Negli
ultimi decenni si sono determinati gravi squilibri nel bacino del Mediterraneo
con un flusso di emigrazione di vastissime dimensioni che investe tutti i Paesi
dell’Europa Occidentale e in particolare l’Italia. Il 23 e 24 marzo 1987, tra l'altro, si
sono riuniti a Tunisi i Ministri del lavoro di Italia, Tunisia, Algeria,
Egitto, Francia, Grecia, Jugoslavia, Marocco, Spagna e Turchia, oltre ai
rappresentanti della Lega Araba, dell’Ufficio internazionale del lavoro,
e della Comunità Europea precisare un'intesa globale in relazione alla
politica del mercato del lavoro.
I gravi squilibri di una sproporzionata
crescita demografica in rapporto alla crisi della occupazione, creano
ineguaglianze distributive tra i Paesi della sponda nord e quelli della sponda
sud del Mediterraneo. Secondo le tendenze di accrescimento demografico, da
allora (1987) al 2015 la popolazione dei Paesi dell’Unione Europea
aumenterebbe di 13 milioni di unità, mentre quella dei Paesi rivieraschi
del Sud supererebbe i 170 milioni. Dal 1987 non si è attuato un piano
operativo adeguato e si sono aggravate situazioni già spaventose dagli
sviluppi difficilmente arrestabili e certamente non risolvibili soltanto con
strumenti drastici, quale l'espulsione degli immigrati clandestini.
Il
14 ottobre 1995 davanti all’Unione Interparlamentare di Bucarest,
è stato prodotto un testo approvato da 127 Paesi, che prevedeva un
intervento internazionale dell’Europa a favore dell’Africa con
investimenti economici curati dall’Europa. Il recente vertice
euro-africano svoltosi al Cairo sul problema della cancellazione dei debiti dei
popoli africani non ha avuto un risultato positivo. Non si ferma, dunque, il
pericolo di una vera invasione dell’Europa da parte di popoli che sono
alla fame, in preda ad una inarrestabile disoccupazione o a condizioni di
sottoccupazione. Non si può, di converso, pensare di arrestare questo
flusso migratorio ed il conseguente stato di illegalità con sanatorie
indiscriminate.
Nel frattempo si accresce il lavoro
prestato "in nero", lo sfruttamento di ogni tipo di manodopera e la
sua utilizzazione per ogni sorta di traffico illecito, compreso quello della
droga, oltre al coinvolgimento degli immigrati in ogni forma di violenza. E'
indispensabile, dunque, affrontare il problema di fondo concernente
l'immigrazione clandestina in vario modo. Innanzitutto occorre dare nuovo
impulso produttivo ai Paesi più poveri, cercando di ridurre le enormi
differenziazioni economiche che si sono create all’interno dell’area
mediterranea in un confronto internazionale, per elaborare un progetto diretto
ad attuare una effettiva cooperazione e una politica globale per
l’occupazione, rispettando un principio che è assoluto, quale vera
espressione di civiltà e cioè che “ogni uomo non può
essere sradicato dalla propria terra per motivi di lavoro”.
Sarà
opportuno, pertanto, organizzare a breve termine un Convegno internazionale del
Lavoro e della Cooperazione con la partecipazione dei Ministri del lavoro e
degli affari esteri dell’Unione Europea, di quelli nord africani e dei
rappresentanti della Lega Araba, anche sulla base delle precedenti prese di
posizione del parlamento italiano del 22 febbraio 1990 e del 19 ottobre 1994 e
dell’Unione Interparlamentare di Bucarest del 14 ottobre 1995 per
discutere e attuare un piano trentennale di investimenti, iniziando dal Nord
Africa, per dare lavoro a 20 milioni di africani in Africa.
Il
presente disegno di legge si propone, comunque, il fine di rivedere
sistematicamente la legislazione italiana concernente gli stranieri. Si tratta
di uno specifico impegno assunto dal Governo finalizzato a razionalizzare e
coordinare il fenomeno migratorio in relazione al suo trattamento sul piano del
diritto interno.
Il
provvedimento intende realizzare un intervento ampio ed organico sui principali
testi legislativi concernenti gli stranieri provenienti da Paesi non
appartenenti all’Unione europea (il testo unico 25 luglio 1998, n.286 ed
il decreto legge 30 dicembre 1989, n.416 (c.d. legge Martelli).
L’esigenza di innovare
profondamente l’attuale disciplina in materia di immigrazione, ad oltre
tre anni dall’entrata in vigore del testo unico approvato con il decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286, costituisce oramai una necessità ineludibile, unanimemente avvertita,
tra coloro che, a vario titolo, operano nelle Istituzioni e nella
società civile e che si trovano nell’impossibilità di
offrire soluzioni adeguate alle problematiche che il fenomeno
dell’immigrazione extracomunitaria ha assunto nel nostro Paese.
