LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11)

MARTEDI' 27 NOVEMBRE 2001
32A Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BUCCIERO


Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Taormina.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA
(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
(55) EUFEMI ed altri. - Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione dell'immigrazione.
(770) CREMA. - Nuove norme in materia di immigrazione.
(Parere alla 1a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto, per le parti di competenza della Commissione, il relatore, senatore FABBRI, il quale osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 795 si propone di attuare una revisione sistematica della legislazione concernente gli stranieri, dando cos attuazione all'impegno assunto dal Governo di pervenire ad una sistemazione, sul piano dell'ordinamento interno, della disciplina del fenomeno immigratorio, alimentato in modo crescente non soltanto dallo stato di miseria e di disoccupazione in cui versano molti paesi del Terzo Mondo, ma anche negli ultimi anni, dai numerosi focolai bellici accesi in Europa e dal crollo dei regimi comunisti.
L'esigenza di innovare profondamente l'attuale disciplina in materia di immigrazione contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 costituisce ormai una necessit ineludibile, unanimemente avvertita da coloro che a vario titolo operano nelle istituzioni e nella societ civile. Con il disegno di legge all'esame, il Governo ha inteso perseguire l'obiettivo di giustificare l'ingresso e la permanenza dello straniero per soggiorni duraturi solo in relazione a un'attivit lavorativa sicura e lecita, di carattere temporaneo e anche a tempo indeterminato. Si tiene conto, inoltre, delle dinamiche effettive del fenomeno in Italia e in Europa e degli orientamenti contenuti nella proposta di direttiva attualmente al vaglio del Consiglio europeo.
Tra gli elementi pi rilevanti dell'iniziativa legislativa all'esame, in particolare per quel che riguarda il lavoro e le politiche sociali, giova ricordare l'impegno per l'integrazione del cittadino extracomunitario, fondata sul reale inserimento nel modo del lavoro attraverso l'introduzione della nuova figura del contratto di soggiorno; la determinazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro anche con decreti infrannuali; la soppressione dell'istituto dello sponsor e la razionalizzazione dei ricongiungimenti familiari.
Passando ad un esame pi dettagliato delle parti del disegno di legge n. 795 di competenza della Commissione, il relatore si sofferma in primo luogo sull'articolo 3, che riformula il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in base al quale la definizione annuale delle quote massime di ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo demandata a uno o pi decreti del Presidente del Consiglio. La nuova disciplina dispone, tra l'altro, che il decreto sia emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ferma restando la possibilit di adottare ulteriori decreti in corso di anno, qualora se ne ravvisi la necessit.
Con l'articolo 4, recante la nuova disciplina del permesso di soggiorno, si d una prima attuazione al principio per cui l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro dipendente consentito solo ai fini della stipulazione di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato. In particolare, al comma 1, la lettera d), capoverso 3-bis, primo periodo, specifica che il relativo permesso rilasciato solo a seguito della sottoscrizione di tale contratto, quindi successivamente all'ingresso del lavoratore nel territorio dello Stato. Di conseguenza le lettere a) e b), ai fini della definizione della durata del permesso, sopprimono il rinvio ai termini previsti dal visto di ingresso; il successivo capoverso 3-quater della lettera d) porta a due anni il limite del permesso di soggiorno rilasciato a cittadini stranieri per motivi di lavoro autonomo.
Con riguardo al permesso per motivi di lavoro subordinato, il citato capoverso 3-bis fa quindi rinvio, al secondo periodo, ai termini stabiliti nel summenzionato contratto di soggiorno e dispone, in ogni caso, nuovi limiti massimi di durata del permesso, nelle seguenti misure: nove mesi complessivi per uno o pi contratti di lavoro stagionale, a fronte del limite vigente, pari a sei mesi ovvero a nove mesi per i settori che richiedano tale estensione; un anno in caso di contratto di lavoro subordinato a termine; due anni in caso di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per quest'ultimo aspetto, la attuale disciplina non subisce modifiche.
Ai sensi del capoverso 3-ter della lettera d), all'extracomunitario che sia venuto nel territorio nazionale per almeno due anni di seguito per lavoro stagionale pu essere rilasciato, per il medesimo titolo, un unico permesso pluriennale fino a un massimo di tre annualit, attualmente non previsto, a condizione che l'attivit consista in "impieghi ripetitivi". Il relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno e il permesso pluriennale revocato immediatamente in caso di abuso.
Il relatore illustra quindi la successiva lettera e), che riformula il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 286, relativo al rinnovo del permesso di soggiorno. Mentre l'attuale disciplina prevede un termine unico - 30 giorni prima della scadenza del permesso -, il nuovo testo ne individua tre - 90, 60 e 30 giorni - rispettivamente per il permesso per lavoro dipendente a tempo indeterminato, per quello per lavoro subordinato a termine e per tutte le altre fattispecie.
L'articolo 5 introduce l'istituto del contratto di soggiorno per lavoro subordinato fra un datore italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un cittadino extracomunitario. La sottoscrizione di tale contratto - ai sensi della novella di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d) - costituisce una condizione per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro dipendente. Il contratto, a pena di nullit, deve contenere la garanzia - da parte del datore - di un'adeguata sistemazione per il dipendente e l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro nel Paese di provenienza. Ai sensi del capoverso 2, il contratto di soggiorno sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore, secondo le modalit indicate nel regolamento di attuazione da emanarsi nei sei mesi successivi alla pubblicazione della legge.
