Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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PROGETTI DI LEGGE: S. 203-554-2425 - SENATORI SALVATO ED ALTRI
E D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E DI
DIRITTO DI ASILO (APPROVATO IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5381) E ABBINATE
PROPOSTE DI LEGGE NN. 3439-5463-5480-6018
(A.C. 5381 - sezione 1)
ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Protezione della persona).
1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione
umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla
presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia
con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.
EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1.
(Protezione della persona).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e nel
rispetto della normativa comunitaria in materia.
1. 1. Lembo.
(Approvato)
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 2)
ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo II
ASILO
Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è
garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status
di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio
1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo
relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e
reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n.95, o che, comunque, trovandosi
fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva
residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale
Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di
religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi
della protezione del Paese del quale è rispettivamente
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cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva
necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale
e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o
sicurezza o libertà personale o ad altre libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana.
2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui
all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo
è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio
minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente
convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.
3. Nella presente legge, con il termine di «rifugiato»
si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto
di asilo, salvo che sia diversamente disposto.
EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL
PROGETTO DI LEGGE
CAPO II
ASILO
ART. 2.
(Titolari del diritto di asilo).
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di sesso aggiungere
le seguenti: di orientamento sessuale, legati alla sessualità.
2. 6. Nardini, Bartolich.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le
seguenti:
a-bis) alle donne straniere o apolidi che sono state
vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale per la loro appartenenza al
genere femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;
a-ter) agli stranieri o apolidi che sono stati vittime
di violenza fisica o psicologica o sessuale a motivo del loro orientamento
sessuale o per i quali sussiste il pericolo di subire tali violenze.
2. 10. Moroni.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con
la seguente:
b) allo straniero o all'apolide che, anche a causa di grave e non
transitoria crisi dell'ordine pubblico, non possa avvalersi della protezione
del paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale e
si trovi nella necessità di salvare sé o i propri familiari dal
pericolo di subire nel territorio di tale paese danni ingiusti alla propria
vita o sicurezza o libertà personale o ad altre libertà
democraticamente garantite dalla Costituzione italiana.
2. 2. Saraceni.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: danni aggiungere
la seguente: illegittimi.
2. 11. Saraceni.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: o ad altre
libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: o gli sia
impedito o negato:
1) l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di
pensiero e di parola in modo discriminante rispetto ai suoi concittadini o
rispetto ai diritti goduti dai cittadini del Paese di residenza abituale;
2) l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di
pensiero e di parola per motivi politici.
2. 9. Fontanini.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: o ad altre
libertà fino alla fine della lettera con le seguenti: in
conseguenza di gravi limitazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla
Costituzione italiana.
2. 1. Moroni.
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Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ad altre
libertà con le seguenti: gli sia impedito l'effettivo
esercizio delle libertà.
* 2. 3. Garra.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole ad altre
libertà con le seguenti: gli sia impedito l'effettivo
esercizio delle libertà.
* 2. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
2. 4. Garra.
Al comma 2, sostituire le parole da: non
legalmente separato fino alla fine del comma con le seguenti: o alla
persona stabilmente convivente con il rifugiato, nonché ai figli minori.
2. 7. Bartolich, Moroni.
Al comma 2, sostituire le parole da: e al figlio
minore fino alla fine del comma con le seguenti: , ai figli
minori e alla persona stabilmente convivente con il rifugiato, anche se con lui
non coniugato.
2. 12. Saraceni.
Al comma 2, sopprimere le parole da: ,
nonché alla persona fino alla fine del comma.
2. 5. Garra.
Sopprimere il comma 3.
2. 13. Lembo, Landi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Cause ostative al riconoscimento del diritto di
asilo) - 1. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello
Stato allo straniero che intende chiedere il riconoscimento dell'asilo politico
quando, da riscontri obiettivi o comunque acquisiti dalla polizia di frontiera,
risulta che il richiedente:
a) è già riconosciuto rifugiato in altro Stato nel
quale ha acquisito il diritto di asilo. In ogni caso non è consentito il
respingimento verso lo Stato nel quale si ritiene possa essere esposto ai
pregiudizi di cui all'articolo 2, comma 1;
b) proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che ha
aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla
legge 24 luglio 1954, n. 722, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno,
non considerandosi tale il tempo necessario per il transito dal relativo
territorio sino alla frontiera. In ogni caso non è consentito il
respingimento verso lo Stato nel quale si ritiene possa essere esposto ai
pregiudizi di cui all'articolo 2, comma 1;
c) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo F),
della citata Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951;
d) è stato in precedenza condannato in Italia per uno dei
delitti previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 381, comma 2, del codice di
procedura penale o è stato destinatario di misure di prevenzione o
risulta appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di
stupefacenti ovvero ad organizzazioni terroristiche;
e) è stato destinatario di mandato di cattura internazionale
da parte di un paese membro dell'Unione europea.
2. 01. Garra.
Allegato A
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(A.C. 5381 - sezione 3)
ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di
asilo).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita
la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito
denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il
compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi
della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra
funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente
legge e dal suo regolamento di attuazione. In ogni caso la Commissione centrale
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed
è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione
centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti
della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della
Commissione medesima.
3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute
rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da
un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a
consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con
qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del
presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e
dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per
la determinazione e per la cessazione dello status di
rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.
4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli
affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del
Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con
qualifica di vicequestore, e da un esperto qualificato in materia di diritti
civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna
amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente
della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un
supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di
parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del presidente.
Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando
se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione
centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il
supporto amministrativo della prefettura competente per territorio. Per
ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a
viceprefetto aggiunto.
5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un
rappresentante dell'Alto Com
missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni
consultive.
6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del
Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il
consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti
per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione
centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal
contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere
internazionale relativi alle attività della
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Commissione medesima, nonchè le indennità di
presenza ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono
stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di
collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.
8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione
centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi
civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della
Commissione medesima.
9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione
centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono
collocati in posizione di fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per
il periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non possono ricoprire
cariche elettive.
10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il
consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal
presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio
di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione
consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di
cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno
stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di
asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di
cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi
occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione
centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato.
11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo
svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di
ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalità temporali
nonchè territoriali determinati in relazione alle effettive
necessità.
12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della
Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai
Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività
svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte
nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al
Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti
Commissioni parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla sua
ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.
EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE
ART. 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di
asilo).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla quale
è affidato fino alla fine del comma con le seguenti: che opera
in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e secondo il
principio di legalità. Alla Commissione stessa è affidato il
compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate, ai sensi
della presente legge, sull'esistenza dei requisiti per godere del diritto di
asilo come sulla permanenza o sulla cessazione del diritto medesimo o su ogni
altra funzione, anche consultiva, conferita dalla presente legge e dal suo
regolamento di attuazione.
