Relazione illustrativa

 

Negli ultimi decenni si sono determinati gravi squilibri nel bacino del Mediterraneo con un flusso di emigrazione di vastissime dimensioni che investe tutti i Paesi dell’Europa Occidentale e in particolare l’Italia. Il  23 e 24 marzo 1987, tra l'altro, si sono riuniti a Tunisi i Ministri del lavoro di Italia, Tunisia, Algeria, Egitto, Francia, Grecia, Jugoslavia, Marocco, Spagna e Turchia, oltre ai rappresentanti della Lega Araba, dell’Ufficio internazionale del lavoro, e della Comunità Europea precisare un'intesa globale in relazione alla politica del mercato del lavoro.

 I gravi squilibri di una sproporzionata crescita demografica in rapporto alla crisi della occupazione, creano ineguaglianze distributive tra i Paesi della sponda nord e quelli della sponda sud del Mediterraneo. Secondo le tendenze di accrescimento demografico, da allora (1987) al 2015 la popolazione dei Paesi dell’Unione Europea aumenterebbe di 13 milioni di unità, mentre quella dei Paesi rivieraschi del Sud supererebbe i 170 milioni. Dal 1987 non si è attuato un piano operativo adeguato e si sono aggravate situazioni già spaventose dagli sviluppi difficilmente arrestabili e certamente non risolvibili soltanto con strumenti drastici, quale l'espulsione degli immigrati clandestini.

Il 14 ottobre 1995 davanti all’Unione Interparlamentare di Bucarest, è stato prodotto un testo approvato da 127 Paesi, che prevedeva un intervento internazionale dell’Europa a favore dell’Africa con investimenti economici curati dall’Europa. Il recente vertice euro-africano svoltosi al Cairo sul problema della cancellazione dei debiti dei popoli africani non ha avuto un risultato positivo. Non si ferma, dunque, il pericolo di una vera invasione dell’Europa da parte di popoli che sono alla fame, in preda ad una inarrestabile disoccupazione o a condizioni di sottoccupazione. Non si può, di converso, pensare di arrestare questo flusso migratorio ed il conseguente stato di illegalità con sanatorie indiscriminate.

 Nel frattempo si accresce il lavoro prestato "in nero", lo sfruttamento di ogni tipo di manodopera e la sua utilizzazione per ogni sorta di traffico illecito, compreso quello della droga, oltre al coinvolgimento degli immigrati in ogni forma di violenza. E' indispensabile, dunque, affrontare il problema di fondo concernente l'immigrazione clandestina in vario modo. Innanzitutto occorre dare nuovo impulso produttivo ai Paesi più poveri, cercando di ridurre le enormi differenziazioni economiche che si sono create all’interno dell’area mediterranea in un confronto internazionale, per elaborare un progetto diretto ad attuare una effettiva cooperazione e una politica globale per l’occupazione, rispettando un principio che è assoluto, quale vera espressione di civiltà e cioè che “ogni uomo non può essere sradicato dalla propria terra per motivi di lavoro”.

Sarà opportuno, pertanto, organizzare a breve termine un Convegno internazionale del Lavoro e della Cooperazione con la partecipazione dei Ministri del lavoro e degli affari esteri dell’Unione Europea, di quelli nord africani e dei rappresentanti della Lega Araba, anche sulla base delle precedenti prese di posizione del parlamento italiano del 22 febbraio 1990 e del 19 ottobre 1994 e dell’Unione Interparlamentare di Bucarest del 14 ottobre 1995 per discutere e attuare un piano trentennale di investimenti, iniziando dal Nord Africa, per dare lavoro a 20 milioni di africani in Africa.

Il presente disegno di legge si propone, comunque, il fine di rivedere sistematicamente la legislazione italiana concernente gli stranieri. Si tratta di uno specifico impegno assunto dal Governo finalizzato a razionalizzare e coordinare il fenomeno migratorio in relazione al suo trattamento sul piano del diritto interno.

Il provvedimento intende realizzare un intervento ampio ed organico sui principali testi legislativi concernenti gli stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea (il testo unico 25 luglio 1998, n.286 ed il decreto legge 30 dicembre 1989, n.416 (c.d. legge Martelli).

