Camera dei Deputati

 

 

 

 

Kessler alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

per sapere - premesso che:

 

-       in Trentino trovano esecuzione decreti di rimpatrio emessi ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. 25.07.1998, n. 286 (“testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) dal Comitato per i Minori Stranieri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di minori stranieri non accompagnati  con modalità che pregiudicano l’interesse degli stessi;

 

-       tali provvedimenti, adottati dall’organo governativo centrale a distanza di almeno un anno dal loro ingresso in Italia, trovano esecuzione immediata a livello locale ed hanno l’effetto di interrompere bruscamente il programma di accoglienza e formazione scolastica o professionale attuato secondo legge , senza alcun coordinamento con i soggetti che partecipano attivamente al programma (direzione e educatori del centro di accoglienza, insegnanti, datori di lavoro), causando il traumatico sradicamento dai legami sociali ed affettivi sorti durante la lunga permanenza del minore nel territorio, a fronte del parere negativo del minore e della famiglia al rientro in patria,

 

-       le conseguenze dannose dell’emissione di tali provvedimenti e della loro immediata esecuzione sono di tutta evidenza, se si considera che, come riportato anche dalla stampa locale, alcuni minori si sono dati alla fuga per sottrarsi all’esecuzione del provvedimento a mezzo della forza pubblica, comunicata all’ultimo momento, a ciò aggiungendosi le reazioni di sconcerto della comunità locale, di enti e associazioni per la mancanza di rispetto delle condizioni psicologiche del minore, del lavoro e delle risorse messe in campo anche dall’ente pubblico, dei diritti fondamentali previsti dalla legge quanto all’ammissibilità della sospensione del provvedimento, del differimento della sua esecuzione, del diritto all’impugnazione;

 

-       questa situazione si pone in contrasto con le stesse previsioni del regolamento concernente i compiti del Comitato per i Minori Stranieri (d.P.C.M. 09.12.1999, n. 535), secondo il quale “il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l’integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili” (art. 7, c. 1);

 

-       l’ordinamento del nostro Stato riconosce la tutela dell’interesse del minore quale valore preminente, cui devono tendere tutte le decisioni relative ai minori, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi (art. 3, c. 1, Convenzione sui diritti del fanciullo 20.11.1989, ratificata con legge del 27.05.1991, n. 176; art. 28, c. 3, d. lgs. 25.07.1998, n. 286),

 

-       le disposizioni in materia nulla indicano in ordine alle modalità concrete del rimpatrio nel rispetto delle citate garanzie, né prevedono alcunché con riguardo alle modalità di impugnazione del provvedimento o a forme di controllo sull’attività del Comitato per i Minori Stranieri, rendendo la condizione del minore peggiore di quella dello straniero adulto che, in caso di espulsione o respingimento gode di un minimo di garanzie giurisdizionali formalizzate (tempi e modi certi per l’impugnazione);

 

-       il rimpatrio disposto dal Comitato per i Minori Stranieri, organo governativo, ed eseguito dall’Autorità di Pubblica Sicurezza senza che vi sia un provvedimento dell’Autorità giudiziaria costituisce una violazione dell’art. 13 della Costituzione della Repubblica in quanto provvedimento di limitazione della libertà personale adottato in mancanza di atto motivato dell’autorità giudiziaria;

 

-       la scelta tra l’accoglienza definitiva del minore straniero presente nel territorio nazionale avviene in tempi eccezionalmente lunghi, contrariamente a quanto raccomandato nella Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea (26.06.1997, art. 3, c. 3), circostanza che non può non pregiudicare l’interesse del minore sottoposto ad un lungo periodo di instabilità e incertezza, durante il quale si svolge un programma di accoglienza e inserimento socio-educativo;

 

-       le modalità di comunicazione e di esecuzione descritte violano in particolare il diritto alla difesa del minore, da esercitarsi attraverso il tutore, sia quando affidatario/tutore del minore è il Comune che, almeno nei casi di queste settimane in territorio Trentino, omette di comunicare al minore l’adozione del provvedimento di rimpatrio fino al  momento della sua esecuzione, per assicurare che la stessa vada a buon fine, senza valutare la legittimità del provvedimento o l’opportunità di un differimento dell’esecuzione nell’interesse del minore;

 

 

per sapere se

 

 

-       è a conoscenza delle gravi conseguenze dell’attuazione dei provvedimenti di rimpatrio di minori stranieri a livello locale, in violazione delle suddette norme;

 

-       se non ritiene opportuno promuovere l’adozione di misure atte a garantire il rispetto dei principi fissati dalla legge (in considerazione della riserva di legge stabilita all’art. 10, c. 2 della Costituzione della Repubblica)  nella scelta tra l’accoglienza o il rimpatrio del minore straniero e nell’attuazione di quest’ultimo;

 

-       se intende promuovere l’adozione di norme legislative che prevedano in modo chiaro quali diritti siano ricollegati alla condizione di minore straniero non accompagnato titolare di permesso di soggiorno per minore età (art. 19 d. lgs. 286/98 cit. e art. 28 d.P.R. 31.08.1999, n. 394), le modalità concrete e i tempi brevi e certi del procedimento di adozione della decisione di accoglienza o rimpatrio del minore straniero, le forme di controllo giurisdizionale dell’azione amministrativa e di tutela del diritto di difesa, nel rispetto dei suddetti principi di legge.