(2/5/2001)
SINTESI DELLE PROPOSTE PER UN PROGRAMMA DI
LEGISLATURA SU IMMIGRAZIONE E ASILO
1. Tener
conto, nella periodica determinazione delle quote massime di immigrazione per
lavoro ammesse in Italia, della vasta domanda di manodopera non saturata
dall’offerta italiana.
2. Favorire
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per settori a qualificazione
medio-alta, con la realizzazione, su iniziativa pubblica o privata, di corsi di
formazione nei paesi di emigrazione e la conseguente predisposizione di liste
di lavoratori da proporre, per la chiamata nominativa, agli imprenditori
italiani.
3. Favorire
l’incontro diretto in Italia tra domanda e offerta di lavoro, per settori
a bassa qualificazione
a) predisponendo una lista
di prenotazione centralizzata presso un ministero competente, con
possibilita’ di accesso, ai fini dell’ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro, per posta o per via telematica;
b) consentendo, ai
titolari di permesso di soggiorno di breve durata che abbiano depositato
impronte digitali e biglietto di viaggio per il rimpatrio,
-
lo
svolgimento di attivita’ occasionale di lavoro autonomo,
-
il
rinnovo del permesso previa dimostrazione di capacita’ di ulteriore
sostentamento,
-
la
conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro o per inserimento
nel mercato del lavoro in caso di possibilita’ di stabilizzazione
dell’attivita’ lavorativa subordinata o autonoma o,
rispettivamente, di prestazione di garanzia, entro le quote massime fissate
dalla programmazione.
1. Limitare
all’importo annuo dell’assegno sociale l’ammontare del
reddito richiesto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo (o per la conversione di altro permesso in un permesso per
lavoro autonomo), stante la rilevanza delle attivita’ lavorative saltuarie,
che si configurano come attivita’ autonome e difficilmente, almeno nella
fase iniziale, possono dar luogo a redditi significativamente piu’ alti.
Rivedere, corrispondentemente, le disposizioni con cui si determina il reddito
presuntivo dei lavoratori autonomi che svolgono tali attivita’.
1. Modificare, tenendo
conto del prevalente diritto al ristabilimento dell’unita’
familiare, la disposizione in base alla quale lo straniero che chieda di ricongiungersi
con i propri familiari deve dimostrare di disporre di un alloggio che soddisfi
i requisiti – che risulterebbero eccessivamente stringenti perfino per
molte famiglie italiane - previsti dalle leggi regionali per l’edilizia
popolare.
1. Stabilire che la
ricevuta della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso e’
utilizzabile a tutti gli effetti come permesso di soggiorno, fino alla decisione
dell’amministrazione sulla richiesta, evitando cosi’ che eventuali
ritardi dell’amministrazione incidano negativamente sul diritto dello
straniero.
2. Stabilire
esplicitamente che il meccanismo di iscrizione per un periodo non inferiore a
un anno nelle liste di collocamento si applica ogni qual volta si concluda il
rapporto di lavoro e anche in caso di conclusione di rapporto di lavoro a tempo
determinato, evitando cosi’ che la perdita del lavoro si traduca di fatto
nella revoca dell’autorizzazione al soggiorno, in violazione della
Convenzione OIL n. 143.
3. Completare le
disposizioni vigenti sul rilascio, rinnovo e conversione del permesso di
soggiorno, stabilendo che
a) requisiti sufficienti
per la conversione in permesso per lavoro subordinato o per inserimento nel
mercato del lavoro sono, rispettivamente, un’opportunita’ di
assunzione o di prestazione di garanzia che rientrino nelle quote fissate dal
decreto di programmazione dei flussi;
b) tra i “nuovi
elementi” da considerare prima di negare un permesso di soggiorno
e’ da considerare l’esistenza di una frazione non utilizzata delle
quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi.
1. Stabilire che le
richieste di conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per
lavoro siano esaminate anche in soprannumero rispetto alle quote fissate per
gli ingressi dal decreto di programmazione dei flussi, per evitare che lo
studente veda scadere definitivamente il proprio permesso senza poter accedere
alla conversione.
1. Far prevalere,
riguardo alla decisione in merito al rimpatrio del minore non accompagnato,
l’interesse del minore su qualunque altra esigenza, nel rispetto della
Convenzione di New York, e tenere nella opportuna considerazione, nella
valutazione di tale interesse, la volonta’ del minore e della sua
famiglia.
2. Fissare tempi certi
e brevi per la procedura con cui si decide riguardo al rimpatrio del minore non
accompagnato, per evitare che il minore stesso resti per un lungo periodo in
una condizione di incertezza riguardo al proprio futuro immediato.
