Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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PROGETTI DI LEGGE: S. 203-554-2425 - SENATORI SALVATO ED ALTRI E D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI DIRITTO DI ASILO (APPROVATO IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5381) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 3439-5463-5480-6018

 

(A.C. 5381 - sezione 1)

 

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I

PRINCÌPI GENERALI

 

Art. 1.

(Protezione della persona).

 

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

 

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

ART. 1.

(Protezione della persona).

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

1. 1. Lembo.

(Approvato)

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 2)

 

ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II

ASILO

 

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo).

 

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n.95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente

 

 

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cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o ad altre libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

 

 

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

3. Nella presente legge, con il termine di «rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

 

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE

CAPO II

ASILO

 

ART. 2.

(Titolari del diritto di asilo).

 

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di sesso aggiungere le seguenti: di orientamento sessuale, legati alla sessualità.

2. 6. Nardini, Bartolich.

 

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) alle donne straniere o apolidi che sono state vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale per la loro appartenenza al genere femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;

a-ter) agli stranieri o apolidi che sono stati vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale a motivo del loro orientamento sessuale o per i quali sussiste il pericolo di subire tali violenze.

2. 10. Moroni.

 

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) allo straniero o all'apolide che, anche a causa di grave e non transitoria crisi dell'ordine pubblico, non possa avvalersi della protezione del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale e si trovi nella necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo di subire nel territorio di tale paese danni ingiusti alla propria vita o sicurezza o libertà personale o ad altre libertà democraticamente garantite dalla Costituzione italiana.

2. 2. Saraceni.

 

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: danni aggiungere la seguente: illegittimi.

2. 11. Saraceni.

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: o ad altre libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: o gli sia impedito o negato:

1) l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di pensiero e di parola in modo discriminante rispetto ai suoi concittadini o rispetto ai diritti goduti dai cittadini del Paese di residenza abituale;

2) l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di pensiero e di parola per motivi politici.

2. 9. Fontanini.

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: o ad altre libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: in conseguenza di gravi limitazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana.

2. 1. Moroni.

 

 

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Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ad altre libertà con le seguenti: gli sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà.

* 2. 3. Garra.

 

(Approvato)

 

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole ad altre libertà con le seguenti: gli sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà.

* 2. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

(Approvato)

 

Sopprimere il comma 2.

2. 4. Garra.

 

Al comma 2, sostituire le parole da: non legalmente separato fino alla fine del comma con le seguenti: o alla persona stabilmente convivente con il rifugiato, nonché ai figli minori.

2. 7. Bartolich, Moroni.

 

Al comma 2, sostituire le parole da: e al figlio minore fino alla fine del comma con le seguenti: , ai figli minori e alla persona stabilmente convivente con il rifugiato, anche se con lui non coniugato.

2. 12. Saraceni.

 

Al comma 2, sopprimere le parole da: , nonché alla persona fino alla fine del comma.

2. 5. Garra.

 

Sopprimere il comma 3.

2. 13. Lembo, Landi.

 

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. (Cause ostative al riconoscimento del diritto di asilo) - 1. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato allo straniero che intende chiedere il riconoscimento dell'asilo politico quando, da riscontri obiettivi o comunque acquisiti dalla polizia di frontiera, risulta che il richiedente:

a) è già riconosciuto rifugiato in altro Stato nel quale ha acquisito il diritto di asilo. In ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si ritiene possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo 2, comma 1;

b) proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito dal relativo territorio sino alla frontiera. In ogni caso non è consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si ritiene possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo 2, comma 1;

c) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo F), della citata Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;

d) è stato in precedenza condannato in Italia per uno dei delitti previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di procedura penale o è stato destinatario di misure di prevenzione o risulta appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di stupefacenti ovvero ad organizzazioni terroristiche;

e) è stato destinatario di mandato di cattura internazionale da parte di un paese membro dell'Unione europea.

2. 01. Garra.

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 3)

 

ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. In ogni caso la Commissione centrale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Com

missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della

 

 

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Commissione medesima, nonchè le indennità di presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalità temporali nonchè territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).

 

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla quale è affidato fino alla fine del comma con le seguenti: che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e secondo il principio di legalità. Alla Commissione stessa è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate, ai sensi della presente legge, sull'esistenza dei requisiti per godere del diritto di asilo come sulla permanenza o sulla cessazione del diritto medesimo o su ogni altra funzione, anche consultiva, conferita dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.

3. 2. Garra

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: In ogni caso la Commissione centrale con le seguenti: La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, .

