Il diritto di asilo in Italia non può essere affrontato in forma di due articoli di emendamento a una normativa dichiaratamente provvisoria datata a 11 anni fa, ed in coda a una proposta di riforma della Legge sull’immigrazione.
1. Sul diritto di asilo in Italia non esiste un
quadro normativo di riferimento
2. Sarebbe perciò auspicabile la
presentazione, in tempi brevi, di un D.D.L. sul diritto di asilo, senza
aspettare l’approvazione della complessa normativa dell’Unione
Europea, comunque tenendo in considerazione le proposte di direttive da parte
della Commissione Europea come indirizzi utili
3. Se non viene fatta questa scelta e se il
Governo, come dichiarato nella relazione illustrativa dello “Schema di
disegno di Legge” (di seguito indicato come schema), intende limitarsi,
per il momento, a misure atte a ridurre la strumentalizzazione del diritto di
asilo, la proposta dovrà:
a. precisare meglio le circostanze che inducono
all’ipotesi di tale strumentalizzazione e quindi non introdurre una procedura
“semplificata” che rischia di essere applicata a pressoché
tutti i casi di richiedenti asilo;
b. contemplare anche per i casi di supposta
strumentalizzazione certe garanzie minime, innanzitutto un ricorso effettivo,
visto che si tratta comunque e in ogni caso solo di una ipotesi di
strumentalizzazione che nel singolo caso potrebbe essere smentita. Se si
optasse per la soluzione proposta dal disegno di legge, il diritto di asilo,
per tali casi, sarebbe abolito e
conseguentemente si potrebbe procedere immediatamente all’allontanamento
della persona dal territorio nazionale.
Per quanto riguarda il punto A, noi proponiamo una modifica
dell’art. 25 dello schema nel seguente modo:
Al comma 1: a)
Sostituire le parole
“decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286” con “Articolo
1”
Motivo: la
“definizione dell’autorizzazione alla permanenza nel territorio
dello Stato” non si deve basare naturalmente sul decreto legislativo n.
286 (passaporto, visto di ingresso, etc.), bensì, trattandosi di
richiedenti asilo, sull’Art. 1 della Legge Martelli
b)
Sopprimere le lettere b) e c)
Motivo: la – improbabile – verifica degli
elementi su cui si basa la domanda di asilo non ha niente a che vedere con la
supposta strumentalizzazione e non dovrà condurre alla procedura semplificata.
Il “procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere
ammesso al territorio dello Stato” rappresenta una tautologia con
rispetto al primo capoverso del comma 1 ed è totalmente superfluo.
c)
Inserire una lettera d:
“a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo
straniero in condizioni di soggiorno irregolare, fermato per avere eluso il
controllo di frontiera o subito dopo”
Motivo: Questa è forse la modifica più
importante: lo straniero che, pur in condizioni di soggiorno irregolare,
presenta domanda di asilo spontaneamente non dovrà essere avviato alla
procedura semplificata, visto che qui non vi è alcun presupposto di
strumentalizzazione. L’ingresso e il soggiorno irregolare, sono la norma
per la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo, non solo in Italia, per
forza di cose.
d)
La lettera b) del II comma diventa lettera e) del I comma
Al comma 2: Sopprimere tutto il comma
Motivo: Le lettere a) e b) sono già inserite
nel comma 1. Rimane quindi la facoltà del trattenimento e di
applicazione della procedura semplificata però non l’obbligo: ci
possono essere comunque casi individuali nei quali per vari motivi, non si
propone il trattenimento e la procedura speciale.
Al comma 3: Ci
sono modifiche da fare a seguito delle modifiche ai commi 1 e 2. Si legge
quindi: “Il trattenimento previsto per i casi di cui alle lettere d) ed
e) del comma 1…”
Motivo: Se
la persona destinataria di un provvedimento di espulsione non è
già trattenuta in un Centro di Permanenza Temporanea (di seguito
indicato come CPT), tale trattamento non dovrà in alcun modo essere
conseguenza della presentazione di una domanda di asilo. In tali casi quindi si
applica il trattamento nei centri di accoglienza di cui al comma 3.
