AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 21 NOVEMBRE 2001
54 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE


Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Taormina.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(55) EUFEMI ed altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione.
(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore BOSCETTO completa l'illustrazione delle modifiche introdotte al decreto legislativo n. 286 del 1998.
All'articolo 13 viene capovolta l'attuale impostazione della disciplina dell'espulsione. Il testo unico, infatti, prevede che l'espulsione sia di regola effettuata mediante intimazione e, solo in determinati casi, con l'accompagnamento alla frontiera. Si rilevato che la maggior parte degli intimati non ottempera all'ordine di lasciare il territorio nazionale e pertanto si stabilisce che l'espulsione con accompagnamento alla frontiera diventi la regola ordinaria, ferma rimanendo l'intimazione per alcuni limitati casi di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, assistita comunque dalla possibilit di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo. Il decreto che dispone l'espulsione in ogni caso immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Nel caso in cui lo straniero sottoposto a procedimento penale non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorit giudiziaria che pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilit di persone concorrenti nei reati o imputati in procedimenti connessi e all'interesse della persona offesa. Acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Vengono introdotte, inoltre, disposizioni sanzionatorie per il caso in cui lo straniero espulso rientri illegalmente nel territorio dello Stato nonch in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione e sulle relative garanzie del diritto di difesa.
Precisa che la normativa non intende risultare vessatoria nei confronti delle persone immigrate e, anzi, ribadisce l'intento della sua parte politica di realizzare la massima tutela nei confronti di chi legalmente abbia ingresso nel territorio nazionale; si intende solo evitare il riproporsi delle elusioni della disciplina sull'immigrazione, favorite dalle indiscriminate sanatorie che si sono susseguite negli anni passati, che hanno gonfiato, fra l'altro, le fila della criminalit. Il disegno di legge realizza un equilibrio moderato fra le diverse necessit, fermo l'auspicio che durante l'esame in Commissione vengano apportati i necessari miglioramenti tecnici, senza particolari contrapposizioni politiche.
All'articolo 14 del decreto legislativo, recante disposizioni in materia di esecuzione dell'espulsione, si prevede che il trattenimento dello straniero nel centro di permanenza temporanea e assistenza nel caso in cui non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione abbia la durata di trenta giorni e possa essere prorogato per ulteriori trenta giorni, al termine dei quali il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. Sui commi 5-bis, 5-ter e 5-quater il cui inserimento viene proposto dall'articolo 12 del disegno di legge n. 795, recanti norme penali per il caso di resistenza da parte dello straniero, necessario un approfondimento teso a migliorare la formulazione, che non lascia tranquilli sul piano della correttezza giuridica.
All'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 viene introdotta l'ipotesi di espulsione a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, in merito alla quale necessario riflettere circa l'opportunit di una preferenza per l'allontanamento dello straniero in luogo della esecuzione della pena.
All'articolo 21 del decreto legislativo n. 286 viene introdotta una modifica che prevede l'assegnazione in via preferenziale di quote di flussi di ingresso ai lavoratori di origine italiana residenti in paesi non comunitari. Si precisa inoltre che la programmazione dei flussi predisposta in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali d'utenza.
L'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 viene integrato con l'istituzione dello sportello unico per l'immigrazione, presso le prefetture-uffici territoriali di Governo, che diventa responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri. Si stabilisce che entro venti giorni dalla presentazione della domanda il lavoratore nazionale o comunitario possa avanzare la propria disponibilit, ma non si chiarisce se detta disponibilit condizioni la discrezionalit nella scelta da parte del datore di lavoro. Si precisa inoltre che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario, il quale pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.
