Unione Europea

Fondo Europeo per i Rifugiati

 

 

 

 

 

 

 

Direzione Generale dei Servizi Civili

Fondo straordinario dell'otto per mille

della Presidenza del Consiglio dei Ministri

 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LINEE-GUIDA

 concernenti

l' Invito Pubblico a presentare proposte

per il finanziamento di progetti di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario dei richiedenti asilo, degli sfollati e dei rifugiati

 

 

 

 


Si forniscono qui di seguito le linee-guida per la presentazione di domande relative all’Invito pubblico a presentare proposte per il finanziamento di progetti di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario dei rifugiati, degli sfollati e dei richiedenti asilo e la procedura da seguire per l’inoltro delle stesse.

 

Le proposte di progetti dovranno attenersi alle presenti linee-guida e saranno prese in considerazione solo quelle redatte a mezzo del modulo allegato (Modello Standard per la presentazione delle domande), completo di tutta la documentazione richiesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    INTRODUZIONE

 

Il Ministero dell’Interno, d’intesa con l'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati- United Nations High Commissioner for Refugees) e l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha promosso un “Programma Nazionale Asilo” (di seguito denominato "Programma Nazionale" o "Programma") per la costituzione di una rete diffusa di accoglienza in favore dei richiedenti asilo, nonché per la promozione di interventi di sostegno e di integrazione in favore dei rifugiati e di supporto al rimpatrio volontario e assistito.

 

Il predetto Programma fa parte di un più generale Protocollo d'Intesa fra il Ministero dell’Interno, l'UNHCR e l'ANCI, siglato il 10 ottobre 2000, per l'attuazione di politiche innovative in materia d'asilo.

 

Il Programma nasce dall’esigenza di ovviare alla mancanza di un sistema d’accoglienza, assistenza e protezione a favore dei richiedenti asilo, dei profughi e dei rifugiati presenti in Italia. A partire dall’analisi della situazione esistente e dall’individuazione degli interventi da realizzare, è stata elaborata una strategia d'azione che prevede l’utilizzo congiunto di diverse fonti di finanziamento, reperite sia a livello nazionale (ricorrendo a finanziamenti di carattere straordinario), che europeo.

 

- Breve sintesi sulla situazione attuale in materia di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario

 

La situazione esistente in Italia è caratterizzata, come detto sopra, da una sostanziale assenza di un sistema nazionale d'accoglienza e d'assistenza per i richiedenti asilo, i profughi e i rifugiati che deriva in primo luogo dalla mancanza di una legge organica in materia di asilo e di protezione umanitaria, che permetta un riordino complessivo della materia e un adeguamento agli standard europei. Il diritto d’asilo, nonostante il fenomeno abbia assunto dimensioni sempre più rilevanti, rimane infatti sostanzialmente disciplinato dall’art. 1 della Legge 39/90 e, solo limitatamente, da alcune disposizioni del Testo Unico sull’immigrazione (D.L.gs. n°286 del 1998).

 

Forme di prima accoglienza gestite con fondi statali esistono, di fatto, solo nelle Regioni del Sud Italia, interessate dal fenomeno degli “sbarchi” e quindi dall’arrivo massiccio di persone in cerca di protezione. Ad esse, il Ministero dell’Interno fornisce una prima e provvisoria accoglienza, fino al rilascio del primo permesso di soggiorno per richiesta d’asilo, utilizzando le disposizioni della Legge 563/95 (cd. “Legge Puglia”).

 

In merito all’assistenza per i richiedenti asilo in stato d’indigenza, la normativa vigente prevede unicamente l'erogazione, da parte del Ministero dell'Interno, di un contributo giornaliero di Lire 34.000 per 45 giorni, per un totale di 1.530.000 Lire, a fronte di un periodo di attesa che, mediamente, dura dai 6 ai 9 mesi (con ancora un numero elevato di casi che superano l’anno), prima che la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato adotti una decisione sui singoli casi.

 

La vera e propria accoglienza ricade poi sui Comuni, ai quali l’art. 40 del D.L.gs. n° 286 del 1998 attribuisce un ruolo centrale nella predisposizione di centri di accoglienza per stranieri regolarmente soggiornanti. Tuttavia, numerosi sono stati i problemi riscontrati nell’applicazione di questa norma a causa dell’assenza di un riferimento esplicito a favore dei richiedenti asilo, dei profughi e dei rifugiati e, di conseguenza, pochi sono i centri espressamente destinati ad ospitare queste categorie di persone.

 

Per quanto riguarda le misure di integrazione, allo stato attuale e solo per i rifugiati riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, esiste unicamente la possibilità di presentare una domanda per l’ottenimento di un contributo finanziario sulla base di uno specifico Programma congiunto Ministero dell’Interno/UNHCR, rinnovato annualmente, mentre non e' previsto alcun intervento in relazione all’inserimento nel mercato del lavoro e al reperimento di possibilità alloggiative, che rappresentano l’ostacolo maggiore ad un reale processo di inserimento economico e sociale. Nessuna forma di sostegno all’integrazione è invece prevista per chi ottiene un permesso di protezione umanitaria o di protezione temporanea.

 

La legislazione in vigore non prevede inoltre alcuna politica nazionale di rimpatrio volontario e assistito.

 

1.1   Il Programma Nazionale Asilo

 

Sulla base della situazione esistente, il Ministero dell’Interno, l’UNHCR e l’ANCI hanno elaborato una strategia a livello nazionale a forte valenza istituzionale, che assegna ai Comuni un ruolo centrale, insieme all'auspicabile coinvolgimento di tutte le "forze" dell'associazionismo maggiormente impegnate nel settore. Tale strategia intende individuare le linee d'intervento necessarie per far fronte, in maniera organica, alle attuali carenze riscontrate nel campo dell’accoglienza, dell’integrazione e del rimpatrio volontario.

 

Tale programma nazionale si basa sul raggiungimento di 3 obiettivi prioritari:

1.             la costituzione e la gestione di un sistema nazionale d'accoglienza, d'assistenza e di protezione per richiedenti asilo, profughi e rifugiati;

2.             l’adozione di misure specifiche volte a favorire l'integrazione dei rifugiati e dei profughi;

3.             la predisposizione di un meccanismo generale a livello nazionale per il rimpatrio volontario e il reinserimento nei Paesi d'origine.