L'articolo 6 modifica l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in quello per motivi di lavoro. Secondo la nuova disciplina, tale conversione dovrebbe essere subordinata, se per motivi di lavoro dipendente, alla stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato; se per motivi di lavoro autonomo, alla certificazione della sussistenza - da parte dell'ufficio territoriale del Governo della provincia - dei requisiti posti dall'articolo 26 del testo unico.
Dopo avere dato conto del contenuto dell'articolo 7, che introduce una sanzione amministrativa per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore i lavoro, il relatore passa ad illustrare l'articolo 14 che, alla lettera a) del comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che nell'ambito dei decreti con cui viene disciplinato l'accesso di lavoratori stranieri nel territorio dello Stato, siano incluse quote riservate ai soggetti che abbiano almeno un ascendente - fino al terzo grado in linea retta - cittadino italiano e che risiedano in paesi non appartenenti all'Unione europea.
La successiva lettera b) inserisce un comma 4-bis nel citato articolo 21 del Decreto legislativo n. 286, con il quale si dispone che i decreti tengano altres conto dei dati sulla richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza elaborati dall'Anagrafe istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativamente alle offerte e alle richieste di lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari. Inoltre, ai fini della definizione dei dati in esame, la lettera b) demanda alle norme regolamentari attuative la definizione di possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo 15, in materia di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e di lavoro autonomo, novella integralmente l'articolo 22 del decreto legislativo n. 268, prevedendo, al capoverso 1, l'istituzione in ogni provincia, presso la prefettura, di uno sportello unico per l'immigrazione, al quale compete, in luogo delle direzioni provinciali del lavoro, la responsabilit dell'intero procedimento relativo alle assunzioni dei soggetti in esame .
Il capoverso 2 disciplina i contenuti della domanda che deve essere presentata dal datore di lavoro ai fini dell'assunzione - a tempo indeterminato o a termine - di un lavoratore extracomunitario. Occorre altres ricordare che con la nuova disciplina la competenza territoriale, ai fini dell'individuazione dello sportello, determinata con riferimento alla residenza del datore, mentre nella disciplina vigente, il riferimento invece costituito dal luogo prevalente di svolgimento della futura attivit lavorativa. Inoltre l'autorizzazione al lavoro ridenominata, al capoverso 3, nullaosta al lavoro, che assorbe altres l'attuale nullaosta provvisorio della questura. Sempre al medesimo capoverso, sono indicati i documenti che il datore di lavoro tenuto a presentare allo sportello unico, ivi compresa la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, contenente le relative condizioni, nonch l'impegno al pagamento delle spese di ritorno nel Paese di provenienza.
Il capoverso 4 introduce una procedura di verifica dell'assenza di domanda di impiego da parte di soggetti italiani o comunitari, compiuta - su comunicazione dello sportello unico - dal centro per l'impiego territorialmente competente, mediante diffusione dell'offerta agli altri centri per l'impiego nonch su Internet o con ogni altro mezzo disponibile e mediante gli eventuali obblighi di presentazione presso il centro per i disoccupati. Il centro stesso deve, in ogni caso, fornire risposta allo sportello unico entro 20 giorni e le domande eventualmente acquisite sono comunicate anche al datore. In mancanza di risposta da parte del centro entro il predetto termine, lo sportello unico provvede egualmente.
In base alla formulazione del successivo capoverso 5, che forse, secondo il relatore, dovrebbe essere meglio chiarita, si dovrebbe intendere, che anche in caso di esito positivo della verifica di disponibilit, il datore possa comunque assumere un lavoratore extracomunitario e che la procedura summenzionata sia intesa solo a segnalare al medesimo datore le domande eventualmente acquisite.
Lo sportello unico provvede, in ogni caso, entro 40 giorni dalla presentazione della richiesta, sentito il questore, e rilascia il nullaosta al lavoro a condizione che siano rispettate le quote di programmazione dei flussi di ingresso nonch le prescrizioni del contratto collettivo applicabile alla fattispecie. Lo sportello, su richiesta del datore, trasmette la documentazione agli uffici consolari del Paese di stabile residenza o di origine dello straniero, ove possibile in via telematica.
Il nullaosta ha validit per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio, termine identico a quello posto dall'attuale comma 5 dell'articolo 22 del Decreto legislativo n. 286.
Le altre disposizioni del nuovo testo di tale norma disciplinano, al primo periodo del capoverso 6 ed al capoverso 8, la procedura per il rilascio del visto di ingresso da parte degli uffici consolari del Paese di stabile residenza o di origine dello straniero, che deve recare - secondo una disposizione innovativa - il codice fiscale del lavoratore extracomunitario; il successivo secondo periodo del capoverso 6 dispone che il lavoratore, entro otto giorni dall'ingresso, stipuli il contratto di soggiorno per lavoro subordinato presso lo sportello unico che ha rilasciato il nullaosta, e reca norme sulla conservazione e sulla trasmissione del medesimo contratto.
Il capoverso 7 prevede una sanzione amministrativa, accertata ed irrogata dal prefetto, per l'ipotesi in cui il datore ometta di comunicare allo sportello unico ogni variazione del rapporto di lavoro.
