AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLED' 21 NOVEMBRE 2001
53 Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE


Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Taormina.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(55) EUFEMI ed altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione.
(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione.
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BOSCETTO, ricordato il contenuto dei disegni di legge nn. 55 e 770, riferisce analiticamente alla Commissione sui contenuti del disegno di legge di iniziativa governativa n. 795, recante modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonch al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge n. 39 del 1990 (cosiddetta "legge Martelli").
Il disegno di legge intende affrontare la necessit di innovare profondamente la disciplina in materia di immigrazione, in considerazione dell'accentuarsi dei flussi migratori negli ultimi anni, evitando di dare luogo a sanatorie indiscriminate che nel passato hanno provocato uno sproporzionato aumento degli ingressi.
Elementi qualificanti del disegno di legge sono: il collegamento del permesso di soggiorno con l'effettivo svolgimento di un'attivit lavorativa, regolata dal contratto di soggiorno di lavoro; l'orientamento della cooperazione internazionale a favorire l'adozione di politiche di effettivo contrasto dello sfruttamento criminale dell'immigrazione clandestina; l'elevazione da 5 a 6 anni del periodo di soggiorno necessario ad ottenere la carta di soggiorno; la soppressione dell'istituto dello sponsor, che non ha favorito l'effettivo ingresso nella realt lavorativa dei lavoratori stranieri; l'immediata operativit dell'espulsione dell'irregolare; la razionalizzazione dei ricongiungimenti familiari, escludendo quello per i parenti entro il terzo grado; una procedura semplificata per il riconoscimento del diritto d'asilo tesa ad evitare che sia utilizzato per aggirare le disposizioni sull'immigrazione; il sistema di monitoraggio e coordinamento, attraverso l'istituzionalizzazione di un apposito Comitato; la previsione di percorsi formativi e di titoli di preferenza nel collocamento dei lavoratori stranieri che li abbiano seguiti.
Dopo avere richiamato l'analisi tecnico-normativa a corredo del disegno di legge, che illustra la compatibilit con la normativa comunitaria e con le competenze degli enti territoriali, anche dopo l'entrata in vigore della legge di revisione del Titolo V della Costituzione, con riferimento alla relazione tecnica sottolinea l'opportunit di vagliare puntualmente i profili di costituzionalit dell'articolo 15 che sopprime la disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286, che prevede la possibilit per i lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivit lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, presso forme di previdenza obbligatoria, maggiori del 5 per cento annuo. Analoga attenzione auspica sia prestata sulle disposizioni penali, sostanziali e processuali, recate dal disegno di legge, nonch su alcuni profili di redazione tecnica del testo, anche con riguardo agli articoli del testo unico non modificati dal provvedimento in esame.
Passa quindi ad illustrare nel dettaglio le modifiche, introdotte dal provvedimento in titolo, al decreto legislativo n. 286 del 1998.
Dopo l'articolo 2, viene inserito l'articolo 2-bis che istituisce il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio, la cui esigenza stata richiamata da pi parti. Il comma 4 dell'articolo 3 innova invece la disciplina della programmazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, anticipando il termine per l'emanazione del decreto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e prevedendo la possibilit di ulteriori decreti infrannuali, nonch la facolt del Presidente del Consiglio di provvedere in via transitoria, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente, in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale.
L'articolo 5 del decreto legislativo viene profondamente innovato, attraverso la previsione che il rilascio del permesso avvenga solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e che la durata sia quella prevista dal contratto medesimo, il quale rappresenta l'incontro della volont del datore di lavoro e del lavoratore, certificato all'estero dalla rappresentanza diplomatica o consolare. La medesima certificazione viene rilasciata per l'accertamento dei requisiti per lo svolgimento di un lavoro autonomo. Il comma 8-bis stabilisce la pena per la falsificazione dei documenti di soggiorno, richiamando l'applicazione dell'articolo 476 del codice penale.
L'articolo 5-bis istituisce la nuova fattispecie civile del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, da sottoscriversi presso lo sportello unico provinciale per l'immigrazione, che deve contenere, a pena di nullit, la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore e l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il suo rientro nel paese di provenienza.
All'articolo 6 del decreto legislativo, che disciplina le facolt e gli obblighi inerenti al soggiorno, il comma 1 precisa che la conversione del permesso rilasciato per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro pu avvenire solo previa stipula del relativo contratto di soggiorno o rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti per lo svolgimento del lavoro autonomo.
All'articolo 7 sempre del decreto legislativo viene inserito, il comma 2-bis, che introduce una sanzione amministrativa per la mancata comunicazione all'autorit di pubblica sicurezza dell'assunzione o dell'ospitalit dello straniero.
All'articolo 9, viene elevato da cinque a sei anni il periodo di soggiorno per l'ottenimento della carta di soggiorno.
All'articolo 11, il nuovo comma 1-bis, prevede l'emanazione da parte del Ministero dell'interno di misure necessarie per il coordinamento dei controlli alle frontiere e la promozione della collaborazione delle autorit italiane con quelle europee per i controlli sull'immigrazione, ai sensi dell'Accordo di Schengen.
L'articolo 12 del decreto legislativo, recante disposizioni contro le immigrazioni clandestine, viene in pi parti modificato dal disegno di legge in titolo. In particolare, si stabilisce la punibilit dell'ingresso di stranieri presenti illegalmente in Italia nel territorio di altro Stato e si rendono pi stringenti le norme di contrasto del favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Si tratta di norme penali sulle quali opportuno che la Commissione si soffermi con la dovuta attenzione, considerando, fra l'altro, al comma 3, la soppressione della disposizione che punisce l'ingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento. Si introducono infine nuove norme per rafforzare il controllo in mare al fine di contrastare l'immigrazione clandestina, che, in quanto compatibili, si applicano anche per i controlli concernenti il traffico aereo.
Si riserva quindi di esaurire la relazione nella seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame congiunto pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.