(4/5/2001)

 

SINTESI DELLE PROPOSTE PER UN PROGRAMMA DI LEGISLATURA SU IMMIGRAZIONE E ASILO

 

 

I. Immigrazione

 

1. Creare canali effettivamente percorribili per l’immigrazione per lavoro e favorire l’incontro diretto tra domanda ed offerta di lavoro

 

1. Tener conto, nella periodica determinazione delle quote massime di immigrazione per lavoro ammesse in Italia, della vasta domanda di manodopera non saturata dall’offerta italiana.

 

2. Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, per settori a qualificazione medio-alta, con la realizzazione, su iniziativa pubblica o privata, di corsi di formazione nei paesi di emigrazione e la conseguente predisposizione di liste di lavoratori da proporre, per la chiamata nominativa, agli imprenditori italiani.

 

3. Favorire l’incontro diretto in Italia tra domanda e offerta di lavoro, per settori a bassa qualificazione

 

a)    predisponendo una lista di prenotazione centralizzata presso un ministero competente, con possibilita’ di accesso, ai fini dell’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro, per posta o per via telematica;

 

b)   consentendo, ai titolari di permesso di soggiorno di breve durata che abbiano depositato impronte digitali e biglietto di viaggio per il rimpatrio,

-        lo svolgimento di attivita’ occasionale di lavoro autonomo,

-        il rinnovo del permesso previa dimostrazione di capacita’ di ulteriore sostentamento,

-        la conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro o per inserimento nel mercato del lavoro in caso di possibilita’ di stabilizzazione dell’attivita’ lavorativa subordinata o autonoma o, rispettivamente, di prestazione di garanzia, entro le quote massime fissate dalla programmazione.

 

 

2. Non ostacolare lo svolgimento di attivita’ di lavoro autonomo

 

1. Limitare all’importo annuo dell’assegno sociale l’ammontare del reddito richiesto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo (o per la conversione di altro permesso in un permesso per lavoro autonomo), stante la rilevanza delle attivita’ lavorative saltuarie, che si configurano come attivita’ autonome e difficilmente, almeno nella fase iniziale, possono dar luogo a redditi significativamente piu’ alti. Rivedere, corrispondentemente, le disposizioni con cui si determina il reddito presuntivo dei lavoratori autonomi che svolgono tali attivita’.

 

 

3. Rimuovere gli ostacoli burocratici al ricongiungimento familiare

 

1. Modificare, tenendo conto del prevalente diritto al ristabilimento dell’unita’ familiare, la disposizione in base alla quale lo straniero che chieda di ricongiungersi con i propri familiari deve dimostrare di disporre di un alloggio che soddisfi i requisiti – che risulterebbero eccessivamente stringenti perfino per molte famiglie italiane - previsti dalle leggi regionali per l’edilizia popolare.

 

 

4. Rendere piu’ agevoli le procedure per il rilascio, il rinnovo e la conversione dei permessi di soggiorno

 

1. Stabilire che la ricevuta della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso e’ utilizzabile a tutti gli effetti come permesso di soggiorno, fino alla decisione dell’amministrazione sulla richiesta, evitando cosi’ che eventuali ritardi dell’amministrazione incidano negativamente sul diritto dello straniero.

 

2. Stabilire esplicitamente che il meccanismo di iscrizione per un periodo non inferiore a un anno nelle liste di collocamento si applica ogni qual volta si concluda il rapporto di lavoro e anche in caso di conclusione di rapporto di lavoro a tempo determinato, evitando cosi’ che la perdita del lavoro si traduca di fatto nella revoca dell’autorizzazione al soggiorno, in violazione della Convenzione OIL n. 143.

 

3. Tener conto, ai fini del rinnovo del permesso, della condizione degli stranieri, formalmente disoccupati, che svolgono attivita’ lavorative in nero, evitando che eventuali sanzioni relative a tali attivita’ inficino la possibilita’ di permanenza legale in Italia del lavoratore immigrato.

