XIV LEGISLATURA

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 1533

 



        Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del ben noto provvedimento legislativo che la legge 9 marzo 1989, n. 86 (recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"), ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario, tenuto conto della diversità delle materie oggetto delle direttive comunitarie.
        Il disegno di legge in esame è costituito e organizzato secondo le linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie e, conformemente all'articolo 3 della legge n. 86 del 1989, prevede tre forme di produzione normativa:

                a) normazione diretta, utilizzata per limitate correzioni e integrazioni di disposizioni legislative vigenti, per lo più volte ad eliminare situazioni di contrasto con il Trattato ed il diritto comunitario derivato;

                b) conferimento della delega legislativa, utilizzata per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche complesse;

                c) autorizzazione al Governo ad operare con lo strumento del regolamento, per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato C, concernenti materie non riservate alla legge.

        Circa la struttura del disegno di legge, si rappresenta che il capo I contiene le disposizioni di carattere generale relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei provvedimenti; il capo II, invece, detta disposizioni particolari di adempimento diretto e gli eventuali criteri specifici di delega.
        Il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi è regolato dall'articolo 1; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per le politiche comunitarie, cui, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del provvedimento all'obbligo comunitario da assolvere.
        Oggetto della delega legislativa, che è annuale, sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B.
        Quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura "aggravata" dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, derogando, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe ultrabiennali.
        L'articolo 2 prevede, come nelle precedenti leggi comunitarie, i princìpi e criteri direttivi di delega di portata generale in tema di attribuzione e organizzazione delle funzioni amministrative, di contenimento della spesa e di politica sanzionatoria. Nella redazione dell'articolo si è tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel testo del disegno di legge comunitaria per il 2000.
        Ciò vale, in particolare:

            per il criterio indicato alla lettera b) del comma 1 per collegare l'attuazione delle direttive comunitarie con i procedimenti di delegificazione e di semplificazione amministrativa di cui si intende mantenere la specifica fonte di regolamentazione, evitando obblighi di rilegificazioni. In tale modo si è anche inteso stabilire un percorso parallelo, per le fasi istruttoria e applicativa, dei due provvedimenti legislativi a struttura complessa che tendono, nei rispettivi settori di intervento, a modernizzare l'ordinamento vigente;

            per il criterio contemplato dalla lettera h) del comma 1, inteso a salvaguardare, attraverso opportune forme di coordinamento e nel rispetto del principio di sussidiarietà, esigenze di coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, qualora quest'ultima coinvolga competenze di una pluralità di amministrazioni.

        L'articolo 3 consente, con riferimento alle direttive comprese nell'allegato C, l'attuazione con regolamento autorizzato. L'articolo prevede inoltre la possibilità di dare attuazione in via regolamentare alle direttive di modifica di precedenti direttive recepite con regolamenti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988.
        L'articolo 4 conferisce una delega biennale al Governo per poter gestire una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti CE, direttamente applicabili.
        Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni, in relazione alla forte diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri la facoltà di regolare le conseguenze della loro inosservanza. In particolare, con riferimento ai regolamenti comunitari si prevede solo il sanzionamento dei regolamenti comunitari adottati successivamente al 1^ gennaio 2000. Anche per i provvedimenti da emanare ai sensi di questo articolo è prevista l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.
        L'articolo 5 riproduce una disposizione già contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.
        L'articolo 6 prevede la delega al Governo all'emanazione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con le leggi comunitarie annuali. La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di ripulitura del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze determinate dal rinnovamento operato dall'intervento delle norme comunitarie. Essa si inserisce nel più ampio programma avviato dal Governo per il riordino normativo con la legge 8 marzo 1999, n. 50, di cui rappresenta uno strumento complementare ed integrativo. La norma in esame precisa i margini di intervento concessi all'azione di semplificazione (riordino e sua connessione con le disposizioni della legge 8 marzo 1999, n. 50), nella convinzione che il processo di razionalizzazione della normativa richieda un uso integrato e coordinato di tutti gli strumenti disponibili. Accogliendo un'istanza già manifestata in sede di esame parlamentare del disegno di legge comunitaria 2000 si è espressamente esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina di cui al presente articolo la materia della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
        Gli articoli 7 e seguenti recano disposizioni particolari di adempimento e criteri di delega specifici per le singole direttive in essi indicate.
        In particolare:

            l'articolo 7 modifica l'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di produzione e vendita di prodotti cosmetici, sopprimendo la disposizione, introdotta dall'articolo 28 della legge n. 128 del 1998, che prevede l'obbligo di indicare espressamente sull'etichettatura dei prodotti e dei cosmetici l'origine naturale o artificiale dei profumi o degli aromi in essi contenuti. Tale disposizione è oggetto di contestazione in sede comunitaria (come risulta dalla causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia C-365/00), per violazione degli obblighi incombenti in virtù della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativa ai prodotti cosmetici;

            l'articolo 8 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di recepimento della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, in materia di acque minerali naturali e di sorgente. Si fa presente al riguardo che questa direttiva ha dettato per la prima volta a livello comunitario disposizioni relative alle condizioni di utilizzazione delle acque di sorgente, ai requisiti microbiologici e alla etichettatura delle stesse, nonché ai trattamenti cui possono essere sottoposte le acque stesse. L'attuale formulazione dell'articolo 18, recante il regime transitorio, dispone che i prodotti non conformi alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. Tale articolo assicura una disciplina idonea per le acque minerali naturali, in quanto già regolate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, ma non per le acque di sorgente, stante la sopra rilevata novità della regolamentazione. Con la modifica proposta si intende ovviare alle difficoltà applicative cui dà luogo l'articolo 18 per la parte relativa alle acque di sorgente con una norma che consente la commercializzazione delle acque di sorgente, conformi alle norme igienico-sanitarie, fino al perfezionamento delle procedure previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 339 del 1999;

            l'articolo 9 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, di recepimento della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali, decreto già modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di attuazione della direttiva 96/70/CE. Con la norma proposta si colma una lacuna verificatasi in sede di trasposizione della direttiva 96/70/CE: in particolare si dà attuazione alla disposizione della direttiva che prevede l'indicazione sull'etichetta delle acque minerali "della composizione analitica, con i componenti caratteristici", disposizione che non è stata recepita in sede di attuazione della direttiva stessa;

            anche l'articolo 10 è finalizzato a risolvere una procedura di infrazione comunitaria (1999/2043) per non corretto recepimento della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, relativa all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. Con la modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 (con cui è stata attuata la citata direttiva) si assicura la conformità della disciplina nazionale all'articolo 9 della direttiva che fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché, indipendentemente dalla legislazione applicabile, l'acquirente non sia privato della tutela accordata dalla direttiva stessa se il bene immobile è situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;

            l'articolo 11 disciplina le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi stabiliti dal provvedimento giudiziale, in aderenza alla facoltà contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998 (relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori);

            l'articolo 12 contempla una norma di modifica dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativo alla regolamentazione dei prodotti alimentari. La norma in esame risponde all'esigenza di assicurare un adeguato apparato sanzionatorio alle disposizioni precettive contenute nei regolamenti di riordino della disciplina relativa alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non. Tale esigenza, che risponde a una logica deterrente, è ancor più avvertita in quanto l'attuale disciplina della materia, che viene a essere sostituita o modificata da quella contenuta nei regolamenti predetti, già contiene disposizioni sanzionatorie che verrebbero a cadere senza possibilità, in assenza di un apposito criterio indicato nell'articolo 50, di una loro riformulazione;

            l'articolo 13 è finalizzato ad adeguare la vigente normativa che sanziona il traffico illecito dei rifiuti, come individuato dall'articolo 26 e dagli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1^ febbraio 1993, alle modifiche apportate in sede comunitaria ai predetti allegati dal regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997. Con la norma in esame si opera un "rinvio dinamico" alle fattispecie che configurano il traffico illecito di rifiuti ai sensi del predetto articolo 26, eliminando il riferimento agli allegati, suscettibili di ulteriori modifiche, ad eccezione dell'allegato II che elenca i rifiuti della "Lista verde", sottoposti a un particolare regime di spedizione;

            l'articolo 14 prevede una modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, per uniformarla alla disciplina recata dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27;

            l'articolo 15 contiene una disposizione di adeguamento della normativa italiana sui maestri di sci alpini all'ordinamento comunitario e intende rispondere alla procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia intesa a contestare la reciprocità prevista in materia dalla disciplina nazionale, non applicabile ai cittadini comunitari (parere motivato del 21 giugno 2000);

