CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA

————

SEGRETARIATO GENERALE

 

Bruxelles, 31 ottobre 2001 (13.11)

(OR. FR)

 

 

 

SN 4434/1/01

REV 1

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI SEDUTA
ASILE 14/01

 

 

 

 

 

GRUPPO "ASILO"

7-8 novembre 2001

 

 

 

Oggetto:    Propsta di direttiva recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

 

 

 

Si allega per le delegazioni un documento di seduta elaborato dalla Presidenza e dai servizi della Commissione relativo alla proposta in oggetto.

 


Progetto di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri

ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

 

 

CAPO I

Ambito d’applicazione e definizioni

[invariato]

 

 

CAPO II

Principi e garanzie fondamentali

 

Articolo 4

 

1.          La presentazione della domanda di asilo non è subordinata a formalità preliminari.

 

2.          Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente asilo abbia l'effettiva possibilità di presentare quanto prima possibile la domanda di asilo.

 

3.          Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità che possono ricevere la domanda di un richiedente asilo alla frontiera o nel territorio dello Stato membro ricevano opportune istruzioni in merito al trattamento delle domande di asilo, in particolare l'istruzione di inoltrare tempestivamente le domande alle autorità competenti per l’esame, unitamente a tutte le altre informazioni pertinenti.

 

4.          Qualsiasi persona ha il diritto di presentare una domanda di asilo individuale. Qualora il richiedente presenti la domanda di asilo anche per conto di altre persone a suo carico, conformemente al diritto nazionale, ogni adulto tra tali persone è informato individualmente circa il diritto di presentare una domanda di asilo separata.


Articolo 5

 

I richiedenti asilo sono autorizzati a permanere alla frontiera o nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di asilo è stata presentata, oppure è oggetto d'esame, fino all’adozione della decisione a quando non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla domanda stessa.

 

Articolo 6

 

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano adottate per il caso singolo in modo indipendente, ossia che tutte le domande siano esaminate individualmente e in modo obiettivo ed imparziale.

 

Articolo 7

 

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano delle seguenti garanzie in tutte le procedure previste dalla presente direttiva:

 

a)          essi devono venir informati, anteriormente all'esame in tempo utile per poter ottemperare all'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2 della loro domanda di asilo ed in una lingua che è ragionevole presumere essi comprendano, sulla procedura da seguire e sui loro diritti e doveri durante la procedura;

 

essi devono potersi avvalere, se necessario, dei servizi di un interprete nell’esporre la loro situazione alle autorità competenti. I servizi d’interpretazione devono essere retribuiti con fondi pubblici se l'interprete è convocato dall'autorità competente;

 

essi devono avere la possibilità, in ogni fase della procedura, di prendere contatto con i servizi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) o con altre organizzazioni che agiscano per conto dell'ACNUR;

 

le decisioni sulla domanda di asilo devono essere comunicate loro per iscritto. Se la domanda è respinta, i motivi della decisione, in fatto e in diritto, sono resi noti al richiedente, che è altresì informato sui mezzi di ricorso contro la decisione stessa nonché, se del caso, sulle modalità dell’impugnazione e sui relativi termini;


b)      I richiedenti sono informati dell'esito della procedura in una lingua che è ragionevole presumere essi comprendano. Le informazioni fornite riguardanti in particolare le possibili condizioni di ricorso e/o gli atti obbligatori da compiere.

 

f)

 

Articolo 8

 

1.      Prima che l'autorità accertante adotti la decisione, il richiedente asilo deve avere la possibilità di svolgere un colloquio personale, sull’ammissibilità e sul merito della sua domanda di asilo, con un funzionario competente ai sensi della legislazione nazionale.

 

2.      Gli Stati membri possono derogare a questa norma nei seguenti casi:

 

a)      una decisione favorevole può essere pronunciata sulla base di prove ottenute in altro modo;

 

b)      il richiedente non è in grado di prendere parte a un siffatto colloquio per pertinenti motivi psicologici o medici;

 

c)       il richiedente è un minorenne che non ha ancora l’età richiesta a tal fine dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

 

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la mancanza di colloquio non può in nessun caso influenzare sfavorevolmente la decisione dell’autorità accertante e il richiedente deve avere la possibilità di farsi assistere da un consulente e/o tutore giuridico.