 

Il Programma Nazionale Asilo e' finalizzato, in primo luogo, a realizzare un nuovo modello nazionale d’accoglienza, d'assistenza e di protezione, integrato e in rete e ad aumentare l'offerta complessiva d'accoglienza esistente sull'intero territorio nazionale, con un’azione che permetta di attuare un forte sostegno iniziale all’attivazione di interventi in tale ambito. Il ruolo principale in materia d'accoglienza viene affidato ai Comuni, anticipando quanto previsto dal disegno di legge in materia d'asilo e protezione umanitaria (che, come è noto, sebbene approvato dai due rami del Parlamento, non ha concluso il suo iter legislativo a causa dello scioglimento delle Camere per fine legislatura).

 

Il programma prevede l'attivazione di diverse tipologie di accoglienza, in funzione del tipo di azioni da realizzare:

q      centri di medio-grandi dimensioni, limitatamente alle principali aree d'ingresso sul territorio nazionale, ad alcune aree metropolitane particolarmente interessate dalla presenza o dal transito di richiedenti asilo, profughi e rifugiati, nonché alle principali aree d'uscita, dove offrire un'accoglienza di breve durata, con una forte azione di informazione legale e di orientamento sociale;

q      centri di medie o piccole dimensioni diffusi sull'intero territorio nazionale, che dovranno costituire l'elemento centrale del sistema d'accoglienza, sulla base di un modello decentrato, ove le persone possano rimanere in attesa della definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato ed essere successivamente avviate verso un percorso d'integrazione o verso la soluzione del rimpatrio volontario e assistito.

 

In secondo luogo, sono infatti individuati i seguenti percorsi d'uscita dall'accoglienza:

q      percorsi di integrazione, mirati a facilitare, in particolare, l’accesso al mercato del lavoro e al mercato privato degli alloggi;

q      il rimpatrio volontario e assistito, sulla base di un piano elaborato dal Ministero dell’Interno, dall'UNHCR e dall'ANCI e con il sostegno di organizzazioni specializzate volto a facilitare e rendere possibile il rientro nel Paese d'origine ed evitare ricadute nell'illegalità per coloro i quali non abbiano titolo ad ottenere asilo o vi abbiano rinunciato.

 

1.1.1      Fonti di finanziamento

 

Il Programma Nazionale Asilo è finanziato principalmente sulla base dello stanziamento straordinario proveniente dal Fondo dell’otto per mille dell’IRPEF, assegnato al Ministero dell'Interno a seguito dell’approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Supplemento ordinario n.47 alla Gazzetta Ufficiale n.56 del 8 marzo 2001) del “Progetto pilota per la costituzione e la gestione di un sistema nazionale d’accoglienza, di assistenza e di protezione, integrato e in rete, in favore dei richiedenti asilo, dei profughi stranieri e dei rifugiati”, presentato dal Ministero dell'Interno, dall'UNHCR e dall'ANCI, che prevede interventi specifici in materia di accoglienza e d’integrazione.

 

Inoltre, per il sostegno finanziario di tale Programma è stato richiesto ed ottenuto dalla Commissione Europea un co-finanziamento sulla base del Fondo Europeo per i Rifugiati[1].

 

1.1.2 Attività organizzative e di assistenza tecnica

 

Il Programma Nazionale Asilo è diretto, a livello centrale, da un gruppo direzionale denominato "Coordinamento", composto da funzionari del Ministero dell'Interno, dell'UNHCR e dell'ANCI, come previsto dal Protocollo d'Intesa, firmato in data 10 ottobre 2000, che esercita funzioni di indirizzo sull'intera gestione del Programma Nazionale.

 

Per l'espletamento dei compiti relativi alla gestione del Programma Nazionale, il Coordinamento si avvale di una Segreteria Centrale (in seguito denominata "Segreteria") che garantisce il supporto tecnico e operativo necessario per il funzionamento e la gestione della rete nazionale di accoglienza, assistenza e protezione a favore dei richiedenti asilo, dei profughi e dei rifugiati.

 

La Segreteria e' direttamente responsabile di fronte al Coordinamento ed ha il compito di dare esecuzione alle decisioni adottate dal Coordinamento stesso e di assicurare il collegamento fra quest'ultimo e la rete dei progetti territoriali.

 

E' inoltre compito della Segreteria curare la messa in rete dei singoli progetti territoriali, assicurare il coordinamento fra gli stessi e fornire il supporto tecnico necessario al funzionamento dell'intera rete nazionale.

 

La Segreteria svolge un controllo sul funzionamento complessivo del Programma Nazionale Asilo e sull'andamento dei singoli progetti - anche attraverso visite in loco e riunioni generali con i Responsabili di progetto - monitorando il numero di persone assistite; il turn-over dei beneficiari; il numero di spostamenti effettuati; il tipo di servizi erogati nelle varie strutture di accoglienza attivate; il livello di integrazione e complementarità fra le attività di accoglienza, di orientamento e assistenza sociale, di informazione e assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali nonché il numero di persone uscite dall'accoglienza e i percorsi realizzati.

 

Spetta inoltre alla Segreteria promuovere un processo di formazione e di continuo aggiornamento degli operatori dei progetti territoriali e di contribuire alla sensibilizzazione degli amministratori locali in materia di protezione e di integrazione dei rifugiati, con appositi interventi specialistici.

 

La Segreteria e' inoltre in contatto diretto con i Responsabili dei singoli progetti territoriali ed ha rapporti regolari, per il tramite della Direzione Generale dei Servizi Civili del Ministero dell’Interno, con le Prefetture e, attraverso di esse, con le Questure. A livello centrale saranno raggiunte intese affinché la Segreteria possa operare in  stretto collegamento con la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato e con la Commissione prevista dal Programma Ministero dell'Interno/UNHCR per l'erogazione di contributi ai rifugiati riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951.