3. 2. Garra
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: In ogni
caso la Commissione centrale con le seguenti: La
Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, .
* 3. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
(Approvato)
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Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: In ogni
caso la Commissione centrale con le seguenti: La
Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso,
* 3. 19. Lembo, Anedda.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In casi di evidente rilevanza politica ai fini della sicurezza
nazionale e della salvaguardia dei rapporti internazionali, la decisione sulla
domanda di asilo è adottata con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
3. 3. Armaroli, Anedda, Lembo.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: presiedute
rispettivamente fino alla fine del comma con il seguente periodo: Il
Presidente della Commissione presiede di diritto la prima sezione e le altre
due sono presiedute da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri
e da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore
a consigliere d'ambasciata.
3. 15. Fontanini.
Al comma 4, primo periodo, premettere le parole: Oltre al
Presidente,
3. 16. Fontanini.
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: sezione aggiungere
le seguenti: ,oltre al Presidente,
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: esperto aggiungere
le seguenti: dipendente pubblico.
3. 9. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di
vicequestore con le seguenti: di primo dirigente.
* 3. 1. Moroni.
(Approvato)
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole di
vicequestore con le seguenti: di primo dirigente.
* 3. 4. Manzione, Scoca.
(Approvato)
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
** 3. 10. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
(Approvato)
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
** 3. 20. Lembo, Anedda.
(Approvato)
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato ovvero dei singoli ministeri.
3. 17. Fontanini.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:
indennità di presenza con le seguenti: indennità
di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti,
3. 11. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
(Approvato)
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Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto
non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 3. 12. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
(Approvato)
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto
non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 3. 21. Lembo, Anedda.
(Approvato)
Al comma 9, sostituire le parole: fuori ruolo
nelle con le seguenti: comando o distacco dalle.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nella
carica con le seguenti: nell'incarico.
3. 13. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
(Approvato)
Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.
3. 5. Nardini.
Al comma 10, terzo periodo sostituire le parole: nella
valutazione con le seguenti: nell'esame.
3. 18. Saraceni.
Al comma 10, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro i
limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero
dell'interno.
* 3. 14. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
(Approvato)
Al comma 10, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: entro i
limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero
dell'interno.
* 3. 22. Lembo, Anedda.
(Approvato)
Sopprimere il comma 11.
3. 6. Nardini.
Al comma 12, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Analoga
copia viene trasmessa alla Presidenza delle giunte regionali.
3. 23. Zacchera, Lembo.
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 4)
ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
(Presentazione della domanda di asilo).
1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera,
prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo
di dimora.
2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o
mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve.
Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per
una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei
motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione
in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate
nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in
condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere
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informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della
procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre
nonchè di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La
domanda è formulata, ove necessario, con l'assistenza di persona a conoscenza
della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza
delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai
posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno,
informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono
ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei
diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di
appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche
interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne
richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica da
parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere
informate di tale facoltà.
3. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di
frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la
domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi
dell'articolo 6, autorizza lo straniero a soggiornare nel territorio della
Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della
notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio
dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente
per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione
alla Commissione centrale e in copia alla questura.
4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con
indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata
dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.
5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel
territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza. L'autorità di
pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della
veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.
6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno
temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla
notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale,
salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10; il Ministro dell'interno provvede,
con proprio decreto, a determinare le misure opportune e necessarie per
assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del
suddetto termine.
7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento
di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero,
rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia
autenticata del passaporto o documento trattenuto.
8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo
stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono
distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui
è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno
per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo
familiare.
EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE
ART. 4.
(Presentazione della domanda di asilo).
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:
sempreché si tratti di soggetto che non sia entrato o permanga nel
territorio italiano illegalmente o clandestinamente.
4. 10. Garra.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 10 e al comma
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6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo
straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di
linea di nazionalità italiana abbia dato, immediatamente segnalazione
della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.
4. 2. (Testo così modificato nel corso della seduta)Moroni.
(Approvato)
Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: deve con
la seguente: può.
4. 11. Nardini.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di ottenere
aggiungere le seguenti: , mediante appositi prestampati,
Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: richiedere
l'assistenza aggiungere le seguenti:, a proprie spese,
4. 22. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
(Approvata la prima parte)
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: di ottenere
aggiungere le seguenti: , mediante appositi moduli o altra
documentazione idonea,
4. 30. Lembo, Anedda.
Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il cui
onorario è a suo carico. Nel caso in cui sia oggettivamente dimostrabile
che il richiedente asilo sia sprovvisto di mezzi economici, la Commissione
provvede, qualora reputi vi sia l'esigenza, all'assegnazione di un avvocato
d'ufficio il cui onorario è a carico della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4. 26. Fontanini.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: necessario con
la seguente: possibile.
* 4. 23.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
(Approvato)
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: necessario con
la seguente: possibile.
* 4. 31. Lembo, Anedda.
(Approvato)
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: delle
lingue di maggiore uso in ambito internazionale con le seguenti: di altra
lingua a lui comprensibile.
4. 12. Nardini.
Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.
4. 14. Lembo, Landi.
Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole:
organizzazioni non governative aggiungere le seguenti: ,
associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità
sociale con finalità di tutela dei diritti civili e dei diritti
fondamentali, ovvero di assistenza agli immigrati.
4. 13. Nardini.
Al comma 2, sopprimere il sesto ed il settimo periodo.
4. 1. Giovanardi.
Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono
avvalersi di un'assistenza adeguata e specifica con le seguenti: ove
possibile, si avvalgono di un'assistenza.
4. 29. Fontanini.
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Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono
avvalersi con le seguenti: , ove possibile, si avvalgono.
* 4. 24. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
(Approvato)
Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: possono
avvalersi con le seguenti: , ove possibile, si avvalgono.
* 4. 32. Lembo, Anedda.
(Approvato)
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , una volta
concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6,
4. 15. Nardini.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a
soggiornare con le seguenti: all'ingresso.
4. 16. Manzione, Scoca.
(Approvato)
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'avvenuta
presentazione della domanda non preclude al richiedente la possibilità
di inviare o depositare, presso ogni questura o direttamente
all'autorità competente per le decisioni o per il pre-esame, memorie
integrative o nuovi documenti. La questura che li riceve dovrà
trasmetterli senza indugio all'autorità competente.
4. 17. Nardini.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nel
territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza con le seguenti: e indicare
un domicilio nel territorio dello Stato.
4. 28. Saraceni.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: luogo di
residenza con la seguente: domicilio.
