Schema
di disegno di legge recante “modifiche al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed al decreto legge 30
dicembre 1989, n.416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39”
proposto dal
Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro degli affari esteri, dal
Ministro dell’interno, dal Ministro per le riforme istituzionali;dal
Ministro per le politiche comunitarie,
di concerto con il
Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
il Ministro della difesa, il Ministro delle attività produttive, il
Ministro per le infrastrutture e trasporti, il Ministro per gli affari
regionali, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro
per le pari opportunità, il Ministro per l’innovazione
tecnologica, il Ministro per gli italiani nel mondo
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
3 Alle minori entrate
dovute dall'applicazione del comma 1, valutate in lire 24 miliardi per l'anno
2003 ed in lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 2004, si provvede con le
maggiori entrate connesse alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro degli
immigrati, derivanti dal presente provvedimento.
Articolo. 2
(Comitato per il coordinamento ed il
monitoraggio)
1. Dopo l’articolo 2 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente:
“Articolo
2-bis
(Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio)
1.
È istituito il Comitato per il coordinamento e
il monitoraggio delle disposizioni del presente decreto.
2.
Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal
vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai ministri
interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a
quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome.
3.
Per l’istruttoria delle questioni di competenza
del Comitato è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
dell’interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari
regionali, delle pari opportunità e delle politiche comunitarie,
dell’innovazione e tecnologie, e dai Ministeri degli affari esteri,
dell’interno, della giustizia, delle attività produttive,
dell’istruzione, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell’economia
e delle finanze, della salute, delle politiche agricole, dei beni e delle
attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante
del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata all’attuazione delle disposizioni del
presente decreto.
4.
Con regolamento, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, il Ministro dell’interno ed il Ministro per le politiche
comunitarie sono definite le modalità di coordinamento delle
attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del
Consiglio.
Articolo 3
(politiche migratorie)
1) Il comma
4, dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è
sostituito dal seguente:
“4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato di
cui al comma 2, dell’articolo 2-bis, la Conferenza unificata e le competenti Commissioni
parlamentari, sono annualmente
definite, entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello
di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel
documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori
decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria,
con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno
precedente.”.
Articolo 4
(permesso di soggiorno)
1.
Al comma 1, dell’articolo 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo le parole “permesso di soggiorno
rilasciati”, sono inserite le seguenti: “,anche per la
durata,”;
2.
Al comma 3, dell’articolo 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo le parole “la durata del permesso
di soggiorno” sono aggiunte le seguenti: “non rilasciati per motivi
di lavoro”.
3.
Al comma 3, dell'articolo 5, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 le lettere b) e d) sono abrogate.
4.
Dopo il comma 3, dell'articolo 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi
di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo
permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di
soggiorno e comunque non può superare:
a) in
relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale la durata
complessiva di nove mesi;
b) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato la durata
di un anno.
c) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la durata
di due anni.
“3-ter.Allo
straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito
per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito
nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è
revocato immediatamente in caso di abuso.
3-quater.
Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro
autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
Rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall’articolo 26 del presente Testo Unico. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due
anni.
3-quinquies. La
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5,
dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al
Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento
nell’archivio previsto dal comma 9, dell’articolo 22. Uguale
comunicazione è data al Ministero dell’interno per i visti di
ingresso per ricongiungimento familiare di cui all’articolo 29.
3 sexies Nei casi
di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso
di soggiorno non può essere superiore a due anni”.
5. Il comma 4 dell'articolo 5
del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dal seguente:
"4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della
scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lett.c), sessanta giorni prima nei
casi di cui alla lettera b) dello stesso comma e trenta nei restanti casi, ed
è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
delle diverse condizioni previste dal
presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale.".
6. Il comma 8, dell'articolo 5
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal
seguente:
"8.
Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per
i permessi di soggiorno.”.
7. Dopo il comma
8, dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
è inserito il
seguente:
“8-bis.
Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne
altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è
punito con le pene previste dall’articolo 476 codice penale. La pena è aumentata se il fatto
è commesso da un pubblico ufficiale.”.
Articolo 5
(Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato)
1.Dopo l’articolo 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente
articolo:
“Articolo
5 bis
(contratto
di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno
Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene, a pena di
nullità:
a) la garanzia da parte del datore di
lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore;
b) l’impegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.
2. Il contratto di soggiorno per
lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22
presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale
risiede o ha sede legale il datore di lavoro secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione.”.
