EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI

ABRUZZO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA,

PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, VENETO

ALLO SCHEMA DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE MODIFICHE AL

DECRETO LEGISLATIVO 25/7/1998 N. 286 E

AL DECRETO LEGGE 30/12/1989, N. 416,

CONVERTITO DALLA LEGGE 28/2/1990, N. 39

 

 

1) All’articolo 2, che modifica l’articolo 2-bis del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, al termine del comma 2 del testo di modifica, aggiungere le seguenti parole:

 

“...e da tre Presidenti di Regione o Provincia autonoma”

 

 

2) All’articolo 2, che modifica l’articolo 2-bis del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, nel comma 3 del testo di modifica, al termine del primo periodo, dopo le parole “...da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo” aggiungere le seguenti parole:

 

“... e da sei esperti designati dalla Conferenza Unificata”.

 

 

3) All’articolo 3, che modifica il comma 4 dell’articolo 3 del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, sostituire alla seconda riga le parole “... la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e...” con le parole:

 

“con l’accordo delle Regioni e delle Province autonome e sentite”

 

 

 

4) All’articolo 14, comma 2, sostituire le parole “per regioni, province e comuni” con le parole:

 

“per bacini provinciali d’utenza, individuati dalle Regioni in attuazione del D.Lgs. 23/12/1997 n. 469”.

 

 

5) All’articolo 15 che sostituisce l’articolo 22 del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, sopprimere le parole:

 

“presso la Prefettura, ufficio territoriale di Governo”.

 

 

6) Aggiungere l’articolo 15-bis con il seguente testo:

 

“Le funzioni di cui la precedente articolo continuano ad essere esercitate per il rispettivo territorio dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.”

 

 

7) All’articolo 16 che sostituisce l’articolo 23 del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, sostituire il nuovo testo dell’articolo 23, comma 1, con il seguente e aggiungere il comma 1-bis:

 

“1. Le Regioni e le Province autonome, nell’ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del Lavoro e della Solidarietà sociale e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e realizzati anche in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni nazionali degli imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, organizzano attività di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine.

1-bis. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata:

a. all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato italiano;

b. all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dei paesi d’origine;

c. allo sviluppo delle attività produttive e/o imprenditoriali autonome nei paesi d’origine”

 

Roma, 11 ottobre 2001