 

Infine, la Segreteria rilascerà un apposito tesserino magnetico che conterrà tutti i dati relativi allo status giuridico dei beneficiari e dei servizi da loro usufruiti presso le varie strutture della rete. A mezzo di tale tesserino sarà pertanto garantito il costante reperimento delle persona per tutto il tempo necessario alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato e un monitoraggio sulle forme di assistenza di cui i singoli soggetti hanno potuto beneficiare, permettendo di valutare l'impatto delle azioni realizzate nel quadro del Programma. Il tesserino consentirà inoltre una rilevazione delle presenze e dei movimenti sul territorio nazionale.

 

Per ciascun beneficiario inserito nell'ambito dei progetti territoriali o per coloro i quali ricorrano alle strutture della rete per ricevere un orientamento o comunque delle informazioni e' prevista la compilazione, a cura dei Responsabili del progetto coinvolto, di una scheda individuale, i cui dati sono trasmessi e successivamente gestiti, a livello centrale, dalla Segreteria. E' compito dei responsabili di ogni progetto garantire il continuo aggiornamento dei dati relativi alle singole persone assistite o che si siano rivolte alle strutture della rete.

 

Poiché il Programma Nazionale mira ad effettuare un più razionale orientamento dei movimenti dei richiedenti asilo presenti sul territorio ed una gestione del passaggio dalla prima alla seconda accoglienza, la Segreteria provvede ad indirizzare i richiedenti asilo dai centri di accoglienza di breve durata (nelle aree di ingresso, di transito, nonché nelle aree d'uscita dal territorio nazionale – v. tipologie dell’accoglienza, pag. 3) a quelli di accoglienza diffusa. L'individuazione e l'accertamento della disponibilità di posti nelle strutture della rete e' effettuata dalla Segreteria, con l'accordo dei Responsabili dei progetti territoriali e con comunicazione alle Prefetture delle località interessate.

 

Nei casi di trasferimento da una struttura di prima accoglienza o di accoglienza di breve durata ad una di accoglienza diffusa, le spese di trasferimento saranno a carico, per ovvi motivi logistico funzionali, del progetto del Comune di partenza. Nei residui limitati casi di spostamenti in zone non coperte dal Programma, provvederà alle relative spese la Segreteria Centrale.

 

Le spese di viaggio per recarsi all’audizione presso la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato saranno a carico dei progetti del Comune di partenza con copertura anche delle spese relative ai pasti e, se necessario, al pernottamento.

 

E' compito della Segreteria monitorare, ove possibile, il trasferimento degli incartamenti relativi alle singole domande d'asilo, dandone comunicazione, previe intese, alle Prefetture e alle Questure di destinazione.

 

 

 

2. INVITO PUBBLICO A PRESENTARE PROPOSTE: MISURE AMMESSE AL SOSTEGNO DEL FINANZIAMENTO

 

L'Invito pubblico a presentare proposte a cui si riferiscono le presenti linee-guida riguarda i progetti territoriali finalizzati a realizzare un’offerta d’accoglienza, assistenza e protezione diffusa sul territorio nazionale e volti a dar vita ad una distribuzione per gruppi di ridotte dimensioni della popolazione di richiedenti asilo e di profughi che permetta ai singoli beneficiari di essere seguiti più da vicino, sia da un punto di vista legale che sociale, per tutta la durata dell’iter del procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato e, successivamente, di individuare e offrire un sostegno mirato nel percorso d’uscita dall’accoglienza.

 

I progetti presentati sono quindi progetti integrati, che prevedono interventi coordinati nell’ambito delle seguenti misure:

q      misura a) condizioni di accoglienza;

q      misura b) integrazione;

q      misura c) rimpatrio volontario.

 

In considerazione della situazione attuale e delle priorità d’intervento individuate a livello nazionale, ciascun progetto deve prevedere una ripartizione delle risorse, indicativamente, pari al 75 % per l'accoglienza, al 20% per l'integrazione e al 5% per il rimpatrio volontario. La ripartizione percentuale relativa alle tre misure più sopra riportata è da considerarsi puramente indicativa e, pertanto, non è vincolante ai fini della compilazione del bilancio preventivo dei singoli progetti.

 

L'importo disponibile per il finanziamento dei progetti d'accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario, come indicato nell’Invito, ammonta a Lire 16.009.960.219 (8.268.454 MEURO).

 

Eventuali progetti che siano volti ad offrire un'accoglienza di tipo transitorio e comunque di breve durata, localizzati nelle aree metropolitane o urbane particolarmente esposte al fenomeno e nelle maggiori aree di ingresso e di uscita – cosi come strategicamente individuate dal Coordinamento - saranno oggetto di interventi specifici, sostenuti unicamente sulla base del Fondo dell’otto per mille dell’IRPEF e, quindi, non finanziabili sulla base dell'Invito pubblico rivolto ai Comuni.

 

 

3. BENEFICIARI DELLE AZIONI

 

In relazione alle misure ammesse al finanziamento, i beneficiari sono:

 

q      misura a) accoglienza: prioritariamente, i richiedenti asilo. Inoltre, ma solo in casi di verificata necessità e comunque per periodi limitati, i rifugiati riconosciuti e le persone alle quali sia stato rilasciato un permesso di protezione umanitaria;

 

q      misura b) integrazione: in particolare, i rifugiati riconosciuti e le persone alle quali sia stato rilasciato un permesso di protezione umanitaria;

 

q      misura c) rimpatrio volontario, coloro ai quali sia stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato o un’altra delle forme di protezione previste dall’Ordinamento italiano, oppure abbiano rinunciato alla domanda. Infine, coloro per i quali intervenga la cessazione della protezione offerta dallo Stato e non abbiano maturato altro titolo a rimanere in Italia, nonché i rifugiati a seguito della rinuncia del loro status.

 

Le tre misure previste si potranno altresì applicare, in via limitata e temporanea, anche ad eventuali casi di stranieri con permesso di soggiorno, ancora vigente, per protezione temporanea.

 

 

3.1 Accesso al sistema d’accoglienza

 

L'ingresso nel sistema di offerta diffusa sul territorio nazionale e' generalmente previsto per i richiedenti asilo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno o il cd. "cedolino di prenotazione" per il fotosegnalamento e la verbalizzazione, dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunicazione dell'Invito pubblico, previa comunicazione alla Segreteria.

