglio dei ministri ha adottato una risoluzione sullo status dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata nel territorio degli Stati membri[16], che ha costituito il primo tentativo di ravvicinamento degli ordinamenti nazionali in proposito. Non avendo valore vincolante, la risoluzione ha solo contribuito a dare un quadro generale delle norme nazionali vigenti. Nella relazione presentata alla Commissione il 18 marzo 1997, il gruppo ad alto livello sulla libera circolazione ha evidenziato che è possibile migliorare la situazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro. Nella citata comunicazione del 1° luglio 1998, la Commissione ha fatto il punto sul seguito riservato a tali raccomandazioni, riferendosi in particolare alla proposta di modifica del regolamento (CEE) n. 1408/71[17] della Commissione, del 12 novembre 1997, che ne estende i benefici ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro.

4.2.         Nel 1997 la Commissione ha presentato una proposta di atto del Consiglio che stabilisce la convenzione relativa alle norme di ammissione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri[18]. L'atto proponeva uno status particolare per i cittadini stranieri residenti di lungo periodo, in particolare relativamente alla possibilità di stabilirsi in un altro Stato membro per studio o lavoro. L'obiettivo della proposta era alimentare la riflessione sulla problematica dell'immigrazione prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e del rinnovamento istituzionale che ne sarebbe conseguito. In una dichiarazione preliminare alla proposta, la Commissione sottolineava l'intento di presentare un nuovo progetto sotto forma di direttiva non appena fosse entrato in vigore il nuovo trattato. Il Parlamento europeo chiedeva, nel parere sulla proposta di convenzione[19], che la situazione dei residenti di lungo periodo fosse trattata in altra sede, e non nel contesto della loro ammissione.

4.3.         La presidenza francese ha organizzato il 5 e 6 ottobre 2000 a Parigi un seminario sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi in situazione regolare, nell'intento di avviare una riflessione sui mezzi per promuovere una politica comune più energica al riguardo, fra rappresentanti degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie, esperti delle organizzazioni internazionali e delle ONG ed esponenti del mondo accademico. Nel medesimo contesto è stato inoltre presentato e discusso lo studio dell'Università di Nimega sullo status giuridico dei residenti di lungo periodo.

4.4.         In seguito al seminario, la presidenza francese ha presentato un progetto di conclusioni del Consiglio sulle condizioni di armonizzazione dello status dei cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo. Le prime discussioni tecniche dei gruppi di lavoro hanno evidenziato l'interesse degli Stati membri per questa problematica ma non sono sfociate in un accordo, essenzialmente per ragioni di calendario. Al Consiglio Giustizia e Affari interni del 30 novembre - 1° dicembre 2000, i ministri hanno avuto uno scambio di opinioni sull'argomento.

4.5.         Durante i lavori preparatori della proposta, una serie di consultazioni hanno permesso di sondare le posizioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e delle organizzazioni non governative. Le consultazioni, gli esiti del seminario di Parigi e le discussioni in sede di Consiglio sul progetto di conclusioni presentato dalla presidenza francese hanno consentito alla Commissione una visione completa sulla questione dello status di residente di lungo periodo.

5.              Obiettivi e panoramica delle disposizioni della proposta

5.1.         Come si legge nella Comunicazione della Commissione su una politica comunitaria in materia di immigrazione[20] “è tuttavia essenziale creare una società dell'accoglienza e riconoscere che l'integrazione è un processo a doppio senso, che richiede un adattamento sia da parte degli immigrati che della società ospitante. L'Unione europea è di per sé una società pluralistica, arricchita da una varietà di tradizioni culturali e sociali, la cui diversità in futuro è destinata ad accrescersi. Ci vuole quindi rispetto per le differenze culturali e sociali, ma anche per i nostri principi e valori fondamentali condivisi: rispetto per i diritti e la dignità dell'uomo, valutazione positiva del pluralismo e riconoscimento che l'appartenenza alla società si basa su una serie di diritti, ma comporta una serie di responsabilità per tutti gli appartenenti, nazionali o immigrati. La garanzia dell'uguaglianza in materia di condizioni di lavoro e di accesso ai servizi, nonché il riconoscimento dei diritti civili e politici agli immigrati che soggiornano da lungo tempo, concorrono ad affermare le responsabilità e a promuovere l'integrazione”.

5.2.         Ai fini dell'equo trattamento e dell'autentica integrazione dei cittadini di paesi terzi voluti dal Consiglio europeo di Tampere, la Commissione intende istituire uno status comune di residente di lungo periodo cui possano ambire i cittadini di paesi terzi in situazione regolare a condizioni sostanzialmente analoghe in tutti gli Stati membri. Occorre dunque definire i criteri per acquisire tale status e i diritti connessi, su base egualitaria con i cittadini dell'UE, nello spirito delle conclusioni di Tampere. Per garantire la certezza del diritto ai cittadini stranieri è essenziale che, soddisfatti i requisiti, l'acquisizione di tale status non sia lasciato alla discrezionalità delle amministrazioni nazionali.

5.3.         Lo status sarà accessibile a tutti i cittadini stranieri regolarmente e stabilmente soggiornanti nel territorio di uno Stato membro. Rientrano in questa categoria i rifugiati riconosciuti dalla convenzione di Ginevra e i familiari stranieri di un cittadino dell'Unione. Sono escluse solo le categorie di persone che non intendono stabilirsi, per esempio gli studenti, i lavoratori stagionali o chi beneficia di una protezione temporanea. Non rientrano nel campo di applicazione personale della proposta le persone che godono di altra forma di protezione sussidiaria o complementare, non essendo tale nozione armonizzata a livello comunitario.

5.4.         Le persone cui sia riconosciuto lo status di residenti di lungo periodo godranno della parità di trattamento in molti settori: lavoro autonomo e subordinato, istruzione, formazione professionale, previdenza e assistenza sociale. Sarà inoltre concessa loro una maggiore tutela contro l'espulsione.

5.5.         A fronte dell'indubbio valore politico del diritto di voto e dell'accesso alla cittadinanza per l'integrazione dei cittadini stranieri residenti da tempo nell'Unione, resta il fatto che il trattato CE non offre una base giuridica specifica a tale proposito. Il diritto di voto sopporta l'ingerenza comunitaria solo per le elezioni comunali e europee e solo per i cittadini dell'Unione. La cittadinanza resta competenza privilegiata ed esclusiva degli Stati membri. La presente proposta non affronta tali due aspetti, anche se è opportuno ricordare che il Consiglio europeo di Tampere “approva l'obiettivo di offrire ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente in maniera prolungata l'opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono”[21].

5.6.         La Commissione ritiene che premessa di una piena e completa integrazione sia anche il diritto dei residenti di lungo periodo di soggiornare negli altri Stati membri e che sia giunto il momento di dare attuazione all'articolo 63, paragrafo 4 del trattato CE. In effetti, sarebbe inconcepibile uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia - obiettivo fondamentale dell'Unione - senza una certa mobilità dei cittadini stranieri che vi soggiornano regolarmente e soprattutto da molto tempo. Va altresì evidenziato l'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: “La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro”.

5.7.         La Commissione è consapevole dell'importanza del compito che si è proposta. Finora questa materia non è stata affrontata nell'ambito del diritto comunitario. Attualmente, il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno non ha il diritto di soggiornare in un altro Stato membro, ma in forza dell'acquis di Schengen può circolare per un massimo di tre mesi negli Stati in cui vige detto acquis. La libertà di circolazione non implica la possibilità di soggiornare in un altro Stato membro per studio o lavoro. Inoltre, la proposta di direttiva che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltrefrontiera verte sulla libertà di prestare servizi, non di soggiornare. Pertanto, ove desideri stabilirsi in un altro Stato membro, il cittadino straniero dovrà espletare tutte le formalità imposte a chi immigri per la prima volta e non potrà beneficiare di un trattamento più favorevole, anche se è residente di lungo periodo in un altro Stato membro.

5.8.         La situazione descritta denota discriminazione rispetto ai cittadini dell'Unione che godono, in forza del trattato e del diritto comunitario, della libertà di circolazione; né d'altro canto risponde alle esigenze di un mercato del lavoro in piena mutazione, che chiede maggiore adattabilità. Il mercato europeo del lavoro accusa carenze di mano d'opera in alcuni settori economici. Cittadini stranieri residenti di lungo periodo potrebbero considerare di trasferirsi in un altro Stato membro per un legittimo riconoscimento delle loro capacità professionali o per mettere fine a una situazione di disoccupazione nello Stato membro di dimora. La mobilità dei residenti di lungo periodo potrebbe quindi contribuire a un migliore utilizzo della mano d'opera esistente nei vari Stati membri. Proprio quando più Stati membri si lanciano nella competizione internazionale per attrarre specialisti, specie delle tecnologie dell'informazione, la possibilità di acquistare lo status di residente di lungo periodo in uno Stato membro e, di conseguenza, di poter soggiornare in tutti gli altri Stati membri, renderà più allettante la prospettiva di trasferirsi a titolo duraturo nell'Unione.

5.9       Lo status di residente di lungo periodo rappresenta uno strumento indispensabile per l'integrazione di quanti intendono stabilirsi a titolo duraturo nell'Unione europea. La presente proposta di direttiva mantiene un vincolo strettissimo fra il soggiorno regolare ed effettivo in uno Stato membro e l'acquisto dello status. Il radicamento in uno Stato membro è considerato premessa indispensabile per ottenere una situazione giuridica che garantisce la parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali in vasti settori della vita economica e sociale e offre la possibilità di soggiornare in altri Stati membri. Esistono, è vero, categorie di cittadini stranieri, in particolare ricercatori, sportivi, artisti, che non intendono stabilirsi a titolo duraturo ma desiderano solo potersi spostare nel territorio degli Stati membri. Se l'Unione vuole essere competitiva a livello internazionale e costituire un polo di attrazione per questa categoria di persone deve porsi nelle condizioni di raccogliere la sfida e garantire tale mobilità. Al riguardo, si osservi che il presente strumento costituisce una prima tappa verso l'attuazione dell'articolo 63, paragrafo 4 del trattato. L'articolo in questione è in effetti suscettibile di essere utilizzato come base giuridica per altri strumenti specifici relativi alla mobilità dei cittadini stranieri che non intendano stabilirsi a titolo duraturo. Nelle sue proposte per l'ammissione di cittadini di paesi terzi per lavoro subordinato o autonomo, studio o formazione professionale, esercizio di attività non lucrative, la Commissione, se del caso, farà in modo di prevedere forme adeguate di mobilità fra gli Stati membri dell'Unione europea.

