SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

    N. 795
 


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal vice Presidente del Consiglio dei ministri

(FINI)

dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(MARONI)

dal Ministro degli affari esteri

(RUGGIERO)

dal Ministro dell’interno

(SCAJOLA)

dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

(BOSSI)

e dal Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

di concerto col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

(MORATTI)

 


col Ministro della difesa

(MARTINO)

col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

col Ministro della salute

(SIRCHIA)

col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

col Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

col Ministro per le pari opportunità

(PRESTIGIACOMO)

e col Ministro per l’innovazione e le tecnologie

(STANCA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2001

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Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

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Onorevoli Senatori. – Negli ultimi decenni si sono determinati gravi squilibri nel bacino del Mediterraneo con un flusso migratorio di vastissime dimensioni che investe tutti i paesi dell’Europa Occidentale e in particolare l’Italia. Il 23 e 24 marzo 1987, tra l’altro, si sono riuniti a Tunisi i Ministri del lavoro di Italia, Tunisia, Algeria, Egitto, Francia, Grecia, Jugoslavia, Marocco, Spagna e Turchia, i rappresentanti della Lega Araba, dell’Ufficio internazionale del lavoro, e della Comunità europea allo scopo di precisare un’intesa globale in relazione alla politica del mercato del lavoro.

    I gravi squilibri di una sproporzionata crescita demografica in rapporto alla crisi della occupazione, creano ineguaglianze distributive tra i paesi della sponda nord e quelli della sponda sud del Mediterraneo. Secondo le tendenze di accrescimento demografico, da allora (1987) al 2015 la popolazione dei paesi dell’Unione europea aumenterebbe di 13 milioni di unità, mentre quella dei paesi rivieraschi del sud supererebbe i 170 milioni. Dal 1987 non si è attuato un piano operativo adeguato e si sono aggravate situazioni già spaventose dagli sviluppi difficilmente arrestabili ed implicanti problemi certamente non risolvibili soltanto con strumenti drastici, quale l’espulsione degli immigrati clandestini.
    Il 14 ottobre 1995, davanti all’Unione interparlamentare di Bucarest, è stato prodotto un testo approvato da 127 paesi, che prevede un intervento internazionale dell’Europa a favore dell’Africa con investimenti economici curati dall’Europa. Il recente vertice euro-africano svoltosi a Il Cairo sul problema della cancellazione dei debiti dei popoli africani non è riuscito a pervenire ad un risultato positivo. Ulteriori spinte a migrazioni di grandi proporzioni provengono dai focolai bellici in atto presenti sul globo terrestre. Non si ferma, dunque, il pericolo di una vera invasione dell’Europa da parte di popoli che sono alla fame, in preda ad una inarrestabile disoccupazione o a condizioni di sottoccupazione. Non si può, di converso, pensare di arrestare questo flusso migratorio ed il conseguente stato di illegalità diffusa con sanatorie indiscriminate.
    Nel frattempo si accrescono in Italia le dimensioni del lavoro prestato «in nero», lo sfruttamento di ogni tipo di manodopera e la sua utilizzazione per ogni sorta di traffico illecito, compreso quello della droga, oltre al coinvolgimento degli immigrati in ogni forma di violenza, anche ipotizzabile, purtroppo, in scenari terroristici. È indispensabile, dunque, affrontare il problema di fondo, concernente l’immigrazione clandestina, in vario modo, ma, comunque, con determinazione. Innanzitutto occorre dare nuovo impulso produttivo ai paesi più poveri, cercando di ridurre le enormi differenziazioni economiche che si sono create all’interno dell’area mediterranea in un confronto internazionale, per elaborare un progetto diretto ad attuare una effettiva cooperazione e una politica globale per l’occupazione, rispettando un principio che è assoluto, quale vera espressione di civiltà, e, cioè, che «ogni uomo non può essere sradicato dalla propria terra per motivi di lavoro».
    Nell’attesa, pertanto, di organizzare un Convegno internazionale del lavoro e della cooperazione con la partecipazione dei Ministri del lavoro e degli affari esteri dell’Unione europea, di quelli nord africani e dei rappresentanti della Lega Araba, anche sulla base delle precedenti prese di posizione del parlamento italiano del 22 febbraio 1990 e del 19 ottobre 1994 e dell’Unione interparlamentare di Bucarest del 14 ottobre 1995 per discutere e attuare un piano trentennale di investimenti, iniziando dal Nord Africa, per dare lavoro a 20 milioni di africani in Africa, il presente disegno di legge si propone il fine di rivedere sistematicamente la legislazione italiana concernente gli stranieri. Si tratta di uno specifico impegno assunto nel programma di Governo, finalizzato a razionalizzare e coordinare il fenomeno migratorio in relazione al suo trattamento sul piano del diritto interno.
    Il provvedimento intende realizzare un intervento ampio ed organico sui principali testi legislativi concernenti gli stranieri provenienti da paesi non appartenenti all’Unione europea (il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (cosiddetta legge Martelli).
    L’esigenza di innovare profondamente l’attuale disciplina in materia di immigrazione, ad oltre tre anni dall’entrata in vigore del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, costituisce oramai una necessità ineludibile, unanimemente avvertita, tra coloro che, a vario titolo, operano nelle istituzioni e nella società civile e che si trovano nell’impossibilità di offrire soluzioni adeguate alle molteplici problematiche che il fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria ha sviluppato nel nostro paese.
    La linea guida seguita dal provvedimento è quella di giustificare l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni duraturi solo in relazione all’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa sicura e lecita, di carattere temporaneo o anche di elevata durata. In questo ambito sono garantite adeguate condizioni di lavoro e di alloggio, collegando il contratto di lavoro ad un impegno del datore di lavoro nei confronti del lavoratore e dello Stato e rendendo sempre possibile il rientro volontario nel paese di origine, mediante una garanzia dei mezzi necessari.
    Il disegno di legge tiene conto, oltre che dei mutamenti in corso del fenomeno in Italia e in Europa, della proposta di direttiva attualmente al vaglio del Consiglio europeo.
    Gli elementi qualificanti della iniziativa del Governo concernono:

        a) l’orientamento della cooperazione internazionale e degli aiuti a favorire l’adozione, da parte degli Stati non appartenenti all’Unione Europea, di politiche di effettivo contrasto dello sfruttamento criminale dell’immigrazione clandestina, e, quindi, di condivisione degli obiettivi di lotta al traffico degli esseri umani anche quando questi ultimi sono impiegati in traffici di droga, di armi e di prostituzione;

        b) l’integrazione del cittadino extracomunitario, fondata sul reale inserimento nel mondo del lavoro. Sotto questo profilo, ed in linea con la suindicata proposta di direttiva europea, viene prevista la nuova figura del contratto di soggiorno per lavoro, caratterizzato dalla prestazione da parte del datore di lavoro di una garanzia di adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero nonchè dall’impegno dello stesso datore di lavoro al pagamento delle spese di rientro del lavoratore medesimo. Tale contratto diviene requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Con il sistema delineato, all’immigrato non comunitario si punta a garantire condizioni di vita e di lavoro decorose, invece della mera iscrizione nelle liste di collocamento, e lo si inserisce e conserva in un circuito di legalità che riduce i rischi di eventuali opere di reclutamento da parte della criminalità. La stipula del contratto di soggiorno avviene presso lo sportello unico per l’immigrazione, appositamente istituito presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo non solo per facilitare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, ma anche al fine di snellire gli adempimenti burocratici connessi;
        c) la durata del permesso di soggiorno per lavoro viene commisurata alla durata del relativo contratto di soggiorno per lavoro;
        d) la determinazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro viene predisposta anche con decreti infrannuali in base ai dati sull’effettiva richiesta di lavoro, prevedendo, tra l’altro, quote riservate ai lavoratori di origine italiana residenti in paesi non comunitari;
        e) la soppressione dell’istituto dello sponsor, che, nella sua attuazione, non ha raggiunto l’obiettivo di favorire l’effettivo ingresso nella realtà lavorativa dei lavoratori stranieri. È contestualmente introdotta una disposizione che privilegia gli stranieri che hanno svolto un percorso formativo nei loro paesi di origine, sulla base di programmi di formazione professionale approvati da enti e pubbliche amministrazioni italiane;
        f) l’immediata operatività dell’espulsione dell’irregolare, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, in modifica delle vigenti disposizioni che prevedono un provvedimento preventivo di intimazione a lasciare il territorio dello Stato secondo un criterio che, nella sua applicazione, si è rivelato una forma per eludere sostanzialmente l’effettiva espulsione;
        g) la razionalizzazione dei ricongiungimenti familiari, in particolare, eliminando la possibilità per lo straniero di ricorrere all’istituto del ricongiungimento familiare per i parenti entro il terzo grado;
        h) una procedura semplificata per il riconoscimento del diritto di asilo, garantendo la tutela da discriminazioni di qualsiasi tipo, ma al tempo stesso evitando che l’asilo sia impropriamente utilizzato per aggirare le disposizioni sull’immigrazione;
        i) il coordinamento ed il monitoraggio della normativa attraverso un apposito Comitato nazionale, che viene istituzionalizzato.