L’esigenza di innovare profondamente l’attuale disciplina in materia di immigrazione, ad oltre tre anni dall’entrata in vigore del testo unico approvato con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, costituisce oramai  una necessità ineludibile, unanimemente avvertita, tra coloro che, a vario titolo, operano nelle Istituzioni e nella società civile e che si trovano nell’impossibilità di offrire soluzioni adeguate alle problematiche che il fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria ha assunto nel nostro Paese.

La linea guida del provvedimento è quella di giustificare l’ingresso e la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni duraturi solo in relazione all’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa sicura e lecita, di carattere temporaneo o di elevata durata. A questa condizione sono garantite adeguate condizioni di lavoro e di alloggio, collegando il contratto di lavoro ad un impegno del datore di lavoro nei confronti del lavoratore e dello Stato e rendendo sempre possibile il rientro volontario nel Paese di origine, mediante una garanzia dei mezzi necessari.

       Il disegno di legge  tiene conto, oltre che dei mutamenti in corso del fenomeno in Italia e in Europa, della proposta di direttiva attualmente al vaglio del Consiglio europeo.

Gli elementi qualificanti della iniziativa del Governo concernono:

a). l’orientamento della cooperazione internazionale e degli aiuti a favorire l'adozione, da parte degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, di politiche di effettivo contrasto nei confronti dello sfruttamento criminale dell'immigrazione clandestina, e quindi di condivisione degli obiettivi di  lotta al traffico degli esseri umani ed a quelli connessi relativi ai traffici di droga, di armi e di prostituzione;

b) integrazione dell' extracomunitario fondata sul reale inserimento nel mondo del lavoro.   In tale prospettiva, ed in linea con la suindicata proposta di direttiva europea , viene prevista la nuova figura del contratto di soggiorno per lavoro, caratterizzato dalla prestazione da parte del datore di lavoro di una garanzia di adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero nonché dall’impegno dello stesso datore di lavoro al pagamento delle spese di rientro del lavoratore medesimo. Tale contratto diviene  requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.Con il sistema delineato, all’immigrato non comunitario si punta a garantire condizioni di vita e di lavoro decorose, invece della mera iscrizione nelle liste di collocamento, e lo si inserisce in un circuito di legalità che riduce i rischi di eventuali tentativi di reclutamento da parte della criminalità. La stipula del contratto di soggiorno avviene presso lo sportello unico per l’immigrazione, appositamente istituito presso la prefettura- Ufficio territoriale del Governo  non solo per facilitare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, ma anche al fine di snellire gli adempimenti burocratici connessi;

c) la durata del permesso di soggiorno per lavoro viene commisurata alla durata del  relativo contratto di soggiorno per lavoro;

d) . la determinazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro, che sarà predisposta anche con decreti infrannuali in base ai dati sull’effettiva richiesta di lavoro, prevedendo, tra l’altro, quote riservate ai lavoratori di origine italiana residenti in paesi non comunitari;

f). la soppressione dell'istituto dello sponsor, che nella sua attuazione, non ha raggiunto  l’ obiettivo di favorire l’ingresso nella realtà lavorativa dei lavoratori stranieri. E’ stata, contestualmente, introdotta una disposizione che privilegia gli stranieri che hanno svolto un percorso formativo nei loro paesi di origine, sulla base di programmi di formazione professionale approvati da pubbliche amministrazioni italiane;

g) l’ immediata operatività dell'espulsione dell' irregolare, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, in sostituzione delle vigenti disposizioni che prevedono un provvedimento preventivo di intimazione a lasciare il territorio dello Stato che nella sua applicazione si è rivelato una  forma per eludere sostanzialmente l’effettiva espulsione;

h).la razionalizzazione dei ricongiungimenti familiari, in particolare, eliminando la possibilità per lo straniero   di ricorrere all’istituto del ricongiungimento familiare per i parenti entro il terzo grado;

i) una procedura semplificata per il riconoscimento del diritto di asilo, garantendo la tutela da discriminazioni di qualsiasi tipo, ma al tempo stesso evitando che l'asilo sia impropriamente utilizzato per aggirare le disposizioni sull'immigrazione;

l). il coordinamento e il monitoraggio della normativa attraverso un apposito Comitato nazionale, che viene istituzionalizzato.

