AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDI' 8 MARZO 2001
652ª Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Bassanini e i
sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e
Cananzi, per la giustizia Corleone, per l'interno Di Nardo e Schietroma e per
la sanità Fumagalli Carulli.
La seduta inizia alle ore 8,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente VILLONE avverte che i lavori della Commissione
saranno organizzati nel presupposto di un ampio consenso all'approvazione di
tutti i provvedimenti assegnati in sede deliberante. In proposito ricorda che i
disegni di legge nn. 5010, 5028 e 5035, già assegnati in sede
deliberante e poi rimessi all'Assemblea, sono stati nuovamente assegnati in
sede deliberante.
Il senatore MARCHETTI manifesta le perplessità della sua
parte politica circa la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge
n. 5035.
IN SEDE DELIBERANTE
(4961) Disposizioni per accelerare la definizione delle
controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa.
(Seguito della discussione e approvazione)
Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.
Il relatore BESOSTRI invita i presentatori a ritirare
l'emendamento 1.4, mentre, con riferimento all'emendamento 1.5 manifesta la sua
disponibilità ad un accoglimento se riformulato come semplice modifica
della data prevista dal comma 2, potendosi a tal fine prevedere che vengano
rimessi alla sezione stralcio le controversie introdotte con ricorsi depositati
anteriormente alla data del 1° gennaio 1994.
Il senatore SCHIFANI accoglie questo invito e riformula
conseguentemente l'emendamento (1.5 nuovo testo).
Il relatore BESOSTRI formula quindi un parere favorevole
sull'emendamento 1.6 mentre invita i presentatori al ritiro degli emendamenti
1.1, 1.10, 1.3, 1.2, 1.9. Formula quindi un parere contrario sull'emendamento
1.7, mentre manifesta la sua disponibilità ad accogliere l'emendamento
1.8, se riformulato.
Interviene quindi il ministro BASSANINI che si mostra disponibile
ad accogliere quest'ultimo emendamento limitatamente alla parte in cui prevede
la sostituzione della parola "successivamente" con le seguenti:
"comunque entro il primo anno successivo all'istituzione di ciascuna
sezione stralcio".
Il senatore SCHIFANI osserva che l'intento dell'emendamento
è quello di rendere certo il momento istitutivo delle sezioni stralcio.
Il presidente VILLONE conviene con la riformulazione proposta dal
Governo mentre il senatore SCHIFANI ribadisce che occorre evitare il rischio di
una non uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale.
Il ministro BASSANINI insiste, osservando che si tratta di una
previsione necessaria per garantire la prima attuazione dell'istituto previsto
dall'articolo in esame.
Il relatore BESOSTRI presenta quindi ed illustra l'emendamento
1.100 che assorbe gli emendamenti 1.8 e 1.16 secondo il suggerimento avanzato
dal Ministro.
Dopo che il ministro BASSANINI ha formulato un parere favorevole
sugli emendamenti del relatore, rimettendosi, quanto agli altri emendamenti, al
parere del relatore medesimo, si passa quindi alla votazione degli emendamenti
riferiti all'articolo 1.
Il senatore SCHIFANI ritira gli emendamenti 1.4, 1.1, 1.10, 1.3,
1.2, 1.9 e 1.7.
Previo accertamento della presenza del prescritto numero di
senatori, con distinte votazioni la Commissione approva quindi gli emendamenti
1.15, 1.5 (nuovo testo), 1.6, 1.11, 1.12, 1.14, 1.13 e 1.100; risultano
conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.8 e 1.16.
L'articolo 1, come modificato dall'approvazione degli emendamenti,
è quindi approvato dalla Commissione.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Il relatore BESOSTRI formula un parere favorevole sull'emendamento
2.1 mentre il ministro BASSANINI sottolinea l'opportunità di
incrementare il numero dei Presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
Il senatore SCHIFANI osserva che nel testo proposto vi è
una evidente sperequazione tra l'incremento del numero dei presidenti di
sezione e l'aumento del numero dei consiglieri.
Il senatore PELLEGRINO in proposito osserva che occorre comunque
garantire che il numero dei presidenti sia superiore al numero delle sezioni,
al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni presidenziali anche in
assenza, per impedimento, del presidente titolare. Propone quindi ai
presentatori dell'emendamento 2.1 di prevedere comunque un incremento di
quattro unità.
Il ministro BASSANINI, nel concordare con questa proposta, rileva
che occorrerebbe conseguentemente innalzare ad 11 unità il numero dei
consiglieri di Stato in più.