    Fra gli strumenti normativi introdotti assume particolare rilevanza la previsione volta a collegare direttamente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla nuova figura del contratto di soggiorno. Il Governo ha inteso assicurare che il datore di lavoro offra idonee garanzie in ordine alla sistemazione alloggiativa dello straniero e alle eventuali spese per il rientro nel paese di origine.

    Infine il disegno di legge pone mano ad un vecchio problema ancora irrisolto. In attesa di una disciplina organica in materia di diritto di asilo, che si ritiene comunque di rinviare a quando saranno definite le procedure minime – identiche per tutta l’Unione europea – attualmente in discussione a Bruxelles, mutuando proprio le norme attualmente al vaglio del Consiglio europeo, il Governo ha ritenuto almeno di risolvere il problema costituito dalla domande di asilo realmente strumentali, ossia presentate al solo scopo di sfuggire all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento ormai imminente. Finora la normativa vigente – l’articolo 1 della cosiddetta legge Martelli – imponeva non solo la sospensione del provvedimento di allontanamento, ma anche la concessione di un permesso di soggiorno provvisorio in attesa del giudizio della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato che non sarebbe mai arrivato in quanto circa il novanta per cento dei presentatori di queste domande strumentali facevano poi perdere le loro tracce. La disciplina introdotta, invece, precedendo l’approvazione della direttiva in esame, instaura – per quelle domande che si ritengono manifestamente infondate – una «procedura semplificata» che si concluderà entro i tempi previsti per il trattenimento nei centri di permanenza temporanei.
    In particolare:

        l’articolo 1 reca misure agevolative in materia fiscale al fine di favorire le elargizioni per iniziative di carattere umanitario nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e orienta, nel quadro degli accordi internazionali, la cooperazione internazionale e gli aiuti non a scopo umanitario, all’adozione, da parte dei paesi non appartenenti all’Unione europea, di politiche di attiva collaborazione finalizzate a contrastare efficacemente le organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti nonchè in materia di cooperazione giudiziaria.
    L’articolo 2 prevede la costituzione di un Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio dell’attuazione delle norme contenute nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. È questa una grave lacuna della normativa vigente alla quale si è tentato, fino ad ora, di sopperire con provvedimenti amministrativi di dubbia efficacia. Il citato testo unico è una normativa complessa che prevede molteplici provvedimenti interministeriali per la sua attuazione. Un tavolo di lavoro, diviso nei livelli politico ed amministrativo servirà, senz’altro, a dirimere problemi insorti ed a facilitare quella collaborazione tra le diverse amministrazioni pubbliche interessate che dovrebbe essere la regola in ogni Stato moderno, considerato che il cittadino chiede e pretende il soddisfacimento delle sue aspettative dallo Stato senza distinzione fra i compiti dei diversi Ministeri o di altre amministrazioni assimilate.