            l'articolo 16 modifica il decreto legislativo 27 agosto 1999, n. 368, con il quale è stata recepita la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, in materia di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, ed in particolare l'articolo 27: con la norma proposta si intende semplificare, evitando inutili appesantimenti, la procedura di accesso alle varie fasi in cui si articola il corso di formazione specifica in medicina generale contemplato dal titolo IV del decreto legislativo;

            l'articolo 17 contiene una delega al Governo per la modifica della disciplina recata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive, prevedendo anche la revisione dei titoli professionali per l'accesso al lavoro di direttore responsabile delle attività estrattive;

            l'articolo 18 delega il Governo a riordinare la disciplina sui farmaci veterinari al fine di renderla più aderente ai princìpi comunitari in materia;

            l'articolo 19 chiarisce che il contributo speciale di 500 milioni di lire finalizzato ad iniziative di informazione e comunicazione, introdotto dall'articolo 26 della legge comunitaria 2000 (legge 29 dicembre 2000, n. 422), è limitato al solo anno 2000, in coincidenza con la presidenza italiana dell'Iniziativa centro europea (INCE);

            l'articolo 20 modifica la vigente disciplina sulle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni recata dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in esecuzione della sentenza del 23 maggio 2000 con la quale la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato l'Italia per violazione degli obblighi incombenti in virtù degli articoli 43, 49 e 56 del Trattato CE. In particolare la modifica che si propone consente un primo passo verso l'adeguamento ai dettami della sentenza. Si tratta dell'eliminazione della disposizione lesiva dei princìpi comunitari sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi in relazione all'accesso alle attività imprenditoriali. La normativa vigente richiede, infatti, ai professionisti che desiderano assumere incarichi connessi a processi di dismissione, l'iscrizione ad albi professionali da almeno cinque anni, con ciò escludendo quei soggetti che per operare in altri Stati membri o per essersi recentemente stabiliti in Italia non sono in possesso del predetto requisito;

            l'articolo 21 prevede l'attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000. In particolare i criteri di delega riguardano l'attuazione dell'articolo 5 della direttiva che prevede l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che il creditore possa ottenere un titolo esecutivo nel termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso o della domanda, ove si tratti di credito non contestato. La direttiva, pur non richiedendo, ai fini della trasposizione nell'ordinamento nazionale, l'adozione di nuove misure legislative o la modifica di quelle esistenti, impone tuttavia agli Stati membri un obbligo di risultato, il cui soddisfacimento può essere perseguito secondo gli strumenti giurisdizionali o amministrativi previsti dai singoli ordinamenti statali. Il nostro ordinamento già prevede in via generale il procedimento monitorio attraverso il quale il creditore (anche non imprenditore) può ottenere un decreto ingiuntivo che diventa esecutivo in mancanza di opposizione da parte del debitore. Al fine di osservare il termine di novanta giorni indicato dalla direttiva è, tuttavia, necessario modificare le disposizioni del codice di procedura civile, prevedendo in primo luogo l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del medesimo codice, il quale non consente di utilizzare tale procedimento nel caso di notifiche da eseguire all'estero. L'abrogazione della disposizione in esame, già contenuta nel disegno di legge recante norme per l'accesso alla giustizia civile, per la risoluzione consensuale delle controversie e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile (approvato dal Consiglio dei ministri il 16 giugno 2000) consentirà di utilizzare il procedimento monitorio anche per le operazioni transfrontaliere. Il criterio di cui alla lettera d) del comma 2, inoltre, consente l'esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate e ciò per evitare che un'opposizione relativa solo alla misura degli interessi, o, comunque, a una parte delle somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento, possa, invece, bloccare la soddisfazione del credito anche per le somme non contestate. Infine, la nuova disciplina dovrà essere coordinata con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando le opportune modifiche a tale legge in modo da uniformarla alle nuove disposizioni sui ritardi di pagamento;

            l'articolo 22 contiene i princìpi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. La delega al Governo è finalizzata anche al coordinamento della normativa vigente in materia di garanzie contro le discriminazioni connesse con la razza o l'origine etnica, conferendo il potere di modifica o integrazione di tale normativa con esclusivo riferimento alle norme aventi ad oggetto gli strumenti di tutela giurisdizionali contro le discriminazioni direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica e non si estende, pertanto, alle norme sostanziali relative ai singoli settori interessati. Si tende in tale modo ad adeguare la soglia di tutela già prevista dal nostro ordinamento a quella assicurata dalla direttiva e, allo stesso tempo, a conservare le disposizioni nazionali più favorevoli. Pertanto, nei criteri di delega non sono stati richiamati i princìpi della direttiva già presenti nella legislazione vigente o comunque immanenti nel nostro ordinamento, ma solo quelli che comportano modifiche in quanto ampliano l'ambito di applicazione o innalzano la soglia della tutela già assicurata. L'ambito delle discriminazioni cui la delega si riferisce è stato indicato con la formulazione "direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica" allo scopo di comprendervi tutte quelle attualmente previste dagli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che hanno comunque riferimento all'appartenenza a una minoranza etnica. Circa i criteri di delega specifici, in particolare si precisa che il criterio di cui alla lettera d) del comma 1 prevede l'azionabilità dei rimedi giurisdizionali e amministrativi quando le discriminazioni si verificano in una delle aree previste dalla direttiva. In proposito è da sottolineare che la delega riguarda solo le norme che prevedono gli strumenti di tutela, mentre resta ferma la normativa sostanziale di settore. La norma comporta perciò solo l'ampliamento dell'azionabilità della tutela dal campo lavorativo - l'unico attualmente coperto dagli articoli 43 e 44 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 - a tutti quelli previsti dalla direttiva. I criteri stabiliti dalle lettere e) e f) del comma 1 riguardano l'adeguamento del procedimento giurisdizionale ai livelli di tutela previsti dalla direttiva. Il criterio stabilito dalla lettera g) del comma 1 prevede l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento, con compiti di promozione del principio di parità di trattamento e di rimozione delle discriminazioni per motivi etnici o razziali. Il comma 2 indica l'onere complessivo derivante dall'istituzione dell'ufficio, valutato in lire annue 3.941.000.000 per gli anni 2003 e successivi, e la relativa copertura a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

        Completano il presente disegno di legge gli allegati A, B e C. I primi due contengono entrambi l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo, con l'unica differenza che riflette il diverso iter procedurale - prevedente la sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari - che deve essere osservato in sede di trasposizione delle direttive indicate nell'allegato B.
        L'allegato C indica una direttiva da recepire con regolamento autorizzato.
        In ordine agli obblighi discendenti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998), secondo cui nella relazione al disegno di legge comunitaria: "a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa" si segnala quanto segue:

        in relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso, alla data del 30 giugno 2001:

            83 lettere di costituzione in mora e 38 pareri motivati emessi dalla Commissione europea per infrazioni al diritto comunitario; di questi soltanto 26 riguardano mancato recepimento di direttive comunitarie (totale: 121 procedure di infrazione);

            33 ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

            14 sentenze di inadempimento; per 7 di queste è stata o sta per iniziare la procedura di cui all'articolo 228 del Trattato CE, in base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie allo Stato membro inadempiente.

        Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze:

            2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

            2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi;

            2000/19/CE della Commissione, del 13 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta;

            2000/21/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

            2000/22/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente;

            2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

            2000/33/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, recante ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

            2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

            2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

            2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali;

            2000/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (metsulfuron-metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

            2000/51/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare;

            2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

            2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti;

            2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida;

            2000/57/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari consentite rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

            2000/58/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

            2000/66/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (triasulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

            2000/67/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (esfenvalerate) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

            2000/68/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (bentazone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

        All'attuazione in via amministrativa delle direttive comunitarie comprese a titolo ricognitivo nell'elenco che precede, provvedono lo Stato, le regioni o le province autonome, nell'ambito e nel rispetto del quadro costituzionale interno delle competenze, ferma comunque rimanendo la disciplina relativa agli interventi sostitutivi dello Stato, di cui all'articolo 10 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        Sempre con riferimento alla lettera b) si riporta l'elenco delle direttive pubblicate nell'anno 2000 già attuate, e dei relativi provvedimenti di trasposizione:

            2000/1/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;

            2000/2/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;

            2000/3/CE della Commissione, del 22 febbraio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2000;

            2000/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che modifica la direttiva 74/60/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili), recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001;

            2000/6/CE. Ventiquattresima direttiva della Commissione, del 29 febbraio 2000, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, recepita con decreto del Ministro della sanità 17 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000;

            2000/7/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a due o a tre ruote, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001;

            2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001;

            2000/10/CE della Commissione, del 1^ marzo 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (fluroxypyr) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, recepita con decreto del Ministro della sanità 8 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000;

            2000/11/CE. Venticinquesima direttiva della Commissione, del 10 marzo 2000, che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, recepita con decreto del Ministro della sanità 17 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000;

            2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000;

            2000/24/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000;

            2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001;

            2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001;

            2000/41/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici, recepita con decreto del Ministro della sanità 6 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000;

            2000/42/CE della Commissione, del 22 giugno 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità 3 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001;

            2000/48/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità 3 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001;

            2000/50/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (calcio-proesadione) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, recepita con decreto del Ministro della sanità 29 dicembre 2000, pubblicato nella ‰á1Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2001;

            2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, pubblicato nella       Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
            2000/63/CE della Commissione, del 5 ottobre 2000, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, recepita con decreto del Ministro della sanità 26 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2001.