Accedendo a queste proposte il senatore SCHIFANI e il RELATORE
riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 2.1 (2.1 nuovo testo) e 2.2 (2.2
nuovo testo) che, posti ai voti, sono approvati dalla Commissione; con
successiva votazione, è approvato quindi l'articolo 2 nel testo
modificato dagli emendamenti.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il ministro BASSANINI e il relatore BESOSTRI formulano un parere
favorevole sull'emendamento 3.1 (nuovo testo) che, posto ai voti, è
approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti
gli emendamenti riferiti all'articolo 3, che, nel testo modificato
dall'approvazione dell'emendamento, è quindi approvato dalla
Commissione.
Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi l'articolo 3
nel testo risultante dalle modifiche e l'articolo 4 nel testo già
definito in sede referente.
Dopo dichiarazioni del ministro BASSANINI e del senatore PERA, che
auspicano una sollecita approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo
del Parlamento, la Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo
complesso nel testo modificato dall'approvazione degli emendamenti.
(5028) Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e sospensione)
Il presidente VILLONE ricorda che il disegno di legge in titolo
è stato riassegnato in sede deliberante: propone quindi di acquisire la
trattazione già svolta in precedenza, ivi compreso il parere positivo
formulato dalla Commissione bilancio.
La Commissione consente.
Il senatore TIRELLI illustra il seguente ordine del giorno:
"La Commissione
impegna il Governo
ad utilizzare prioritariamente il personale dei Vigili del fuoco
di cui all'articolo 1, comma 1 per garantire il servizio negli aeroporti civili
in cui la copertura dell'organico sia insufficiente rispetto al traffico aereo
dell'aerostazione."
Il sottosegretario SCHIETROMA accoglie l'ordine del giorno.
La Commissione approva quindi, con distinte votazione, gli
articoli 1 e 2.
Il seguito della discussione è momentaneamente sospeso.
(5022) Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto
professionale per gli assistenti sociali, approvato dalla Camera dei
deputati.
(Seguito della discussione e sospensione)
Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 7 marzo.
Non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione approva
con distinte votazioni, accertata la presenza del prescritto numero di
senatori, gli articoli 1 e 2.
Il seguito della discussione è quindi momentaneamente
sospeso.
(5010) Norme in materia di disciplina dell'attività
di Governo, approvato dalla Camera della deputati.
(Discussione e approvazione)
Il presidente VILLONE ricorda che il disegno di legge in titolo
è stato riassegnato in sede deliberante; propone quindi di acquisire la
trattazione svolta nella seduta del 1° marzo.
Non essendo stati presentati emendamenti, l'articolo unico del
disegno di legge, posto ai voti, è approvato dalla Commissione previo
accertamento della presenza del prescritto numero di senatori.
(5035) Deputato MENIA - Concessione di un riconoscimento ai
congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati.
(2961) CAMERINI - Provvidenze a favore dei deportati e
perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia
(4548) DIANA Lino ed altri - Concessione di un
riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle
violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo
dopoguerra.
(Discussione congiunta e sospensione)
Interviene preliminarmente il senatore MARCHETTI, il quale reputa
ingiustificata la nuova assegnazione in sede deliberante per il disegno di
legge n. 5035 e connessi. Si tratta, infatti, di un provvedimento che per il
suo contenuto meriterebbe un esame approfondito. In proposito ricorda che per
valutare in modo esaustivo la vicenda oggetto del provvedimento in esame
è stata istituita dal Ministero degli esteri un'apposita commissione di
storici italiani e sloveni. Ritiene pertanto necessario acquisire i lavori di
quella commissione, per considerare con una maggiore attenzione i problemi
connessi al provvedimento in esame. In particolare, ritiene preoccupante
l'intento che motiva il disegno di legge, orientato al riconoscimento degli
interessi di una sola delle parti vittime dei tragici eventi che si svolsero
nei territori del confine orientale intorno alla fine dell'ultimo conflitto
mondiale. Vi è al riguardo, a suo avviso, il rischio di una vera e
propria falsificazione della realtà storica. Ritiene inoltre imperfetta
la formulazione del testo che contiene disposizioni chiaramente incongrue. In
proposito, a titolo di esempio, cita quanto previsto dall'articolo 3. Ritiene
dunque necessario apportare alcune puntuali correzioni al testo del
provvedimento e chiede pertanto la fissazione di un termine per la presentazione
di emendamenti.
Facendo seguito a questa richiesta, il presidente VILLONE dispone
che il termine sia fissato per le ore 9,30 assumendo a base della discussione
il disegno di legge n. 5035, approvato dalla Camera dei deputati.
La Commissione prende atto.
Prende quindi la parola il relatore ANDREOLLI, che riferisce sul
contenuto del disegno di legge in titolo: esso prevede la concessione di
un'apposita insegna ai congiunti fino al quarto grado di coloro che, dall'8
settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province
dell'attuale confine orientale sono stati soppressi o "infoibati".