* 3. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

(Approvato)

 

 

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Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: In ogni caso la Commissione centrale con le seguenti: La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso,

* 3. 19. Lembo, Anedda.

 

(Approvato)

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In casi di evidente rilevanza politica ai fini della sicurezza nazionale e della salvaguardia dei rapporti internazionali, la decisione sulla domanda di asilo è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

3. 3. Armaroli, Anedda, Lembo.

 

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: presiedute rispettivamente fino alla fine del comma con il seguente periodo: Il Presidente della Commissione presiede di diritto la prima sezione e le altre due sono presiedute da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

3. 15. Fontanini.

 

Al comma 4, primo periodo, premettere le parole: Oltre al Presidente,

3. 16. Fontanini.

 

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: sezione aggiungere le seguenti: ,oltre al Presidente,

 

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: esperto aggiungere le seguenti: dipendente pubblico.

3. 9. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di vicequestore con le seguenti: di primo dirigente.

* 3. 1. Moroni.

 

(Approvato)

 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di vicequestore con le seguenti: di primo dirigente.

* 3. 4. Manzione, Scoca.

 

(Approvato)

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

** 3. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

(Approvato)

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

** 3. 20. Lembo, Anedda.

 

(Approvato)

 

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ovvero dei singoli ministeri.

3. 17. Fontanini.

 

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: indennità di presenza con le seguenti: indennità di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti,

3. 11. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

(Approvato)

 

 

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Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* 3. 12. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

(Approvato)

 

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* 3. 21. Lembo, Anedda.

 

(Approvato)

 

Al comma 9, sostituire le parole: fuori ruolo nelle con le seguenti: comando o distacco dalle.

 

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nella carica con le seguenti: nell'incarico.

3. 13. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

(Approvato)

 

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

3. 5. Nardini.

 

Al comma 10, terzo periodo sostituire le parole: nella valutazione con le seguenti: nell'esame.

3. 18. Saraceni.

 

Al comma 10, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.

* 3. 14. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

(Approvato)

 

Al comma 10, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.

* 3. 22. Lembo, Anedda.

 

(Approvato)

 

Sopprimere il comma 11.

3. 6. Nardini.

 

Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Analoga copia viene trasmessa alla Presidenza delle giunte regionali.

3. 23. Zacchera, Lembo.

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 4)

 

ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

(Presentazione della domanda di asilo).

 

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere

 

 

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informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonchè di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facoltà.

3. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10; il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, a determinare le misure opportune e necessarie per assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del suddetto termine.

7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto.

8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare.

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 4.

(Presentazione della domanda di asilo).

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: sempreché si tratti di soggetto che non sia entrato o permanga nel territorio italiano illegalmente o clandestinamente.

4. 10. Garra.

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma

 

 

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6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato, immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

4. 2. (Testo così modificato nel corso della seduta)Moroni.

 

(Approvato)

 

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: deve con la seguente: può.

4. 11. Nardini.

 

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di ottenere aggiungere le seguenti: , mediante appositi prestampati,

 

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: richiedere l'assistenza aggiungere le seguenti:, a proprie spese,

4. 22. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

(Approvata la prima parte)

 

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di ottenere aggiungere le seguenti: , mediante appositi moduli o altra documentazione idonea,

4. 30. Lembo, Anedda.

 

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il cui onorario è a suo carico. Nel caso in cui sia oggettivamente dimostrabile che il richiedente asilo sia sprovvisto di mezzi economici, la Commissione provvede, qualora reputi vi sia l'esigenza, all'assegnazione di un avvocato d'ufficio il cui onorario è a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. 26. Fontanini.

 

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: necessario con la seguente: possibile.

* 4. 23.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

(Approvato)

 

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: necessario con la seguente: possibile.

* 4. 31. Lembo, Anedda.

 

(Approvato)

 

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale con le seguenti: di altra lingua a lui comprensibile.

4. 12. Nardini.

 

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

4. 14. Lembo, Landi.

 

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: organizzazioni non governative aggiungere le seguenti: , associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità di tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, ovvero di assistenza agli immigrati.

4. 13. Nardini.

 

Al comma 2, sopprimere il sesto ed il settimo periodo.

4. 1. Giovanardi.

 

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica con le seguenti: ove possibile, si avvalgono di un'assistenza.

4. 29. Fontanini.

 

 

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Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono avvalersi con le seguenti: , ove possibile, si avvalgono.