Fra gli strumenti normativi introdotti assume particolare rilevanza la previsione volta a collegare direttamente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla nuova figura del contratto di soggiorno. Il Governo ha inteso assicurare che il datore di lavoro offra idonee garanzie in ordine alla sistemazione alloggiativa dello straniero e alle eventuali spese per il rientro nel paese di origine. 

Infine il disegno di legge pone mano ad un vecchio problema ancora irrisolto. In attesa di una disciplina organica in materia di diritto di asilo, che si ritiene comunque di rinviare a quando saranno definite le procedure minime – identiche per tutta l’Unione Europea - attualmente in discussione a Bruxelles, mutuando proprio le norme attualmente al vaglio del Consiglio Europeo, il Governo ha ritenuto almeno di risolvere il problema costituito dalla domande di asilo realmente strumentali, ossia presentate al solo scopo di sfuggire all’esecuzione di un provvedimento di allontanamento ormai imminente. Finora la normativa vigente – l’articolo 1 della cd. legge Martelli – imponeva non solo la sospensione del provvedimento di allontanamento, ma anche la concessione di un permesso di soggiorno provvisorio in attesa del giudizio della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato che non sarebbe mai arrivato in quanto circa il novanta per cento dei presentatori di queste domande strumentali facevano poi perdere le loro tracce. La disciplina introdotta, invece, precedendo l’approvazione della Direttiva in esame, instaura – per quelle domande che si ritengono manifestamente infondate – una “procedura semplificata” che si concluderà entro i tempi previsti per il trattenimento nei Centri di permanenza temporanei.

In particolare:

L’articolo 1 reca misure agevolative in materia fiscale per  favorire le elargizioni per le iniziative di carattere umanitario nei Paesi non appartenenti all’OCSE e orienta, nel quadro degli accordi internazionali,  la cooperazione internazionale e gli aiuti non a scopo umanitario, all’adozione, da parte dei Paesi non appartenenti all’Unione europea, di politiche di attiva collaborazione al fine di contrastare efficacemente le organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria;

L’articolo 2 prevede la costituzione di un Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio dell’attuazione delle norme contenute nel testo unico. E’ questa una grave lacuna della normativa vigente alla quale si è tentato, fin ora di sopperire con provvedimenti amministrativi di dubbia efficacia e legati più a persone che ad istituti. Il testo unico è una normativa complessa che prevede di continuo provvedimenti interministeriali anche di una certa difficoltà. Un tavolo di lavoro, diviso nei livelli politico ed amministrativo servirà senz’altro – come una conferenza di servizio permanente – a dirimere problemi insorti ed a facilitare quella collaborazione delle diverse amministrazioni che dovrebbe essere la regola in ogni Stato moderno, visto anche che il cittadino chiede e pretende la soddisfazione dei suoi diritti dallo Stato e non fa distinzione fra i diversi ministeri ed altre amministrazioni assimilate.

L’articolo 3 sposta al 31 dicembre dell’anno precedente a quello al quale il decreto di programmazione di ingressi si riferisce il termine per la sua emanazione. Ciò per evitare ritardi che si ripercuotano sull’efficacia del sistema. Inoltre, viene abrogata la disposizione per la quale, in caso di mancata emanazione del decreto di programmazione dei flussi di lavoro, valgono le quote dell’anno precedente con una presunzione che non ha ragione di essere.

L’articolo 4 innova profondamente nella disciplina dell’ingresso per lavoro. Infatti, accanto ai normali requisiti per l’ingresso, il permesso di soggiorno potrà esser rilasciato solo ad avvenuta stipula di un “contratto di soggiorno”, incontro della volontà del datore di lavoro e del lavoratore, certificato, all’estero, dalla nostra rappresentanza diplomatica o consolare. La medesima certificazione sarà rilasciata, sempre dalla rappresentanza diplomatica o consolare e prima dell’ingresso dello straniero sul territorio nazionale, per l’accertamento dei requisiti per lo svolgimento di un lavoro autonomo.

       Una particolare cautela è stata posta per evitare contraffazioni dei documenti di ingresso e soggiorno, sia prevedendo particolari caratteristiche degli stessi, sia una particolare fattispecie criminosa.