3.      Nel caso in cui uno Stato membro consenta ai richiedenti asilo di presentare una domanda anche per conto di altre persone a suo carico, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, tale Stato membro provvede affinché ciascun adulto interessato sia informato del suo diritto di esprimere il proprio parere in privato e di ottenere un colloquio sull’ammissibilità e/o sul merito della domanda di asilo.

 

4.      Il colloquio personale sul merito della domanda di asilo deve svolgersi, di norma, senza la presenza dei membri della famiglia.

 

5.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo completo i motivi su cui si fonda la sua domanda. A tal fine, nello scegliere il funzionario incaricato del colloquio e l’interprete, si tiene conto in particolare, per quanto possibile e sempreché l’autorità competente ne sia a conoscenza, delle circostanze personali o generali inerenti alla domanda, quali l’origine culturale o lo stato di vulnerabilità del richiedente.

 

6.      Fatto salvo il paragrafo 2, Gli Stati membri provvedono affinché il colloquio personale del minore non accompagnato, vertente sulla ammissibilità e/o sul merito della domanda di asilo, sia effettuato da un funzionario che abbia ricevuto una formazione di base sulle specifiche esigenze dei minori non accompagnati. [ex articolo 10, paragrafo 2]

 

7.      Qualora il richiedente sia invitato a dare il proprio consenso sul contenuto del colloquio, il funzionario dello Stato membro deve leggergli ad alta voce almeno una sintesi del verbale del colloquio prima di chiedere tale consenso. In tutti gli altri casi il richiedente asilo deve ricevere, entro un termine ragionevole, una copia del resoconto del colloquio personale.


Articolo 9

 

1.      Gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo abbiano la possibilità, in ogni fase della procedura, di prendere effettivamente contatto con le organizzazioni o le persone che forniscono assistenza giuridica.

 

2.4.   Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tutti i richiedenti asilo abbiano il diritto di essere assistiti da un consulente giuridico o da un avvocato beneficino di un'assistenza giuridica ragionevole e adeguata a seguito dell’adozione di una decisione negativa da parte dell'autorità accertante. In questa fase della procedura l'assistenza giuridica deve essere gratuita se il richiedente non dispone di risorse sufficienti per retribuirla.

 

3.2.   Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni che forniscono assistenza giuridica abbiano accesso alle aree destinate all'esame delle domande di asilo secondo le modalità pratiche previste dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Tali modalità rispondono all'obiettivo legittimo di garantire la qualità dell’assistenza giuridica o sono obiettivamente necessarie per permettere un esame efficiente in base alle norme nazionali disciplinanti tali procedure. Esse non possone rendere impossibile l'accesso medesimo.

 

4.      Nella procedura ordinaria il consulente giuridico o l'avvocato del richiedente devono avere la possibilità di essere invitati a partecipare al colloquio personale sul merito della domanda di asilo. Gli Stati membri adottano norme che prevedano la presenza di un consulente giuridico o di un avvocato a tutti i colloqui previsti nell'ambito della procedura di asilo, ferme restando le disposizioni del presente paragrafo, dell’articolo 8, paragrafo 5 2, e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b).


Articolo 10

 

1.      Per tutte le procedure previste dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati godano delle seguenti garanzie:

 

a)          un tutore o consulente giuridico deve essere nominato quanto prima possibile allo scopo di assisterli e rappresentarli in relazione all'esame della domanda di asilo;

 

b)          il tutore o consulente giuridico nominato deve avere la possibilità di assistere il minore nella preparazione del colloquio personale sull’ammissibilità e/o sul merito della domanda di asilo. Gli Stati membri autorizzano il tutore o consulente giuridico del minore non accompagnato ad assistere al colloquio personale e a porre domande e formulare osservazioni.

 

3.2.   Gli Stati membri provvedono a che:

 

a)          gli organi competenti che effettuano la visita medica del minore non accompagnato per accertarne l'età utilizzino metodi innocui e rispettosi della dignità umana;

 

b)          il minore non accompagnato sia informato, in una lingua ad esso comprensibile ed anteriormente all'esame della domanda di asilo, della possibilità che sia effettuata una visita medica per l’accertamento dell’età. Tali informazioni includono chiarimenti sui metodi della visita, sulle eventuali conseguenze della medesima sulla domanda di asilo e sulle conseguenze derivanti dal rifiuto del minore non accompagnato di sottoporsi ad essa.