Il capoverso 9 - relativo agli scambi di informazione in materia di lavoratori extracomunitari tra pubbliche amministrazioni e all'"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari" dell'INPS - integra l'attuale comma 7 dell'articolo 22 del Decreto legislativo n. 286, estendendo l'ambito delle informazioni ai permessi concernenti i familiari, e prevedendo altres la trasmissione delle informazioni medesime, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente.
Il capoverso 10 concerne l'obbligo da parte dello sportello unico di comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero e il tipo dei nullaosta rilasciati, ai fini del controllo del rispetto delle quote programmate di flussi di ingresso, e il capoverso 11 - relativo alle conseguenze della perdita del posto, anche per dimissioni, da parte del lavoratore extracomunitario e all'esclusione della revoca del permesso di soggiorno - corrisponde all'attuale comma 9 dell'articolo 22 del Decreto legislativo n. 286, salvo per quel che concerne il periodo minimo di durata di iscrizione nelle liste di collocamento, ridotto da un anno a sei mesi, fermo restando, come nella disciplina vigente, l'eventuale pi elevato periodo di durata residua del permesso.
Il capoverso 12 riguarda le sanzioni penali per l'ipotesi in cui il datore occupi alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari privi del relativo permesso di soggiorno o aventi un permesso scaduto, revocato o annullato. Rispetto alla legislazione vigente, vi sono innovazioni riguardo al carattere cumulativo - e non pi alternativo - delle pene dell'arresto e dell'ammenda e alla misura di quest'ultima, pari a 2582,28 euro, pari a circa 5 milioni di lire, per ogni lavoratore impiegato. Il capoverso 13 - corrispondente all'attuale comma 11, primo periodo, dell'articolo 22 del Decreto legislativo n. 286 - conferma il principio della conservazione, in caso di rimpatrio del lavoratore extracomunitario, dei diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati, a prescindere dalla vigenza di un accordo di reciprocit.
Viene invece soppressa la norma di cui al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 22 del testo unico, cio la facolt di richiedere - da parte degli extracomunitari che abbiano cessato l'attivit lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale - la liquidazione dei contributi previdenziali obbligatori versati in loro favore, maggiorati del 5 per cento annuo. Si ricorda che tale facolt subordinata all'assenza di una disciplina della materia da parte delle convenzioni internazionali, le quali prevedono in genere forme di ricongiunzione - anzich di liquidazione - in uno dei due Paesi dei contributi maturati nei medesimi.
Il capoverso 14 conferma che le competenze degli istituti di patronato e di assistenza sociale concernono anche i lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia e il capoverso 15 riproduce le norme dell'attuale comma 13 dell'articolo 22 del Decreto legislativo n. 286, relative al riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero, sia per i lavoratori italiani che per quelli extracomunitari, e alla partecipazione dei lavoratori extracomunitari ai corsi di formazione e riqualificazione che si svolgano nel territorio nazionale.
Il comma 2 dell'articolo 15 integra la formulazione del comma 5 dell'articolo 26 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativamente alla procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
Proseguendo nella sua esposizione, il relatore d quindi brevemente conto del contenuto dell'articolo 16, soppressivo dell'istituto dello sponsor, ovvero del prestatore di garanzie finalizzate alla ricerca di lavoro in Italia da parte di uno straniero, sostituito dalla previsione di titoli di prelazione nel collocamento dei lavoratori stranieri derivanti dall'aver frequentato corsi di istruzione e di formazione professionale organizzati nei paesi di origine da enti abilitati.
L'articolo 17, sul lavoro stagionale, sostituisce integralmente il vigente articolo 24 del testo unico del 1998, coordinando la fattispecie del lavoro stagionale con la nuova disciplina dell'avviamento al lavoro introdotta dall'articolo 15, gi illustrato. Il comma 1 stabilisce che i soggetti intenzionati ad instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa non pi all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio, ma allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza.
Il comma 2 dell'articolo in esame definisce i tempi per il rilascio dell'autorizzazione, e il comma 3 modifica parzialmente la validit temporale dell'autorizzazione al lavoro stagionale portando da sei mesi a nove mesi il termine massimo, precedentemente previsto in tale misura solo per i settori che avessero fatta richiesta di estensione. Le altre modifiche alla normativa vigente riguardano, al comma 5, l'attribuzione alle commissioni regionali permanenti tripartite della possibilit di stipulare le convenzioni per favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale, e una modifica di coordinamento testuale al comma 6.
Il relatore passa quindi ad illustrare gli altri due disegni di legge di iniziativa parlamentare, iscritti all'ordine del giorno congiuntamente al disegno di legge del Governo: il disegno di legge n. 55, d'iniziativa dei senatori Eufemi, Cutrufo e Ciccanti, affronta sostanzialmente i profili riguardanti la diffusione della conoscenza delle norme costituzionali e dell'ordinamento giuridico italiano tra i lavoratori extra comunitari; la regolazione dei flussi migratori attraverso accordi bilaterali con i paesi di provenienza e la disciplina delle espulsioni. Il disegno di legge n. 770, d'iniziativa del senatore Crema, reca una nuova disciplina dei permessi di soggiorno e delle espulsioni, intesa, come sottolinea il proponente, a conciliare le esigenze di sicurezza con quelle di una civile e ragionevole trattazione del fenomeno migratorio e delle nuove problematiche ad esso connesse.

