Schema di disegno di legge recante “modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed al decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39”


 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

 

Articolo 1

(Cooperazione con stati stranieri)

 

  1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative umanitarie, di qualunque natura,  al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 13-bis, comma 1, alla lettera i-bis), dopo le parole “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)” sono aggiunte le seguenti: “ delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico”;
    2. all’articolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies), dopo le parole “a favore delle ONLUS” sono aggiunte le seguenti: “ , nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;”.

 

( Il testo è stato redatto in via provvisoria dal Ministero dell’economia. Gli oneri derivanti da minori entrate non sono stati quantificati. Si resta in attesa di una proposta alternativa, meno restrittiva, come concordato in sede di riunione tecnica del 10 u.s.)

 

Per il comma 2 vengono proposte tre formulazioni diverse provenienti rispettivamente da esteri, giustizia, vice presidenza

 

  1. Nella elaborazione dei programmi (bilaterali) di cooperazione con i paesi non appartenenti all’Unione europea, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria. (ESTERI)

 

2    Nella elaborazione dei programmi  di cooperazione con i paesi non appartenenti all’Unione europea, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria, con particolare riferimento al trasferimento delle persone condannate.(GIUSTIZIA)

 

2    Nella definizione e revisione dei programmi di cooperazione e (di aiuto)con i paesi non appartenenti all’Unione europea, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria, con particolare riferimento a trasferimento delle persone condannate. (VICEPRESIDENZA)

 

3 Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede mediante………………

 

 

 

Articolo. 2

(Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio)

 

1.       Dopo l’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente:

 

“Articolo 2-bis

 (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

 

 

1.   È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente decreto.

  1. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione.
  2.  Per l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno, composto da rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunità e delle politiche comunitarie, dell’innovazione e tecnologia, e dai Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, delle attività produttive, dell’istruzione, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, dei beni e delle attività culturali, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all’attuazione delle disposizioni del presente decreto.
  3. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno ed il Ministro per le politiche comunitarie sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio.”.

 

 

 

 

Articolo 3

(politiche migratorie)

 

1)    Il comma 4, dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dal seguente:

“4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  le competenti Commissioni parlamentari,  sono annualmente definite, entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.”.


 

 

 

Articolo  4

(permesso di soggiorno)

 

1.             Al comma 1, dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo le parole “permesso di soggiorno rilasciati”, sono inserite le seguenti: “,anche per la durata,”;

2.             Al comma 3, dell’articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo le parole “la durata del permesso di soggiorno” sono aggiunte le seguenti: “non rilasciati per motivi di lavoro”.

3.             Al comma 3, dell'articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le lettere b) e d) sono abrogate.

4.             Dopo il comma 3, dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale la durata complessiva di nove  mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato la durata di un anno.

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la durata di  due anni.

“3-ter.Al lavoratore stagionale che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per uno stesso periodo di tempo può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi stagionali ripetitivi, un permesso pluriennale fino a tre annualità, per la stessa durata temporale annuale di cui ha usufruito nei due anni precedenti con un solo atto amministrativo. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.

3-quater.  Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente Testo Unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5, dell’articolo 26, ne dà comunicazione in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9, dell’articolo 22.

3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a  due anni”.

 

5.    Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito  dal seguente:

"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lett.c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) dello stesso comma e trenta nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal  presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.".

 

 

6.    Il comma 8, dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.”.

7. Dopo il comma 8, dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il    seguente:

“8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con le pene previste dall’articolo 476 codice penale.  La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.”.

 

Per il comma 8 vengono proposte tre soluzioni alternative:

 

Proposta A

 

8.    Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, possono altresì stipulare, presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo, un contratto di soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere un adeguato alloggio e non esser stati destinatari di un provvedimento di espulsione, o di non essere stati condannati anche con sentenza non definitiva del Giudice italiano in sede penale, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai sensi del Decreto di programmazione degli ingressi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei cinque anni antecedenti all’entrata in vigore del presente legge, un permesso di soggiorno per lavoro. (VICEPRESIDENZA)

 

Proposta B

 

8.    Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, possono altresì stipulare, presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo, un contratto di soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere un adeguato alloggio e non esser stati destinatari di un provvedimento di espulsione, o di non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva del Giudice italiano in sede penale, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai sensi del decreto di programmazione degli ingressi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei cinque anni antecedenti all’entrata in vigore del presente legge, un permesso di soggiorno, anche se scaduto. (Dipartimento politiche comunitarie e Rapporti con il Parlamento).

