(Sergio Briguglio 18/9/2001)
NUOVE NORME E MODIFICHE INTRODOTTE DAL DDL
APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 14 SETTEMBRE 2001 (VERSIONE
PRELIMINARE)
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
1.
Al
fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative umanitarie, di
qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a.
all’articolo
13-bis, comma 1, alla lettera i-bis), dopo le parole “organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS)” sono aggiunte le seguenti:
“ delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico”;
b.
all’articolo
65, comma 2, alla lettera c-sexies), dopo le parole “a favore delle
ONLUS” sono aggiunte le seguenti: “ , nonché le iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico;”.
2.
Nella
elaborazione e revisione dei
programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo
umanitario nei confronti dei paesi non appartenenti all’Unione europea,
il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai paesi
interessati al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell’immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione,
nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione
giudiziaria,
anche con riferimento al trasferimento di persone condannate.
3 Agli oneri derivanti
dall’applicazione del comma 1, che si valutano in
lire……… si provvede
mediante………………
TESTO ORIGINARIO
(INCOMPLETO: MANCANO LE MODIFICHE APPORTATE IN BASE ALLA DELEGA LEGISLATIVA) |
MODIFICHE APPORTATE DAL DDL (le soppressioni sono indicate dal simbolo (…)) |
TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI |
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LA DISCIPLINA
DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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TITOLO
I |
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PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 |
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(Ambito di applicazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
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1.
Il presente testo unico, in attuazione dell’articolo 10, secondo comma,
della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di
seguito indicati come stranieri. |
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2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più
favorevoli, e salvo il disposto
dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40. |
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3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti
concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad
apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente
testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e
internazionali più favorevoli comunque vigenti nel territorio dello
Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, è emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. |
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7. Prima dell’emanazione, lo schema di regolamento di cui al
comma 6 é trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere
delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in
mancanza del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti e doveri dello straniero) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o
nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti. |
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2. Lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità,
essa è accertata secondo i criteri e le modalità previste dal
regolamento di attuazione. |
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3.
La Repubblica italiana, in
attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata
con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie
parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai
lavoratori italiani. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
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5.
Allo straniero è riconosciuta
parità di trattamento con il cittadino relativamente alla
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti
con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei
limiti e nei modi previsti dalla
legge. |
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6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ciò non sia possibile,
nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella
indicata dall'interessato. |
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7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è
cittadino e di essere in ciò agevolato da ogni pubblico ufficiale
interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità
di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di
informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la
rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del Paese a cui
appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad
adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libertà
personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei
minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far
pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
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8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui
all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche più
favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di
cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano é comunque tenuto
all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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“Articolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1.
È istituito il Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio delle disposizioni del presente decreto. |
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Art. 3 |
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(Politiche migratorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell’assistenza e nell’integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale,
predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla
politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento
programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell’Interno presenta
annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
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2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
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3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi
di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti
a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione
culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle
diversità e delle
identità culturali delle persone, purché non confliggenti con
l’ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un
positivo reinserimento nei Paesi
di origine. |
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4. Con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti
Commissioni parlamentari, sono
definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del
documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per
esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell’articolo 20. I
visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro
autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote è disciplinata in conformità con gli
ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell’anno
precedente. |
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri interessati, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e
le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 31
dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto,
sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20.
Qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori decreti possono essere
emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri provvede, in via transitoria, con proprio decreto,
nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente |
5.
Nell’ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dell’obbiettivo di rimuovere
gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e
degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti all’alloggio, alla lingua,
all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana. |
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6. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto
con il Ministro dell’interno, si provvede all’istituzione di
Consigli territoriali per l’immigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la
Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel
soccorso e nell’assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro,
con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi
da attuare a livello locale. |
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
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8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al
Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto è emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO II |
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DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E
L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I
DISPOSIZIONI SULL’INGRESSO E IL SOGGIORNO
Art. 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo
straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del
visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i
casi di forza maggiore, soltanto
attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti. |
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2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al
rilascio del visto di ingresso l’autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in
lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero
relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto
di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e
motivato che deve essere comunicato all’interessato unitamente alle
modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini
del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all’autorità di frontiera. |
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3. Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli
obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali,
consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che
dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di
mezzi di sussistenza sufficienti
per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di
soggiorno per motivi di lavoro, anche
per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui all’articolo 3, comma 1. Non
potrà essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali
requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno
dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone, con i limiti e le
deroghe previsti nei suddetti accordi. |
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4.
L’ingresso in Italia può essere consentito con visti per
soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga
durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di
soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto.
Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dall’Italia ovvero a norme comunitarie. |
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5.
Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di
revisione o modifica dell’elenco dei Paesi i cui cittadini siano
soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da
accordi internazionali in vigore. |
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6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7. L'ingresso è
comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità
prescritti con il regolamento di attuazione. |
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Art. 5 |
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(Permesso di soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che
siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato
dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione
europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. |
1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati,anche
per la durata, a norma del
presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato
appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da
specifici accordi. |
2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste
dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere
speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per
motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e
per l’esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura ,
ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze. |
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3.