 

Potranno essere inseriti nel sistema di accoglienza, su autorizzazione della Segreteria medesima, anche i richiedenti asilo, che versino in stato di necessità, con permesso di soggiorno ottenuto in data antecedente alla pubblicazione del predetto Invito.

 

E' inserito nel sistema di accoglienza il richiedente asilo che avrà sottoscritto il modulo di adesione al sistema di accoglienza nazionale, dopo che ne sarà data comunicazione alla Segreteria. E' compito dei Responsabili dei singoli progetti provvedere all'immediata registrazione delle informazioni relative ai beneficiari, ai fini del rilascio del tesserino magnetico o dell'aggiornamento dei dati in esso registrati.

 

In relazione alle necessità di poter garantire una pronta accoglienza a tutti i richiedenti asilo che giungeranno sul territorio italiano, i Comuni i cui progetti verranno finanziati dovranno garantire una percentuale minima del 20% di posti da riservare alla rete nazionale, a copertura dei quali provvederà direttamente la Segreteria.

 

Per i richiedenti asilo è previsto un tempo medio d’accoglienza di 6 mesi durante i quali, in attesa di conoscere l'esito della loro domanda d'asilo, devono essere poste in essere attività che permettano il raggiungimento dell’autosufficienza nel più breve tempo possibile.

 

Premesso che i progetti integrati hanno lo scopo di seguire i richiedenti asilo entrati nel sistema dalla fase dell'accoglienza, fino alla successiva integrazione o al rimpatrio volontario, e' auspicabile che le attività e i servizi posti in essere nell'ambito dei singoli progetti possano essere fruiti, anche in modo parziale, da richiedenti asilo, rifugiati e profughi che richiedano informazioni o singole prestazioni specifiche. Rientra infatti fra gli obiettivi del Programma Nazionale rendere il più possibile uniformi e disponibili i servizi offerti a tutti i richiedenti asilo e ai rifugiati presenti sul territorio nazionale. Anche in questi casi di accesso parziale ai servizi offerti dal sistema di accoglienza e' previsto il rilascio del tesserino magnetico.

 

 

3.2 Uscita

 

L’uscita dalla rete s’intende avvenuta nei seguenti casi:

1.     avvio di un percorso d'integrazione, attraverso il reperimento di una sistemazione alloggiativa e lavorativa stabile;

2.     avvenuto rimpatrio volontario e assistito;

3.     ritiro delladesione al sistema nazionale d'accoglienza;

4.     comportamenti in violazione di norme penali ovvero contrari al regolamento del centro di accoglienza, nei casi in cui sia previsto l’allontanamento obbligatorio.

 

 

4. DESTINATARI DEI FINANZIAMENTI

 

Le domande di finanziamento possono essere presentate dai Comuni Italiani, da consorzi di Comuni e da unioni di Comuni.

 

Per la predisposizione e/o per l’attuazione del progetto è prevista la possibilità di avvalersi del sostegno di organizzazioni non governative, di organismi e di associazioni che abbiano maturato una specifica esperienza nel settore e/o abbiano una dimostrata capacità operativa in relazione agli interventi a favore dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli sfollati, ovvero degli stranieri in generale.

 

Sono particolarmente incoraggiati progetti realizzati da più enti. Nei casi di partenariato deve essere presentata una sola domanda di finanziamento, restando inteso che il Comune richiedente è comunque considerato il responsabile per la presentazione e l’attuazione del progetto.

 

I richiedenti devono fornire, nella descrizione del progetto, informazioni dettagliate sugli altri eventuali enti che partecipano al progetto in qualità di partners.

 

All’interno di ciascun progetto deve essere individuato un Responsabile di Progetto, interlocutore del Coordinamento e della Segreteria, che è responsabile della realizzazione delle attività previste e, nei casi di partenariato, del coordinamento fra gli enti coinvolti in modo da garantire che le azioni e le attività poste in essere nell’ambito di ciascun progetto risultino fra di loro pienamente integrate.

 

 

 

5.    OBIETTIVI E CONTENUTI DEI PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

 

Come precedentemente menzionato al paragrafo 2, i progetti ammessi al finanziamento riguardano progetti territoriali il cui obiettivo sarà quello di realizzare un'offerta d'accoglienza, assistenza e protezione diffusa sul territorio nazionale.

 

Nell'ambito dei singoli progetti integrati devono essere realizzate le seguenti attività:

 

q      nell’ambito dell’accoglienza:

attività che permettano la realizzazione di un’offerta diffusa di accoglienza sull’intero territorio nazionale, attraverso l’attivazione di centri di medie o piccole dimensioni. Ai beneficiari devono essere garantiti:

§      il vitto, l’alloggio, l’accesso ai servizi erogati sul territorio;

§       l’orientamento e l’assistenza sociale;

§      un’attività di informazione e di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali, compresa l’assistenza legale.

 

q      nell’ambito dell’integrazione:

attività finalizzate all’integrazione delle persone che abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o un permesso di protezione umanitaria, attraverso un sostegno volto a:

§               individuare possibilità alloggiative autonome;

§               favorire l’accesso al mercato del lavoro.

 

q      nell’ambito del rimpatrio volontario:

attività che permettano di individuare nel rimpatrio volontario e assistito uno dei possibili percorsi d’uscita dall’accoglienza. Questi interventi devono riguardare, quanto meno, attività di:

§      informazione e consulenza relative ai programmi di rientro volontario e alla situazione nei paesi di origine;

§      supporto logistico in merito al viaggio di ritorno, limitatamente alla parte che si svolge in territorio nazionale e, ove possibile, alle formalità burocratiche per il rimpatrio;

§      collegamento funzionale con la Segreteria Centrale e con l’Organizzazione specializzata in materia, che provvederà, in linea generale, al coordinamento e all’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario per la parte relativa al viaggio fuori dal territorio nazionale e di eventuale reinsediamento nei Paesi d’origine.

 

 

5.1 Attività previste nell’ambito della misura a) accoglienza

 

La permanenza in accoglienza nell’ambito di progetti integrati deve essere finalizzata a rendere la persona autosufficiente nel più breve tempo possibile.

