Osservazioni Generali

 

 

Il diritto di asilo in Italia non può essere affrontato in forma di due articoli di emendamento a una normativa dichiaratamente provvisoria datata a 11 anni fa, ed in coda a una proposta di riforma della Legge sull’immigrazione.

1.     Sul diritto di asilo in Italia non esiste un quadro normativo di riferimento

2.     Sarebbe perciò auspicabile la presentazione, in tempi brevi, di un D.D.L. sul diritto di asilo, senza aspettare l’approvazione della complessa normativa dell’Unione Europea, comunque tenendo in considerazione le proposte di direttive da parte della Commissione Europea come indirizzi utili

3.     Se non viene fatta questa scelta e se il Governo, come dichiarato nella relazione illustrativa dello “Schema di disegno di Legge” (di seguito indicato come schema), intende limitarsi, per il momento, a misure atte a ridurre la strumentalizzazione del diritto di asilo, la proposta dovrà:

a.     precisare meglio le circostanze che inducono all’ipotesi di tale strumentalizzazione e quindi non introdurre una procedura “semplificata” che rischia di essere applicata a pressoché tutti i casi di richiedenti asilo;

b.     contemplare anche per i casi di supposta strumentalizzazione certe garanzie minime, innanzitutto un ricorso effettivo, visto che si tratta comunque e in ogni caso solo di una ipotesi di strumentalizzazione che nel singolo caso potrebbe essere smentita – altrimenti si potrebbe semplicemente abolire, per tali casi, il diritto di chiedere asilo e procedere immediatamente all’allontanamento della persona dal territorio nazionale

 

Per quanto riguarda il punto A, noi proponiamo una modifica dell’art. 25 dello schema nel seguente modo:

 

Al comma 1:        a) Sostituire le parole “decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286” con “Articolo 1”

Motivo:                            la “definizione dell’autorizzazione alla permanenza nel territorio dello Stato” non si deve basare naturalmente sul decreto legislativo n. 286 (passaporto, visto di ingresso, etc.), bensì, trattandosi di richiedenti asilo, sull’Art. 1 della Legge Martelli

                                         b) Sopprimere le lettere b) e c)

Motivo:                la – improbabile – verifica degli elementi su cui si basa la domanda di asilo non ha niente a che vedere con la supposta strumentalizzazione e non dovrà condurre alla procedura semplificata. Il “procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso al territorio dello Stato” rappresenta una tautologia con rispetto al primo capoverso del comma 1 ed è totalmente superfluo.

                             c) Inserire una lettera d: “a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero in condizioni di soggiorno irregolare, fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo”

Motivo:                Questa è forse la modifica più importante: lo straniero che, pur in condizioni di soggiorno irregolare, presenta domanda di asilo spontaneamente non dovrà essere avviato alla procedura semplificata, visto che qui non vi è alcun presupposto di strumentalizzazione. L’ingresso e il soggiorno irregolare, sono la norma per la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo, non solo in Italia, per forza di cose.

                             d) La lettera b) del  II comma diventa lettera e) del I comma

 

 

Al comma 2:        Sopprimere tutto il comma

Motivo:                Le lettere a) e b) sono già inserite nel comma 1. Rimane quindi la facoltà del trattenimento e di applicazione della procedura semplificata però non l’obbligo: ci possono essere comunque casi individuali nei quali per vari motivi, non si propone il trattenimento e la procedura speciale.

 

Al comma 3:        Ci sono modifiche da fare a seguito delle modifiche ai commi 1 e 2. Si legge quindi: “Il trattenimento previsto per i casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1…”

Motivo:                Se la persona destinataria di un provvedimento di espulsione non è già trattenuta in un Centro di Permanenza Temporanea (di seguito indicato come CPT), tale trattamento non dovrà in alcun modo essere conseguenza della presentazione di una domanda di asilo. In tali casi quindi si applica il trattamento nei centri di accoglienza di cui al comma 3.