La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto
d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non
può comunque essere: |
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto
d’ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in
attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La
durata non può comunque essere: |
a) superiore
a tre mesi, per visite, affari e
turismo; |
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b) superiore
a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei
settori che richiedono tale estensione; |
b) (…); |
c) superiore
ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per
formazione debitamente certificata;
il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di
corsi pluriennali; |
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d) superiore
a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato
e per ricongiungimenti familiari; |
d) (…); |
e) superiore
alle necessità
specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
unico o dal regolamento di attuazione. |
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3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è
rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di
cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno
per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non
può superare: |
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a) in relazione ad uno o più contratti di
lavoro stagionale la durata complessiva di nove mesi; |
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b) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato la durata di un anno. |
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c) in relazione ad un contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato la durata di due anni. |
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“3-ter.Allo
straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito
per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti
di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito
nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso
è revocato immediatamente in caso di abuso. |
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3-quater. Possono inoltre soggiornare nel
territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per
lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
Rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 26 del presente Testo Unico. Il
permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un
periodo di due anni. |
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3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per
lavoro autonomo, ai sensi del comma 5, dell’articolo 26, ne dà
comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e
all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma
9, dell’articolo 22. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di
cui all’articolo 29. |
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3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare,
ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non
può essere superiore a
due anni |
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della
scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per
il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico.
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento
di attuazione, il permesso di
soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella
stabilita con il rilascio iniziale. |
4.
. Il rinnovo del permesso di
soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in
cui risiede, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al
comma 3-bis, lett.c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b)
dello stesso comma e trenta nei restanti casi, ed è sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente decreto.
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una
durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. |
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o
vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne
consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità
amministrative sanabili. |
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6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere
altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali,
resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di
soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri
motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali dello Stato italiano. |
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7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo
equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente
all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a
dichiarare la loro presenza al questore con le modalità e nei termini
di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della
dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila.
Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel
territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione
amministrativa. |
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8.
Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati su modelli a
stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati
dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio
dell'Unione europea il 16 dicembre 1996. |
8. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi
da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell'azione
comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996,
riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno. |
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8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno,
un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di
autentici, ovvero redige documenti falsi o ne altera di autentici al fine di
determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di
soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con le pene previste
dall’articolo 476 codice penale.
La pena è aumentata se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale |
9.
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro
venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e
dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero,
in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in
applicazione del presente testo unico. |
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Articolo 5 bis
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(contratto
di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di
uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene, a
pena di nullità: |
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a) la garanzia da parte del datore di lavoro di
una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore; |
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b)
l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di
rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. |
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2. Il contratto di soggiorno per lavoro è
sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo
sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede
o ha sede legale il datore di lavoro secondo le modalità previste nel
regolamento di attuazione |
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Art. 6 |
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(Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
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r.d.
18 giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2°, e 148) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre
attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione può essere convertito, comunque prima della sua
scadenza, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione. |
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre
attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno
per lavoro ovvero il rilascio della certificazione della sussistenza dei
requisiti previsti dall’articolo 26 da parte dell’ufficio
territoriale del Governo competente per il luogo di residenza, in permesso di soggiorno per motivi
di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,
secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione. |
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
|
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno è punito
con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. |
|
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello
straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici. |
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5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito,
da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e
dei familiari conviventi nel territorio dello Stato. |
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6.
Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può
vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in località che
comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è
comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica
sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono
al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica. |
|
7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso
la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.
Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla
questura territorialmente competente. |
|
8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. |
|
9.
Il documento di identificazione
per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato con
decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio,
salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi
internazionali. |
|
10.
Contro i provvedimenti di cui all’articolo 5 e al presente articolo
è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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Art. 7 |
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(Obblighi dell’ospitante e del datore di
lavoro) |
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(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147) |
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1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero
o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle
proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento
di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato,
è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza. |
|
2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante,
quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento
di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile
ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed
il titolo per il quale la comunicazione è dovuta . |
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2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire trecentomila a lire due milioni |
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Art. 8 |
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(Disposizioni particolari) |
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(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art. 9 |
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(Carta di soggiorno) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno
cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente
un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito
sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può
richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé,
per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno
è a tempo indeterminato. |
1.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni,
titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero
indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente
per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al
questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge
e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo
indeterminato. |
2.
La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero
coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di
cittadino di uno Stato dell’Unione europea residente in Italia. |
|
3.
La carta di soggiorno è
rilasciata sempre che nei
confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei
delitti di cui
all’articolo 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi,
all’articolo 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di
condanna, anche non definitiva,
salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa
sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente
comma. Qualora non debba essere disposta l’espulsione e ricorrano i
requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno.
Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca
della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente. |
|
4.