 

A tal fine, ciascun progetto deve prevedere la realizzazione delle seguenti attività:

1.     accoglienza;

2.     orientamento e assistenza sociale;

3.     informazione e assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali, compresa l’assistenza legale.

 

Non saranno di norma ammessi al finanziamento progetti di accoglienza che prevedano un numero di beneficiari inferiori ai 15 posti. La selezione dei progetti avverrà, in ogni caso, sulla base dell’analisi costi/benefici prevista nell’ambito di ciascun progetto.

 

Per garantire un’effettiva protezione della persona e, contestualmente, la reperibilità durante l’intera durata della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, ciascun beneficiario inserito all’interno di un progetto territoriale deve ricevere, fin dal suo inserimento e per tutta la durata dell’accoglienza, l’orientamento e l'assistenza sociale nonché tutte le informazioni e l’assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali, di cui abbia bisogno, anche in caso di diniego.

L’orientamento sociale e l’assistenza burocratico-legale sono quindi parte integrante dell’accoglienza fornita nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento. Il Comune è tenuto pertanto ad assicurare l'attivazione e l'erogazione di tali servizi, pur mantenendo libertà di scelta nella distribuzione delle attività nell'arco dell'intera giornata, nonché nella scelta dei mezzi e delle forme organizzative atte a conseguire il risultato di cui sopra.

 

 

5.1.1 Lo standard di accoglienza 

Lo standard di accoglienza che deve essere garantito ai beneficiari dei singoli progetti include:

q      vitto;

q      alloggio;

q      accesso ai servizi erogati sul territorio.

 

Il vitto deve includere, in via generale, la colazione e i due pasti principali, distinguendo eventualmente tra singoli e famiglie. La fornitura dei pasti potrà essere in ogni caso oggetto di successiva rimodulazione sulle base delle effettive presenze e in relazione alla complessiva organizzazione delle attività previste. Occorrerà inoltre, ove possibile, soddisfare la richiesta di particolari tipi di cibo, curando la loro preparazione in modo da rispettare le tradizioni e il credo religioso delle persone accolte.

 

L'ospitalità può avvenire in centri d’accoglienza o in alloggi di proprietà, in affitto o in comodato gratuito da parte degli enti impegnati nell’accoglienza. L’accoglienza viene fornita a gruppi omogenei di persone quali, minori non accompagnati, donne sole e con bambini, uomini singoli, nuclei familiari, nel rispetto, ove possibile, delle esigenze dei beneficiari.

 

Le strutture adibite all’accoglienza devono disporre di impianti igienici adeguati, nonché di spazi di ritrovo ed, eventualmente, di un ambiente cucina commisurato alla capacità di accoglienza della struttura e al numero degli ospiti previsti. Il servizio mensa, dove previsto, può essere erogato anche all’esterno delle suddette strutture, purché sia garantito il facile raggiungimento delle stesse.

 

Fatto salvo il rispetto delle norme relative all'abitabilità, alla sicurezza e prevenzione incendi stabilite dalla normativa vigente, dovranno essere osservate le norme igienico - sanitarie relative sia alla qualità, alla conservazione, alla somministrazione dei cibi e degli ingredienti forniti agli ospiti che alla pulizia e all’igiene dei locali.

 

Rientra nell’accoglienza anche la fornitura di beni di prima necessità quali, ad esempio, prodotti per l’igiene personale ed eventuale vestiario.

 

Nel caso in cui le attività connesse all'accoglienza si svolgano in luoghi esterni ai centri, il Comune deve fornire i biglietti per i trasporti pubblici necessari al loro raggiungimento. In alternativa, per coprire le spese connesse agli spostamenti su base locale oppure per coprire altre eventuali necessità (quali, ad esempio, tessere telefoniche, ticket alimentari per la fruizione dei pasti al di fuori del centro o per la copertura del pranzo, piccoli generi di conforto ecc.), può essere prevista l’erogazione di una forma di “pocket money”.

 

Infine, deve essere garantito un rapporto proporzionato tra il numero di utenti e il numero di operatori qualificati presenti nei centri. Si raccomanda, nei centri collettivi, la presenza di almeno un operatore qualificato anche nelle ore notturne.

 

Ai fini dell'inserimento nei servizi presenti sul territorio, i beneficiari dell’accoglienza devono poter ricevere, fin dal momento in cui entrano in una delle strutture ammesse al finanziamento, l’accesso ai servizi pubblici esistenti sul territorio.

 

Fra questi, in particolare, deve essere garantito l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale e al servizio scolastico.

 

q      L’Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale:

non sono ammesse spese relative a prestazioni sanitarie, in quanto coperte dal Servizio Sanitario Nazionale[2]. In particolare, non sono ammesse spese relative a prestazioni sanitarie di secondo livello (spese di ricovero, spese specialistiche ecc.). Per quanto attiene a prestazioni mediche di base, anch’esse coperte dal SSN, potranno essere garantite limitate prestazioni purché pienamente giustificate da condizioni oggettive, rilevate su base locale e specificatamente documentate (quali l’acquisto di occhiali da vista, carrozzelle, medicinali da banco ecc.). L’iscrizione al SSN risulta pertanto una delle priorità connesse all’accoglienza;

 

q      Il diritto all’istruzione per i minori:

come stabilito dall’art. 38 del D.Lgs. n. 286 del 1998, i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

L’iscrizione obbligatoria dei minori stranieri nelle scuole italiane, che può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno, deve quindi essere fatta dai familiari o dall’ente impegnato nell’accoglienza, immediatamente dopo l’inserimento in uno dei centri della rete[3].

 

5.1.2 Durata dell’accoglienza

 

Il periodo medio di durata dell’accoglienza previsto per i richiedenti asilo è di 6 mesi.

 

L’obiettivo dei progetti finanziati è quello di favorire il raggiungimento dell'autosufficienza nel più breve tempo possibile, al fine di poter avviare la persona verso un percorso d'uscita dall'accoglienza. A tal fine, spetta ai progetti garantire un impiego proficuo dei mesi previsti per l’accoglienza.

 

Nel caso in cui la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato non adotti una decisione nel termine di 6 mesi, la Segreteria valuterà caso per caso la possibilità di prolungare il termine predetto.