Dal riconoscimento sono comunque esclusi i congiunti di coloro che appartennero
o collaborarono con l'ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la
Venezia-Giulia o comunque parteciparono a squadre di azione protagoniste di pogrom antiebraici
ovvero tennero un comportamento efferato contro i combattenti della guerra di
liberazione, i perseguitati dei regimi fascista e nazista e la popolazione
civile.
Il presidente VILLONE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore RUSSO SPENA manifesta la più netta
contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame, che
interviene su una materia sulla quale la discussione è ancora aperta. In
proposito considera improprio definire il provvedimento senza che siano
acquisiti i lavori dell'apposita commissione di storici istituita dal Ministero
degli esteri. Nel ritenere ingiustificato l'esame del provvedimento in titolo
in sede deliberante, ritiene assolutamente inopportuna l'accelerazione che si
vuole imprimere alla discussione al solo fine di definire un problema complesso
e controverso nel giorno finale della legislatura.
Il senatore PELLEGRINO dichiara invece di non condividere le
affermazioni dei senatori Marchetti e Russo Spena. Ritiene infatti doverosa l'approvazione
del provvedimento in titolo che paga un debito di memoria. Questo debito fu
contratto per ragioni di Stato, per evitare di turbare alcuni equilibri
internazionali. Oggi la tragica vicenda delle foibe appare con assoluta
chiarezza nella sua gravità, e del resto è oggetto, proprio in
questi giorni, di un procedimento penale. Le forze di sinistra non hanno alcun
motivo di non affrontare con serietà questo problema e lasciare quindi
un chiaro segno nella legislatura che sta terminando.
La senatrice PASQUALI, nel compiacersi delle affermazioni del
senatore Pellegrino, ritiene che tutte le forze politiche debbano fare i conti
con la verità dei tragici eventi che insanguinarono il confine
orientale. In questa chiave occorre, a suo avviso, leggere il provvedimento in
esame, che attribuisce un riconoscimento, seppur simbolico, alle vittime delle
persecuzioni titine, mettendo fine a oltre cinquanta anni di ingiustificato
silenzio.
Nel condividere queste considerazioni, il senatore PASTORE
preannuncia, a nome della sua parte politica, un voto favorevole sul
provvedimento. Anche il senatore TIRELLI preannuncia il proprio voto
favorevole, mentre il relatore ANDREOLLI ricorda che si è convenuto di
pubblicare, per evidenti ragioni di opportunità, gli atti della
commissione di storici solo dopo lo svolgimento della prossima competizione
elettorale. Manifesta comunque la sua disponibilità ad elaborare un
ordine del giorno che impegni il Governo a garantire una sollecita
pubblicazione degli atti della commissione di studio e a tenere conto dei
risultati di questi lavori nel vagliare le domande per la concessione del
titolo onorifico previsto dal provvedimento in titolo.
Il sottosegretario CANANZI ricorda che la Camera dei deputati ha
approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a pubblicare con
sollecitudine gli atti della commissione di studio.
Il seguito della discussione è quindi momentaneamente
sospeso.
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 203-B (NORME SUL DIRITTO D'ASILO)
Il presidente VILLONE dà lettura di una missiva dell'Alto
commissario per i rifugiati delle Nazioni unite indirizzata al Presidente del
Senato, che sollecita la definitiva approvazione del disegno di legge in
titolo, segnalando l'assenza, in Italia, di una completa e soddisfacente
disciplina in materia, che si rende necessaria per garantire i diritti dei
rifugiati.
Auspica quindi che i membri della Commissione riflettano sul
rilievo e la portata di questo invito.
La seduta sospesa alle ore, 9,30, riprende alle ore 13.30.
IN SEDE DELIBERANTE
(5035) Deputato MENIA - Concessione di un riconoscimento ai
congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati.
(2961) CAMERINI - Provvidenze a favore dei deportati e
perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia
(4548) DIANA Lino ed altri - Concessione di un
riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle
violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo
dopoguerra.
(Ripresa della discussione congiunta e sospensione)
Riprende la discussione, precedentemente sospesa.