 

4. Completare le disposizioni vigenti sul rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno, stabilendo che

 

a)     requisiti sufficienti per la conversione in permesso per lavoro subordinato o per inserimento nel mercato del lavoro sono, rispettivamente, un’opportunita’ di assunzione o di prestazione di garanzia che rientrino nelle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi;

 

b)     tra i “nuovi elementi” da considerare prima di negare un permesso di soggiorno e’ da considerare l’esistenza di una frazione non utilizzata delle quote fissate dal decreto di programmazione dei flussi.

 

 

5. Facilitare la stabilizazione del soggiorno degli studenti per motivi di lavoro

 

1. Stabilire che le richieste di conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro siano esaminate anche in soprannumero rispetto alle quote fissate per gli ingressi dal decreto di programmazione dei flussi, per evitare che lo studente veda scadere definitivamente il proprio permesso senza poter accedere alla conversione.

 

 

6. Tutelare il “superiore interesse del minore” rispetto al rimpatrio o al soggiorno dei minori non accompagnati

 

1. Far prevalere, riguardo alla decisione in merito al rimpatrio del minore non accompagnato, l’interesse del minore su qualunque altra esigenza, nel rispetto della Convenzione di New York, e tenere nella opportuna considerazione, nella valutazione di tale interesse, la volonta’ del minore e della sua famiglia.

 

2. Fissare tempi certi e brevi per la procedura con cui si decide riguardo al rimpatrio del minore non accompagnato, per evitare che il minore stesso resti per un lungo periodo in una condizione di incertezza riguardo al proprio futuro immediato.

 

3. Disciplinare il rilascio del permesso di soggiorno ed i diritti ad esso connessi nel rispetto del principio del “superiore interesse del minore” e del principio di non discriminazione sanciti dalla Convenzione di New York

 

a)    prevedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari anche nei casi in cui il minore sia sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il quarto grado idonei a provvedere al suo mantenimento;

 

b)   equiparando il minore non accompagnato titolare di un permesso per minore eta’, laddove non si proceda al suo effettivo rimpatrio entro tre mesi, al coetaneo titolare di un permesso per motivi familiari o per affidamento, in particolare riguardo alla possibilita’ di accedere ad attivita’ lavorativa e di formazione e di convertire il permesso di soggiorno, al compimento della maggiore eta’, in un permesso per lavoro, per inserimento nel mercato del lavoro o per studio.

 

 

7. Graduare i provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato e tutelare il rispetto dei diritti dello straniero da allontanare

 

1. Stabilire che, nei casi in cui il provvedimento di espulsione risulti spoporzionato a sanzionare il soggiorno illegale di uno straniero, si possa dar luogo a un rimpatrio su base volontaria non gravato di un divieto di reingresso (previo il rilevamento delle impronte digitali dell’interessato) ovvero, in presenza dei requisiti sostanziali, rilasciare un permesso di soggiorno. Considerare, a questo fine, tra i requisiti sostanziali per il rilascio di un permesso di soggiorno, l’inserimento lavorativo o familiare e le opportunita’ di assunzione o di sponsorizzazione.

 

2. Garantire, in tutti i casi di adozione del provvedimento di espulsione, salvi quelli in cui vi sia un concreto e grave pericolo per la sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico, la possibilita’ di un effettivo controllo giurisdizionale da concludersi – almeno in prima istanza – prima che lo straniero sia allontanato dal territorio dello Stato.

 

3. Predisporre un meccanismo di cancellazione automatica, alla scadenza del divieto di reingresso per uno straniero espulso, della corrispondente segnalazione al Sistema Informativo Schengen.

 

4. Dare dignita’ di legge alle norme contenute nella Direttiva del Ministro dell’interno sui diritti e doveri per il trattenimento della persona ospitata nei Centri di permanenza temporanea, in particolare, con riferimento al diritto di

 

a)    effettuare colloqui con organismi di tutela prima della convalida dei provvedimenti di trattenimento e di allontanamento,

 

b)   avvalersi dell’assistenza di un difensore di fiducia e accedere al gratuito patrocinio,

 

c)    recuperare effetti personali e risparmi,

 

d)    avvertire del trattenimento familiari e conoscenti,

 

e)    preservare l’unita’ familiare,

 

f)    ricevere visite.