La
linea guida del provvedimento è quella di giustificare l’ingresso
e la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni duraturi
solo in relazione all’effettivo svolgimento di un’attività
lavorativa sicura e lecita, di carattere temporaneo o di elevata durata. A
questa condizione sono garantite adeguate condizioni di lavoro e di alloggio,
collegando il contratto di lavoro ad un impegno del datore di lavoro nei
confronti del lavoratore e dello Stato e rendendo sempre possibile il rientro
volontario nel Paese di origine, mediante una garanzia dei mezzi necessari.
Il disegno
di legge tiene conto, oltre che
dei mutamenti in corso del fenomeno in Italia e in Europa, della proposta di
direttiva attualmente al vaglio del Consiglio europeo.
Gli
elementi qualificanti della iniziativa del Governo concernono:
a).
l’orientamento della cooperazione
internazionale
e degli aiuti a favorire l'adozione, da parte degli
Stati non appartenenti
all'Unione
Europea, di politiche di
effettivo contrasto nei confronti dello sfruttamento criminale dell'immigrazione clandestina,
e quindi di condivisione degli obiettivi di lotta al traffico degli esseri
umani ed a
quelli connessi relativi ai traffici di droga, di
armi e di prostituzione;
b) integrazione dell' extracomunitario
fondata sul reale inserimento nel
mondo del lavoro. In tale prospettiva, ed in linea con la suindicata
proposta di direttiva
europea , viene prevista la nuova figura del contratto di
soggiorno per lavoro, caratterizzato dalla prestazione da parte del datore di
lavoro di una garanzia di adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore
straniero nonché dall’impegno dello stesso datore di lavoro al
pagamento delle spese di rientro del lavoratore medesimo. Tale
contratto diviene requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.Con il
sistema delineato, all’immigrato non comunitario si punta a garantire condizioni di vita e di lavoro decorose, invece della mera iscrizione nelle liste
di collocamento, e lo si inserisce in un circuito di legalità che riduce
i rischi di eventuali tentativi
di reclutamento da parte della criminalità. La stipula del contratto di soggiorno
avviene presso lo sportello unico per l’immigrazione, appositamente
istituito presso la prefettura-
Ufficio territoriale del Governo
non solo per facilitare l’incontro fra domanda ed offerta di
lavoro, ma anche al fine di snellire gli adempimenti burocratici connessi;
c) la durata del permesso di soggiorno per lavoro viene
commisurata alla durata del relativo
contratto di soggiorno per lavoro;
d)
. la determinazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro, che
sarà predisposta anche con decreti infrannuali in base ai dati sull’effettiva
richiesta di lavoro, prevedendo, tra l’altro, quote riservate ai
lavoratori di origine italiana residenti in paesi non comunitari;
f).
la soppressione dell'istituto
dello sponsor,
che nella sua attuazione, non ha raggiunto l’ obiettivo di favorire l’ingresso nella
realtà lavorativa dei lavoratori stranieri. E’ stata, contestualmente,
introdotta una disposizione che privilegia gli stranieri che hanno svolto un
percorso formativo nei loro paesi di origine, sulla base di programmi di
formazione professionale approvati da pubbliche amministrazioni italiane;
g)
l’ immediata
operatività dell'espulsione dell' irregolare,
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, in
sostituzione delle vigenti disposizioni che prevedono un provvedimento
preventivo di intimazione a lasciare il territorio dello Stato che nella sua
applicazione si è rivelato una
forma per eludere sostanzialmente l’effettiva espulsione;
h).la razionalizzazione
dei ricongiungimenti familiari, in particolare, eliminando la
possibilità per lo straniero
di ricorrere all’istituto del ricongiungimento familiare per i
parenti entro il terzo grado;
i) una
procedura semplificata per il riconoscimento del diritto di asilo,
garantendo la tutela da discriminazioni di qualsiasi
tipo, ma al tempo stesso evitando che l'asilo sia impropriamente utilizzato per aggirare le disposizioni
sull'immigrazione;
l).
il coordinamento e il monitoraggio della normativa attraverso un
apposito Comitato nazionale, che
viene istituzionalizzato.
Fra
gli strumenti normativi introdotti assume particolare rilevanza la previsione
volta a collegare direttamente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato alla nuova figura del contratto di soggiorno. Il Governo ha inteso
assicurare che il datore di lavoro offra idonee garanzie in ordine alla
sistemazione alloggiativa dello straniero e alle eventuali spese per il rientro
nel paese di origine.
Infine
il disegno di legge pone mano ad un vecchio problema ancora irrisolto. In
attesa di una disciplina organica in materia di diritto di asilo, che si
ritiene comunque di rinviare a quando saranno definite le procedure minime
– identiche per tutta l’Unione Europea - attualmente in discussione
a Bruxelles, mutuando proprio le norme attualmente al vaglio del Consiglio
Europeo, il Governo ha ritenuto almeno di risolvere il problema costituito
dalla domande di asilo realmente strumentali, ossia presentate al solo scopo di
sfuggire all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento ormai
imminente. Finora la normativa vigente – l’articolo 1 della cd.
legge Martelli – imponeva non solo la sospensione del provvedimento di
allontanamento, ma anche la concessione di un permesso di soggiorno provvisorio
in attesa del giudizio della Commissione centrale per il riconoscimento dello
status di rifugiato che non sarebbe mai arrivato in quanto circa il novanta per
cento dei presentatori di queste domande strumentali facevano poi perdere le
loro tracce. La disciplina introdotta, invece, precedendo l’approvazione
della Direttiva in esame, instaura – per quelle domande che si ritengono
manifestamente infondate – una “procedura semplificata” che
si concluderà entro i tempi previsti per il trattenimento nei Centri di
permanenza temporanei.