* 4. 24. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

(Approvato)

 

Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono avvalersi con le seguenti: , ove possibile, si avvalgono.

* 4. 32. Lembo, Anedda.

 

(Approvato)

 

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6,

4. 15. Nardini.

 

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a soggiornare con le seguenti: all'ingresso.

4. 16. Manzione, Scoca.

 

(Approvato)

 

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'avvenuta presentazione della domanda non preclude al richiedente la possibilità di inviare o depositare, presso ogni questura o direttamente all'autorità competente per le decisioni o per il pre-esame, memorie integrative o nuovi documenti. La questura che li riceve dovrà trasmetterli senza indugio all'autorità competente.

4. 17. Nardini.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nel territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza con le seguenti: e indicare un domicilio nel territorio dello Stato.

4. 28. Saraceni.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: luogo di residenza con la seguente: domicilio.

4. 7. Moroni.

 

(Approvato)

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: luogo di residenza con la seguente: proprio domicilio.

4. 19. Nardini, Pisapia.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: residenza con la seguente: domicilio.

* 4. 8. Moroni.

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: residenza con la seguente: domicilio.

* 4. 18. Manzione, Scoca.

 

Al comma 6, dopo le parole: Al richiedente asilo aggiungere le seguenti: , che non abbia altro titolo per soggiornare nel territorio dello Stato,

4. 3. Moroni.

 

Al comma 6, dopo le parole: salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10 aggiungere le seguenti: , ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla espressa rinuncia da parte dell'interessato alla richiesta d'asilo.

4. 4. Moroni.

 

Al comma 6, sopprimere le parole da: il Ministro dell'interno fino alla fine del comma.

* 4. 9. Moroni.

 

(Approvato)

 

 

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Al comma 6, sopprimere le parole da: il Ministro dell'interno fino alla fine del comma.

* 4. 21. Manzione, Scoca.

 

(Approvato)

 

Al comma 7, sostituire le parole: è in possesso lo straniero con le seguenti: lo straniero sia eventualmente in possesso.

4. 20. Nardini.

 

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo o di carta di soggiorno si applicano in ogni caso le disposizioni più favorevoli previste per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

4. 5. Moroni.

 

Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tutti i casi, qualora siano presenti in Italia familiari del richiedente asilo privi di altro permesso di soggiorno valido, a ciascuno di essi è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

4. 6. Moroni.

 

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 2.

* 4. 25. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

(Approvato)

 

Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 2.

* 4. 33. Lembo, Anedda.

 

(Approvato)

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 5)

 

ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

 

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

2. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 5.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

 

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'ufficio del giudice tutelare competente per territorio procede

 

 

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alla nomina del tutore appena ricevuta notizia della presenza del minore non accompagnato richiedente asilo e comunque entro un termine massimo di quindici giorni.

5. 1. Moroni.

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il tutore del minore non accompagnato richiedente asilo può conferire delega per atti specifici inerenti il procedimento per il riconoscimento del diritto d'asilo ad uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2.

5. 2. Moroni.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o all'adozione del provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio di cui all'articolo 9, salvo che il ricongiungimento possa essere autorizzato in base ad altre disposizioni vigenti.

5. 3. Moroni.

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 6)

 

ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Pre-esame della domanda).

 

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è un delegato della Commissione centrale, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 9. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale

 

 

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il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni;

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

 

6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazione di pericolo.

7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le modalità di impugnazione.

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o quello di questura provvede al respingimento

 

 

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immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale e presti il suo consenso, notificandogli il provvedimento stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o quello di questura dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale nei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 12, chiedendo entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il giudice nel procedimento di convalida valuta anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo del funzionario delegato della Commissione centrale. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 12. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.

11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.

12. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.

13. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni

 

 

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speciali dei centri di permanenza di cui al comma 12, nè il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 6.

(Pre-esame della domanda).

 

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un delegato della Commissione centrale con le seguenti: uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11,

6. 40. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

(Approvato)

 

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il richiedente asilo deve essere sentito personalmente dal delegato della Commissione centrale

6. 41. Moroni.

 

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Al pre-esame può intervenire aggiungere le seguenti: un difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero e.

6. 12. Moroni.

 

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Al pre-esame può intervenire aggiungere le seguenti: un difensore di fiducia eventualmente nominato dal richiedente asilo e.

6. 19. Nardini, Pisapia.

 

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: non governative aggiungere le seguenti: o associazioni.

6. 20. Nardini.

 

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non considerandosi tale con le seguenti: eccedente di oltre due mesi.