La senatrice PILONI ritiene che, prima di avviare la discussione sul merito dei provvedimenti all'esame, si debba valutare con attenzione la prevalenza delle norme in materia di lavoro che caratterizza il disegno di legge d'iniziativa governativa. E' infatti necessario, a suo avviso, che, in via preliminare rispetto all'esame dei singoli aspetti di tale provvedimento, si valuti l'opportunit di segnalare alla Presidenza del Senato la concorrente competenza delle Commissioni permanenti 1a e 11a al fine di una eventuale nuova assegnazione dei provvedimenti in titolo a queste ultime.

Il presidente BUCCIERO osserva preliminarmente che sarebbe stato preferibile affrontare questa questione prima dello svolgimento della relazione introduttiva da parte del senatore Fabbri. Con riferimento all'oggetto dell'intervento della senatrice Piloni, fa presente che nella passata legislatura la disciplina generale sull'immigrazione stata sempre considerata di esclusiva competenza della Commissione affari costituzionali, senza alcuna eccezione. Ricorda inoltre che l'esame in sede referente dei disegni di legge all'esame congiunto gi iniziato presso tale Commissione ed in corso la discussione generale. Ci non costituisce un motivo formale di preclusione di un eventuale conflitto di competenza, ma obiettivamente rilevante in relazione al buon andamento dei lavori parlamentari, poich una nuova assegnazione alle Commissioni riunite 1a e 11a comporterebbe comunque la necessit di riprendere i lavori dall'inizio.