 L’articolo 5 istituisce la nuova fattispecie civile del contratto di soggiorno per lavoro stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia ed un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, da sottoscriversi presso lo sportello unico per l’immigrazione, istituito presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale del Governo, mediante il quale si prevede, a pena di nullità, la garanzia da parte del datore di lavoro di un’adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore nonché l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

L’articolo 6, rispettando il disposto dell’articolo 5, comma 2, della proposta di direttiva comunitaria riguardante le condizioni d’ingresso per lavoro dei cittadini extracomunitari, dà la possibilità allo straniero che si trova legalmente in Italia ad altro titolo, di stipulare comunque il contratto di soggiorno con il datore di lavoro.

L’articolo 7 pone una sanzione all’obbligo, già previsto dal testo unico, di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza dell’ospitalità concessa allo straniero o della sua assunzione.

L’articolo 8 eleva da cinque ad sei anni il periodo di soggiorno per poter ottenere la carta di soggiorno. Appare questo un periodo di tempo più congruo per poter giudicare il complessivo inserimento dello straniero.

L’articolo 9 riafferma in capo al Ministro dell’interno il coordinamento dei controlli alle frontiere.

L’articolo 10 rende più stringenti le norme poste a contrasto del favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Il quarto comma disciplina la confisca dei beni sequestrati.

Il sesto comma introduca la possibilità per navi militari o in servizio di polizia di fermare in acque nazionali o internazionali imbarcazioni che si sospetta portino clandestini.

L’articolo 11 capovolge l’attuale impostazione della disciplina dell’espulsione. Se nell’originaria stesura del testo unico l’espulsione era, di regola, effettuata mediante intimazione e solo in determinati casi con l’accompagnamento alla frontiera con la conseguenza che la maggior parte degli intimati si guardava bene dal lasciare il territorio nazionale, con le modificazioni introdotte l’espulsione con accompagnamento alla frontiera diviene la regola ordinaria. L’intimazione rimane solo per alcuni limitati casi di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, assistita comunque dalla possibilità del trattenimento presso i centri di permanenza qualora sia rilevato un pericolo di fuga.

       Il periodo di divieto di reingresso previsto dall’articolo 13, comma 13, è portato a 10 anni. Il termine dei 10 anni è temperato dalla possibilità della sua riduzione, fino a cinque anni, in fase di adozione del decreto di espulsione.

L’articolo 12 detta nuove norme sull’esecuzione dell’espulsione. L’esperienza ha dimostrato che i trenta giorni ora previsti come massimo per il trattenimento nei Centri di permanenza temporanea non sono sufficienti per assicurare il riconoscimento del clandestino, presupposto indispensabile per il suo rimpatrio. Il nuovo termine di sessanta giorni dovrebbe consentire il riconoscimento della quasi totalità dei trattenuti.

L’articolo 13 reca disposizioni in tema di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. La norma prevede che lo straniero entrato illegalmente in Italia e detenuto in via definitiva con una pena, anche residua, di due anni, sia espulso in via alternativa alla rimanente pena da scontare. Se rientra illegalmente la detenzione in carcere è ripristinata. 

L’articolo 14 reca ulteriori specificazioni per la stesura del decreto di programmazione dei flussi.

L’articolo 15, nel sostituire l’intero articolo 22 del t.u. vigente detta la disciplina, nonché le modalità operative per la sottoscrizione da parte del lavoratore straniero del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

L’articolo 16 prevede titoli di prelazione nel collocamento dei lavoratori stranieri derivanti dall'aver frequentato corsi di formazione ed addestramento professionale organizzati all'estero da enti abilitati.

L’articolo 17 detta disposizioni in materia di lavoro stagionale con le quali si provvede a coordinare tale ipotesi di lavoro con la nuova procedura indicata dall’articolo 16, sostitutivo dell’articolo 22 attualmente vigente.

L’articolo 18 reca la previsione punitiva e la revoca del permesso di soggiorno per chi produce, smercia  o distribuisce prodotti falsi o contraffatti.

L’articolo 19 rimetto al Ministro per i beni e le attività culturali il compito di determinare il limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva  a titolo professionistico.