6. 2. Saraceni.

 

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: un grave delitto fino a: codice di procedura penale con le seguenti: per un qualsiasi reato di natura non colposa commesso all'estero.

6. 34. Armaroli, Anedda, Lembo.

 

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delitto di diritto comune aggiungere le seguenti: ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 del codice penale.

6. 22. Nardini, Pisapia.

 

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: del codice di procedura penale aggiungere le seguenti: e del terzo comma dell'articolo 8 del codice penale.

6. 23. Nardini, Pisapia.

 

(Approvato)

 

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: se la domanda è stata presentata,

 

 

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senza giustificato motivo, dopo oltre sei mesi dall'ingresso nel territorio dello Stato e successivamente ad un provvedimento di espulsione, la sua credibilità può essere valutata con maggiore rigore da un giudice a cui sia garantita l'autonomia e l'indipendenza dal potere esecutivo e a seguito di un processo in cui sia rispettato il diritto di difesa e i diritti previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

6. 21. Nardini.

 

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: delitti previsti con le seguenti: delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

6. 3. Saraceni.

 

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole da: dall'articolo 380 fino alla fine della lettera con le seguenti: dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. 24. Nardini.

 

Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.

6. 4. Saraceni.

 

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

6. 25. Nardini.

 

Al comma 4, lettera f), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: sulla base di specifiche e concrete circostanze.

6. 5. Saraceni.

 

Al comma 4, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: l'attuale pericolosità con le seguenti: l'attualità del pericolo.

6. 6. Saraceni.

 

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) sia stato destinatario di mandato di cattura internazionale da parte di un Paese membro dell'Unione europea.

6. 18. Garra

 

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

6. 10. Moroni.

 

Al comma 6, sostituire le parole da: nel caso fino alla fine del comma con le seguenti: solo nel caso in cui si dimostri oggettivamente che il richiedente asilo versa in una situazione di estremo pericolo per la sua vita o per la sua libertà personale.

6. 35. Armaroli, Anedda, Lembo.

 

Al comma 6, sopprimere le parole: o degradanti.

6. 1. Giovanardi.

 

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Quando l'esame preliminare e il pre-esame si concludono positivamente, la domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame ai sensi dell'articolo 7.

6. 7. Saraceni.

 

Al comma 7, dopo le parole: lingua a lui conosciuta aggiungere le seguenti: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo.

6. 13. Moroni.

 

(Approvato)

 

Al comma 7, dopo le parole: lingua a lui conosciuta aggiungere le seguenti: ovvero, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo.

6. 28. Manzione, Scoca.

 

 

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Al comma 7, sopprimere le parole: , recante anche le modalità di impugnazione.

6. 48. La Commissione.

 

(Approvato)

 

Al comma 7, sostituire le parole: recante anche le modalità di impugnazione con le seguenti: nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il provvedimento contiene altresì le opportune comunicazioni sugli sviluppi del procedimento ai sensi del comma 8.

6. 36. Saraceni.

 

(Approvata la prima parte)

 

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. In caso di esito negativo, i relativi provvedimenti sono adottati con atto scritto e motivato, consegnato entro 24 ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il provvedimento contiene altresì l'avvertimento che, ove l'interessato presti il suo consenso, egli sarà immediatamente respinto o allontanato dal territorio dello Stato, altrimenti sarà trattenuto, nelle more del procedimento di convalida di cui al comma seguente, presso la più vicina sezione speciale dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 11.

6. 8. Saraceni.

 

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

a) risulti da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

 

b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

 

c) qualora il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.

 

8-bis. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 12, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione,

 

 

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chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. Per quanto applicabili, si seguono le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

6. 49. La Commissione.

 

(Approvato)

 

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera o il questore, ove il richiedente non abbia altro titolo ad entrare o permanere nel territorio nazionale, provvedono al respingimento immediato o all'esecuzione dell'espulsione disposta dal prefetto, a condizione che il richiedente dia il suo consenso scritto. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Nel caso in cui il richiedente non presti il suo consenso il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora questo sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta, nel provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. Per quanto applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

6. 14. Moroni.

 

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia concluso positivamente. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri

 

 

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che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, e qualora il richiedente non abbia altro titolo a permanere sul territorio nazionale, il funzionario di frontiera o il prefetto dispongono rispettivamente il respingimento o l'espulsione. Il funzionario di frontiera o il questore danno esecuzione ai provvedimenti indicati, qualora il richiedente non abbia, entro le ventiquattro ore dalla notifica, proposto impugnazione, anche personalmente e in una lingua a lui conosciuta, congiuntamente o disgiuntamente, avverso la decisione del delegato della Commissione o il provvedimento di respingimento o espulsione. In tal caso il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile nei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in funzione monocratica. Il giudice, nel provvedimento di convalida, valuta anche la legittimità ed il merito della decisione del delegato della Commissione. Per quanto applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

6. 15. Moroni.