    L’articolo 3 anticipa al 31 dicembre dell’anno precedente a quello al quale il decreto di programmazione di ingressi si riferisce il termine per la sua emanazione. Ciò al fine di evitare ritardi che si ripercuotano sull’efficacia del sistema. Inoltre, viene sostituita la disposizione per la quale, in caso di mancata emanazione del decreto di programmazione dei flussi di lavoro, valgono le quote dell’anno precedente, con una presunzione che non ha ragione di essere.
    L’articolo 4 innova profondamente nella disciplina dell’ingresso per lavoro. Infatti, accanto ai normali requisiti per l’ingresso, il permesso di soggiorno potrà esser rilasciato solo ad avvenuta stipula di un «contratto di soggiorno per lavoro», incontro della volontà del datore di lavoro e del lavoratore, certificato, all’estero, dalla nostra rappresentanza diplomatica o consolare. La medesima certificazione sarà rilasciata, sempre dalla rappresentanza diplomatica o consolare e prima dell’ingresso dello straniero sul territorio nazionale, per l’accertamento dei requisiti per lo svolgimento di un lavoro autonomo. Una particolare cautela è stata posta per evitare contraffazioni dei documenti di ingresso e soggiorno, sia prevedendo particolari caratteristiche degli stessi, sia introducendo una particolare fattispecie criminosa.
    L’articolo 5 istituisce la nuova fattispecie civile del contratto di soggiorno per lavoro stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia ed un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, da sottoscriversi presso lo sportello unico per l’immigrazione, istituito presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale del Governo, mediante il quale si prevede, a pena di nullità, la garanzia da parte del datore di lavoro di un’adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore nonchè l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di rientro del lavoratore nel paese di provenienza.
    L’articolo 6, rispettando il disposto dell’articolo 5, paragrafo 2, della proposta di direttiva comunitaria riguardante le condizioni d’ingresso per lavoro dei cittadini extracomunitari (proposta di direttiva CNS-2001/0154), dà la possibilità allo straniero che si trova legalmente in Italia ad altro titolo, di stipulare comunque il contratto di soggiorno con il datore di lavoro.
    L’articolo 7 pone una sanzione all’obbligo, già previsto dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza dell’ospitalità concessa allo straniero o della sua assunzione.
    L’articolo 8 eleva da cinque a sei anni il periodo di soggiorno necessario ad ottenere la carta di soggiorno. Appare questo un periodo di tempo più congruo per verificare il complessivo inserimento dello straniero.
    L’articolo 9 riafferma in capo al Ministro dell’interno il coordinamento dei controlli alle frontiere.
    L’articolo 10 rende più stringenti le norme poste a contrasto del favoreggiamento all’immigrazione clandestina. La lettera d), in particolare, introduce la possibilità per navi militari o in servizio di polizia, di fermare, sottoporre ad ispezione ed eventualmente sequestrare imbarcazioni in acque nazionali o nella zona contigua alle acque internazionali, conducendole in un porto dello Stato allorchè si abbia fondato motivo che siano adibite al trasposto di clandestini. Per quanto compatibili le norme si applicano anche ai controlli concernenti il traffico aereo.
    L’articolo 11 capovolge l’attuale impostazione della disciplina dell’espulsione. Se nella disciplina vigente del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 l’espulsione è, di regola, effettuata mediante intimazione e, solo in determinati casi, con l’accompagnamento alla frontiera con la conseguenza che la maggior parte degli intimati in realtà non ottempera all’ordine di lasciare il territorio nazionale, con le modificazioni introdotte l’espulsione con accompagnamento alla frontiera diviene la regola ordinaria. L’intimazione resta in alcuni limitati casi di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, assistita comunque dalla possibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo.
    Il periodo di divieto di reingresso nel territorio dello Stato in caso di espulsione, è elevato a dieci anni; tuttavia, tale termine è temperato dalla possibilità di una sua riduzione, fino a cinque anni, in fase di adozione del decreto di espulsione, tenuto conto della complessiva condotta dell’interessato nel periodo di permanenza in Italia.
    L’articolo 12 detta nuove norme sull’esecuzione dell’espulsione. L’esperienza ha dimostrato che i trenta giorni ora previsti come termine massimo per il trattenimento nei centri di permanenza temporanea non sono sufficienti per assicurare il riconoscimento del clandestino, presupposto indispensabile del suo rimpatrio. Il nuovo termine di sessanta giorni dovrebbe consentire il riconoscimento della quasi totalità dei trattenuti.
    L’articolo 13 reca disposizioni in tema di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. La norma prevede che lo straniero entrato illegalmente in Italia e detenuto in via definitiva con una pena, anche residua, di due anni, possa essere espulso in alternativa alla residua pena da scontare. Qualora rientri illegalmente nel territorio dello Stato, è nuovamente assoggettato a detenzione.
    L’articolo 14 reca ulteriori specificazioni per la stesura del decreto di programmazione dei flussi che devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali d’utenza ed elaborati dall’anagrafe informatizzata del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
    L’articolo 15, nel sostituire l’intero articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, istituisce, in ogni provincia, presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo, uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato; inoltre, detta la disciplina, nonchè le modalità operative per la sottoscrizione da parte del lavoratore straniero del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Tra gli adempimenti dello sportello unico, è prevista anche l’acquisizione e la comunicazione agli uffici consolari del codice fiscale dell’immigrato ai fini del rilascio del visto di ingresso.
    L’articolo 16 prevede titoli di prelazione nel collocamento dei lavoratori stranieri derivanti dall’aver frequentato corsi di istruzione e di formazione professionale organizzati nei paesi di origine da enti abilitati.
    L’articolo 17 detta disposizioni in materia di lavoro stagionale con le quali si provvede a coordinare tale fattispecie di lavoro con la nuova procedura indicata dall’articolo 15.
    L’articolo 18 prevede la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero a seguito di condanna con provvedimento irrevocabile per i reati di produzione, smercio o distribuzione di prodotti falsi, contraffatti o in violazione delle norme di tutela del diritto di autore.
    L’articolo 19 demanda al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di determinare il limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri che svolgano attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita.
    L’articolo 20 limita le fattispecie del ricongiungimento familiare al coniuge ed ai figli minori. Modula diversamente il ricongiungimento del genitore a carico, prevedendo l’ipotesi dell’impossibilità di altro sostegno nel paese di origine.
    L’articolo 21 precisa che l’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia.
    L’articolo 22 reca una norma generale resa necessaria dalla nuova organizzazione e denominazione delle strutture periferiche dello Stato.
    L’articolo 23 prevede la revoca del permesso di soggiorno nelle ipotesi di matrimonio simulato e finalizzato unicamente ad ottenere la possibilità di soggiornare in Italia.
    Il Capo II (articoli 24 e 25) disciplina la revisione delle norme in materia di diritto d’asilo introducendo una procedura semplificata per il riconoscimento del diritto anche al fine di non consentire che tale istituto sia utilizzato impropriamente, al solo scopo di procrastinare o di evitare un provvedimento di allontanamento per irregolarità di soggiorno.
    Il riconoscimento dello status di rifugiato è, infatti, tuttora regolato dall’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (cosiddetta legge Martelli). Tale normativa prevede che a coloro che presentino una domanda di asilo – indipendentemente dalla posizione di regolare, irregolare, sottoposto a procedimento di allontanamento o altro – sia concesso un permesso di soggiorno in attesa della definizione della richiesta.
    In sede europea è in discussione un progetto di direttiva che regola lo standard minimo delle procedure che gli Stati membri devono adottare per il riconoscimento dello status di rifugiato (proposta di direttiva CNS - 2000/0238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C062 E del 27 febbraio 2001). Tale progetto prevede, all’interno del principio generale della non trattenibilità dei richiedenti asilo per il mero fatto di esaminare la loro istanza, alcune eccezioni (articolo 11), nonchè una cosiddetta procedura semplificata (articolo 27 e seguenti) per esaminare quelle domande che si presumono manifestamente infondate; l’esito sfavorevole di questa procedura semplificata, salvo l’obbligo di rispondere (articolo 33, paragrafo 3) – anche negativamente – all’istanza del richiedente asilo che chiede di rimanere sul territorio nazionale per tutta la durata dell’eventuale ricorso, non impone agli Stati membri di sospendere gli effetti di una decisione sfavorevole di primo grado in attesa dell’esito del ricorso.
    In attesa di una disciplina organica sul diritto di asilo, il disegno di legge intende correggere l’obbligatorietà della concessione del permesso di soggiorno contenuto nell’articolo 1 della cosiddetta legge Martelli, mutuando proprio dalla proposta di direttiva attualmente in discussione a Bruxelles i casi in cui è possibile trattenere il richiedente asilo, nonchè la possibilità di allontanamento dopo il primo grado concessa dalla procedura accelerata.
    Sono così disciplinate diverse fattispecie per le quali è possibile trattenere o continuare a trattenere i richiedenti asilo, sulla base di un procedimento – quale quello conseguente alla violazione delle norme di ingresso sul territorio – già avviato prima della richiesta di asilo. Il trattenimento dovrebbe permanere fino all’esito della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato. Affinchè tale procedura semplificata sia efficace, è necessario che essa sia completata prima dello scadere del termine previsto per il trattenimento. Per tale ragione si è reso necessario potenziare la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato denominata ora «Commissione nazionale per il diritto di asilo», istituendo altresì apposite commissioni territoriali in sede decentrata. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, formazione e aggiornamento dei componenti delle stesse, raccolta di dati statistici nonchè poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
    Il Capo III (articoli 26 e 27) contiene le disposizioni concernenti l’entrata in vigore e la predisposizione dei regolamenti di attuazione ed integrazione del provvedimento, nonchè una precisazione in merito all’assenza di oneri finanziari per l’attuazione degli articoli 2, 4, 14, 15 e 16.
    È stata, inoltre, introdotta una norma, a carattere transitorio, che consente al sindaco in particolari situazioni di emergenza di disporre l’alloggiamento nei centri di accoglienza di cui all’articolo 40 del citato testo unico, di stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio italiano.
    È, infine, individuata la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 11, comma 3, 12, comma 1 e  25.
    Sul testo normativo è stato acquisito il parere della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
    Le regioni, in tale sede, hanno avanzato la richiesta di una loro partecipazione al Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni della legge, nonchè al Gruppo tecnico di lavoro (articolo 2). Tale duplice richiesta è stata sostanzialmente accolta mediante la previsione che un presidente di regione o di provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e tre esperti designati dalla Conferenza unificata facciano parte, rispettivamente, del suddetto Comitato e del Gruppo tecnico di lavoro.
    Non è stato possibile accogliere la richiesta che il decreto-flussi (articolo 3) sia determinato «con l’accordo delle regioni e delle province autonome», in quanto tale previsione avrebbe determinato uno stravolgimento dell’impianto della legge. Peraltro, è stato previsto che, prima di procedere alla determinazione del decreto-flussi, siano sentiti sia il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio della legge, cui partecipa un rappresentante regionale, sia la Conferenza unificata. In tali sedi, le regioni possono avanzare le loro proposte.
    All’articolo 14, si è accolta la richiesta di far riferimento, in sede di predisposizione dei decreti di programmazione dei flussi di ingresso, ai dati suddivisi, oltre che per regioni, anche per bacini provinciali di utenza, conformemente alla ripartizione di competenze delineate dal decreto legislativo n. 23 dicembre 1997, n. 469.
    Non è stato possibile introdurre nel testo, la richiesta (articolo 15), formulata anche dall’Unione delle province d’Italia (UPI), di istituire lo sportello unico per l’immigrazione presso i Centri dell’impiego (competenza provinciale), anzichè presso l’ufficio territoriale del Governo (istituito ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) poichè le nuove competenze attribuite a tale ufficio sono strettamente connesse all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e sono pertanto preordinate alla disciplina dell’immigrazione ed alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, materie riservate alla competenza statale.
    È stata, invece, recepita la proposta di un maggiore ruolo delle regioni e delle province autonome nell’ambito dei programmi concernenti le attività di istruzione e di formazione professionale da svolgersi nei paesi di origine (articolo 16). In particolare, si è prevista:

        a) la possibilità che a tali programmi partecipino tanto nella fase propositiva quanto in quella realizzativa i predetti enti;

        b) l’introduzione di un apposito comma nel quale sono individuate le finalità della predetta attività, indirizzata all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano sia all’interno dello Stato che nei paesi di origine nonchè allo sviluppo di attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine.
    Quanto al finanziamento di tali iniziative, che nell’emendamento della Conferenza unificata veniva demandato allo Stato, non si è ritenuto di poter dare seguito alla proposta in considerazione degli oneri di bilancio e dei conseguenti problemi di copertura finanziaria che avrebbe comportato.
    Per quanto riguarda le richieste formulate e trasmesse dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), è stata accolta la proposta di una partecipazione presso il Gruppo di lavoro di rappresentanti indicati dalla Conferenza unificata nonchè la richiesta che, prima di procedere alla determinazione del decreto-flussi, sia acquisito il parere del predetto organo.
    Non è stata recepita la proposta di ridurre a cinque il numero degli anni richiesti per la carta di soggiorno ( anzichè i sei indicati nell’articolo 8), dal momento che non sarebbe in linea con l’indirizzo di politica legislativa a cui è improntato l’intero provvedimento.
    Relativamente alla richiesta di non sopprimere la disposizione contenuta nell’articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  286 del 1998 che attribuisce al sindaco la possibilità di intervenire in materia alloggiativa nelle situazioni di emergenza, si è dato seguito mediante l’introduzione di una disposizione transitoria (articolo 26, comma 3) in base alla quale, fino alla realizzazione di una adeguata rete di centri di permanenza temporanea e di assistenza – da accertare da parte del Ministro dell’interno, previo parere del Comitato per il monitoraggio della legge –, il sindaco conserva poteri di intervento in situazioni di particolare gravità; sono, tuttavia, fatte salve le disposizioni sull’allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri non in regola.
    Non è stato possibile accogliere la richiesta concernente l’istituzione di un «Fondo nazionale per il rimpatrio volontario ed assistito» in considerazione degli oneri che sarebbero derivati alla finanza pubblica e che non avrebbero trovato la necessaria copertura.
    Le proposte in ordine alla cosiddetta «chiamata professionale» non sono state accolte in quanto reintrodurrebbero, in sostanza, l’istituto dello sponsor che si è voluto abolire per i risultati negativi che lo stesso ha prodotto.
    Per il più volte richiamato motivo della mancanza di una copertura finanziaria non è stata altresì accolta la richiesta di istituire presso il Ministero dell’interno un apposito «Fondo per le politiche sull’asilo».
    È stata recepita la richiesta di inserire nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato un rappresentante dell’ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati). È stata, infine, accolta la richiesta che il rappresentante dell’ente territoriale non sia designato dalla Conferenza unificata, ma dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, atteso il carattere locale delle predette Commissioni. In considerazione della circostanza che il numero dei componenti delle stesse poteva risultare paritario (è infatti prevista solo in via eventuale la partecipazione di un quinto membro designato dal Ministero degli esteri) si è previsto che in caso di parità prevalga il voto del presidente.