In
particolare:
L’articolo
1 reca misure agevolative in materia fiscale per favorire le elargizioni per le iniziative di carattere
umanitario nei Paesi non appartenenti all’OCSE e orienta, nel quadro
degli accordi internazionali, la
cooperazione internazionale e gli aiuti non a scopo umanitario,
all’adozione, da parte dei Paesi non appartenenti all’Unione
europea, di politiche di attiva collaborazione al fine di contrastare
efficacemente le organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione
clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di
stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione
giudiziaria;
L’articolo
2 prevede la costituzione di un Comitato per il coordinamento ed il
monitoraggio dell’attuazione delle norme contenute nel testo unico.
E’ questa una grave lacuna della normativa vigente alla quale si è
tentato, fin ora di sopperire con provvedimenti amministrativi di dubbia
efficacia e legati più a persone che ad istituti. Il testo unico
è una normativa complessa che prevede di continuo provvedimenti
interministeriali anche di una certa difficoltà. Un tavolo di lavoro,
diviso nei livelli politico ed amministrativo servirà senz’altro
– come una conferenza di servizio permanente – a dirimere problemi
insorti ed a facilitare quella collaborazione delle diverse amministrazioni che
dovrebbe essere la regola in ogni Stato moderno, visto anche che il cittadino
chiede e pretende la soddisfazione dei suoi diritti dallo Stato e non fa
distinzione fra i diversi ministeri ed altre amministrazioni assimilate.
L’articolo
3 sposta al 31 dicembre dell’anno precedente a quello al quale il decreto
di programmazione di ingressi si riferisce il termine per la sua emanazione.
Ciò per evitare ritardi che si ripercuotano sull’efficacia del
sistema. Inoltre, viene abrogata la disposizione per la quale, in caso di
mancata emanazione del decreto di programmazione dei flussi di lavoro, valgono
le quote dell’anno precedente con una presunzione che non ha ragione di
essere.
L’articolo
4 innova profondamente nella disciplina dell’ingresso per lavoro.
Infatti, accanto ai normali requisiti per l’ingresso, il permesso di
soggiorno potrà esser rilasciato solo ad avvenuta stipula di un
“contratto di soggiorno”, incontro della volontà del datore
di lavoro e del lavoratore, certificato, all’estero, dalla nostra
rappresentanza diplomatica o consolare. La medesima certificazione sarà
rilasciata, sempre dalla rappresentanza diplomatica o consolare e prima
dell’ingresso dello straniero sul territorio nazionale, per
l’accertamento dei requisiti per lo svolgimento di un lavoro autonomo.
Una
particolare cautela è stata posta per evitare contraffazioni dei
documenti di ingresso e soggiorno, sia prevedendo particolari caratteristiche
degli stessi, sia una particolare fattispecie criminosa.
L’articolo 5 istituisce la nuova
fattispecie civile del contratto di soggiorno per lavoro stipulato fra un
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia ed un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione
europea o apolide, da sottoscriversi presso lo sportello unico per l’immigrazione,
istituito presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale del Governo,
mediante il quale si prevede, a pena di nullità, la garanzia da parte
del datore di lavoro di un’adeguata sistemazione alloggiativa per il
lavoratore nonché l’impegno al pagamento da parte del datore di
lavoro delle spese di rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
L’articolo
6, rispettando il disposto dell’articolo 5, comma 2, della proposta di
direttiva comunitaria riguardante le condizioni d’ingresso per lavoro dei
cittadini extracomunitari, dà la possibilità allo straniero che
si trova legalmente in Italia ad altro titolo, di stipulare comunque il
contratto di soggiorno con il datore di lavoro.
L’articolo
7 pone una sanzione all’obbligo, già previsto dal testo unico, di
comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza
dell’ospitalità concessa allo straniero o della sua assunzione.
L’articolo
8 eleva da cinque ad sei anni il periodo di soggiorno per poter ottenere la
carta di soggiorno. Appare questo un periodo di tempo più congruo per
poter giudicare il complessivo inserimento dello straniero.
L’articolo
9 riafferma in capo al Ministro dell’interno il coordinamento dei
controlli alle frontiere.
L’articolo
10 rende più stringenti le norme poste a contrasto del favoreggiamento all’immigrazione
clandestina. Il quarto comma disciplina la confisca dei beni sequestrati.
Il
sesto comma introduca la possibilità per navi militari o in servizio di
polizia di fermare in acque nazionali o internazionali imbarcazioni che si
sospetta portino clandestini.