 

Proposta C

 

8.    Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, possono altresì stipulare, presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo, un contratto di soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere un adeguato alloggio e non esser stati destinatari di un provvedimento di espulsione, o di non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva del Giudice italiano in sede penale, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai sensi del decreto di programmazione degli ingressi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei cinque anni antecedenti all’entrata in vigore del presente legge, un permesso di soggiorno, anche se scaduto, i quali dimostrino di dimorare sul territorio nazionale alla data del 30 agosto2001.(Proposta elaborata dal tavolo tecnico)



 

 

 

Articolo 5

(Contratto di soggiorno per lavoro)

 

1.Dopo l’articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente articolo:

 

“Articolo 5 bis

(contratto di soggiorno per lavoro)

 

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene, a pena di nullità:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore; 

 b) limpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.”.


 

 

Articolo 6

(facoltà inerenti il soggiorno)

 

  1. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole “prima della sua scadenza,” inserire le seguenti: “e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 da parte dell’ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza”.

 

Articolo 7

(sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore di lavoro)

 

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.”.

 


Articolo 8

(Carta di soggiorno)

 

1.              Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”.

 


 

 

Articolo 9

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

 

 

1.              Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:

1.-bis Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen, ratificato con legge 30 settembre 1993, n.388.”.


 

Articolo 10

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

  1. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole “nel territorio dello Stato” sono inserite le seguenti: “ovvero l’ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato”.
  2. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

3.“Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine di lucro o in concorso con due o più persone utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti ovvero quando il fatto riguarda l’ingresso di cinque o più persone è punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico.”

3.Dopo il comma 3 dell’ art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono inseriti i seguenti:

3-bis “Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente Testo Unico al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, è punito con la reclusione da 5 a quindici anni e con la multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione delle norme del presente Testo Unico.”

3-ter. : “Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354.”

 

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 sono inseriti i seguenti:

" 9-bis. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia,  che incontri nel mare territoriale, o nella zona contigua, una nave , anche da diporto, che batte bandiera nazionale  o che sia iscritta nel registro nazionale,  o risulti sprovvista di nazionalità, o assimilata in virtù del diritto internazionale ad una nave sprovvista di nazionalità,  che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,  può fermarla, sottoporla ad ispezione  e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9 ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati, nei limiti consentiti dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, anche se la nave batte la bandiera  di altro Stato o al di fuori delle acque territoriali.   

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo".

 


 

 

 

Articolo 11

(espulsione amministrativa)

 

1. II comma 3, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:

" 3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di persone concorrenti nei reato o imputate in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, a norma dell'articolo 14.”.

 

2.Dopo il comma 3, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono inseriti i seguenti:

" 3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5 del codice di procedura, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al Questore.

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3 bis e 3 ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14.

3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

3    sexies. Il nullaosta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 del presente decreto. ".

 

3. Il comma 4, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente : 

“4. L’espulsione è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.”.

 

4. Il comma 5, dell’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

“5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni.  Il questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento.”.

 

 

 

5. Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dal seguente:

"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria, Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nonché ove necessario, da un interprete".

 

6. I commi 6, 9 e 10 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono abrogati:

 

7. Il comma 13, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dai seguenti:

13. “Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13bis. Nel caso di cui al comma 13, se l’espulsione è stata disposta dal giudice penale, ovvero ai sensi dell’articolo 15, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica al trasgressore che sia già stato denunciato per il reato di cui al comma 13.”.

 

8. Sostituire il comma 14 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 con il seguente:

“14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni.” (Le politiche comunitarie e i Rapporti con il Parlamento propongono CINQUE ANNI)


 

Articolo 12

(Esecuzione dell'espulsione)

 

1.         “Il comma 5 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

“5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sono aggiunti i seguenti:

“5-bis  Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento il questore ordina allo straniero  di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma precedente, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento  alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero, nuovamente espulso ai sensi del comma 5 ter, che si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5 quinquies Nel caso previsto al comma 5 ter è sempre eseguito l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.”.

 


 

 

 

 

Articolo 13

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

 

1. L’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 16

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

 

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni. 

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14, dell’arrticolo 13, la sanzione sostitutiva è revocata dal Giudice competente.

5. Nei confronti dello Straniero detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione, sempre che ne sia certa l’identità. L’espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

6. Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.      