4. 7. Moroni.
(Approvato)
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: luogo di
residenza con la seguente: proprio domicilio.
4. 19. Nardini, Pisapia.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: residenza con
la seguente: domicilio.
* 4. 8. Moroni.
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: residenza con
la seguente: domicilio.
* 4. 18. Manzione, Scoca.
Al comma 6, dopo le parole: Al richiedente asilo aggiungere
le seguenti: , che non abbia altro titolo per soggiornare nel territorio dello
Stato,
4. 3. Moroni.
Al comma 6, dopo le parole: salvo quanto previsto dagli
articoli 6 e 10 aggiungere le seguenti: , ovvero fino al
quindicesimo giorno successivo alla espressa rinuncia da parte dell'interessato
alla richiesta d'asilo.
4. 4. Moroni.
Al comma 6, sopprimere le parole da: il Ministro
dell'interno fino alla fine del comma.
* 4. 9. Moroni.
(Approvato)
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Al comma 6, sopprimere le parole da: il Ministro
dell'interno fino alla fine del comma.
* 4. 21. Manzione, Scoca.
(Approvato)
Al comma 7, sostituire le parole: è in
possesso lo straniero con le seguenti: lo straniero sia
eventualmente in possesso.
4. 20. Nardini.
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al
richiedente asilo in possesso di permesso di soggiorno ad altro titolo o di
carta di soggiorno si applicano in ogni caso le disposizioni più
favorevoli previste per i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di
asilo.
4. 5. Moroni.
Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: In tutti i
casi, qualora siano presenti in Italia familiari del richiedente asilo privi di
altro permesso di soggiorno valido, a ciascuno di essi è rilasciato, su
richiesta, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.
4. 6. Moroni.
Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui
all'articolo 2.
* 4. 25. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
(Approvato)
Al comma 8, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui
all'articolo 2.
* 4. 33. Lembo, Anedda.
(Approvato)
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 5)
ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo).
1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della
presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di
un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto,
ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà
tutoria.
2. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non
accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e
dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i
minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti
necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente
questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui
all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per
l'esame della domanda.
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno
priorità sugli altri.
4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore
non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo
stesso del diritto di asilo.
EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL PROGETTO DI LEGGE
ART. 5.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo).
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'ufficio
del giudice tutelare competente per territorio procede
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alla nomina del tutore appena ricevuta notizia della presenza del
minore non accompagnato richiedente asilo e comunque entro un termine massimo
di quindici giorni.
5. 1. Moroni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il tutore del minore non accompagnato
richiedente asilo può conferire delega per atti specifici inerenti il
procedimento per il riconoscimento del diritto d'asilo ad uno degli
appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma
2.
5. 2. Moroni.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o
all'adozione del provvedimento di impossibilità temporanea di rimpatrio
di cui all'articolo 9, salvo che il ricongiungimento possa essere autorizzato
in base ad altre disposizioni vigenti.
5. 3. Moroni.
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 6)
ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
(Pre-esame della domanda).
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma
2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se
l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione
delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se
la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in
caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del
comma 5.
2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto,
nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di
frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del
pre-esame è un delegato della Commissione centrale, che si avvale di un
funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se
necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione
di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di
cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica
tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso
indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata
presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto
del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il
richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento
del pre-esame.
3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la
libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento
del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel
comma 9. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste
dall'articolo 14, commi 1 e 2.
4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal
delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del
consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che
gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che
abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente
abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno,
non considerandosi tale
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il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di
quello Stato sino alla frontiera italiana;
c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un
crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un
grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste
dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, o si sia reso
colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come
previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale
internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia
aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado
anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice
di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero
quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327, ovvero dall'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n.646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via
provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n.55,
e successive modificazioni;
f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione
di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale
pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la
gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di
respingimento.
5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal
delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea,
anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della
Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove
necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione,
risulti in particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento
del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda
sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto
incoerente e contraddittoria o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata,
senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di
tale provvedimento.
6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non
manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista
l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il
pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il
pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di
essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe
situazione di pericolo.
7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la
manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire
all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda
ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto
scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato
unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, recante anche le
modalità di impugnazione.
8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia
concluso positivamente. In caso di esito negativo il funzionario di frontiera o
quello di questura provvede al respingimento
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immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi non
abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale e presti il suo
consenso, notificandogli il provvedimento stesso. Negli altri casi il
funzionario di frontiera o quello di questura dispone il trattenimento presso
la più vicina sezione speciale nei centri di permanenza temporanea ed
assistenza di cui al comma 12, chiedendo entro quarantotto ore la convalida del
provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica, secondo
quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il giudice nel
procedimento di convalida valuta anche la legittimità ed il merito del
provvedimento negativo del funzionario delegato della Commissione centrale. In
caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o
all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato
qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998. Avverso il provvedimento di convalida è
ammesso il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due
giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga
che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano
particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari,
nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del
richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre
il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o
il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti
asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 12.
Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste
dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore, del
provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di polizia o di
scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al richiedente asilo ed ai suoi familiari
è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli
stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di
accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio
hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente
questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche
ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di
assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di
pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la
reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine
stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il
trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza
di cui al comma 9 con le modalità indicate nel medesimo comma.
11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice
penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero
dal domicilio eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda
di asilo.
12. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e
assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari,
separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare
e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione
delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del
Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale.
13. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso
di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due
giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni
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speciali dei centri di permanenza di cui al comma 12, nè il
ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e qualora la situazione richieda comunque la
predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro
adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio
può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre
1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e relative
disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie
di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette
strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le
procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE
ART. 6.
(Pre-esame della domanda).
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un delegato
della Commissione centrale con le seguenti: uno dei
delegati di cui all'articolo 3, comma 11,
6. 40. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
(Approvato)
Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il
richiedente asilo deve essere sentito personalmente dal delegato della
Commissione centrale
6. 41. Moroni.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Al
pre-esame può intervenire aggiungere le seguenti: un
difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero e.
6. 12. Moroni.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Al
pre-esame può intervenire aggiungere le seguenti: un
difensore di fiducia eventualmente nominato dal richiedente asilo e.
6. 19. Nardini, Pisapia.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: non
governative aggiungere le seguenti: o associazioni.
6. 20. Nardini.
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: non considerandosi
tale con le seguenti: eccedente di oltre due mesi.
6. 2. Saraceni.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole da: un grave
delitto fino a: codice di procedura penale con le seguenti: per un
qualsiasi reato di natura non colposa commesso all'estero.
