Schema
di disegno di legge recante “modifiche al decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed al decreto legge 30 dicembre
1989, n.416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39”
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
( Il testo è stato redatto
in via provvisoria dal Ministero dell’economia. Gli oneri derivanti da
minori entrate non sono stati quantificati. Si resta in attesa di una proposta
alternativa, meno restrittiva, come concordato in sede di riunione tecnica del
10 u.s.)
Per il comma 2
vengono proposte tre formulazioni diverse provenienti rispettivamente da
esteri, giustizia, vice presidenza
2 Nella
elaborazione dei programmi di
cooperazione con i paesi non appartenenti all’Unione europea, il Governo
tiene conto anche della collaborazione prestata dai paesi interessati al
contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione
clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di
stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione
giudiziaria, con particolare riferimento al trasferimento delle persone
condannate.(GIUSTIZIA)
2 Nella
definizione e revisione dei programmi di cooperazione e (di aiuto)con i
paesi non appartenenti all’Unione europea, il Governo tiene conto anche
della collaborazione prestata dai paesi interessati al contrasto delle
organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nello
sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti,
nonché in materia di cooperazione giudiziaria,
con particolare riferimento a trasferimento delle persone condannate.
(VICEPRESIDENZA)
3 Agli oneri
derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede
mediante………………
Articolo. 2
(Comitato per il coordinamento ed il
monitoraggio)
1. Dopo l’articolo 2 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente:
“Articolo
2-bis
(Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio)
1. È
istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni
del presente decreto.
Articolo 3
(politiche migratorie)
1) Il comma
4, dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è
sostituito dal seguente:
“4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri
interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel
documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori
decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria,
con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno
precedente.”.
Articolo 4
(permesso di soggiorno)
1.
Al comma 1, dell’articolo 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo le parole “permesso di soggiorno
rilasciati”, sono inserite le seguenti: “,anche per la
durata,”;
2.
Al comma 3, dell’articolo 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo le parole “la durata del permesso
di soggiorno” sono aggiunte le seguenti: “non rilasciati per motivi
di lavoro”.
3.
Al comma 3, dell'articolo 5, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 le lettere b) e d) sono abrogate.
4.
Dopo il comma 3, dell'articolo 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo
permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di
soggiorno e comunque non può superare:
a) in
relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale la durata
complessiva di nove mesi;
b) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato la durata
di un anno.
c) in relazione
ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la durata di due anni.
“3-ter.Al
lavoratore stagionale che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni
di seguito per uno stesso periodo di tempo può essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi stagionali ripetitivi, un permesso pluriennale
fino a tre annualità, per la stessa durata temporale annuale di cui ha
usufruito nei due anni precedenti con un solo atto amministrativo. Il relativo
visto di ingresso è rilasciato ogni anno.
3-quater.
Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro
autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
Rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall’articolo 26 del presente Testo Unico. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due
anni.
3-quinquies. La
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5,
dell’articolo 26, ne dà comunicazione in via telematica al
Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento
nell’archivio previsto dal comma 9, dell’articolo 22.
3 sexies Nei casi
di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del
permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni”.
5. Il comma 4 dell'articolo 5
del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dal seguente:
"4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della
scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lett.c), sessanta giorni prima nei
casi di cui alla lettera b) dello stesso comma e trenta nei restanti casi, ed
è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
delle diverse condizioni previste dal
presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale.".
6. Il comma 8, dell'articolo 5
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal
seguente:
"8.
Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per
i permessi di soggiorno.”.
7. Dopo il comma
8, dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
è inserito il
seguente:
“8-bis.
Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne
altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è
punito con le pene previste dall’articolo 476 codice penale. La pena è aumentata se il fatto
è commesso da un pubblico ufficiale.”.
Per il comma 8 vengono proposte tre soluzioni alternative:
Proposta A
8. Entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, possono altresì stipulare, presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo, un contratto di soggiorno per
lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere un adeguato alloggio
e non esser stati destinatari di un provvedimento di espulsione, o di non
essere stati condannati anche con sentenza non definitiva del Giudice italiano
in sede penale, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai
sensi del Decreto di programmazione degli ingressi del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei cinque anni
antecedenti all’entrata in vigore del presente legge, un permesso di
soggiorno per lavoro.