 

 

8. Rafforzare le misure di protezione sociale e la repressione del traffico di esseri umani

 

1. Favorire, con il rafforzamento della stabilita’ del permesso di soggiorno e con l’eventuale ricongiungimento familiare facilitato, il percorso del beneficiario di una misura di protezione sociale nei casi di grave pericolo o di collaborazione effettiva con la giustizia, anche quando non sia immediatamente attivabile un programma di inserimento sociale.

 

2. Predisporre forme di rimpatrio assistito, evitando che si producano forme di aggiramento delle norme sull’immigrazione, nei casi in cui sia da favorire la cessazione dell’attivita’ di prostituzione (o di altra attivita’ “a rischio”), mancando pero’ i presupposti di pericolo attuale o di collaborazione con la giustizia.

 

3. Introdurre una specifica aggravante per il reato di favoreggiamento, a fini di lucro, della permanenza illegale in relazione al caso di straniero destinato alla prostituzione o allo sfruttamento di essa, e prevedere, per questi casi, l’arresto facoltativo in flagranza.

 

 

9. Completare il processo di regolarizzazione

 

1. Completare la regolarizzazione avviata nel 1998 con il rilascio, ai richiedenti per i quali permangano incertezze sul soddisfacimento dei requisiti a suo tempo fissati, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per gli altri motivi per i quali siano soddisfatti oggi i requisiti.

 

 

10. Riformare la legge sulla cittadinanza

 

1. Riformare la legge sulla cittadinanza stabilendo

 

a)     che sia cittadino per nascita chi nasce in Italia da genitore straniero regolarmente soggiornante da almeno cinque anni;

 

b)    che il minore nato in Italia acquisti la cittadinanza al momento del suo inserimento scolastico nella scuola dell’obbligo;

 

c)     che possa essere concessa la cittadinanza allo straniero legalmente residente in Italia da almeno cinque anni (anziche’ da dieci).

 

 

11. Garantire allo straniero una piena informazione sulle disposizioni vigenti e sulle circolari ministeriali di interesse e la possibilita’ di segnalare efficacemente distorsioni della pratica amministrativa

 

1. Mettere a disposizione di tutti gli interessati, e in tempo reale, l'intero corpo di circolari ministeriali relative alla condizione dello straniero.

 

2. Istituire il “Difensore civico del cittadini straniero”, cui possano accedere, anche per via telematica, tutti gli interessati per ottenere informazioni e segnalare abusi in materia di diritto dello straniero, e che possa sollecitare l’eliminazione delle disfunzioni dell’amministrazione e proporre in sede politica le opportune riforme legislative.

 

 

 

II. Asilo

 

1. Dare attuazione al dettato costituzionale in materia di asilo

 

1. Varare una riforma organica delle norme sul diritto d’asilo che

 

a)        adegui alle nuove necessita’ e al processo di armonizzazione europea le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato,

 

b)        stabilisca opportune garanzie (principio di non refoulement e misure di assistenza) per lo straniero che abbia chiesto al giudice ordinario il riconoscimento del diritto d’asilo costituzionale,

 

c)        definisca i diritti e le facolta’ che conseguono al riconoscimento dello status di rifugiato o del diritto costituzionale.

 

 

2. Garantire l’autonomia e il buon funzionamento della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

1. Garantire che la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e sia costituita da personale qualificato e aggiornato e collocato fuori ruolo per il periodo di durata della carica.

 

2. Dare alla Commissione una struttura (provvista, ad esempio, di sezioni periferiche o dislocabili, all’occorrenza, in periferia) che consenta procedure di riconoscimento rapide ed efficaci. 

 

3. Prevedere la partecipazione, con compiti consultivi, alle sedute della Commissione e delle sue sezioni di un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

 

 

3. Garantire al richiedente asilo una piena assistenza nella presentazione della domanda, il diritto a un riesame della decisione negativa assunta con procedura accelerata prima che l’allontanamento dal territorio dello Stato abbia luogo e, in ogni caso, la possibilita’ di chiedere il riconoscimento dell’asilo costituzionale

 

1. Garantire la possibilita’, per lo straniero, di accedere alla procedura di esame della domanda, di essere pienamente informato riguardo allo svolgimento della procedura stessa e di fruire di supporto legale e, ove necessario, dell’assistenza di un interprete.