        Per quanto riguarda la lettera c), si fa presente, in particolare, che non necessitano di un provvedimento di attuazione le seguenti direttive:

            2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio: in quanto direttiva di codificazione della prima direttiva 77/780/CEE e successive modificazioni, la normativa italiana è già conforme alla stessa;

            2000/17/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie relative alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese;

            2000/23/CE della Commissione, del 27 aprile 2000, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità. La normativa italiana recata dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, è già conforme al contenuto della direttiva;

            2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità: in quanto direttiva di codificazione della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni, la normativa italiana è già conforme alla stessa;

            2000/44/CE del Consiglio, del 30 giugno 2000, che modifica la direttiva 92/12/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri, in quanto reca disposizioni destinate a incidere esclusivamente sul sistema giuridico del Paese indicato;

            2000/47/CE del Consiglio, del 20 luglio 2000, recante modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia, in quanto reca disposizioni destinate a incidere esclusivamente sul sistema giuridico del Paese indicato;

            2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE): in quanto direttiva di codificazione della direttiva 90/679/CEE e successive modificazioni, la normativa italiana è già conforme alla stessa;

            la direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, è in avanzata fase di trasposizione (parere del Consiglio di Stato acquisito sul relativo schema di regolamento in data 6 novembre 2000; al parere della Conferenza Stato Regioni dal 21 marzo 2001);

            la direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina è stata recepita con norma diretta dalla legge comunitaria 2000 (articolo 22 della legge 29 dicembre 2000, n. 422).

        Infine, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 3, lettera c), ultima parte, e all'articolo 9 della legge n. 86 del 1989, si forniscono le seguenti indicazioni in merito alla legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie:

            regione Calabria: legge 10 marzo 2000, n. 10 (affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146), legge 26 luglio 1999, n. 19 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella regione Calabria), legge 17 maggio 1996, n. 9 (norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) e legge 31 luglio 1992, n. 11 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo - applicazione dei regolamenti (CEE) n. 270/79 e n. 1760/87);

            regione Toscana: legge 20 marzo 2000, n. 30 (nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti), legge 6 aprile 2000, n. 56 (norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche), legge 6 aprile 2000, n. 57 (disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali), e legge 1^ luglio 1999, n. 36 (disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);

            regione Sicilia: legge 3 luglio 2000, n. 14 (disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto, e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche della regione siciliana - Attuazione della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994).

        Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 in relazione al quale si redige apposita relazione tecnica.


 

XIV LEGISLATURA

 

RELAZIONE - N. 1533-A

 


 

TESTO

del disegno di legge

 

TESTO

della Commissione

 

Capo I.

 

Capo I.

 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

COMUNITARI

 

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI

COMUNITARI

 

Art. 1.

 

Art. 1.

 

(Delega al Governo per

l'attuazione

di direttive

comunitarie).

 

(Delega al Governo per

l'attuazione

di direttive

comunitarie).

 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

 

1. Identico.

 

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

 

2. Identico.

 

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini

 

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini

 

previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

 

previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

 

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

 

4. Identico.

 

Art. 2.

 

Art. 2.

 

(Princìpi e criteri

direttivi generali

della delega

legislativa).

 

(Princìpi e criteri

direttivi generali

della delega

legislativa).

 

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

 

1. Identico:

 

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

 

a) identica;

 

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 3;

 

b) identica;

 

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni,

 

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni,

 

saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

 

saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

 

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

 

d) identica;

 

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate

 

e) identica;

 

con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

 

 

 

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

 

f) identica;

 

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

 

g) identica;

 

h) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarietà e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

 

h) identica.

 

Art. 3.

 

Art. 3.

 

(Attuazione di

direttive comunitarie

con regolamento).

 

(Attuazione di

direttive comunitarie

con regolamento).

 

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti

 

1. Identico.

 

ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2.

 

 

 

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.

 

2. Identico.

 

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

 

3. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1, ove le direttive di cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie.

 

 

 

4. La delega di cui al comma 3 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente comma sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

 

4. Le direttive che modificano, aggiornano o completano direttive attuate con regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi

 

5. Identico.

 

3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono recepite con le medesime modalità.

 

 

 

Art. 4.

 

Art. 4.

 

(Delega al Governo per la

disciplina sanzionatoria di

violazioni di disposizioni

comunitarie).

 

(Delega al Governo per la

disciplina sanzionatoria di

violazioni di disposizioni

comunitarie).

 

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari adottati successivamente al 1^ gennaio 2000, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

 

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

 

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

 

2. Identico.

 

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

 

Art. 5.

 

Art. 5.

 

(Oneri relativi a

prestazioni e

controlli).

 

(Oneri relativi a

prestazioni e

controlli).

 

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e

 

1. Identico.

 

controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

 

 

 

 

 

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

 

Art. 6.

 

Art. 6.

 

(Riordinamento normativo

nelle materie interessate

dalle direttive

comunitarie).

 

(Riordinamento normativo

nelle materie interessate

dalle direttive

comunitarie).

 

1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

 

Identico.

 

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. A tali testi unici si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50.
3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

 

 

 

 

 

Art. 7.


(Modifica all'articolo 2

della legge

16 aprile 1987, n.

183).


1. All'articolo 2, comma
1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) indica le risorse necessarie all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, ai fini della determinazione degli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

 

 

 

Art. 8.

 

(Modifiche alla legge

9 marzo 1989, n. 86).


1. Alla legge 9 marzo
1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia";

b) all'articolo 4, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

 

Capo II

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA

LEGISLATIVA

 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA

LEGISLATIVA

 

Art. 7.

 

Art. 9.

 

(Modifica all'articolo 8

della legge

11 ottobre 1986, n. 713, in

materia

di prodotti

cosmetici).

 

(Modifica all'articolo 8

della legge

11 ottobre 1986, n. 713, in

materia

di prodotti

cosmetici).

 

1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

 

Identico.

 

"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono

 

 

 

essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento".

 

 

 

Art. 8.

 

Art. 10.

 

(Modifica all'articolo 18

del decreto legislativo 4

agosto 1999, n. 339, in

materia di acque minerali

naturali e acque di

sorgente).

 

(Modifica all'articolo 18

del decreto legislativo 4

agosto 1999, n. 339, in

materia di acque minerali

naturali e acque di

sorgente).

 

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

Identico.

 

"1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002".

 

 

 

Art. 9.

 

Art. 11.

 

(Modifica all'articolo 11

del decreto legislativo 25

gennaio 1992, n. 105, in

materia di utilizzazione e di

commercializzazione delle

acque minerali

naturali).

 

(Modifica all'articolo 11

del decreto legislativo 25

gennaio 1992, n. 105, in

materia di utilizzazione e di

commercializzazione delle

acque minerali

naturali).

 

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 

Identico.

 

"c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".

 

 

 

Art. 10.

 

Art. 12.

 

(Modifica dell'articolo

11 del decreto legislativo 9

novembre 1998, n. 427, in

materia di tutela

dell'acquirente di diritto di

godimento a tempo parziale di

beni immobili).

 

´ƒ2(Modifiche al

decreto legislativo 9

novembre 1998, n. 427, in

materia di tutela

dell'acquirente di diritto di

godimento a tempo parziale di

beni immobili).

 

 

 

1. Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, è sostituito dal seguente:

 

a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 11. (Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera). - 1.

 

"Art. 11. Identico";

 

Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea".

 

 

 

 

 

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro".

 

Art. 11.

 

Art. 13.