 



Analisi tecnico-normativa


1) Necessità dell’intervento normativo e impatto sulla normativa vigente

        Ad oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si interviene sistematicamente al fine di riconsiderare, in maniera complessiva, l’attuale disciplina in materia di immigrazione. L’intervento deve ritenersi profondamente organico sulla complessiva disciplina legislativa concernente gli stranieri (descritti dall’articolo 1, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998), e, cioè, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nonchè gli apolidi. A tal fine, si è tenuto conto anche delle proposte di direttiva attualmente al vaglio del Consiglio europeo.

        Le linee portanti del provvedimento sono fondamentalmente mirate a coniugare la permanenza dell’immigrato nel territorio dello Stato con l’espletamento attuale o futuro di un’attività lavorativa.
        A tale scopo è stato disegnato, in primo luogo, il nuovo istituto del «contratto di soggiorno per lavoro», requisito essenziale per ottenere il rilascio del relativo permesso di soggiorno, che introduce nell’ordinamento una figura tipica di contratto di lavoro, nel quale sono obbligatoriamente presenti, a pena di nullità, la garanzia abitativa e l’obbligazione ad apprestare i mezzi necessari al reimpatrio dello straniero. La stipula del contratto avviene presso l’istituendo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro.
    È questa una seconda rilevante innovazione sotto il profilo organizzativo: tale sportello è istituito presso l’ufficio territoriale del Governo ed ha competenza sull’intero procedimento relativo all’assunzione dei lavoratori stranieri, presupposto, come si è detto, per lo stabile e legale ingresso dello straniero nel territorio statale.
    In terzo luogo, il testo legislativo rivede il sistema di determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale e per lavoro autonomo (cosiddetto decreto flussi). Al fine di realizzare effettivamente gli scopi sottesi all’adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la data della sua adozione è stata fissata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Peraltro, qualora se ne ravvisi la necessità, è stata prevista l’adozione di ulteriori decreti infrannuali. In caso di mancata pubblicazione del decreto suddetto, provvede, in via transitoria, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.
        Preordinato a garantire il miglior funzionamento del sistema è l’istituzione del Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri interessati alle singole questioni trattate nonchè da un presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
        Il testo contiene, inoltre, la revisione del sistema di espulsione dello straniero irregolarmente entrato o soggiornante. In sostituzione delle attuali norme che prevedono, salvo talune ipotesi, la preventiva intimazione a lasciare il territorio dello Stato e che si sono rivelate non idonee a conseguire gli effetti prefissati per il costante inadempimento dell’obbligo a lasciare il paese, la nuova disciplina prevede che l’espulsione sia disposta, in ogni caso, con accompagnamento alla frontiera mediante decreto motivato immediatamente esecutivo.
        Nelle disposizioni che richiamano le competenze delle strutture ministeriali in materia di extracomunitari si è tenuto conto degli interventi normativi successivi alla data di entrata in vigore del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.  286 del 1998, ed in particolare del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300, di riforma del Governo che, tra l’altro, all’articolo 11, ha previsto l’istituzione dell’ufficio territoriale del Governo, disciplinato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287. In proposito, si evidenzia l’istituzione, presso tale ufficio, dello sportello unico per l’immigrazione, previsto dall’articolo 15 del disegno di legge, nonchè l’articolo 22, con il quale si è precisato che la locuzione «ufficio periferico del Ministero del lavoro», ricorrente nel citato testo unico n.  286 del 1998, va ora sostituita con quella «prefettura-ufficio territoriale del Governo».

2) Elementi di drafting normativo

        Per introdurre la nuova disciplina si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, apportando modificazioni ed integrazioni direttamente sul citato testo unico 25 luglio 1998, n. 286, e sul decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di «asilo» attualmente vigenti, anche al fine di non allargare ingiustificatamente il numero delle fonti normative.

    Ogni articolo contenuto nel disegno di legge va, quindi, a modificare, a sostituire o ad aggiungere disposizioni contenute nei citati atti normativi. Tutte le disposizioni hanno una rubrica che richiama quella della norma su cui si va ad incidere.
    Per quanto concerne i nuovi istituti introdotti dal provvedimento si è fatto ricorso all’inserimento di apposite disposizioni aggiuntive: a tal proposito si richiama l’articolo 2, che introduce nel citato testo unico n. 286 del 1998, l’articolo 2-bis (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio); l’ articolo 5, che introduce nel medesimo testo unico l’articolo 5-bis (contratto di soggiorno per lavoro subordinato); l’articolo 25 che introduce gli articoli da 1-bis a 1-septies nel decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, in materia di diritto di asilo.

3) Analisi della compatibilità dell’intervento

3.1 Compatibilità con la normativa comunitaria

        Non sono vigenti disposizioni comunitarie in contrasto con quelle recate dal disegno di legge.

        Si è, comunque, tenuto conto anche delle proposte di direttiva comunitaria presentate dalla Commissione al Consiglio, attualmente in fase di definizione ed in particolare:
            della proposta recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (2000/0238-CNS);
        della proposta di direttiva relativa alle condizioni d’ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (2001/0154 CNS);
        della proposta di direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare (9019/01).

3.2 Compatibilità con le competenze degli enti territoriali

        È stato rispettato il riparto di competenze tra lo Stato e gli enti territoriali, in quanto la materia dell’immigrazione è riservata dall’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in via esclusiva alla competenza dello Stato. Tale riparto, peraltro, non risulterà modificato dall’entrata in vigore della legge costituzionale di modifica del Titolo V della Costituzione.

        Si è inteso, altresì, rispettare le competenze in materia di collocamento dei lavoratori non appartenenti all’Unione europea, demandate alle province dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.  469. L’istituzione dello sportello unico per l’immigrazione presso l’ufficio territoriale del Governo, infatti, non incide sulle competenze provinciali, in quanto le nuove funzioni ad esso demandate sono strettamente connesse all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e sono, pertanto, preordinate alla disciplina dell’immigrazione nonchè alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, materie, quest’ultime, riservate alla competenza statale. Il provvedimento prevede, inoltre, il coinvolgimento degli enti territoriali sia nel Comitato che nel gruppo tecnico istituiti per il coordinamento ed il monitoraggio delle disposizioni in materia di immigrazione. Le regioni, partecipano, altresì, alla predisposizione ed organizzazione dei programmi di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine, finalizzati al rilascio di un titolo preferenziale ai fini della chiamata al lavoro.
        Viene, infine, prevista l’acquisizione del parere della Conferenza unificata in ordine al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo. Tale decreto è, peraltro, predisposto in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza.
        Nell’ambito delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato è prevista la presenza anche di un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4) Conseguenze concernenti norme di rango secondario

        L’intervento dovrà essere attuato mediante opportuna modifica delle disposizioni regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. A tale fine è stato previsto sia un termine di sei mesi per il necessario riallineamento delle disposizioni (articolo 26, comma 1), sia un termine più breve per la formulazione di tutte le norme regolamentari concernenti profili sostanzialmente «nuovi» (articolo 26, comma 2).

        Si evidenzia che risultano presentate al Parlamento alcune proposte di legge recanti riforma della disciplina dell’immigrazione. Il loro esame, peraltro, non risulta ancora avviato.