Articolo 6
(facoltà inerenti il soggiorno)
(sanzioni per
l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del
datore di lavoro)
1.
All’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma
2 è aggiunto il seguente comma:
“2-bis.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
due milioni.”.
Articolo 8
(Carta di soggiorno)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: “sei anni”.
Articolo 9
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo
25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:
“1.-bis
Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale
per l’ordine e la sicurezza pubblica emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite
misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia
di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di
Schengen, ratificato con legge 30 settembre 1993, n.388.”.
Articolo 10
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
3.“Chiunque
compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al
fine di lucro o in concorso con due o più persone utilizzando servizi di
trasporto internazionale o documenti contraffatti ovvero quando il fatto
riguarda l’ingresso di cinque o più persone è punito con la
pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di lire trenta
milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in
violazione del presente testo unico.”
3.Dopo il comma 3
dell’ art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono inseriti
i seguenti:
3-bis
“Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso
degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, è punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di lire cinquanta milioni
per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in
violazione delle norme del presente Testo Unico.”
3-ter. :
“Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si
applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n.354.”
4. Dopo il comma 9 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 sono inseriti i seguenti:
" 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale, o nella zona contigua, una nave, che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9 ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi da guerra nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato
9-quater. Le disposizioni di cui ai
commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli
concernenti il traffico aereo.".
Articolo 11
(espulsione amministrativa)
1. II comma 3,
dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 è
sostituito dal seguente:
" 3. L'espulsione è disposta in
ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è' sottoposto a procedimento penale e non
si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il
nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della
responsabilità di persone concorrenti nei reato o imputate in
procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal
caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali.
Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le
modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla
richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore
può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, a norma dell'articolo
14.”.
2.Dopo il comma
3, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono inseriti i seguenti:
" 3 bis. Nel caso di arresto in flagranza
o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo
che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi
dell'articolo 391, comma 5 del codice di procedura, o che ricorra una delle ragioni per le quali
il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o
dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in
carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento
con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al questore.
3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3 bis
e 3 ter, il giudice, acquisita la prova
dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo
240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 13 e 14.
3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si
era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di
procedura penale. Se
lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima
della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma
dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3 sexies. Il
nullaosta all’espulsione non può essere
concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché
dall’articolo 12 del presente
decreto. ".
3.
Il comma 4, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 è sostituito dal seguente :
“4.
L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al
comma 5.”.
4. Il
comma 5, dell’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
è sostituito dal seguente:
“5.
Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello
Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da
più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo,
l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato
alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del
provvedimento.”.
5. Il comma 8 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di
espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che
ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla
data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di
cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed
è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da
parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità
e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria, Lo straniero è
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia
munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo
straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella
di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, nonché ove necessario, da un
interprete".
6. I commi 6, 9 e 10 dell'art. 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono abrogati.
7. Il comma 13, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 è sostituito dai seguenti:
13.
“Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di
trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad
un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
13bis. Nel
caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di
reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa
pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui
al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13ter Per
i reati di cui ai commi 13 e 13bis è sempre consentito l’arresto
in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi del comma 13 bis
è consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del fatto si
procede con rito direttissimo”.
8. Sostituire il comma 14
dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 con il
seguente:
“14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un
termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di
permanenza in Italia.”.
Articolo 12
(Esecuzione dell'espulsione)
1. “Il
comma 5 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
è sostituito dal seguente:
“5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della
nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore,
può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice”.
2. Dopo il comma 5
dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sono
aggiunti i seguenti:
“5-bis Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero siano
trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il
respingimento il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
cinque giorni.
5-ter. Lo
straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato
in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma
precedente, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale
caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
5-quater.
Lo straniero, nuovamente espulso ai sensi del comma 5 ter, che si trattiene
senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
5
quinquies Per i reati previsti ai commi 5 ter e 5 quater è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo.
Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore
può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo.”.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione)
1. L’articolo 16 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:
“Articolo 16 Espulsione a titolo
di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione 1. Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del
codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1,
del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la
misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. 2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore
anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di
cui all'articolo 13, comma 4. |
3. L’espulsione di
cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna
riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera
a) del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
decreto, puniti con pena edittale superiore nel
massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso
a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dal comma 14, dell’arrticolo 13, la sanzione sostitutiva
è revocata dal Giudice competente.
5. Nei confronti dello
straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle
situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta
l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi
in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente decreto.
