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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA |
N.129/2000 RGR N.399 RS ANNO 2001 |
- SEZIONE SECONDA -
nelle persone dei Signori:
Santo BALBA
Presidente
Raffaele PROSPERI Magistrato
Giuseppe SAPONE Magistrato est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.129 del 2000 proposto da REHHAL OUDGHOUGH rappresentato e difeso dall’avv. Roberto
Faure presso il cui studio sito in Genova, Vico S. Matteo n.2/25, è
elettivamente domiciliato;
C O N T R O
l’ENTE OPERE PIE RIUNITE DEVOTO MARINI SIVORI, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Renato Mottola ed elettivamente domiciliato in Genova presso lo studio
dell’avv. Svampa sito in Piazza Dante n.10;
per l’annullamento
1) del provvedimento n.464 del 1° dicembre 1999 con cui il
Pressidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a n.1 posto di
infermiere professionale presso l’intimato Istituto ha escluso
l’odierno ricorrente dalla partecipazione al suddetto concorso;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata
amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 22 marzo 2001 – relatore il
dottor Giuseppe Sapone – l’avv. Faure per il ricorrente e
l’avv. Macciò, delegato dall’avv. Mottola, per il resistente
istituto;
Ritenuto e considerato quanto segue:
ESPOSIZIONE del
FATTO
L’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario in possesso del
diploma di infermiere professionale, conseguito in Italia, con domanda datata
20/11/1999 ha chiesto di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso per
n.1 posto di infermiere professionale, bandito dal resistente istituto.
La suddetta istanza è stata rigettata con il gravato
provvedimento avverso il quale sono stati dedotti i seguenti motivi di
doglianza:
1) Violazione di legge;
2) Eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita l’intimata amministrazione prospettando in
primis l’inammissibilità del proposto gravame per mancata e
tempestiva impugnativa del bando di concorso e contestando nel merito la
fondatezza delle dedotte doglianze.
Alla pubblica udienza del 22 aprile 2001 il ricorso è stato
assunto in decisione.
MOTIVI della
DECISIONE
Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, cittadino extracomunitario
in possesso del diploma di infermiere professionale, ha impugnato il
provvedimento, in epigrafe indicato, con cui l’intimata amministrazione
non lo ha ammesso a partecipare al concorso pubblico per n.1 posto di
infermiere professionale.
La contestata determinazione è stata adottata, ai sensi
dell’art.2 del DPR n.487/1994, in quanto l’interessato non era in
possesso della cittadinanza italiana o di altro paese dell’Unione
Europea.
Preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare
l’eccezione con cui il resistente istituto prospetta
l’inammissibilità del proposto gravame per mancata e tempestiva
impugnativa del bando di concorso.
Al riguardo il Tribunale osserva che per giurisprudenza consolidata, la
cui notorietà esime da ogni citazione, sussiste l'onere di immediata
impugnazione del bando solamente per
le disposizioni che precludono in modo certo la partecipazione ad una
procedura concorsuale.
Tale situazione non è riscontrabile nella vicenda in esame, in
quanto se è incontestabile che era espressamente disposto il possesso
della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea,
è altrettanto incontestabile che era previsto che il predetto requisito
non era necessario per i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani.
Trattandosi quest’ultima di una clausola generica ed
indeterminata, tale da non precludere ex ante in modo certo la partecipazione
del ricorrente al concorso de quo, non poteva, pertanto, ritenersi sussistente
quell’immediata lesività del bando che ne legittimava un’autonoma
impugnativa.
Venendo all’esame di merito il punto cruciale della presente
controversia concerne la possibilità per un cittadino extracomunitario
residente in Italia, in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti, di
partecipare ad un pubblico concorso per l’assunzione in un ente pubblico.
Al riguardo il Tribunale osserva che se è incontestabile che il
DPR 487 del 1994 prevede unicamente la partecipazione di cittadini italiani o
di un altro paese dell’Unione Europea, è altrettanto inconfutabile
che trattandosi di una norma regolamentare la stessa per tale aspetto potrebbe
ritenersi implicitamente abrogata da norme successive intervenute a
disciplinare la posizione giuridica dello straniero.
In merito è opportuno premettere che il cittadino extracomunitario
può essere iscritto, sia pure a particolari condizioni, nelle liste di
collocamento e, conseguentemente, può essere assunto presso pubbliche
amministrazione che quelle liste utilizzano per la copertura di posti vacanti.
E’ da rilevare poi che l’art.2 del D.lgvo 286 del 1998
prevede espressamente che:
a) lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale gode
in materia civile degli stessi diritti riconosciuti al cittadino italiano
(c.2);
b) ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul T.N. è
riconosciuta parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani (C.3).
In tale contesto è evidente la finalità del legislatore
di assicurare ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul T.N. lo
stesso trattamento riservato ai lavoratori italiani, non solo allorchè
il rapporto di lavoro si sia instaurato ma anche per quanto concerne
l’astratta possibilità di instaurarlo.
D’altronde il limitare, come prospettato dall’intimata
amministrazione, tale astratta possibilità solamente nei confronti dei
datori di lavoro privati risulta essere palesemente illogico per violazione del
fondamentale principio di eguaglianza, nonché in aperto contrasto con
l’evoluzione normativa in materia di privatizzazione del rapporto di
pubblico impiego.
Riguardo il primo aspetto non si vede, infatti, quale interesse
fondamentale ed inderogabile della collettività possa essere leso dal
consentire la partecipazione dello straniero a pubblici concorsi per la
copertura di posti che per esplicita previsione non sono riservati in via
esclusiva a cittadini italiani (DPCM 7/2/1994).
In termini più generali il Collegio osserva che la preclusione
in questione risulta essere ancora più ingiustificata con riferimento
all’attuale fase normativa in cui si assiste ad un’estesa
privatizzazione del rapporto di pubblico impiego.
Tale fenomeno comporta che ai fini della disciplina del rapporto,
comprensiva, altresì delle modalità di instaurazione dello
stesso, nessuna rilevanza può assumere la natura, pubblica o privata,
del datore di lavoro e, pertanto, non è riscontrabile nessun fondato
motivo in base al quale lo straniero può legittimamente partecipare ad
una pubblica procedura concorsuale indetta da un ente privato per la copertura
di determinati posti, mentre tale possibilità gli è preclusa se
per gli identici posti, soggetti alla medesima disciplina giuridica, la
procedura è indetta da un ente pubblico.
Ciò premesso, il ricorso in trattazione deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
presente giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA, Sezione II,
definitivamente pronunciando sul ricorso n.129 del 2000,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla
l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 22 marzo
2001.
IL PRESIDENTE
IL GIUDICE ESTENSORE
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Depositato in Segreteria il 13 APR. 2001
Il Segretario Generale
(Eugenio Marcenaro)