6.              Scelta della base giuridica

6.1.         La scelta della base giuridica è coerente rispetto alle modificazioni del trattato CE apportate dal trattato di Amsterdam in vigore dal 1° maggio 1999. L'articolo 63, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE precisa che il Consiglio adotta misure relative alle “condizioni di ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare”. L'articolo 63, paragrafo 4 stabilisce che il Consiglio adotta “misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri”.

6.2.         Questi articoli costituiscono la base giuridica di una proposta che stabilisce a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro acquistano lo status di residente di lungo periodo e a quali condizioni il titolare di tale status ha il diritto di soggiornare in un altro Stato membro.

6.3.         La proposta di direttiva va adottata con procedura ex articolo 67 del trattato: il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo. Il titolo IV del trattato CE non si applica al Regno Unito e all'Irlanda, a meno che questi Stati non decidano diversamente secondo le modalità fissate dal protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato. Il titolo IV non si applica neanche alla Danimarca in forza del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato.

7.              Sussidiarietà e proporzionalità

7.1.         L'inserimento nel trattato CE del nuovo titolo IV su visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone ha attribuito competenze alla Comunità europea in questi settori. Tali competenze vanno esercitate secondo il disposto dell'articolo 5 del trattato CE, ovvero soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario. La proposta di direttiva risponde a questi criteri.

7.2.         Sussidiarietà

            Obiettivo principale della presente proposta è attribuire uno status ai cittadini di paesi terzi che risiedano da tempo nel territorio di uno Stato membro, applicando criteri comuni. Tale obiettivo rientra nell'attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che implica che siano adottate norme comuni nel settore dell'immigrazione. Non è possibile fissare criteri comuni altro che a livello comunitario. Ulteriore obiettivo è stabilire a quali condizioni tali persone potranno esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro. Anche in questo caso sono necessarie norme comuni che rendano tale diritto di soggiorno effettivo; una volta di più, tali norme possono essere solo comunitarie.

7.3.         Proporzionalità

            L'azione comunitaria deve assumere la forma più semplice, che ne consenta l'efficace attuazione e il raggiungimento degli obiettivi. Lo strumento giuridico prescelto è pertanto la direttiva, che permette di stabilire un quadro normativo pur lasciando agli Stati membri destinatari la scelta della forma e dei mezzi più appropriati per attuare la norma nell'ordinamento e nel contesto nazionali. La proposta di direttiva si limita a fissare le condizioni per acquistare lo status di residente di lungo periodo con efficacia a livello europeo, in quanto attribuirà al titolare di tale status il diritto di soggiornare in un altro Stato membro, pur lasciando agli Stati membri la possibilità di definire condizioni più favorevoli per il conseguimento di uno status permanente i cui effetti siano solo nazionali.


COMMENTO DEGLI ARTICOLI

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 1

La direttiva persegue un duplice obiettivo: da un lato, intende armonizzare le norme e le pratiche nazionali sul riconoscimento dello status di residente di lungo periodo per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti. Sebbene la maggioranza degli Stati membri preveda istituti simili allo status di residente di lungo periodo, o di residente permanente, variano da Stato a Stato i requisiti per accedervi. L'armonizzazione delle norme nazionali consente di creare requisiti equivalenti in tutti gli Stati membri, indipendentemente dallo Stato membro di dimora.

Dall'altro, la direttiva intende attuare l'articolo 63, paragrafo 4 del trattato CE, ovvero stabilire a quali condizioni i cittadini di paesi terzi, residenti di lungo periodo ai sensi della direttiva, possono soggiornare in uno Stato membro dell'Unione diverso da quello in cui hanno ottenuto tale status.

Articolo 2

L'articolo definisce i diversi concetti utilizzati nelle disposizioni della proposta.

a)              Il concetto di cittadino di paesi terzi è definito per difetto, escludendo i cittadini dell'Unione, come specificati dal trattato CE, e ricomprende sia le persone con cittadinanza di un paese terzo, sia gli apolidi ai sensi della Convenzione di New York del 28 settembre 1954.

b)             Il concetto di residente di lungo periodo ricomprende i cittadini di paesi terzi cui uno Stato membro ha riconosciuto lo status istituito dalla proposta di direttiva.

c)              Il concetto di primo Stato membro si applica allo Stato membro che ha riconosciuto lo status di residente di lungo periodo al cittadino di paesi terzi.

d)             Per secondo Stato membro si intende lo Stato membro che non ha riconosciuto lo status di residente di lungo periodo al cittadino di paesi terzi e nel cui territorio questi soggiorna ai sensi della presente proposta.

e)              Per garantire coerenza fra i testi, i familiari del cittadino di paesi terzi sono definiti conformemente agli articoli 4 e 5, paragrafo 1 della direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare[22]. Per quanto riguarda in particolare i partner non coniugati, essi sono considerati familiari quando hanno una relazione duratura con il cittadino di paesi terzi, qualora la legislazione dello Stato membro interessato equipari le coppie non sposate alle coppie sposate.

f)              Il concetto di rifugiato ricomprende i cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto lo status di rifugiato in applicazione della convenzione di Ginevra del 1951 oppure in forza delle disposizioni costituzionali degli Stati membri, come avviene in Francia (asilo costituzionale per i “combattenti per la libertà”) e in Germania (rifugiati riconosciuti in forza dell'articolo 16, paragrafo 1, della Costituzione).

g)              Per “permesso per residenti di lungo periodo - CE” si intende il titolo di soggiorno che certifica lo status.

Articolo 3

1.              Il paragrafo 1 delimita il campo di applicazione personale della proposta, che è di tipo orizzontale, si applica cioè a tutti i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, indipendentemente dai motivi che inizialmente ne hanno giustificato l'ingresso. Rientrano nel campo di applicazione, dunque, i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi per lavoro subordinato o autonomo, ricongiungimento familiare, esercizio di un'attività non lucrativa, o come inattivi. La proposta di direttiva riguarda altresì i cittadini di paesi terzi nati e residenti nel territorio di uno Stato membro, di cui non hanno tuttavia la cittadinanza. Anche i rifugiati riconosciuti in forza della convenzione di Ginevra rientrano nel campo d'applicazione della proposta, che tuttavia non tratta del trasferimento della protezione ove questi decidano di esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro. Da ultimo, la proposta riguarda anche la situazione giuridica dei cittadini stranieri familiari di un cittadino dell'Unione europea.

2.              Sono tuttavia previste eccezioni a tale approccio orizzontale nell'elenco tassativo di cui al paragrafo 2.

a)              Sono escluse dal campo di applicazione della proposta le persone che beneficiano di una protezione temporanea. La Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati[23], in cui propone che la durata massima della protezione temporanea sia di due anni. L'esclusione di tale categoria di persone è pertanto giustificata dalla natura temporanea del loro soggiorno.

b)             Sono escluse dal campo di applicazione della proposta le persone che beneficiano di una protezione complementare o sussidiaria. L'assenza di armonizzazione, a livello comunitario, del concetto di protezione sussidiaria ne impedisce l'integrazione nella direttiva. Nondimeno la Commissione ritiene che tali persone debbano poter accedere, se soggiornano legalmente in uno Stato membro, allo status di residente di lungo periodo ove soddisfino i requisiti prescritti. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 “[lo status di rifugiato] dovrebbe essere altresì completato da misure che prevedano forme complementari di protezione e offrano uno status adeguato alle persone che necessitano tale protezione”. Nel 2001 la Commissione presenterà una proposta relativa alla protezione sussidiaria, nel cui contesto affrontare la questione dell'accesso allo status di residente di lungo periodo per questa categoria di cittadini stranieri.

c)              La proposta non riguarda i richiedenti asilo, data l'incertezza legata all'esito della loro domanda.

d)             Gli studenti universitari e le persone ammesse per motivi di formazione professionale soggiornano per qualche tempo e, concluso il periodo di formazione, tornano in linea di massima in patria. Si tratta di persone non intenzionate a stabilirsi e pertanto escluse dal campo di applicazione della direttiva. Lo stesso dicasi per le persone “alla pari” e per i lavoratori stagionali, la cui permanenza è limitata e spesso breve. Sono da ultimo esclusi i cittadini di paesi terzi distaccati dalla loro impresa per prestare servizi transfrontalieri e quelli che dimorano in uno Stato membro per prestare servizi transfrontalieri. Anche in questi casi, l'elemento determinante è la brevità del soggiorno e il fatto che la permanenza nello Stato membro non sia stabile ma solo temporanea.

e)              L'ultima categoria di persone escluse dal campo di applicazione della direttiva è rappresentata da coloro la cui situazione giuridica è determinata da accordi internazionali relativi al personale diplomatico, consolare e delle organizzazioni internazionali.

3.              I familiari di un cittadino dell'Unione che abbia esercitato il diritto alla libera circolazione restano soggetti alle disposizioni della normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle persone, specie ove questa contempli disposizioni più favorevoli nei loro confronti. Tuttavia, una volta ottenuto il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante in forza di detta normativa, possono godere anche dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva ai residenti di lungo periodo al medesimo titolo degli altri cittadini di paesi terzi. Obiettivo di questa disposizione è consentire a tale categoria di persone l'esercizio individuale del diritto di soggiorno in un altro Stato membro.

4.              Nell'adoperarsi per armonizzare le norme in materia di status dei residenti di lungo periodo, la Comunità europea intende continuare a rispettare i suoi impegni internazionali e gli accordi sottoscritti, comunitari o misti.

a)         La proposta di direttiva non pregiudica le disposizioni più favorevoli di accordi comunitari o misti conclusi con Stati terzi e già entrati in vigore, che disciplinano la situazione giuridica dei cittadini dei paesi terzi interessati. Tale esclusione è valida nella misura in cui le disposizioni sono pertinenti rispetto al contenuto della proposta e riguarda gli accordi, le decisioni prese in applicazione di detti accordi e la giurisprudenza corrispondente. Anche se non disciplinano direttamente la questione dell'accesso allo status di residente di lungo periodo, tali accordi contengono tuttavia disposizioni in materia di diritti dei cittadini di paesi terzi che non saranno modificate dalla direttiva se più favorevoli per questi ultimi.