 

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione rilevi che l'Italia non sia lo Stato competente ai sensi del comma 1, la domanda è trasmessa al Ministero dell'Interno per l'esame ai sensi della Convenzione di Dublino. In tal caso il richiedente è provvisoriamente ammesso nel territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente. Per la reperibilità del richiedente si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4. Il funzionario di frontiera o il questore, se dichiarano la domanda inammissibile o manifestamente infondata, provvedono al respingimento immediato o all'espulsione del richiedente che non abbia titolo per entrare o permanere nel territorio nazionale e che presti il suo consenso in forma scritta o con dichiarazione raccolta a verbale. Ove il richiedente non presta il consenso al respingimento o all'esplusione e non offre sufficienti garanzie in ordine alla sua reperibilità e al suo mantenimento, il questore ne dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero, qualora il trattenimento sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione. In ogni caso il questore trasmette gli atti senza ritardo, e comunque entro 48 ore, al giudice del tribunale in composizione monocratica, per la convalida del provvedimento di respingimento o di espulsione e dell'eventuale provvedimento di trattenimento. Se ricorrono le condizioni e i presupposti di cui ai commi precedenti, il giudice

 

 

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nelle successive 48 ore convalida i provvedimenti e trasmette gli atti al questore per la loro esecuzione immediata, salva l'applicazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. All'udienza di convalida può partecipare un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite e l'interessato può farsi assistere da un difensore. Avverso la convalida è ammesso ricorso per cassazione, che non sospende l'esecuzione dei provvedimenti. Se il provvedimento di respingimento o di espulsione non viene convalidato nelle 48 ore, il giudice, revocato l'eventuale trattenimento, restituisce gli atti al questore per il successivo inoltro alla Commissione centrale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo 14.

6. 37. Saraceni.

 

Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: la più vicina sezione speciale nei centri con le seguenti: il più vicino centro.

 

Conseguentemente:

al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri con le seguenti: il più vicino centro;

sopprimere il comma 12.

6. 41. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

Al comma 8, sopprimere gli ultimi due periodi.

 

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento o di espulsione non sospende l'esecuzione di quest'ultimo, che è immediatamente esecutivo. Il ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero, che provvede alle prescritte notifiche. L'Avvocatura generale dello Stato cura il deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono inviati, a cura dell'amministrazione resistente o intimata, ancorché non costituita, al ricorrente presso il domicilio, anche all'estero, dallo stesso indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.

6. 17. Garra.

 

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui il delegato della commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, questa viene trasmessa all'ufficio competente del Ministero dell'interno. Il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa della decisione sullo Stato competente ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.

6. 29. Nardini, Pisapia.

 

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Disposto il trattenimento di cui al comma precedente, il funzionario della Commissione chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. All'udienza di convalida può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'interessato può farsi assistere da un difensore. Il giudice nel procedimento di convalida valuta anche la legittimità ed il merito del provvedimento

 

 

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negativo del funzionario delegato della Commissione. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

8-ter. Se il provvedimento di diniego non è convalidato, il giudice trasmette gli atti alla Commissione centrale per l'esame di cui all'articolo 7.

6. 9. Saraceni.

 

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza, si applica, in quanto ne sussistano i presupposti, l'articolo 650 del codice penale.

6. 31. Nardini, Pisapia.

 

Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: pretore con la seguente: giudice.

6. 32. Nardini, Pisapia.

 

(Approvato)

 

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: dal funzionario di polizia con le seguenti: dal questore.

* 6. 16. Moroni.

 

(Approvato)

 

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: dal funzionario di polizia con le seguenti: dal questore.

* 6. 33. Manzione, Scoca.

 

(Approvato)

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. Qualora entro tale termine non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione circa il pre-esame, esso si intende concluso con esito positivo e al richiedente asilo è consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.

6. 30. Nardini, Pisapia.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

14. In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa. Qualora entro tale termine non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione circa il pre-esame, e salvi i casi in cui egli si sia arbitrariamente allontanato dal centro di permanenza o dal territorio comunale, il pre-esame si intende concluso con esito positivo e al richiedente asilo è consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.