 

E' prevista in ogni caso la possibilità di proroghe del periodo di 6 mesi, in particolare, in presenza di casi vulnerabili, di minori o di nuclei familiari con minori.

 

Inoltre, ma solo in casi di verificata necessità, e comunque per interventi di breve periodo, e' consentita l'accoglienza anche per i rifugiati e le persone alle quali sia stato rilasciato un permesso di protezione umanitaria, nella fase di avvio del percorso di autonomia socio-economica, previa valutazione di ciascun singolo caso da parte della Segreteria.

 

 

5.1.3 Orientamento e assistenza sociale

Ciascuna persona inserita nel sistema d'accoglienza dovrà ricevere un adeguato servizio di orientamento e assistenza sociale, dal momento dell'ingresso fino all’uscita da una delle strutture della rete.

 

Obiettivo di questi interventi è quello di utilizzare il periodo necessario alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato per fornire ai richiedenti asilo strumenti utili all’inserimento e, all'eventuale successiva integrazione nella vita sociale ed economica italiana[4]. Nei casi di diniego delle istanze di riconoscimento, inoltre, una formazione di base sia linguistica che professionale può agevolare il reinserimento nel Paese d’origine e costituire un “bagaglio” formativo utilizzabile per un successivo inserimento nel mercato del lavoro.

 

Con servizi di orientamento sociale si intendono quindi, in primo luogo, attività di informazione, di indirizzo[5] o l'attivazione di:

-        corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana;

-        corsi di orientamento sociale e al mercato del lavoro e di formazione di tipo professionale.

 

Poiché la conoscenza della lingua italiana è condizione essenziale per il raggiungimento dell’autosufficienza dell’individuo e per il suo inserimento sociale e, in prospettiva, nel mondo del lavoro, tutte le persone in accoglienza devono avere accesso, non appena inserite nei centri della rete e per tutto il periodo di permanenza, a corsi di alfabetizzazione e di lingua italiana. Il Comune deve pertanto garantire ai beneficiari la possibilità di acquisire una conoscenza di base della lingua italiana, concorrendo all’attivazione all’esterno o la predisposizione di corsi di lingua all’interno dei centri.

 

L’ente impegnato nell’accoglienza è tenuto allo stesso modo a facilitare la frequenza di corsi di orientamento sociale e al mercato del lavoro. L’obiettivo di questi interventi è quello di fornire un’informazione di base sulle caratteristiche della società italiana, la legislazione vigente in materia di immigrazione e asilo, i diritti dei lavoratori, le norme che regolano il collocamento, i rapporti di lavoro, nonché il quadro del mercato del lavoro italiano e le possibilità lavorative esistenti. Inoltre, deve essere fornito un adeguato orientamento - e il sostegno necessario - per favorire l’accesso ai corsi di formazione di tipo professionale esistenti sul territorio o l’attivazione di corsi di formazione, purché siano attuati in settori, che a livello locale, siano in grado di offrire reali opportunità occupazionali. Priorità è data pertanto ai progetti che vedano il coinvolgimento di soggetti rappresentativi del mondo economico e sociale sul territorio (associazioni imprenditoriali, sindacati, ecc.).

 

5.1.4        Attività di informazione e di assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali, compresa l’assistenza legale

 

E’ qui compresa l’attività di orientamento, informazione, assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali in merito a:

-        le singole fasi della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, dall’inoltro della domanda d’asilo fino all’audizione alla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

-        i meccanismi introdotti dalla Convenzione di Dublino sullo Stato responsabile per l’esame delle       domande d’asilo;

-        i diritti e doveri dei richiedenti asilo, dei rifugiati riconosciuti ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e dei titolari di un permesso di protezione umanitaria o temporanea;

-        il diniego dello status di rifugiato;

-        il supporto all'espletamento delle pratiche relative alle domande d'asilo, nei casi di trasferimento.

 

Le attività di informazione ed assistenza di tipo amministrativo e legale sopra descritte devono essere necessariamente garantite a tutti i beneficiari, a partire dal momento di inserimento fino all’uscita dall’accoglienza.

 

L’informazione e l’assistenza burocratica e legale in merito ai vari passaggi della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato sono, infatti, essenziali per evitare che persone bisognose di protezione si possano venire a trovare in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale e siano irreperibili al momento della convocazione per l’audizione davanti alla Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

 

Il Responsabile del Progetto territoriale ha il compito di provvedere sia alla raccolta dei dati relativi allo status dei singoli beneficiari che di quelli relativi alle attività di orientamento, di informazione e di indirizzo assistenziale beneficiate, che verranno puntualmente registrate sul tesserino magnetico, presso la Segreteria Centrale.

 

 

5.2 Attività previste nell’ambito della misura b) integrazione

 

Scopo delle attività che rientrano nella presente misura è di garantire il raggiungimento di un’effettiva integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone con permesso di protezione umanitaria nella società italiana, attraverso l’individuazione di percorsi individuali di integrazione.

 

A livello generale, le iniziative presentate prevedono la possibilità di fornire un’orientamento sociale e un’attività di informazione orientamento e assistenza nel disbrigo delle pratiche amministrative di base di cui i beneficiari possano aver bisogno (quali ad esempio, informazioni sui diritti inerenti ai differenti status, assistenza nel disbrigo delle pratiche in materia di ricongiungimento familiare o supporto per la presentazione di una domanda di contributo sulla base del vigente Programma congiunto Ministero dell’Interno/UNHCR ecc.).

 

Posto che tutte le disposizioni relative all'integrazione previste dal D.L.gs. n. 286 del 1998 si estendono ai rifugiati riconosciuti, i progetti ammessi al finanziamento, in sinergia con i servizi e le politiche di territorio previsti nella programmazione degli enti locali (politiche abitative, servizi alla persona, formazione professionale, educazione degli adulti, ecc.), prevedono specificatamente interventi mirati a offrire ai beneficiari un supporto nella ricerca di opportunità:

q      alloggiative;

q      lavorative.

 

Gli interventi previsti nell’ambito della misura devono prevedere la formulazione e l’individuazione di singoli progetti individuali di autonomia, sia in merito all’alloggio che al lavoro.