Il relatore ANDREOLLI illustra il seguente ordine del giorno al
disegno di legge n. 5035, assunto come testo base:
"La Commissione Affari costituzionali del Senato,
verificato che, in seguito a un ordine del giorno votato
all'unanimità il 24 settembre 1990 dal consiglio comunale di Trieste, fu
istituita nel 1994 dai rispettivi ministri Andreatta e Peterle una commissione
di studio mista italo-jugoslava, successivamente sdoppiata in una italo-slovena
ed una italo-croata;
verificato altresì che la commissione italo-slovena ha
concluso i suoi lavori nel luglio del 2000 con un documento unitario di sintesi
relativo al periodo 1880-1956;
considerato che tale documento è stato consegnato ai due
Ministeri degli esteri e riguarda da vicino, e in un contesto di
periodizzazione storica congrua, la tragica vicenda delle foibe;
valutato che la commissione in questione ha operato in uno spirito
di accertamento della verità ed è riuscita a trovare un terreno
comune tra due storiografie che per decenni erano state divise da antagonismi
interpretativi e incomunicabilità;
ricordato che la commissione era composta da storici accademici ed
esperti, scelti in modo da assicurare una visione pluralistica dei fatti e
conseguentemente tenere conto delle diverse tendenze;
Tutto ciò premesso, la Commissione impegna il Governo a
rendere pubblico il documento di sintesi prodotto dalla commissione
italo-slovena;
impegna altresì il Governo ad operare affinché la
commissione italo-croata proceda nei suoi lavori, da troppo tempo interrotti,
anche in ragione del fatto che episodi dolorosi - riferiti all'autunno 1943, al
1945 e alle vicende di un dopoguerra, che nella Venezia Giulia si prolungò
fino alla seconda metà degli anni 50 e si concluse con il ritorno di
Trieste all'Italia, ma anche con l'esodo di oltre un quarto di milione di
istriani dalla loro terra - avvennero proprio nei territori successivamente
annessi alla Croazia nell'ambito della allora Federazione jugoslava;
auspica infine che la commissione di cui all'articolo 3 si
avvalga, nell'esame delle domande, oltre che delle indicazioni di cui
all'articolo 3, comma 2, anche dei risultati dei lavori delle due commissioni
sopra richiamate."
0/5035/1/1
Il senatore ROTELLI, pur condividendo l'intento dell'ordine del
giorno, manifesta perplessità riguardo al riferimento alle storiografie
che per decenni sono state divise. Crede infatti che la ricerca storica non
debba essere condizionata da presunte verità ufficiali.
Il sottosegretario CANANZI conviene con quest'ultima
considerazione.
Il senatore ANDREOLLI riforma conseguentemente l'ordine del
giorno, omettendo le parole: "ed è riuscito a trovare un terreno
comune tra due storiografie che per decenni erano state divise da antagonismi
interpretativi e incomunicabilità".
Il sottosegretario CANANZI accoglie quindi l'ordine del giorno.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge n.
5035.
Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 1.3, che intende
rendere più comprensivo ed organico l'intervento del legislatore in una
materia così critica. Ribadisce tuttavia l'opposizione della sua parte
politica al provvedimento in titolo. Quanto all'emendamento 1.4 esso esclude
dall'applicazione della disciplina soggetti chiaramente non meritevoli del
titolo previsto dall'articolo 1 del provvedimento in esame.
Il senatore BESOSTRI dà per illustrati gli emendamenti 1.1
e 1.2.
Il senatore RUSSO SPENA ribadisce le critiche della sua parte
politica all'impianto del provvedimento, che costringe una complessa vicenda
storica in misure discutibili, dal carattere meramente propagandistico. Nel
condividere comunque gli emendamenti riferiti all'articolo 1, dichiara di
sottoscriverli e preannuncia il suo voto favorevole.
Il relatore ANDREOLLI invita i proponenti a ritirare gli
emendamenti. Pur comprendendone l'intento, ritiene che quanto previsto dagli
emendamenti 1.3 e 1.4 sia sufficientemente regolato dalla formulazione del
comma 2 dell'articolo 1.
Il sottosegretario CANANZI esprime un parere conforme a quello del
relatore.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono
posti distintamente ai voti gli emendamenti 1.3, 1.1, 1.2 e 1.4, che risultano
respinti; la Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo trasmesso dalla
Camera dei deputati.
Con successiva votazione, la Commissione approva l'articolo 2.
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
Il senatore BESOSTRI illustra l'emendamento 3.1, che corregge un errore
evidente.
Il senatore MARCHETTI illustra quindi l'emendamento 3.2, diretto
anch'esso a correggere la formulazione dell'articolo in esame.
Interviene quindi il sottosegretario CANANZI, il quale chiarisce
che sarà la Presidenza del Consiglio a chiedere all'uno o all'altro
degli istituti storici indicati nell'articolo 3 la designazione dei membri
della commissione, i quali saranno comunque nominati dalla stessa Presidenza
del Consiglio. Quanto al numero dei componenti, esso è strumentale a garantire
il corretto funzionamento dell'organo.
Il senatore RUSSO SPENA osserva che i due istituti considerati
nell'articolo 3 hanno orientamenti evidentemente opposti. Ritiene dunque
discutibile la formulazione della disposizione e dichiara il proprio voto favorevole
sugli emendamenti.
