SCHEMA DI INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SULLA NOTA MURST  DEL 26 OTTOBRE 2000

 

 

Premesso che:

 

- Con nota del MURST del 26 ottobre 2000, si e' disposto che l'accesso ai corsi di specializzazione medica di cittadini non comunitari sia consentito solo in relazione a posti in soprannumero (a differenza, ad esempio, dei cittadini comunitari, che concorrono ai posti ordinari, a parita' di condizioni con i cittadini italiani).

 

- La norma cui fa riferimento la nota del MURST e' l'art. 1, comma 7, della legge 4/99, che prevede la possibilita' che le scuole di specializzazione mediche ammettano - in soprannumero, appunto - stranieri non comunitari dotati di borsa di studio del Governo del proprio Paese.

 

- Mentre quest'ultima disposizione non contraddice il Testo unico sull'immigrazione e il suo Regolamento di attuazione, giacche' non esclude che sia consentito l'accesso in altri casi e ad altre condizioni, la nota del MURST va contro il disposto dell'art. 39, co. 5, T.U., che consente l'accesso ai corsi universitari, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, a tutti gli stranieri titolari di determinati permessi di soggiorno ovvero regolarmente soggiornanti in Italia e in possesso di titolo di studio conseguito o riconosciuto in Italia.

 

- I corsi cui fa riferimento l'art.39 del Testo unico sull'immigrazione non sono solo quelli di laurea, ma - come chiarito dal comma 2 dello stesso art. 39 - tutti i corsi universitari di cui all'art. 1 della legge 341/90. Sono cioe' inclusi i corsi di specializzazione.

 

- L'impostazione dettata dal Testo unico sull'immigrazione, che consente l'accesso (a parita' con i cittadini italiani) ai corsi di specializzazione per lo straniero soggiornante in Italia nelle condizioni appena menzionate, si ritrova, per altro, nelle disposizioni sulle immatricolazioni di studenti stranieri diramate dallo stesso MURST in data 8/6/2000 (Prot. 2612). In quell'ambito, pero', viene trattato, per quanto riguarda le scuole di specializzazione, solo il caso delle scuole non mediche.

 

- La nota MURST del 26/10/200 sembra colmare la lacuna, in un modo, pero' che contraddice la disposizione del Testo unico, richiedendo, anche allo straniero di cui al comma 5 dell'art. 39 del Testo unico, di dimostrare la disponibilita' di borsa di studio del proprio Governo.

 

- La Commissione affari costituzionali, in sede di definizione del parere sul Documento programmatico triennale sull'immigrazione, ha raccomandato che "si esamini la possibilità di correggere le disposizioni adottate con nota del MURST del 26 ottobre 2000 in base alle quali l'accesso ai corsi di specializzazione medica di cittadini non comunitari è autorizzato solo in relazione a posti in soprannumero, perché contraddice l'articolo 39, comma 5, del T.U., che consente l'accesso ai corsi universitari, compresi quelli di specializzazione, degli stranieri titolari di determinati permessi di soggiorno, ovvero regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di titolo di studio conseguito o riconosciuto in Italia".

 

Chiede

 

Che siano corrette le disposizioni contenute nella citata Nota del MURST del  26/10/2000, e che siano, all'occorrenza, riaperti i termini per l'accesso di cittadini non comunitari alle scuole di specializzazione medica, in tutti i casi in cui essi siano stati esclusi in base alle disposizioni suddette.