(VICEPRESIDENZA)
Proposta B
8. Entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, possono altresì stipulare, presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo, un contratto di soggiorno per
lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere un adeguato alloggio
e non esser stati destinatari di un provvedimento di espulsione, o di non
essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva del Giudice italiano
in sede penale, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai
sensi del decreto di programmazione degli ingressi del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei cinque anni
antecedenti all’entrata in vigore del presente legge, un permesso di
soggiorno, anche se scaduto. (Dipartimento
politiche comunitarie e Rapporti con il Parlamento).
Proposta C
8. Entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, possono altresì stipulare, presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo, un contratto di soggiorno per
lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di possedere un adeguato alloggio
e non esser stati destinatari di un provvedimento di espulsione, o di non
essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva del Giudice italiano
in sede penale, abbiano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai
sensi del decreto di programmazione degli ingressi del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei cinque anni
antecedenti all’entrata in vigore del presente legge, un permesso di
soggiorno, anche se scaduto, i quali dimostrino di dimorare sul
territorio nazionale alla data del 30 agosto2001.(Proposta elaborata
dal tavolo tecnico)
Articolo 5
(Contratto di soggiorno per lavoro)
1.Dopo l’articolo 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente
articolo:
“Articolo
5 bis
(contratto di
soggiorno per lavoro)
1. Il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno
Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene, a pena di
nullità:
a) la garanzia da parte del datore di
lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore;
b) l’impegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.
2. Il contratto di soggiorno per
lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22
presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale
risiede o ha sede legale il datore di lavoro secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione.”.
Articolo 6
(facoltà inerenti il soggiorno)
(sanzioni per l’inosservanza degli
obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore di lavoro)
1.
All’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente comma:
“2-bis.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
due milioni.”.
Articolo 8
(Carta di soggiorno)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: “sei anni”.
Articolo 9
(Potenziamento e coordinamento dei controlli
di frontiera)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:
1.-bis Il
Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
l’ordine e la sicurezza pubblica emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite
misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia
di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di
Schengen, ratificato con legge 30 settembre 1993, n.388.”.
Articolo 10
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
3.“Chiunque
compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al
fine di lucro o in concorso con due o più persone utilizzando servizi di
trasporto internazionale o documenti contraffatti ovvero quando il fatto
riguarda l’ingresso di cinque o più persone è punito con la
pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di lire trenta milioni
per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in
violazione del presente testo unico.”
3.Dopo il comma 3
dell’ art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono inseriti
i seguenti:
3-bis
“Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso
degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente Testo Unico al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, è punito con la
reclusione da 5 a quindici anni e con la multa di lire cinquanta milioni per
ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione
delle norme del presente Testo Unico.”
3-ter. :
“Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si
applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n.354.”
4. Dopo il comma 9 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 sono inseriti i seguenti:
" 9-bis. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale, o nella zona contigua, una nave , anche da diporto, che batte bandiera nazionale o che sia iscritta nel registro nazionale, o risulti sprovvista di nazionalità, o assimilata in virtù del diritto internazionale ad una nave sprovvista di nazionalità, che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9 ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati, nei limiti consentiti dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, anche se la nave batte la bandiera di altro Stato o al di fuori delle acque territoriali.
9-quater. Le disposizioni di cui ai
commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli
concernenti il traffico aereo".
Articolo 11
(espulsione amministrativa)
1. II comma 3,
dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 è
sostituito dal seguente:
" 3. L'espulsione è disposta in
ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è' sottoposto a procedimento penale e non
si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il
nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della
responsabilità di persone concorrenti nei reato o imputate in
procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal
caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali.
Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le
modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla
richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore
può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, a norma dell'articolo
14.”.
2.Dopo il comma
3, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono inseriti i seguenti:
" 3 bis. Nel caso di arresto in flagranza
o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo
che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi
dell'articolo 391, comma 5 del codice di procedura,
o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere
negato ai sensi del comma
3.