 

2. Limitare le possibilita’ di respingimento accelerato di una domanda di asilo ai casi di inammissibilita’ (per la provenienza da un paese disposto a proteggere lo straniero o ad esaminare la sua richiesta di protezione) o di manifesta infondatezza della domanda.

 

3. Garantire in ogni caso il rispetto del principio di non refoulement, anche rispetto alla possibilita’ di esito negativo dell’esame della richiesta di protezione, nel paese disposto ad esaminarla.

 

4. Garantire in ogni caso la possibilita’ di un riesame, in tempi brevi, della decisione di respingimento accelerato della domanda, prima che si proceda all’eventuale allontanamento del richiedente dal territorio dello Stato, dando luogo, eventualmente, al trattenimento dello straniero fino a completamento del riesame.

 

5. Garantire in ogni caso la possibilita’, per lo straniero, di presentare al giudice ordinario richiesta di riconoscimento del diritto d’asilo costituzionale, condizionando, in caso di richiesta, al consenso del giudice l’eventuale allontanamento dell’interessato.

 

 

4. Garantire al richiedente asilo l’assistenza e/o la possibilita’ di accesso al lavoro

 

1. Prevedere una copertura assistenziale, per il richiedente asilo che ne abbia bisogno, per tutta la durata della procedura di esame della domanda (ricorsi inclusi), come pure la possibilita’ di accesso ad attivita’ di lavoro o di studio quando la durata della procedura (ricorsi inclusi) ecceda un limite prefissato.

 

 

5. Stabilire misure di protezione complementare a garantire la possibilita’  di impugnazione delle decisioni sfavorevoli sulle domande, con sospensione dell’allontanamento del richiedente

 

1. Prevedere, per i casi in cui sussistano rischi associati al rimpatrio per l’incolumita’ dello straniero la cui domanda di asilo debba essere respinta (anche a seguito di una procedura accelerata), forme di protezione temporanea che consistano nella concessione di un permesso di soggiorno per “asilo umanitario” della durata di un anno, rinnovabile finche’ perdura la condizione di impossibilita’ di allontanamento, con facolta’, per il titolare, di svolgere attivita’ di lavoro subordinato o autonomo o di studio.

 

2. Garantire al richiedente asilo la possibilita’ di impugnare davanti all’autorita’ giudiziaria una decisione sfavorevole sulla domanda da lui presentata, con sospensione dell’eventuale provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato e proroga del permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

 

6. Garantire i diritti del rifugiato in materia di assistenza, lavoro, previdenza, studio, ricongiungimento familiare

 

1. Equiparare il rifugiato al titolare di carta di soggiorno per quanto riguarda accesso a lavoro, formazione e studio, e fruizione delle misure di assistenza e previdenza, e al cittadino italiano per quanto riguarda l’accesso al pubblico impiego (in considerazione della sua particolare condizione).

 

2. Allargare a figli maggiorenni, fratelli ed altri familiari conviventi il novero dei familiari per i quali il rifugiato puo’ chiedere il ricongiungimento, e prevedere procedure semplificate per il rilascio dei visti di ingresso ai congiunti o al convivente more uxorio del rifugiato e per l’esame delle richieste di asilo da questi eventualmente presentate.

 

 

7. Garantire la possibilita’ di impugnazione della decisione di cessazione del diritto d’asilo, con sospensione dell’allontanamento del rifugiato, e di prolungamento del soggiorno per motivi diversi dall’asilo

 

1. Prevedere che, qualora la Commissione, entro cinque anni dal riconoscimento, ritenga cessato, per il venir meno dei presupposti, il diritto d’asilo, lo straniero abbia il diritto di impugnare davanti all’autorita’ giudiziaria la decisione di cessazione, con la sospensione dell’eventuale allontanamento dal territorio dello Stato e il mantenimento dello status fino alla decisione sul risorso stesso.

 

2. Stabilire che, in caso di cessazione del diritto d’asilo, lo straniero possa convertire il permesso di soggiorno per asilo in altro permesso per il quale possegga i requisiti, ovvero, se e’ in possesso di carta di soggiorno, conservarne la titolarita’.