6. Competente a disporre
l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza,
che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità
dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero
che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi
al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del
decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza
dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e,
comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati
acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è esguita
dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la
modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
8. La
pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di
detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
Articolo 14
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1.Al comma 1,
dell’articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 dopo le
parole: “quote riservate” sono inserite le seguenti: “ ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari,
nonché”.
2.Dopo il comma 4
dell'art.21 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il
seguente:
"4-bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere
predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per
regioni e per bacini provinciali d’utenza, elaborati
dall’anagrafe informatizzata istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede
possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.”.
Articolo 15
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e
lavoro autonomo)
1. L’articolo 22 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è sostituito dal seguente:
“Articolo 22
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato)
1.
In
ogni Provincia è istituito presso la prefettura, ufficio territoriale di
Governo, uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile
dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero
residente all’estero deve presentare allo sportello unico per
l’immigrazione della provincia di residenza:
a)
richiesta
nominativa di nullaosta al lavoro;
b)
idonea
documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero;
c)
la
proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di
provenienza;
d)
dichiarazione
di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di
cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nullaosta al lavoro di una o
più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4.
Lo
sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi
2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n.469, competente in relazione alla provincia di
residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle
disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi previsti
dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181. Decorsi
venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda di lavoratore
nazionale o comunitario, il centro trasmette all’ufficio territoriale
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso
senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
unico procede ai sensi del comma 5.
5.
Lo
sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nullaosta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 21, e, a richiesta del
datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice
fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nullaosta al lavoro
subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla
data del rilascio.
6.
Gli
uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con
indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per
l’immigrazione.
Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l’immigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto
di soggiorno che resta ivi conservato ed, a cura di quest’ultima,
trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro
per l’impiego competente.
7.
Il
datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto
con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da un milione
a cinque milioni di lire. Per l’accertamento e l’irrogazione della
sanzione è competente il prefetto.
8.
Salvo
quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di
lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore.
9.
Le
questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i
familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti; l'INPS, sulla base delle
informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo
scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede
all’attribuzione del codice fiscale.
10.
Lo
sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati secondo le
classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11.
La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento
di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per
l’impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12.
Il
datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l’arresto
da tre mesi ad un anno e con
l’ammenda di lire cinque milioni per ogni lavoratore impiegato.
13 Salvo quanto previsto, per i
lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un
accordo di reciprocità.
14. Le
attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla
legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che
prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15.
I
lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di
titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo
unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel
territorio della Repubblica.”.
2. All’articolo 26, comma 5
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente
periodo: “ La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dall’articolo 5, comma 3-ter per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo.”.
Articolo 16
(prestazione di garanzia per l’accesso
al lavoro)
1.
L’articolo 23 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:
“Articolo
23
(titoli di
prelazione)
1.
Nell’ambito di programmi approvati, anche, su proposta delle Regioni e
delle Province autonome, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro,
nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di
formazione professionale nei paesi di origine.
2. L’attività di cui al
comma 1 è finalizzata:
a)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che
operano all’interno dello Stato;
b)
all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all’interno dei paesi di origine;
c) allo
sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei paesi
di origine.
3. Gli
stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai
fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5,
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente
decreto.
4. Il
regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui
al comma 1.”.
Articolo 17
(Lavoro
stagionale)
1. L'articolo 24 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal
seguente:
(Lavoro stagionale)
1. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono
presentare richiesta
nominativa allo sportello
unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le
modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine
di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori Italiani
o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 22, comma 3.
1.
Lo sportello unico per l’immigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla
richiesta del datore di lavoro.
2.
L'autorizzazione
al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove
mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con
riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve
periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
3.
.II lavoratore stagionale,
ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di
precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
4.
Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con
le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti
di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonché eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione
dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
5.
Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso
sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.”.
Articolo 18
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26
del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è aggiunto il seguente:
7-bis.
“La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti
dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II della legge 22 aprile
1941, n.633 e successive modifiche e integrazioni relativi alla tutela del
diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la
revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione
del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.”.
(attività sportive)
All’articolo 27 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente
comma:
“5-bis.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta
del Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri
dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato
il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che
svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque
retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono
stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica.”.
Articolo 20
(Ricongiungimento familiare)
1.Alla lettera c), del comma 1
dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono
aggiunte le seguenti parole: “qualora non abbiano altri figli”.
2.La lettera d) del comma 1,
dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, è
abrogata.”