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o
dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in
carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento
con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al Questore.
3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3 bis
e 3 ter, il giudice, acquisita la prova
dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo
240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 13 e 14.
3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si
era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di
procedura penale. Se
lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima
della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma
dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3 sexies. Il
nullaosta all’espulsione non può essere
concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché
dall’articolo 12 del presente
decreto. ".
3.
Il comma 4, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 è sostituito dal seguente :
“4.
L’espulsione è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al
comma 5.”.
4.
Il comma 5, dell’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 è sostituito dal seguente:
“5.
Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello
Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da
più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo,
l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato
alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del
provvedimento.”.
5. Il comma 8 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di
espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che
ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla
data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di
cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed
è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da
parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria, Lo
straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
nonché ove necessario, da un interprete".
6. I commi 6, 9 e 10 dell'art. 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono abrogati:
7. Il comma 13, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 è sostituito dai seguenti:
13.
“Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di
trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da sei mesi ad un
anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
13bis. Nel
caso di cui al comma 13, se l’espulsione è stata disposta dal
giudice penale, ovvero ai sensi dell’articolo 15, il trasgressore del
divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La stessa pena si applica al trasgressore che sia già stato denunciato
per il reato di cui al comma 13.”.
8. Sostituire il comma 14
dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 con il
seguente:
“14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo di dieci anni.” (Le politiche comunitarie e i Rapporti con
il Parlamento propongono CINQUE ANNI)
Articolo 12
(Esecuzione dell'espulsione)
1. “Il
comma 5 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
è sostituito dal seguente:
“5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della
nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore,
può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice”.
2. Dopo il comma 5
dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sono
aggiunti i seguenti:
“5-bis Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero siano
trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il
respingimento il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
cinque giorni.
5-ter. Lo
straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato
in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma
precedente, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno. In tale
caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
5-quater.
Lo straniero, nuovamente espulso ai sensi del comma 5 ter, che si trattiene
senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
5
quinquies Nel caso previsto al comma 5 ter è sempre eseguito
l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo.
Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore
può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo.”.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione)
1. L’articolo 16 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:
“Articolo 16 Espulsione a titolo
di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione 1. Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163
del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14,
comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con
la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. 2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal
questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le
modalità di cui all'articolo 13, comma 4. |
3. L’espulsione di
cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna
riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel
massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso
a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dal comma 14, dell’arrticolo 13, la sanzione sostitutiva
è revocata dal Giudice competente.
5. Nei confronti dello
Straniero detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche
residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione, sempre
che ne sia certa l’identità. L’espulsione non può
essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.
6. Competente a disporre
l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza,
che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla
nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è
comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide
nel termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del
decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza
dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e,
comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati
acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è esguita
dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la
modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
8. La
pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di
detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
Articolo 14
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1.Al comma 1,
dell’articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 dopo le
parole: “quote riservate” sono inserite le seguenti: “ ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari,
nonché”.
2.Dopo il comma 4
dell'art.21 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il
seguente:
"4-bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere
predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per
regioni, province e comuni, elaborati dall’anagrafe informatizzata
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione
con altre strutture pubbliche e private.”.
Articolo 15
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e
lavoro autonomo)
1. L’articolo 22 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286, è sostituito dal seguente:
“Articolo 22
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato)
1.
In
ogni Provincia è istituito presso la prefettura, ufficio territoriale di
Governo, uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile
dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per
l’immigrazione della provincia di residenza:
a)
richiesta
nominativa di nullaosta al lavoro;
b)
idonea
documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero;
c)
la
proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di
provenienza;
d)
dichiarazione
di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di
cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nullaosta al lavoro di una o
più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4.
Lo
sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi
2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n.469, competente in relazione alla provincia di
residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili
su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi previsti
dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181. Decorsi
venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda di lavoratore
nazionale o comunitario, il centro trasmette all’ufficio territoriale
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite.Ove tale
termine sia decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito
riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5.
Lo
sportello unico per l’immigrazione, verifica il rispetto delle condizioni
del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e rilascia in
ogni caso il nullaosta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4 e
dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la
documentazione agli uffici consolari tramite il Ministero degli affari esteri.
Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6.
Gli
uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso.
Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l’immigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto
di soggiorno che resta ivi conservato ed, a cura di quest’ultima,
trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro
per l’impiego competente.
7.
Il
datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto
con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da un milione
a cinque milioni di lire. Per l’accertamento e l’irrogazione della
sanzione è competente il prefetto.
|
|
8.
Salvo
quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di
lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla
osta provvisorio della questura competente
|
9.
Le
questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
«Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da
condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi
tra le Amministrazioni interessate
10.
Lo
sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati secondo le
classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11.
La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi. Il regolamento
di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per
l’impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12.
Il
datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l’arresto
da tre mesi ad un anno e con
l’ammenda di lire cinque milioni per ogni lavoratore impiegato.
13.
Salvo
quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in
caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I lavoratori
extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e
lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in
cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione
dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza
obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.
14.
Le
attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e
successive modificazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che
prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15.
I
lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di
titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo
unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel
territorio della Repubblica.”.
2. All’articolo 26, comma 5 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente
periodo: “ La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dall’articolo 5, comma 3-ter per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo.”.
Di questa norma
sono state elaborate due versioni alternative, una proposta dal Ministero
affari esteri e dal Dipartimento politiche comunitarie ed una, di compromesso,
dal DAGL
Proposta A
Articolo 16
(prestazione di garanzia per l’accesso
al lavoro)
1. L’articolo
23 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:
“Articolo
23
(visto per
inserimento nel mercato del lavoro)
1. Le intese di
cui all'articolo 21 commi 1 e 5 possono altresì prevedere che ai
lavoratori iscritti all'Anagrafe
dei Lavoratori stranieri di cui all'articolo 21
comma
7, possa essere concesso un visto per "inserimento nel
mercato del
lavoro" su proposta delle
Regioni, di Enti locali, di
organizzazioni
nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, di organismi
internazionali, finalizzati al trasferimento dei
lavoratori in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, anche attraverso attività
di
formazione professionale, nonché di associazioni del volontariato operanti
nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, provvisti di requisiti
patrimoniali ed organizzativi.
2. L’Ente
proponente assicura adeguate garanzie in
relazione alla disponibilità di alloggio, di adeguati mezzi, di sussistenza
finanziari, alla copertura per l'assistenza sanitaria, alle spese per il
rientro nel paese di origine secondo le modalità previste
all'articolo 34 comma 3 nonché all'inserimento
del lavoratore straniero nel
percorso formativo e successivamente professionale.”.
Proposta B (
DAGL)
1.
L’articolo 23 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:
“Articolo
23
(titoli di
prelazione)
1.
Nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro e della
solidarietà sociale e realizzati anche in collaborazione con le regioni
e gli enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di
lavoro, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, possono essere previste attività di formazione professionale
nei paesi di origine.
2. Gli
stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai
fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5,
secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente
decreto.
3. IL
regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui
al comma 1.
Articolo 17
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26
del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è aggiunto il seguente:
7-bis.
“La condanna definitiva per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni
del Titolo III, Capo III, Sezione II della legge 22 aprile 1941, n.633 e
successive modifiche e integrazioni relativi alla tutela del diritto di autore,
e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di
soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”.
(attività sportive)
All’articolo 27 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente
comma:
“5-bis.
Con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, su proposta
del Comitato Olimpico nazionale Italiano (CONI), sentiti i Ministri
dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato
il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che
svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque
retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione
del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri
generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione
agonistica.”.
Articolo 19
(Ricongiungimento familiare)
“1. E’ abrogata la lettera d) del comma 1 dell’articolo
29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286”
2. I commi 7, 8 e 9
dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono
sostituiti dai seguenti:
“7. La
domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta
documentazione, è presentata allo sportello unico per
l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso
la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di
diniego del nulla osta. |
8. Trascorsi
novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può
ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e
della relativa documentazione. |
9. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il
visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.”. |
Il Dipartimento per le riforme istituzionali e la
vicepresidenza propongono anche l’abrogazione della lettera c) del comma
1 dell’articolo 29 che prevede la possibilità del ricongiungimento
dei genitori a carico con il lavoratore straniero immigrato.
