SCHEMA DI INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SULLA NOTA MURST
DEL 26 OTTOBRE 2000
Premesso
che:
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Con nota del MURST del 26 ottobre 2000, si e' disposto che l'accesso ai corsi
di specializzazione medica di cittadini non comunitari sia consentito solo in
relazione a posti in soprannumero (a differenza, ad esempio, dei cittadini
comunitari, che concorrono ai posti ordinari, a parita' di condizioni con i
cittadini italiani).
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La norma cui fa riferimento la nota del MURST e' l'art. 1, comma 7, della legge
4/99, che prevede la possibilita' che le scuole di specializzazione mediche
ammettano - in soprannumero, appunto - stranieri non comunitari dotati di borsa
di studio del Governo del proprio Paese.
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Mentre quest'ultima disposizione non contraddice il Testo unico
sull'immigrazione e il suo Regolamento di attuazione, giacche' non esclude che
sia consentito l'accesso in altri casi e ad altre condizioni, la nota del MURST
va contro il disposto dell'art. 39, co. 5, T.U., che consente l'accesso ai
corsi universitari, a parita' di condizioni con i cittadini italiani, a tutti
gli stranieri titolari di determinati permessi di soggiorno ovvero regolarmente
soggiornanti in Italia e in possesso di titolo di studio conseguito o
riconosciuto in Italia.
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I corsi cui fa riferimento l'art.39 del Testo unico sull'immigrazione non sono
solo quelli di laurea, ma - come chiarito dal comma 2 dello stesso art. 39 -
tutti i corsi universitari di cui all'art. 1 della legge 341/90. Sono cioe'
inclusi i corsi di specializzazione.
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L'impostazione dettata dal Testo unico sull'immigrazione, che consente
l'accesso (a parita' con i cittadini italiani) ai corsi di specializzazione per
lo straniero soggiornante in Italia nelle condizioni appena menzionate, si
ritrova, per altro, nelle disposizioni sulle immatricolazioni di studenti
stranieri diramate dallo stesso MURST in data 8/6/2000 (Prot. 2612). In
quell'ambito, pero', viene trattato, per quanto riguarda le scuole di
specializzazione, solo il caso delle scuole non mediche.
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La nota MURST del 26/10/200 sembra colmare la lacuna, in un modo, pero' che
contraddice la disposizione del Testo unico, richiedendo, anche allo straniero
di cui al comma 5 dell'art. 39 del Testo unico, di dimostrare la disponibilita'
di borsa di studio del proprio Governo.
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La Commissione affari costituzionali, in sede di definizione del parere sul
Documento programmatico triennale sull'immigrazione, ha raccomandato che
"si esamini la possibilità di correggere le disposizioni adottate
con nota del MURST del 26 ottobre 2000 in base alle quali l'accesso ai corsi di
specializzazione medica di cittadini non comunitari è autorizzato solo
in relazione a posti in soprannumero, perché contraddice l'articolo 39,
comma 5, del T.U., che consente l'accesso ai corsi universitari, compresi
quelli di specializzazione, degli stranieri titolari di determinati permessi di
soggiorno, ovvero regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di titolo
di studio conseguito o riconosciuto in Italia".
Chiede
Che
siano corrette le disposizioni contenute nella citata Nota del MURST del 26/10/2000, e che siano,
all'occorrenza, riaperti i termini per l'accesso di cittadini non comunitari
alle scuole di specializzazione medica, in tutti i casi in cui essi siano stati
esclusi in base alle disposizioni suddette.