Articolo 11

 

1.          Gli Stati membri non possono trattenere un richiedente asilo per il mero fatto di dover esaminare la domanda di asilo. Essi possono tuttavia trattenere il richiedente asilo nell’ambito di un procedimento decisionale basato sulla normativa nazionale e comunque solo per il tempo strettamente necessario nei seguenti casi:

 

a)          per determinare o verificare la sua identità o nazionalità;

 

b)         per determinare la sua identità o nazionalità, qualora egli abbia distrutto o comunque fatto scomparire i suoi documenti di viaggio e/o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato membro, presentato documenti falsificati per fuorviare le autorità;

 

c)          per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi andrebbero altrimenti perduti;

 

d)         nell'ambito di un procedimento avviato per decidere se il richiedente ha il diritto di essere ammesso nel territorio dello Stato.

 

2.          Gli Stati membri prevedono per legge che il provvedimento relativo al trattenimento del richiedente asilo di cui al paragrafo 1 sia soggetto ad un controllo iniziale, seguito da controlli periodici.

 

Articolo 12

 

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti dispongano di personale e di mezzi sufficienti per adempiere ai loro compiti a norma della presente direttiva.


Articolo 13

 

1.          Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità accertanti siano pienamente qualificate nel settore del diritto di asilo e dei rifugiati. A tal fine, ogni Stato membro provvede a che tali autorità:

 

a)          dispongano di personale specializzato che sia in possesso delle conoscenze e dell'esperienza necessarie in materia di diritto di asilo e dei rifugiati;

 

b)         abbiano accesso ad informazioni precise ed aggiornate provenienti da diverse fonti, comprese le informazioni dell'ACNUR, circa la situazione esistente nel paese di origine e nei paesi di transito del richiedente asilo;

 

c)          possano richiedere, se necessario, il parere di esperti in merito a questioni specifiche, segnatamente in ordine a problemi di natura medica o culturale.

 

2.          Gli Stati membri riconoscono agli organi di ricorso, su richiesta di quest’ultimi, lo stesso trattamento previsto per le autorità accertanti per quanto riguarda l'accesso alle informazioni non riservate di cui al paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri possono concedere agli organi di ricorso l'accesso alle informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera b), purché questi applichino le stesse regole seguite dalle autorità accertanti in materia di riservatezza.

 

Articolo 14

 

1.          Gli Stati membri provvedono a che:

 

a)          il personale destinato ad entrare in contatto con gli interessati nella fase in cui questi possono presentare domanda di asilo ed in particolare i funzionari ai posti di frontiera e del Servizio immigrazione abbiano ricevuto un'adeguata formazione di base in modo che possano riconoscere le domande di asilo e compiere gli ulteriori atti procedimentali conformemente alle istruzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

 

b)          il personale incaricato del colloquio personale con i richiedenti asilo abbia ricevuto una formazione di base adeguata a tal fine;


c)          il personale che effettua il colloquio con persone che si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile e con i minori abbia ricevuto una formazione di base adeguata in riferimento alle specifiche esigenze di tali soggetti;

 

d)          il personale che esamina le domande di asilo abbia ricevuto un’adeguata formazione di base relativamente al diritto internazionale applicabile ai rifugiati, alla legislazione nazionale sull'asilo, alla legislazione internazionale in materia di diritti dell'uomo, alla presente direttiva ed alla valutazione delle domande di asilo presentate da persone con esigenze specifiche, ed in particolare dai minori non accompagnati;

 

e)          il personale competente per l’adozione dei provvedimenti di trattenimento abbia ricevuto un’adeguata formazione di base relativamente alla legislazione nazionale sull'asilo, alla legislazione internazionale in materia di diritti dell'uomo, alla presente direttiva ed alle disposizioni nazionali vigenti in materia di trattenimento.

 

2.          Gli Stati membri riconoscono al personale degli organi di ricorso, su richiesta di questi ultimi, il medesimo trattamento previsto per il personale delle autorità accertanti riguardo alla formazione di cui al paragrafo 1, lettera c) (se è necessaria), nonché riguardo alla formazione di cui paragrafo 1, lettera d).

 

Articolo 15

 

1.          Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente alla legislazione o alla regolamentazione nazionale per salvaguardare la riservatezza delle informazioni relative alle singole domande di asilo nonché alla presentazione delle stesse, in particolare nei confronti del paese d'origine del richiedente.