 

Relazione tecnica

A) Valutazioni relative alle misure fiscali

Articolo 1 (Cooperazione con Stati stranieri)

        Con il comma, 1 lettera a), dell’articolo 1 del disegno di legge si dispone l’estensione della lettera i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che prevede la possibilità di detrarre dall’imposta complessiva, sino ad un limite di 2.065,83 euro, i contributi versati ad ONLUS dalle persone fisiche, anche alle erogazioni liberali elargite in favore di iniziative missionarie ed umanitarie in Paesi non appartenenti all’OCSE, sviluppate da organismi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

        Con il comma 1, lettera b), del medesimo articolo 1 si dispone, altresì, l’estensione della lettera c-sexies) del comma 2 dell’articolo 65 del TUIR, che prevede, per i soggetti IRPEG, la deducibilità, entro un limite di 2.065,83 euro o del 2 per cento del reddito d’impresa, delle erogazioni liberali effettuate in favore di ONLUS e delle iniziative missionarie ed umanitarie sopra indicate.
        Dall’indagine sul settore non profit condotta a metà degli anni novanta da ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e dall’Istituto per la ricerca sociale (IRS), si trae un ammontare complessivo delle contribuzioni private agli organismi operanti nell’ambito della cooperazione internazionale pari a circa 12,91 milioni di euro medi annui.
        Si suppone, prudenzialmente, che il provvedimento in esame sia in grado di generare ulteriori liberalità di ammontare pari a circa 25,82 milioni di euro per tenere conto dell’inflazione e del carattere più ampio dei soggetti potenziali beneficiari delle erogazioni.
        Per determinare l’impatto erariale è necessario distinguere le contribuzioni delle imprese da quelle delle persone fisiche.
        Si ipotizza che il rapporto sia pari al 50 per cento, tenendo conto che le più consistenti elargizioni delle imprese sono ancora pareggiate dalla diffusione di quelle individuali.
        Per le persone fisiche, si ottiene una contrazione erariale (12,91 milioni di euro x 19 per cento) pari a circa 2,58 milioni di euro in termini di competenza.
        Per le persone giuridiche la perdita IRPEG, con un’aliquota del 36 per cento (per tenere conto dei soli contribuenti in utile), sarà pari a circa 4,65 milioni di euro in termini di competenza.
        Ne consegue che la perdita di competenza complessiva sarà pari a circa 7,23 milioni di euro.
        In termini di cassa, nell’ipotesi di un’introduzione della deduzione a partire dal 2002 avremo:

(importi espressi in milioni di euro)

200220032004
     –– 12,39– 7,23

Articolo 15  (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)

        L’articolo in esame sostituisce interamente l’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In particolare le principali variazioni apportate rispetto alla precedente stesura riguardano:

            l’istituzione presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo, di uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri;

            la presentazione di idonea e dettagliata documentazione (secondo specifiche elencate) da parte del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia;
            la trasmissione delle informazioni in via telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario competente.

        È evidente che l’accentramento delle funzioni presso un unico sportello nonchè, e soprattutto, la formalizzazione della trasmissione dei dati dalle questure agli uffici finanziari competenti ha il potenziale effetto di produrre maggiori incroci e accertamenti e un effetto deterrente sull’evasione (sia ai fini contributivi che fiscali).

        Da quanto emerge da un’elaborazione dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), su dati Unioncamere – Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Sistema informativo Excelsior 1999, il numero delle assunzioni previste nel biennio 1999-2000 di personale extracomunitario risulta essere pari a circa 200.589 unità; di queste il 51,2 per cento riguardano personale non qualificato e circa il 30,1 per cento è inerente alla categoria professionale di vendite e servizi per le famiglie.
        Si perviene pertanto ad un numero di unità previste, per tali gruppi professionali, pari a circa 163.100 per il biennio considerato.
        Ipotizzando che in tali specifici settori si manifesti l’effetto deterrente delle variazioni normative si avrà per il biennio considerato un numero di assunzioni previste di circa 163.100 unità, ovvero circa 81.550 assunzioni annue.
        Al fine di valutare gli impatti sul gettito, si ipotizza che circa un 10 per cento delle sopra citate assunzioni emerga totalmente e che un restante 10 per cento sia da annoverarsi tra i lavoratori cosiddetti «grigi».

Emersione totale

        Si stima che per gli 81.550 lavoratori stimati emergano circa 77,47 milioni di euro di retribuzioni corrisposte cui competono (considerando la prevalenza di collaborazioni domestiche) circa 10,33 milioni di euro di contribuzioni previdenziali.

        Gli effetti sul gettito, in base a tali ipotesi, saranno i seguenti:

            maggiori contributi INPS        + 10,33 milioni di euro;

            deducibilità contributi INPS –   1,03 milioni di euro;
            maggiori imposte (1)(1). +   7,75 milioni di euro.

Emersione parziale

        Si ipotizza che la parziale emersione a carico di ulteriori 81.550 lavoratori produca effetti pari ad un terzo di quelli precedentemente stimati ovvero:

            maggiori contributi INPS        + 3,62 milioni di euro;

            deducibilità contributi INPS – ;
            maggiori imposte                     + 1,55 milioni di euro.

        In definitiva l’intero provvedimento produrrebbe i seguenti effetti (dati di competenza annua):
            maggiori contributi INPS + 13,94 milioni di euro;

            deducibilità contributi INPS    –   1,03 milioni di euro;
            maggiori imposte                     +   9,30 milioni di euro.

        L’andamento di cassa delle sole variazioni fiscali (ovvero i complessivi 8,26 milioni di euro), nell’ipotesi che la norma decorra dal 2002, sarà il seguente (in milioni di euro):
200220032004
3,1012,398,26
        Le valutazioni di cui sopra tengono conto del fatto che la deducibilità dei contributi si manifesta in fase di autotassazione, ipotizzando che circa un terzo delle maggiori imposte si manifesti sotto forma di ritenute.
        Il combinato effetto degli articoli 1 e 15 del disegno di legge può ritenersi, quindi, sostanzialmente neutrale nell’ambito della finanza pubblica.

B) Valutazioni relative agli interventi gestiti dal Ministero dell’Interno

        Il disegno di legge introduce alcune rilevanti modifiche alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, circa le modalità di esecuzione dell’espulsione amministrativa ed il trattenimento nei centri di permanenza temporanea, finalizzato all’attuazione dei provvedimenti di allontanamento.

        In particolare, la disposizione contenuta nell’articolo 11, comma 1, lettera c), del disegno di legge mira, sotto il primo profilo, a capovolgere l’attuale impostazione dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo che i provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato siano eseguiti sempre con accompagnamento alla frontiera. L’unica eccezione è prevista per gli stranieri presenti in Italia con permesso di soggiorno scaduto di validità da oltre sessanta giorni, di cui non è stato chiesto il rinnovo, per i quali l’espulsione continua ad essere eseguita con intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato.
        Quanto al secondo profilo, le disposizioni contenute nel comma 1 dell’articolo 12 del disegno di legge consentono il trattenimento negli appositi centri dello straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, per un periodo massimo complessivo di sessanta giorni (in luogo degli attuali trenta).
        Tali innovazioni legislative, mirate ad assicurare una maggiore effettività ai provvedimenti di espulsione e respingimento, implicano:

            a) un incremento del numero degli stranieri, destinatari di espulsione amministrativa, che dovranno essere accompagnati alla frontiera a mezzo della Forza pubblica, che può essere quantificato in 10.000 persone il primo anno e 36.000 negli anni successivi, in connessione con la realizzazione di nuovi centri di permanenza temporanea;

            b) un corrispondente aumento (36.000 unità) degli extracomunitari destinatari della misura del trattenimento nei centri di permanenza temporanea, con un soggiorno che dovrebbe aggirarsi di media intorno ai trenta giorni.

Nel dettaglio:

Articolo 11 (Espulsione amministrativa)

        Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha valutato che dall’attuazione della norma derivano i seguenti maggiori oneri:

Spese per acquisto dei titoli di viaggio per i cittadini stranieri allontanati

        Il costo dei biglietti per il trasporto verso i Paesi di origine o provenienza dei cittadini stranieri destinatari dei provvedimenti di allontanamento dipende naturalmente dal tipo di vettore (aereo, marittimo, terrestre) e dalle destinazioni. Tenuto conto di ciò, si ritiene di poter calcolare il valore medio del biglietto in 413,17 euro. Ciò posto, l’onere aggiuntivo, destinato a gravare per l’esecuzione delle ulteriori 10.000 espulsioni coattive, può essere stimato in 4,13 milioni di euro il primo anno e in 14,87 milioni di euro per gli anni successivi (tabella 1).