L’articolo 20 riduce la possibilità del ricongiungimento familiare al coniuge e ai figli minori. Modula diversamente il ricongiungimento del genitore a carico, prevedendo l’ipotesi dell’impossibilità di altro sostegno nel paese di origine. 

L’articolo 21 specifica che le misure di integrazione sociale sono riservate agli immigrati in regola con il permesso di soggiorno.

L’articolo 22 reca una norma generale resa necessaria dalla nuova organizzazione e denominazione delle strutture periferiche dello Stato.

L’articolo 23 prevede la revoca del permesso di soggiorno nelle ipotesi di matrimonio simulato e finalizzato unicamente ad ottenere la possibilità di soggiornare in Italia.

 

Il Titolo II  (articoli 24 e 25) è dedicato alla revisione delle norme in materia di diritto d'asilo con riferimento alle domande presentate in modo strumentale, al solo fine di procrastinare od evitare un provvedimento di allontanamento per irregolarità di soggiorno

Il riconoscimento dello status di rifugiato è, infatti, ancora regolato dall’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito con legge 28 febbraio 1990 n. 39 (cd. legge Martelli).

       Tale normativa prevede che a chi presenti una domanda di asilo - indipendentemente dalla sua posizione di regolare, irregolare, sottoposto a procedimento di allontanamento o altro - sia concesso un permesso di soggiorno in attesa della definizione della richiesta.

       Molte sono le istanze proposte da clandestini al solo scopo di procrastinare gli effetti od evitare del tutto - facendo perdere le tracce - il provvedimento di allontanamento.

       In sede comunitaria è in discussione un progetto di direttiva che regola lo standard minimo delle procedure che gli Stati membri devono adottare per il riconoscimento dello status di rifugiato. Tale progetto prevede, all’interno del principio generale della non trattenibilità dei richiedenti asilo per il mero fatto di esaminare la loro istanza, alcune eccezioni (articolo 11), nonché una c.d. procedura semplificata (art.27 e segg.) per esaminare quelle domande che si presumono manifestamente infondate; l’esito sfavorevole di questa procedura semplificata, salvo l’obbligo di rispondere (art.33, comma 3) - anche negativamente - all’istanza del richiedente asilo che chiede di rimanere sul territorio nazionale per tutta la durata dell’eventuale ricorso, non impone agli Stati membri di sospendere gli effetti di una decisione sfavorevole di primo grado in attesa dell’esito del ricorso.

       In attesa di una disciplina organica sul diritto di asilo, il disegno di legge intende correggere l’obbligatorietà della concessione del permesso di soggiorno contenuto nell’articolo 1 della c.d. legge Martelli, mutuando proprio dalla proposta di direttiva attualmente in discussione a Bruxelles i casi in cui è possibile trattenere il richiedente asilo (comma 1 dell’articolo 1bis proposto), nonché la possibilità di allontanamento dopo il primo grado concessa dalla procedura accelerata (comma 5 dell’art.1ter proposto).

Vengono così disciplinati una serie di casi per i quali è possibile trattenere o continuare a trattenere i richiedenti asilo, sulla base di un procedimento - quale quello conseguente alla violazione delle norme di ingresso sul territorio - già avviato prima della richiesta di asilo. Il trattenimento dovrebbe durare fino all’esito della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.

Ovviamente, perché la procedura funzioni, è necessario che la procedura accelerata si esaurisca prima dello scadere del termine previsto per il trattenimento. Per tale ragione appare comunque opportuno un potenziamento della Commissione centrale per la concessione dello status di rifugiato o la creazione di sue sezioni periferiche.

 

Il Titolo terzo (articoli 26 e 27) contiene le disposizioni concernenti l'entrata in vigore e la predisposizione dei regolamenti di attuazione ed integrazione del provvedimento, nonché una precisazione in merito all'assenza di oneri finanziari per l'attuazione degli articoli 2, 4, 14, 15, 16.