L'articolo 23 del decreto legislativo n. 286 viene modificato con la previsione di titoli di preferenza nel collocamento dei lavoratori stranieri derivanti dall'aver frequentato corsi di istruzione e di formazione professionale organizzati nei paesi di origine da enti abilitati, mentre l'articolo 26 viene innovato con una nuova disciplina del permesso di soggiorno per lavoro autonomo che si riaggancia a quella del contratto di soggiorno di lavoro subordinato, prevedendo fra l'altro la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione con accompagnamento alla frontiera nel caso di reati tipici quali quelli di contraffazione dei marchi e di violazione delle norme di tutela del diritto d'autore. A tale proposito, ricorda che la Corte costituzionale ha considerato costituzionalmente legittime le disposizioni che puniscono con particolare severit le violazioni anche lievi della legge da parte del cittadino straniero.
Il comma 5-bis aggiunto infine all'articolo 27 prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo professionistico, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali.
All'articolo 29 del decreto legislativo n. 286 vengono modificate alcune disposizioni in materia di ricongiungimento familiare. In particolare si stabilisce che il ricongiungimento dei genitori a carico possa essere chiesto solo qualora essi non abbiano altri figli; in questo caso sarebbe opportuno completare la disposizione precisando: "nel paese di provenienza". Viene invece abrogata la lettera d), che consente il ricongiungimento dei parenti entro il terzo grado.
All'articolo 30, viene aggiunto il comma 1-bis che dispone la revoca immediata del permesso di soggiorno qualora sia accertato che al matrimonio con cittadini italiani o comunitari ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti non seguita l'effettiva convivenza. A tale proposito osserva che la rubrica dell'articolo 23 del disegno di legge (Disposizioni di contrasto ai matrimoni simulati) appare inesatta, dal momento che la disposizione tesa ad evitare l'aggiramento delle disposizioni sull'immigrazione piuttosto che a riconoscere il diritto all'annullamento da parte di uno dei coniugi; peraltro la previsione del limite minimo di un anno di convivenza non sembra rappresentare un deterrente sufficiente.
La facolt del sindaco di disporre l'alloggiamento di stranieri irregolari nei centri di accoglienza in situazioni di emergenza, gi prevista all'articolo 40 del testo unico, viene trasferita nell'articolo 26 del disegno di legge, recante norme transitorie e finali; sempre all'articolo 40 del testo unico si precisa che l'accesso alle misure di integrazione sociale riservato agli stranieri che dimostrino di essere in regola con la disciplina dell'immigrazione.
In conclusione sottolinea che il disegno di legge n. 795 non compromette l'impianto del testo unico, apportando solo modifiche fondate su esigenze ampiamente condivise.
Ricorda quindi le disposizioni del Capo II del disegno di legge n. 795 che disciplinano la revisione delle norme in materia di diritto d'asilo, anche al fine di impedire che tale istituto sia utilizzato impropriamente al solo scopo di procrastinare o di evitare un provvedimento di allontanamento per irregolarit di soggiorno. Si stabilisce il principio della non trattenibilit dei richiedenti asilo per il mero fatto di esaminare la loro istanza, con alcune eccezioni, e si prevede la procedura semplificata per le domande manifestamente infondate.
Richiama infine le disposizioni dell'articolo 1 del disegno di legge n. 795 intese a favorire le donazioni verso i paesi di origine degli immigrati, attraverso misure di esenzione fiscale e la preferenza da accordarsi a quei paesi che abbiano prestato collaborazione nel contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonch in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria.
Si rivolge infine ai componenti della Commissione e al Governo affinch garantiscano il massimo impegno nell'esame del disegno di legge in titolo, al fine di realizzare una normativa pienamente rispondente all'interesse del Paese.