Dopo che il senatore TOFANI ha dichiarato di concordare con le osservazioni del Presidente, il senatore VIVIANI rileva che il semplice riferimento alla prassi non costituisce di per s un argomento utile a risolvere la questione sollevata dalla senatrice Piloni. A differenza di altri precedenti provvedimenti in materia di immigrazione, infatti, il disegno di legge n. 795 si caratterizza per la scelta di subordinare il riconoscimento del diritto di accesso sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari all'avvio di un rapporto di lavoro, che, pertanto, costituisce la condizione indispensabile per la regolarit dell'ingresso stesso. Tale peculiarit contenutistica emersa con chiarezza nel corso delle audizioni informali che si sono svolte questa mattina presso l'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali, alle quali egli ha preso parte: in tale occasione, infatti, tutti gli interventi dei soggetti ascoltati hanno rivolto la loro attenzione prevalentemente alle problematiche inerenti il rapporto di lavoro.

Il relatore, senatore FABBRI, condivide l'accento posto sui profili lavoristici del provvedimento governativo, ma osserva che esso tocca numerose altre fattispecie, con un'ampiezza tale da far ritenere comunque preferibile che l'esame di merito si svolga presso la Commissione affari costituzionali, ferma restando la rilevanza che l'avviso della Commissione lavoro, previdenza sociale pu rivestire. Per tale motivo, potrebbe essere opportuno che la Commissione, al termine dell'esame, valuti la possibilit di conferirgli, nella qualit di relatore uno specifico mandato di avvalersi della facolt concessa ai sensi dell'articolo 31, comma 1 del Regolamento del Senato per illustrare alla Commissione affari costituzionali i contenuti del parere espresso e della discussione svoltasi su di esso. In tal modo, si potrebbe sottolineare la pregnanza del parere della Commissione, senza per adottare iniziative che potrebbero ritardare l'iter del disegno di legge n. 795. Ci, ovviamente senza alcune pregiudizio per la facolt di ciascun senatore di prendere parte ai lavori di tale Commissione, in base alla norma regolamentare test ricordata.

Il senatore VANZO condivide le osservazioni riferite alla rilevanza delle materie di competenza della Commissione poich, in effetti, nella proposta del Governo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'elemento condizionante per l'ingresso del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale. Tuttavia, in materia di immigrazione, la carenza di regole tale da sollecitare un'accelerazione, e non certo un rallentamento, dell'iter del disegno di legge n. 795. Pertanto, la sua parte politica ritiene che non sussistano i presupposti per una nuova assegnazione di tale provvedimento alle Commissioni riunite 1a e 11a.

Il senatore TREU non ritiene che la attuale regolazione dei fenomeni connessi all'immigrazione si caratterizzi per la condizione di vuoto normativo evocata dal senatore Vanzo, le cui preoccupazioni pertanto non condivide. Osserva invece che vi una convergenza di tutti gli interventi nel constatare che gran parte delle norme contenute nel disegno di legge n. 795 hanno ad oggetto il rapporto di lavoro. Pertanto, il richiamo alla prassi delle precedenti legislature non ha carattere dirimente e, d'altra parte, non vi sono profili di diritto che ostino ad una nuova assegnazione dei disegni di legge in titolo, coerente con il loro contenuto.