Si tratta segnatamente:

-           dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 1992[24], che estende ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein e ai loro familiari i benefici del complesso di norme di diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone;

-           dell'accordo di associazione con la Turchia del 1962[25];

-           degli accordi europei con i paesi candidati all'adesione dell'Europa centrale e orientale;

-           degli accordi di associazione euromediterranea con il Marocco e la Tunisia.

b)         La proposta di direttiva non pregiudica neanche le disposizioni più favorevoli di tre strumenti internazionali creati nel quadro del Consiglio d'Europa, che si applicano ai lavoratori migranti che sono cittadini dei paesi membri del Consiglio d'Europa.

c)         Da ultimo, la proposta non pregiudica né il principio di non respingimento enunciato all’articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, né gli obblighi che discendono dall’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 in virtù del quale nessuno può essere espulso verso un paese in cui corra il rischio di essere sottoposto alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani e degradanti.

Articolo 4

I cittadini di paesi terzi rientranti nel campo di applicazione della proposta di direttiva sono persone di razza o origine etnica, religione, convinzioni personali, sesso, tendenze sessuali, età diversi. In forza di questo articolo, gli Stati membri sono tenuti a controllare l'osservanza del principio di non discriminazione nell'applicare gli obblighi previsti dalla direttiva. Questa disposizione è conforme all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

CAPO II

Status di residente di lungo periodo in uno Stato membro

Articolo 5

1.         La condizione necessaria per acquisire tale status è la durata del soggiorno, che riflette la stabilità della residenza della persona nel territorio dello Stato membro interessato. La durata è fissata a cinque anni; il soggiorno deve imperativamente essere legale e ininterrotto. Questa disposizione non fissa l'età minima per ottenere lo status di residente di lungo periodo. Tale limite è stabilito dall'ordinamento nazionale e corrisponde all'età a partire dalla quale lo Stato membro rilascia ai minori il primo titolo di soggiorno.

2.         Il campo di applicazione è vasto; pertanto non si terrà conto dei motivi per cui il richiedente è stato ammesso, ma solo di quelli per cui soggiorna regolarmente nel territorio di uno Stato membro nel momento in cui soddisfa il requisito della durata. Il cittadino di paesi terzi inizialmente ammesso per un dato motivo, può in seguito legittimamente cambiare condizione e soggiornare per altre ragioni. Una persona ammessa per studio, per esempio, può cambiare status e godere del diritto di soggiorno per lavoro o in qualità di familiare a carico. È pertanto necessario indicare con precisione i periodi di soggiorno da computare.

a)         Non si contano i periodi di soggiorno in qualità di richiedente asilo o beneficiario di una protezione temporanea, salvo che la persona ottenga successivamente lo status di rifugiato. Trattandosi di un atto ricognitivo, la decisione ha valore retroattivo alla data di ingresso del rifugiato nel territorio dello Stato che gli ha riconosciuto lo status.

b)         Possono entrare nel conto i periodi di soggiorno per motivi di studio anteriori al conseguimento del dottorato, ma non integralmente, poiché in linea di massima obiettivo di tale categoria di studenti non è stabilirsi per sempre in uno Stato membro. Se cambia status, lo studente può chiedere di computare metà del periodo di studio nella durata del soggiorno a sostegno della sua domanda. Questa disposizione non si applica agli studenti che svolgono un dottorato di ricerca, i quali invece possono accedere allo status di residente di lungo periodo dopo cinque anni di soggiorno. È opportuno infatti agevolare l'integrazione nella società e nel mercato del lavoro di persone così altamente qualificate.

3.         Il paragrafo 1 tratta del principio del soggiorno ininterrotto, che pone a garanzia della stabilità del richiedente nel territorio. Tale criterio va tuttavia applicato con una certa flessibilità in modo da tener conto delle vicissitudini personali che possono indurre il richiedente ad assentarsi dal territorio senza che il suo soggiorno sia per questo meno stabile. Alcune assenze non interromperanno pertanto la continuità del soggiorno, come quelle di durata inferiore a sei mesi consecutivi o giustificate da motivi importanti o gravi. Il distacco per lavoro fuori dallo Stato membro, previsto per favorire il completamento del mercato unico, non dovrà penalizzare il personale interessato al momento del calcolo della durata. Analogamente, dato l'obiettivo di uno spazio europeo della ricerca definito dalla Commissione nella sua comunicazione del 18 gennaio 2000[26] e sancito dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000[27], i periodi di ricerca effettuati in uno altro Stato membro non devono penalizzare i ricercatori impedendo loro di accedere allo status di residente di lungo periodo. Da ultimo, in combinazione con il capo III della proposta, questa disposizione riguarda anche le assenze dovute all'esercizio del diritto di soggiorno e di libera circolazione in uno Stato membro. Nella fattispecie, sono interessati i familiari non ancora titolari di status di residente di lungo periodo che si stabiliscono in un altro Stato membro al seguito di un residente di lungo periodo o di un cittadino dell'Unione. Il soggiorno in un altro Stato membro non dovrà precludere loro il diritto di accedere a detto status.

4.         I familiari di un cittadino dell'Unione non devono essere svantaggiati se accompagnano il cittadino dell'Unione in un paese terzo, alla duplice condizione che abbiano soggiornato almeno per una durata di due anni nello Stato membro interessato e che vi ritornino entro tre anni. Se ricorrono queste condizioni, il periodo di due anni è computato nel calcolo della durata totale di soggiorno richiesta per l'acquisizione dello status.


Articolo 6

1.              Oltre a un soggiorno legale ininterrotto, gli Stati membri possono esigere che il cittadino di paesi terzi dimostri che è in grado di provvedere alle sue esigenze e a quelle dei familiari a suo carico, che abbiano o meno la possibilità di conseguire lo status insieme a lui. Tale prova è intesa ad evitare che il richiedente e i suoi familiari diventino un onere per la previdenza sociale dello Stato membro una volta ottenuto lo status. I criteri di valutazione sono rigorosamente stabiliti in modo da non inficiare la possibilità di accedere allo status e armonizzare i requisiti in tutti gli Stati membri. A questo proposito, il richiedente dovrà dimostrare, all'atto della domanda:

a)              che dispone di un reddito stabile e sufficiente. Il reddito minimo richiesto non potrà essere superiore all'importo dell'assegno sociale garantito dalla Stato. Se la legislazione dello Stato non contempla questa forma di assistenza, tale importo minimo non dovrà superare la pensione minima versata dallo Stato. La stabilità del reddito va accertata prima dell'acquisto dello status di residente di lungo periodo, in base alla natura e alla regolarità del reddito;

b)             che è coperto da un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi.

Il richiedente deve altresì dimostrare che dispone di un reddito adeguato e di un'assicurazione contro le malattie per i familiari a carico, sia che questi accedano insieme a lui allo status di residente di lungo periodo, sia che non soddisfino ancora i requisiti necessari.

1.2.              I requisiti di reddito e assicurazione contro le malattie non si applicano alle seguenti categorie di persone, data la particolarità della loro situazione:

a)         i rifugiati, per le circostanze particolari che li hanno indotti a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di farvi ritorno, non sottostanno al requisito economico;

b)         i cittadini di paesi terzi nati nel territorio di uno Stato membro possono acquisire lo status dopo cinque anni di soggiorno, anche se non sono in grado di dimostrare di disporre di risorse sufficienti.

Articolo 7

Gli Stati membri possono rifiutare lo status per motivi di ordine pubblico o di sicurezza interna. Tali ragioni rispondono a criteri analoghi a quelli previsti dalla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica[28].


Articolo 8

Questo articolo stabilisce la procedura amministrativa per il conseguimento dello status. La procedura riflette il principio che lo status è riconosciuto ipso iure ove ricorrano i requisiti. Trattasi di competenza amministrativa.

1.              Lo status è attribuito solo su domanda dell'interessato. Questi presenta la domanda quando ritenga di soddisfare i requisiti e vi allega da documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di durata del soggiorno, reddito e assicurazione malattia (per es. titolo di soggiorno, giustificazione delle assenze e durata se superano i limiti previsti, dichiarazione dei redditi e attestato dell'assicurazione malattia).

2.              A garanzia della certezza del diritto per il richiedente, le amministrazioni nazionali dispongono di sei mesi al massimo per esaminare la domanda sulla base della documentazione fornita. Se la domanda non è corredata dei documenti necessari, le amministrazioni informano l'interessato e sospendono il termine di sei mesi fino a perfezionamento della domanda.

3.              Ove siano soddisfatti i requisiti, lo status di residente di lungo periodo diventa per gli Stati membri un atto dovuto. Lo status sarà permanente e revocabile solo nei casi tassativi di cui all'articolo 10.

Articolo 9

1.              Questo articolo disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE che certifica lo status attribuito. Il documento ha una validità di 10 anni ed è rinnovabile ipso iure. Il rinnovo serve unicamente ad aggiornare i dati personali del residente (indirizzo, foto recente) e non può implicare il riesame dei requisiti che hanno motivato il riconoscimento dello status. Il rinnovo è, in altri termini, automatico.

1.2.              Il modello è lo stesso per tutti gli Stati membri ed è quello stabilito dal regolamento del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi. Dovrà portare l'iscrizione “residente di lungo periodo - CE” per permettere al suo titolare di essere immediatamente identificato come residente di lungo periodo nello Stato membro in cui risiede o in altri Stati membri, se esercita altrove il diritto di soggiorno.

1.3.              Il permesso di soggiorno è gratuito o rilasciato al costo della carta di identità per i cittadini nazionali.

Articolo 10

1.              Lo status di residente di lungo periodo deve garantire la massima certezza del diritto al suo titolare. I motivi della sua eventuale revoca sono tassativi:

a)         le assenze inferiori a due anni non comportano revoca. Tale margine consente al residente di lungo periodo di andare e venire dal paese d'origine allo Stato membro di residenza. Sono possibili deroghe, per le motivazioni di cui all'articolo 7 che possono portare ad assenze più lunghe;

b)         la frode è causa di revoca se comprovata. Gli Stati membri devono infatti poter lottare contro ogni abuso;

c)         in linea con l'articolo 27 della proposta, non è consentito fare domanda di status di residente di lungo periodo in uno Stato membro senza avervi dapprima rinunciato nel primo Stato membro che lo ha attribuito. Non è consentito, in altri termini, che un cittadino di paesi terzi disponga di più status nel contempo;

d)         il provvedimento di espulsione, per motivi gravissimi e precisati all'articolo 13, comporta la revoca dello status.

