Cassazione: basta la regolarità del «soggiorno»


Non è reato assumere immigrati senza permesso

Dalia

 

ROMA Ora è più facile assumere un extracomunitario. E non commette alcun reato l’imprenditore (o il privato cittadino, nel caso di un collaboratore domestico) che assuma un extracomunitario titolare del solo permesso di soggiorno ma privo della «autorizzazione al lavoro».

L’autorizzazione viene rilasciata dagli uffici periferici del ministero del Lavoro e finora era ritenuta indispensabile per una corretta assunzione. Tanto che la causa trattata ieri dalla Suprema Corte riguardava proprio un incauto datore di lavoro, accusato del reato previsto dall’articolo 22, comma 10, del Dlgs 286/98: cioè l’impiego di lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno. La Cassazione ha così chiarito che l’impiego di un lavoratore extracomunitario titolare di permesso di soggiorno ma non di «autorizzazione al lavoro» non integra la fattispecie del Dlgs 286/98 ma solo quella più specifica dell’articolo 12 della legge 943/86, che però non costituisce più reato.

La Cassazione ha seguito una logica legata alla successione temporale delle norme: il vecchio crimine sarebbe stato di fatto «abolito» con l’introduzione di una nuova condotta che rileva penalmente solo se l’immigrato assunto sia effettivamente privo del permesso di soggiorno, la cui mancanza rappresenta un elemento costituivo del nuovo reato.

 

Il sole 24 ore, giovedì 10 maggio 2001