6. 34. Armaroli, Anedda, Lembo.
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delitto di
diritto comune aggiungere le seguenti: ai sensi del terzo comma
dell'articolo 8 del codice penale.
6. 22. Nardini, Pisapia.
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: del codice
di procedura penale aggiungere le seguenti: e del terzo
comma dell'articolo 8 del codice penale.
6. 23. Nardini, Pisapia.
(Approvato)
Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le
parole: se la domanda è stata presentata,
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senza giustificato motivo, dopo oltre sei mesi dall'ingresso nel
territorio dello Stato e successivamente ad un provvedimento di espulsione, la
sua credibilità può essere valutata con maggiore rigore da un
giudice a cui sia garantita l'autonomia e l'indipendenza dal potere esecutivo e
a seguito di un processo in cui sia rispettato il diritto di difesa e i diritti
previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
6. 21. Nardini.
Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: delitti
previsti con le seguenti: delitti per i quali è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
6. 3. Saraceni.
Al comma 4, lettera e), sostituire le parole da:
dall'articolo 380 fino alla fine della lettera con le seguenti:
dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
6. 24. Nardini.
Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole: o risulti
pericoloso per la sicurezza dello Stato.
6. 4. Saraceni.
Al comma 4, sopprimere la lettera f).
6. 25. Nardini.
Al comma 4, lettera f), primo periodo, aggiungere,
in fine, le parole: sulla base di specifiche e concrete circostanze.
6. 5. Saraceni.
Al comma 4, lettera f), secondo periodo, sostituire
le parole: l'attuale pericolosità con le seguenti:
l'attualità del pericolo.
6. 6. Saraceni.
Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) sia stato destinatario di mandato di cattura internazionale da
parte di un Paese membro dell'Unione europea.
6. 18. Garra
Al comma 5, sopprimere la lettera c).
6. 10. Moroni.
Al comma 6, sostituire le parole da: nel caso fino
alla fine del comma con le seguenti: solo nel caso in cui si dimostri
oggettivamente che il richiedente asilo versa in una situazione di estremo
pericolo per la sua vita o per la sua libertà personale.
6. 35. Armaroli, Anedda, Lembo.
Al comma 6, sopprimere le parole: o
degradanti.
6. 1. Giovanardi.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Quando l'esame preliminare e il pre-esame si concludono
positivamente, la domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
l'esame ai sensi dell'articolo 7.
6. 7. Saraceni.
Al comma 7, dopo le parole: lingua a lui conosciuta aggiungere
le seguenti: o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo.
6. 13. Moroni.
(Approvato)
Al comma 7, dopo le parole: lingua a lui conosciuta aggiungere
le seguenti: ovvero, in mancanza, in inglese o francese o spagnolo o arabo.
6. 28. Manzione, Scoca.
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Al comma 7, sopprimere le parole: , recante
anche le modalità di impugnazione.
6. 48. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 7, sostituire le parole: recante
anche le modalità di impugnazione con le seguenti:
nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il
provvedimento contiene altresì le opportune comunicazioni sugli sviluppi
del procedimento ai sensi del comma 8.
6. 36. Saraceni.
(Approvata la prima parte)
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. In caso di esito negativo, i relativi provvedimenti sono
adottati con atto scritto e motivato, consegnato entro 24 ore all'interessato
unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta, nonché all'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il provvedimento contiene
altresì l'avvertimento che, ove l'interessato presti il suo consenso,
egli sarà immediatamente respinto o allontanato dal territorio dello
Stato, altrimenti sarà trattenuto, nelle more del procedimento di
convalida di cui al comma seguente, presso la più vicina sezione speciale
dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 11.
6. 8. Saraceni.
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della
Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la
domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il
delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere
che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda
viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo
caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale
e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di
determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino.
Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i
commi 3 e 5 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di
inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il
funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore all'esecuzione
dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non
abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il
provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7
risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulti da precedenti accertamenti la falsità della
identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;
b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la
convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza
ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) qualora il richiedente asilo presti espressamente il suo
consenso.
8-bis. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7 dell'articolo 3
definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui
conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo,
delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli
altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento
presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di
permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 12, ovvero, qualora
questo sia già stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione,
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chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al
giudice di tribunale in funzione monocratica. Il giudice valuta nel
provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito della
decisione negativa del delegato della Commissione. Per quanto applicabili, si
seguono le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al
respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del
trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal
comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per
cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come
nei casi di esito positivo del pre-esame.
6. 49. La Commissione.
(Approvato)
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della
Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la
domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il
delegato della Commissione consideri che ci siano elementi validi per ritenere
che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda
viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo
caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale
e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di
determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino.
Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i
commi 3 e 5 dell'articolo 4. In caso di dichiarazione di inammissibilità
o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera o il
questore, ove il richiedente non abbia altro titolo ad entrare o permanere nel
territorio nazionale, provvedono al respingimento immediato o all'esecuzione
dell'espulsione disposta dal prefetto, a condizione che il richiedente dia il
suo consenso scritto. Il regolamento di attuazione di cui al comma 7
dell'articolo 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente,
in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese
o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello
stesso. Nel caso in cui il richiedente non presti il suo consenso il questore
dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata
disponibile dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma
11, ovvero, qualora questo sia stato già disposto ai sensi del comma 9,
la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del
provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice
valuta, nel provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il
merito della decisione negativa del delegato della Commissione. Per quanto
applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al
respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del
trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste del
comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per
cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come
nei casi di esito positivo del pre-esame.
6. 14. Moroni.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il pre-esame si sia
concluso positivamente. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri
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che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo
Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa
all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il
richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il
questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di
determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino.
Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i
commi 3 e 5 dell'articolo 4. In caso di dichiarazione di inammissibilità
o di manifesta infondatezza della domanda, e qualora il richiedente non abbia
altro titolo a permanere sul territorio nazionale, il funzionario di frontiera
o il prefetto dispongono rispettivamente il respingimento o l'espulsione. Il
funzionario di frontiera o il questore danno esecuzione ai provvedimenti
indicati, qualora il richiedente non abbia, entro le ventiquattro ore dalla
notifica, proposto impugnazione, anche personalmente e in una lingua a lui
conosciuta, congiuntamente o disgiuntamente, avverso la decisione del delegato
della Commissione o il provvedimento di respingimento o espulsione. In tal caso
il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione
specializzata disponibile nei centri di permanenza temporanea e di assistenza
di cui al comma 11, ovvero qualora questo sia già stato disposto ai
sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la
convalida del provvedimento al giudice del tribunale in funzione monocratica.