1.2.              Posto che il capo III della proposta riguarda il diritto di soggiorno in un altro Stato membro, le assenze dovute all'esercizio di questo diritto non possono comportare la revoca dello status fintanto che questo non sia attribuito nel secondo Stato membro, ossia per tutto il periodo transitorio di cinque anni di cui all'articolo 23.

1.3.              Gli Stati membri possono decidere di non revocare lo status finanche in caso di assenze superiori a due anni. Obiettivo di questa disposizione è permettere ai residenti di lungo periodo di svolgere un ruolo attivo nel paese d'origine, senza compromettere i diritti acquisiti nello Stato membro ospitante, nonché tutelare i residenti di lungo periodo in pensione che, dopo aver lavorato tutta la vita in uno Stato membro, desiderino far ritorno nel loro paese d'origine.

1.4.              Posto che lo status è permanente, il permesso di soggiorno può anche scadere ma lo status persiste.

1.5.              In alcune circostanze, lo status può essere revocato senza che vi sia provvedimento di espulsione. Ciò avviene a) in caso di frode o assenza prolungata del titolare che giustifichino la revoca ma non l'espulsione; b) nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia adottato per minacce contro l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ma non sia eseguibile per ragioni eccezionali (stato di salute dell'interessato, per esempio). Nell'impossibilità di allontanare la persona, lo Stato in questione non lascerà una zona d'ombra, di assenza di diritto, ma riconoscerà all'interessato un altro titolo di soggiorno che gli consenta di rimanere legalmente nel territorio senza tuttavia godere dei diritti connessi con lo status.

Articolo 11

1.              In qualunque momento della procedura, dall'introduzione della domanda alla revoca dello status, l'interessato viene debitamente informato in modo da poter far valere i propri diritti. I provvedimenti di rifiuto o revoca vanno notificati per iscritto e devono essere motivati. Devono altresì indicare i rimedi giurisdizionali disponibili e i termini entro cui agire.

1.2.              Il rifiuto non può in alcun modo essere definitivo; finché dimora nel territorio dello Stato membro, il richiedente potrà presentare altre domande per l'ottenimento dello status. È contemplata questa possibilità soprattutto per i casi in cui il motivo del rifiuto sia la mancanza di un reddito stabile o sufficiente all'atto della domanda. In tal modo vengono limitate le impugnazioni contro i provvedimenti di rifiuto.

1.3.              Lo status viene riconosciuto automaticamente alle persone che soddisfano i requisiti stabiliti dalla proposta, pertanto queste potranno contestare gli eventuali provvedimenti di rifiuto o revoca ricorrendo ai rimedi giurisdizionali disponibili, anche quando abbiano già esperito altri rimedi in precedenza. È ammesso il ricorso contro il rifiuto del rinnovo anche qualora, eccezionalmente, l'amministrazione nazionale violi il principio in base al quale il rinnovo è automatico e non può essere negato.

Articolo 12

1)         L'articolo traduce la volontà espressa dai capi di Stato e di governo nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (punto 21) e istituisce la parità di trattamento con i cittadini dell'Unione in alcuni settori:

a)              L'esercizio di un'attività lavorativa, subordinata o autonoma, non può sottostare ad alcuna restrizione o permesso di lavoro. Il residente di lungo periodo potrà cambiare datore di lavoro o professione, passare da un'attività subordinata ad una autonoma senza alcuna restrizione. Al pari dei cittadini dell'Unione, non potrà avere accesso a impieghi che implichino la partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri. Analogamente, è vietata qualsiasi discriminazione fra cittadini nazionali e residenti di lungo periodo relativamente alle condizioni di lavoro, ovvero in materia di retribuzione, licenziamento, orari di lavoro, riposo settimanale, norme igieniche, sicurezza sul lavoro e ferie annuali.

a)b)             I residenti di lungo periodo hanno accesso all'istruzione e alla formazione professionale alle stesse condizioni dei cittadini nazionali; non pagano tasse scolastiche o universitarie più elevate e hanno accesso alle borse di studio. Nella formazione professionale rientrano tutti i livelli di orientamento, perfezionamento e riconversione professionale, nonché l'acquisizione di un'esperienza pratica.

a)c)              I residenti di lungo periodo beneficiano, al pari dei cittadini dell'Unione, del riconoscimento dei diplomi conseguiti. Ne discende anche l'obbligo per lo Stato membro ospitante di prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati ed altri titoli che attestano qualifiche conseguite anteriormente, anche fuori dell'UE, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze attestate da questi diplomi e da questa esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalle norme nazionali (cfr. la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C 238/98, Hocsman).

a)d)             I residenti di lungo periodo hanno gli stessi diritti dei nazionali alla protezione sociale. La nozione di protezione sociale comprende le varie prestazioni sociali (assegni familiari, pensioni di anzianità, ecc.), l'assistenza sanitaria e le indennità di disoccupazione.

a)e)              I residenti di lungo periodo hanno diritto a tutte le forme di assistenza sociale previste dallo Stato per i suoi cittadini. La nozione di assistenza sociale comprende l'assegno sociale, la pensione minima e l'assistenza sanitaria gratuita.

a)f)              Le agevolazioni sociali oggetto della disposizione sono le prestazioni economiche o culturali concesse dallo Stato o da enti privati e corrispondono alla definizione data dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio[29]. Sono agevolazioni sociali il trattamento di favore per viaggi su mezzi pubblici, le riduzioni sul prezzo di entrata a manifestazioni culturali o altro, o ancora i pasti sovvenzionati per figli di famiglie modeste. Per agevolazioni fiscali si intendono le detrazioni e deduzioni fiscali concesse dallo Stato. I residenti di lungo periodo devono poterne beneficiare al pari dei cittadini nazionali.

a)g)              L'accesso ai beni e ai servizi, compresa l'assistenza abitativa, pubblica o privata, deve avvenire senza discriminazioni contro i residenti di lungo periodo.

h)             I residenti di lungo periodo potranno esercitare la libertà di associazione e la libertà sindacale alle stesse condizioni dei cittadini nazionali. Non potrà essere determinata nessuna ulteriore restrizione. Potranno altresì farsi eleggere rappresentanti di un sindacato o di un'associazione.

i)               Da ultimo, il residente di lungo periodo dovrà sottostare alle sole restrizioni d'accesso al territorio previste per i cittadini nazionali, come il divieto di penetrare nelle zone militari.

2.              L'articolo permette agli Stati membri di estendere il principio della parità di trattamento ad altri settori non disciplinati dal paragrafo 1. Questa disposizione fa salvi gli obblighi posti in essere da altri strumenti internazionali.

Articolo 13

1.              Occorre garantire ai residenti di lungo periodo una tutela rafforzata contro l'allontanamento. Nel definire la norma, il testo si ispira al diritto comunitario in vigore in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione. La definizione di minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna è tratta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza del 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau[30]), è rigorosamente definita e si fonda esclusivamente sul comportamento personale dell'individuo.

1.2.              La valutazione della gravità del comportamento personale è altresì conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 18 maggio 1982, cause riunite 115 e 116/81, Adoui e Cornuaille[31]).

1.3.              Le ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna evocate sono definite secondo il disposto della direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica[32].

1.4.              Quando vi sono gli estremi per un provvedimento d'espulsione, lo Stato membro prende nella dovuta considerazione un certo numero di elementi per valutare se le conseguenze dell'espulsione sulla persona e i suoi familiari siano proporzionate alla gravità dei fatti contestati. Gli elementi da considerare sono tratti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo vertente sull'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950[33]. Si tratta della durata del soggiorno e dell'età; in effetti, le conseguenze per un minore o per un anziano non sono paragonabili al pregiudizio che subirebbe un'altra persona. Lo Stato e in ultima analisi il giudice dovranno altresì valutare le conseguenze dell'allontanamento sulla vita familiare e accertare la natura dei vincoli fra l'interessato e il paese d'origine verso il quale rischia di essere espulso.

1.5.              La tutela giuridica del residente di lungo periodo contro un provvedimento così grave deve essere massima. La persona deve potersi avvalere dei mezzi di tutela giurisdizionale e gli Stati membri devono prevedere che il ricorso abbia effetto sospensivo, o automaticamente, o nel corso del procedimento, per decisione del giudice su richiesta dell'interessato.

1.6.              Per garantire l'efficacia dei mezzi di tutela giurisdizionale e nel rispetto dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il residente di lungo periodo può avvalersi dell'assistenza legale concessa ai cittadini dello Stato membro interessato.

1.7.              I residenti di lungo periodo godono di una certezza del diritto massima rispetto al diritto di soggiorno e qualunque provvedimento di espulsione nei loro confronti deve avere un fondamento sufficiente e rispettare i criteri di cui sopra. Non è pertanto ammessa una procedura d'espulsione per direttissima, che non permetterebbe una valutazione adeguata dell'equilibrio fra gravità del reato e tutela dei diritti della persona, in ossequio al principio della proporzionalità.

Articolo 14

I requisiti per accedere allo status di residente di lungo periodo previsti dalla presente proposta possono essere meno favorevoli di quelli vigenti o istituibili dal legislatore di alcuni Stati membri. In forza dell'articolo 14, gli Stati membri possono concedere uno status permanente o di validità illimitata a condizioni più favorevoli; nondimeno, detto status avrà soltanto efficacia nazionale e non sarà riconosciuto dagli altri Stati membri contrariamente a quanto previsto per lo status di cui al capo II della proposta. Lo status attribuito a condizioni più favorevoli non dà pertanto accesso al diritto di soggiorno in un altro Stato membro.

CAPO III

Diritto di soggiorno nello Stato di seconda residenza

Articolo 15

1.              In forza dell'articolo 63, paragrafo 4 del trattato CE il Consiglio adotta misure che definiscono con quali diritti e a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri. L'articolo 45, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali afferma che la libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. Il capo III della proposta attua l'articolo 63, paragrafo 4.L'articolo 15 enuncia il principio del diritto dei residenti di lungo periodo di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha attribuito loro lo status. Per diritto di soggiorno si intende qualunque permanenza in un altro Stato membro superiore a tre mesi. La proposta di direttiva non riguarda in effetti le condizioni di ingresso nel territorio di un altro Stato membro applicabili ai cittadini di paesi terzi per soggiorni di durata inferiore a tre mesi. Tali condizioni formano oggetto dell'articolo 62, paragrafo 3 del trattato e sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni degli accordi Schengen, divenuti acquis comunitario per effetto della decisione del Consiglio del 20 maggio 1999[34].