E’ , inoltre, individuata la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 11, comma 3, 12, comma 1 e 25.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di disegno di legge recante “modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed al decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39”

 

proposto dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell’interno, dal Ministro per le riforme istituzionali;dal Ministro per le politiche comunitarie,

 

di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro della difesa, il Ministro delle attività produttive, il Ministro per le infrastrutture e trasporti, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per le pari opportunità, il Ministro per l’innovazione tecnologica, il Ministro per gli italiani nel mondo


 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

 

Articolo 1

(Cooperazione con stati stranieri)

 

  1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 13-bis, comma 1, alla lettera i-bis), dopo le parole “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)” sono aggiunte le seguenti: “ delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico”;
    2. all’articolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies), dopo le parole “a favore delle ONLUS” sono aggiunte le seguenti: “ , nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;”.

 

  1. Nella elaborazione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei paesi non appartenenti all’Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai paesi interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria.

 

3  Alle minori entrate dovute dall'applicazione del comma 1, valutate in lire 24 miliardi per l'anno 2003 ed in lire 14 miliardi a decorrere dall'anno 2004, si provvede con le maggiori entrate connesse alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro degli immigrati, derivanti dal presente provvedimento.


 

 

 

Articolo. 2

(Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio)

 

1.       Dopo l’articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente:

 

“Articolo 2-bis

 (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

 

 

1.          È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente decreto.

2.          Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione.

3.           Per l’istruttoria delle questioni di competenza del Comitato è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunità e delle politiche comunitarie, dell’innovazione e tecnologie, e dai Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, delle attività produttive, dell’istruzione, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all’attuazione delle disposizioni del presente decreto.

4.          Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno ed il Ministro per le politiche comunitarie sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio.


 

 

 

 

Articolo 3

(politiche migratorie)

 

1)    Il comma 4, dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dal seguente:

“4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  le competenti Commissioni parlamentari,  sono annualmente definite, entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.”.


 

Articolo  4

(permesso di soggiorno)

 

1.             Al comma 1, dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo le parole “permesso di soggiorno rilasciati”, sono inserite le seguenti: “,anche per la durata,”;

2.             Al comma 3, dell’articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo le parole “la durata del permesso di soggiorno” sono aggiunte le seguenti: “non rilasciati per motivi di lavoro”.

3.             Al comma 3, dell'articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le lettere b) e d) sono abrogate.

4.             Dopo il comma 3, dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale la durata complessiva di nove  mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato la durata di un anno.

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la durata di  due anni.

“3-ter.Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente in caso di abuso.

3-quater.  Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente Testo Unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5, dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9, dell’articolo 22. Uguale comunicazione è data al Ministero dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all’articolo 29.

3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a  due anni”.

 

5.    Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito  dal seguente:

"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lett.c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) dello stesso comma e trenta nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal  presente decreto. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.".

 

6.    Il comma 8, dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell'azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno.”.

7. Dopo il comma 8, dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il    seguente:

“8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero redige documenti falsi o ne altera di autentici al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con le pene previste dall’articolo 476 codice penale.  La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.”.


 

 

Articolo 5

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

1.Dopo l’articolo 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente articolo:

 

“Articolo 5 bis

(contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene, a pena di nullità:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore; 

 b) limpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

2. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.”.


 

 

Articolo 6

(facoltà inerenti il soggiorno)

 

  1. Al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole “prima della sua scadenza,” inserire le seguenti: “e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 da parte dell’ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza”.

 

 

 

Articolo 7

(sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore di lavoro)

 

 

 

1. All’articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni.”.

 


 

 

 

Articolo 8

(Carta di soggiorno)

 

1.              Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: “sei anni”.

 


 

 

 

Articolo 9

(Coordinamento dei controlli di frontiera)

 

 

1.              Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:

“1.-bis Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen, ratificato con legge 30 settembre 1993, n.388.”.


 

 

Articolo 10

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

  1. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole “nel territorio dello Stato” sono inserite le seguenti: “ovvero l’ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato”.
  2. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

3.“Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto al fine di lucro o in concorso con due o più persone utilizzando servizi di trasporto internazionale o documenti contraffatti ovvero quando il fatto riguarda l’ingresso di cinque o più persone è punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico.”

3.Dopo il comma 3 dell’ art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono inseriti i seguenti:

3-bis “Chiunque compia attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in violazione delle norme del presente Testo Unico.”

3-ter. : “Alle persone condannate per i fatti di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354.”

 

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 sono inseriti i seguenti:

" 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale, o nella zona contigua, una nave, che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti,  può fermarla, sottoporla ad ispezione  e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla, conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9 ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte delle navi da guerra nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.".

