(12/9/2001)

 

NOTA SULLE MODIFICHE PIU’ RILEVANTI DA APPORTARE ALLA BOZZA DI DDL SULL’IMMIGRAZIONE

 

 

Alla luce dell’esperienza maturata in questi anni, lo schema di disegno di legge ull’immigrazione, attualmente all’esame dei ministeri competenti, non sembra idoneo a favorire l’innalzamento del tasso di regolarita’ del fenomeno.

 

 

1) In particolare, il testo sembra carente rispetto all’esigenza – da tutti ormai riconosciuta (si veda anche la recente Comunicazione della Commissione su una politica comunitaria in materia di immigrazione) – di favorire possibilita’ di incontro legale tra domanda e offerta di lavoro sul territorio italiano (indispensabili per tutte le attivita’ associate a lavori a bassa qualificazione – si pensi ai servizi alla persona - per le quali il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore e’ imprescindibile).

 

Tali possibilita’ sono associate, nel’ambito della normativa vigente, all’ingresso per “inserimento nel mercato del lavoro” a seguito di prestazione di garanzia da parte di terzi (art. 23, co. 1-3) ovvero di “auto-sponsorizzazione” (art. 23, co. 4).

 

La scelta di sopprimere l’art. 23 del Testo unico, producendo la cancellazione di questo meccanismo, distrugge l’unica chance di ricerca legale di lavoro sul posto e costringe i lavoratori che aspirino a trovare inserimento lavorativo nel nostro paese a migrare illegalmente.

 

Si raccomanda quindi di evitare l’abrogazione dell’art. 23 del Testo unico.

 

 

2) Il dispositivo della stipula del cosiddetto “contratto di soggiorno” riproduce, nella sostanza, quello della “chiamata nominativa” previsto dall’art. 22 del Testo unico. Il limite principale della chiamata nominativa e’ rappresentato dal fatto che, potendo oggi riguardare solo stranieri soggiornanti nel paese d’origine, non consente l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro. Mentre questo non inficia la possibilita’ di instaurare rapporti di lavoro caratterizzati da alta qualificazione, i settori a bassa qualificazione risultano, ancora una volta, penalizzati.

 

Un notevole miglioramento della situazione esistente si otterrebbe stabilendo che la richiesta di un contratto di soggiorno (e del conseguente permesso di soggiorno per lavoro) possa essere effettuata anche dallo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (turismo incluso). Tale possibilita’ e’ esplicitamente contemplata dalla proposta di Direttiva sulle condizioni di ingresso per lavoro subordinato e autonomo presentata in luglio dalla Commissione europea.

 

 

3) Per ottenere un alto tasso di regolarita’ del fenomeno e’ necessario evitare che la posizione dello straniero riguardo al soggiorno sia mantenuta in condizioni di precarieta’ per un tempo troppo lungo. In questo senso, l’innalzamento del numero di anni di soggiorno legale necessario per accedere a una carta di soggiorno (permesso di soggiorno di durata illimitata) ha effetti deleteri. Si raccomanda, invece, di chiarire come l’anzianita’ di soggiorno legale non debba essere azzerata – come oggi succede - dalla semplice modifica del titolo di soggiorno.

 

 

4) Il ricongiungimento familiare consente di dare piena attuazione a un diritto fondamentale della persona. Non puo’ quindi essere condizionato al rispetto di requisiti di carattere economico che nulla hanno a che spartire con la giusta esigenza di garantire normali condizioni di vita al nucleo familiare.

 

Si raccomanda quindi di modificare la disposizione vigente, in base alla quale lo straniero che chieda di ricongiungersi con i propri familiari deve dimostrare di disporre di un alloggio che soddisfi i requisiti – eccessivamente stringenti perfino per molte famiglie italiane - previsti dalle leggi regionali per l’edilizia popolare.

 

 

5) Il trattenimento dello straniero che presenti domanda di asilo e’ accettabile – in centri appositi, distinti dai centri di trattenimento per espellendi – quando vi siano elementi che possono far ritenere che la richiesta sia stata avanzata al solo scopo di sottrarsi a un provvedimento di espulsione o di respingimento. Si raccomanda quindi di non estendere tale possibilita’ di trattenimento al caso dello straniero che, irregolarmente presente sul territorio dello Stato, si presenti di propria iniziativa in questura per presentare la domanda. In tale caso, infatti, l’emersione spontanea dalla condizione di soggiorno irregolare deve far presumere che la richiesta di asilo sia presentata in buona fede.

 

 

6) Lo straniero che sia stato ammesso alla procedura di riconoscimento dello status di rifugiato deve avere la possibilita’ di vivere in condizioni di dignita’. E’ necessario che la normativa vigente sia modificata prevedendo – in accordo con la recente proposta di Direttiva sugli standard minimi di accoglienza dei richiedenti asilo - una copertura assistenziale per tutta la durata della procedura di esame della domanda (ricorsi inclusi), come pure la possibilita’ di accesso ad attivita’ di lavoro o di studio quando la durata della procedura (ricorsi inclusi) ecceda un limite prefissato.