1.2.              Il diritto di soggiorno oggetto della presente proposta non regola due situazioni che rientrano nell'ambito della libera prestazione dei servizi e per cui la Commissione ha già presentato i seguenti atti: una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi oltrefrontiera[35] e una proposta di direttiva del Consiglio che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltrefrontiera[36].

Articolo 16

1.              Questa paragrafo stabilisce a quali condizioni il residente di lungo periodo può esercitare il diritto di soggiorno. La prima fattispecie riguarda il residente di lungo periodo che svolge un'attività economica subordinata o autonoma nel secondo Stato membro. La seconda fattispecie riguarda invece il residente di lungo periodo che segue un corso di studi o di formazione professionale. La terza e ultima fattispecie è quella del residente di lungo periodo che non esercita alcuna attività economica ma dispone di un reddito sufficiente per soggiornare nel secondo Stato membro.

1.2.              Tale disposizione si ispira alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di libera circolazione dei lavoratori.

Articolo 17

1.              L'articolo specifica la documentazione da fornire per farsi riconoscere il diritto di soggiorno in un altro Stato membro e la procedura applicabile per il rilascio di un titolo di soggiorno nel secondo Stato membro. La domanda a tal fine va presentata entro tre mesi dall'ingresso nel territorio e corredata della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per esercitare il diritto di soggiorno.

3.2.              I paragrafi da 2 a 4 dell'articolo contengono un elenco tassativo dei mezzi di prova che il secondo Stato membro può esigere dal residente di lungo periodo che si trasferisce a titolo principale e fa domanda di titolo di soggiorno. In tutte le fattispecie, il secondo Stato membro può verificare se il richiedente possiede un documento di identità e il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo.

            Il secondo Stato membro può inoltre esigere che il residente di lungo periodo dimostri di possedere un contratto di lavoro o una promessa di contratto ovvero, nel caso di attività autonoma, di avere le risorse necessarie per intraprendere l'attività, e che possa darne una descrizione. Se il residente di lungo periodo intende esercitare il diritto di soggiorno per motivi di studio o formazione professionale, il secondo Stato membro può esigere che dimostri di essere iscritto a un istituto riconosciuto e disporre di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie per evitare che diventi un onere per il suo sistema di previdenza sociale. Se il residente di lungo periodo non intende né svolgere un'attività economica né studiare, il secondo Stato membro può esigere che dimostri di disporre di un reddito adeguato e di un'assicurazione contro le malattie.

Articolo 18

1.              Il diritto di soggiorno in un altro Stato membro è effettivo solo se i familiari del titolare dello status possono stabilirsi al suo seguito nel secondo Stato membro. I familiari non sono tenuti ad essere titolari anch'essi dello status di residente di lungo periodo, bensì devono aver già costituito una famiglia con il residente nel primo Stato membro. Possono muoversi al seguito del familiare, ovvero ricongiungersi a lui in un secondo momento.

2.              Si applica la medesima procedura per il rilascio del titolo di soggiorno nel secondo Stato membro. La documentazione a sostegno della domanda deve comprovare che i familiari del residente di lungo periodo, titolare del diritto di soggiorno, hanno soggiornato in quanto tali nel primo Stato membro e dispongono, o che questi dispone per loro, di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie.

3.              Se la famiglia non era unita nel primo Stato membro, vige il diritto comune in virtù del quale il residente di lungo periodo titolare del soggiorno può ricongiungersi ai suoi familiari alle condizioni previste dalla direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

Articolo 19

Il secondo Stato membro può verificare se non sussistano motivi di ordine pubblico o di sicurezza interna che giustifichino il rifiuto del titolo di soggiorno al residente di lungo periodo o ai suoi familiari. Come per la procedura di acquisizione di tale status di cui all'articolo 7, tali motivi sono conformi al disposto della direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica[37].

Articolo 20

1.              Il paragrafo precisa le uniche malattie e infermità che possono giustificare il rifiuto dell'autorizzazione di ingresso per ragioni di sanità pubblica. Alcune figurano in allegato alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 e sono ancora attuali; altre non sono più attuali e pertanto sono state omesse.

2.              Tale limitazione è tratta dalla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 e vieta di rimettere in discussione il diritto di soggiorno per ragioni di salute.

3.              La visita medica prima dell'ingresso deve costituire un'eccezione e va praticata a condizione che sussistano gravi indizi che la persona interessata soffre di una delle malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto dell'ingresso, e che il secondo Stato membro ne sostenga tutte le spese. Tale pratica non può in alcun modo diventare sistematica.

Articolo 21

1.              La procedura per l'esame della domanda di titolo di soggiorno ricalca quella prevista al capo II per il riconoscimento dello status di residente di lungo periodo e per il rilascio del permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE. La durata dell'esame è ridotta a tre mesi, poiché l'esercizio di un diritto, nella fattispecie quello di soggiorno, non può essere ostacolato da procedure troppo lunghe.

2.              Se dall'esame della domanda e dei mezzi di prova risulta che il richiedente soddisfa i requisiti per esercitare il diritto di soggiorno, il secondo Stato membro deve rilasciare il titolo di soggiorno. Questo non è tuttavia un permesso per residenti di lungo periodo. Il titolo sarà valido per la durata stabilita dagli Stati membri in funzione della validità comunemente riconosciuta ai titoli di soggiorno per cittadini di paesi terzi e può essere limitato alla durata prevista del soggiorno. Ciò non toglie che il documento sarà sempre rinnovabile. Il residente di lungo periodo deve informare lo Stato membro che gli ha attribuito lo status di aver esercitato il diritto di soggiorno e quello gli conserverà lo status per tutto il periodo di transizione.

3.              Ove ricorrano i requisiti, i familiari hanno diritto a un titolo di soggiorno rinnovabile avente lo stesso periodo di validità del permesso rilasciato al residente di lungo periodo.

4.              Come per il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo di cui all'articolo 9, il titolo di soggiorno è gratuito o rilasciato al costo della carta di identità nazionale.

Articolo 22

L'articolo stabilisce le garanzie procedurali contro l'eventuale rifiuto da parte del secondo Stato membro del titolo di soggiorno per il residente di lungo periodo o i suoi familiari. Il rifiuto va motivato ovvero vanno specificate le ragioni precise per cui le autorità nazionali hanno deciso di non autorizzare l'ingresso. La notifica deve indicare i mezzi di tutela giurisdizionale di cui può avvalersi l'interessato. Contro il rifiuto, la revoca o il mancato rinnovo è comunque sempre ammesso il ricorso a un organo giurisdizionale.

Articolo 23

1.              Il residente di lungo periodo che esercita il diritto di soggiorno non diventa immediatamente residente di lungo periodo nel secondo Stato membro. Questi infatti non ha ancora stretto vincoli duraturi nel secondo Stato membro e sembra pertanto inopportuno introdurre un mutuo riconoscimento immediato e integrale del suo status. Il residente di lungo periodo manterrà pertanto lo status nel primo Stato membro fintanto che non l'avrà ottenuto nel secondo. Obiettivo della previsione è evitare che l'esercizio del diritto di soggiorno indebolisca la situazione iniziale del residente.

2.              La precedente disposizione si applica ai familiari del residente di lungo periodo a condizione che siano essi stessi residenti di lungo periodo. È possibile tuttavia che non siano titolari dello status al momento in cui si stabiliscono al seguito del residente di lungo periodo o si ricongiungono ad esso. Per questa ragione, il paragrafo 2 dell'articolo stabilisce che i familiari che non sono residenti di lungo periodo conservino il titolo di soggiorno nel primo Stato membro, fino a scadenza. Il fatto di dimorare in un altro Stato membro non deve inoltre privarli del beneficio di acquistare lo status di residente di lungo periodo in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c).

3.              Secondo la stessa logica, i periodi trascorsi nel secondo Stato membro sono contabilizzati nel calcolo della durata del soggiorno ai fini del conseguimento di uno status autonomo rispetto al richiedente il ricongiungimento, a norma della direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

Articolo 24

1.              L'articolo precisa la situazione giuridica del residente di lungo periodo che esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro. A prescindere dal periodo di validità del titolo di soggiorno o dalle condizioni in cui esercita tale diritto, il residente di lungo periodo gode nel secondo Stato membro degli stessi diritti riconosciutigli dal primo Stato membro. Non si tratta, infatti, di una procedura di ammissione classica, bensì dell'esercizio di un diritto riservato ai residenti di lungo periodo. È tuttavia introdotta una limitazione per quanto riguarda il diritto all'assistenza sociale e alle borse di studio, ossia agli assegni versati per il sostentamento degli studenti per la durata dei loro studi; il residente di lungo periodo non deve infatti costituire un onere per le finanze pubbliche del secondo Stato membro.

            Questa disposizione non tratta dei problemi legati al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale applicabile alle persone che si spostano all'interno della Comunità, che sono invece oggetto della proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 per quanto riguarda la sua estensione ai cittadini di paesi terzi[38], basata sugli articolo 42 e 308 del trattato CE. Tale coordinamento garantisce alle persone interessate la parità di trattamento, il mantenimento dei diritti acquisiti e la totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati negli Stati membri.

1.2.              I familiari del residente di lungo periodo che esercita il diritto di soggiorno godono dei diritti di cui all'articolo 12 della direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in materia di istruzione, lavoro subordinato o autonomo e formazione professionale.


Articolo 25

1.              Il residente di lungo periodo che esercita il diritto di soggiorno non accede immediatamente a tale status nel secondo Stato membro. Per un periodo transitorio di cinque anni, può essere allontanato o privato del titolo di soggiorno per le seguenti ragioni tassative:

-           se rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. I motivi di ordine pubblico e di sicurezza interna rispondono al disposto della direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964;

-           se cessa di soddisfare i requisiti per l'esercizio del diritto di soggiorno, perché non esercita più un'attività economica o non dispone più di un reddito sufficiente o di un'assicurazione contro le malattie e rischia di diventare un onere per il secondo Stato membro.

1.2.              Il provvedimento di allontanamento non può tuttavia avere durata illimitata e il residente di lungo periodo mantiene il diritto di ritornare nel secondo Stato membro e di presentare una nuova domanda per l'esercizio del diritto di soggiorno.