L’articolo
11 capovolge l’attuale impostazione della disciplina
dell’espulsione. Se nell’originaria stesura del testo unico
l’espulsione era, di regola, effettuata mediante intimazione e solo in
determinati casi con l’accompagnamento alla frontiera con la conseguenza
che la maggior parte degli intimati si guardava bene dal lasciare il territorio
nazionale, con le modificazioni introdotte l’espulsione con
accompagnamento alla frontiera diviene la regola ordinaria. L’intimazione
rimane solo per alcuni limitati casi di mancato rinnovo del permesso di
soggiorno, assistita comunque dalla possibilità del trattenimento presso
i centri di permanenza qualora sia rilevato un pericolo di fuga.
Il periodo
di divieto di reingresso previsto dall’articolo 13, comma 13, è
portato a 10 anni. Il termine dei 10 anni è temperato dalla
possibilità della sua riduzione, fino a cinque anni, in fase di adozione
del decreto di espulsione.
L’articolo
12 detta nuove norme sull’esecuzione dell’espulsione.
L’esperienza ha dimostrato che i trenta giorni ora previsti come massimo
per il trattenimento nei Centri di permanenza temporanea non sono sufficienti
per assicurare il riconoscimento del clandestino, presupposto indispensabile
per il suo rimpatrio. Il nuovo termine di sessanta giorni dovrebbe consentire
il riconoscimento della quasi totalità dei trattenuti.
L’articolo
13 reca disposizioni in tema di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione. La norma prevede che lo straniero entrato illegalmente
in Italia e detenuto in via definitiva con una pena, anche residua, di due
anni, sia espulso in via alternativa alla rimanente pena da scontare. Se
rientra illegalmente la detenzione in carcere è ripristinata.
L’articolo
14 reca ulteriori specificazioni per la stesura del decreto di programmazione
dei flussi.
L’articolo
15, nel sostituire l’intero articolo 22 del t.u. vigente detta la
disciplina, nonché le modalità operative per la sottoscrizione da
parte del lavoratore straniero del contratto di soggiorno per lavoro
subordinato.
L’articolo
16 prevede titoli di prelazione nel collocamento dei lavoratori stranieri
derivanti dall'aver frequentato corsi di formazione ed addestramento
professionale organizzati all'estero da enti abilitati.
L’articolo
17 detta disposizioni in materia di lavoro stagionale con le quali si provvede
a coordinare tale ipotesi di lavoro con la nuova procedura indicata
dall’articolo 16, sostitutivo dell’articolo 22 attualmente vigente.
L’articolo
18 reca la previsione punitiva e la revoca del permesso di soggiorno per chi
produce, smercia o distribuisce
prodotti falsi o contraffatti.
L’articolo
19 rimetto al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di
determinare il limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri che
svolgono attività sportiva
a titolo professionistico.
L’articolo
20 riduce la possibilità del ricongiungimento familiare al coniuge e ai
figli minori. Modula diversamente il ricongiungimento del genitore a carico,
prevedendo l’ipotesi dell’impossibilità di altro sostegno
nel paese di origine.
L’articolo
21 specifica che le misure di integrazione sociale sono riservate agli
immigrati in regola con il permesso di soggiorno.
L’articolo
22 reca una norma generale resa necessaria dalla nuova organizzazione e
denominazione delle strutture periferiche dello Stato.
L’articolo
23 prevede la revoca del permesso di soggiorno nelle ipotesi di matrimonio
simulato e finalizzato unicamente ad ottenere la possibilità di
soggiornare in Italia.
Il
Titolo II (articoli 24 e 25) è dedicato
alla revisione delle norme in materia di diritto d'asilo con riferimento alle
domande presentate in modo strumentale, al solo fine di procrastinare od
evitare un provvedimento di allontanamento per irregolarità di soggiorno
Il
riconoscimento dello status di rifugiato è, infatti, ancora regolato
dall’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito con
legge 28 febbraio 1990 n. 39 (cd. legge Martelli).
Tale
normativa prevede che a chi presenti una domanda di asilo - indipendentemente
dalla sua posizione di regolare, irregolare, sottoposto a procedimento di
allontanamento o altro - sia concesso un permesso di soggiorno in attesa della
definizione della richiesta.
Molte sono
le istanze proposte da clandestini al solo scopo di procrastinare gli effetti
od evitare del tutto - facendo perdere le tracce - il provvedimento di
allontanamento.
In sede
comunitaria è in discussione un progetto di direttiva che regola lo
standard minimo delle procedure che gli Stati membri devono adottare per il
riconoscimento dello status di rifugiato. Tale progetto prevede,
all’interno del principio generale della non trattenibilità dei
richiedenti asilo per il mero fatto di esaminare la loro istanza, alcune
eccezioni (articolo 11), nonché una c.d. procedura semplificata (art.27
e segg.) per esaminare quelle domande che si presumono manifestamente
infondate; l’esito sfavorevole di questa procedura semplificata, salvo
l’obbligo di rispondere (art.33, comma 3) - anche negativamente -
all’istanza del richiedente asilo che chiede di rimanere sul territorio
nazionale per tutta la durata dell’eventuale ricorso, non impone agli
Stati membri di sospendere gli effetti di una decisione sfavorevole di primo
grado in attesa dell’esito del ricorso.