6. 11. Moroni.

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 7)

 

ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Esame della domanda di asilo).

 

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

 

 

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c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

 

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.

11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 7.

(Esame della domanda di asilo).

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'interprete deve essere scelto tra persone qualificate. Nei casi in cui, per gli eventi vissuti o per l'origine culturale, ne faccia richiesta, prima dell'inizio dell'audizione, la donna richiedente asilo o la persona che l'assiste, l'interprete deve essere di sesso femminile.

7. 1. Moroni.

 

Al comma 11, dopo la parola: svolgere, aggiungere la seguente: regolare.

7. 2. (Testo così modificato nel corso della seduta)Lembo.

 

(Approvato)

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 8)

 

ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo).

 

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge;

c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.

 

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità di cui all'articolo 4, comma 2, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo).

 

Al comma 1, lettera B, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6.

8. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta)Saraceni.

 

(Approvato)

 

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.

8. 4. Lembo, Landi.

 

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e.

8. 5. Lembo, Landi.

 

 

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Al comma 6, sopprimere le parole: di cui all'articolo 4, comma 2.

* 8. 2. Moroni.

 

(Approvato)

 

Al comma 6, sopprimere le parole: di cui all'articolo 4, comma 2.

* 8. 3. Manzione, Scoca.

 

(Approvato)

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 9)

 

ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

 

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 9.

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

 

Sopprimerlo.

9. 2. Garra, Lembo.

 

Sopprimere il comma 1.

9. 7. Armaroli, Anedda, Lembo.

 

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,

9. 1. Saraceni.

 

 

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Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per una durata non eccedente l'anno.

9. 3. Garra

 

Sopprimere il comma 2.

* 9. 4. Garra.

 

Sopprimere il comma 2.

* 9. 8. Armaroli, Anedda, Lembo.

 

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

** 9. 5. Garra.

 

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

** 9. 6. Lembo, Landi.

 

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

9. 9. Armaroli, Anedda, Lembo.

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 10)

 

ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Ricorsi).

 

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari in possesso del permesso per richiesta di asilo di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso in appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

6. Qualora il ricorso di cui al comma 1 non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo

 

 

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della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso.

7. La sentenza del giudice che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione centrale.

8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 10.

(Ricorsi).

 

Al comma 1, sostituire le parole da: tribunale del luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.

3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.

6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.

7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

* 10. 11. Garra

 

Al comma 1, sostituire le parole da: tribunale del luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà e la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto, l'udienza

 

 

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per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.

3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.

6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.

7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al merito.

* 10. 13. Lembo.

 

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai suoi familiari aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 2,

10. 12. Armaroli, Lembo, Anedda.

 

(Approvato)

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: in possesso fino a: di giustizia con le seguenti: di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno di cui sono in possesso.

 

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: concesso per motivi di giustizia con la seguente: rinnovato.

10. 5. Moroni.

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con le seguenti: il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo.

* 10. 7. Moroni.

 

(Approvato)

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con le seguenti: il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo.

* 10. 14. Nardini, Pisapia.

 

(Approvato)

 

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: salvo diniego fino alla fine del comma.

10. 16. Nardini.

 

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: salvo diniego per motivi di ordine pubblico fino alla fine a: dello Stato o di con le seguenti: salvo che ricorrano concreti e specifici motivi di pericolo attuale per l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o la.

10. 1. Saraceni.

 

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o di tutela delle relazioni internazionali.

10. 6. Moroni.

 

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la quale aggiungere le seguenti: , fatte salve le norme sui documenti classificati e sul trattamento dei dati personali,

10. 10. Moroni.

 

 

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Al comma 3, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.

10. 2. Saraceni.

 

(Approvato)

 

Al comma 5, sostituire le parole: L'eventuale ricorso in appello con le seguenti: l'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello.

10. 3. Saraceni.

 

(Approvato)

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Scaduto detto termine, la sospensione dell'esecuzione si intende concessa.

10. 4. Saraceni.

 

Sopprimere il comma 6.

10. 9. Moroni.

 

(Approvato)

 

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i procedimenti previsti dal presente articolo lo straniero è comunque ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

10. 8. Moroni.

 

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i procedimenti previsti dal presente articolo lo straniero è comunque ammesso, se vi sono i presupposti di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, attestati anche mediante autocertificazione, al patrocinio a spese dello Stato.

10. 15. Nardini, Pisapia.

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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Pag. 79

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(A.C. 5381 - sezione 11)

 

ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

 

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 12)

 

ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).

