(Sergio Briguglio 22/10/2001)

 

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI DIRETTIVA RELATIVA AGLI STANDARD MINIMI DI ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

 

Art. 3, co. 3

 

Dovrebbe essere previsto che gi Stati membri possano applicare le disposizioni della direttiva anche in relazione ai procedimenti di esame di domande originariamente intese all’ottenimento di un diverso tipo di protezione - anche quando, cioe’, non vi sia stato alcun diniego in relazione a una richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato. Qualora per tale tipo di procedimenti non fosse previsto il rispetto di standard minimi di accoglienza, infatti, risulterebbe incentivata la preventiva e impropria presentazione di domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

 

Art. 5, co. 3

 

Trattandosi di informazioni – quelle di cui al comma 1 – standard, non e’ ammissibile che si possa derogare all’obbligo di fornirle in lingua comprensibile al richiedente. Andrebbe soppresso l’inciso “per quanto possibile”.

 

Art. 12, co. 1

 

Non e’ chiaro se la disposizione vada interpretata nel senso di garantire l’accesso allo studio anche in caso di decisione negativa sulla richiesta di protezione (cui non seguirebbe, di per se’, un provvedimento di espulsione). Una simile interpretazione corrisponderebbe a far prevalere – assai positivamente - il diritto del minore all’istruzione su quello dello Stato membro ad allontanare il richiedente e la sua famiglia. Sarebbe opportuna una formulazione piu’ esplicita di questa disposizione che imponga tale interpretazione.

 

Art. 15, co. 1, lettera a)

 

L’accesso alle condizioni materiali di accoglienza dovrebbe essere previsto fino alla scadenza dei termini per l’impugnazione della decisione negativa di primo grado, anziche’ fino al momento della notifica di tale decisione.

 

Art. 16, co. 2, lettera a)

 

Dovrebbe essere garantito l’accesso alle cure mediche “essenziali”, anziche’ solo a quelle “indifferibili”, intendendo per “essenziali” quelle prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

 

Art. 20, co. 1, lettera a)

 

L’accesso alle condizioni materiali di accoglienza dovrebbe essere previsto fino alla scadenza dei termini per l’impugnazione della decisione negativa di primo grado, anziche’ fino al momento della notifica di tale decisione.

 

Art. 22, co. 1, lettera c)

 

La riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza in seguito a occultamento delle risorse dovrebbe poter scattare solo quando si tratti di risorse significative.

 

Art. 22, co. 1, lettera d)

 

La riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza non dovrebbe poter discendere dal fatto che il richiedente asilo sia considerato una minaccia per la sicurezza nazionale, ne’ da circostanze legate a eventuali crimini da lui commessi. Non vi e’ infatti alcuna correlazione tra questi fatti e le necessita’ del richiedente in quanto persona.

 

Art. 22, co. 2, lettera a)

 

La riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza in seguito a comportamento violento o minaccioso, e ripetuto, nei confronti di terzi dovrebbe poter scattare solo quando si tratti di comportamento immotivato.

 

Art. 22, co. 2, lettera b)

 

La riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza in seguito a mancata ottemperanza ad un provvedimento facente obbligo di soggiorno in una determinata localita’ dovrebbe poter scattare quando il comportamento dell’interessato non sia giustificato da valido motivo.

 

Art. 22, co. 3

 

La riduzione o la revoca delle condizioni di accoglienza in seguito alla mancata ottemperanza, da parte del richiedente, ai suoi doveri in relazione all’istruzione di minori per i quali e’ responsabile non sembra misura sufficiente a tutelare i diritti del minore.