3. Disciplinare il
rilascio del permesso di soggiorno ed i diritti ad esso connessi nel rispetto
del principio del “superiore interesse del minore” e del principio
di non discriminazione sanciti dalla Convenzione di New York
a) prevedendo il rilascio
di un permesso di soggiorno per motivi familiari anche nei casi in cui il
minore sia sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto
grado idonei a provvedere al suo mantenimento;
b) equiparando il minore
non accompagnato titolare di un permesso per minore eta’, laddove non si
proceda al suo effettivo rimpatrio entro tre mesi, al coetaneo titolare di un
permesso per motivi familiari o per affidamento, in particolare riguardo alla
possibilita’ di accedere ad attivita’ lavorativa e di formazione e
di convertire il permesso di soggiorno, al compimento della maggiore
eta’, in un permesso per lavoro, per inserimento nel mercato del lavoro o
per studio.
7. Graduare i provvedimenti di
allontanamento dal territorio dello Stato e tutelare il rispetto dei diritti
dello straniero da allontanare
1. Stabilire
che, nei casi in cui il provvedimento di espulsione risulti spoporzionato a
sanzionare il soggiorno illegale di uno straniero, si possa dar luogo a un
rimpatrio su base volontaria non gravato di un divieto di reingresso (previo il
rilevamento delle impronte digitali dell’interessato) ovvero, in presenza
dei requisiti sostanziali, rilasciare un permesso di soggiorno. Considerare, a
questo fine, tra i requisiti sostanziali per il rilascio di un permesso di
soggiorno, l’inserimento lavorativo o familiare e le opportunita’
di assunzione o di sponsorizzazione.
2.
Garantire, in tutti i casi di adozione del provvedimento di espulsione, salvi
quelli in cui vi sia un concreto e grave pericolo per la sicurezza dello Stato
o per l’ordine pubblico, la possibilita’ di un effettivo controllo
giurisdizionale da concludersi – almeno in prima istanza – prima
che lo straniero sia allontanato dal territorio dello Stato.
3. Predisporre
un meccanismo di cancellazione automatica, alla scadenza del divieto di
reingresso per uno straniero espulso, della corrispondente segnalazione al
Sistema Informativo Schengen.
4. Dare
dignita’ di legge alle norme contenute nella Direttiva del Ministro
dell’interno sui diritti e doveri per il trattenimento della persona
ospitata nei Centri di permanenza temporanea, in particolare, con riferimento
al diritto di
a) effettuare
colloqui con organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di
trattenimento e di allontanamento,
b) avvalersi
dell’assistenza di un difensore di fiducia e accedere al gratuito
patrocinio,
c) recuperare
effetti personali e risparmi,
d) avvertire
del trattenimento familiari e conoscenti,
e) preservare
l’unita’ familiare,
f) ricevere
visite.
1. Favorire, con il
rafforzamento della stabilita’ del permesso di soggiorno e con
l’eventuale ricongiungimento familiare facilitato, il percorso del
beneficiario di una misura di protezione sociale nei casi di grave pericolo o
di collaborazione effettiva con la giustizia, anche quando non sia
immediatamente attivabile un programma di inserimento sociale.
2. Predisporre forme di
rimpatrio assistito, evitando che si producano forme di aggiramento delle norme
sull’immigrazione, nei casi in cui sia da favorire la cessazione
dell’attivita’ di prostituzione (o di altra attivita’
“a rischio”), mancando pero’ i presupposti di pericolo
attuale o di collaborazione con la giustizia.
3. Introdurre una
specifica aggravante per il reato di favoreggiamento, a fini di lucro, della permanenza illegale in relazione
al caso di straniero destinato alla prostituzione o allo sfruttamento di essa,
e prevedere, per questi casi, l’arresto facoltativo in flagranza.
1. Completare la
regolarizzazione avviata nel 1998 con il rilascio, ai richiedenti per i quali
permangano incertezze sul soddisfacimento dei requisiti a suo tempo fissati, di
un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per gli altri motivi per i
quali siano soddisfatti oggi i requisiti.
1. Riformare la legge
sulla cittadinanza stabilendo
a) che sia cittadino per
nascita chi nasce in Italia da genitore straniero regolarmente soggiornante da
almeno cinque anni;
b) che il minore nato in
Italia acquisti la cittadinanza al momento del suo inserimento scolastico nella
scuola dell’obbligo;
c) che possa essere
concessa la cittadinanza allo straniero legalmente residente in Italia da
almeno cinque anni (anziche’ da dieci).
1. Varare una riforma
organica delle norme sul diritto d’asilo che
a)
adegui
alle nuove necessita’ e al processo di armonizzazione europea le
procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato,
b)
stabilisca
opportune garanzie (principio di non refoulement e misure di assistenza) per lo
straniero che abbia chiesto al giudice ordinario il riconoscimento del diritto
d’asilo costituzionale,
c)
definisca
i diritti e le facolta’ che conseguono al riconoscimento dello status di
rifugiato o del diritto costituzionale.