Articolo 26

1.              Resta da stabilire verso quale Stato vada allontanato il cittadino straniero, volontariamente o con la forza. Il diritto comunitario non prevede attualmente alcun obbligo generale di riammissione fra gli Stati membri dei cittadini di paesi terzi, ma vigono solo degli accordi bilaterali. L'articolo 23 della Convenzione di applicazione degli accordi di Schengen riguarda unicamente l'obbligo reciproco, fra gli Stati membri parti dell'accordo, di riammettere i cittadini di paesi terzi titolari di un visto scaduto di soggiorno di breve durata. Nell'intento di disciplinare le situazioni che possono derivare dall'applicazione della proposta di direttiva, questo articolo sancisce il principio dell'obbligo di riammissione a carico dello Stato che ha attribuito lo status di residente di lungo periodo e rilasciato il titolo di soggiorno ai familiari. Tale responsabilità nei confronti del residente di lungo periodo permane per tutto il periodo di transizione. Lo stesso obbligo vige nei confronti dei familiari.

1.2.              L'obbligo di riammissione sussiste anche se il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE è scaduto e non è stato rinnovato, e questo perché lo status è permanente e il permesso di soggiorno ne è solo il concretamento. L'obbligo sussiste anche quando è scaduto il titolo di soggiorno dei familiari, per analogia con una norma solitamente prevista dagli accordi di riammissione fra Stati membri e paesi terzi.

Articolo 27

Trascorso il periodo transitorio di cinque anni, il residente di lungo periodo che ha esercitato il diritto di soggiorno può chiedere al secondo Stato membro il pieno riconoscimento in quanto residente di lungo periodo e presentare la relativa domanda. In questo caso, è prevista la totale corrispondenza fra le disposizioni per l'acquisizione dello status nel primo e nel secondo Stato membro e fra le disposizioni in materia di procedure e garanzie procedurali.


CAPO IV - Disposizioni finali

Articolo 28

Si tratta di una disposizione standard del diritto comunitario in materia di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che lascia agli Stati membri la competenza discrezionale di determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva.

Articolo 29

La Commissione è incaricata di redigere una relazione sullo stato di applicazione della direttiva negli Stati membri, conformemente al ruolo attribuitole dal trattato di vigilare sull'applicazione delle disposizioni adottate dalle istituzioni. È inoltre incaricata di proporre eventuali modifiche.

Articolo 30

Gli Stati membri devono recepire la presente direttiva entro il 31 dicembre 2003, informare la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate e corredare tali disposizioni di un riferimento alla direttiva.

Articolo 31

L'articolo fissa la data di entrata in vigore della direttiva.

Articolo 32

Gli Stati membri sono gli unici destinatari della direttiva.


2001/0074 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punti 3 e 4,

vista la proposta della Commissione[39],

visto il parere del Parlamento europeo[40],

visto il parere del Comitato economico e sociale[41],

considerando quanto segue:

(1)           Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da una parte, l'adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione dei cittadini, accompagnate da provvedimenti in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione, e, dall'altra, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2)           L'articolo 63, paragrafo 3 del trattato prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione con particolare riguardo alle condizioni di soggiorno, nonché norme sui procedimenti per il rilascio di titoli di soggiorno di lunga durata da parte degli Stati membri.

(3)           Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha proclamato che occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea.

(4)           La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(5)           L'integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k) del trattato.

(6)           La condizione principale per ottenere lo status di residente di lungo periodo deve essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro. Deve trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente dal territorio.

(7)           Per acquisire lo status di residente di lungo periodo il cittadino di paesi terzi deve dimostrare che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie, in modo da non diventare un onere per lo Stato membro. Il reddito minimo richiesto non deve essere sproporzionato e deve essere stabilito in maniera omogenea da tutti gli Stati membri. Altro requisito per conseguire lo status è che il cittadino di paesi terzi non costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza interna.

(8)           Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda intesa al conseguimento dello status di residente di lungo periodo. Tali procedure devono essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

(9)           Il conseguimento dello status di residente di lungo periodo è attestato da un permesso di soggiorno che consente al titolare di comprovare facilmente e immediatamente il suo stato giuridico. Questo permesso di soggiorno deve altresì rispondere a norme tecniche di alto livello, specie per quanto riguarda le garanzie contro la falsificazione e la contraffazione, per prevenire ogni abuso nello Stato membro che ha conferito lo status e negli Stati membri in cui viene esercitato il diritto di soggiorno.

(10)        Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di residente di lungo periodo deve garantire al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori economici e sociali.

(11)        Il residente di lungo periodo deve godere di una tutela massima contro l'espulsione. Questa deve informarsi al diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone e ai criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un siffatto livello di tutela implica che le procedure applicabili contemplino l’accesso effettivo agli organi giurisdizionali.

(12)        L'armonizzazione delle condizioni per il conferimento dello status di residente di lungo periodo favorisce la reciproca fiducia fra gli Stati membri. Alcuni rilasciano titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto alla presente direttiva. Il trattato non esclude la possibilità di applicare disposizioni nazionali più favorevoli. È tuttavia, opportuno stabilire nella presente direttiva che i titoli rilasciati a condizioni più favorevoli e non armonizzate non danno accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri.

(13)        La determinazione delle condizioni per l'esercizio, da parte dei cittadini di paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, del diritto di soggiorno in un altro Stato membro contribuisce alla realizzazione effettiva del mercato interno in quanto spazio in cui è garantita a tutti la libertà di circolazione e può costituire altresì un importante fattore di mobilità, specie per il mercato del lavoro dell'Unione.

(14)        È opportuno che il residente di lungo periodo possa esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro per svolgervi un'attività lavorativa subordinata o autonoma, per studio o anche per dimorarvi senza lavorare. Occorre che i familiari di un residente di lungo periodo possano stabilirsi al suo seguito nel secondo Stato membro, in modo che sia garantita l'unità familiare e non venga ostacolato l'esercizio del diritto di soggiorno del titolare dello status. Il diritto di soggiorno va esercitato a condizioni analoghe a quelle previste per i cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione.

(15)        Lo Stato membro in cui il residente di lungo periodo intende esercitare il diritto di soggiorno deve poter verificare che questi soddisfa le condizioni necessarie per poter dimorare nel suo territorio. Deve altresì essere in grado di accertare che egli non costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la sanità pubblica.

(16)        Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda di titolo di soggiorno presentata dal residente di lungo periodo in un altro Stato membro. Tali procedure devono essere efficaci e gestibili in base al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri, nonché trasparenti ed eque in modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto. Non devono in alcun modo ostacolare l'esercizio del diritto di soggiorno da parte dei beneficiari.

(17)        Perché l'esercizio del diritto di soggiorno sia effettivo, il residente di lungo periodo deve godere nel secondo Stato membro degli stessi diritti riconosciutigli dal primo Stato membro. Occorre tuttavia prevedere deroghe a tale norma per quanto riguarda l'assistenza sociale, affinché il residente non diventi un onere per lo Stato membro in cui esercita il diritto di soggiorno. È opportuno che i diritti di cui gode l'interessato nel secondo Stato membro siano analoghe a quelli riconosciuti ai cittadini dell'Unione in materia di libera circolazione.

(18)        È opportuno prevedere che, trascorso un determinato periodo transitorio, il residente di lungo periodo possa scegliere di stabilirsi definitivamente nello Stato membro in cui ha esercitato il diritto di soggiorno, godendo ivi di tutti i diritti e quindi anche dell’assistenza sociale. Nell'interesse del residente come pure del primo e del secondo Stato membro, è altresì opportuno che il periodo transitorio non sia eccessivamente lungo e che, al suo scadere, il residente stesso possa chiedere lo status di residente di lungo periodo nel secondo Stato membro, previa rinuncia allo status di residente di lungo periodo nello Stato membro che per primo lo ha conferito.

(19)        In base al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, lo scopo dell’intervento previsto, consistente nel definire le norme per il conferimento e la revoca dello status di residente di lungo periodo e dei diritti connessi, nonché le norme per l’esercizio, da parte dei residenti di lungo periodo, del diritto di soggiorno negli altri Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento stesso, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale scopo,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Scopo della presente direttiva è stabilire:

a)              le norme sul conferimento e sulla revoca dello status di residente di lungo periodo attribuito dallo Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi;

b)             le norme secondo cui i cittadini di paesi terzi titolari dello status di residente di lungo periodo hanno il diritto di soggiornare in Stati membri diversi da quello in cui hanno ottenuto tale status.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a)              “cittadino di paesi terzi”, chiunque non sia cittadino dell'Unione a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato;

b)             “residente di lungo periodo”, il cittadino di paesi terzi titolare dello status di residente di lungo periodo previsto all'articolo 8;

c)              “primo Stato membro”, lo Stato membro che ha conferito lo status di residente di lungo periodo al cittadino di paesi terzi;

d)             “secondo Stato membro”, qualsiasi Stato membro, diverso da quello che per primo ha conferito lo status di residente di lungo periodo al cittadino di paesi terzi, nel cui territorio il residente di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno;

e)              “familiari”, il coniuge, ovvero il convivente non legato da vincolo matrimoniale, e i figli minorenni del residente di lungo periodo, nonché gli ascendenti e i figli maggiorenni a suo carico, ove siano stati ammessi nello Stato membro interessato e vi soggiornino ai sensi della direttiva …/…/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare[42]. I familiari del cittadino dell'Unione sono definiti dalla normativa comunitaria in materia di libera circolazione delle persone, a norma dell'articolo 4 della stessa direttiva;

f)              “rifugiato”, qualsiasi cittadino di paesi terzi che abbia lo status di rifugiato definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

g)              “permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo – CE”, il titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro al momento dell’acquisto dello status di residente di lungo periodo.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.              La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti legalmente nel territorio dello Stato membro.

2.              La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che:

a)              sono autorizzati a soggiornare a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato giuridico;

b)             sono autorizzati a soggiornare in quanto beneficiano di forme sussidiarie di protezione, in base agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alla prassi degli Stati membri, ovvero hanno chiesto l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione sul loro stato giuridico;

c)              hanno chiesto il riconoscimento della qualità di rifugiato ma sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa la loro domanda;

d)             soggiornano per motivi di studi, eccezion fatta per i corsi di dottorato di ricerca, o per motivi di formazione professionale, oppure in qualità di persone “alla pari”, lavoratori stagionali, lavoratori distaccati da una società di servizi per la prestazione di servizi transfrontalieri o prestatori di servizi transfrontalieri;

e)              godono di uno stato giuridico previsto dalle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, della Convenzione del 1969 sulle missioni speciali o della Convenzione di Vienna del 1975 sulle rappresentanze degli Stati nelle relazioni con le organizzazioni internazionali di carattere universale.