 

(Modifica all'articolo 3

della legge 30 luglio 1998,

n. 281, recante disciplina

dei diritti dei consumatori e

degli utenti).

 

(Modifica all'articolo 3

della legge 30 luglio 1998,

n. 281, recante disciplina

dei diritti dei consumatori e

degli utenti).

 

1. Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

 

1. Identico:

 

"5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire due milioni, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per

 

"5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1032 euro, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per

 

finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori".

 

finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori".

 

Art. 12.

 

Art. 14.

 

(Modifica all'articolo 50

della legge 22 febbraio 1994,

n. 146, relativo alla

regolamentazione di prodotti

alimentari).

 

(Delega al Governo per la

disciplina sanzionatoria in

materia alimentare).

 

1. All'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis.
I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere sanzioni amministrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dall'ultima legge comunitaria per le previsioni sanzionatorie relative alle violazioni delle disposizioni contenute in decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie".

 

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativo alla regolamentazione di prodotti alimentari.
2. La delega di cui al
comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

 

 

 

Art. 15.


(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione

delle olive da tavola).


1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000"

 

 

 

sono sostituite dalle seguenti: "aisensi della decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001";

b) al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001".

 

Art. 13.

 

Art. 16.

 

(Modifica all'articolo 53

del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, in

materia di traffico illecito

di rifiuti).

 

(Modifica all'articolo 53

del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, in

materia di traffico illecito

di rifiuti).

 

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

 

1. Identico:

 

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1^ febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".

 

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1^ febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da 1549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".

 

 

 

Art. 17.


(Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di

batterie esauste)


1. All'articolo
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea";

 

 

 

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3".

 

Art. 14.

 

Art. 18.

 

(Modifica all'articolo 8

della legge 9 febbraio 1982,

n. 31, recante libera

prestazione di servizi da

parte degli avvocati

cittadini degli Stati membri

dell'Unione europea).

 

(Modifica all'articolo 8

della legge 9 febbraio 1982,

n. 31, recante libera

prestazione di servizi da

parte degli avvocati

cittadini degli Stati membri

dell'Unione europea).

 

1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".

 

Identico.

 

Art. 15.

 

Art. 19.

 

(Modifica dell'articolo

12 della legge 8 marzo 1991,

n. 81, recante legge-quadro

per la professione di maestro

di sci e ulteriori

disposizioni in materia di

ordinamento della professione

di guida alpina).

 

(Modifica dell'articolo

12 della legge 8 marzo 1991,

n. 81, recante legge-quadro

per la professione di maestro

di sci e ulteriori

disposizioni in materia di

ordinamento della professione

di guida alpina).

 

1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è sostituito dal seguente:

 

Identico.

 

"Art. 12. (Maestri di sci stranieri). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.

 

 

 

2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni.
3.
Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4.
La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6".

 

 

 

Art. 16.

 

Art. 20.

 

(Modifica all'articolo 27

del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 368, di

attuazione della direttiva

93/16/CEE in materia di

libera circolazione dei

medici e di reciproco

riconoscimento dei loro

diplomi, certificati e altri

titoli).

 

(Modifica all'articolo 27

del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 368, di

attuazione della direttiva

93/16/CEE in materia di

libera circolazione dei

medici e di reciproco

riconoscimento dei loro

diplomi, certificati e altri

titoli).

 

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 7 è abrogato.

 

Identico.

 

Art. 17.

 

Art. 21.

 

(Delega al Governo per la

modifica del decreto

legislativo 25 novembre 1996,

n. 624, recante attuazione di

direttive comunitarie in

materia di sicurezza e salute

dei lavoratori nelle

industrie estrattive).

 

(Delega al Governo per la

modifica del decreto

legislativo 25 novembre 1996,

n. 624, recante attuazione di

direttive comunitarie in

materia di sicurezza e salute

dei lavoratori nelle

industrie estrattive).

 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in

 

Identico.

 

vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto, ove d'interesse, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possano essere individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.

 

 

 

Art. 18.

 

Art. 22.

 

(Delega al Governo per la

modifica del decreto

legislativo 27 gennaio 1992,

n. 119, recante attuazione di

direttive comunitarie

relative ai medicinali

veterinari).

 

(Delega al Governo per la

modifica del decreto

legislativo 27 gennaio 1992,

n. 119, recante attuazione di

direttive comunitarie

relative ai medicinali

veterinari).

 

1. Il Governo è delegato a riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo volto a riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) riorganizzare la disciplina relativa al medicinale veterinario, con riguardo, in particolare, agli aspetti della distribuzione, del rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo, della tenuta delle scorte, delle modalità di prescrizione, della registrazione e dei campioni gratuiti, nonché agli aspetti comunque funzionalmente connessi;

 

a) identica;

 

b) prevedere, limitatamente all'impiego di farmaci su animali non produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, la possibilità e le modalità, da parte dei medici veterinari, di approvvigionarsi, utilizzare e detenere a tale fine scorte di medicinali ad uso umano,

 

b) identica;

 

compresi quelli cedibili solo a ospedali e case di cura;

 

 

 

c) delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai procedimenti amministrativi.

 

c) identica.

 

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel termine di cui all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.

 

2. Identico.

 

Art. 19.

 

Art. 23.

 

(Modifica all'articolo 1

della legge 23 giugno 2000,

n. 178, recante istituzione

del Centro nazionale di

informazione e documentazione

europea).

 

´ƒ2(Modifiche

all'articolo 1 della legge

23 giugno 2000, n. 178,

recante istituzione del

Centro nazionale di

informazione e documentazione

europea).

 

 

 

1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 5-bis, dopo le parole: "è istituito", sono inserite le seguenti: "per l'anno 2000";

 

1. All'articolo 1, comma 6, della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, le parole: "2.000 milioni di lire a decorrere dal 2000" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001".

 

b) al comma 6, le parole: "2.000 milioni di lire a decorrere dal 2000" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001".

 

Art. 20.

 

Art. 24.

 

(Modifica all'articolo 1

del decreto-legge 31 maggio

1994, n. 332, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30

luglio 1994, n. 474, in

materia di procedure di

dismissione di partecipazioni

dello Stato e degli enti

pubblici in società per

azioni).

 

(Modifica all'articolo 1

del decreto-legge 31 maggio

1994, n. 332, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30

luglio 1994, n. 474, in

materia di procedure di

dismissione di partecipazioni

dello Stato e degli enti

pubblici in società per

azioni).

 

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le parole: "iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge" sono soppresse.

 

Identico.

 

Art. 21.

 

Art. 25.

 

(Attuazione della

direttiva 2000/35/CE del

Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 giugno

2000, in materia di lotta

contro i ritardi di pagamento

nelle transazioni

commerciali).

 

(Attuazione della

direttiva 2000/35/CE del

Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 giugno

2000, in materia di lotta

contro i ritardi di pagamento

nelle transazioni

commerciali).

 

1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

 

1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

 

2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sarà, in particolare, informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

2. Identico:

 

a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile sia adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso;

 

a) identica;

 

b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile;

 

b) identica;

 

c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di notifica in uno degli Stati europei, sia di cinquanta giorni, che può essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta quando concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri Stati, non possa essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile;

 

c) identica;

 

d) prevedere che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo comma, del codice

 

d) identica;

 

di procedura civile, il giudice istruttore conceda l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi aspetti procedurali;

 

 

 

e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da uniformarla alle nuove disposizioni in materia di ritardi di pagamento.

 

e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da uniformare il saggio degli interessi moratori di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 192 del 1998 al livello degli interessi di mora (tasso legale) previsto dalle disposizioni in materia di ritardi di pagamento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva;

 

 

 

f) prevedere che le azioni di accertamento di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva possano essere esperite in ogni sede dalle associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel CNEL prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e degli artigiani;

g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f) siano legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.

Art. 26.


(Attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la

relativa pubblicità).


1. L'attuazione della
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato

 

 

 

da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.

 

 

 

 

Art. 27.


(Attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione

umana).



1. L'attuazione della
direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione "cioccolato puro";

b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.

 

Art. 22.

 

Art. 28.

 

(Attuazione della

direttiva 2000/43/CE del

Consiglio, del 29 giugno

2000, che attua il principio

della parità di trattamento

fra le persone

indipendentemente dalla razza

e dall'origine etnica).

 

(Attuazione della

direttiva 2000/43/CE del

Consiglio, del 29 giugno

2000, che attua il principio

della parità di trattamento

fra le persone

indipendentemente dalla razza

e dall'origine etnica).