7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è esguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

 

 


 

 

 

 

Articolo 14

(Determinazione dei flussi di ingresso)

 

1.Al comma 1, dell’articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 dopo le parole: “quote riservate” sono inserite le seguenti: “ ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, nonché”.  

 

2.Dopo il comma 4 dell'art.21 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:

"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dall’anagrafe informatizzata istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private.”.


 

 

Articolo 15

 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)

 

 

1. L’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 22

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

 

1.      In ogni Provincia è istituito presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo, uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2.    Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza:

a)     richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;

b)    idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c)     la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;

d)    dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3.    Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4.   Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva,  gli eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette all’ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite.Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5.   Lo sportello unico per l’immigrazione, verifica il rispetto delle condizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e rilascia in ogni caso il nullaosta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione agli uffici consolari tramite il Ministero degli affari esteri. Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6.   Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato ed, a cura di quest’ultima, trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego competente.

7.   Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da un milione a cinque milioni di lire. Per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

 

 

8.   Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente

 

9.   Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate

10.   Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.

11.    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12.   Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l’arresto da  tre mesi ad un anno e con l’ammenda di lire cinque milioni per ogni lavoratore impiegato.

13.   Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

14.   Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15.   I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.”.

 

2. All’articolo 26, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente periodo: “ La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-ter per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.”.


 

 

 

Di questa norma sono state elaborate due versioni alternative, una proposta dal Ministero affari esteri e dal Dipartimento politiche comunitarie ed una, di compromesso, dal DAGL

 

 

Proposta A

 

 

Articolo 16

(prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro)

 

 

1.      L’articolo 23  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 23

(visto per inserimento nel mercato del lavoro)

 

1. Le intese di cui all'articolo 21 commi 1 e 5 possono altresì prevedere che ai
lavoratori iscritti
all'Anagrafe dei Lavoratori stranieri di cui all'articolo 21
comma
7, possa essere concesso un visto per "inserimento nel mercato del
lavoro" su proposta  delle Regioni, di Enti locali
, di organizzazioni
nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, di organismi
internazionali
, finalizzati al trasferimento dei lavoratori in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, anche attraverso attività di
formazione professionale, nonché di associazioni del volontariato operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, provvisti di requisiti patrimoniali ed organizzativi.

2. L’Ente proponente assicura adeguate garanzie in
relazione alla disponibilità di alloggio, di adeguati mezzi
, di sussistenza
finanziari, alla copertura per l'assistenza sanitaria, alle spese per il rientro nel paese di origine secondo le modalità previste
all'articolo
34 comma 3 nonché all'inserimento del lavoratore straniero nel
percorso formativo e successivamente professionale.”.

 

 

Proposta B ( DAGL)

 

1. L’articolo 23  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 23

(titoli di prelazione)

 

 

1. Nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro e della solidarietà sociale e realizzati anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, possono essere previste attività di formazione professionale nei paesi di origine.

2. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.

 

3. IL regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

Articolo 17

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

 

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è aggiunto il seguente:

7-bis. “La condanna definitiva per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II della legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modifiche e integrazioni relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”.


 

 

 

 

Articolo18

(attività sportive)

 

All’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. Con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, su proposta del Comitato Olimpico nazionale Italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica.”.

 


 

 

 

 

 

 

Articolo 19

(Ricongiungimento familiare)

 “1. E’ abrogata la lettera d) del comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”

2. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono sostituiti dai seguenti:

“7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione,  da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.”.

 

Il Dipartimento per le riforme istituzionali e la vicepresidenza propongono anche l’abrogazione della lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 che prevede la possibilità del ricongiungimento dei genitori a carico con il lavoratore straniero immigrato.

 


 

 

 

 

Articolo 20

(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)

 

1.              L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è soppresso.

 

2.              Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:

"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.".

 


 

Articolo 21

(aggiornamenti normativi)

 

1.              Nelle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, tutte le volte in cui ricorre la locuzione “ufficio periferico del ministero del lavoro” si intende sostituita da “prefettura - ufficio territoriale del Governo”.

2.              All’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 le parole “all’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale” sono sostituite quelle “allo sportello unico per l’immigrazione”

 

Il Dipartimento affari regionali propone che le procedure di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5 siano applicate anche ai casi di lavoro stagionale di cui all’articolo 24 del T.U.   

 

 

Articolo 22

(disposizioni di contrasto ai matrimoni simulati)

 

1.Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo  25 luglio 1998, n.286, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.”.