 

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

 

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 12.

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)

 

Alla rubrica, sopprimere le parole: e del documento di viaggio.

12. 1. Nardini.

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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Pag. 80

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(A.C. 5381 - sezione 13)

 

ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno).

 

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso per motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

 

 

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7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

 

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 13.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno).

 

Sopprimere il comma 4.

13. 3. Armaroli, Anedda, Lembo.

 

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o sussistano rilevanti motivi di carattere umanitario.

13. 1. Moroni.

 

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis. (Limiti al provvedimento di respingimento e di espulsione dal territorio dello stato). - 1. Lo straniero al quale sia stato riconosciuto il diritto di asilo può essere espulso dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di pubblico o di sicurezza dello Stato, salvo che sia divenuta definitiva l'estinzione del diritto di asilo. La medesima disposizione si applica allo straniero che abbia presentato domanda di asilo, per tutto il tempo necessario per il procedimento di riconoscimento del diritto di asilo e per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

13. 01. Moroni.

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 14)

 

ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

 

Art. 14.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè

 

 

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continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 13 dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e delle relative disposizioni di attuazione.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonchè l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE

CAPO III

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

 

ART. 14.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la propria residenza con le seguenti: il proprio domicilio.

* 14. 3. Moroni.

 

(Approvato)

 

 

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Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la propria residenza con le seguenti: il proprio domicilio.

* 14. 4. Nardini, Pisapia.

 

(Approvato)

 

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la propria residenza aggiungere le seguenti: o, in mancanza, quello in cui ha eletto il proprio domicilio.

14. 1. Moroni.

 

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: alla durata fino alla fine del periodo con le seguenti: ai primi quarantacinque giorni.

14. 4-bis. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'iscrizione e l'assistenza si estendono per tutto il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

14. 2. Moroni.

 

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che dispongano di redditi propri.

14. 6. Zacchera, Lembo.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni, entro il termine di novanta giorni, le somme spese dagli stessi nell'applicazione delle incombenze di cui al presente articolo.

14. 7. Zacchera, Lembo.

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 15)

 

ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

 

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonchè di assistenza sanitaria.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

 

 

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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 15.

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

 

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio del permesso per motivi familiari di cui agli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lo straniero per il quale è adottato il provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio o che sia stato accolto sulla base di misure straordinarie di accoglienza temporanea di cui all'articolo 20 di detto testo unico è equiparato al rifugiato.

15. 1. Moroni.

 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di consentire l'effettiva attuazione del ricongiungimento familiare ogni rappresentanza italiana all'estero, anche quelle aventi sede in un Paese diverso da quello di origine o di residenza familiare, è competente a rilasciare il relativo visto di ingresso e, in mancanza di altra documentazione prodotta dal familiare, provvede d'ufficio, anche con il supporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, agli accertamenti relativi alla sua identità e ai legami di parentela con il rifugiato soggiornante in Italia; nei casi in cui il familiare sia sprovvisto di un documento di viaggio in corso di validità, la rappresentanza italiana provvede d'ufficio a rilasciargli un documento di viaggio idoneo a consentirgli il transito verso l'Italia e l'ingresso nel territorio italiano.

15. 2. Moroni.

 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

15. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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Pag. 84

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(A.C. 5381 - sezione 16)

 

ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati).

 

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonchè le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta giorni, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni

 

 

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con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n.482.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.

6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

 

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 16

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati).

 

Al comma 2, sostituire le parole: i comuni erogano con le seguenti: il Ministero dell'interno eroga.

16. 1. Lembo, Landi.

 

Al comma 2, aggiungere, in fine, la parola: statale.

16. 2. Lembo, Landi.

 

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis (Misure di protezione della vita e dell'incolumità personale dell'asilante) - 1. Il questore adotta, con il concorso delle forze di polizia, efficaci misure di prevenzione, sorveglianza e protezione di un richiedente asilo o di un rifugiato e dei loro familiari presenti in Italia, qualora, anche per effetto della domanda di asilo presentata o dell'avvenuto riconoscimento del diritto di asilo, la vita o l'incolumità personale di costoro sia effettivamente in pericolo in Italia sulla base di minacce concrete ed attuali provenienti da qualunque parte.

16. 01. Moroni.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis. La definizione delle quote massime di stranieri, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, dovrà avvenire anche sulla base del numero delle richieste di asilo accolte ai sensi della presente legge.

16. 02. Armaroli, Lembo, Anedda.

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 17)

 

ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 17.