 

E’ inoltre possibile prevedere la fornitura di mezzi di sussistenza, per la copertura delle ordinarie esigenze di vita quotidiana al fine di sostenere la fase di avvio del processo di integrazione, nelle more che i beneficiari raggiungano la piena autosufficienza (quali, eventuali contributi in natura e in denaro “una tantum”, tickets alimentari ecc.).

 

 

5.2.1 Supporto nella ricerca di opportunità alloggiative

 

Sono qui ricomprese tutte le attività:

q      di promozione, supporto e, eventuale intermediazione, per favorire l’accesso al mercato privato degli alloggi, assistendo il beneficiario nella negoziazione dei contratti d’affitto (quali, l’attivazione di “agenzie per la casa”, il monitoraggio delle offerte di locazione, eventuali accordi con agenzie immobiliari, servizi di intermediazione nei rapporti con le agenzie o i locatori ecc.);

q      di informazione in relazione all’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, alla possibilità di accedere ai servizi di intermediazione sociale e al credito agevolato per l’acquisto, il recupero edilizio o la locazione della prima casa, nonché alle forme contributive eventualmente previste a livello nazionale o regionale;   

q      che possano favorire la fruibilità di adeguate condizioni alloggiative, anche attraverso la corresponsione di aiuti economici di primo sostegno (quali, ad esempio, contributi “una tantum” di sostegno nell’acquisto di suppellettili o la corresponsione dei cd.”contributi alloggio”).

 

I contributi alloggio eventualmente previsti sono finalizzati a dare un sostegno alle famiglie o ai singoli già avviati verso un processo di inserimento sociale e d’integrazione, che tuttavia necessitino di una forma di supporto per un periodo limitato.

 

Qualora il progetto ne preveda l’erogazione diretta, tali contributi possono essere utilizzati a copertura della caparra o come sostegno iniziale alle spese di affitto, per un periodo massimo di 4 mesi. Proroghe a tale termine sono possibili solo in casi di particolare e documenta gravità, valutate caso per caso dalla Segreteria Centrale (in particolare, in presenza di minori, casi vulnerabili o donne in stato di gravidanza o in maternità).

 

Le forme di sostegno sopra individuate possono essere rivolte:

q      sia a persone che non abbiano beneficiato dell’accoglienza nell’ambito dei progetti della rete;

q      che a persone che abbiano ricevuto accoglienza attraverso una struttura della rete, a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato o del rilascio di un permesso di protezione umanitaria.

 

Specie in quest’ultimo caso, la formula del contributo alloggio può essere utilizzata per favorire l’uscita dai centri d’accoglienza e il raggiungimento dell’autosufficienza nel più breve tempo possibile.

 

5.2.2 Supporto nella ricerca di opportunità lavorative

 

Le attività di supporto nella ricerca di opportunità lavorative riguardano in particolare:

§       corsi di formazione linguistica e professionale, orientamento al mercato del lavoro e attivazione di borse-lavoro;

§       interventi di sostegno atti a incrementare, nel minor tempo possibile, l'accesso al mercato del lavoro;

§       servizi di consulenza sui percorsi formativi e professionali e sulle agevolazioni previste dalla legislazione nazionale per avvio di attività.

 

Il Comune può quindi prevedere l’avvio o promuovere la realizzazione di corsi di lingua italiana (devono naturalmente essere previsti corsi intermedi e/o avanzati), in quanto la conoscenza della lingua è condizione essenziale per l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari.

 

Rientrano inoltre nella attività di cui sopra, iniziative che prevedano l’attivazione o l’individuazione di corsi di orientamento sociale e al mercato del lavoro. L’obiettivo di questi interventi è quello di fornire un’informazione sia di base che specialistica – a seconda delle necessità rilevate per ogni singolo caso - sulle caratteristiche della società italiana, la legislazione vigente in materia di immigrazione e asilo, i diritti dei lavoratori, le norme che regolano il collocamento, i rapporti di lavoro, nonché il quadro del mercato del lavoro italiano e le possibilità lavorative esistenti.

 

Inoltre, deve essere previsto un adeguato orientamento - e il sostegno necessario - per favorire l’accesso ai corsi di formazione di tipo professionale esistenti sul territorio o l’attivazione di corsi di formazione, purché siano realizzati in settori, che a livello locale, siano in grado di offrire reali opportunità occupazionali. Priorità è data pertanto ai progetti che vedano il coinvolgimento di soggetti rappresentativi del mondo economico e sociale sul territorio (quali, associazioni imprenditoriali e sindacati).

 

Rientrano infine nell’ambito della misura, quegli interventi che introducono servizi di orientamento e supporto sia in merito ad attività dipendenti che all’avvio di attività autonome.

I progetti presentati possono includere servizi di consulenza ed, eventuale, sostegno in merito a:

§       i possibili percorsi formativi e professionali (dalla preparazione dei CV all’individuazione degli eventuali percorsi formativi);

§       le diverse forme contrattuali previste dalla legislazione italiana, nell’ambito dei vari settori di mercato;

§       le modalità per la creazione e la gestione di imprese (quali, informazioni sulle leggi e sui regolamenti esistenti e sui requisiti richiesti per l’accesso alle diverse attività; consulenze in merito all’individuazione del mercato di riferimento, supporto nello studio di fattibilità e nella stesura del business plan ecc.);

§       le eventuali agevolazioni previste dalla legislazione nazionale per avvio di attività nei diversi settori (quali, l’artigianato, l’industria, il commercio, i servizi, il turismo, ecc.).

 

Infine, rientrano nella misura anche eventuali iniziative per il collocamento-lavoro che permettano un incontro fra la domanda e l’offerta esistente a livello locale, il monitoraggio delle offerte di lavoro, nonché eventuali accordi con agenzie di lavoro interinale o di collocamento private ecc..

 

 

 

5.3. Attività previste nell’ambito della misura c) rimpatrio volontario

 

Scopo delle attività relative alla misura del rimpatrio volontario e assistito è di permettere di individuare nel ritorno nei Paesi d’origine uno dei possibili percorsi d’uscita dall’accoglienza e di evitare ricadute nell’illegalità per coloro che, cessata la protezione offerta dall’Italia, non abbiano maturato altro titolo a rimanere sul territorio.

