NOTIZIARIO
SPECIALE GIOVANI)
(ANSA) - ROMA, 14 FEB - La
Cassazione amplia nettamente il
diritto
al ricongiungimento familiare per gli immigrati. La
Suprema
Corte ha, infatti, stabilito che non solo gli
extracomunitari
che sono in Italia per motivi di lavoro possono
farsi
raggiungere da un parente, ma che il 'ricongiunto', una
volta
arrivato nel nostro Paese, ha diritto a chiedere l'
ingresso
in Italia di un altro familiare.
In sostanza il ricongiungimento
familiare puo' essere
richiesto
- come una sorta di catena di Sant' Antonio - anche da
chi e'
venuto senza permesso di lavoro ma con il solo permesso
per
motivi familiari. Il principio affermato dai supremi giudici
e' nato
dal ricorso presentato da una donna marocchina -
Maitnate
H., nata nel 1948 - contro il Ministero degli Esteri,
il
Ministero dell'Interno e la Corte di Appello di Bologna che
le
avevano negato il diritto di poter far venire in Italia la
sua
ultima figlia rimasta in Marocco. Maitnate infatti era
venuta
in Italia nel maggio '98 con permesso di soggiorno
ottenuto
per motivi familiari al fine di ricongiungersi col
figlio
Abdelaziz che ha trovato lavoro in Emilia. L'anno
successivo
- nel giugno del '99 - la donna presento' a sua volta
domanda
di ricongiungimento familiare con la figlia Birdaha
rimasta
nel paese d'origine. La Questura di Bologna rilascio' il
nulla
osta ma l'Ambasciata d'Italia a Rabat rifiuto' il visto di
ingresso
in Italia motivando la decisione col fatto che la
richiedente
(ovvero la madre, signora Maitnate) non era
legittimata
ad avanzare questa richiesta giacche' aveva un
permesso
familiare e non un permesso per motivi di lavoro.
Ma il
Tribunale di Bologna (ottobre '95) annullo' il
provvedimento
dell'ambasciata e ordino' di rilasciare il visto
di
ingresso dato che ''il rifiuto era ingiustificato perche' chi
ha il
permesso di soggiorno per motivi familiari e' posto dalla
legge
nelle stesse condizioni del titolare del permesso dovuto a
motivi
di lavoro''.
Contro la sentenza del Tribunale insorse
in
Ministero dell' Interno sostenendo che ''la legge non
consente
alcuna discrezionalita' - il riferimento e' al Testo
unico
Turco-Napolitano sull'immigrazione - ne' puo' essere
interpretata
mediante aggiunte o integrazioni, mentre l'unita'
familiare
va intesa in senso stretto'' limitatamente al possesso
del
permesso per motivi di lavoro. E la Corte di Appello di
Bologna
(febbraio 2000) accolse l'istanza del Viminale e
confermo'
il diniego del visto di ingresso in Italia per la
figlia
di Maitnate.
Adesso contro questa sentenza
Maitnate ha avanzato ricorso
innanzi
alla Suprema Corte. E i magistrati di legittimita' le
hanno
dato ragione e hanno deciso nel merito - come gli e'
consentito
in questi casi - confermando il decreto del Tribunale
di
Bologna che aveva ordinato di dare il visto a sua figlia per
farla
venire in Italia. Sottolinea infatti la Cassazione che le
norme
in questione non vanno interpretate ''letteralmente'' ma
con una
''lettura coordinata'' del quadro normativo. Pertanto
''fermo
il punto che il legislatore ha inteso consentire il
ricongiungimento
come modo per realizzare il diritto all'unita'
familiare
non e' ragionevole, e conduce a conseguenze
discriminatorie,
riconoscere il diritto a chiedere il
ricongiungimento
allo straniero titolare di permesso di
soggiorno,
rilasciato per lavoro subordianto o per lavoro
autonomo
(ovvero per ASILO, per
studio o per motivi religiosi),
e
negarlo allo straniero in possesso di permesso di soggiorno
per
motivi familiari''.
''In
altre parole - sintetizza la Cassazione (n. 1714) - si vuol
dire
che i due permessi di soggiorno (per motivi di lavoro o
familiari)
attribuiscono facolta' analoghe se non identiche,
onde un
trattametno giuridico differenziato non sarebbe neppur
costituzionalmente
legittimo''. A suffragio di questo
orientamento
i supremi giudici ricordano che la legge
Turco-Napolitano
''concede allo straniero regolarmente
soggiornante
in Italia i diritti in materia civile attribuiti al
cittadino
italiano, nel cui novero va compreso anche il diritto
all'eguaglianza
di trattamento desumibile dall'articolo 3 della
Costituzione
(tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale...senza
distinzione di sesso, razza...)''.
Adesso la signora Maitnate potra'
farsi raggiungere dalla sua
ultimogenita.
E questo e' solo la prima conseguenza di un nuovo
diritto
riconosciuto agli immigrati. (ANSA).