DISEGNO DI LEGGE A.C. 5381 e abb.
NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE UMANITARIA E
DI DIRITTO DI ASILO
(Già approvato dal Senato della Repubblica;
TESTO risultante dagli emendamenti approvati
dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 2001)
Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1.
(Protezione della persona).
1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e
la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi
stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della
Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui
l'Italia aderisce e nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
Capo II
ASILO
Art. 2.
(Titolari del diritto di asilo).
1. Il diritto di
asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:
a) allo straniero o
all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di
Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva
con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di
Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New
York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n.95, o
che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se
apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi
della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere
perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di
nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico
ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o
all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del
quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si
trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari
dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni
alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli sia impedito
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana.
2. Salvo che si applichi una delle clausole di
esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra,
il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente
separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla
persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non
coniugato.
3. Nella presente legge, con il termine di
«rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato
riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.
Art. 3.
(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).
1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e dell'interno, è costituita la Commissione centrale per il
riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione
centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e
decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla
permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva,
in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di
attuazione. La Commissione ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni
caso, opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è
presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale
è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della
Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione
medesima.
3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute
rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da
un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a
consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con
qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del
presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e
dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per
la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono
essere assicurate al riguardo.
4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del
Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con
qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero
dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di
primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e
umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna
amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente
della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un
supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di
parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del presidente.
Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando
se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione
centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto
amministrativo della prefettura competente per territorio. Per ciascuna sezione
le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione
civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.
5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto
Com
missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.
6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza
di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare
le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle
sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso,
l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale
relativi alle attività della Commissione medesima, nonchè le
indennità di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi
vigenti, ai presidenti e ai
componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le
modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui
all'articolo 4, comma 2. Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.
8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è
messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero
dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.
9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli
altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in
posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il
periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire
cariche elettive.
10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di
presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente
della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di
presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione
consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di
cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno
stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di
asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di
cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi
occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione
centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato entro i
limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero
dell'interno.
11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del
pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna prefettura
secondo i criteri e le modalità temporali nonchè territoriali
determinati in relazione alle effettive necessità.
12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione
centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri
degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta
dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle
materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al
Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti
Commissioni parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla sua
ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.
Art. 4.
(Presentazione della domanda di asilo).
1. La domanda di asilo è presentata al
posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla
questura del luogo di dimora.
1-bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di
asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato,
immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia
di frontiera.
2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante
dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il
richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una
corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi
posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo
possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella
domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di
scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi
prestampati, informazioni in
lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e
facoltà di cui può disporre nonchè di richiedere
l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove
possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del
richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di
maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in
questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per
i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad
organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti
fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione
con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella
verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo , ove possibile, si
avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale
appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale
facoltà.
3. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il
dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa,
una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6,
autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con
l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti
dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con
obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio.
La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione
centrale e in copia alla questura.
4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione
della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata
dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.
5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello
Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove
necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle
informazioni fornite dal richiedente asilo.
6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo
nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica
della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo
quanto previsto dagli articoli 6 e 10.
7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di
riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia
il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del
passaporto o documento trattenuto.
8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o
apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte
domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è
fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per
richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo
familiare di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Minori non accompagnati richiedenti asilo).
1. Sono considerati
minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni
diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado,
di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata
formalmente attribuita la potestà tutoria.
2. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non accompagnato,
l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà
immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni
territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari.
Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la
riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è
limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.
3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità
sugli altri.
4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato
richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di
asilo.
Art. 6.
(Pre-esame della domanda).
1. La domanda di
asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è soggetta ad un
pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato
competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni
internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia
ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo,
se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.
2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due
giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera
o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui
all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è
uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11, che si avvale di un
funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario,
di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione
di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di
cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della Commissione centrale comunica
tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso
indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata
presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto
del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il
richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento
del pre-esame.
3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione
nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del
pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma
9. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo
14, commi 1 e 2.
