EMENDAMENTI PROPOSTI DALLE REGIONI
ABRUZZO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO,
LIGURIA, LOMBARDIA,
PIEMONTE, PUGLIA, SARDEGNA, SICILIA, VENETO
DECRETO LEGISLATIVO 25/7/1998 N. 286 E
AL DECRETO LEGGE 30/12/1989, N. 416,
CONVERTITO DALLA LEGGE 28/2/1990, N. 39
1) All’articolo 2, che modifica l’articolo
2-bis del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, al termine del comma 2 del
testo di modifica, aggiungere le seguenti parole:
“...e da tre Presidenti di Regione o
Provincia autonoma”
2) All’articolo 2, che modifica l’articolo
2-bis del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, nel comma 3 del testo di
modifica, al termine del primo periodo, dopo le parole “...da un
rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo” aggiungere le
seguenti parole:
“... e da sei esperti designati dalla
Conferenza Unificata”.
3) All’articolo 3, che modifica il comma 4
dell’articolo 3 del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, sostituire alla
seconda riga le parole “... la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e...”
con le parole:
“con l’accordo delle Regioni e delle
Province autonome e sentite”
4) All’articolo 14, comma 2, sostituire le
parole “per regioni, province e comuni” con le parole:
“per bacini provinciali d’utenza,
individuati dalle Regioni in attuazione del D.Lgs. 23/12/1997 n. 469”.
5) All’articolo 15 che sostituisce
l’articolo 22 del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, sopprimere le parole:
“presso la Prefettura, ufficio territoriale
di Governo”.
6) Aggiungere l’articolo 15-bis con il seguente
testo:
“Le funzioni di cui la precedente articolo
continuano ad essere esercitate per il rispettivo territorio dalle Regioni a
statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.”
7) All’articolo 16 che sostituisce
l’articolo 23 del Decreto legislativo 25/7/1998 n. 286, sostituire il
nuovo testo dell’articolo 23, comma 1, con il seguente e aggiungere il
comma 1-bis:
“1. Le Regioni e le Province autonome,
nell’ambito di programmi approvati e finanziati dal Ministero del Lavoro
e della Solidarietà sociale e dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e realizzati anche in
collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni nazionali degli
imprenditori e dei datori di lavoro, nonché con organismi internazionali
finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inserimento
nei settori produttivi del Paese, ovvero con enti e associazioni operanti nel
settore dell’immigrazione da almeno tre anni, organizzano attività
di istruzione e formazione professionale nei paesi di origine.
1-bis. L’attività di cui al comma 1
è finalizzata:
a. all’inserimento lavorativo mirato nei
settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato italiano;
b. all’inserimento lavorativo mirato nei
settori produttivi italiani che operano all’interno dei paesi
d’origine;
c. allo sviluppo delle attività produttive
e/o imprenditoriali autonome nei paesi d’origine”
Roma, 11 ottobre 2001