Il relatore ANDREOLLI ritiene che il testo in esame dia un'ampia
discrezionalità alla Presidenza del Consiglio. Ritiene tuttavia, per
pervenire a una sollecita definizione del provvedimento in titolo, che esso
possa essere approvato senza modifiche. Invita pertanto i presentatori a
ritirare gli emendamenti, sui quali altrimenti formula un parere contrario.
Un conforme avviso esprime il sottosegretario CANANZI.
Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è quindi respinto dalla
Commissione risultando conseguentemente precluso l'emendamento 3.2. La
Commissione approva quindi, senza modifiche e con distinte votazioni, gli
articoli 3 e 4.
Il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento 5.1, che era funzionale
alla approvazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
La Commissione approva quindi l'articolo 5.
Il senatore STIFFONI richiama l'attenzione del Governo su una zona
tra le province di Belluno e Treviso ove sono localizzate foibe che furono
teatro di eccidi subito dopo la fine dell'ultimo conflitto mondiale.
Il sottosegretario CANANZI osserva che la formulazione del comma 1
dell'articolo 1 ricomprende tutte le aree ove sono localizzate foibe.
Su proposta del presidente VILLONE, il seguito della discussione
è quindi momentaneamente sospeso.
MATERIE DI COMPETENZA
Il presidente VILLONE, ricordato il contenuto del disegno di legge
n. 5007, che è stato assegnato alla Commissione ma non potrà
probabilmente essere esaminato, ritiene tuttavia che si possa convenire sulla
necessità di aumentare le dotazioni organiche dell'Avvocatura dello
Stato e di permettere a tutti i dipendenti pubblici, compresi quelli delle
regioni e degli enti locali, di partecipare al concorso per l'accesso alla
qualifica di referendario presso la Corte dei conti, attualmente riservato ai
soli dipendenti dello Stato.
Il senatore BESOSTRI conviene con queste necessità, mentre
ricorda che molte altre previsioni del disegno di legge n. 5007 suscitano
perplessità.
Il senatore ROTELLI, pur non avendo particolari perplessità
relativamente al punto riguardante l'accesso alla Corte dei conti, osserva che
una simile previsione potrebbe sguarnire gli enti locali di personale
qualificato. Quanto all'Avvocatura dello Stato, ricorda l'atteggiamento da lui
assunto nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme
costituzionali. In quell'occasione ebbe modo addirittura di rilevare la non
essenzialità dell'Avvocatura dello Stato che potrebbe, in un mutato
ordinamento, essere anche abolita.
Il sottosegretario CANANZI ricorda invece la evidente carenza
degli organici dell'Avvocatura dello Stato ed apprezza dunque l'intento
enunciato dal Presidente.
Il senatore ROTELLI, ad integrazione dei suoi rilievi, osserva
che, una eventuale manifestazione di consenso da parte della Commissione su una
parte del disegno di legge n. 5007 non potrà essere considerata alla
stregua di una richiesta diretta ad assumere le misure conseguenti con un decreto-legge.
Il presidente VILLONE, esclusa una simile eventualità,
prende atto della convergenza che si registra in seno alla Commissione circa la
necessità di aumentare gli organici dell'Avvocatura dello Stato e di
permettere la possibilità di partecipare al concorso per referendario
presso la Corte dei conti a tutti i dipendenti pubblici.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica (n. 887)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108. Esame e rinvio)
Il relatore PARDINI ricorda che la legge n. 108 del 1999, nel
prevedere la sperimentazione di forme alternative di vendita della stampa
quotidiana e periodica, aveva anche prescritto la formulazione di una nuova
disciplina normativa circa le modalità e le condizioni di vendita, in
particolare distinguendo i punti vendita esclusivi e quelli non esclusivi. Nel
rammentare che la citata sperimentazione ha dato risultati non proprio
straordinari, si sofferma sul testo di decreto legislativo, rilevando,
all'articolo 1, comma 2, lettera b) l'opportunità di sostituire
la locuzione "ovvero" con una espressione alternativa
"e/o". Quanto all'articolo 2, nel comma 5, sarebbe preferibile
limitare le autorizzazioni, almeno in un primo tempo, a chi ha compiuto la
sperimentazione, giacché l'estensione ad altri soggetti dovrebbe essere
preventivamente valutata dall'Osservatorio costituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. In merito all'articolo 3, comma 1, lettera g), sarebbe
necessario precisare la tipologia degli esercizi che vi sono compresi. E'
opportuno, inoltre, prevedere l'istituzione di un Osservatorio, al quale
possano partecipare tutti i soggetti interessati, inclusi i rappresentanti dei
distributori, allo scopo di tenere sotto controllo la rete di vendita in
funzione di una espansione del mercato territoriale. D'altra parte, è
anche il caso di prendere in considerazione l'istituzione di osservatori
regionali, in conformità alla nuova disciplina del commercio. Auspica,
quindi, una liberalizzazione della vendita di diversi articoli merceologici
anche per i punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica. Considerati
i vincoli imposti dai criteri di delegazione legislativa, è infine
opportuno che si tenga conto dell'accordo firmato dalle parti interessate.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(203-554-2425-B) Norme in materia di protezione umanitaria e
di diritto d'asilo, approvato dal Senato in un testo risultante
dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Salvato ed
altri; Biscardi ed altri; del disegno di legge di iniziativa governativa, e
modificato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio)
Il presidente VILLONE, rammentata la segnalazione riferita alla
Commissione all'inizio dei lavori della seduta circa il messaggio inviato
dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, introduce l'esame
del disegno di legge, da limitare alle modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati, invitando gli esponenti dei Gruppi parlamentari a pronunciarsi sul
relativo contenuto.