(Disposizioni transitorie).

 

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, il decreto del Presidente della Re

 

 

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pubblica 15 maggio 1990, n.136, il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n.237, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

 

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 17

(Disposizioni transitorie).

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono premesse le parole: «Salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di diritto di asilo».

17. 5. Saraceni.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le procedure di pre-esame di cui all'articolo 6, comma 1, nonché l'avvio dei richiedenti asilo alle strutture di cui al comma 11 del medesimo articolo 6 avranno luogo a partire dal centoottantesimo giorno seguente all'approvazione del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 3. Fino a tale data i richiedenti asilo saranno inviati direttamente alla Commissione centrale con procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

* 17. 2. Moroni.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le procedure di pre-esame di cui all'articolo 6, comma 1, nonché l'avvio dei richiedenti asilo alle strutture di cui al comma 11 del medesimo articolo 6 avranno luogo a partire dal centoottantesimo giorno seguente all'approvazione del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 3. Fino a tale data i richiedenti asilo saranno inviati direttamente alla Commissione centrale con procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

* 17. 3. Manzione, Scoca.

 

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Il decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

** 17. 1. Moroni.

 

(Approvato)

 

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali

 

 

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punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti Questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

** 17. 4. Nardini, Pisapia.

 

(Approvato)

 

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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Pag. 87

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(A.C. 5381 - sezione 18)

 

ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie).

 

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, connesse all'attuazione della presente legge.

 

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE

ART. 18

 

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

 

Art. 18.

 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 27.125 milioni annui per l'anno 2001 e lire 29.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le corrispondenti variazioni di bilancio.

18. 2. La Commissione.

 

(Approvato)

 

(Disposizioni finanziarie).

 

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'attuazione della presente legge si provvede entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio appositamente stanziate a seguito delle variazioni compensative di cui al comma 2 del presente articolo.»

18. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

 

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 19. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione anche in vista del processo di armonizzazione comunitaria in materia di concessione e ritiro dello status di rifugiato.

2. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per l'acquisizione del parere

 

 

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delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende acquisito.

18. 01. Moroni.

 

 

 

Allegato A

Seduta n. 871 del 6/3/2001

 

 

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(A.C. 5381 - sezione 19)

 

ORDINI DEL GIORNO

 

La Camera,

esaminato il provvedimento recante norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (AC 5381 e abbinati);

considerato che il diritto d'asilo è contemplato dall'articolo 10 della nostra Costituzione e da numerose Convenzioni internazionali;

premesso che tale provvedimento ha lo scopo di permettere l'ingresso e il soggiorno a persone straniere, che non possono godere liberamente dei loro diritti nei paesi di origine;

tenuto conto dell'importanza di permettere l'ingresso e il soggiorno solo alle persone che ne hanno effettivamente bisogno e diritto, escludendo soggetti che hanno commesso, nei loro paesi d'origine, atti terroristici, crimini contro la pace e crimini contro l'umanità;

considerata la necessità di tenere ben separato e distinto il provvedimento in esame con quello relativo alla modifica del Testo Unico delle norme sull'immigrazione, evitando confusione e tentativi di allargamento delle maglie per permettere un'ulteriore entrata di extracomunitari;

 

impegna il Governo

 

a vigilare sull'applicazione rigorosa delle norme da parte delle autorità interessate alla verifica delle richieste di asilo, affinché vengano aiutate persone realmente meritevoli di intervento e vengano esclusi quei soggetti che non rientrano nei parametri del provvedimento in questione.

9/5381/1. Lembo, Migliori.

 

La Camera,

esaminato il provvedimento recante norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (AC 5381 e abbinati);

tenuto conto che nel testo del provvedimento sono richiamati i compiti che gli enti locali devono svolgere in materia di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati;

constatata l'importanza di conoscere i punti di vista e le proposte degli enti locali in materia di accoglienza e di assistenza nei confronti dei rifugiati, considerando il loro ruolo diretto nei confronti degli stessi;

premesso che è quanto mai necessario che tutti gli oneri relativi alle misure di assistenza e di integrazione dei rifugiati debbano essere a carico dello Stato e non degli enti locali;

 

impegna il Governo

a tenere nella giusta considerazione le valutazioni delle regioni e dei comuni per quanto concerne l'applicazione delle norme del provvedimento in questione;

a far sì che lo Stato intervenga rapidamente nell'adempimento dei propri oneri.

9/5381/2. (Testo così modificato nel corso della seduta)Migliori, Lembo.