 

Modifiche all’Articolo 1 Ter

 

Al comma 1:        “Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’art. 1 bis”

Motivo:                Non ha alcun senso applicare la procedura semplificata solamente per il fatto che si deve verificare o determinare la nazionalità o l’identità della persona, verifica che comunque si deve fare in tutti i casi di richiedenti asilo privi di documenti. Di nuovo, non c’è alcun legame con l’intento di ridurre la strumentalizzazione.

 

Al comma 2:        Modifiche tecniche: “… di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’art. 1 bis”

 

Al comma 3:        Sopprimere le parole da “appena” fino a “decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”. Il comma quindi inizia con le parole: “Ove già in corso il trattenimento di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il Questore chiede…”

Motivo:                lo stesso motivo esposto per il comma 3 dell’articolo precedente

 

Al comma 4:        Inserire un secondo capoverso: “Nel caso in cui lo straniero presenti nuovamente la domanda di asilo e in cui non abbia nel frattempo ottenuto un permesso di soggiorno ad altro titolo, si applica il trattenimento in un CPT con il conseguente iter di cui al comma 3”

Motivo:                L’allontanamento non autorizzato dai Centri non deve significare automaticamente e definitivamente la negazione della protezione, se non per altro a causa del principio della proporzionalità. D’altra parte il trattenimento non ha senso se l’allontanamento non autorizzato non comporta alcuna “sanzione”. Per questo si propone la possibilità di rinnovare la domanda di asilo con la conseguenza però dell’applicazione della procedura semplificata e il trattenimento nei CPT.                     

Proposte che risultano dal punto b

 

Modifiche all’articolo 1 Ter comma 6

 

Sopprimere le parole “entro 15 giorni”, sostituite con “entro 5 giorni”. Aggiungere dopo “5 giorni”:  Il Tribunale, nei casi di cui alle lettere d ed e del comma 1 dell’art. 1 bis, decide entro i successivi 15 giorni. Durante tale periodo il richiedente rimane trattenuto nei Centri di cui all’art. 1 bis, comma 3. Trascorso tale periodo senza decisione del Tribunale, al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno di cui all’art. 24 di questa Legge. Contro la decisione del Tribunale è ammesso ricorso in Cassazione, anche dall’estero tramite le Rappresentanza diplomatiche. Tale eventuale ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

Sopprimere il resto del testo del comma 6, dalle parole “anche dall’estero” alle parole “immediatamente esecutiva”

Motivo:               La proposta prevede un ricorso effettivo al Tribunale, che dovrà essere proposto entro 5 giorni  e deciso entro i consecutivi 15 giorni. Il trattenimento in Centri di accoglienza durante tale periodo costituisce garanzia sufficiente ad evitare la strumentalizzazione del ricorso. I tempi proposti appaiono sufficienti in termini di garanzie procedurali e l’onere di un ulteriore trattenimento per massimo 20 giorni non appare esagerato.

 

                            Inserire un comma 7 che legge: “Ove già sia in corso il trattenimento dello straniero in un CPT e la richiesta di asilo sia stata presentata dopo la convalida del trattenimento da parte del Giudice, il ricorso al Tribunale non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il richiedente asilo può tuttavia chiedere  al Prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. Il Prefetto deve valutare il presupposto dell’art. 19 del decreto legislativo 25.7.1998 n. 286. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva”

Motivo:               Viene qui ripreso il ragionamento che è alla base dell’art. 6 comma 8 del D.D.L. asilo della precedente legislatura nella versione approvata dalla Camera dei Deputati il 6 marzo 2001: l’ipotesi di strumentalizzazione si aggrava quando la persona nemmeno nel momento della convalida di trattenimento, propone la richiesta di asilo, ma solo successivamente. In tali casi – e solo in tali casi – appare giustificato prescindere dal ricorso effettivo, obbligando comunque il Prefetto competente a valutare i rischi connessi al rimpatrio forzato di cui all’art. 19 T.U. Immigrazione.

 

                            

 

 

Rimane inteso che dovrà essere inserito il Programma Nazionale Asilo nell’ambito delle norme per l’accoglienza dei richiedenti asilo.