Il relatore PASTORE premette che sarebbe necessario svolgere un
esame puntuale e accurato delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati
al testo già approvato dal Senato, in particolare quanto alle misure
attinenti a quel momento critico, ampiamente discusso dal Senato, relativo alla
condizione del soggetto in attesa dell'esito della domanda di asilo. Vi sono
infatti situazioni ancora irrisolte e questioni giuridiche aperte, per la
persistente connessione di alcuni casi, in concreto, al fenomeno
dell'immigrazione clandestina. Pur condividendo l'impianto del disegno di
legge, conferma pertanto la necessità di svolgerne un esame accurato.
Il senatore RUSSO SPENA intende formulare un segnale positivo nei
confronti del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, rammentando che si
tratta di rendere conforme l'ordinamento nazionale ad alcuni paradigmi
internazionali, in particolare quelli elaborati in sede di Nazioni Unite. A suo
avviso, l'approvazione definitiva del disegno di legge sarebbe un atto
doveroso.
Anche il senatore BESOSTRI condivide l'indirizzo formulato dal
senatore Russo Spena e auspica quanto meno la conferma del testo della Camera
da parte della Commissione in sede referente, mentre reputa improprio ed
erroneo il legame da taluno istituito tra la questione del diritto di asilo e
della tutela dei rifugiati e quella dell'immigrazione clandestina.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,50.
IN SEDE DELIBERANTE
(5028) Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati.
(Ripresa della discussione e approvazione)
Riprende la discussione, precedentemente sospesa.
Il disegno di legge nel suo complesso, posto ai voti è
approvato dalla Commissione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
(5022) Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto
professionale per gli assistenti sociali, approvato dalla Camera dei
deputati.
(Ripresa della discussione e approvazione)
Riprende la discussione, precedentemente sospesa.
Il disegno di legge nel suo complesso, posto ai voti è
approvato dalla Commissione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
(5035) Deputato MENIA - Concessione di un riconoscimento ai
congiunti degli infoibati, approvato dalla Camera dei deputati.
(2961) CAMERINI - Provvidenze a favore dei deportati e
perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia
(4548) DIANA Lino ed altri - Concessione di un
riconoscimento ai congiunti degli infoibati nonché delle vittime delle
violenze contro la popolazione italiana di Fiume e dell'Istria nel secondo
dopoguerra.
(Ripresa della discussione congiunta e reiezione del disegno di
legge n. 5035)
Riprende la discussione, precedentemente sospesa.
Si procede alla votazione complessiva del testo del disegno di
legge n. 5035, assunto a base della discussione.
Il senatore BESOSTRI, anche in ragione della mancata discussione
in sede legislativa del disegno di legge relativo ai benefici combattentistici
ai patrioti, approvato dal Senato, da parte della competente Commissione
dell'altro ramo del Parlamento, dichiara, a nome del suo Gruppo, un voto di
astensione.
Anche il senatore ANDREOLLI dichiara un voto di astensione.
I senatori MARCHETTI e RUSSO SPENA, a nome delle rispettive parti
politiche dichiarano un voto contrario, mentre il senatore ROTELLI preannuncia
un voto favorevole della sua parte politica. Al riguardo osserva che il
conferimento di un titolo onorifico non equivale a un giudizio storico: il
provvedimento intende dunque affermare che la questione delle foibe non
può essere rimossa dalla coscienza collettiva.
Il senatore MAGNALBO', a nome della sua parte politica, esprime un
profondo rammarico per l'andamento dei lavori, che ha portato a un
atteggiamento sostanzialmente contrario della maggioranza, nonostante i
ripetuti affidamenti dati in proposito.