In attesa
di una disciplina organica sul diritto di asilo, il disegno di legge intende
correggere l’obbligatorietà della concessione del permesso di
soggiorno contenuto nell’articolo 1 della c.d. legge Martelli, mutuando
proprio dalla proposta di direttiva attualmente in discussione a Bruxelles i
casi in cui è possibile trattenere il richiedente asilo (comma 1
dell’articolo 1bis proposto), nonché la possibilità di
allontanamento dopo il primo grado concessa dalla procedura accelerata (comma 5
dell’art.1ter proposto).
Vengono
così disciplinati una serie di casi per i quali è possibile
trattenere o continuare a trattenere i richiedenti asilo, sulla base di un
procedimento - quale quello conseguente alla violazione delle norme di ingresso
sul territorio - già avviato prima della richiesta di asilo. Il
trattenimento dovrebbe durare fino all’esito della procedura di
riconoscimento dello status di rifugiato.
Ovviamente,
perché la procedura funzioni, è necessario che la procedura
accelerata si esaurisca prima dello scadere del termine previsto per il
trattenimento. Per tale ragione appare comunque opportuno un potenziamento
della Commissione centrale per la concessione dello status di rifugiato o la
creazione di sue sezioni periferiche.
Il Titolo terzo (articoli 26 e 27) contiene le
disposizioni concernenti l'entrata in vigore e la predisposizione dei
regolamenti di attuazione ed integrazione del provvedimento, nonché una
precisazione in merito all'assenza di oneri finanziari per l'attuazione degli
articoli 2, 4, 14, 15, 16.
E’
, inoltre, individuata la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dall’attuazione degli articoli 11, comma 3, 12, comma 1 e 25.
Schema di disegno di legge recante “modifiche al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
ed al decreto
legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39”
proposto
dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro degli affari esteri, dal
Ministro dell’interno, dal Ministro per le riforme istituzionali;dal
Ministro per le politiche comunitarie,
di
concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e
delle finanze, il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, il Ministro della difesa, il Ministro delle attività
produttive, il Ministro per le infrastrutture e trasporti, il Ministro per gli
affari regionali, il Ministro per i beni e le attività culturali, il
Ministro per le pari opportunità, il Ministro per l’innovazione
tecnologica, il Ministro per gli italiani nel mondo
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
3 Alle minori entrate
dovute dall'applicazione del comma 1, valutate in lire 24 miliardi per l'anno
2003 ed in lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 2004, si provvede con le
maggiori entrate connesse alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro degli
immigrati, derivanti dal presente provvedimento.
Articolo. 2
(Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio)
1. Dopo l’articolo 2 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente:
“Articolo
2-bis
(Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio)
1.
È istituito il Comitato per il coordinamento e
il monitoraggio delle disposizioni del presente decreto.
2.
Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal
vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai ministri
interessati ai temi trattati in ciascuna riunione.
3.
Per
l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato è
istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno,
composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari
opportunità e delle politiche comunitarie, dell’innovazione e
tecnologie, e dai Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della
giustizia, delle attività produttive, dell’istruzione, del lavoro
e delle politiche sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze,
della salute, delle politiche agricole, dei beni e delle attività
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per
gli italiani nel mondo. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di
esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata all’attuazione delle disposizioni del
presente decreto.
4.
Con regolamento, da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, il Ministro dell’interno ed il Ministro per le politiche
comunitarie sono definite le modalità di coordinamento delle
attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del
Consiglio.
Articolo 3
(politiche migratorie)
1) Il comma
4, dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è
sostituito dal seguente:
“4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri
interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel
documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori
decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere
stagionale e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote
predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria,
con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno
precedente.”.
Articolo 4
(permesso di soggiorno)
1.
Al comma 1, dell’articolo 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo le parole “permesso di soggiorno
rilasciati”, sono inserite le seguenti: “,anche per la
durata,”;
2.
Al comma 3, dell’articolo 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo le parole “la durata del permesso
di soggiorno” sono aggiunte le seguenti: “non rilasciati per motivi
di lavoro”.
3.
Al comma 3, dell'articolo 5, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 le lettere b) e d) sono abrogate.
4.
Dopo il comma 3, dell'articolo 5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono inseriti i seguenti:
“3-bis. Il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo
permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di
soggiorno e comunque non può superare:
a) in
relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale la durata
complessiva di nove mesi;
b) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato la durata
di un anno.
c) in
relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la durata
di due anni.
“3-ter.Allo
straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito
per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito
nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è
revocato immediatamente in caso di abuso.
3-quater.
Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro
autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
Rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti
previsti dall’articolo 26 del presente Testo Unico. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due
anni.
3-quinquies. La
rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5,
dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al
Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento nell’archivio
previsto dal comma 9, dell’articolo 22. Uguale comunicazione è
data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all’articolo 29.
3 sexies Nei casi
di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del
permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni”.
