Padova, 12.02.2001

                                                                                             

RACCOMANDATA A.R.

 

                                                                                              Spett.le

                                                                                              Ministero dell’Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale

Servizio Immigrazione e Polizia di Frontiera

                                                                                              Palazzo del Viminale

                                                           00100  ROMA

 

 

 

                                                           e p.c.   Spett.le

Questura di Padova

Ufficio Stranieri

Via S. Chiara

35123  PADOVA      

 

 

 

Oggetto: Rinnovo permesso di soggiorno rilasciato per visite, affari e turismo - Quesito

 

 

 

            Ci si interroga sull’ammissibilità del rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno rilasciato per le motivazioni in oggetto.

 

            Un’esegesi conforme alla lettera ed allo spirito delle norme disciplinanti la fattispecie impone di concludere per la soluzione affermativa.

 

            Si rileva, in proposito, che l’art. 5, co. 4, D. Lgs. 286/98, dopo aver formulato i limiti massimi di durata del rilascio iniziale in funzione delle diverse tipologie di permesso di soggiorno, vincola la durata del rinnovo attraverso il riferimento al tetto massimo del doppio del termine stabilito con il rilascio iniziale, “fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione”.

 

            Orbene, relativamente alla alla fattispecie in esame, l’art. 13, co. 1, DPR 394/99 dispone che “il permesso di soggiorno rilasciato [……] per i soli motivi di turismo non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni”. Appare evidente che il limite di novanta giorni vale a circoscrivere la durata massima complessiva del rinnovo o della proroga della suddetta specifica tipologia di permesso di soggiorno (a cui viene equiparata quella per visite ed affari) e non può, assolutamente, ricomprendere anche il termine del rilascio iniziale.

 

            Quest’ultimo, infatti, è stato autonomamente fissato in tre mesi ex art. 5, co. 3, lett. a) D. Lgs. 286/98.

 

            Ed è appena il caso di rilevare, al riguardo, che i due termini (90 giorni per il rinnovo o la proroga ex art. 13, co. 1, DPR 394/99 e tre mesi per il rilascio iniziale ex art. 5, co. 3, lett. a) D. Lgs. 286/98) sono diversi e non sovrapponibile.

 

            Alla luce delle suddette considerazioni non sembrano sussistere dubbi in ordine alla ammissibilità del rinnovo e della proroga del provvedimento in oggetto nei termini suddetti.

 

            In attesa di conoscere l’orientamento dell’Amministrazione in merito, porgo

 

Distinti saluti

 

 

Avv. VINCENZO TALLARICO