 

 


TITOLO II

Disposizioni in materia di asilo

 

 

Articolo 23

(permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)

 

1.L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è sostituito come segue: “Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste nei successivi articoli 1 bis e 1ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento”.


 

Articolo 24

(procedura semplificata)

 

Dopo l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti articoli:


 

“Articolo 1 bis

 

  1. Il richiedente asilo non può esser trattenuto per il mero fatto di dover esaminare la domanda di asilo. Esso può, tuttavia, esser trattenuto nell’ambito del complessivo procedimento decisionale di permanenza nel territorio dello Stato, basato sulle disposizioni del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e comunque solo per il tempo strettamente necessario nei seguenti casi:

a)          per verificare e determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli abbia smarrito, distrutto o comunque fatto scomparire i suoi documenti di viaggio e/o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato membro, presentato documenti falsi per fuorviare le autorità;

b)         per verificare  gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi vadano altrimenti perduti;

c)          nell'ambito di un procedimento avviato per decidere se il richiedente ha il diritto di essere ammesso nel territorio dello Stato.

2.Il trattenimento deve sempre aver luogo nei seguenti casi:

a) nell’ambito della valutazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero intercettato, suo malgrado,  in fase di elusione dei controlli di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

b) nell’ambito della valutazione di una domanda di asilo presentata da uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto per i casi di cui alla lettera a) del comma 2, così come quello eventuale di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determinerà anche il numero,  le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture.

4. Per il trattenimento  di cui alla lettera b) del comma 2 si osservano le norme di cui all’art. 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui al successivo articolo 1 ter e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero viene concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 ter

 

  1. Nei casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 2 dell’articolo 1 -bis viene istituita una procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.
  2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1-bis, il Questore del luogo in cui la medesima richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all’art. 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il Questore  provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro 15 giorni provvede all’audizione. La decisione deve essere adottata entro i successivi tre giorni.
  3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1-bis, il Questore del luogo in cui la medesima richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei Centri di Permanenza temporanea di cui all’art. 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il Questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l’espletamento della procedura semplificata di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il Questore  provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro 15 giorni provvede all’audizione. La decisione deve essere adottata entro i successivi tre giorni.
  4. L’allontanamento non autorizzato dai centri di cui all’art. 1-bis, comma 4 costituisce rinuncia alla domanda.
  5. Per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, lo Stato italiano si ritiene competente all’esame di dette domande ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata con legge 23 dicembre 1993, n.563.
  6. L’eventuale ricorso avverso l’esito sfavorevole della decisione della Commissione Territoriale potrà esser presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro 15 giorni, anche dall’estero tramite le Rappresentanze diplomatiche non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente per territorio di poter rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione sfavorevole è immediatamente esecutiva.

 

 

Articolo 1-quater

 

  1. Presso gli Ufficio Territoriali del Governo che saranno indicati con il regolamento di cui all’art. 1-bis, comma 3, sono istituite le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell’Interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da  un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Per ciascun componente deve essere previsto un membro supplente. Tali commissioni potranno essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di membro a tutti gli effetti, ogni volte che sia necessario in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari valutazioni in merito alla situazione dei paesi di provenienza da parte del Ministero degli affari esteri.
  2. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il Questore  provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro 30 giorni provvede all’audizione. La decisione deve essere adottata entro i successivi tre giorni.
  3. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente

 

Articolo 1-quinquies

 

1.La Commissione centrale per il riconoscimento per lo status di rifugiato di cui all’articolo 2 del D.P.R. 15.5.1990, n. 136 è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro dell’Interno e degli Affari Esteri. Essa è presieduta da un Prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle Libertà Civili e dell’Immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Alle riunioni partecipa  un rappresentante del delegato in  Italia dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

 

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status  concessi.

 

3.Con il regolamento di cui, all’articolo 1 bis, 2^ comma, saranno fissate le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

 

 

Articolo 1-sexies

 

            1.Il comma 7 dell’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 come convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

 

            2.E’ prevista la possibilità di concedere contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui all’articolo 1 bis. 2^ comma.

 

Articolo 1-septies

 

            1.Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 1 bis, comma 3, rimangono in vigore le normative e le procedure attuali

 

 

           

 

 

 


 

 

 

TITOLO III

(Disposizioni di coordinamento)

 

Articolo 25

(norme finali)

(norme finanziarie)

 

 

1.                 Le disposizioni della presente legge entrano in vigore …….dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2.                 Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394.