Posto ai voti nel suo complesso, il disegno di legge n. 5035
risulta non approvato.
La seduta termina alle ore 16.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4961
Art. 1
1.4
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO
Al comma 1, sostituire le parole: "due
sezioni per il Consiglio di Stato", con le parole:
"quattro sezioni per il Consiglio di Stato".
__________________________
1.15
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire la parola: "due
sezioni per il Consiglio di Stato" con le seguenti: "tre
sezioni per il Consiglio di Stato".
__________________________
1.5
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO
Al comma 2, sopprimere le parole:
"nonché le controversie introdotte con ricorsi depositati
anteriormente alla data del primo gennaio 1996".
__________________________
1.5 (nuovo testo)
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO
Al comma 2, sostituire il numero: "1996"
con l'altro: "1994".
__________________________
1.6
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO
Al comma 3, sostituire la parola:
"settantacinque", con la parola: "settantadue".
__________________________
1.1
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO
Al comma 3, sostituire la lettera "a)" con
la seguente:
"a) magistrati a riposo ordinari, amministrativi,
contabili e militari, avvocati dello Stato a riposo e avvocati con 20 anni di
esercizio professionale in materia amministrativa."
__________________________
1.11
IL RELATORE
Al comma 3, lettera a) dopo la parola:
"professionale" inserire le seguenti:
"svolto particolarmente innanzi agli organi di giustizia
amministrativa".
__________________________
1.12
IL RELATORE
Al comma 3, lettera a), dopo la parola: "a
riposo" aggiungere le seguenti: "e comunque non iscritti
all'albo professionale".
__________________________
1.10
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO
Al comma 3, lettera b), sostituire la parola:
"giuridiche", con le seguenti:
"giuridico-amministrative".
__________________________
1.14
IL RELATORE
Al comma 3, lettera b), dopo la parola:
"giuridiche" inserire le seguenti:
"pubblicistiche ed amministrative" e sostituire le parole: "in
servizio" con le seguenti: in congedo o in aspettativa o in
posizione di fuori ruolo".
__________________________
1.3
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO
Al comma 3, sopprimere la lettera "c)".
__________________________
1.2
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO
Al comma 3, sostituire la lettera "c)" con la
seguente:
"c) dirigenti con specifica competenza
giuridico-amministrativa appartenenti alle amministrazioni dello Stato o degli
Organi Costituzionali".
__________________________
1.13
IL RELATORE
Al comma 3, lettera c), premettere all'inizio le seguenti
parole: "dirigenti con specifica competenza giuridico
amministrativa appartenenti alle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e
delle province autonome"; sopprimere le parole: "in
servizio".
__________________________
1.9
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO
Dopo il comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: "i
magistrati onorari delle sezioni stralcio non possono in ogni caso svolgere
attività professionale dinanzi agli organi della giurisdizione
amministrativa".
__________________________
1.7
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO
Sopprimere il comma 5.
__________________________
1.100
IL RELATORE
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: "successivamente"
con le parole: "comunque entro il primo anno successivo all'istituzione di
ciascuna sezione stralcio"; nello stesso periodo, dopo le parole: "le
sezioni stralcio", inserire le seguenti: "in
misura non superiore ad una unità oltre al Presidente".
__________________________
1.8
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO
Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola:
"successivamente", con le parole: "comunque entro il
solo primo anno di entrata in vigore della presente legge". Dopo le
parole: "le sezioni stralcio", aggiungere le seguenti: "in
misura non superiore ad una unità per sezione".
________________________
1.16
IL RELATORE
Al comma 5, sopprimere le parole: "e,
successivamente"; dopo le parole: "sezioni stralcio" inserire
le seguenti: "in misura non superiore ad una unità in aggiunta
del Presidente".
__________________________
Art. 2
2.1
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO
Al comma 1, sostituire le parole:
"cinque unità", con le seguenti: "tre
unità".
__________________________
2.1 (nuovo testo)
SCHIFANI, PASTORE, PERA, CENTARO
Al comma 1, sostituire le parole:
"cinque unità", con le seguenti:
"quattro unità".
__________________________
2.2
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole:
"cinque unità", con le seguenti: "tre
unità" e le parole: "dieci unità" con
le seguenti: "dodici unità".
__________________________
2.2 (nuovo testo)
IL RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole:
"dieci unità" con le seguenti:
"undici unità".
