I Commissione - MercoledÏ 28 febbraio 2001


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ALLEGATO 1

Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione per il triennio 2001-2003

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione Affari costituzionali,
esaminato il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione per il triennio 2001-2003;
apprezzata l'impostazione, la completezza dell'indagine, la serietà della documentazione e condivisi i propositi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si valuti la possibilità di favorire vie d'accesso diverse alla chiamata diretta non sempre possibile e di incentivare l'ingresso per ricerca di lavoro istituendo le liste consolari previste dell'articolo 23, comma 4 del Testo unico, fondate sulla anzianità di iscrizione, sulla traccia di quanto consigliato da una comunicazione dell'Unione europea;
b) in alternativa all'ingresso per ricerca di lavoro, si valuti la possibilità di consentire la conversione di un permesso di breve durata (es. turismo) in permesso di soggiorno per lavoro, sulla base dell'articolo 5, comma 9, del Testo unico, recentemente recepito dalla proposta di legge C. 5808, approvata dalla Camera dei deputati, qualora si sia certificata una possibilità concreta di lavoro e si rientri nelle quote stabilite per il flusso annuo;
c) si valuti inoltre la possibilità che, per la formazione delle liste ex articolo 21 del Testo unico, si permetta alle aziende italiane non solo di compiere l'attività di formazione professionale per immigrati nei Paesi di origine, ma anche di avviare forme di preselezione secondo la necessità delle aziende stesse, sia pure sotto il controllo dell'Autorità pubblica centrale;
d) si valuti la necessità di un più frequente ricorso alla misura prevista dall'articolo 31, comma 3, T.U, che consente al Tribunale per i minorenni di autorizzare il soggiorno del genitore di alunni stranieri in condizione di soggiorno illegale in deroga alle altre disposizioni di legge laddove questo sia richiesto dall'esigenza di tutela dello sviluppo psicofisico del minore presente in Italia;
e) si esamini la possibilità di correggere le disposizioni adottate con nota del MURST del 26 ottobre 2000 in base alle quali l'accesso ai corsi di specializzazione medica di cittadini non comunitari è autorizzato solo in relazione a posti in soprannumero, perché contraddice l'articolo 39, comma 5, del T.U. , che consente l'accesso ai corsi universitari, compresi quelli di specializzazione, degli stranieri titolari di determinati permessi di soggiorno, ovvero regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di titolo di studio conseguito o riconosciuto in Italia;
f) si valuti se sia possibile facilitare le varie procedure burocratiche per gli stranieri ed in particolare quelle per il riconoscimento dei titoli di infermieri professionali.


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PARERE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali,
esaminato il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione per il triennio 2001-2003;
apprezzata l'impostazione, la completezza dell'indagine, la serietà della documentazione e condivisi i propositi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si valuti la possibilità di favorire vie d'accesso diverse alla chiamata diretta non sempre possibile e di incentivare l'ingresso per ricerca di lavoro istituendo le liste consolari previste dell'articolo 23, comma 4 del Testo unico, fondate sulla anzianità di iscrizione, sulla traccia di quanto consigliato da una comunicazione dell'Unione europea;
b) in alternativa all'ingresso per ricerca di lavoro, si valuti la possibilità di consentire la conversione di un permesso di breve durata (es. turismo) in permesso di soggiorno per lavoro, sulla base dell'articolo 5, comma 9, del Testo unico, recentemente recepito dalla proposta di legge C. 5808, approvata dalla Camera dei deputati, qualora si sia certificata una possibilità concreta di lavoro e si rientri nelle quote stabilite per il flusso annuo;
c) si valuti inoltre la possibilità che, per la formazione delle liste ex articolo 21 del Testo unico, si permetta alle aziende italiane non solo di compiere l'attività di formazione professionale per immigrati nei Paesi di origine, ma anche di avviare forme di preselezione secondo la necessità delle aziende stesse, sia pure sotto il controllo dell'Autorità pubblica centrale;
d) si valuti la necessità di un più frequente ricorso alla misura prevista dall'articolo 31, comma 3, T.U, che consente al Tribunale per i minorenni di autorizzare il soggiorno del genitore di alunni stranieri in condizione di soggiorno illegale in deroga alle altre disposizioni di legge laddove questo sia richiesto dall'esigenza di tutela dello sviluppo psicofisico del minore presente in Italia;
e) si esamini la possibilità di correggere le disposizioni adottate con nota del MURST del 26 ottobre 2000 in base alle quali l'accesso ai corsi di specializzazione medica di cittadini non comunitari è autorizzato solo in relazione a posti in soprannumero, perché contraddice l'articolo 39, comma 5, del T.U. , che consente l'accesso ai corsi universitari, compresi quelli di specializzazione, degli stranieri titolari di determinati permessi di soggiorno, ovvero regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di titolo di studio conseguito o riconosciuto in Italia;
f) si valuti se sia possibile facilitare le varie procedure burocratiche per gli stranieri ed in particolare quelle per il riconoscimento dei titoli di infermieri professionali;
g) si valuti quali iniziative siano necessarie per incentivare il rimpatrio volontario di extracomunitari irregolari.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2001.

PARERE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali,
esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello stato per l'anno 2001,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
si valuti l'opportunità di esaminare favorevolmente eventuali ulteriori richieste di singole regioni o delle province autonome per un aumento delle quote di lavoratori stagionali. Risulta infatti da documentazione pervenuta a questa Commissione che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno già complessivamente chiesto una quota ulteriore di 28 mila lavoratori stagionali;
e con le seguenti osservazioni:
a) qualora successivamente all'adozione dello schema di decreto in esame nel corso dell'anno risultino esaurite una o più quote di lavoratori a tempo indeterminato in esso stabilite, si valuti l'opportunità di procedere all'adozione di ulteriori decreti di programmazione dei flussi di ingresso ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) si valuti la possibilità di semplificare le procedure per il riconoscimento dei titoli di studio e di precisare le modalità di ingresso per infermieri professionali e per lavoratori specializzati nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
c) si valuti l'opportunità di eliminare ogni esclusione dei lavoratori provenienti dai paesi di cui all'articolo 3 dello schema di decreto dalle quote di ingresso per lavori stagionali.