Dopo che il senatore MORRA ha fatto presente che, ai fini dell'economia dei lavori, l'avvio dell'esame in sede referente presso la 1a Commissione permanente dei provvedimenti in titolo, rende fortemente inopportuna la proposta di riassegnare gli stessi alle Commissioni riunite 1a e 11a, il senatore Tommaso SODANO esprime l'auspicio che la proposta della senatrice Piloni venga accolta, in quanto con essa si potrebbe pervenire ad un nuovo deferimento dei provvedimenti in titolo, pi puntualmente riferito alla rilevanza dei profili lavoristici in esso contenuti. Dissente pertanto dai rilievi del senatore Morra e osserva che, stante lo stadio iniziale dell'esame presso la 1a Commissione permanente, non vi sarebbe alcun pregiudizio sostanziale al buon andamento dei lavori parlamentari nel caso di una nuova assegnazione dei disegni di legge n. 795, 55 e 770. Peraltro, la discussione su di essi dovr essere molto approfondita e, in particolare, si dovr valutare la coerenza interna delle singole disposizioni; a tale proposito, il senatore Tommaso Sodano ritiene che si dovrebbe valutare la possibilit di procedere allo stralcio del Capo II del disegno di legge n. 795, in materia di asilo, considerata la peculiarit della fattispecie, che deve essere tenuta distinta rispetto alla disciplina generale dell'immigrazione.

Prende quindi la parola il sottosegretario TAORMINA il quale fa preliminarmente presente che il Governo, atteso il carattere fortemente innovativo del disegno di legge n. 795, ne auspica un esame approfondito e senza remore da parte delle Camere, in tutte le fasi della procedura di approvazione. Indubbiamente, le norme in materia di lavoro sono numerose ed importanti, specialmente per quel che riguarda l'introduzione del contratto di soggiorno e la previsione di una sanzione di nullit per i casi in cui il datore di lavoro non provveda alla sistemazione del lavoratore e al pagamento delle spese per il rientro nel Paese di provenienza. Ci, in effetti, costituisce l'innovazione pi rilevante rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro che, per, per il resto, rimane inalterata. E' indubbiamente vero che nella proposta di riforma della normativa vigente l'instaurazione del rapporto di lavoro costituisce il presupposto per la permanenza del lavoratore extracomunitario sul territorio nazionale, ma tale profilo va raccordato strettamente alle questioni di ordine pubblico che, nell'impostazione del Governo, sono alla base della nuova disciplina degli ingressi. Pertanto, il rappresentante del Governo non ravvisa l'esigenza di una nuova assegnazione dei disegni di legge in titolo alle Commissioni riunite 1a e 11a mentre ritiene indubbiamente necessario che la Commissione lavoro, previdenza sociale faccia pervenire alla Commissione di merito un parere ampio, articolato e approfondito sui profili di competenza. E' stato incidentalmente sollevato il problema del diritto d'asilo, per il quale il senatore Tommaso Sodano ha ventilato la possibilit di uno stralcio del Capo II del disegno di legge n. 795. In proposito, occorre chiarire che il Governo ben consapevole della necessit di disciplinare in un distinto provvedimento l'intera materia del diritto d'asilo. Gli articoli che disciplinano questa materia nel disegno di legge n. 795 si limitano a prendere in considerazione soltanto alcuni profili specifici, volti all'introduzione di un procedura semplificata e decentrata per il riconoscimento del diritto di asilo, anche al fine di fronteggiare le situazioni in cui manifesta l'assenza delle condizioni per la concessione di esso e di impedire che tale istituto sia utilizzato impropriamente, magari da soggetti temporaneamente ricoverati nei centri di assistenza, per i quali difficile persino risalire all'identit.

La senatrice PILONI fa presente al rappresentante del Governo che, al di l dell'opinione da questi espressa, il deferimento dei disegni di legge alle Commissioni parlamentari una prerogativa del Presidente del Senato, rispetto alla quale hanno facolt di pronunciarsi le Commissioni permanenti, nei limiti posti dal Regolamento del Senato. Esprime quindi apprezzamento per la proposta del senatore Fabbri che, peraltro, andrebbe a suo parere meglio precisata.