Il senatore MANCINO osserva che sui disegni di legge in titolo necessario acquisire il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali, integrata dai rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Dal momento che non si ancora provveduto all'attuazione di questa importante innovazione costituzionale, necessario che il Presidente o l'Ufficio di presidenza dirimano la questione preliminarmente al proseguimento dell'esame, prevedendo come soluzione alternativa, eventualmente, l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Il presidente PASTORE ricorda che il parere della Commissione bicamerale per le questioni regionali gi stato richiesto. L'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 non reca alcun obbligo costituzionale, stabilendo unicamente la possibilit che i regolamenti delle due Camere prevedano l'integrazione della composizione della suddetta Commissione con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali. Dal momento che finora i regolamenti parlamentari non sono stati modificati e considerando che quella in esame una delle rare materie che il nuovo articolo 117 della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato (salva la previsione dell'articolo 118, comma terzo della Costituzione), ritiene che non sussistano impedimenti al proseguimento dell'esame dei disegni di legge in titolo. Peraltro le regioni sono pienamente associate nel procedimento di determinazione dei flussi di ingresso ed ampia la disponibilit ad estendere le forme di partecipazione.

Il senatore VITALI, prendendo atto dell'intenzione del Governo di dare luogo ad una revisione completa di una disciplina approvata soltanto tre anni fa, chiede che venga preliminarmente fornito un bilancio dell'applicazione della legge Turco-Napolitano, in ordine alla quale la sua parte politica esprime un giudizio di soddisfazione. E' ben vero che l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 non stabilisce un vero e proprio obbligo di integrazione della composizione della Commissione bicamerale per le questioni regionali, ma ove il Parlamento non attuasse il principio contenuto nel terzo comma dell'articolo 118, che prevede l'approvazione di una legge che disciplini le forme di coordinamento fra Stato e regioni in particolare nella materia dell'immigrazione, esso manifesterebbe chiaramente l'intenzione di non rispettare un principio costituzionale. Ritiene infine che l'articolo 5 del disegno di legge n. 795, stabilendo l'obbligo per il datore di lavoro di garantire una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore, operi un inaudito attentato alla libert d'impresa.
Ci premesso avanza una questione pregiudiziale da proporre all'Assemblea, attraverso la quale richiedere che il Governo presenti preliminarmente una dettagliata relazione sui risultati ottenuti in tre anni di attuazione del decreto legislativo n. 286 del 1998; chiede inoltre che si proceda all'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, nonch, in relazione in particolare all'articolo 5 del disegno di legge n. 795, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Accertata la presenza del numero legale, la proposta del senatore Vitali, posta in votazione, non accolta.

Il senatore BRUTTI ribadisce la richiesta di procedere comunque ad alcune audizioni per acquisire le informazioni utili al prosieguo dell'esame.

Il presidente PASTORE, rilevata la singolarit della questione pregiudiziale avanzata dal senatore Vitali, anche in considerazione dei limiti stabiliti dal Regolamento all'esame di tali questioni in Commissione, osserva che il Governo durante l'esame del disegno di legge potr comunque fornire tutte le informazioni che la Commissione ritenesse necessarie. Pur condividendo l'opportunit di procedere ad una serie di audizioni, in qualit di Presidente della Commissione si ritiene in dovere di assicurare ai disegni di legge in esame un iter certo e veloce, tenendo conto della situazione di emergenza che si determinata.

Il senatore DEL PENNINO propone che le modalit dell'ulteriore esame dei disegni di legge in titolo, compresa l'eventuale acquisizione di contributi esterni alla Commissione, sia discussa in un'apposita riunione dell'Ufficio di presidenza.

Il senatore GUERZONI, dopo aver ricordato che la disciplina dell'immigrazione, come anche quella sul diritto di asilo, nella passata legislatura erano state oggetto di distinte discussioni lunghe e approfondite, in occasione delle quali le esigenze rappresentate dai Gruppi dell'opposizione furono tenute nella debita considerazione, osserva che il Governo dispone degli strumenti idonei ad affrontare eventuali situazioni di emergenza e auspica che la discussione generale non sia ristretta.

Il presidente PASTORE precisa che non nelle sue intenzioni limitare i tempi di discussione, ma solo utilizzare il tempo a disposizione per l'esame approfondito del disegno di legge n. 795, che a differenza di altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno verte su una materia rientrante chiaramente fra le attribuzioni del legislatore statale. Raccogliendo la proposta del senatore Del Pennino propone quindi che la Commissione proceda, in sede informale, ad alcune audizioni da definire in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di Gruppi.

La Commissione concorda.

Il presidente PASTORE convoca pertanto immediatamente una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, ripresa alle ore 16,25.

Il presidente PASTORE avverte che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di procedere, sin dalla prossima settimana, all'audizione informale del Presidente e del Vice presidente della Conferenza dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, nonch di rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei sindacati dei lavoratori, per approfondire le tematiche relative ai disegni di legge n. 795 e connessi.

La Commissione prende atto delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.