 

2.3.   Tale disposizione non pregiudica il diritto dell’ACNUR di accedere alle informazioni, a norma dell’articolo 17, nell'esercizio del mandato conferitole ai sensi della convenzione di Ginevra.


Articolo 16

 

1.          Qualora il richiedente ritiri volontariamente la domanda di asilo, l'autorità accertante inserisce nel fascicolo una nota recante sospensione dell'esame della domanda.

 

2.      In caso di scomparsa del richiedente asilo, L'autorità accertante ha facoltà di sospendere l'esame della domanda qualora il richiedente stesso abbia contravvenuto, senza validi motivi, all'obbligo di presentarsi regolarmente alle autorità, abbia lasciato senza autorizzazione il luogo in cui era trattenuto o non abbia risposto alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale durante un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

 

3.      Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi di cui al paragrafo 1 e 2, l'autorità competente respinga la domanda di asilo, se del caso mediante procedura accelerata.

 

Articolo 17

 

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'ACNUR o le organizzazioni operanti per conto dell'ACNUR:

 

a)          abbiano accesso ai richiedenti asilo, in particolare a quelli trattenuti in aree ad accesso limitato o in aree di transito degli aeroporti;

 

b)         abbiano accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni relative alle domande individuali di asilo, allo svolgimento della procedura ed alle decisioni adottate;

 

c)          abbiano la possibilità, nell'esercizio della funzione di controllo conferita loro ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra del 1951, di presentare a tutte le autorità competenti e in qualsiasi fase della procedura osservazioni riguardanti le singole domande di asilo.


CAPO III: Procedure di esame dell’ammissibilità

Esame della domanda

 

Sezione 1: Procedura ordinaria

 

Articolo 18 (ex articolo 24)

 

1.      Gli Stati membri stabiliscono tramite disposizioni legislative o regolamentari un congruo termine, non superiore ad un anno, per l’esame delle domande di asilo da parte delle autorità accertanti.

 

2.      Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di sei mesi per giusta causa. per uno dei seguenti motivi: 

 

a)         il richiedente e/o il suo consulente  hanno rallentato la procedura, ad esempio non presentandosi perché l’uno o l’altro non si è presentato ad una convocazione o ha presentato un gran numero di documenti richiedenti traduzione poco prima dello scadere del termine;

 

b)      per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l’autorità accertante si trova nell’impossibilità di rispettare il termine, ad esempio a seguito di un sensibile aumento del numero di domande d’asilo;

 

c)       l’autorità accertante attende chiarimenti da un organo di ricorso su una questione che può incidere sulla decisione relativa alla domanda d'asilo oppure informazioni obiettive sulla situazione nel paese d’origine.

 

3.2    Gli Stati membri stabiliscono, tramite disposizioni legislative o regolamentari, la sanzione prevista per il superamento del termine di cui al paragrafo 1, eventualmente prorogato conformemente al paragrafo 2.


4.      Se il termine viene prorogato per uno dei motivi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettere b) o c), gli Stati membri e la Commissione ne sono informati. La proroga non è valida se non è comunicata per iscritto al richiedente.

 

         [condizioni di notifica al richiedente da discutere]

 

Articolo 19 (ex articolo 25)

 

1.      Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente asilo abbia la possibilità di collaborare Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per consentire al richiedente asilo di ottemperare all’obbligo di cooperazione con le autorità competenti al fine di presentare gli elementi rilevanti della sua situazione nel modo più esauriente possibile, unitamente a tutte le prove di cui dispone.

 

2.      Si considera che un richiedente asilo abbia presentato in maniera sufficiente gli elementi rilevanti della sua situazione quando ha comunicato i dati pertinenti e credibili concernenti l’età, il suo passato, l’identità, la nazionalità e l'itinerario di viaggio, ha esibito i documenti d'identità e di viaggio e ha indicato i motivi che determinano la necessità di protezione al fine di agevolare l’accertamento, da parte delle autorità competenti, degli elementi su cui si basa la sua domanda di asilo.

 

3.      Una volta che il richiedente si sia adoperato per corroborare con tutte le prove di cui dispone le dichiarazioni relative agli elementi rilevanti della sua situazione ed abbia fornito valide giustificazioni per l’eventuale mancanza di talune prove, l'autorità accertante determina l’attendibilità del richiedente e valuta le prove addotte.