Il giudice, nel provvedimento di convalida, valuta anche la legittimità
ed il merito della decisione del delegato della Commissione. Per quanto
applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al
respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del
trattenimento dell'interessato qualora ricorrano le condizioni previste dal
comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per
cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come
nei casi di esito positivo del pre-esame.
6. 15. Moroni.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato abbia
rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile
e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione
rilevi che l'Italia non sia lo Stato competente ai sensi del comma 1, la
domanda è trasmessa al Ministero dell'Interno per l'esame ai sensi della
Convenzione di Dublino. In tal caso il richiedente è provvisoriamente
ammesso nel territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso
di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente. Per la
reperibilità del richiedente si applicano i commi 3 e 5 dell'articolo 4.
Il funzionario di frontiera o il questore, se dichiarano la domanda
inammissibile o manifestamente infondata, provvedono al respingimento immediato
o all'espulsione del richiedente che non abbia titolo per entrare o permanere
nel territorio nazionale e che presti il suo consenso in forma scritta o con
dichiarazione raccolta a verbale. Ove il richiedente non presta il consenso al
respingimento o all'esplusione e non offre sufficienti garanzie in ordine alla
sua reperibilità e al suo mantenimento, il questore ne dispone il
trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei
centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11, ovvero,
qualora il trattenimento sia stato già disposto ai sensi del comma 9, la
sua prosecuzione. In ogni caso il questore trasmette gli atti senza ritardo, e
comunque entro 48 ore, al giudice del tribunale in composizione monocratica,
per la convalida del provvedimento di respingimento o di espulsione e
dell'eventuale provvedimento di trattenimento. Se ricorrono le condizioni e i
presupposti di cui ai commi precedenti, il giudice
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nelle successive 48 ore convalida i provvedimenti e trasmette gli
atti al questore per la loro esecuzione immediata, salva l'applicazione del
comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
All'udienza di convalida può partecipare un rappresentante dell'Alto
commissariato delle Nazioni Unite e l'interessato può farsi assistere da
un difensore. Avverso la convalida è ammesso ricorso per cassazione, che
non sospende l'esecuzione dei provvedimenti. Se il provvedimento di respingimento
o di espulsione non viene convalidato nelle 48 ore, il giudice, revocato
l'eventuale trattenimento, restituisce gli atti al questore per il successivo
inoltro alla Commissione centrale. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del predetto articolo 14.
6. 37. Saraceni.
Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: la
più vicina sezione speciale nei centri con le seguenti: il
più vicino centro.
Conseguentemente:
al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: la
più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri con le
seguenti: il più vicino centro;
sopprimere il comma 12.
6. 41. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
Al comma 8, sopprimere gli ultimi due periodi.
Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per
territorio avverso il provvedimento negativo del delegato della Commissione
centrale ed il conseguente provvedimento di respingimento o di espulsione non
sospende l'esecuzione di quest'ultimo, che è immediatamente esecutivo.
Il ricorso, l'istanza di sospensione del provvedimento ed i motivi aggiunti
possono essere presentati, anche senza l'assistenza legale, dallo stesso
interessato entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento anche
per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero, che
provvede alle prescritte notifiche. L'Avvocatura generale dello Stato cura il
deposito del ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono inviati,
a cura dell'amministrazione resistente o intimata, ancorché non
costituita, al ricorrente presso il domicilio, anche all'estero, dallo stesso
indicato o, in mancanza, presso la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.
6. 17. Garra.
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in
cui il delegato della commissione consideri che ci siano elementi validi per
ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda,
questa viene trasmessa all'ufficio competente del Ministero dell'interno. Il
richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il
questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa della decisione
sullo Stato competente ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. 29. Nardini, Pisapia.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Disposto il trattenimento di cui al comma
precedente, il funzionario della Commissione chiede entro 48 ore la convalida
del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica, secondo
quanto previsto dall'articolo 14 del testo unico approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. All'udienza di convalida può
partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati e l'interessato può farsi assistere da un difensore. Il giudice
nel procedimento di convalida valuta anche la legittimità ed il merito
del provvedimento
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negativo del funzionario delegato della Commissione. In caso di
convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o
all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato,
qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del decreto
legislativo n. 286 del 1998. Avverso il provvedimento di convalida è
ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
8-ter. Se il provvedimento di diniego non è
convalidato, il giudice trasmette gli atti alla Commissione centrale per
l'esame di cui all'articolo 7.
6. 9. Saraceni.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza,
si applica, in quanto ne sussistano i presupposti, l'articolo 650 del codice
penale.
6. 31. Nardini, Pisapia.
Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: pretore con
la seguente: giudice.
6. 32. Nardini, Pisapia.
(Approvato)
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: dal funzionario
di polizia con le seguenti: dal questore.
* 6. 16. Moroni.
(Approvato)
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: dal
funzionario di polizia con le seguenti: dal questore.
* 6. 33. Manzione, Scoca.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14. In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve
concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda stessa. Qualora entro tale termine non sia stata comunicata al richiedente
asilo alcuna decisione circa il pre-esame, esso si intende concluso con esito
positivo e al richiedente asilo è consentito l'ingresso e il soggiorno
nel territorio italiano.
6. 30. Nardini, Pisapia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14. In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve
concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della
domanda stessa. Qualora entro tale termine non sia stata comunicata al
richiedente asilo alcuna decisione circa il pre-esame, e salvi i casi in cui
egli si sia arbitrariamente allontanato dal centro di permanenza o dal
territorio comunale, il pre-esame si intende concluso con esito positivo e al
richiedente asilo è consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio
italiano.
6. 11. Moroni.
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 7)
ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
(Esame della domanda di asilo).
1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione
centrale, che a tal fine valuta:
a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita
d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo
straniero di fronte alla Commissione;
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c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di
origine da cui si è allontanato lo straniero nonchè ogni elemento
relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima
dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non
governative di tutela dei diritti civili ed umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito,
l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria
per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo,
salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo
alla data fissata per l'audizione.
3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà
tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento
del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che
abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la
Commissione centrale può disporre la designazione di personale
specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una
idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale
presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente.
L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario
per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua
o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.
6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi
assistere da una persona di sua fiducia.
7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo
straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta
dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale
documentazione prodotta durante l'audizione.
8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non
aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente
sezione.
9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande
dirette dei membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del
delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della
persona che assiste lo straniero.
10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia
allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della
documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.
11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione
sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente
asilo ha il diritto di svolgere attività lavorativa fino alla
conclusione della procedura di riconoscimento.
EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE
ART. 7.
(Esame della domanda di asilo).
Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
L'interprete deve essere scelto tra persone qualificate. Nei casi in cui, per
gli eventi vissuti o per l'origine culturale, ne faccia richiesta, prima
dell'inizio dell'audizione, la donna richiedente asilo o la persona che
l'assiste, l'interprete deve essere di sesso femminile.
7. 1. Moroni.
Al comma 11, dopo la parola: svolgere, aggiungere la
seguente: regolare.
7. 2. (Testo così modificato nel corso della seduta)Lembo.
(Approvato)
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 8)
ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
(Decisione sulla domanda di asilo).
1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una
delle seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i
requisiti previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i
requisiti previsti dalla legge;
c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al
rimpatrio di cui all'articolo 9.
2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e
motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa
di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo
straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la
sua impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta
giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni
successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga
motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma
sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione
del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella
lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua
comprensibile dal richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta
l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro trenta
giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel
territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo
10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente
questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a
lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto
dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana o
con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità
di cui all'articolo 4, comma 2, predispone programmi di rientro in patria degli
stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.
EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE
ART. 8.
(Decisione sulla domanda di asilo).
Al comma 1, lettera B, aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero
ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6.
8. 1. (Testo così modificato nel corso della seduta)Saraceni.
(Approvato)
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trenta con
la seguente: dieci.
8. 4. Lembo, Landi.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: salvo che
egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e.
8. 5. Lembo, Landi.
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Al comma 6, sopprimere le parole: di cui
all'articolo 4, comma 2.
* 8. 2. Moroni.
(Approvato)
Al comma 6, sopprimere le parole: di cui
all'articolo 4, comma 2.
* 8. 3. Manzione, Scoca.
(Approvato)
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 9)
ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 9.
(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).
1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei
presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia
rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza
diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di
origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere
umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea
al rimpatrio.
2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al
rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo
motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile
per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza
delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso
concreto. Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui
al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di
soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero
che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di
assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri
eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti
all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza
temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato
possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il
riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame della
domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio
con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano
ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle
condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità
temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.
EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE
ART. 9.
(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).
Sopprimerlo.
9. 2. Garra, Lembo.
Sopprimere il comma 1.
9. 7. Armaroli, Anedda, Lembo.
Al comma 1, sopprimere le parole: , anche
sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,
9. 1. Saraceni.
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Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per una
durata non eccedente l'anno.
9. 3. Garra
Sopprimere il comma 2.
* 9. 4. Garra.
Sopprimere il comma 2.
* 9. 8. Armaroli, Anedda, Lembo.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
** 9. 5. Garra.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
** 9. 6. Lembo, Landi.
Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 9. Armaroli, Anedda, Lembo.
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 10)
ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
(Ricorsi).
1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di
riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al
tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è
presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del
provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari in possesso del
permesso per richiesta di asilo di richiedere un permesso di soggiorno per
motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza
dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.
2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente
articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla Sezione
II del Capo I del Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile. Nel
giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e
l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere
altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di
inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in
suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite
dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci
giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.
3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del
richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna
una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed
intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni,
osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di
polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3,
salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione
dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
5. L'eventuale ricorso in appello non sospende l'esecuzione della
decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.
La sospensione dell' esecuzione della decisione della Commissione centrale e
dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal
richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello,
con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di
sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
6. Qualora il ricorso di cui al comma 1 non sia definito entro sei
mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo
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della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di svolgere
attività lavorativa fino alla definizione del ricorso.
7. La sentenza del giudice che accoglie il ricorso dichiara
espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il
riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga
decisione della Commissione centrale.
8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali
previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.
EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE
ART. 10.
(Ricorsi).
Al comma 1, sostituire le parole da: tribunale
del luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tribunale
amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il
ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o
notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un
permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di
ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni
internazionali.
2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini
stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e
successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e
seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà e
la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto,
l'udienza per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni dalla
data di deposito dello stesso.
3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta
il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente
che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di
soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro
quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3,
salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione
dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende
l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di
cui ai commi 3 e 4.
6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale
amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della
impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il
ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla
definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.
7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al
merito.
* 10. 11. Garra
Al comma 1, sostituire le parole da: tribunale
del luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti: tribunale
amministrativo regionale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il
ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o
notificazione del provvedimento e consente all'interessato di richiedere un
permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego per motivi di
ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni
internazionali.
2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i termini
stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e
successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 21 e
seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà e
la competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con decreto,
l'udienza
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per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni
dalla data di deposito dello stesso.
3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che rigetta
il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente
che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di
soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro
quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3,
salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione
dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende
l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di
cui ai commi 3 e 4.
6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al tribunale
amministrativo regionale non sia definito entro sei mesi dalla data della
impugnazione del provvedimento negativo della Commissione centrale, il
ricorrente ha diritto di svolgere attività lavorativa fino alla
definizione del ricorso di fronte al predetto tribunale.
7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva estesa al
merito.
* 10. 13. Lembo.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai suoi
familiari aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 2,
10. 12. Armaroli, Lembo, Anedda.
(Approvato)
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: in possesso
fino a: di giustizia con le seguenti: di ottenere
il rinnovo del permesso di soggiorno di cui sono in possesso.
Conseguentemente, all'articolo 13, comma 6, secondo periodo,
sostituire le parole: concesso per motivi di giustizia con la seguente: rinnovato.
10. 5. Moroni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un permesso
di soggiorno per motivi di giustizia con le seguenti: il
prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo.
* 10. 7. Moroni.
(Approvato)
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: un permesso
di soggiorno per motivi di giustizia con le seguenti: il
prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo.
* 10. 14. Nardini, Pisapia.
(Approvato)
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: salvo
diniego fino alla fine del comma.
10. 16. Nardini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: salvo
diniego per motivi di ordine pubblico fino alla fine a: dello Stato
o di con le seguenti: salvo che ricorrano concreti e specifici motivi
di pericolo attuale per l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o la.
10. 1. Saraceni.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o di tutela
delle relazioni internazionali.
10. 6. Moroni.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la quale aggiungere
le seguenti: , fatte salve le norme sui documenti classificati e sul
trattamento dei dati personali,
10. 10. Moroni.
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Pag. 79
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Al comma 3, sostituire le parole: quindici
giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
10. 2. Saraceni.
(Approvato)
Al comma 5, sostituire le parole: L'eventuale
ricorso in appello con le seguenti: l'eventuale appello deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla consegna della
sentenza ai sensi del comma 3. L'appello.
10. 3. Saraceni.
(Approvato)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Scaduto
detto termine, la sospensione dell'esecuzione si intende concessa.
10. 4. Saraceni.