1. Garantire che la
Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato operi in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e sia costituita da
personale qualificato e aggiornato e collocato fuori ruolo per il periodo di
durata della carica.
2. Dare alla
Commissione una struttura (provvista, ad esempio, di sezioni periferiche o
dislocabili, all’occorrenza, in periferia) che consenta procedure di
riconoscimento rapide ed efficaci.
3. Prevedere la partecipazione,
con compiti consultivi, alle sedute della Commissione e delle sue sezioni di un
rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati.
3. Garantire al
richiedente asilo una piena assistenza nella presentazione della domanda, il
diritto a un riesame della decisione negativa assunta con procedura accelerata
prima che l’allontanamento dal territorio dello Stato abbia luogo e, in
ogni caso, la possibilita’ di chiedere il riconoscimento dell’asilo
costituzionale
1. Garantire la possibilita’,
per lo straniero, di accedere alla procedura di esame della domanda, di essere
pienamente informato riguardo allo svolgimento della procedura stessa e di
fruire di supporto legale e, ove necessario, dell’assistenza di un
interprete.
2. Limitare le
possibilita’ di respingimento accelerato di una domanda di asilo ai casi
di inammissibilita’ (per la provenienza da un paese disposto a proteggere
lo straniero o ad esaminare la sua richiesta di protezione) o di manifesta
infondatezza della domanda.
3. Garantire in ogni
caso il rispetto del principio di non refoulement, anche rispetto alla
possibilita’ di esito negativo dell’esame della richiesta di
protezione, nel paese disposto ad esaminarla.
4. Garantire in ogni
caso la possibilita’ di un riesame, in tempi brevi, della decisione di
respingimento accelerato della domanda, prima che si proceda
all’eventuale allontanamento del richiedente dal territorio dello Stato,
dando luogo, eventualmente, al trattenimento dello straniero fino a completamento
del riesame.
5. Garantire in ogni
caso la possibilita’, per lo straniero, di presentare al giudice
ordinario richiesta di riconoscimento del diritto d’asilo costituzionale,
condizionando, in caso di richiesta, al consenso del giudice l’eventuale
allontanamento dell’interessato.
4. Garantire al
richiedente asilo l’assistenza e/o la possibilita’ di accesso al
lavoro
1. Prevedere una
copertura assistenziale, per il richiedente asilo che ne abbia bisogno, per
tutta la durata della procedura di esame della domanda (ricorsi inclusi), come
pure la possibilita’ di accesso ad attivita’ di lavoro o di studio
quando la durata della procedura (ricorsi inclusi) ecceda un limite prefissato.
1. Prevedere, per i
casi in cui sussistano rischi associati al rimpatrio per
l’incolumita’ dello straniero la cui domanda di asilo debba essere
respinta (anche a seguito di una procedura accelerata), forme di protezione
temporanea che consistano nella concessione di un permesso di soggiorno per
“asilo umanitario” della durata di un anno, rinnovabile
finche’ perdura la condizione di impossibilita’ di allontanamento,
con facolta’, per il titolare, di svolgere attivita’ di lavoro
subordinato o autonomo o di studio.
2. Garantire al
richiedente asilo la possibilita’ di impugnare davanti
all’autorita’ giudiziaria una decisione sfavorevole sulla domanda
da lui presentata, con sospensione dell’eventuale provvedimento di
allontanamento dal territorio dello Stato e proroga del permesso di soggiorno
per richiesta di asilo.
6. Garantire i
diritti del rifugiato in materia di assistenza, lavoro, previdenza, studio,
ricongiungimento familiare
1. Equiparare il
rifugiato al titolare di carta di soggiorno per quanto riguarda accesso a
lavoro, formazione e studio, e fruizione delle misure di assistenza e
previdenza, e al cittadino italiano per quanto riguarda l’accesso al
pubblico impiego (in considerazione della sua particolare condizione).
2. Allargare a figli
maggiorenni, fratelli ed altri familiari conviventi il novero dei familiari per
i quali il rifugiato puo’ chiedere il ricongiungimento, e prevedere procedure
semplificate per il rilascio dei visti di ingresso ai congiunti o al convivente
more uxorio del rifugiato e per l’esame delle richieste di asilo da
questi eventualmente presentate.
1. Prevedere che,
qualora la Commissione, entro cinque anni dal riconoscimento, ritenga cessato,
per il venir meno dei presupposti, il diritto d’asilo, lo straniero abbia
il diritto di impugnare davanti all’autorita’ giudiziaria la
decisione di cessazione, con la sospensione dell’eventuale allontanamento
dal territorio dello Stato e il mantenimento dello status fino alla decisione
sul risorso stesso.
2. Stabilire che, in
caso di cessazione del diritto d’asilo, lo straniero possa convertire il
permesso di soggiorno per asilo in altro permesso per il quale possegga i
requisiti, ovvero, se e’ in possesso di carta di soggiorno, conservarne
la titolarita’.