 


4.      Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi in cui il richiedente si è realmente adoperato per dimostrare la fondatezza della sua domanda e il funzionario incaricato dell'esame ritiene che le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non contraddicano fatti notori, l'autorità accertante conceda al richiedente il beneficio del dubbio anche qualora manchino prove in merito a talune sue dichiarazioni, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a)         il richiedente si è realmente sforzato di provare le sue affermazioni;

 

b)         tutte le prove disponibili sono state raccolte e verificate;

 

c)          il funzionario incaricato dell’esame ritiene che le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e che non siano contraddette da fatti notori.

 

 

Articolo 20 (ex articolo 26)

 

1.          Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante l'organo nazionale competente possa avviare una procedura di revoca o annullamento dello status di rifugiato non appena emergano informazioni indicanti che è necessario rivedere la validità dello status di rifugiato di una determinata persona.

 

2.          L'annullamento o la revoca dello status di rifugiato sono decisi con procedura ordinaria a norma della presente direttiva.

 

3.          Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni degli articoli 7 e 8 nei casi in cui l'autorità accertante si trovi nell’impossibilità di osservare dette disposizioni per motivi specificamente connessi alle cause dell'annullamento o della revoca.


Sezione 2 - Procedura accelerata

 

Articolo 21 (nuovo)

 

Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore una procedura accelerata conformemente alla presente sezione allo scopo di esaminare le domande che essi presumono inammissibili ai sensi dell'articolo 23 o manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 28.

 

Articolo 22 (ex articoli 28 e 29)

 

1.          Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi in cui debba svolgersi un colloquio personale sull’ammissibilità o sul merito della domanda ai sensi dell’articolo 18, lettere b) e c), le autorità competenti effettuino tale colloquio entro quaranta giorni lavorativi due mesi dalla presentazione della domanda.

 

2.          Gli Stati membri provvedono affinché la decisione che dichiari inammissibile o manifestamente infondata la domanda di asilo ai sensi degli articoli 23 o 28 sia adottata dall'autorità accertante entro i 25 giorni lavorativi il mese successivo al colloquio personale con il richiedente.

 

3.          Qualora non venga effettuato alcun colloquio personale con il richiedente, il termine per l'adozione della decisione è pari a sessantacinque giorni lavorativi. tre mesi.

 

4.      I termini di cui ai paragrafi da 1 a 3 possono essere prorogati di tre mesi per uno dei motivi previsti dall'articolo 18, paragrafo 2.

 

In caso di proroga per uno dei motivi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b) o c), gli Stati membri e la Commissione ne vengono informati.

 

4. 5.  Decorsi inutilmente i termini fissati nel presente articolo, la domanda di asilo deve essere esaminata con procedura ordinaria.


Sottosezione 1: inammissibilità

 

Articolo 23 (ex articolo 18)

 

Gli Stati membri possono dichiarare inammissibile la domanda di asilo nei seguenti casi:

 

a)          quando un altro Stato membro è competente per l'esame della domanda, in applicazione dei criteri e dei meccanismi stabiliti per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo presentata da cittadini di paesi terzi o da apolidi in uno degli Stati membri;

 

b)         quando, a norma dell'articolo 25, un paese terzo è considerato come paese di primo asilo per il richiedente;

 

c)          quando, a norma degli articoli 26 e 27, un paese terzo è considerato come paese terzo sicuro per il richiedente. 

 

 

Articolo 24 (ex articolo 19)

 

Quando uno Stato membro chiede ad un altro Stato membro di farsi carico dell'esame di una determinata domanda di asilo, lo Stato membro richiedente informa quanto prima possibile il richiedente asilo, in una lingua che è ragionevole presumere egli comprenda, di tale richiesta, del suo contenuto nonché dei relativi termini procedurali.

 

 

Articolo 25 (ex articolo 20)

 

Un determinato paese può essere considerato come paese di primo asilo qualora abbia autorizzato il richiedente ad entrare nel suo territorio in quanto rifugiato, o per altri motivi che ne giustificano la tutela, ed il richiedente possa ancora avvalersi della protezione ivi concessa.


Articolo 26 (ex articolo 21)

 

1.          Gli Stati membri non possono considerare un determinato paese terzo come paese terzo sicuro ai fini dell'esame delle domande di asilo se non in base ai principi stabiliti nell'allegato I.