 

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del

 

1. Identico.

 

Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

 

 

a) assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;

 

a) assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e di forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;

 

b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come "indiretta" quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; prevedere che siano considerate come di scriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che di per sé ovvero per la sua insistenza sia percepibile, secondo ragio

 

b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come "indiretta" quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; nell'ambito delle predette definizioni sono comunque fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano considerate come discriminazioni

 

nevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti;

 

anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che di per sé ovvero per la sua insistenza sia percepibile come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti;

 

c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

 

c) identica;

 

d) prevedere l'applicazione del princìpio della parità di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:

 

d) identica;

 

1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione, nonché gli avanzamenti di carriera;

2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;

6) assistenza sanitaria;

7) prestazioni sociali;

8) istruzione;

 

 

 

9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio;

 

 

 

e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni o dall'ufficio di cui alla lettera g), nei casi previsti dal numero 2) della lettera d);

 

e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni;

 

 

 

f) prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva rappresentatività delle associazioni di cui alla lettera e);

 

f) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto, anche relativi a fenomeni di carattere collettivo, idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione;

 

g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione; tale onere non è previsto per i procedimenti penali;

 

 

 

h) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento;

 

g) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega dal Ministro per le pari opportunità, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:

 

i) identico;

 

1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni o alle associazioni od organismi di cui alla lettera e) nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;

 

1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;

 

2) la legittimazione a proporre la domanda di cui alla lettera e) nei casi di discriminazioni collettive di rilevanza nazionale, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione;

 

soppresso;

 

3) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria;

 

2) identico;

 

4) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

 

3) identico;

 

5) la formulazione di pareri, anche su richiesta degli interessati, e, eventualmente, la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;

 

4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;

 

6) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;

 

5) identico;

 

 

 

7) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parità di trattamento e sull'operatività dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonché di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta nell'anno precedente;

 

 

 

6) identico;

 

 

 

7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;

 

h) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera g) possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonché di esperti e di consulenti.

 

l) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i) possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonché di esperti e di consulenti.

 

2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere g) e h), valutato in lire 3.941.000.000 annue per gli anni 2003 e successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

2. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), determinato nella misura massima di 2.035.357 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei princìpi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

3. Identico.

 

 

 

4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 29.


(Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza).


1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole "cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti: "ovvero di un Paese membro dell'Unione europea";

 

 

 

b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il seguente

"I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani";
c)
all'articolo 138, primo comma, n. 1^, dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le seguenti: "o di un Paese membro dell'Unione europea";
d)
all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Le guardie particolari giurate, cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento".

Art. 30.


(Attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società

dell'informazione).


1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei

 

 

 

princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti:

a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;

b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti;

c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva;

d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nella Comunità europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;

e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva;

f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;

g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.

 

 

 

Art. 31.


(Attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato

interno)


1. Il Governo è
delegato ad emanare un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna;

b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;

c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili;

 

 

 

d) disciplinare la responsabilità dei prestatori intermediari con riferimento all'attività di semplice trasporto; in particolare, il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:

1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;

2) non selezioni il destinatario della trasmissione;

3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;

e) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta "caching"; il prestatore non sarà considerato responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:

1) non modifichi le informazioni;

2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;

4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni;

6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso;

 

 

 

f) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento all'attività cosiddetta di "hosting"; il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che egli:

1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita;

2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione;

3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;

g) disciplinare le modalità con le quali i prestatori di servizi delle società dell'informazione sono tenuti ad informaresenza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati;

h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana;

i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni;

l) prevedere che il prestatore di servizi è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza;

 

 

 

m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e destinatario del servizio della società dell'informazione, la composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente avvenire anche per via elettronica.

Art. 32.


(Attuazione della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e

i residui del carico).


1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organicaattuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto del seguente princiipio e criterio direttivo: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità.

Art. 33.


(Modifica all'articolo 4

della legge

11 febbraio 1992, n.

157).


1. Il comma 4
dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

"4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola;

 

 

 

cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati".

Art. 34.


(Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di

restituzione).



1. La lettera B
dell'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituita dalla seguente:

"B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire ed in euro):

1) qualunque ne sia il valore

1. Reperti archeologici

2. Smembramento di monumenti

9. Incunaboli e manoscritti

12. Archivi

2) 27.067.800 (corrispondenti a 13979,35 euro)

5. Mosaici e disegni

6. Incisioni

8. Fotografie

11. Carte geografiche stampate

3) 54.135.600 (corrispondenti a 27958,70 euro)

4. Acquerelli, guazzi e pastelli

4) 90.226.000 (corrispondenti a 46597,84 euro)

7. Arte statuaria

10. Libri

13. Collezioni

14. Mezzi di trasporto

 


15. Altri oggetti

 

 

 

 

 

5) 270.678.000 (corrispondenti a 139793,52 euro)

3. Quadri

Il rispetto delle
condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di restituzione".

Art. 35.


(Approvazione della decisione n. 2000/597/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle

Comunità europee).


1. E' approvata la
decisione n. 2000/597/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
2. Piena e diretta
esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa.

 

ALLEGATO

 

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma

1)

 

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma

1)

 

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

 

Soppressa (v. allegato B).

 

2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

 

Identica.

 

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

 

Identica.

 

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

 

Soppressa (v. allegato B).

 

2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

 

Soppressa (v. allegato B).

 

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico").

 

Soppressa (v. allegato B).

 

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

 

Soppressa (v. allegato B).

 

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

 

Soppressa (v. allegato B).

 

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

 

Identica.

 

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

 

Identica.

 

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

 

Soppressa (v. allegato B).

 

2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

 

Soppressa (v. allegato B).

 

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

 

Soppressa (v. allegato B).

 

 

 

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

 

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

 

Identica.

 

 

 

2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

 

 

 

2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue e del plasma umano.

 

 

 

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

 

 

 

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

 

 

 

2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

 

 

 

2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrativi degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

 

 

 

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi.

 

 

 

2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

 

 

 

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

 

 

 

2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

 

 

 

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

 

 

 

2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 6 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

 

 

 

2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

 

 

 

2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.
- 1533-ATesto del

disegno di legge

Testo della

Commissione

 

ALLEGATO B


(Articolo 1, commi 1 e

3)

 

ALLEGATO B


(Articolo 1, commi 1 e

3)

 

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

 

Identica.

 

(v. allegato A).

 

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

 

(v. allegato A).

 

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

 

(v. allegato A).

 

2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

 

(v. allegato A).

 

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico").

 

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

 

Identica.

 

(v. allegato A).

 

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

 

(v. allegato A).

 

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

 

(v. allegato A).

 

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

 

(v. allegato A).

 

2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

 

(v. allegato A).

 

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

 

 

 

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

 

 

 

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/16/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del
Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti dei diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

 

 

 

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza

 

e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

 

 

 

ALLEGATO C


(Articolo 3, comma

1)

 

ALLEGATO C


(Articolo 3, comma

1)

 

2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

 

Identica.

 

 

 

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

 


Frontespizio

Relazione

Pareri

 

 

XIV LEGISLATURA

 

RELAZIONE - N. 1533-A

 


 

PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

          Il Comitato per la legislazione,

                esaminato il disegno di legge n. 1533;

                constatato che il provvedimento in esame è, per sua natura, destinato a intervenire su materie tra loro disomogenee, essendo diretto a favorire l'adeguamento normativo dell'ordinamento interno alla disciplina comunitaria;

                rilevato che molte disposizioni contenute nel capo I, concernente le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, risultano formulate annualmente nei medesimi termini;

                rilevato che su talune di esse sarebbe opportuna una ampia riflessione (compatibilità del modello di delegificazione con il dettato della legge 23 agosto 1988, n. 400; individuazione più stringente dei princìpi e criteri direttivi per le deleghe che prevedono anche l'introduzione di sanzioni penali);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:

                all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, comma 3, le disposizioni dovrebbero essere riformulate secondo quanto precisa, al punto 2, lettera g), la circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001, secondo la quale "le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto "al Parlamento"";

                all'articolo 17, siano chiariti i princìpi e i criteri per l'esercizio della delega conferita in relazione alla finalità della delega stessa: dal tenore della disposizione, infatti, non appare chiaro se si intenda raggiungere un maggiore rigore nella individuazione dei requisiti professionali o, al contrario, consentire una maggiore apertura.