2.3.              I cittadini di paesi terzi che siano familiari di un cittadino dell'Unione, il quale abbia esercitato il diritto alla libera circolazione delle persone, possono accedere allo status di residente di lungo periodo nello Stato membro che ospita il cittadino dell'Unione stesso solo dopo aver ottenuto, in forza della normativa sulla libera circolazione delle persone, il diritto di soggiorno permanente in questo Stato.

2.4.              La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute:

a)              negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati dalla Comunità, ovvero dalla Comunità e i suoi Stati membri, con paesi terzi;

b)             nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961 e nella Convenzione europea relativa allo status di lavoratore migrante del 24 novembre 1977.


2.5.              La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi che discendono dall'articolo 33 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e dall’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

Articolo 4

Clausola di non discriminazione

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate segnatamente su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

CAPO II

Status di residente di lungo periodo nello Stato membro

Articolo 5

Durata del soggiorno

1.              Lo Stato membro conferisce lo status di residente di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nel suo territorio.

1.2.              Ai fini della durata del soggiorno legale e ininterrotto di cui al paragrafo 1:

a)              i periodi di soggiorno trascorsi nel territorio dello Stato membro in qualità di richiedente asilo o beneficiario di una protezione temporanea si computano nella durata del soggiorno solo qualora il cittadino di paesi terzi sia un rifugiato;

b)             il soggiorno per motivi di studi, eccezion fatta per i corsi di dottorato di ricerca, si computa per metà.

1.3.              Nei casi seguenti le assenze dal territorio dello Stato membro non interrompono la durata del soggiorno legale e ininterrotto di cui al paragrafo 1 e sono inclusi nel computo della stessa:

a)              quando sono inferiori a sei mesi consecutivi;

b)             quando sono dovute all'assolvimento degli obblighi di leva, al distacco per lavoro, anche nell'ambito di prestazioni transfrontaliere di servizi, ovvero a motivi di studio o ricerca, malattia grave, gravidanza o maternità;

c)              quando sono dovute al soggiorno effettuato in un secondo Stato membro in qualità di familiare di un residente di lungo periodo che eserciti il diritto di soggiorno in forza della presente direttiva o di un cittadino dell'Unione che eserciti il diritto alla libera circolazione delle persone.

1.4.              I periodi di soggiorno ininterrotto di almeno due anni maturati dal familiare di un cittadino dell'Unione, che abbia soggiornato insieme a quest’ultimo in un paese terzo e sia ritornato nello Stato membro entro il termine di tre anni, sono computati nella durata del soggiorno di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Condizioni relative al reddito e all’assicurazione contro le malattie

1.              Lo Stato membro chiede al cittadino di paesi terzi di comprovare che dispone, per sé e per i familiari a carico:

a)              di un reddito stabile e pari almeno all'importo al disotto del quale può essere concessa l’assistenza sociale nello Stato membro stesso. Ove tale disposizione non possa applicarsi, si considera sufficiente il reddito pari all'importo della pensione minima di previdenza sociale versata dallo Stato membro. La stabilità del reddito è accertata in base alla natura e alla regolarità del reddito percepito prima dell'acquisto dello status di residente di lungo periodo;

b)             di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nello Stato membro stesso.

1.2.              Le condizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano:

a)              ai rifugiati;

b)             ai cittadini di paesi terzi nati nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 7

Ordine pubblico e sicurezza interna

1.              Gli Stati membri possono negare lo status di residente di lungo periodo ove il comportamento personale dell’interessato costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

2.              La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare il diniego di cui al paragrafo 1. Tale diniego non può essere motivato da ragioni economiche.

Articolo 8

Acquisto dello status

1.              Per ottenere lo status di residente di lungo periodo, il cittadino di paesi terzi presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

2.              Le autorità nazionali competenti esaminano la domanda entro sei mesi dalla presentazione. Se essa non è corredata dei documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, le autorità nazionali competenti informano l'interessato e gli concedono una proroga. In questo caso il termine di sei mesi è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della documentazione complementare richiesta.

3.              Lo Stato membro conferisce lo status di residente di lungo periodo a qualsiasi cittadino di paesi terzi che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 e non costituisca una minaccia ai sensi dell’articolo 7, Lo status è permanente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 9

Permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE

1.              Gli Stati membri rilasciano al residente di lungo periodo il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE. Questo ha validità di dieci anni e si rinnova di diritto.

2.              Il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE può assumere forma di autoadesivo o di documento a sé stante ed è rilasciato secondo le modalità e il modello stabilito dal regolamento (CE) n. …/… del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi[43]. Nella rubrica “tipo di permesso”, gli Stati membri iscrivono “residente di lungo periodo - CE”.

2.3.              Il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE è rilasciato a titolo gratuito o previa corresponsione di una somma di denaro non superiore ai diritti e alle tasse versati dai cittadini nazionali per il rilascio della carta di identità.

Articolo 10

Revoca dello status

1.              Gli Stati membri revocano lo status di residente di lungo periodo nei casi seguenti:

a)              assenza dal territorio per due anni consecutivi. Gli Stati membri possono stabilire deroghe per le assenze dovute ad assolvimento degli obblighi di leva, distacco per lavoro, studi o ricerche, malattia grave, gravidanza o maternità;

b)             constatazione dell’acquisto fraudolento dello status di residente di lungo periodo;

c)              acquisto dello status di residente di lungo periodo in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 27;

d)             adozione di un provvedimento di allontanamento a norma dell’articolo 13.

1.2.              Le assenze dovute all'esercizio del diritto di soggiorno in un secondo Stato membro comporta la revoca dello status.

1.3.              Gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a due anni o quelle dovute a motivi non contemplati dal paragrafo 1 non implicano la revoca dello status.

1.4.              In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE non può comportare la revoca dello status.

1.5.              Gli Stati membri rilasciano all'interessato un titolo di soggiorno diverso dal permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo nei casi seguenti:

a)              revoca dello status in applicazione del paragrafo 1, lettere a) o b);

b)             impossibilità di eseguire un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo.

Articolo 11

Garanzie procedurali

1.              Qualunque provvedimento di diniego o revoca dello status di residente di lungo periodo deve essere debitamente motivato e notificato per iscritto al cittadino di paesi terzi. La notifica indica i mezzi d’impugnazione di cui può valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere esperiti.

2.              Ove venga respinta la domanda di status di residente di lungo periodo, il cittadino di paesi terzi può presentare un'ulteriore domanda non appena l'evoluzione della sua situazione personale lo giustifichi.

3.              Contro il diniego e la revoca dello status di residente di lungo periodo o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato.

Articolo 12

Parità di trattamento

1.              Il residente di lungo periodo gode degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini dell'Unione per quanto riguarda:

a)              l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, purché questa non implichi nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri, nonché le condizioni di assunzione e lavoro, ivi comprese quelle di licenziamento e di retribuzione;

b)             l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio;

c)              il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità competente;

d)             la protezione sociale, comprese le prestazioni sociali e l'assistenza medica;

e)              l'assistenza sociale;

f)              le agevolazioni sociali e fiscali;

g)              l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all’erogazione degli stessi, ivi compresa l'assistenza abitativa;

h)             la libertà d'associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano;

i)               il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato.

1.2.              Gli Stati membri possono estendere l’applicazione del principio della parità di trattamento ad altri settori non contemplati dal paragrafo 1.

Articolo 13

Tutela contro l'allontanamento

1.              Gli Stati membri possono decidere di allontanare il residente di lungo periodo esclusivamente se il suo comportamento personale costituisce una minaccia attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, che leda uno degli interessi fondamentali della collettività.

2.              Il comportamento personale non è considerato una minaccia sufficientemente grave se lo Stato membro non adotta severe misure repressive nei confronti dei cittadini nazionali che commettono lo stesso tipo di illecito.

3.              La mera esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione del provvedimento di allontanamento. Tale provvedimento non può essere motivato da ragioni economiche.

4.              Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo, lo Stato membro considera i seguenti elementi:

a)         la durata della residenza nel territorio;

b)         l'età dell'interessato;

c)         le conseguenze personali e le conseguenze per i familiari;

d)         i vincoli con il paese di residenza o l'assenza di vincoli con il paese d'origine.

4.5.              Contro il provvedimento di allontanamento è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato. Gli Stati membri prevedono che l’impugnazione possa avere effetto sospensivo.

4.6.              Al residente di lungo periodo che non disponga di mezzi sufficienti è concessa l’assistenza giudiziaria nei modi previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna.

4.7.              Non è ammessa la procedura d'espulsione per direttissima nei confronti dei residenti di lungo periodo.


Articolo 14

Disposizioni nazionali più favorevoli

Gli Stati membri possono rilasciare titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. Tali titoli non consentono tuttavia di godere del diritto di soggiorno negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente direttiva.

CAPO III

Diritto di soggiorno negli altri Stati membri

Articolo 15

Principio

1.              Il residente di lungo periodo può esercitare il diritto di soggiorno secondo le norme del presente capo, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito lo status.

2.              Le disposizioni del presente capo non si applicano al residente di lungo periodo soggiornante nel territorio degli Stati membri:

a)              in qualità di lavoratore dipendente distaccato da un impresa di servizi nell'ambito di prestazioni di servizi transfrontalieri;

b)             in qualità di prestatore di servizi transfrontalieri.

Articolo 16

Condizioni

1.              Il residente di lungo periodo può esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro quando soddisfa le seguenti condizioni :

a)              svolge un’attività attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo; oppure

b)             frequenta corsi di studio o di formazione professionale e dispone di un reddito sufficiente per non diventare durante il soggiorno un onere per il secondo Stato membro, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi in questo Stato; oppure

c)              dispone di un reddito sufficiente per non diventare durante il soggiorno un onere per il secondo Stato membro, nonché di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi in questo Stato;

1.2.              Il residente di lungo periodo che eserciti il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, conserva tale qualità quando :

a)              è colpito da incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia o a infortunio;

b)             è disoccupato e ha diritto alle indennità di disoccupazione; in questo caso conserva la qualità di lavoratore sino all’estinzione di tale diritto;

c)              inizia un corso di formazione professionale. Salvi i casi di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore presuppone l'esistenza di un nesso fra la precedente attività lavorativa e la formazione in corso.