4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della
Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di
presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:
a) sia stato già
riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato,
diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di
Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di
asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo
necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla
frontiera italiana;
c) sia stato condannato
con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro
l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune
sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del
codice di procedura penale, e del terzo comma dell'articolo 8 del codice penale
o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di
Ginevra;
d) risulti perseguito per
gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in
applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;
e) sia stato condannato in
Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso
per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad
una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n.1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.327,
ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito
dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646, ovvero qualora sia stata
applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14
della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive modificazioni;
f) risulti pericoloso per
la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono
essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del
richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe
incorrere in caso di respingimento.
5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della
Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non
vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione
centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro
del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare
che:
a) i motivi della domanda
non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi
della presente legge;
b) le dichiarazioni o gli
elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti,
generici e privi di sostanza;
c) la domanda è
priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o
inverosimile;
d) la domanda è
chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo,
successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale
ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.
6. La domanda
è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso
in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere
riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la
vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in
trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un
altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazione di pericolo.
7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta
infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame
della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono
adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e
consegnato entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione
in lingua a lui conosciuta o,
in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, nonché
all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della
stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia
rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile
e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione
consideri che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo
Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa
all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In questo caso il
richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il
questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di
determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione di Dublino.
Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i
commi 3 e 5 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di
inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il
funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore
all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo,
ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale,
notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di
cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) risulti da precedenti
accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza
dichiarata ai fini della domanda di asilo;
b) il richiedente abbia
presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro
di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) qualora il richiedente
asilo presti espressamente il suo consenso.
8-bis. Il regolamento di attuazione di cui al comma
7 dell'articolo 3 definisce le modalità di comunicazione al richiedente,
in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo,
cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione
dello stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o il questore
dispone il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata disponibile
dei centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 12, ovvero,
qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 9, la sua
prosecuzione, chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento al
giudice di tribunale in funzione monocratica. Il giudice valuta nel
provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito della
decisione negativa del delegato della Commissione. Per quanto applicabili, si
seguono le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede al
respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del
trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal
comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Avverso il provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per
cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come
nei casi di esito positivo del pre-esame.
9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla
presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il
procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano
particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari,
nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del
richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre
il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o
il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti
asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 12.
Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste
dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
10. In caso di mancata convalida, da parte del giudice, del provvedimento di
trattenimento adottato dal
questore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al richiedente asilo ed ai suoi
familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del
pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le
strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui
territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della
competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è
esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non
necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio.
L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad
assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del
termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale
determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro
di permanenza di cui al comma 9 con le modalità indicate nel medesimo
comma.
11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in caso
di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio
eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.
12. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal
resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e
sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle
sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale.
13. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di
richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni
successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali
dei centri di permanenza di cui al comma 12, nè il ricovero presso le
strutture previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di
particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza
e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le
attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e relative disposizioni di attuazione,
realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento
dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si
seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi
3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 7.
(Esame della domanda di asilo).
1. La decisione sulla
domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:
a) la domanda, il verbale
e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese
in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
c) l'effettiva situazione
socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è
allontanato lo straniero nonchè ogni elemento relativo alla situazione
personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;
d) l'eventuale
documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei
diritti civili ed umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere
sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione
necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto
di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza
giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve
essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di
asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano
dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione
centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo
svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto
il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso
personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere
sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni
emotive e psicologiche del richiedente.
5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una
lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.
6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una
persona di sua fiducia.
7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la
documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le
ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione
prodotta durante l'audizione.
8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al
pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.
9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei
membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del delegato
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che
assiste lo straniero.
10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero
copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da
lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.
11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda
di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il
diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione
della procedura di riconoscimento.
Art. 8.
(Decisione sulla domanda di asilo).
1. Al termine
dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di
asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda
qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge
ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6;
c) adotta il provvedimento
di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.
2. La Commissione
centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la
Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi
acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione
sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla
audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi
alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un
approfondimento dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della
motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e
dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata
durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal
richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il
territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che
egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e
salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è
comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del
provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il
prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma,
dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica.