 

2.          Gli Stati membri possono mantenere in vigore o stabilire una normativa che consenta di definire tramite disposizioni legislative o regolamentari il concetto di paese terzo sicuro, fermo restando l'articolo 27.

 

3.          Gli Stati membri che desiderano mantenere in vigore disposizioni legislative o regolamentari intese a definire il concetto di paese terzo sicuro, vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, notificano tali disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva e provvedono a comunicare quanto prima le eventuali modifiche successive.

 

Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le eventuali disposizioni legislative o regolamentari adottate posteriormente all’entrata in vigore della presente direttiva per definire il concetto di paese terzo sicuro, nonché qualsiasi eventuale successiva modifica.

 

 

Articolo 27 (ex articolo 22)

 

1.      Un paese terzo considerato sicuro in base ai principi indicati nell'allegato I può essere considerato sicuro in riferimento al singolo richiedente asilo soltanto se, a prescindere da qualsiasi elenco:

 

a)          il richiedente abbia contatti o legami stretti con il paese oppure abbia avuto la possibilità, in un precedente soggiorno in tale paese, di ottenere la protezione delle relative autorità; 

 

b)         vi sono motivi per ritenere che il richiedente sarà riammesso nel territorio di tale paese; e 

 

c)          non vi sono motivi per ritenere che il paese non sia un paese terzo sicuro nelle circostanze specifiche in cui versa il richiedente.


2.      Nel dare esecuzione alla decisione adottata in base all'articolo 27, gli Stati membri possono fornire al richiedente un documento redatto nella lingua del paese terzo, che informi le autorità di questo paese sul fatto che la domanda di asilo non è stata esaminata nel merito. [ex articolo 23, paragrafo 5]. 

 

 

Sottosezione 2: domanda manifestamente infondata

 

 

Articolo 28

 

1.          Fatte salve le disposizioni della convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono respingere  le domande di asilo come manifestamente infondate qualora:

 

a)          il richiedente abbia presentato, senza validi motivi, una domanda contenente false indicazioni in merito alla sua identità o nazionalità;

 

b)         il richiedente non abbia esibito alcun documento d'identità o di viaggio né fornito informazioni attendibili sufficienti o sufficientemente convincenti per l’accertamento della sua identità o nazionalità e vi siano seri motivi per ritenere che il richiedente abbia, in mala fede, distrutto o comunque fatto scomparire un documento d'identità o di viaggio che sarebbe stato utile per l’accertamento dell’identità o nazionalità; 

 

c)          la persona abbia presentato una domanda di asilo nell'ultima fase della procedura di espulsione, mentre avrebbe potuto presentarla anteriormente;

 

d)         nel presentare e fornire chiarimenti in merito alla sua domanda, il richiedente non adduca argomenti che giustificano la concessione della protezione in base alla convenzione di Ginevra o in base all'articolo 3 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950; 

 

e)          il richiedente provenga da un paese di origine sicuro ai sensi degli articoli 30 e 31;

 

f)       il richiedente abbia presentato una nuova domanda che non contiene nuovi elementi rilevanti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione regnante nel suo paese di origine.


g)      il richiedente rifiuti di collaborare al procedimento omettendo palesemente di ottemperare ad obblighi importanti imposti dalla normativa nazionale sulle procedure di asilo quali quelli previsti dall’articolo 16, paragrafo 2 o dall’articolo 19, paragrafo 2;

 

h)      il richiedente abbia esibito deliberatamente a sostegno della propria domanda d’asilo elementi di prova materiali o sostanziali falsi o ingannevoli.

 

2.      [sostituire con un considerando?]

 

 

Articolo 29 (ex articolo 30)

 

1.          Gli Stati membri possono considerare un determinato paese terzo come paese di origine sicuro ai fini dell'esame di una domanda di asilo esclusivamente in base ai principi definiti nell'allegato II. 

 

2.          Gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o adottare una normativa che consenta di designare, tramite disposizioni legislative o regolamentari, i paesi di origine sicuri. Detta normativa lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 31.

 

3.          Gli Stati membri che desiderano mantenere in vigore disposizioni legislative o regolamentari che designano determinati paesi come paesi di origine sicuri, vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, notificano tali disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva e provvedono a comunicare tempestivamente le eventuali successive modifiche.