Al comma 1: “Nei
casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’art. 1 bis”
Motivo: Non
ha alcun senso applicare la procedura semplificata solamente per il fatto che
si deve verificare o determinare la nazionalità o
l’identità della persona, verifica che comunque si deve fare in
tutti i casi di richiedenti asilo privi di documenti. Di nuovo, non
c’è alcun legame con l’intento di ridurre la
strumentalizzazione.
Al comma 2: Modifiche tecniche: “… di cui alle
lettere d) ed e) del comma 1 dell’art. 1 bis”
Al comma 3: Sopprimere le parole da “appena”
fino a “decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”. Il comma quindi
inizia con le parole: “Ove già in corso il trattenimento di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il
Questore chiede…”
Motivo: lo
stesso motivo esposto per il comma 3 dell’articolo precedente
Motivo: L’allontanamento non autorizzato dai Centri non deve significare automaticamente e definitivamente la negazione della protezione, se non per altro a causa del principio della proporzionalità. D’altra parte il trattenimento non ha senso se l’allontanamento non autorizzato non comporta alcuna “sanzione”. Per questo si propone la possibilità di rinnovare la domanda di asilo con la conseguenza però dell’applicazione della procedura semplificata e il trattenimento nei CPT.
Proposte che risultano dal punto b
Modifiche all’articolo 1 Ter comma
6
Sopprimere le parole “entro 15 giorni”, sostituite con “entro 7 giorni”. Aggiungere dopo “7 giorni”: Il Tribunale, nei casi di cui alle lettere d ed e del comma 1 dell’art. 1 bis, decide entro i successivi 15 giorni. Durante tale periodo il richiedente rimane trattenuto nei Centri di cui all’art. 1 bis, comma 3. Trascorso tale periodo senza decisione del Tribunale, al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno di cui all’art. 24 di questa Legge. Contro la decisione del Tribunale è ammesso ricorso in Cassazione, anche dall’estero tramite le Rappresentanza diplomatiche. Tale eventuale ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.
Sopprimere il resto del testo del comma 6, dalle parole “anche
dall’estero” alle parole “immediatamente esecutiva”
Motivo: La proposta prevede un ricorso effettivo al
Tribunale, che dovrà essere proposto entro 7 giorni e deciso entro i consecutivi 15 giorni.
Il trattenimento in Centri di accoglienza durante tale periodo costituisce
garanzia sufficiente ad evitare la strumentalizzazione del ricorso. I tempi
proposti appaiono sufficienti in termini di garanzie procedurali e
l’onere di un ulteriore trattenimento per massimo 22 giorni non appare
esagerato.
Inserire
un comma 7 che legge: “Ove già sia in corso il trattenimento dello
straniero in un CPT e la richiesta di asilo sia stata presentata dopo la
convalida del trattenimento da parte del Giudice, il ricorso al Tribunale non
sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il
richiedente asilo può tuttavia chiedere al Prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul
territorio nazionale fino all’esito del ricorso. Il Prefetto deve
valutare il presupposto dell’art. 19 del decreto legislativo 25.7.1998 n.
286. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente
esecutiva”
Motivo: Viene qui ripreso il ragionamento che è
alla base dell’art. 6 comma 8 del D.D.L. asilo della precedente
legislatura nella versione approvata dalla Camera dei Deputati il 6 marzo 2001:
l’ipotesi di strumentalizzazione si aggrava quando la persona nemmeno nel
momento della convalida di trattenimento, propone la richiesta di asilo, ma
solo successivamente. In tali casi – e solo in tali casi – appare
giustificato prescindere dal ricorso effettivo, obbligando comunque il Prefetto
competente a valutare i rischi connessi al rimpatrio forzato di cui
all’art. 19 T.U. Immigrazione.
Aggiungere
dopo le parole “decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” le
parole “nonché da una persona incaricata dalla delegazione in
Italia dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in
veste consultiva”
rimane inteso che il Programma Nazionale Asilo dovrà essere
inserito nell’ambito delle norme per l’accoglienza dei richiedenti
asilo.