Spese di missione relative ai servizi di scorta effettuati da personale delle Forze di polizia all’interno del territorio nazionale

        L’esecuzione delle espulsioni coattive richiede in molti casi che il personale effettui all’interno del territorio dello Stato missioni per accompagnare gli stranieri presso le frontiere aeree, marittime, terrestri, nonchè per l’esecuzione dei trasferimenti verso i centri di permanenza temporanea. In tali servizi è generalmente impiegato in media un operatore dei ruoli non direttivi delle Forze di polizia per ogni straniero interessato al trasferimento e, pertanto, considerata una durata della missione pari a due giorni con un costo medio unitario di 214,85 euro, gli oneri aggiuntivi (gravanti sul capitolo 2505/1) assommano a 2,15 milioni di euro il primo anno ed a 7,73 milioni di euro in quelli successivi (tabella 2).

Spese di missione per il personale delle Forze di polizia impiegato in servizio di scorta all’estero

        Per l’espulsione degli stranieri segnalati come pericolosi o che hanno opposto resistenza all’esecuzione dell’espulsione, si provvede ad assicurare un servizio di scorta a bordo di voli di linea, con l’impiego di due operatori di polizia dei ruoli non direttivi. Il costo delle missioni per operatore di polizia varia a seconda delle diverse destinazioni e può essere stimato in media in 1.187,85 euro. Premesso che tali servizi di scorta vengono svolti – secondo i dati più recenti relativi al primo semestre di questo anno – nel 5 per cento dei casi, si ricava che le spese di missione relative a questi servizi assommano a 1,19 milioni di euro il primo anno ed a 4,28 milioni di euro negli anni successivi. A questi vanno aggiunte le spese di missione per i servizi di scorta effettuati dal personale delle Forze di polizia in occasione dei rimpatri dei cittadini stranieri per mezzo di voli charter o con il noleggio di navi. Tenuto conto che a partire da questo anno il trattamento di missione all’estero dovrà esser corrisposto anche per i servizi di scorta effettuati a bordo delle navi, una stima dei costi forfettaria per tali servizi può essere stimata in circa 0,52 milioni di euro il primo anno ed in 2,07 milioni di euro negli anni successivi (tabella 3).

RIEPILOGO MAGGIORI ONERI ARTICOLO 11

(in milioni di euro)

 

 

2002

2003

2004

Spese di viaggio per stranieri

4,13

14,87

14,87

Missioni interne per scorte

2,15

7,73

7,73

Missioni estere per scorte

1,19

4,28

4,28

Spese di viaggio per scorte

0,52

2,07

2,07

Totali in milioni di euro

7,99

28,95

28,95

(Totali in miliardi di lire)

(15,460)

(56,056)

(56,056)

Articolo 12 (Esecuzione dell’espulsione)

        La Direzione generale dei servizi civili, tenuto conto, oltre alle premesse indicate in precedenza (incremento di 36.000 unità degli stranieri da accompagnare alla frontiera; periodo medio di permanenza nei centri intorno ai trenta giorni), anche delle seguenti considerazioni:

            i centri attualmente operativi consentono una ricettività complessiva di circa 1.400 posti (comprensivi delle strutture di Lampedusa e Otranto), peraltro, non sempre totalmente utilizzabili a causa dei lavori di manutenzione dovuti ai continui danneggiamenti;

            per poter trattenere il numero degli stranieri atteso a regime (36.000 unità) è necessario, tenuto conto che il prolungamento del periodo di trattenimento dovrebbe comportare una presenza media nei centri di almeno trenta giorni, predisporre strutture che consentano una ricettività di circa 3.800 posti;
            nel corso del 2002, a seguito dell’attivazione di ulteriori strutture in corso di costruzione è, comunque, possibile, avere già complessivamente a disposizione 1.800 posti (Bologna, Modena ed ampliamento Roma) e, pertanto, sarebbe necessario avviare un piano di realizzazione di nuove strutture per una capienza di almeno ulteriori 2.000 posti;
        ha valutato i seguenti maggiori oneri derivanti dall’applicazione della norma.

Spese per la costruzione di nuovi centri

        Al fine di incrementare la complessiva capienza di ulteriori 2.000 posti è necessario realizzare 10 nuove strutture, ciascuna delle quali dovrebbe comportare una spesa media di circa 6,20 milioni di euro, con un conseguente onere complessivo di circa 62 milioni di euro.

        Al riguardo, considerati i tempi procedurali e tecnici per la individuazione e progettazione delle strutture e valutati altresì i tempi di entrata in vigore della norma, nell’anno 2002 risulterà possibile attivare 2 dei 10 centri di accoglienza previsti, con un incremento della disponibilità di posti pari a circa 400 unità.

Spese per la gestione dei centri
        L’attuale costo medio per la gestione dei centri di permanenza temporanea e assistenza è pari a 66,11 euro giornalieri per ogni straniero trattenuto.

        Pertanto, considerato che nell’arco del triennio con la costruzione di nuove strutture si renderanno disponibili ulteriori 2.000 posti, che porteranno la capienza ricettiva totale dei centri di permanenza temporanea e assistenza nel 2004 a 3.800 posti, il costo annuo di gestione dei predetti centri, a regime, risulterà pari a 91,41 milioni di euro (66,11 x 3.800 x 365 giorni).

RIEPILOGO MAGGIORI ONERI ARTICOLO 12 (in milioni di euro)
(tiene conto della dotazione di cui alle previsioni di bilancio 2002 del capitolo 2356, pari a 41,32 milioni di euro)
 

Anno 2002

 

Spese costruzione per 2 nuovi centri

        12,39

Spese gestione:

 

        –  per gli attuali 1.400 posti

        33,78

        –  per 400 nuovi posti derivanti da ampliamanto strutture esistenti realizzabile a partire dal 3º quadrimestre/2002 (4 mesi)

          3,15

Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in milioni di euro:

          8,00

(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in miliardi di lire):

        15,500

 

Anno 2003

 

Spese costruzione per 4 nuovi centri

        24,79

Spese gestione:

 

        –  per gli attuali 1.400 posti

        33,78

        –  derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nell’anno 2002 (800 posti di cui 400 per ampliamento sedi attuali + 400 per realizzazione di 2 nuovi centri)

        19,26

        –  derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nel 2º semestre 2003 (200 posti per realizzazione di 1 nuovo centro)

          2,38

Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in milioni di euro:

        38,89

(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in miliardi di lire):

        73,300

 

Anno 2004

 

Spese costruzione per 4 nuovi centri

        24,79

Spese gestione:

 

        –  per gli attuali 1.400 posti

–    33,78

        –  derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nell’anno 2002 (800 posti)

        19,26

        --  derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nell’anno 2003 (800 posti per realizzazione di  4 nuovi centri)

        19,26

        –  derivante dall’aumento della disponibilità realizzato nel 2º semestre 2004 (200 posti per realizzazione di 1 nuovo centro)

          2,38

Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in milioni di euro:

        58,15

(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in miliardi di lire):

      112,600

Articolo 25 (Procedura semplificata) – capoversi articolo 1-bis e articolo 1-quater

        Il disegno di legge, all’articolo 25, inserisce dopo l’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ulteriori articoli, da 1-bis a 1-septies, in tema di revisione delle norme in materia di diritto di asilo.

        In particolare la Direzione generale dei servizi civili, tenuto conto che le disposizioni di cui all’articolo 1-bis, commi 2 e 3, comportano l’esigenza di realizzare centri appositamente destinati ai richiedenti asilo, mentre quelle relative all’articolo 1-quater prevedono l’istituzione delle commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, ha valutato i maggiori oneri derivanti dall’applicazione della norma. Tale valutazione si basa sulle seguenti premesse:

            considerato che la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, nel corso dell’anno 2000, ha ricevuto circa 13.500 domande di asilo a cui devono aggiungersi i minori, il numero dei soggetti interessati dal provvedimento viene stimato pari a circa 15.000 soggetti;

            alla luce della emendata normativa, i tempi di permanenza dei richiedenti asilo nei centri che dovranno essere appositamente realizzati per questa categoria di soggetti saranno di circa venti giorni per consentire l’espletamento della procedura semplificata;
            risulta necessario realizzare 7 centri per un totale di 900-1.000 posti;
            in fase di prima applicazione della norma, durante il 2002 è comunque possibile – nelle more della realizzazione dei predetti centri di accoglienza – utilizzare le strutture governative di primo soccorso già in attività ed ubicate nelle regioni Puglia e Calabria;
            il costo di realizzazione di una struttura di accoglienza per i richiedenti asilo, raffrontato con quello necessario alla realizzazione di un centro di permanenza temporanea e assistenza, può essere stimato in 3,099-3,615 milioni di euro a centro, inferiore dunque rispetto alle strutture di trattenimento per le minori necessità di vigilanza e controllo;
            i costi di gestione delle predette strutture possono essere valutati in circa 66,11 euro pro die pro capite, identici a quelli dei centri di permanenza temporanea.