Il presidente BUCCIERO, dopo aver osservato che l'oggetto della discussione odierna costituito, in sostanza, dalla differente valutazione che si registrata nei vari interventi circa la rilevanza delle norme in materia di lavoro contenute nel disegno di legge n. 795, ai fini dell'esame di esso in sede referente, sottolinea l'esigenza di assicurare comunque il buon andamento dei lavori parlamentari e l'efficace raccordo dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea. A tale esigenza, a suo avviso, si ispira la proposta del relatore Fabbri, intesa nella sostanza a dare maggior rilievo al parere che verr espresso dalla Commissione mediante il conferimento di uno specifico mandato al relatore stesso di intervenire nella Commissione di merito per illustrarne il contenuto. Ci, ovviamente, non impedisce a ciascun componente della Commissione di avvalersi nel caso di specie, della facolt concessa a tutti i senatori di prendere parte ai lavori delle Commissioni alle quali non appartengono, ai sensi dell'articolo 31, comma 1.
Ove non si volesse accogliere tale proposta, a suo avviso, non vi altra alternativa che porre ai voti la proposta di sollevare il conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento, per chiedere alla Presidenza del Senato di assegnare nuovamente alle Commissioni riunite 1a e 11a i disegni di legge in titolo.

Dopo che il senatore Tommaso SODANO ha osservato che il Presidente ha interpretato in senso restrittivo la proposta formulata dal relatore, il senatore DEMASI esprime l'avviso che, anche per l'economia dei lavori, preferibile sciogliere esplicitamente il dubbio sulla competenza procedendo alla votazione sulla proposta di sollevare un conflitto di competenza.

La senatrice PILONI ritiene comunque insufficiente la proposta di delegare il relatore ad illustrare alla Commissione di merito i contenuti di un parere che non pu che rappresentare l'avviso delle forze politiche di maggioranza. D'altra parte, poich non sua intenzione porre ostacoli all'iter dei disegni di legge in titolo proponendo di sollevare un conflitto di competenza nei termini previsti dal Regolamento, ritiene possibile integrare la proposta da ultimo riassunta dal Presidente con un impegno a rendere concreto il diritto di ogni senatore ad avvalersi della gi ricordata facolt di cui all'articolo 31, comma 1 del Regolamento: a tal fine, nel caso di specie, occorrerebbe un preciso impegno della Presidenza della Commissione, per i prossimi giorni, di non convocare alcuna seduta negli orari previsti dalla 1a Commissione permanente per lo svolgimento dell'esame in sede referente dei disegni di legge in titolo.

Dopo che il senatore DEMASI ha ribadito il suo avviso favorevole ad un pronunciamento esplicito sulla materia oggetto della discussione odierna attraverso un voto, e dopo che i senatori PAGLIARUOLO e VIVIANI si sono pronunciati in senso favorevole alla proposta formulata dalla senatrice Piloni, il senatore MORRA osserva che, non essendo stato sollevato alcun conflitto di competenza, non vi materia di un voto della Commissione. A suo parere la proposta della senatrice Piloni pu essere accettata, nel senso che la Commissione, al termine dell'esame, potr conferire al relatore il mandato di illustrare direttamente alla Commissione di merito i contenuti del parere che verr espresso e che, d'altra parte, la Presidenza potr accogliere la raccomandazione test formulata dalla stessa senatrice Piloni, nel senso di cercare di adottare orari di lavoro della Commissione non sovrapposti a quelli nei quali la Commissione affari costituzionali esaminer i disegni di legge in materia di immigrazione.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta della senatrice Piloni investe direttamente il tema della programmazione dei lavori della Commissione, che costituir l'oggetto dei lavori dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, convocato per domai alle ore 14,30. Egli ritiene pertanto che la questione potr essere opportunamente esaminata in tale sede.
Ove non vi siano ulteriori richieste di intervenire su tale questione, propone di passare alla discussione sulla relazione svolta dal senatore Fabbri.

La senatrice PILONI si riserva di intervenire nella discussione all'esito delle decisioni che l'Ufficio di Presidenza adotter in merito alla proposta da lei formulata.

Aderendo ad una richiesta del senatore PAGLIARULO, che si riserva di intervenire nella prossima seduta, il PRESIDENTE, constatato che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.