5. Il comma 4 dell'articolo 5
del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dal seguente:
"4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della
scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lett.c), sessanta giorni prima nei
casi di cui alla lettera b) dello stesso comma e trenta nei restanti casi, ed
è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e
delle diverse condizioni previste dal
presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.".
6. Il comma 8, dell'articolo 5
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal
seguente:
"8.
Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono
rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione
europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per
i permessi di soggiorno.”.
7. Dopo il comma
8, dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
è inserito il
seguente:
“8-bis.
Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne
altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un permesso di
soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito
con le pene previste dall’articolo 476 codice penale. La pena è aumentata se il fatto
è commesso da un pubblico ufficiale.”.
Articolo 5
(Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato)
1.Dopo l’articolo 5, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente
articolo:
“Articolo
5 bis
(contratto
di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno
Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene, a pena di
nullità:
a) la garanzia da parte del datore di
lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore;
b) l’impegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per rientro del lavoratore nel Paese di
provenienza.
2. Il contratto di soggiorno per
lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22
presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale
risiede o ha sede legale il datore di lavoro secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione.”.
Articolo 6
(facoltà inerenti il soggiorno)
(sanzioni per
l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del
datore di lavoro)
1.
All’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente comma:
“2-bis.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire
due milioni.”.
Articolo 8
(Carta di soggiorno)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: “sei anni”.
Articolo 9
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:
“1.-bis
Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale
per l’ordine e la sicurezza pubblica emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite
misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia
di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in
materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di
Schengen, ratificato con legge 30 settembre 1993, n.388.”.
Articolo 10
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
3.“Chiunque
compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al
fine di lucro o in concorso con due o più persone utilizzando servizi di
trasporto internazionale o documenti contraffatti ovvero quando il fatto
riguarda l’ingresso di cinque o più persone è punito con la
pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di lire trenta
milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in
violazione del presente testo unico.”
3.Dopo il comma 3
dell’ art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono inseriti
i seguenti:
3-bis
“Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso
degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico al fine di reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, è punito con la
reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di lire cinquanta milioni
per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in
violazione delle norme del presente Testo Unico.”
3-ter. :
“Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si
applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n.354.”
4. Dopo il comma 9 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 sono inseriti i seguenti:
" 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale, o nella zona contigua, una nave, che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa in un porto dello Stato.
9 ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi da guerra nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato
9-quater. Le disposizioni di cui ai
commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli
concernenti il traffico aereo.".
Articolo 11
(espulsione amministrativa)
1. II comma 3,
dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 è
sostituito dal seguente:
" 3. L'espulsione è disposta in
ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è' sottoposto a procedimento penale e non
si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il
nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della
responsabilità di persone concorrenti nei reato o imputate in
procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal
caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali.
Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le
modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla
richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore
può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, a norma dell'articolo
14.”.
2.Dopo il comma
3, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono inseriti i seguenti:
" 3 bis. Nel caso di arresto in flagranza
o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo
che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5 del codice di procedura,
o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere
negato ai sensi del comma
3.
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo
straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o
dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in
carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento
con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente
comunicato al questore.
3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3 bis
e 3 ter, il giudice, acquisita la prova
dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento
che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell'articolo
240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai
commi 13 e 14.
3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata
superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si
era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di
procedura penale. Se
lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima
della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma
dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
3 sexies. Il
nullaosta all’espulsione non può essere
concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché
dall’articolo 12 del presente
decreto. ".
3.
Il comma 4, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 è sostituito dal seguente :
“4.
L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al
comma 5.”.
4.
Il comma 5, dell’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 è sostituito dal seguente:
“5.
Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello
Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da
più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo,
l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato
alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del
provvedimento.”.
5. Il comma 8 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di
espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che
ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla
data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di
cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed
è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da
parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria, Lo
straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito
dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
nonché ove necessario, da un interprete".
6. I commi 6, 9 e 10 dell'art. 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono abrogati.
7. Il comma 13, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 è sostituito dai seguenti:
13.
“Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di
trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad
un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera.
13bis. Nel
caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di
reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa
pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui
al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13ter Per
i reati di cui ai commi 13 e 13bis è sempre consentito l’arresto
in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi del comma 13 bis
è consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del fatto si
procede con rito direttissimo”.
8. Sostituire il comma 14
dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 con il
seguente:
“14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un
periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un
termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di
permanenza in Italia.”.
Articolo 12
(Esecuzione dell'espulsione)
1. “Il
comma 5 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
è sostituito dal seguente:
“5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi
trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della
nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio
presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore,
può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice”.
2. Dopo il comma 5
dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sono
aggiunti i seguenti:
“5-bis Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero siano
trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il
respingimento il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di
cinque giorni.
5-ter. Lo
straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato
in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma
precedente, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale
caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
5-quater.
Lo straniero, nuovamente espulso ai sensi del comma 5 ter, che si trattiene
senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
5
quinquies Per i reati previsti ai commi 5 ter e 5 quater è obbligatorio
l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo.
Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore
può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.”.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
alternativa alla detenzione)
1. L’articolo 16 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:
“Articolo 16 Espulsione a titolo
di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione 1. Il giudice, nel pronunciare
sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei
confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate
nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena
detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163
del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14,
comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con
la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. 2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal
questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le
modalità di cui all'articolo 13, comma 4. |
3. L’espulsione di
cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna
riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel
massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso
a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dal comma 14, dell’arrticolo 13, la sanzione sostitutiva
è revocata dal Giudice competente.
5. Nei confronti dello
Straniero detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche
residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione, sempre
che ne sia certa l’identità. L’espulsione non può
essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura
penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.
6. Competente a disporre
l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza,
che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le
informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla
nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è
comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può
proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide
nel termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del
decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza
dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e,
comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati
acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è esguita
dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la
modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
8. La
pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione
dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di
detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.
Articolo 14
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1.Al comma 1,
dell’articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 dopo le
parole: “quote riservate” sono inserite le seguenti: “ ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari,
nonché”.
2.Dopo il comma 4
dell'art.21 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il
seguente:
"4-bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere
predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per
regioni, province e comuni, elaborati dall’anagrafe informatizzata
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione
con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio.”.
Articolo 15
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e
lavoro autonomo)
1. L’articolo 22 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è sostituito dal seguente:
“Articolo 22
(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato)
1.
In
ogni Provincia è istituito presso la prefettura, ufficio territoriale di
Governo, uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile
dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per
l’immigrazione della provincia di residenza:
a)
richiesta
nominativa di nullaosta al lavoro;
b)
idonea
documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero;
c)
la
proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative
condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di
provenienza;
d)
dichiarazione
di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante
in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle
lettere b) e c) del comma 2, il nullaosta al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo
criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4.
Lo
sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi
2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n.469, competente in relazione alla provincia di
residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle
disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva, gli eventuali interventi previsti
dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181. Decorsi
venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda di lavoratore
nazionale o comunitario, il centro trasmette all’ufficio territoriale
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso
senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
unico procede ai sensi del comma 5.
5.
Lo
sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di
quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano
state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile
alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nullaosta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 21, e, a richiesta del
datore di lavoro, trasmette la documentazione agli uffici consolari, ove
possibile in via telematica. Il nullaosta al lavoro subordinato ha
validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del
rilascio.
6.
Gli
uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero
provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso.
Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l’immigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto
di soggiorno che resta ivi conservato ed, a cura di quest’ultima,
trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro
per l’impiego competente.
7.
Il
datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per
l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto
con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da un milione
a cinque milioni di lire. Per l’accertamento e l’irrogazione della
sanzione è competente il prefetto.
8.
Salvo
quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di
lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato
dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore.
9.
Le
questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso
al lavoro e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i
familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti; l'INPS, sulla base delle
informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo
scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede
all’attribuzione del codice fiscale.
10.
Lo
sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati secondo le
classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11.
La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero
in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto
di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per
l’impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12.
Il
datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l’arresto
da tre mesi ad un anno e con
l’ammenda di lire cinque milioni per ogni lavoratore impiegato.
13 Salvo quanto previsto, per i
lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un
accordo di reciprocità.
14. Le
attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla
legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che
prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15.
I
lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di
titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi
specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo
unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel
territorio della Repubblica.”.
2. All’articolo 26, comma 5
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente
periodo: “ La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti
dall’articolo 5, comma 3-ter per la concessione del permesso di soggiorno
per lavoro autonomo.”.
Articolo 16
(prestazione di garanzia per l’accesso
al lavoro)
1.
L’articolo 23 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:
“Articolo
23
(titoli di
prelazione)
1.
Nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro e della
solidarietà sociale e dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni e gli enti locali, organizzazioni nazionali degli
imprenditori e datori di lavoro, nonché organismi internazionali
finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro
inserimento nei settori produttivi del Paese, ente ed associazioni operanti nel
settore dell’immigrazione da almeno tre anni possono essere previste attività
di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine.
2. Gli stranieri
che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti
nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della
chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.
3. Il regolamento
di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i
lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma
1.”.
Articolo 17
(Lavoro
stagionale)
1. L'articolo 24 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal
seguente:
(Lavoro stagionale)
1. Il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di
categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono
presentare richiesta
nominativa allo sportello
unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro
italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria
non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le
modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine
di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori Italiani
o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 22, comma 3.
1.
Lo sportello unico per l’immigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione
nel rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla
richiesta del datore di lavoro.
2.
L'autorizzazione
al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove
mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con
riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve
periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
3.
.II lavoratore stagionale,
ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia
rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di
precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
4.
Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con
le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti
di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonché eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione
dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
5.
Il datore di lavoro che occupa alle sue
dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso
sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.”.
Articolo 18
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26
del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è aggiunto il seguente:
7-bis.