Articolo 20
(Centri di accoglienza e accesso
all'abitazione)
1.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è soppresso.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:
"1-bis.
L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri
non appartenenti a paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in
regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del
presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.".
Articolo 21
(aggiornamenti normativi)
1.
Nelle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, tutte le
volte in cui ricorre la locuzione “ufficio periferico del ministero del
lavoro” si intende sostituita da “prefettura - ufficio territoriale
del Governo”.
2.
All’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n.286 le parole “all’ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale” sono sostituite quelle “allo
sportello unico per l’immigrazione”
Il Dipartimento
affari regionali propone che le procedure di cui all’articolo 22, commi
3, 4 e 5 siano applicate anche ai casi di lavoro stagionale di cui
all’articolo 24 del T.U.
Articolo 22
(disposizioni
di contrasto ai matrimoni simulati)
1.Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è
aggiunto il seguente:
“1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui alla lettera b)
del comma 1 è immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole.”.
TITOLO II
Articolo
23
(permesso
di soggiorno per i richiedenti asilo)
1.L’ultimo periodo del comma 5
dell’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è sostituito come segue: “Il
questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste
nei successivi articoli 1 bis e 1ter, rilascia, su richiesta, un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento”.
Articolo
24
(procedura
semplificata)
Dopo l’articolo 1 del decreto legge
30 dicembre 1989, n.416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono
inseriti i seguenti articoli:
“Articolo 1 bis
a)
per
verificare e determinare la sua nazionalità o identità, qualora
egli abbia smarrito, distrutto o comunque fatto scomparire i suoi documenti di
viaggio e/o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato membro,
presentato documenti falsi per fuorviare le autorità;
b)
per
verificare gli elementi su cui si
basa la domanda di asilo, qualora tali elementi vadano altrimenti perduti;
c)
nell'ambito
di un procedimento avviato per decidere se il richiedente ha il diritto di
essere ammesso nel territorio dello Stato.
2.Il trattenimento deve sempre
aver luogo nei seguenti casi:
a) nell’ambito della
valutazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero intercettato,
suo malgrado, in fase di elusione
dei controlli di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di
soggiorno irregolare;
b) nell’ambito della
valutazione di una domanda di asilo presentata da uno straniero già
destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3.
Il trattenimento previsto per i casi di cui alla lettera a) del comma 2,
così come quello eventuale di cui alle lettere a), b), c) del comma 1
è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le
norme di apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall’approvazione
della presente legge. Il medesimo regolamento determinerà anche il
numero, le caratteristiche e le
modalità di gestione di dette strutture.
4.
Per il trattenimento di cui alla
lettera b) del comma 2 si osservano le norme di cui all’art. 14 del
Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
5.
Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui al
successivo articolo 1 ter e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo
straniero viene concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine
della procedura stessa.
Articolo 1 ter
Articolo 1-quater
1.La Commissione
centrale per il riconoscimento per lo status di rifugiato di
cui all’articolo 2 del D.P.R. 15.5.1990, n. 136 è trasformata in
Commissione nazionale per il diritto di asilo nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro
dell’Interno e degli Affari Esteri. Essa è presieduta da un
Prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle
Libertà Civili e dell’Immigrazione e da un dirigente del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione designa,
altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario,
può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione
nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime
commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in
tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3.Con il
regolamento di cui, all’articolo 1 bis, 2^ comma, saranno fissate le
modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali.
1.Il
comma 7 dell’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 come convertito
in legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.
2.E’
prevista la possibilità di concedere contributi a richiedenti asilo in
condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza
o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le
modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui all’articolo
1 bis. 2^ comma.
1.Fino
all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 1 bis, comma 3,
rimangono in vigore le normative e le procedure attuali
(Disposizioni
di coordinamento)
Articolo 25
(norme finali)
(norme finanziarie)
1.
Le
disposizioni della presente legge entrano in vigore …….dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2.
Nel
termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni
regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n.394.