 

Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le eventuali disposizioni legislative o regolamentari che designano determinati paesi come paesi di origine sicuri adottate posteriormente all’adozione della presente direttiva e qualsiasi eventuale successiva modifica.


Articolo 30 (ex articolo 31)

 

Un paese d’origine considerato sicuro in base ai principi stabiliti nell'allegato II può essere considerato sicuro per un dato richiedente asilo soltanto quando questi ha la nazionalità di tale paese oppure, se trattasi di un apolide, quando aveva anteriormente ivi la sua dimora abituale e sempre che non sussistano motivi per ritenere che il paese non sia sicuro nelle specifiche circostanze in cui versa il richiedente.


CAPO IV

 

Procedure di ricorso

 

Ricorso

 

Articolo 31 (ex articolo 32)

 

I richiedenti asilo hanno il diritto di presentare ricorso contro qualsiasi decisione adottata sulla ammissibilità o sul merito della loro domanda di asilo.

 

Il ricorso è ammesso sia in diritto che in fatto.

 

Articolo 32 (ex articolo 33)

 

1.          Il ricorso ha effetto sospensivo. Il richiedente può rimanere nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato in attesa della decisione dell'organo di ricorso.

 

2.          Gli Stati membri hanno facoltà di derogare a tale disposizione nei seguenti casi:

 

a)         quando la domanda viene respinta in quanto inammissibile o manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 23 o 28 della presente direttiva;

 

b)c)   quando sussistono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

 

3.          Qualora gli Stati membri, conformemente al paragrafo 2, decidano di derogare alla norma dell'effetto sospensivo del ricorso, il richiedente ha diritto di chiedere all'autorità competente d’essere autorizzato a permanere nel territorio o alla frontiera dello Stato membro incluso, se del caso, tramite procedura d'urgenza, durante tutta la procedura di ricorso.

 

Il richiedente non può essere espulso fino a quando l'autorità competente non abbia adottato una decisione in merito a tale richiesta d'autorizzazione, salvo che la domanda sia stata respinta in quanto giudicata inammissibile o manifestamente infondata ai sensi degli articoli 23 e 28.


4.          Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente esamini tale richiesta quanto prima possibile.

 

Articolo 33 (ex articolo 34)

 

1.          Gli Stati membri fissano con disposizioni legislative o regolamentari congrui termini per la presentazione del ricorso e dei relativi mezzi. Nei casi ordinari il termine per la presentazione dei mezzi di ricorso non deve comunque essere inferiore a 20 giorni lavorativi.

 

2.          Gli Stati membri adottano ogni ulteriore disposizione necessaria per la presentazione dei ricorsi, in particolare norme riguardanti la proroga, per giusta causa, del termine stabilito per la presentazione dei mezzi di ricorso.

 

3.          Gli Stati membri stabiliscono che l'organo di ricorso possa confermare o annullare la decisione adottata dall'autorità accertante, oppure che esso debba adottare una decisione sul merito.

 

4.          Gli Stati membri provvedono a che l'organo di ricorso, qualora annulli la decisione, rinvii gli atti all'autorità accertante affinché quest’ultima adotti una nuova decisione.

 

5.          Per accelerare il procedimento attinente all'ingresso legale nel loro territorio a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire che l'organo di verifica adotti una decisione sul ricorso entro il termine di sette giorni lavorativi.


Articolo 34 (ex articolo 35)

 

1.      Gli Stati membri possono fissare, tramite disposizioni legislative o regolamentari, i termini entro cui l’organo di ricorso deve decidere negli altri casi.

 

2.      I termini di cui ai al paragrafoi 1 o 2 possono essere prorogati per uno dei motivi di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

 

3.      Se un termine viene prorogato per uno dei motivi di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b) o c), gli Stati membri e la Commissione ne vengono informati.

 

4.      Gli Stati membri fissano con disposizioni legislative o regolamentari le conseguenze della mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 2.

 

 

Articolo 35 (ex articolo36)

 

1.      Gli Stati membri hanno facoltà di istituire una procedura di verifica automatica, da parte dell’organo di ricorso, delle decisioni adottate dalle autorità accertanti che abbiano respinto le domande come inammissibili o manifestamente infondate.

 

2.      Qualora decida di istituire tale procedura, lo Stato membro fissa congrui termini per la presentazione di osservazioni scritte da parte del richiedente.

