Intervento dell’avv. Marco Paggi  -26.09.2001-

- Parliamo ora del parere che è stato dato dal Consiglio di Stato nell'adunanza della prima sezione in data 28 febbraio 2001 relativo all'applicazione dell'art.41 del Testo Unico sull'Immigrazione in materia d'erogazione e di diritto all'assegno sociale, alla pensione per invalidità civile o l'assegno civile per i ciechi e i sordomuti nei confronti dei cittadini extracomunitari.

Ricordo che l'art. 41 del Testo Unico sull'immigrazione prevedeva la totale equiparazione dei cittadini extracomunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno ai cittadini italiani per quanto riguardava la fruizione dei diritti in materia d'assegno sociale, di pensione per gli invalidi civili, per l'assegno ai ciechi e sordo muti e più in generale per tutte le misure d'assistenza sociale.
La legge finanziaria per l'anno 2000, che è entrata in vigore all'inizio dell'anno 2001, ha ridotto la portata dell'art.41 del Testo Unico. Prima di questa modifica era previsto, che l'equiparazione fosse riconosciuta agli stranieri in possesso della carta di soggiorno e agli stranieri in possesso del normale permesso di soggiorno.
Ora la legge Finanziaria, all'art.80 comma 19, ha stabilito che questi diritti sono riconosciuti soltanto agli stranieri che hanno la carta di soggiorno.
Giustamente qualcuno ha osservato che è come dire che il cane si morde la coda, perché per avere la carta di soggiorno ci vuole un reddito minimo e solo poi, con la carta di soggiorno, si può avere la pensione sociale. Se una persona però non ha il reddito minimo e ha quindi bisogno della pensione sociale, non può avere la carta di soggiorno perché non ha ancora quel reddito minimo e quindi è escluso dal riconoscimento della pensione sociale.

La situazione è ancora peggiore per quanto riguarda l'invalido civile. E' molto ampia la gamma di persone che possono perdere questo diritto. Pensiamo per esempio a persone che arrivano in Italia per motivi di lavoro e che hanno poi la sfortuna di essere colpiti da una malattia che li rende invalidi. Per loro la situazione è molto difficile perché non ci sono le condizioni per tornare a casa, ma non ci sono nemmeno le condizioni legali per avere una pensione per invalidità civile che permetta un minimo di sussistenza.
Per il momento la legge è questa e quindi chi ha la carta di soggiorno può chiedere, se ci sono le condizioni previste, come per i cittadini italiani, l'assegno sociale e altre forme d'assistenza sociale.
La legge finanziaria ha comportato una modifica che ha degli effetti diretti su chi precedentemente aveva ottenuto il riconoscimento della pensione civile o di altre forme di assistenza economica. Dall'inizio dell'anno 2001 questi diritti vengono meno e, infatti, come avevamo già annunciato in precedenti puntate dello sportello radiofonico, L'INPS l'ente erogatore di questi sussidi economici, ha già cominciato a scrivere a tutti gli utenti per fornire la carta di soggiorno, annunciando che se non sarà consegnata presso l'istituto pagatore, l'erogazione dell'assegno sarà revocata.

Il parere del Consiglio di Stato è stato divulgato solo poco prima delle ferie. La sospensione dei sussidi in base alla nuova legge è attiva dall'inizio dell'anno 2001 e quindi l'assegno, che prima era erogato, non sarà più concesso a coloro che non sono in possesso della carta di soggiorno. Nel frattempo, se si ha acquisito la carta di soggiorno, il sussidio sarà ancora effettivo.
Per le persone che per mesi hanno continuato a percepire quest'assegno, secondo il Consiglio di Stato non ne avevano diritto. Quindi per il sussidio economico che hanno ricevuto si può immaginare che l'ente erogatore tenterà di recuperare le somme già pagate a partire con l'inizio dell'anno. Questo perché sono state pagate senza che ci fosse da parte della legge un effettivo obbligo.
Sembra di capire che secondo l'orientamento del Consiglio di Stato non sia legittimo pretendere il recupero delle somme già pagate.

La conclusione più corretta, dal punto di vista legale è che l'ente pagatore potrà revocare il riconoscimento degli assegni nei confronti di chi non ha la carta di soggiorno. Tuttavia non si potrà chiedere la restituzione di quanto già pagato, anche se questo è avvenuto senza che esistesse l'obbligo legale di pagare.
Tutto ciò è possibile grazie al principio dell'impossibilità di recuperare somme (erogate a titolo d'assistenza e previdenza sociale), se queste somme sono state percepite in buona fede e sono state già destinate a soddisfare le esigenze di sostentamento.
Per questo suggerisco agli interessati di appellarsi quando arriverà la richiesta da parte dell'ente pagatore restituire le somme già percepite.

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