“La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti
dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II della legge 22 aprile
1941, n.633 e successive modifiche e integrazioni relativi alla tutela del
diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la
revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione
del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.”.
(attività sportive)
All’articolo 27 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente
comma:
“5-bis.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta
del Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri
dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato
il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono
attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è
effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di
assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica.”.
Articolo 20
(Ricongiungimento familiare)
1.Alla lettera c), del comma 1
dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono
aggiunte le seguenti parole: “qualora non abbiano altri figli”.
2.La lettera d) del comma 1,
dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, è
abrogata.”
3. I commi 7, 8 e 9
dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono
sostituiti dai seguenti:
“7. La domanda
di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta
documentazione, è presentata allo sportello unico per
l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso
la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di
diniego del nulla osta. |
8. Trascorsi
novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può
ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata
dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e
della relativa documentazione. |
9. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il
visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.”. |
Articolo 21
(Centri di accoglienza e accesso
all'abitazione)
1.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è soppresso.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:
"1-bis.
L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri
non appartenenti a paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in
regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del
presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.".
Articolo 22
(aggiornamenti normativi)
1.
Nelle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio
1998 n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, tutte le
volte in cui ricorre, la locuzione “ufficio periferico del Ministero del
lavoro” si intende sostituita da “prefettura - ufficio territoriale
del Governo”.
Articolo 23
(disposizioni
di contrasto ai matrimoni simulati)
1.Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è
aggiunto il seguente:
“1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui alla lettera b)
del comma 1 è immediatamente revocato qualora sia accertato che al
matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal
matrimonio sia nata prole.”.
TITOLO II
Articolo
24
(permesso
di soggiorno per i richiedenti asilo)
1.L’ultimo periodo del comma 5
dell’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è sostituito dal seguente: “Il
questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste
nei successivi articoli 1 bis e 1ter, rilascia, su richiesta, un permesso di
soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di
riconoscimento”.
Articolo
25
(procedura
semplificata)
Dopo l’articolo 1 del decreto legge
30 dicembre 1989, n.416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono
inseriti i seguenti:
“Articolo 1 bis
a)
per
verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora
egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure
abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b)
per
verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali
elementi non siano immediatamente disponibili;
c)
in
dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere
ammesso nel territorio dello Stato.
2.Il trattenimento deve sempre
essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo
presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o
subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da
parte uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o
respingimento.
3.
Il trattenimento previsto per i casi di cui alla lettera a) del comma 2, e
quello di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 è attuato nei centri
di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento
emanato entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge. Il
medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le
modalità di gestione di tali strutture.
4.
Per il trattenimento di cui alla
lettera b) del comma 2 si osservano le norme di cui all’art. 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
5.
Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui al
successivo articolo 1 ter e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo
straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine
della procedura stessa.
Articolo 1 ter
Articolo 1-quater
1.La Commissione
centrale per il riconoscimento per lo status di rifugiato di
cui all’articolo 2 del D.P.R. 15.5.1990, n. 136 è trasformata in
Commissione nazionale per il diritto di asilo nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri
dell’interno e degli affari esteri. Essa è presieduta da un
prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle
libertà civili e dell’immigrazione e da un dirigente del
Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’Alto Commissario
delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione designa,
altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario,
può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione
nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime
commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in
tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3.Con il
regolamento di cui, all’articolo 1 bis, 2^ comma, saranno fissate le
modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali.
1.Il
comma 7 dell’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 come convertito
in legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.
2.Possono
essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che
non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate
dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità che saranno stabilite
con il regolamento di cui all’articolo 1 bis, comma 2.
1.Fino
all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 1 bis, comma 3,
rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali
(Disposizioni
di coordinamento)
Articolo 26
(norme finali)
1.
Nel
termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23
agosto 1988, n.400 all’emanazione delle norme di attuazione ed
integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione
delle disposizioni regolamentari
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n.394.
2.
Nel
termine di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1 della legge 23 agosto
1988, n.400 alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari
vigenti sull’immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto
di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b)
assicurare
la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati a riguardo o
in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c)
promuovere
le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3.
Dall’applicazione
degli articoli 2, 4, 14, 15 e 16 non derivano oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Articolo 27
(norma finanziaria)
1. Per fronteggiare gli oneri derivanti
dall’attuazione degli articoli 11, comma 3, 12, comma 1, e 25 è
autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l’anno 2002, di lire
200.000 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede:
a)
quanto
a lire 36.000 milioni per l’anno 2002 ed a lire 30.000 milioni per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo dei minori trasferimenti
all’INPS derivanti dalla soppressione della facoltà per i
lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati
in loro favore, nel caso in cui cessino l’attività lavorativa in
Italia e lascino il territorio nazionale;
b)
quanto
a lire 170.000 milioni a decorrere dall’anno 2003 mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001- 2003, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
2001, allo scopo utilizzando per lire 10.000 milioni l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per lire 130.000 milioni l’accantonamento relativo al
Ministero delle finanze e per lire 30.000 milioni l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.