Sopprimere il comma 6.
10. 9. Moroni.
(Approvato)
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i
procedimenti previsti dal presente articolo lo straniero è comunque
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
10. 8. Moroni.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i
procedimenti previsti dal presente articolo lo straniero è comunque
ammesso, se vi sono i presupposti di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio
1990, n. 217, attestati anche mediante autocertificazione, al patrocinio a
spese dello Stato.
10. 15. Nardini, Pisapia.
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 11)
ARTICOLO 11 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e
documento di viaggio).
1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale
riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità
stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato
è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato
alla copia della decisione.
2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo
può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di
soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare
espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli
estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.
3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa
esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del
permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio
della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di
soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di
viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3,
comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia
aderisce.
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo
familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto
di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno
dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei
genitori.
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 12)
ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 12.
(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).
1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di
soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della
questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della
permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal
regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si
esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura
rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in
materia di immigrazione.
EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL PROGETTO DI LEGGE
ART. 12.
(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)
Alla rubrica, sopprimere le parole: e del
documento di viaggio.
12. 1. Nardini.
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 13)
ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 13.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di
soggiorno).
1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della
permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8
e 10.
2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono
più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di
asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della
Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne
dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la
decisione all'interessato.
3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente
revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal
territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o
qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di
soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo
giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della
decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.
4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del
diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo
straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio
nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni
vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso
il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o
la carta di soggiorno.
5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti
per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al
tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve
essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa.
6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le
disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso per
motivi di giustizia, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente
lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.
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7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione
di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente,
senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.
8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni
umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria
degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.
EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL
PROGETTO DI LEGGE
ART. 13.
(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di
soggiorno).
Sopprimere il comma 4.
13. 3. Armaroli, Anedda, Lembo.
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o
sussistano rilevanti motivi di carattere umanitario.
13. 1. Moroni.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. (Limiti al provvedimento di
respingimento e di espulsione dal territorio dello stato). - 1. Lo
straniero al quale sia stato riconosciuto il diritto di asilo può essere
espulso dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di pubblico o di
sicurezza dello Stato, salvo che sia divenuta definitiva l'estinzione del
diritto di asilo. La medesima disposizione si applica allo straniero che abbia
presentato domanda di asilo, per tutto il tempo necessario per il procedimento
di riconoscimento del diritto di asilo e per gli eventuali procedimenti
giurisdizionali.
13. 01. Moroni.
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 14)
ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Capo III
MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE
Art. 14.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti
asilo).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i
posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli
ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone
l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove
assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei
due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti
punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere
strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri
immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per
l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per
detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia
possibile riadattare locali già esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il
richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a
carico del Ministero dell'interno, ancorchè
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Pag. 82
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continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la
permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per
più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente
attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi
igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori
debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo.
Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del
Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una
all'estero. Per le predette attività di assistenza nonchè per
quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase
di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in
frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di presentazione dell'istanza in
questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge
il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella
stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo
stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui
all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con
oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3
dell'articolo 6.
3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 13 dell'articolo 6 le
misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la
fase del pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995,
n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e delle relative
disposizioni di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la propria
residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a
richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento
del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello
stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono
garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli
eventuali procedimenti giurisdizionali.
5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di
garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare
convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali
umanitari dotati di idonee strutture.
6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi
sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza
di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e
il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato
con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del
richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da
parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
nonchè l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si
svolge l'audizione.
7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta
di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte
del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero
dell'interno.
EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE
CAPO III
MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE
ART. 14.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti
asilo).
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la propria
residenza con le seguenti: il proprio domicilio.
* 14. 3. Moroni.
(Approvato)
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Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la propria
residenza con le seguenti: il proprio domicilio.
* 14. 4. Nardini, Pisapia.
(Approvato)
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la propria
residenza aggiungere le seguenti: o, in
mancanza, quello in cui ha eletto il proprio domicilio.
14. 1. Moroni.
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole da: alla durata
fino alla fine del periodo con le seguenti: ai primi
quarantacinque giorni.
14. 4-bis. (da votare ai sensi
dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
L'iscrizione e l'assistenza si estendono per tutto il tempo necessario per gli
eventuali procedimenti giurisdizionali.
14. 2. Moroni.
Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che
dispongano di redditi propri.
14. 6. Zacchera, Lembo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni, entro il termine
di novanta giorni, le somme spese dagli stessi nell'applicazione delle
incombenze di cui al presente articolo.
14. 7. Zacchera, Lembo.
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 15)
ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 15.
(Diritti del titolare del diritto di asilo).
1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale
è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel
territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi
in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con
familiari stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del
rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti
stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.
3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha
diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il
cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma
1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di
conferimento delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e le
caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli
di studio italiani.
4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento
previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro
autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi
professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei
modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il
cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale
nonchè di assistenza sanitaria.
6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si
estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne
facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.
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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL PROGETTO DI LEGGE
ART. 15.
(Diritti del titolare del diritto di asilo).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio del
permesso per motivi familiari di cui agli articoli 28, 29 e 30 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, lo straniero per il quale è adottato il provvedimento di
impossibilità temporanea di rimpatrio o che sia stato accolto sulla base
di misure straordinarie di accoglienza temporanea di cui all'articolo 20 di
detto testo unico è equiparato al rifugiato.
15. 1. Moroni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di
consentire l'effettiva attuazione del ricongiungimento familiare ogni
rappresentanza italiana all'estero, anche quelle aventi sede in un Paese
diverso da quello di origine o di residenza familiare, è competente a
rilasciare il relativo visto di ingresso e, in mancanza di altra documentazione
prodotta dal familiare, provvede d'ufficio, anche con il supporto dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, agli accertamenti relativi
alla sua identità e ai legami di parentela con il rifugiato soggiornante
in Italia; nei casi in cui il familiare sia sprovvisto di un documento di
viaggio in corso di validità, la rappresentanza italiana provvede
d'ufficio a rilasciargli un documento di viaggio idoneo a consentirgli il
transito verso l'Italia e l'ingresso nel territorio italiano.
15. 2. Moroni.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
15. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del
Regolamento)
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 16)
ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 16.
(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei
rifugiati).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto
con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n.400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di
assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonchè le
norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a
favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non
governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni
che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione
di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in
proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza,
quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei
rifugiati poste in essere dai comuni stessi.
2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo
giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta giorni,
il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1,
ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.
3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento
di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni
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Pag. 85
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con organizzazioni non governative di protezione dei diritti
civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a
favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè
l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di
assistenza.