 

Le attività rientranti nell'ambito di questa misura possono riguardare, in particolare, la realizzazione di servizi di:

q      informazione e consulenza relativi ai programmi di rientro volontario e alla situazione nei Paese di origine. In quest’ambito rientrano, a titolo d’esempio, la diffusione di informazioni sulla situazione esistente nei Paesi d’origine e sull'opportunità del rimpatrio volontario e assistito; la distribuzione di materiale informativo sui progetti esistenti e sulle possibili forme di assistenza al reinserimento; nonché forme di consulenza individuale per quanti optino per il rimpatrio;

 

q      supporto logistico in merito al viaggio di ritorno, limitatamente alla parte che si svolge in territorio nazionale e, eventuale, sostegno al disbrigo delle formalità burocratiche relative al rimpatrio. In quest’ambito rientrano, a titolo d’esempio, la copertura dei costi di viaggio fino al punto d'imbarco o al confine di Stato, nonché il supporto all'ottenimento del passaporto o dei laissez-passer e dei visti necessari;

 

q      collegamento funzionale con la Segreteria Centrale e con l’Organizzazione specializzata in materia, individuata dal Coordinamento in base alla specifica esperienza maturata nel settore, che provvederà, in linea generale, alla predisposizione e all’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario per la parte relativa al viaggio fuori dal territorio nazionale e all’eventuale sostegno al reinsediamento nel Paese d’origine.  

 

All'Organizzazione specializzata prescelta spetterà innanzitutto provvedere, sulla base di un accordo definito congiuntamente dal Ministero dell’Interno e dall’UNHCR, all’organizzazione logistica e alla copertura dei costi del viaggio di ritorno, per la parte che si svolge in territorio estero; a dare supporto ai fini dell'ottenimento dei titoli di viaggio necessari; alla registrazione dei beneficiari rimpatriati, nonché alla certificazione del loro avvenuto rientro.

 

La stessa Organizzazione curerà inoltre la formazione generale o professionale direttamente connessa con il rimpatrio volontario, rivolta ai funzionari o al personale di Enti Locali, ONG, Prefetture ecc.; attiverà servizi di informazione e orientamento sull’opportunità del rientro e sulla situazione esistente nei Paesi d’origine, nonché sulle eventuali forme di assistenza ai fini del reinserimento socio-economico; ed infine fornirà il sostegno logistico-operativo necessario alle operazioni di rimpatrio e di reinserimento e alla predisposizione di sistemi di monitoraggio e seguito dopo il rientro.

 

 

6. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

 

Per quanto riguarda i termini e le modalità per la presentazione dei progetti si rimanda all’Invito pubblico a presentare proposte e al relativo Comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -  Serie Generale – “Estratti Sunti e Comunicati”, del 20 marzo 2001.

 

Per l'individuazione dei costi ammissibili, si rinvia allo "Schema orientativo per la redazione del bilancio di previsione", allegato al Modello Standard per la presentazione delle domande.

 

 

7. COMUNICAZIONI

 

Le presenti linee-guida e il Modello Standard per la presentazione delle domande di finanziamento (oltre ovviamente all’Invito pubblico) sono pubblicati su Internet, sul web-site del Ministero dell’interno www.cittadinitalia.it e su quello dell’Anci  www.anci.it .

 

Ai Comuni che ne facciano richiesta, si procederà alla trasmissione del summenzionato materiale a mezzo posta.

 

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione può essere contattata la:

 

Segreteria Centrale

Programma Nazionale Asilo – Fondo Europeo per i Rifugiati

c/o ANCIFORM

Via dell’Arco di Travertino, 11

 

00178   Roma

 

tel. 06.76291392… - 06.76291305.

fax. 06.76291309.

e-mail:          asilo@anciform.it

 



[1] Il 28 settembre 2000, il Consiglio dell’Unione Europea ha istituito il Fondo Europeo per i Rifugiati (Decisione del Consiglio Europeo n. 2000/596/CE, cd. "Decisione FER"), per sostenere le azioni degli Stati membri dell’Unione in merito alle condizioni di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di richiedenti asilo, rifugiati e profughi.

Il FER sostituisce le precedenti linee di bilancio B7-6008 e B5-803 utilizzate a partire dal 1997 e poi riunificate nel 1999 sotto la linea di bilancio B5-803, gestite direttamente dalla Commissione Europea.

La Decisione che istituisce il Fondo introduce inoltre un nuovo sistema di gestione degli interventi, che affida a ciascuno Stato membro il compito di individuare, sulla base della situazione esistente nei singoli Paesi, le carenze nel campo dell’accoglienza, dell’integrazione e del rimpatrio volontario e le azioni da intraprendere per far fronte alle specifiche esigenze riscontrate a livello nazionale, attraverso la predisposizione di un apposito programma di attuazione FER.

Le risorse finanziarie del FER vengono ora ripartite fra gli Stati membri, ai quali viene affidata la responsabilità dell’attuazione delle azioni che beneficiano del sostegno comunitario e quindi la selezione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione dei singoli progetti. In Italia, l'Autorità Responsabile e' il Ministero dell'Interno.

 

[2] Si veda la Circolare del Ministero della Sanità N. 5 del 24 marzo 2000.

[3] Art. 45, comma 1 del D.P.R. n. 394 del 1999.

[4] La realizzazione di percorsi integrati di accoglienza e di formazione risulta, infine, particolarmente rilevante alla luce di quanto disposto dal disegno di legge in materia di asilo e di protezione umanitaria. Il DDL 5381 prevede infatti il diritto per i richiedenti asilo, sulla cui domanda non sia stata adottata una decisione entro 6 mesi, di svolgere attività lavorative fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

[5] Si ritiene opportuno ricordare che, per le attività educative e formative degli adulti, in base all’articolo 38, comma 7, del D.L.gs. n. 286/98, le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, promuovono iniziative di educazione interculturale e provvedono all’istituzione anche in base a convenzioni con Regioni ed EE.LL, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria, di corsi di lingua italiana, di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell’obbligo ecc…