ALLEGATO 1
Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione per il triennio 2001-2003
La I Commissione Affari costituzionali,
con le seguenti osservazioni:
esaminato il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione per il triennio 2001-2003;
apprezzata l'impostazione, la completezza dell'indagine, la serietà della documentazione e condivisi i propositi;
esprime
a) si valuti la possibilità di favorire vie d'accesso diverse alla chiamata diretta non sempre possibile e di incentivare l'ingresso per ricerca di lavoro istituendo le liste consolari previste dell'articolo 23, comma 4 del Testo unico, fondate sulla anzianità di iscrizione, sulla traccia di quanto consigliato da una comunicazione dell'Unione europea;
b) in alternativa all'ingresso per ricerca di lavoro, si valuti la possibilità di consentire la conversione di un permesso di breve durata (es. turismo) in permesso di soggiorno per lavoro, sulla base dell'articolo 5, comma 9, del Testo unico, recentemente recepito dalla proposta di legge C. 5808, approvata dalla Camera dei deputati, qualora si sia certificata una possibilità concreta di lavoro e si rientri nelle quote stabilite per il flusso annuo;
c) si valuti inoltre la possibilità che, per la formazione delle liste ex articolo 21 del Testo unico, si permetta alle aziende italiane non solo di compiere l'attività di formazione professionale per immigrati nei Paesi di origine, ma anche di avviare forme di preselezione secondo la necessità delle aziende stesse, sia pure sotto il controllo dell'Autorità pubblica centrale;
d) si valuti la necessità di un più frequente ricorso alla misura prevista dall'articolo 31, comma 3, T.U, che consente al Tribunale per i minorenni di autorizzare il soggiorno del genitore di alunni stranieri in condizione di soggiorno illegale in deroga alle altre disposizioni di legge laddove questo sia richiesto dall'esigenza di tutela dello sviluppo psicofisico del minore presente in Italia;
e) si esamini la possibilità di correggere le disposizioni adottate con nota del MURST del 26 ottobre 2000 in base alle quali l'accesso ai corsi di specializzazione medica di cittadini non comunitari è autorizzato solo in relazione a posti in soprannumero, perché contraddice l'articolo 39, comma 5, del T.U. , che consente l'accesso ai corsi universitari, compresi quelli di specializzazione, degli stranieri titolari di determinati permessi di soggiorno, ovvero regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di titolo di studio conseguito o riconosciuto in Italia;
f) si valuti se sia possibile facilitare le varie procedure burocratiche per gli stranieri ed in particolare quelle per il riconoscimento dei titoli di infermieri professionali.