Articolo 25 – capoverso articolo 1-bis

Spese per la realizzazione dei centri di accoglienza
        Considerata la necessità di realizzare 7 nuove strutture, ciascuna delle quali dovrebbe comportare una spesa media di circa 3,62 milioni di euro, l’onere complessivo derivante da questa voce di spesa risulta pari a circa 25,306 milioni di euro.

Spese per la gestione dei centri

        Considerato il costo unitario giornaliero complessivo di 66,11 euro per gli oneri di accoglienza, le spese di gestione, a regime, per 950 richiedenti asilo per 365 giorni sono pari a circa 22,93 milioni di euro.

Articolo 25 – capoverso articolo 1-quater

Spese relative all’istituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato
        La Direzione generale dei servizi civili, tenuto conto che la nuova norma prevede l’istituzione di commissioni periferiche per l’esame delle domande di asilo, da ubicare nelle province di maggior afflusso di richiedenti asilo, comprese le grandi aree metropolitane di Roma e Milano, e considerato che non dovrebbero evidenziarsi necessità di nuovi oneri per aumento di personale negli uffici territoriali del Governo, ha valutato in complessivi 557.773 euro annui i maggiori oneri derivanti dall’istituzione di 7 commissioni territoriali.

        In particolare sono state considerate le seguenti voci di spesa:

            spese di interpretariato - l’attuale Commissione centrale nel corso dell’anno 2000 ha esaminato circa 12.000 domande di asilo con una corrispondente spesa di circa 232.405 euro per oneri connessi all’interpretariato. Analoga spesa, quindi, di circa 232.405 euro annui è presumibile per le esigenze delle istituende commissioni territoriali;

            spese per materiale informatico – sono valutati in circa 90.380 euro, pari a circa 12.911 euro per ciascuna commissione territoriale, gli oneri, per il primo anno e per gli anni successivi, per le spese di manutenzione ed implementazione dei supporti informatici;
            spese per la prima formazione dei componenti delle commissioni territoriali – sono valutate in 216.912 euro, pari a 5.165 euro per ogni componente effettivo o supplente (42 soggetti) per un periodo di 30 giorni, per il primo anno e per gli anni successivi, per sostenere gli oneri di prima formazione di altro personale nonchè oneri per l’aggiornamento, spese, eventuali, per canoni di locazione ove non fosse possibile reperire locali idonei nell’ambito degli uffici territoriali del Governo e dei beni demaniali, per complessivi 216,291 euro, pari a 30,987 euro per ciascuna delle 7 sedi;
            spese connesse al funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo – questa Commissione sostituirà l’attuale Commissione centrale con funzioni di solo coordinamento e indirizzo delle commissioni territoriali e di limitate audizioni nei casi di revoca e cessazione dello status di rifugiato, con oneri complessivamente valutati in 103.291 euro annui.

        Il totale delle spese sopraindicate ammonta a circa 859.900 euro, da cui va detratto l’attuale stanziamento di bilancio pari a 302.127 euro.

RIEPILOGO MAGGIORI ONERI ARTICOLO 25 - capoverso articolo 1-quater (in milioni di euro)

(tiene conto della dotazione del capitolo 2359 disponibile per le finalità di che trattasi – pari a 7,75 milioni di euro)
 

Anno 2002

 

Erogazione del contributo giornaliero nel 1º semestre 2002

          4,13

Spese di gestione per 450 posti a partire dal 2º semestre 2002

          5,42

Spese relative all’istituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato

          0,56

Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in milioni di euro:

          2,37

(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2002 in miliardi di lire):

          4,580

 

Anno 2003

 

Spese per la realizzazione di 7 centri

        25,31

Spese di gestione:

 

        –  per i primi 450 posti attivati nel corso del 2002

        10,85

        –  per gli ulteriori 500 posti a partire dal 2º semestre 2003

          5,94

Spese relative all’istituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato

          0,56

Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in milioni di euro:

        34,91

(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2003 in miliardi di lire):

        67,580

 

Anno 2004

 

Spese di gestione per 950 posti

        22,93

Spese relative all’istituzione e al funzionamento di commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato

          0,56

Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in milioni di euro:

        15,74

(Totale fabbisogno aggiuntivo anno 2004 in miliardi di lire):

        30,480

RIEPILOGO DEGLI ONERI

(in milioni di euro)

 

 

2002

2003

2004

Art. 11, comma 1, lettera c)

  7,99

  28,95

  28,95

Art. 12, comma 1

  8,00

  38,89

  58,15

Art. 25 - capoversi articolo 1-bis e 1-quater

  2,37

  34,91

  15,74

Totale in milioni di euro (con arrotondamento)

18,59

103,29

103,29

(Totali in miliardi di lire - con arrotondamento)

(36)

(200)

(200)

 

 

 

 

        Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, e 25, capoversi articoli 1-bis e 1-quater, si provvede:

            quanto a 87,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo di risorse preordinate nell’ambito degli accantonamenti del «Fondo speciale» di parte corrente;

            quanto a 18,59 milioni di euro per l’anno 2002 e a 15,49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante utilizzo delle economie derivanti dalla riforma dell’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotta dall’articolo 15 del presente disegno di legge, che ha soppresso la facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, nel caso in cui cessino l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale. Tali somme sono versate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno.

        A tale ultimo proposito si segnala quanto segue:
            nell’ambito del bilancio INPS opera la Gestione per la regolazione dei rapporti debitori verso lo Stato. Tale Gestione si fa carico della copertura dei disavanzi delle gestioni pensionistiche ed è finanziata dal bilancio dello Stato.
        L’articolo 15 del disegno di legge, nel sostituire integralmente l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sopprime la disposizione contenuta nel comma 11 del predetto articolo 22, che prevede la possibilità per i lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale di richiedere, laddove la materia non risulti diversamente regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore, presso forme di previdenza obbligatoria, maggiori del 5 per cento annuo.

        L’applicazione di tale nuova norma determina, pertanto, minori oneri a carico della Gestione del Fondo nazionale lavoratori dipendenti stimata in circa 15,49-20,66 milioni di euro annui. Ciò consente di ridurre in pari misura il disavanzo della stessa e, conseguentemente, un minore esborso da parte della Gestione per la regolarizzazione dei rapporti debitori e, quindi, da parte del bilancio dello Stato. Le disponibilità derivanti dal minore esborso nell’ambito del bilancio dello Stato, nella misura sopra indicata di 15,49-20,66 milioni di euro annui, possono, pertanto, contribuire alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’attuazione del presente disegno di legge.
        Tenuto conto della natura delle risorse in esame (contributi previdenziali) che sono destinate a fronteggiare, sulla base di uno schema finanziario a ripartizione, le spese pensionistiche, le stesse possono essere utilizzate per altre ragioni di spesa per un periodo limitato di tempo non superiore ad un triennio.

Tabella 1

SPESE ANNUE RELATIVE ALL’ACQUISTO DEI TITOLI
DI VIAGGIO PER STRANIERI DA ALLONTANARE
COATTIVAMENTE DAL TERRITORIO NAZIONALE

(in milioni di euro)

 

Primo anno

Anni successivi

Costo medio biglietto *

413,17

413,17

Moltiplicato il numero delle ulteriori espulsioni effettuabili con le norme che si propongono

  10.000

 36.000

Totale  . . .

  4,13

14,87

————
        (*)  L’importo è stato calcolato operando una media ponderata degli oneri sinora sostenuti per rimpatri effettuati con vettori aerei, marittimi e terrestri.

Tabella 2

SPESE ANNUE DI MISSIONE RELATIVE AI SERVIZI DI SCORTA EFFETTUATI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE
PER ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE

(in milioni di euro)

 

Costo medio per missione:

–  Diaria giornaliera ridotta per due giorni di missione

  23,76

–  Spese per i pasti (quattro)

  87,80

–  Spese per un pernottamento in un albergo «tre stelle»

103,29

Totale  . . .

214,85

Primo anno

Anni successivi

Moltiplicato il numero degli operatori di polizia impiegati *

  10.000

 36.000

Totale  . . .

  2,15

  7,73

————
        (*)  Si è ipotizzato un utilizzo di personale in ragione di un operatore dei ruoli non direttivi per ciascuno straniero da espellere.

Tabella 3

SPESE ANNUE DI MISSIONE PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA IMPIEGATO IN SERVIZIO DI SCORTA ALL’ESTERO

(in milioni di euro)

Spese per le missioni effettuate con il volo di linea

 

–  Costo medio unitario della missione per operatore di polizia (diaria media 129,115 x 2 giorni)

258,23

–  Prezzo medio biglietto A/R

929,62

Totale  . . .