6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni
umanitarie specializzate di comprovata affidabilità predispone programmi
di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il
diritto di asilo.
Art. 9.
(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).
1. La Commissione
centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il
riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di
elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,
l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di
abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario,
può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al
rimpatrio.
2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà
titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata
di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo
qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di
impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Trascorsi
cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il
titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli
stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il
riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di
integrazione di cui all'articolo 16.
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione
europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea,
alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono
richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il
riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame della
domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio
con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano
ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle
condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità
temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.
Art. 10.
(Ricorsi).
1. Contro la decisione della Commissione centrale
sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere
presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente.
Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione
o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi
familiari di cui all'articolo 2, comma 2,
in possesso del permesso per richiesta di asilo di richiedere il
prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo,
salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di
tutela delle relazioni internazionali.
2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si
osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla Sezione II del Capo I
del Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono
comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni
altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla
Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al
ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla
domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare
depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di
discussione, ogni controdeduzione.
3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo
è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia
all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo
stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni,
osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di
polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di
forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non
sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei
provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell' esecuzione della
decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4
può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla
presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del
tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal
deposito del ricorso.
6. (abrogato)
7. La sentenza del
giudice che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le
circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo
e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione
centrale.
8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal
presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.
Art. 11.
(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di
viaggio).
1. La Commissione
centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un
apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui
all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato,
per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.
2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può
richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per
asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa
menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi
della decisione adottata dalla Commissione centrale.
3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del
certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno
in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque
anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche
e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate
dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle
convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare
comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo,
di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi
componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.
Capo III
MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE
Art. 14.
(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).
1. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure
presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero
di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza
provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente
asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di
cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati
in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i
richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite
le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali
da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già
disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo
deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del
Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed
infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso
la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di
un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di
idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le
donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti
locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare,
con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in
Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza
nonchè per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti
asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è
presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di presentazione
dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in
cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il
richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti
ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di
accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal
comma 3 dell'articolo 6.
3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 13 dell'articolo 6 le misure di
accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del
pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n.563, e delle relative disposizioni
di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio a norma
dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza
e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in
assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da
parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo
comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del
diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti
giurisdizionali.
5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire
l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare
convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali
umanitari dotati di idonee strutture.
6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute
per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori
in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto,
per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 16,
comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per
l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, nonchè l'alloggio ed il vitto del medesimo
nella località ove si svolge l'audizione.
7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono
assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio
sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.
Art. 15.
(Diritti del titolare del diritto di asilo).
1. Il titolare del
diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione
umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al
ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito
il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.
2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei
suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal
presente articolo e dall'articolo 16.
3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di
ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino
italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le
modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento
delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e le caratteristiche
dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio
italiani.
4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il
cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in
particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e
può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti
dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato.
5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino
italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonchè di
assistenza sanitaria.
6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai
familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta
e sulla base del solo vincolo familiare.
Art. 16.
(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati).
1. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del
Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, un regolamento inteso a
definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se
necessario, di rimpatrio nonchè le norme occorrenti per il coordinamento
ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti
locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili
ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso
regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni
apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti
nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di
assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.
2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero
di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta giorni, il cui
importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in
alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.
3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al
comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni
non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di
integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento
dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi di lingua
italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.
4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo
dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai
soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 2 aprile
1968, n.482.
5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione
delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia
economica e popolare.
6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario
dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con
il regolamento di cui al comma 1.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del
bilancio del Ministero dell'interno.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. L'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n.39, il decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1990, n.136, il decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n.237,
ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
3, comma 7.
2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati
alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati
dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme
più favorevoli al richiedente.
3. Il decreto del Ministro dell'interno, emanato
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per
l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori,
opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante
la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di
accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda
di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure
secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore
della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di
rifugiato.
Art. 18.
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 27.125 milioni
annui per l'anno 2001 e lire 29.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti le corrispondenti variazioni
di bilancio.