TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA

Il Giudice

letti gli atti e i documenti di causa;

sciogliendo la riserva che precede;

ritenuta la fondatezza del ricorso:

che, segnatamente, come da argomentazioni difensive di parte ricorrente quivi condivise:

a)   l'espulsione non consegue automaticamente all'inutile decorrenza del termine per il rinnovo del permesso di soggiorno;

b)   consegue solo all'esame ed all'eventuale rifiuto della richiesta, ex art. 5 comma V d.l. 286/1996;

c)   il principio della non automaticita' vale a condizione che sia intervenuta richiesta di rinnovo, quand'anche tardiva (cfr. Cass. 13891 del 20.10.2000);

d)   i presupposti dell'espulsione amministrativa, in ogni caso, sono tra l'altro rappresentati, ex art. 13 II comma lett. B), dalla intervenuta scadenza del permesso di soggiorno da più di sessanta giorni e dalla circostanza ivi indicata della mancata richiesta di rinnovo;

e)   nella specie è incontestato che il ricorrente si presento' per chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, seppure in atti non via sia formalizzazione della richiesta medesima, con la conseguenza che prima di procedersi alla espulsione occorreva un giudizio  ad hoc ed autonomo, quindi anche autonomamente impugnabile, sul diritto al rinnovo, anche in presenza di tardività della richiesta sia essa riferita al termine di cui all'art.  5 comma IV che al termine di cui all'art. 13 Il coma lett. B) d.l. cit.;

ritenuto, dunque, che sussistendo, come nella specie,  una situazione - già riconosciuta   di legittimità circa i presupposti di merito del permesso di soggiorno, ebbene una pronuncia sulla richiesta di rinnovo, quand'anche del tutto tardiva la richiesta medesima, debba ritenersi presupposto per l'emissione del decreto di espulsione (cfr. Pretura Padova ordinanza 24.3.1999);

che meriti dunque accoglimento il ricorso con la conseguente declaratoria di annullamento del provvedimento impugnato;

ritenuta infine la sussistenza di giuste ragioni di compensazione delle spese per la controvertibilità delle stesse questioni trattate,

 

p.q.m.

 

in accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato decreto di espulsione n. 166/20001 PS. del 1.3.2001, notificato in pari data, spese compensate.

Venezia, 15.3.2001

                                                                        

                                                                        il Giudice                    

                                                                    Dott. Passannante