Articolo 17

Accertamento delle condizioni prescritte per l'esercizio del diritto di soggiorno

1.              Entro tre mesi dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il residente di lungo periodo presenta domanda di titolo di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato.

1.2.              Per verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), il secondo Stato membro può chiedere all'interessato di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

a)              il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo e un documento di identità;

b)             la prova che è titolare di un contratto di lavoro o dispone di una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o svolge un’attività economica autonoma ovvero che dispone delle risorse necessarie per intraprendere un'attività economica autonoma, nonché una descrizione dettagliata dell’attività stessa ;

1.3.              Per verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), il secondo Stato membro può chiedere all'interessato di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

a)              il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo e un documento di identità;

b)             la prova dell’iscrizione ad un corso di studi o di formazione professionale presso un istituto riconosciuto;

c)              la prova che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro.

1.4.              Per verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), il secondo Stato membro può chiedere all'interessato di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

a)              il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo e un documento di identità;

b)             la prova che dispone di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro.


Articolo 18

Familiari

1.              I membri di una famiglia già unita nel primo Stato membro hanno il diritto di accompagnare o raggiungere il residente di lungo periodo che esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro. Entro tre mesi dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, i familiari presentano domanda di titolo di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato.

1.2.              Il secondo Stato membro può chiedere ai familiari del residente di lungo periodo di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno:

a)              il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo ovvero il titolo di soggiorno, nonché un documento di identità;

b)             la prova che hanno risieduto in qualità di familiari del residente di lungo periodo nel primo Stato membro;

c)              la prova che dispongono, o che il residente di lungo periodo dispone per loro, di un reddito sufficiente e di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nel secondo Stato membro.

1.3.              Se la famiglia non era unita nel primo Stato membro, si applicano le disposizioni della direttiva del Consiglio …/…/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare[44].

Articolo 19

Ordine pubblico e sicurezza interna

1.              Gli Stati membri possono negare il soggiorno al residente di lungo periodo, o ai suoi familiari, ove il comportamento personale dell’interessato costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

1.2.              La mera esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare il diniego di cui al paragrafo 1. Tale diniego non può essere motivato da ragioni economiche.

Articolo 20

Sanità pubblica

1.              Le sole malattie e infermità che possono giustificare il diniego dell'ingresso o del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro sono le malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose che nel paese ospitante siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini nazionali. Gli Stati membri non possono istituire nuove disposizioni o prassi più restrittive.

2.         L'insorgenza di malattie o di infermità successiva al rilascio del primo titolo di soggiorno non può giustificare né il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno né l'allontanamento dal territorio.

3.         Lo Stato membro può sottoporre a visita medica gratuita le persone contemplate dalla presente direttiva al fine di accertare che esse non soffrano delle malattie di cui al paragrafo 1. Tali visite mediche non possono tuttavia assumere carattere sistematico.

Articolo 21

Esame della domanda e rilascio del titolo di soggiorno

1.              Le autorità nazionali competenti esaminano la domanda entro tre mesi dalla presentazione. Se essa non è corredata dei documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, le autorità nazionali competenti informano l'interessato e gli concedono una proroga. In questo caso il termine di tre mesi è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della documentazione complementare richiesta.

2.              Se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 16 e 18, paragrafo 1, il secondo Stato membro rilascia al residente di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile, fatte salve le disposizioni sull'ordine pubblico, la sicurezza interna e la sanità pubblica di cui agli articoli 19 e 20. La durata del titolo corrisponde alla durata prevista del soggiorno. Il residente di lungo periodo informa in proposito lo Stato membro che gli ha conferito lo status di residente di lungo periodo.

3.              Il secondo Stato membro rilascia ai familiari del residente di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile di durata identica a quella del titolo rilasciato al residente di lungo periodo.

4.              Il titolo di soggiorno è rilasciato a titolo gratuito o previa corresponsione di una somma di denaro non superiore ai diritti e alle tasse versati dai cittadini nazionali per il rilascio della carta di identità.

Articolo 22

Garanzie procedurali

1.              Il provvedimento di diniego del titolo di soggiorno deve essere debitamente motivato e notificato per iscritto all'interessato. La notifica indica i mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato e i termini entro cui questi devono essere proposti.

2.              Contro il diniego, il mancato rinnovo o la revoca del titolo di soggiorno è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato.

Articolo 23

Conservazione dello status nel primo Stato membro

1.              Il residente di lungo periodo che esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro mantiene lo status di residente di lungo periodo nel primo Stato membro fintantoché non acquisti il medesimo status nel secondo Stato membro.

2.              I familiari del residente di lungo periodo che esercita il diritto di soggiorno, i quali non siano a loro volta residenti di lungo periodo, conservano il titolo di soggiorno rilasciato dal primo Stato membro fino alla sua normale scadenza.

3.              Ove i familiari non abbiano ancora conseguito lo status autonomo ai sensi dell’articolo 13 della direttiva .../…/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare, la durata del soggiorno legale nel secondo Stato membro è computata ai fini del rilascio del titolo di soggiorno autonomo nel primo Stato membro.

Articolo 24

Diritti nel secondo Stato membro

1.              Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 21, il residente di lungo periodo gode in questo Stato di tutti diritti enunciati all'articolo 12 ad esclusione dell'assistenza sociale.

2.              Quando abbiano ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 21, i familiari del residente di lungo periodo godono, in questo Stato membro, dei diritti enunciati all'articolo 12, paragrafi 1 e 2 della direttiva …/…/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare[45].

Articolo 25

Revoca del titolo di soggiorno

1.              Durante un periodo transitorio di cinque anni, il secondo Stato membro può adottare un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di lungo periodo e/o dei suoi familiari:

a)              per motivi di ordine pubblico e di sicurezza interna ai sensi dell’articolo 19;

b)             quando cessano di sussistere le condizioni di cui agli articoli 16 e 18.

2.              Il provvedimento di allontanamento non può essere accompagnato dal divieto permanente di soggiorno.

Articolo 26

Obbligo di riammissione

1.              In caso di revoca del titolo di soggiorno da parte del secondo Stato membro, il primo Stato membro riammette immediatamente il residente di lungo periodo e i suoi familiari.

2.              L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 sussiste anche:

a)              se è scaduto il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE;

b)             se è scaduto il titolo di soggiorno dei familiari.


Articolo 27

Acquisto dello status di residente di lungo periodo nel secondo Stato membro

1.              Il residente di lungo periodo che abbia esercitato il diritto di soggiorno nel territorio del secondo Stato membro può, dopo cinque anni di soggiorno legale, presentare domanda di status di residente di lungo periodo alle autorità competenti di questo Stato.

2.              Il secondo Stato membro conferisce al residente di lungo periodo lo status di cui all'articolo 8, fatta salva l’applicazione degli articoli 6 e 7. Il secondo Stato membro notifica il suo provvedimento al primo Stato membro, che revoca lo status alla persona interessata.

3.              Ai fini della presentazione e dell'esame della domanda di status di residente di lungo periodo nel secondo Stato membro si applica la procedura stabilita all'articolo 8. Per il rilascio del titolo di soggiorno si applica la procedura di cui all'articolo 9. In caso di diniego dello status si applicano le garanzie procedurali di cui all'articolo 11.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali d’attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 30 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni.

Articolo 29

Relazione

Entro il 31 dicembre 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie.

Articolo 30

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 32

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente



[1]           Conclusioni della Presidenza, punto 18.

[2]           Conclusioni della Presidenza, punto 21.

[3]           COM (1999) 638 def. dell’1.12.1999

[4]           COM (2000) 167 definitivo/2 del 13.4.2000.

[5]           COM (2000) 782 def. del 30.11.2000.

[6]           COM (2000) 757 def. del 22.11.2000.

[7]           GU C 6 del 10.1.1998, pag. 15.

[8]           GU C 67 del 10.3.1999, pag. 17; proposta modificata, GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 197.

[9]           GU C 67 del 10.3.1999, pag.12; proposta modificata, GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 187.

[10]          COM (1999) 638 def. dell’1.12.1999.

[11]          COM (2000) 624 def. del 10.10.2000

[12]          GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

[13]          COM (1998) 408 def. dell’1.7.1998.

[14]          Le statut juridique des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dans un Etat membre de l’Union européenne”, di K. Groenendijk, E. Guild, R. Barzilay, Università di Nimega, aprile 2000.

[15]          GU 56 del 4.4.1964, pag. 850/64.

[16]          Risoluzione del 4 marzo 1996, GU C 80 del 18.3.1996.

[17]          GU C 6 del 10.1.1998, pag. 15.

[18]          GU C 337 del 7.11.1997, pag. 9.

[19]          Processo verbale della seduta del 10 febbraio 1999, PE 276.722.

[20]          COM(2000) 757 definitivo del 22.11.2000.

[21]          Conclusioni della Presidenza, punto 21.

[22]          GU L [COM (2000) 624 definitivo del 10.10.2000].

[23]          COM(2000) 303 def., GU C 311 E del 31.10.2000.

[24]          GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

[25]          GU L 217 del 29.12.1964.

[26]          COM (2000) 6 def.

[27]          Conclusioni della Presidenza, punto 12.

[28]          GU 56 del 4.4.1964, pag. 850/64.

[29]          GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

[30]          Racc. 1977, pag. 1999, punto 35.

[31]          Racc. 1982, pag. 1665, punto 8.

[32]          GU 56 del 4.4.1964, pag. 850/64.

[33]          Cfr. Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo relativa ai provvedimenti speciali in tema di circolazione e residenza dei cittadini dell'Unione giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica (COM(1999) 372 definitivo del 19.7.1999).

[34]          Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen. GU L 176 del 10.7.1999 pag. 17.

[35]          GU C 67 del 10.3.1999, pag. 17; proposta modificata, GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 197.

[36]          GU C 67 del 10.3.1999, pag.12; proposta modificata, GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 187.

[37]          GU 56 del 4.4.1964, pag. 850/64.

[38]          GU C 6 del 10.1.1998 pag. 15.

[39]           GU C

[40]           GU C

[41]           GU C

[42]           GU L … [COM (2000) 624 definitivo del 10.10.2000].

[43]           GU L …

[44]           GU L …

[45]           GU …