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2, comma 1, lettera b), dovrebbe chiarirsi se l'inciso che fa salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa intenda escludere dal campo di intervento dei decreti legislativi i settori già disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidati da leggi di delegificazione, al fine di evitare possibili rilegificazioni di tali settori; se così fosse, occorrerebbe formulare tale prescrizione in modo più chiaro, alla stregua di un autonomo criterio direttivo, precisando che, qualora l'attuazione delle direttive oggetto di delega comporti l'intervento su procedure per le quali sono state disposte delegificazioni ai sensi delle leggi n. 59 del 1997 e n. 50 del 1999, il Governo debba procedere attraverso l'emanazione di regolamenti;
                all'articolo 4, comma 1, rilevato che un'analoga disposizione è contenuta nell'articolo 4, comma 1, dell'ultima legge comunitaria 2000 (legge 29 dicembre 2000, n. 422), dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento soprattutto con riferimento alla vigenza dei regolamenti comunitari presi a riferimento dalle due disposizioni: la disposizione in vigore fa infatti riferimento a quelli vigenti alla data del 30 giugno 2000, mentre quella contenuta nel provvedimento si riferisce ai regolamenti adottati successivamente al 1^ gennaio 2000;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:

                all'articolo 2, comma 1, lettera c), appare opportuna una più puntuale definizione dei criteri di delega in materia di sanzioni, anche al fine di conferire il massimo di chiarezza e di certezza per quanto riguarda il ricorso alla norma penale;

                all'articolo 2, comma 1, lettera f), ove si prevede che il Governo tenga conto, nell'esercizio della delega, anche delle eventuali modificazioni del diritto comunitario intervenute fino al momento dell'esercizio della delega, appare opportuno evidenziare che la norma, autorizzando in sostanza il recepimento di disposizioni comunitarie ancora non esistenti nell'ordinamento, sembrerebbe porre la questione della compiuta definizione dell'oggetto della delega, come richiesto dall'articolo 76 della Costituzione;

                all'articolo 12, dovrebbe verificarsi se la disposizione che stabilisce che i previsti regolamenti possono introdurre misure sanzionatorie non sia in contrasto con il principio di legalità secondo il quale solo fonti di carattere primario possono introdurre sanzioni a carico dei cittadini;

                all'articolo 18, la disposizione dovrebbe essere integrata indicando specificamente l'atto che il Governo è delegato ad emanare.

(Parere espresso l'11 ottobre 2001).



        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1533;

            rilevato che il provvedimento è già stato esaminato dal Comitato per la legislazione, che ha reso il proprio parere lo scorso 11 ottobre, e che, nel prosieguo dell'esame in sede referente, la Commissione ha recepito alcuni rilievi in esso contenuti, nonché introdotto ulteriori disposizioni alcune delle quali recanti nuove norme di delega;

            considerato che il disegno di legge in oggetto, secondo quanto già osservato dal Comitato in occasione dell'esame delle leggi comunitarie per il 1998 e per il 1999, non detta soltanto disposizioni dirette al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge generale sulla cui base esso è adottato (legge 9 marzo 1989, n. 86), ma modifica esso stesso tale ultima fonte, nonché la legge 16 aprile 1987, n. 183, creando un intreccio tra legge generale e legge comunitaria che non appare conforme alle esigenze di un corretto metodo della legislazione;
            ribadendo l'opportunità che la Commissione accolga anche i rilievi non recepiti contenuti nel parere reso lo scorso 11 ottobre;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:

            all'articolo 1, comma 3, già modificato a seguito del parere del Comitato per la legislazione, si sopprima anche il riferimento alla Commissione parlamentare per le questioni regionali secondo stabilito dal punto 2, lettera g) della circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri.

        Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 11, dovrebbe chiarirsi il significato dell'inciso "anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio", in considerazione del fatto che la normativa vigente - segnatamente la legge 30 luglio 1998, n. 281 - riconosce la legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire in giudizio per la tutela dei diritti collettivi dei consumatori e degli utenti e che sembra pacifico che tali associazioni possano agire anche per l'esecuzione degli obblighi sanciti nel provvedimento giudiziario da esse promosso e per l'irrogazione delle relative sanzioni;

            all'articolo 24, dovrebbe verificarsi se l'attuazione del principio di cui al comma 1, lettera e), possa porsi in contrasto o, comunque, abbia impatto problematico con le disposizioni di maggior rigore introdotte dalla recente legge 18 agosto 2000, n. 248, relativa al diritto d'autore;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:

            all'articolo 23, dovrebbe uniformarsi la citazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a quanto previsto dal punto 12, lettera m), della citata circolare recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi;

            all'articolo 26, dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare per l'attuazione della delega anche i principi e i criteri generali contenuti nell'articolo 2 del disegno di legge; appare comunque opportuno rivedere la formulazione dell'alinea che richiama i "seguenti principi criteri direttivi", indicandoli nella sola lettera a).

(Parere espresso il 30 ottobre 2001).

 

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

 

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e

interni)



          La I Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria 2001,

              delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

trasmettendo gli emendamenti da essa approvati.

 

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA I COMMISSIONE

 

Art. 4.



          Al comma 1, sostituire le parole:
adottati successivamente al 1^ gennaio 2000 con le seguenti: vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.



          Al comma 1, dopo la lettera
f), inserire la seguente:

              f-bis) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento.

Art. 21.



          Al comma 1, dopo le parole:
il Governo è delegato ad emanare, inserire le seguenti: , entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1,.

Art. 22.



          Al comma 1, lettera
g), aggiungere, in fine, il seguente numero:

              8) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e l'origine etnica.


          Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:


          4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.


RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Giustizia)



          La II Commissione,

                esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001";

                auspicato il ricorso alla sanzione penale quale strumento di natura eccezionale e residuale, rispetto ad altri strumenti di prevenzione e repressione delle condotte illecite, da applicare solamente qualora gli altri tipi di sanzione non siano sufficienti ad esplicare la propria funzione;

                sottolineata la necessità, ai sensi degli articoli 25 e 76 della Costituzione, che i principi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 2, lettera c), siano sufficientemente determinati, al fine di delimitare l'ambito di discrezionalità attribuito al legislatore delegato in ordine all'individuazione delle fattispecie sanzionatorie penali ed amministrative;

                rilevato che all'articolo 2, lettera c), nella parte in cui sono dettati i criteri per l'individuazione dei beni da tutelare penalmente, è fatto genericamente riferimento agli interessi generali dell'ordinamento, salvo l'esplicito richiamo all'ecosistema, rimettendone l'individuazione ad una eccessiva discrezionalità del legislatore delegato, per cui, al fine sia di assicurare un sufficiente grado di determinatezza alla disposizione in esame sia per garantire la natura sussidiaria del diritto penale, appare necessario circoscrivere l'area della tutela penale agli interessi costituzionalmente protetti, fra i quali vi rientra anche l'ambiente e, quindi, l'ecosistema;

                osservato che l'articolo 3, comma 3, prevede che, qualora le direttive ivi richiamate prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo possa prevedere nei regolamenti di attuazione, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse adeguate sanzioni amministrative, al contrario, invece, di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, che estende il principio di legalità alle sanzioni amministrative;

                ritenuto che - per quanto l'articolo 25 della Costituzione riservi alla legge la competenza in materia penale e non anche quella in materia sanzionatoria amministrativa e per quanto la legge n. 689 del 1981 abbia la stessa forza normativa della legge comunitaria - sia opportuno applicare, anche nel caso in esame, il principio di garanzia, al quale si è ispirato il legislatore del 1981 nell'escludere che le sanzioni amministrative possano essere previste da fonti di grado secondario, riservando alla legge la previsione della sanzione amministrativa relativa alla violazione di norme attuative di direttive comunitarie;

                osservato che anche all'articolo 12 è prevista una deroga al principio di legalità, di cui all'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, in quanto stabilisce che i regolamenti di riordino della disciplina relativa alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti alimentari, conservati e non, possano prevedere sanzioni amministrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'ultima legge comunitaria, relative alle violazioni delle disposizioni contenute in decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie, per cui - anche in questo caso - è opportuno ribadire il principio di legalità, modificando la disposizione in esame delegando il Governo ad emanare in tale materia appositi decreti legislativi;

                ritenuto che la modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 22 del 1997, relativo al traffico transfrontaliero illecito di rifiuti, di cui all'articolo 13, non risolve i dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale in esso prevista, in quanto il contenuto del precetto non è descritto direttamente dalla norma, ma si deve ricostruire in via interpretativa attraverso il richiamo all'articolo 26 del Regolamento CEE 259/93, che non sembra fornire una definizione di traffico illecito sufficientemente specifica;

                sottolineata l'esigenza, in riferimento all'articolo 22, di evitare la eccessiva frammentazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, data la necessità di coordinamento con la normativa in tema di immigrazione e condizione dello straniero, in attesa della prossima emanazione del disegno di legge di parziale modifica del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

          

delibera di

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


con i seguenti rilievi:


                1) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sia delimitata la tutela penale alla lesione degli interessi costituzionalmente protetti;

                2) all'articolo 3 sia sostituito il comma 3 con una disposizione che deleghi il Governo ad emanare decreti legislativi recanti disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle direttive comprese nell'allegato C;

                3) all'articolo 12 sia previsto che le disposizioni sanzionatorie amministrative debbano essere introdotte nell'ordinamento per mezzo della legislazione delegata;

                4) all'articolo 13 si valuti l'opportunità di prevedere una fatti- specie maggiormente determinata del reato di traffico illecito di rifiuti rispetto a quella descritta nel provvedimento in esame;

                5) valuti la Commissione di merito l'opportunità di deliberare, ai sensi dell'articolo 86, comma 7, del regolamento, la proposta di stralcio dell'articolo 22 del disegno di legge in oggetto.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA II COMMISSIONE

 

Art. 2.