 


 

 

 

Articolo 11

(espulsione amministrativa)

 

1. II comma 3, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:

" 3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di persone concorrenti nei reato o imputate in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, a norma dell'articolo 14.”.

 

2.Dopo il comma 3, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono inseriti i seguenti:

" 3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5 del codice di procedura, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3 bis e 3 ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14.

3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

3    sexies. Il nullaosta all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 del presente decreto. ".

 

3. Il comma 4, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente : 

“4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.”.

 

4. Il comma 5, dell’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

“5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni.  Il questore dispone l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del provvedimento.”.

 

5. Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dal seguente:

"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria, Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, nonché ove necessario, da un interprete".

 

6. I commi 6, 9 e 10 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono abrogati.

 

7. Il comma 13, dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è sostituito dai seguenti:

13. “Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

13bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.

13ter Per i reati di cui ai commi 13 e 13bis è sempre consentito l’arresto in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi del comma 13 bis è consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del fatto si procede con rito direttissimo”.

 

8. Sostituire il comma 14 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 con il seguente:

“14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia.”.


 

 

 

Articolo 12

(Esecuzione dell'espulsione)

 

1.         “Il comma 5 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:

“5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 sono aggiunti i seguenti:

“5-bis  Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione o il respingimento il questore ordina allo straniero  di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma precedente, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento  alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero, nuovamente espulso ai sensi del comma 5 ter, che si trattiene senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

5 quinquies Per i reati previsti ai commi 5 ter e 5 quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.”.

 


 

 

Articolo 13

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

 

1. L’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 16

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione

 

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

3. L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14, dell’arrticolo 13, la sanzione sostitutiva è revocata dal Giudice competente.

5. Nei confronti dello Straniero detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l’espulsione, sempre che ne sia certa l’identità. L’espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

6. Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

7. L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L’espulsione è esguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 

8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.

 

 


 

 

 

Articolo 14

(Determinazione dei flussi di ingresso)

 

1.Al comma 1, dell’articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 dopo le parole: “quote riservate” sono inserite le seguenti: “ ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, nonché”.

 

2.Dopo il comma 4 dell'art.21 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:

"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati dall’anagrafe informatizzata istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.”.


Articolo 15

 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)

 

1.    L’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 22

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

1.      In ogni Provincia è istituito presso la prefettura, ufficio territoriale di Governo, uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2.    Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza:

a)     richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;

b)    idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c)     la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel paese di provenienza;

d)    dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3.    Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4.   Lo sportello unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva,  gli eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda di lavoratore nazionale o comunitario, il centro trasmette all’ufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

5.   Lo sportello unico per l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nullaosta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

6.   Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha rilasciato il nullaosta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato ed, a cura di quest’ultima, trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego competente.

7.   Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da un milione a cinque milioni di lire. Per l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il prefetto.

8.      Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9.      Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede all’attribuzione del codice fiscale.

10.   Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.

11.    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

12.   Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l’arresto da  tre mesi ad un anno e con l’ammenda di lire cinque milioni per ogni lavoratore impiegato.

13   Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

15.  I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.”.

 

2. All’articolo 26, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente periodo: “ La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-ter per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.”.

 


 

 

Articolo 16

(prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro)

 

1. L’articolo 23  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 è sostituito dal seguente:

 

“Articolo 23

(titoli di prelazione)

 

1. Nell’ambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro e della solidarietà sociale e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, ente ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei paesi di origine.

2. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente decreto.

3. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.”.


Articolo 17

(Lavoro stagionale)

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

“Articolo 24

(Lavoro stagionale)

1.   Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori Italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni dell’articolo 22, comma 3.

1.                 Lo sportello unico per l’immigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.

2.                  L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

3.                 .II lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.

4.                  Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.

5.                  Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.”.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 18

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

 

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è aggiunto il seguente:

7-bis. “La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II della legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modifiche e integrazioni relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.”.


 

 

 

Articolo19

(attività sportive)

 

All’articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica.”.

 


 

 

Articolo 20

(Ricongiungimento familiare)

 

1.Alla lettera c), del comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono aggiunte le seguenti parole: “qualora non abbiano altri figli”.