4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del
diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso
si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della
legge 2 aprile 1968, n.482.
5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini
dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi
di edilizia economica e popolare.
6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio
volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità
individuate con il regolamento di cui al comma 1.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono
a carico del bilancio del Ministero dell'interno.
EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL
PROGETTO DI LEGGE
ART. 16
(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei
rifugiati).
Al comma 2, sostituire le parole: i comuni erogano con le
seguenti: il Ministero dell'interno eroga.
16. 1. Lembo, Landi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, la parola: statale.
16. 2. Lembo, Landi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis (Misure di protezione della vita e
dell'incolumità personale dell'asilante) - 1. Il
questore adotta, con il concorso delle forze di polizia, efficaci misure di
prevenzione, sorveglianza e protezione di un richiedente asilo o di un
rifugiato e dei loro familiari presenti in Italia, qualora, anche per effetto
della domanda di asilo presentata o dell'avvenuto riconoscimento del diritto di
asilo, la vita o l'incolumità personale di costoro sia effettivamente in
pericolo in Italia sulla base di minacce concrete ed attuali provenienti da
qualunque parte.
16. 01. Moroni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. La definizione delle quote massime
di stranieri, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
dovrà avvenire anche sulla base del numero delle richieste di asilo
accolte ai sensi della presente legge.
16. 02. Armaroli, Lembo, Anedda.
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 17)
ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, il decreto
del Presidente della Re
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Pag. 86
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pubblica 15 maggio 1990, n.136, il decreto del Ministro
dell'interno 24 luglio 1990, n.237, ed ogni altra disposizione incompatibile
con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.
2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di
asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono
disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti
di norme più favorevoli al richiedente.
EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL PROGETTO DI LEGGE
ART. 17
(Disposizioni transitorie).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, sono premesse le parole: «Salvo quanto previsto dalle
disposizioni in materia di diritto di asilo».
17. 5. Saraceni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le procedure di pre-esame di cui all'articolo 6, comma 1,
nonché l'avvio dei richiedenti asilo alle strutture di cui al comma 11
del medesimo articolo 6 avranno luogo a partire dal centoottantesimo giorno
seguente all'approvazione del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 3.
Fino a tale data i richiedenti asilo saranno inviati direttamente alla
Commissione centrale con procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
* 17. 2. Moroni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le procedure di pre-esame di cui all'articolo 6, comma 1,
nonché l'avvio dei richiedenti asilo alle strutture di cui al comma 11
del medesimo articolo 6 avranno luogo a partire dal centoottantesimo giorno
seguente all'approvazione del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 3.
Fino a tale data i richiedenti asilo saranno inviati direttamente alla
Commissione centrale con procedure analoghe a quelle previste dall'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
* 17. 3. Manzione, Scoca.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per
l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori,
opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante
la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di
accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda
di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure
secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore
della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di
rifugiato.
** 17. 1. Moroni.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per
l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori,
opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante
la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali
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punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di
asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale
dalle competenti Questure secondo la medesima procedura prevista prima della
data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento
dello status di rifugiato.
** 17. 4. Nardini, Pisapia.
(Approvato)
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 18)
ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 18.
(Disposizioni finanziarie).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative
nell'ambito delle unità previsionali di base, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, connesse
all'attuazione della presente legge.
EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL
PROGETTO DI LEGGE
ART. 18
Sostituire l'articolo 18 con il seguente:
Art. 18.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari
a lire 27.125 milioni annui per l'anno 2001 e lire 29.000 milioni a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti le corrispondenti
variazioni di bilancio.
18. 2. La Commissione.
(Approvato)
(Disposizioni finanziarie).
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'attuazione della presente legge si provvede entro i
limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio appositamente stanziate
a seguito delle variazioni compensative di cui al comma 2 del presente
articolo.»
18. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma
4-bis, del Regolamento)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 19. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il
termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si
dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge
o per assicurarne la migliore attuazione anche in vista del processo di
armonizzazione comunitaria in materia di concessione e ritiro dello status di
rifugiato.
2. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, almeno sessanta giorni
prima della scadenza dei termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per
l'acquisizione del parere
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delle Commissioni competenti per materia, che devono esprimersi
entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine il parere si intende
acquisito.
18. 01. Moroni.
Allegato A
Seduta n. 871 del 6/3/2001
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(A.C. 5381 - sezione 19)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
esaminato il provvedimento recante norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo (AC 5381 e abbinati);
considerato che il diritto d'asilo è contemplato
dall'articolo 10 della nostra Costituzione e da numerose Convenzioni internazionali;
premesso che tale provvedimento ha lo scopo di permettere
l'ingresso e il soggiorno a persone straniere, che non possono godere
liberamente dei loro diritti nei paesi di origine;
tenuto conto dell'importanza di permettere l'ingresso e il
soggiorno solo alle persone che ne hanno effettivamente bisogno e diritto,
escludendo soggetti che hanno commesso, nei loro paesi d'origine, atti
terroristici, crimini contro la pace e crimini contro l'umanità;
considerata la necessità di tenere ben separato e distinto
il provvedimento in esame con quello relativo alla modifica del Testo Unico
delle norme sull'immigrazione, evitando confusione e tentativi di allargamento
delle maglie per permettere un'ulteriore entrata di extracomunitari;
impegna il Governo
a vigilare sull'applicazione rigorosa delle norme da parte delle
autorità interessate alla verifica delle richieste di asilo,
affinché vengano aiutate persone realmente meritevoli di intervento e
vengano esclusi quei soggetti che non rientrano nei parametri del provvedimento
in questione.
9/5381/1. Lembo, Migliori.
La Camera,
esaminato il provvedimento recante norme in materia di protezione
umanitaria e di diritto di asilo (AC 5381 e abbinati);
tenuto conto che nel testo del provvedimento sono richiamati i
compiti che gli enti locali devono svolgere in materia di assistenza e di
integrazione in favore dei rifugiati;
constatata l'importanza di conoscere i punti di vista e le
proposte degli enti locali in materia di accoglienza e di assistenza nei
confronti dei rifugiati, considerando il loro ruolo diretto nei confronti degli
stessi;
premesso che è quanto mai necessario che tutti gli oneri
relativi alle misure di assistenza e di integrazione dei rifugiati debbano
essere a carico dello Stato e non degli enti locali;
impegna il Governo
a tenere nella giusta considerazione le valutazioni delle regioni
e dei comuni per quanto concerne l'applicazione delle norme del provvedimento
in questione;
a far sì che lo Stato intervenga rapidamente
nell'adempimento dei propri oneri.
9/5381/2. (Testo così modificato nel corso
della seduta)Migliori, Lembo.