          All'articolo 2, comma 1, lettera
c), sostituire le parole: interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema con le seguenti: interessi costituzionalmente protetti.

Art. 3.



          All'articolo 3, sostituire il comma 3 con i
seguenti:

          3. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1, ove le direttive di cui essi danno esecuzione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie.

          3-bis. La delega di cui al comma 3 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 12.


          

Sostituirlo con il seguente:

 

Art. 12.

 

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria

in materia alimentare).


          1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativo alla regolamentazione di prodotti alimentari.
          2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Affari esteri e comunitari)



          La III Commissione,

                esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria C. 1533: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001";

                delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


          sul disegno di legge

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Difesa)



          La IV Commissione,

                esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001" (C. 1533);

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Bilancio, tesoro e programmazione)



          La V Commissione,

                esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2001 (C. 1533);


1.
per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul disegno di legge, per le parti di competenza;


2.
per quanto riguarda i profili finanziari,

                premesso che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), concernente le modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle direttive mediante decreto legislativo, non appare coerente con il canone posto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto si sostanzia nel ricorso a risorse ascritte ad una gestione fuori bilancio che - in relazione alle sue modalità di finanziamento - non può assicurarne l'esistenza ex ante;

                considerato inoltre che l'obbligo della predisposizione della relazione tecnica, contenuto nella disposizione richiamata al capoverso precedente, risulta di fatto limitato ai soli provvedimenti da emanarsi ai fini dell'attuazione delle direttive di cui all'allegato B, non essendo infatti previsto alcun vaglio parlamentare degli schemi di decreto legislativo emanati in attuazione delle direttive di cui all'allegato A, cui non può escludersi possano essere riconnessi effetti onerosi per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica;
                rilevata pertanto l'esigenza di individuare una modalità di copertura che - superando a regime il disposto del citato articolo 2, comma 1, lettera d) -
renda disponibili per l'attuazione delle direttive comunitarie adeguate risorse, determinate in via preventiva tenendo anche conto dei possibili costi amministrativi che il processo di adattamento alla disciplina comunitaria può comportare;

                delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

                all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d)";

                all'articolo 19, al comma 1 anteporre il seguente: "All'articolo 1, comma 5-bis, della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, dopo le parole: "è istituito" siano aggiunte le seguenti: "per l'anno 2000"";

                all'articolo 22, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'ufficio di cui al comma 1, lettere g) e h), determinato nella misura massima di lire 3.941.000.000 annue a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";


con le seguenti, ulteriori condizioni:


                all'articolo 2, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, dopo la lettera c) sia aggiunta la seguente:

                "c-bis) indica le risorse necessarie all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, ai fini della determinazione degli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni";

                all'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 6 sia aggiunto il seguente:

          "6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni";
e con la seguente osservazione:


                valuti la Commissione l'opportunità di aggiungere all'articolo 2, comma 1, lettera d), il seguente periodo: "con riferimento agli schemi di decreto legislativo recanti l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B".

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Finanze)



          La VI Commissione,

                esaminato il disegno di legge A.C. 1533, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001;

                rilevato che l'allegato A include, tra le altre, la Direttiva 2000/26/CE, la quale introduce disposizioni fortemente innovative in materia di risarcimento dei danni materiali e personali derivati da sinistri avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza della parte lesa;

                tenuto conto che l'attuazione delle disposizioni recate dalla direttiva, le quali appaiono largamente condivisibili, laddove intendono assicurare una più efficace tutela nel caso di sinistri RC auto, potrà comportare significative modifiche alla disciplina interna vigente in materia;

                rilevata, altresì, la significativa importanza delle disposizioni contenute nelle direttive 2000/28/CE e 2000/46/CE, anch'esse incluse nell'allegato A, che attengono all'esercizio e alla vigilanza prudenziale dell'attività dei cosiddetti istituti di moneta elettronica;

                tenuto conto che l'attuazione delle direttive in esame, determinando una nuova tipologia di enti creditizi e di mezzi di pagamento, dovrebbe comportare alcune rilevanti modifiche e integrazioni alle disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, alla disciplina antiriciclaggio nonché alla normativa in materia di sistemi di pagamento;

                considerato che l'importanza delle questioni prospettate renderebbe opportuna l'inclusione delle tre direttive nell'allegato B, di modo che i decreti legislativi di recepimento delle stesse vengano trasmessi al Parlamento per acquisire il parere delle competenti Commissioni;

          

delibera di

 

RIFERIRE FAVOREVOLE


con la seguente condizione:


                provveda la Commissione di merito ad includere le direttive 2000/26/CE, 2000/28/CE e 2000/46/CE nell'allegato B.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VI COMMISSIONE



          Nell'allegato A sono soppresse le seguenti parole:
2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio" e 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

          Conseguentemente nell'allegato B, dopo le parole:
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva, sono inserite le seguenti: 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.


          Nell'allegato A sono soppresse le seguenti parole:
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

          Conseguentemente nell'allegato B, dopo le parole:
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva, sono inserite le seguenti: 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Cultura, scienza e istruzione)



          La VII Commissione,

                esaminato il disegno di legge comunitaria 2001,

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.



RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)



          La VIII Commissione,

                esaminato il disegno di legge C. 1533, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001";

                considerato che l'articolo 13 prevede una modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 22 del 1997, relativo al traffico illecito di rifiuti;

                rilevato che nell'Allegato A si prevede l'attuazione di due direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (2000/14/CE) e di misure per la prevenzione nella produzione di rifiuti derivanti dai veicoli (2000/53/CE);

                considerata, in particolare, l'importanza della normativa sulla rottamazione dei veicoli ai fini della tutela ambientale e date le implicazioni che tali norme sono destinate ad avere soprattutto in relazione alla normativa sulla produzione e la progettazione dei veicoli;

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


con la seguente osservazione:


                valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire la direttiva 2000/53/CE all'interno dell'Allegato B del disegno di legge C. 1533, al fine di consentire l'espressione del parere parlamentare sul relativo schema di decreto legislativo di attuazione.

