A. T. A. S. .O.n.l.u.s.

Associazione Trentina Accoglienza Stranieri

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

 

Coordinamento Lavoratori Immigrati

C.G.I.L. del Trentino

 

 

Associazione

Club Noi di Trento


In collaborazione con Centro di Formazione Professionale ENAIP - Villazzano

 

COMUNICAZIONE URGENTE

 

Alla C. a. degli Ill.mi:

 

-      Sindaco del Comune di Trento

-      Sindaco del Comune di Bolzano

-      Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trento

-      Assessore alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità del Comune di Bolzano

-      Questore di Trento

-      Giudice Tutelare presso il Tribunale di Trento

-      Difensore Civico per la Provincia Autonoma di Trento

-      Comitato per i Minori Stranieri

-      Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

e p. c.: Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute della Provincia Autonoma di Trento

            Sindaco di Rovereto e Assessore alle Politiche Sociali

 

LORO INDIRIZZI

 

Prot. A.T.A.S. O.n.lu.s. n.  308 /01lo file: segnalazione-esecuzione-rimpatri                             Trento, 07/11/2001

 

Oggetto: rimpatrio minori stranieri non accompagnati contro la volontà degli stessi – violazione del diritto alla difesa – odierna esecuzione del rimpatrio di NEZHA Ramadam, n. 01.08.1985 (Albania) e NDOJ Bledar, n. 10.09.1986 (Albania).

 

 

La presente per segnalare alla Vostra attenzione quanto segue e chiedere un incontro urgente con i Vostri Spettabili Uffici al fine di affrontare la questione della tutela del diritto alla difesa del minore straniero, nei cui confronti è adottato un provvedimento di rimpatrio ex art. 33 d. lgs. 25.07.1998, n. 286 e d.P.C.M. 09.12.1999, n. 535.

 

            In queste settimane stanno trovando esecuzione in Trento e provincia provvedimenti di rimpatrio assistito nei confronti di “minorenni stranieri non accompagnati” (ex art. 33 d. lgs. cit.) accolti in questo territorio, come Ramadam Nezha e Bledar Ndoj.

Rinunciando in questa sede a manifestare la nostra perplessità circa il massiccio utilizzo governativo dello strumento del rimpatrio contro la volontà del minore, a fronte dell’esplicito divieto di espulsione previsto dalla legge (art. 19, d. lgs. 25.07.1998, n. 286),  preme qui sottolineare la  necessità che il provvedimento trovi attuazione nella piena legittimità e nel rispetto dei diritti fondamentali del minore. Si ricorda che le amministrazioni locali competenti, chiamate a cooperare con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio, hanno l’obbligo di assicurare che il rimpatrio assistito si svolga in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalla legge (art. 7 d.P.C.M. 09.12.1999, n. 535). Tale funzione assume anche maggiore pregnanza nei frequenti casi in cui il responsabile del Servizio Sociale è nominato tutore del minore.

 

Il diritto alla difesa si pone con particolare rilevanza nelle ipotesi in cui la decisione di rimpatrio sia adottata contro la volontà del minore, integrando un provvedimento restrittivo della libertà personale riservato al controllo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 13 della Costituzione. Tale controllo sarebbe vanificato qualora i Servizi Sociali comunicassero al minore o al tutore il provvedimento di rimpatrio solo un giorno prima dell’esecuzione dello stesso con accompagnamento, anche a mezzo della forza pubblica, nel timore che il minore si sottragga all’esecuzione stessa. Poiché l’improvvisa esecuzione del provvedimento avviene senza alcun coordinamento tra i Servizi Sociali che cooperano con l’amministrazione statale e i soggetti coinvolti nel progetto di inserimento socio-educativo del minore, tale esperienza si interrompe in modo brusco e verosimilmente traumatico, sia in caso di rimpatrio che della indotta “fuga” del minore che si sottrae alla sua esecuzione, in spregio agli sforzi e alle risorse investiti anche dal Comune, lasciando il minore nell’impossibilità di chiedere, attraverso il tutore, una sospensione dell’esecuzione del provvedimento e la sua impugnazione, ovvero di rivolgersi al giudice tutelare.

 

Ricordando che, contro il provvedimento in questione, è ammessa l’impugnazione con ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro sessanta giorni, ci si chiede come (e se) avvenga la notificazione del decreto, presupposto necessario per proporre impugnazione, e come ci si attenda che il destinatario possa approntare la propria difesa in queste condizioni. Pur riconoscendo che la legge non prevede in modo specifico quali siano le modalità di comunicazione dei provvedimenti di rimpatrio, né prevede alcunché in ordine all'esecuzione, in assenza delle quali si applicano le norme della legge sul procedimento amministrativo, non si giustifica la prassi su descritta. Si osserva che la comunicazione del provvedimento di rimpatrio nei confronti di Ramadam Nezha, secondo le dichiarazioni dello stesso tutore, signor Franco Cosner (direttore dell’Associazione Club Noi di Trento), risulta essere avvenuta solo telefonicamente nella giornata di ieri da parte del Servizio Sociale del Comune di Bolzano al tutore nell’atto di avvisare che l’esecuzione è prevista per questa mattina (non se ne sono precisate le modalità). Il Servizio Sociale del Comune di Trento avrebbe invece convocato Bledar Ndoj ieri alle ore 17:00 per comunicare l’avvenuta adozione del provvedimento di rimpatrio e che la sua esecuzione sarebbe avvenuta stamattina. Se osserviamo che entrambi sono inseriti alla scuola professionale e che il provvedimento in questione è stato emesso undici mesi dopo l’ingresso di Ramadam Nezha e sedici mesi dopo l’ingresso di Bledar Ndoj, si pongono in tutta evidenza gli effetti psicologici negativi di un prolungato periodo di incertezza e dello sradicamento  dai legami sociali e affettivi dei minori nel nostro territorio, in contrasto con le esigenze di tutela del superiore interesse del fanciullo, cui devono tendere tutte le decisioni relative ai minori, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi (art. 3, c. 1, Convenzione sui diritti del fanciullo 20.11.1989, ratif. l. 27.05.1991, n. 176; art. 28, c. 3, d. lgs. 25.07.1998, n. 286).

 

Confidando nella Vostra collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

 

 


Rita Bonzanin

 

direttrice A.T.A.S. On.l.u.s.

 

 

Antonio Rapanà

 

Coordinamento Lavoratori Immigrati - C.G.I.L. del Trentino

 

Franco Cosner

 

Direttore Associazione

Club Noi di Trento