Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE

Servizio immigrazione e Polizia di Frontiera

 

N.300/C/2001/1288/P/12.214.5/1^DIV.

Roma, 28 settembre 2001

 

                        AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA                                                      LORO SEDI

e,p.c.,               AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA                                                      LORO SEDI

                        AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA                                                       LORO SEDI

                        AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO            BOLZANO

                        AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO            TRENTO

                        AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA            AOSTA

                        AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA                               LORO SEDI

OGGETTO: Rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari.

Diverse Questure hanno posto all'attenzione di questo Ufficio la problematica relativa al rinnovo dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, rilasciati, ai sensi dell'art.3, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 1settembre 2000, ai cittadini jugoslavi di etnia kosovara, già beneficiari delle misure di protezione temporanea di cui al D.P.C.M. 12 maggio 1999.


Tale titolo di soggiorno, secondo la citata norma, poteva a suo tempo essere concesso, nella consapevolezza di particolari e gravi situazioni personali, a seguito di una favorevole valutazione della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, basata su elementi certi di cui l'Autorità di P.S. non era a conoscenza.


Su elementi di siffatta natura, del pari, si fonda anche la nota raccomandazione che la predetta Commissione formula in sede di diniego dell'istanza volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, che conduce al rilascio del permesso di soggiorno a carattere umanitario ai sensi dell'art.5, comma 6, D.L.vo 286/98.


Ciò premesso, proprio in quanto si verte in materia di posizioni di cittadini extracomunitari, in cui il rischio per la loro incolumità in caso di rimpatrio prevale su ogni altro aspetto, appare necessario affidarsi alla valutazione del citato organismo anche per ciò che concerne l'istanza di rinnovo del permesso per motivi umanitari ogni qualvolta il rilascio sia stato diretta conseguenza di un intervento della Commissione stessa.


Le SS.LL. vorranno pertanto impartire opportune istruzioni agli Uffici dipendenti volte a sottoporre al vaglio della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato le richieste in tal senso avanzate dagli stranieri interessati.


Sulla scorta di quanto comunicato da tale organismo, l'Autorità di P.S. potrà procedere al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari ovvero al rifiuto con le modalità di cui all'art.12 del D.P.R.394/99.


I Sigg. Dirigenti delle Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di partecipare il contenuto della presente circolare a tutti i presidi della Specialità rientranti nella specifica competenza territoriale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pansa