__________________________
Art. 3
3.1
PERA, CARUSO, CENTARO, BUCCIERO, GRECO, PREIONI, SCHIFANI,
PASTORE, ROTELLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3
(Riordino delle qualifiche e perequazione della retribuzione
della magistratura ordinaria)
1. Al fine della ristrutturazione del trattamento economico dei
magistrati ordinari, da effettuarsi anche mediante abbreviazione del periodo di
permanenza nelle relative qualifiche, nonché al fine del riordino delle
carriere, da realizzarsi mediante la previsione di criteri di merito, di
professionalità, di produttività, e di obiettivi di
aggiornamento, anche soprattutto in relazione a materie assenti o scarsamente
presenti nei concorsi, che hanno assunto importanza fondamentale per garantire
la crescita costante dei livelli di professionalità, e per l'attuazione
di quanto disposto dal comma 2, è iscritta nello stato di previsione del
Ministero della giustizia la somma di lire 19 miliardi per l'anno 2002 e la
somma di lire 31 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, nella tabella annessa alla
legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è
soppressa la voce "magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla
nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito
alla voce "magistrati di tribunale".
3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla
corresponsione di arretrati."
__________________________
3.1 (nuovo testo)
PERA
Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:
1. Al fine dell'aggiornamento del trattamento economico dei
magistrati ordinari, da effettuarsi eventualmente anche mediante abbreviazione
del periodo di permanenza nelle relative qualifiche, nonché al fine del
riordino delle carriere, da realizzarsi mediante la previsione di criteri
basati sul merito, la professionalità, la produttività e
l'aggiornamento professionale, anche su materie non contemplate tra quelle di
concorso, e per l'attuazione di quanto disposto dal comma 2, è
autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 95 miliardi per l'anno 2002 e
di lire 95 miliardi a decorrere dall'anno 2003.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, nella tabella annessa alla
legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è
soppressa la voce "magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla
nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito
alla voce "magistrati di tribunale". Nel secondo comma dell'articolo
4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, le parole "cinque anni" sono
sostituite dalle parole "otto anni".
3. La disposizione di cui al comma 2 non dà diritto alla
corresponsione di arretrati."
__________________________
3.2
PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI,
PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 3
1. Al fine della ristrutturazione del trattamento economico dei
magistrati ordinari, a decorrere dal 1° gennaio 2002, nella tabella annessa
alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria,
è soppressa la voce "magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla
nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito
alla voce "magistrati di tribunale".
2. Le disposizioni di cui al comma 2 non dà diritto alla
corresponsione di arretrati.
__________________________
3.3
PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI,
PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Nell'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n.
570, al comma 7 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle parole
"quattro anni".
__________________________
3.4
PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI,
PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. All'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n.
570, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma: "1-bis. Il caso di
valutazione negativa tale biennio non dà luogo ad attribuzione del
relativo scatto d'anzianità"."
__________________________
3.5
PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI,
PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Nell'articolo 5, comma 1, della legge 20
dicembre 1973, n. 831, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle
parole "otto anni".
__________________________
3.6
PERA, CARUSO, GRECO, PREIONI, CENTARO, BUCCIERO, SCHIFANI,
PASTORE, ROTELLI, CALLEGARO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. All'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973,
n. 831, è aggiunto il seguente comma: "Tale periodo non dà
luogo ad attribuzione del relativo scatto di anzianità"."
__________________________
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 5035
Art. 1
1.3
MARCHETTI
Al comma 1, dopo le parole: "soppressi e
infoibati", inserire le seguenti: "e di coloro che sono morti
nei campi di concentramento per deportati civili in territorio italiano fino
all'8 settembre 1943,".
__________________________
1.1
BESOSTRI
Al comma 3, secondo periodo sostituire la parola:
"efferato" con la parola: "ostile".
__________________________
1.2
BESOSTRI
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono
altresì esclusi i familiari di coloro che abbiano ricoperto incarichi
nell'OVRA e nel PNF".
__________________________
1.4
MARCHETTI
Aggiungere, in fine, il seguente comma: "4.
Sono esclusi dal riconoscimento i caduti in combattimento, coloro che sono
stati soppressi nei mari e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano
parte di formazioni indossanti divisa o insegne tedesche e comunque gli
appartenenti ed i collaboratori di organi e formazioni che tennero un
comportamento efferato contro gli antifascisti e la popolazione civile e/o
praticarono la delazione ai danni di resistenti e dei cittadini di origine
ebraica.".
__________________________
Art. 3
3.1
BESOSTRI
Nel primo periodo, sostituire la parola:
"nove" con la seguente: "dieci"; dopo le
parole: "Friuli-Venezia Giulia", sostituire la parola:
"o" con la seguente: "e".
__________________________
3.2
MARCHETTI
Al comma 1, dopo le parole: "Friuli-Venezia
Giulia", sostituire la parola: "o" con la seguente: "e".
Art. 5
5.1
MARCHETTI
Al comma 1, sostituire le parole: "500
milioni", con le seguenti: "un miliardo".
__________________________