1.187,25 *

Primo anno

Anni successivi

Moltiplicato il numero degli operatori di polizia impiegati da 1.003.600

1,19

4,28

Spese per le missioni effettuate con vettori marittimi

    0,52 **

2,07

Totale  . . .

1,71

  6,35

————
        (*)  L’importo è comprensivo delle spese per il titolo di viaggio e del trattamento di missione, tenuto conto che i relativi importi variano sensibilmente in ragione della distanza dall’Italia del paese di destinazione.
      (**) L’importo è stato determinato forfettariamente.

Tabella 4

RIEPILOGO DELLE SPESE PER L’ANNO 2002

(in milioni di euro)

 

–  Titoli di viaggio per stranieri
Costo unitario 413,17 x 10.500 unità *

4,13

–  Oneri per scorte all’interno del territorio nazionale
Costo unitario 214,85 x 10.500 operatori

2,15

–  Oneri per scorte in viaggio
Costo unitario 1.187,85 x 1.050 operatori + 516.456 euro spese vettore (forfettarie)

1,71

Totale  . . .

7,99

————
    —(*)  Stima dell’incremento delle espulsioni con accompagnamento nei primi mesi di applicazione delle nuove norme.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE

Art. 1.

(Cooperazione con Stati stranieri)

    1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono aggiunte le seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»;

        b) all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole «a favore delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei paesi non appartenenti all’OCSE;».

    2. Nella elaborazione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei paesi non appartenenti all’Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria.

    3. Alle minori entrate dovute dall’applicazione del comma 1, valutate in 12,39 milioni di euro per l’anno 2003 ed in 7,23 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede con le maggiori entrate connesse alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro degli immigrati, derivanti dalla presente legge.

Art. 2.

(Comitato per il coordinamento
ed il monitoraggio)

    1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

    «Art. 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) – 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente decreto, di seguito denominato «Comitato».

    2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
    3. Per l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunità e delle politiche comunitarie, dell’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, delle attività produttive, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all’attuazione delle disposizioni del presente decreto.
    4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per le politiche comunitarie sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 3.

(Politiche migratorie)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

    «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.».

Art. 4.

(Permesso di soggiorno)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite le seguenti: «, anche per la durata,»;

        b) al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata del permesso di soggiorno» sono aggiunte le seguenti: «non rilasciati per motivi di lavoro»;
        c) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;
        d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

    «3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
        a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

        b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
        c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

    3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso.

    3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.
    3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22. Uguale comunicazione è data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all’articolo  29.
    3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.»;

        e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    «4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.»;
        f) il comma 8 è sostituito dal seguente:
    «8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell’Azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.»;
        g) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
    «8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con le pene previste dall’articolo 476 codice penale. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale».

Art. 5.

(Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

    «Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) – 1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene, a pena di nullità:
        a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore;

        b) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

    2. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.».

Art. 6.

(Facoltà inerenti il soggiorno)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6, comma 1, dopo le parole: «prima della sua scadenza,» sono inserite le seguenti: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 da parte dell’Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza,».

Art. 7.

(Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore di lavoro)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

    «2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 154,93 a 1032,91 euro».

Art. 8.

(Carta di soggiorno)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Art. 9.

(Coordinamento dei controlli di frontiera)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388».

Art. 10.

(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «ovvero l’ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato»;

        b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

    «3. Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine di lucro o in concorso con due o più persone utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l’ingresso di cinque o più persone, è punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente decreto.»;
        c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine del reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione delle norme del presente decreto.

    3-ter. Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;

        d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
    «9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale, o nella zona contigua, una nave, che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa in un porto dello Stato.

    9-ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi da guerra nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato.
    9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo».

Art. 11.

(Espulsione amministrativa)

    1. All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, ai sensi dell’articolo 14.»;
        b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
    «3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

    3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.
    3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E’ sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14.
    3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di procedura penale.
    3-sexies. Il nullaosta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del presente decreto.»;

        c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    «4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.»;
        d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento.»;
        e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
    «8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè ove necessario, da un interprete.»;
        f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
        g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
    «13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

    13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
    13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è sempre consentito l’arresto in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del fatto si procede con rito direttissimo.»;

        h) il comma 14 è sostituito dal seguente:
    «14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia».

Art. 12.

(Esecuzione dell’espulsione)

    1. All’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.»;
        b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

    «5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.
    5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
    5-quater. Lo straniero, nuovamente espulso ai sensi del comma 5-ter, che si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
    5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 13.

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione)

    1. L’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

    «Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) – 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente decreto, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

    2. L’espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
    3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.
    4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
    5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.
    6. Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
    7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
    8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della pena».

Art. 14.

(Determinazione dei flussi di ingresso)

    1. All’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le seguenti: «ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari, nonchè»;

        b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

    «4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali d’utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio».

Art. 15.

(Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato e lavoro autonomo)

    1. L’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

    «Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) – 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo, uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

    2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza:

        a) richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;

        b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
        c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;
        d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

    3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

    4. Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette all’ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
    5. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nullaosta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
    6. Gli uffici consolari del paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato ed, a cura di quest’ultima, trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego competente.
    7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 516,46 a 2582,28 euro. Per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
    8. Salvo quanto previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
    9. Le questure forniscono all’INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti; l’INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede all’attribuzione del codice fiscale.
    10. Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
    11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
    12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 2582,28 euro per ogni lavoratore impiegato.
    13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.
    14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
    15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all’estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per l’impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente decreto, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica».
    2. All’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-ter, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo».


Art. 16.

(Prestazione di garanzia per l’accesso
al lavoro)

    1. L’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

    «Art. 23. - (Titoli di prelazione) – 1. Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine.

    2. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata:

        a) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato;

        b) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dei paesi di origine;
        c) allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi di origine.

    3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.

    4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1».


Art. 17.

(Lavoro stagionale)

    1. L’articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:

    «Art. 24. - (Lavoro stagionale) – 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3.

    2. Lo sportello unico per l’immigrazione, rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.
    3. L’autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
    4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
    5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchè eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza.
    6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 12».

Art. 18.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 26, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

    «7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».

Art. 19.

(Attività sportive)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente:

    «5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica».

Art. 20.

(Ricongiungimento familiare)

    1. All’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:
            1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora non abbiano altri figli»;

            2) la lettera d) è abrogata;

        b) commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
    «7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

    8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
    9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5».

Art. 21.

(Centri di accoglienza e accesso
all’abitazione)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;

        b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. L’accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia».

Art. 22.

(Aggiornamenti normativi)

    1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio periferico del Ministero del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo».

Art. 23.

(Disposizioni di contrasto
ai matrimoni simulati)

    1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 30, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole».


CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO

Art. 24.

(Permesso di soggiorno
per i richiedenti asilo)

    1. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, è sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento».

Art. 25.

(Procedura semplificata)

    1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 1, il comma 7 è abrogato;

        b) dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

    «Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) – 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
        a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

        b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;
        c) in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

    2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
        a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

        b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

    3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 2, lettera a), e quello di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture.

    4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286.
    5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

    Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) – 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.

    2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all’articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni, provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
    3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l’espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
    4. L’allontanamento non autorizzato dai centri di cui all’articolo 1-bis, comma 4, equivale a rinuncia alla domanda.
    5. Lo Stato italiano è competente all’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n.  523.
    6. L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

    Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) – 1. Presso gli Uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

    2. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
    3. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente.

    Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) – 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.  136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale» nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

    2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.
    3. Con il regolamento di cui, all’articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

    Art. 1-sexies. - (Contributi) – 1. Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3.
    Art. 1-septies. - (Norma transitoria) – 1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali».

CAPO III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 26.

(Norme transitorie e finali)

    1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, all’emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394.

    2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull’immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:

        a) razionalizzare l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

        b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
        c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

    3. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell’articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all’articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

    4. Dall’applicazione degli articoli 2, 4, 14, 15 e 16 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 27.

(Norma finanziaria)

    1. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettera a), e 25, è autorizzata la spesa di 18,59 milioni di euro per l’anno 2002, di 103,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede:

        a) quanto a 18,59 milioni di euro per l’anno 2002 ed a 15,49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle economie derivanti dalla soppressione della facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, nel caso in cui cessino l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale. Tali somme sono versate dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno;

        b) quanto a 87,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo utilizzando per 5,17 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per 67,14 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per 15,49 milioni di euro l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

(1) >        (1)  Stima prudenziale tenuto conto che i bassi livelli di retribuzione risultano esenti da imposta e che, per talune figure di datore, il costo del lavoro è deducibile.