3. I commi 7, 8 e 9
dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono
sostituiti dai seguenti:
“7. La
domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione, è presentata allo sportello unico per
l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso
la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di
diniego del nulla osta. |
8. Trascorsi
novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può
ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e
della relativa documentazione. |
9. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il
visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.”. |
Articolo 21
(Centri di accoglienza e accesso
all'abitazione)
1.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è soppresso.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:
"1-bis.
L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri
non appartenenti a paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in
regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del
presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.".
Articolo 22
(aggiornamenti normativi)
1.
Nelle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, tutte le
volte in cui ricorre, la locuzione “ufficio periferico del Ministero del
lavoro” si intende sostituita da “prefettura - ufficio territoriale
del Governo”.
Articolo 23
(disposizioni
di contrasto ai matrimoni simulati)
1.Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è
aggiunto il seguente:
“1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui alla lettera b)
del comma 1 è immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole.”.
TITOLO II
Articolo
24
(permesso
di soggiorno per i richiedenti asilo)
1.L’ultimo periodo del comma 5
dell’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è sostituito dal seguente: “Il
questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste
nei successivi articoli 1 bis e 1ter, rilascia, su richiesta, un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento”.
Articolo
25
(procedura
semplificata)
Dopo l’articolo 1 del decreto legge
30 dicembre 1989, n.416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono
inseriti i seguenti:
“Articolo 1 bis
a)
per
verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora
egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure
abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b)
per
verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali
elementi non siano immediatamente disponibili;
c)
in
dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere
ammesso nel territorio dello Stato.
2.Il trattenimento deve sempre
essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo
presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o
subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da
parte uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o
respingimento.
3.
Il trattenimento previsto per i casi di cui alla lettera a) del comma 2, e
quello di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 è attuato nei centri
di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento
emanato entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge. Il
medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le
modalità di gestione di tali strutture.
4.
Per il trattenimento di cui alla
lettera b) del comma 2 si osservano le norme di cui all’art. 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
5.
Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui al
successivo articolo 1 ter e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo
straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine
della procedura stessa.
Articolo 1 ter
Articolo 1-quater
1.La Commissione
centrale per il riconoscimento per lo status di rifugiato di
cui all’articolo 2 del D.P.R. 15.5.1990, n. 136 è trasformata in
Commissione nazionale per il diritto di asilo nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri
dell’interno e degli affari esteri. Essa è presieduta da un
prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle
libertà civili e dell’immigrazione e da un dirigente del
Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione designa,
altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può
essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione
nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime
commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in
tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3.Con il
regolamento di cui, all’articolo 1 bis, 2^ comma, saranno fissate le
modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali.
1.Il
comma 7 dell’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 come convertito
in legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.
2.Possono
essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che
non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate
dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità che saranno stabilite
con il regolamento di cui all’articolo 1 bis, comma 2.
1.Fino
all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 1 bis, comma 3,
rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali
(Disposizioni di coordinamento)
Articolo 26
(norme transitorie e finali)
1.
Nel
termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23
agosto 1988, n.400 all’emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed
armonizzazione delle disposizioni regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n.394.
2.
Nel
termine di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1 della legge 23 agosto
1988, n.400 alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari
vigenti sull’immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto
di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b)
assicurare
la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati a riguardo o
in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c)
promuovere
le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Fino al completamento di un
adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza
temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell’interno,
sentito il Comitato di cui al comma 2, dell’articolo 2-bis, il sindaco,
in particolari situazioni di emergenza, può disporre
l’alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all’articolo 40
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, di stranieri non in regola con
le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato,
fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
4.Dall’applicazione degli articoli 2,
4, 14, 15 e 16 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 27
(norma finanziaria)
1. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall’attuazione
degli articoli 11, comma 3, 12, comma 1, e 25 è autorizzata la spesa di
lire 36.000 milioni per l’anno 2002, di lire 200.000 milioni per ciascuno
degli anni 2003 e 2004, cui si provvede:
a)
quanto
a lire 36.000 milioni per l’anno 2002 ed a lire 30.000 milioni per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo dei minori trasferimenti
all’INPS derivanti dalla soppressione della facoltà per i
lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati
in loro favore, nel caso in cui cessino l’attività lavorativa in
Italia e lascino il territorio nazionale;
b)
quanto
a lire 170.000 milioni, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001- 2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo utilizzando per lire 10.000 milioni
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per lire 130.000 milioni l’accantonamento
relativo al Ministero delle finanze e per lire 30.000 milioni
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.