 

2.La lettera d) del comma 1, dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, è abrogata.”

 

3. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono sostituiti dai seguenti:

“7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione,  da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.”.


 

 

 

Articolo 21

(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)

 

1.              L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è soppresso.

 

2.              Dopo il comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 è inserito il seguente:

"1-bis. L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.".

 


 

Articolo 22

(aggiornamenti normativi)

 

1.              Nelle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, tutte le volte in cui ricorre, la locuzione “ufficio periferico del Ministero del lavoro” si intende sostituita da “prefettura - ufficio territoriale del Governo”.

 

 

 


 

 

 

 

Articolo 23

(disposizioni di contrasto ai matrimoni simulati)

 

1.Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo  25 luglio 1998, n.286, è aggiunto il seguente:

“1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.”.

 

 


TITOLO II

Disposizioni in materia di asilo

 

 

Articolo 24

(permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)

 

1.L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è sostituito dal seguente: “Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste nei successivi articoli 1 bis e 1ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento”.


 

Articolo 25

(procedura semplificata)

 

Dopo l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti:


 

“Articolo 1 bis

 

  1. Il richiedente asilo non può esser trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nei seguenti casi:

a)                 per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b)                per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c)                 in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2.Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto per i casi di cui alla lettera a) del comma 2, e quello di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture.

4. Per il trattenimento  di cui alla lettera b) del comma 2 si osservano le norme di cui all’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui al successivo articolo 1 ter e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

 

 

 

 


 

 

 

Articolo 1 ter

 

  1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 1 -bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.
  2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1-bis, il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all’art. 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore  provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro 15 giorni, provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
  3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1-bis, il questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all’art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l’espletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro 15 giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
  4. L’allontanamento non autorizzato dai centri di cui all’art. 1-bis, comma 4 equivale a rinuncia alla domanda.
  5. Lo Stato italiano è competente all’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata con legge 23 dicembre 1993, n.563.
  6. L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro 15 giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.

 

 

Articolo 1-quater

 

  1. Presso gli uffici territoriali del Governo che saranno indicati con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell’Interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da  un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni potranno essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri.
  2. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore  provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro 30 giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
  3. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente

 

Articolo 1-quinquies

 

1.La Commissione centrale per il riconoscimento per lo status di rifugiato di cui all’articolo 2 del D.P.R. 15.5.1990, n. 136 è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa  un rappresentante del delegato in  Italia dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.

 

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status  concessi.

 

3.Con il regolamento di cui, all’articolo 1 bis, 2^ comma, saranno fissate le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

 

 

Articolo 1-sexies

 

            1.Il comma 7 dell’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 come convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

 

            2.Possono essere concessi contributi a richiedenti asilo in condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui all’articolo 1 bis, comma 2.

 

Articolo 1-septies

 

            1.Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 1 bis, comma 3, rimangono in vigore la normativa e le procedure attuali

 

 

           

 

 

 


 

 

 

TITOLO III

(Disposizioni di coordinamento)

 

Articolo 26

(norme finali)

 

 

1.                 Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.400 all’emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni regolamentari  contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394.

2.                 Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge  23 agosto 1988, n.400 alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull’immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:

a)     razionalizzare l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

b)    assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;

c)     promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

3.                 Dall’applicazione degli articoli 2, 4, 14, 15 e 16 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.


Articolo 27

(norma finanziaria)

 

 

 

1.     Per fronteggiare gli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 11, comma 3, 12, comma 1, e 25 è autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l’anno 2002, di lire 200.000 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede:

a)     quanto a lire 36.000 milioni per l’anno 2002 ed a lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo dei minori trasferimenti all’INPS derivanti dalla soppressione della facoltà per i lavoratori extracomunitari di richiedere la liquidazione dei contributi versati in loro favore, nel caso in cui cessino l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale;

b)    quanto a lire 170.000 milioni a decorrere dall’anno 2003 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001- 2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo utilizzando per lire 10.000 milioni l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lire 130.000 milioni l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per lire 30.000 milioni l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.        Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

      occorrenti variazioni di bilancio.