Ministero dell'Interno

 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE

 

N.300/C/2001/1341/P/10.1.1/1^DIV.

Roma, 6 ottobre 2001

 ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA                                             LORO SEDI

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA                                                   LORO SEDI

AI SETTORI POLIZIA DI FRONTIERA                                                   LORO SEDI

AGLI UFFICI DI P.S PRESSO GLI SCALI MARITTIMI ED AEREI                       LORO SEDI

AGLI UFFICI DI P.S PRESSO GLI SCALI MARITTIMI                           LORO SEDI

AGLI UFFICI DI P.S PRESSO GLI SCALI AEREI                                               LORO SEDI

 

OGGETTO:Regolamento (CE) n. 1091/2001 del 28 maggio 2001 relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto di lunga durata.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato, in data 28 maggio 2001, il Regolamento (CE) n.1091/2001 relativo alla libera circolazione dei cittadini di Paesi terzi titolari di un visto d'ingresso per soggiorno di lunga durata, rilasciato da una delle Parti aderenti all'Accordo di Schengen

Il predetto Regolamento introduce la facoltà stranieri muniti di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata ed in attesa di ottenere il relativo permesso di soggiorno dalle Autorità dello Stato che ha rilasciato loro tale visto, di circolare nello spazio Schenghen per un periodo non superiore a 90 giorni, con la sola eccezione della Danimarca che non partecipa all'adozione del regolamento in argomento.

Tale misura. che costituisce un primo passo verso l'armonizzazione delle condizioni di rilascio dei visti nazionali per soggiorni di lunga durata, conferisce al visto nazionale la valenza di visto Schengen uniforme, attese le oggettive difficoltà, prospettate da tutti gli Stati membri a rilasciare, in tempi brevi, permessi di soggiorno di lunga durata.

Il Regolamento consta di due articoli, che apportano modifiche, nel senso sopraindicato, rispettivamente (art. 1) all'art. 18 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen e (art.2) al punto 2.2 - parte I dell'Istruzione Consolare Comune.

Lo straniero che, munito del visto in argomento, fa ingresso nel territorio nazionale dovrà comunque produrre, ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.L.vo 286/98, idonea istanza al Questore della provincia in cui si trova, volta ad ottenere un permesso di soggiorno di breve durata in relazione alle motivazioni addotte che saranno - se diverse dal turismo - debitamente documentate.

Ciò in quanto, trattandosi di soggetto privo, anche se momentaneamente, di permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato competente, non risulta applicabile l'art.5. comma 7, del predetto D.L.vo, che limita gli adempimenti a carico dello straniero ad una dichiarazione della sua presenza in Italia.

Sono in ogni caso fatte salve le opportune verifiche sulla disponibilità di risorse finanziarie di cui alla Direttiva del Ministro dell'Interno 1 marzo 2000.

Appare opportuno ribadire che gli stranieri titolari di visti di lunga durata concessi dalla Danimarca sono esclusi dal beneficio in argomento e che il soggiorno in Italia non può in nessun caso superare i 90 giorni.

Per completezza di informazione si rappresenta che l'Allegato 13 della nuova versione della ICC, aggiornata al 25 giugno 200l. che sarà diramata a codesti Uffici. Riporta all'esempio 15 (all.2) il codice identificativo della nuova vignetta visto (D+C).

I Dirigenti delle Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di partecipare il contenuto della presente a tutti i presidi della Specialità rientranti nella specifica competenza territoriale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pansa