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)



          La IX Commissione,

                esaminato il disegno di legge C. 1533, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001", per le parti di propria competenza;

                preso atto che per le direttive 2000/53/CE e 2000/56/CE ("veicoli fuori uso" e "trasporto di merci pericolose per ferrovia") presenti nell'Allegato A, è previsto il conferimento di deleghe legislative al Governo;

                considerato che quattro direttive ("dispositivi di protezione per trattori agricoli", 2000/19/CE e 2000/22/CE, "dispositivi di protezione dei veicoli a motore", 2000/40/CE e "patente di guida", 2000/56/CE) possono essere attuate in via amministrativa da parte dello Stato, delle Regioni e delle province autonome, nell'ambito delle loro rispettive competenze;

                constatato che la Commissione europea ha elogiato l'Italia per il superamento delle difficoltà nel recepimento della normativa comunitaria, e che il Governo è deciso a perseguire tale indirizzo, nell'intento di eliminare l'immagine negativa che ha caratterizzato fino ad alcuni anni fa il nostro paese;

                rilevato che il Governo (al quale va dato atto della tempestività nella presentazione, già nel mese di settembre, del disegno di legge comunitaria per il 2001) si è impegnato ad affrontare urgentemente le questioni pendenti relative alle direttive 1999/48/CE e 2000/62/CE in tema di trasporto di merci pericolose per ferrovia;

                rilevato, inoltre, che la direttiva 2000/22/CE è già stata recepita con decreto ministeriale del 10 agosto 2001 e che con altrettanta sollecitudine saranno recepite le direttive 2000/19/CE e 2000/40/CE;

                evidenziato che, all'interno di questa cornice programmatica, il Governo, sensibile alle tematiche della tutela ambientale e della sicurezza, è teso a recepire al più presto, e comunque entro il termine di scadenza, le direttive 2000/53/CE e 2000/56/CE, rispettivamente in materia di veicoli fuori uso e di patente di guida;

                sottolineata la necessità di migliorare il livello di sicurezza del trasporto marittimo, in particolare per quanto riguarda i rischi legati al trasporto via mare di idrocarburi, favorendo la sostituzione di navi cisterna a scafo singolo con navi a doppio scafo;

                

delibera di

 

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Attività produttive, commercio e turismo)




          La X Commissione,

                esaminato il disegno di legge C. 1533, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 2001);

                premesso che:

                il disegno di legge comunitaria per il 2001 si compone di 22 articoli e tre allegati: i primi sei articoli contengono disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, mentre i successivi articoli contengono disposizioni particolari di adempimento, con le quali si modificano disposizioni vigenti per dare attuazione diretta a norme comunitarie, nonché criteri specifici di delega per l'attuazione di alcune direttive;

                considerato che la legge comunitaria si è dimostrata in questi anni uno strumento adeguato, sebbene necessiti di essere ulteriormente valorizzata per migliorare il recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale, sino ad oggi particolarmente carente;

                valutata positivamente la scelta di prevedere, all'articolo 11, una specifica sanzione amministrativa per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nei provvedimenti inibitori degli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, adottati ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281. Al riguardo sembrerebbe opportuno anche un maggiore coinvolgimento del "Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti", costituito presso il Ministero delle Attività produttive, con particolare riferimento alla tutela dei cittadini rispetto all'erogazione dei servizi di pubblica utilità;

                valutata altresì positivamente la scelta di prevedere la modifica dei requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, per la nomina del direttore responsabile di taluni impianti nei quali si esercita l'attività estrattiva;

                ritenuta necessaria, nell'attuazione delle direttive più rilevanti per i cittadini e per il sistema produttivo, l'adozione di una procedura aggravata che consenta alle Commissioni competenti una adeguata valutazione della futura legislazione delegata, e, con specifico riferimento alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, anche ai fini di una opportuna concertazione tra le parti ed in una prospettiva di tutela delle piccole e medie imprese rispetto a soggetti controparte economicamente e contrattualmente più forti;

                delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


con le seguenti osservazioni:


                a) all'articolo 11, comma 1, appare opportuno specificare più chiaramente il significato dell'espressione "anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio", anche al fine di evitare dubbi interpretativi nell'applicazione della disposizione in esame;

                b) appare necessaria una più chiara definizione dei requisiti professionali previsti per la nomina del direttore responsabile di taluni impianti nei quali si esercita l'attività estrattiva, anche nell'ottica di una sempre maggiore attenzione al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro;

                c) in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 21, recanti princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, appare opportuno prevedere che l'elevamento del tasso di mora relativo ai rapporti commerciali previsti dalla direttiva medesima non preclude al creditore, oltre alla possibilità di ottenere un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, anche la possibilità di ottenere il risarcimento degli eventuali danni ulteriori subiti a causa dei pagamenti non tempestivi, atteso altresì che l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva dispone che gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva;

e con gli emendamenti, da essa approvati, trasmessi in
allegato.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA X COMMISSIONE

 

Art. 1.


              All'articolo 1, allegato B, inserire la seguente
direttiva:

                2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico").
              Conseguentemente, all'allegato A sopprimere la
suddetta direttiva.

          All'articolo 1, allegato B, inserire la seguente
direttiva:

                2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

              Conseguentemente, all'allegato A sopprimere la
suddetta direttiva.

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Lavoro pubblico e privato)




          La XI Commissione,

                esaminato il disegno di legge n. 1533 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2001";

                considerato che tra le direttive al cui recepimento il Governo viene delegato sono comprese tre rilevanti direttive in materia di organizzazione dell'orario di lavoro (2000/34/CE) e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (2000/92/CE e 2000/39/CE);

                rilevato che all'articolo 17 si intende modificare il decreto legislativo n. 624 del 1996 concernente la materia della sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive, al fine di un adeguamento dello stesso decreto legislativo a successive modifiche intervenute nella normativa comunitaria;

                preso atto che la direttiva 2000/43/CE, compresa nell'allegato A, concernente la parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, per la notevole valenza dal punto di vista costituzionale, incidendo sui diritti fondamentali della persona, andrebbe più opportunamente inserita nell'allegato B in modo da sottoporre il decreto legislativo all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;

                considerato che la direttiva 2000/39/CE è stata emanata in attuazione della precedente direttiva 98/24/CE del Consiglio, che tuttavia non è ancora stata recepita da un apposito decreto legislativo nonostante l'apposita delega contenuta nella legge comunitaria 2000;
                preso atto che la direttiva 2000/34/CE modifica, integrandola, la precedente direttiva 93/104/CE, per il cui mancato recepimento la Commissione ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione presentando ricorso alla Corte di giustizia;

                ritenuto che il principio di delega contenuto nell'articolo 17 non appare sufficientemente chiaro in ordine allo scopo che si prefigge;

                delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE



a condizione che sia approvato l'emendamento allegato e
con le seguenti osservazioni:

                si provveda a recepire tempestivamente la direttiva 98/24/CE, per la sua valenza di normativa preliminare rispetto alla direttiva 2000/39/CE di cui si dispone l'attuazione in via amministrativa, nonché la direttiva 93/104/CE;

                si espliciti, all'articolo 17, che lo scopo del decreto delegato è la più funzionale accessibilità alla qualifica di direttore responsabile di impianti nei quali si esercita l'attività estrattiva, anche in considerazione della riforma dell'ordinamento dei corsi universitari e dei relativi titoli.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE



          Trasferire dall'allegato A all'allegato B la seguente
direttiva:

              2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Affari sociali)




          La XII Commissione,

                esaminato il disegno di legge comunitaria 2001;

                delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Agricoltura)



          La XIII Commissione,

                esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001";

                delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


con le seguenti osservazioni:


                con riferimento all'articolo 12 si ravvisa l'esigenza che le disposizioni sanzionatorie amministrative debbano essere introdotte nell'ordinamento per mezzo di legislazione delegata;

                con riferimento all'articolo 18 si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di apprestare una normativa che preveda l'impiego dei prodotti omeopatici nel campo della medicina veterinaria.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE

 

Art. 1.


              Nell'allegato A sopprimere le parole:
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e le seguenti: 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

          Conseguentemente, aggiungere le stesse nell'allegato
B.

Art. 21.


          

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

 

Art. 21-bis.


(Attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti

alimentari, nonché la relativa pubblicità).


          1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettaturae la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.


          Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-ter.


(Attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione

umana).


          1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione "cioccolato puro";

                b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE

PER LE QUESTIONI REGIONALI

          La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

              esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza

esprime

PARERE FAVOREVOLE


con le seguenti osservazioni:


                1. all'articolo 4 si dovrebbe prevedere la limitazione della delega alle sanzioni di natura penale per le disposizioni comunitarie la cui attuazione è di competenza delle regioni e delle province autonome;

                2. all'articolo 5 si dovrebbe rispettare l'autonomia regionale nel regolare l'attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli da parte di enti pubblici per quanto concerne l'attuazione delle normative comunitarie di competenza delle regioni e delle province autonome;

                3. all'articolo 6 si dovrebbe limitare la delega al riordino in testi unici delle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie alle materie che sono di competenza dello Stato, tenendo anche conto delle recenti modificazioni al titolo V della seconda parte della Costituzione;

                4. all'articolo 22 si dovrebbe prevedere esplicitamente il rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle loro norme di attuazione, anche qualora le misure positive di tutela di gruppi etnici non siano volte, come previsto dalla lettera c) del comma 1, ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica.

          La Commissione richiama altresì al rispetto delle competenze regionali e delle province autonome (tenendo anche conto delle recenti modificazioni del titolo V della seconda parte della Costituzione), nell'attuazione delle direttive comunitarie ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, segnalando, in particolare, le direttive in materia di agricoltura e di istruzione professionale.


Frontespizio

Relazione

Testo articoli