Ric.n. 812/00                                                  Sent.n° 257/2001

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza,

nelle persone dei magistrati:

                          Umberto Zuballi                  -Presidente, relatore

                          Italo Franco                         -Consigliere

                          Marco Buricelli                   -Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 812/00, proposto da Ait Jeddad Abdelmoughit rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Tallarico e domiciliato presso la Segreteria generale del TAR, come da mandato a margine del ricorso;

contro

il Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

del decreto datato 22 novembre 1999 del Questore di Treviso recante diniego di rinnovo del permesso di Soggiorno;

            Visto il ricorso, notificato il 14 marzo 2000 e depositato presso la Segreteria generale il 22 marzo 2000 con i relativi allegati;

            Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero, depositato il 8 aprile 2000;

 


            Viste le memorie prodotte dalle parti;

            Data per letta alla pubblica udienza del 31 gennaio 2001 la relazione del presidente Umberto Zuballi e udito altresì l’avvocato Brunetti per il Ministero, nessuno comparso per il ricorrente;

             Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

            Il ricorrente fa presente di possedere i requisiti per la regolarizzazione; in particolare un lavoro e un alloggio. A prova della presenza in Italia al 27 marzo 1998 ha prodotto una tessera sindacale rilasciata dalla FILCA CISL in data 25 febbraio 1998.

            In diritto deduce il travisamento dei fatti e l'inosservanza della circolare.

            La Questura non spiega le ragioni per cui la tessera non è stata considerata valida ne' è stata svolta alcuna istruttoria in merito.

            Si è costituita in giudizio l’amministrazione. che puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione, siccome infondato.

DIRITTO

            Il ricorso merita accoglimento.

            Appare fondata la censura di difetto di motivazione, in quanto il diniego risulta motivato con la falsità di un timbro postale ma nulla si afferma circa la non riscontrabilità della tessera rilasciata dalla FILCA CISL,  documento questo presentato successivamente dall’interessato.

 


            Orbene, tale ultimo documento avrebbe dovuto formare oggetto di una congrua istruttoria circa l'esistenza presso la sede della CISL di registri numerati, ovvero di altre idonee indagini

In altri termini, il diniego gravato avrebbe dovuto essere supportato da una più incisiva motivazione, fondata su riscontri istruttori.

            La  fondatezza  della  principale  censura  comporta l’annullamento dell'impugnato diniego, salvi e riservati eventuali provvedimenti che l'amministrazione, nella sua discrezionalità, vorrà adottare

Vi  sono tuttavia ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il    Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

lo accoglie,

            e per l'effetto annulla l’impugnato provvedimento.

            Spese compensate.

            Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa

Cosi deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2001.

 


 

Umberto Zuballi Presidente estensore

 

Il Segretario