 

3.      Alla procedura di verifica automatica si applicano le disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'articolo 33 e dell'articolo 34, paragrafi 3 a5 e 4.


Articolo 36 (ex articolo 37)

 

Gli Stati membri possono stabilire che l’organo di ricorso decida secondo la procedura di cui all'articolo 35 o all'articolo 36 qualora:

 

a)      il richiedente non abbia comunicato in una fase iniziale della procedura, senza validi motivi e in mala fede, informazioni che avrebbero determinato l'applicazione dell'articolo 23 o dell'articolo 28;

 

b)      il richiedente abbia commesso un reato grave nel territorio degli Stati membri;

 

c)      sussistano manifestamente seri motivi per ritenere che le ragioni di cui all'articolo 1F della convenzione di Ginevra debbano essere applicate nei confronti del richiedente;

 

d)      sussistano validi motivi per ritenere che il richiedente rappresenti una minaccia per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;

 

e)      il richiedente, condannato con sentenza definitiva per un reato particolarmente grave, rappresenti un pericolo per la società dello Stato membro in cui si trova;

 

f)       il richiedente si trovi in stato di trattenimento.


Articolo 37 (ex articolo 38)

 

1.          Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo abbiano in ogni caso il diritto di impugnare le decisioni dinanzi al giudice d’impugnazione.

 

2.          Se l'organo di ricorso è un organo amministrativo o paragiudiziario, gli Stati membri provvedono affinché il giudice d’impugnazione abbia competenza ad esaminare le decisioni sia in fatto che in diritto. Qualora l'organo di ricorso sia un organo giudiziario, gli Stati membri possono decidere che il giudice d’impugnazione si limiti, nell’esame delle decisioni, alle sole questioni di diritto.

 

3.          Gli Stati membri possono disporre che riguardo alle dichiarazioni di inammissibilità o manifesta infondatezza della domanda, il giudice d’impugnazione possa decidere se ammettere o meno l’impugnazione e possa, ove ammetta l’impugnazione, pronunciarsi sulle decisioni con procedura accelerata.

 

4.          Gli Stati membri fissano con disposizioni legislative o regolamentari congrui termini per impugnare le decisioni davanti al giudice d’impugnazione e per la presentazione dei relativi motivi. Il termine relativo alla presentazione dei motivi non deve comunque essere inferiore a 30 giorni lavorativi.

 

5.          Gli Stati membri adottano ogni ulteriore disposizione necessaria per l’impugnazione, in particolare norme relative alla proroga, per giusta causa, del termine stabilito per la presentazione dei relativi motivi.


Articolo 38 (ex articolo 39)

 

1.          Gli Stati membri adottano disposizioni legislative concernenti l'effetto sospensivo del procedimento di impugnazione.

 

2.          In tutti i casi in cui all'impugnazione è negato un effetto sospensivo, il richiedente asilo ha il diritto di presentare istanza al giudice d’impugnazione, se del caso con procedura d'urgenza, al fine d’essere autorizzato a permanere nel territorio o alla frontiera dello Stato membro durante il procedimento d’impugnazione. Il richiedente non può essere espulso fino a quando il giudice d’impugnazione non si sia pronunciato in merito a tale richiesta.

 

3.          Gli Stati membri possono disporre che il giudice d’impugnazione sia tenuto a decidere quanto prima possibile sulla richiesta di cui al paragrafo 2.

 

Articolo 39 (nuovo)

 

In deroga agli articoli 32 e 38, gli Stati membri possono stabilire che le decisioni con le quali l'autorità accertante respinge una domanda d'asilo giudicata inammissibile o manifestamente infondata ai sensi degli articoli 23 o 28 possano formare oggetto di un ricorso unico.

 

Tale ricorso deve avere natura giurisdizionale.

 

Gli Stati membri possono stabilire che l'organo giurisdizionale debba limitare il proprio esame delle decisioni esclusivamente alle questioni di diritto, compreso l'errore manifesto di valutazione.

 

Tale ricorso unico ha effetti almeno conformi a quelli previsti dall'articolo 33, paragrafo 3.

 

Articolo 40

 

Gli Stati membri possono stabilire che anche le autorità accertanti abbiano il diritto di proporre l’impugnazione.


CAPO VI

 

Disposizioni generali e finali

 

 

 

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