Oltre a quanto previsto per lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno può: |
|
a) fare
ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto; |
|
b) svolgere
nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la
legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino; |
|
c) accedere
ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo
che sia diversamente disposto; |
|
d) partecipare
alla vita pubblica locale, esercitando anche l’elettorato quando
previsto dall’ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C
della Convenzione sulla
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale,
fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992. |
|
5.
Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l’espulsione
amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine
pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una
delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646,
sempre che sia applicata, anche
in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19
marzo 1990, n. 55. |
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CAPO II |
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CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
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ED ESPULSIONE |
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Art. 10 |
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(Respingimento) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso
nel territorio dello Stato. |
|
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì
disposto dal questore nei confronti degli stranieri: |
|
a) che
entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera,
sono fermati all’ingresso o subito dopo; |
|
b) che,
nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel
territorio per necessità di pubblico soccorso. |
|
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto
a prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente
in possesso dello
straniero. |
|
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico,
il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l’adozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari. |
|
5.
Per lo straniero respinto è prevista l’assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera. |
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6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati
dall’autorità di pubblica sicurezza. |
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Art. 11 |
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(Potenziamento e coordinamento dei controlli di
frontiera) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri
adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento,
anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali . |
|
|
1.-bis Il Ministro dell’interno, sentito,
ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza
pubblica emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei
controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro
dell’interno promuove altresì apposite misure di coordinamento
tra le autorità italiane competenti in materia di controlli
sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di
controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen,
ratificato con legge 30 settembre 1993, n.388. |
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti è data
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione. |
|
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari
ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
|
4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’interno promuovono
le iniziative occorrenti, d’intesa con i Paesi interessati, al fine di
accelerare l’espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare l’efficacia dei provvedimenti previsti dal
presente testo unico. A tale fine, le intese di collaborazione possono
prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorità dei Paesi
interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei
limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal
Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. |
|
5.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
all’interno della zona di transito. |
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Art. 12 |
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(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni. |
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli
stranieri nel territorio dello Stato ovvero l’ingresso degli stranieri, presenti illegalmente in
Italia, nel territorio di un altro Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino
a tre anni e con la multa fino a
lire trenta milioni. |
2.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria
prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno
comunque presenti nel territorio dello Stato. |
|
3.
Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso
tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei
casi in cui il fatto è commesso mediante l’utilizzazione di
servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da
quattro a dodici anni e
della multa di lire
trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito
l’ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è
commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori
da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e
della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è
stato favorito l’ingresso in violazione del presente testo unico. |
3. Chiunque compia attività dirette a
favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente decreto al fine di lucro o in
concorso con due o più persone utilizzando servizi di trasporto
internazionale o documenti contraffatti ovvero quando il fatto riguarda
l’ingresso di cinque o più persone è punito con la pena
della reclusione da quattro a dodici anni e la multa di lire trenta milioni
per ogni straniero di cui è stato favorito l’ingresso in
violazione del presente testo unico |
|
3-bis. Chiunque compia attività dirette a
favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente Testo Unico al fine di
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione, è punito con la reclusione da 5 a quindici anni e
con la multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è
stato favorito l’ingresso in violazione delle norme del presente Testo
Unico. |
|
3-ter. Alle persone condannate per i fatti di
cui ai commi 3 e 3-bis si applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n.354 |
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in
flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato
per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio
di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede
comunque con giudizio
direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. |
|
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalità dello straniero
o nell’ambito delle attività punite a norma del presente
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in
violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la
reclusione fino a quattro anni e con la
multa fino a lire trenta milioni. |
|
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è
tenuto ad accertarsi che
lo straniero trasportato sia in
possesso dei documenti
richiesti per l'ingresso nel
territorio dello Stato, nonché a
riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo
dei rispettivi mezzi di
trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza
anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire un milione a
lire cinque milioni per ciascuno
degli
stranieri
trasportati. Nei casi più gravi è disposta la
sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza,
autorizzazione o concessione rilasciata dall’autorità
amministrativa italiana inerenti all’attività professionale
svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689 . |
|
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nell’ambito delle direttive di cui
all’articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza
operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono
procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose
trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando,
anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono
fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati
previsti dal presente articolo. Dell’esito dei controlli e delle
ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è
trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se
ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore.
Nelle medesime circostanze gli
ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a
perquisizioni, con l’osservanza delle disposizioni di cui
all’articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. |
|
8.
I beni immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati
nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione
dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati
dall’autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli
organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego immediato in attività di
polizia; se vi ostano esigenze processuali, l’autorità
giudiziaria rigetta l’istanza con decreto motivato. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 100, commi 2, 3 e 4,
del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
|
9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo,
nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di
prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale
mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza
tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine,
le somme affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio
dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno,
rubrica “Sicurezza
pubblica”. |
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|
9-bis. La nave italiana in servizio di
polizia, che incontri nel mare territoriale, o nella zona contigua, una nave,
che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel
trasporto illecito di migranti,
può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il
coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla,
conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
|
9 ter. I poteri di cui al comma 9-bis
possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, da parte
delle navi da guerra nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato |
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Art. 13 |
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(Espulsione amministrativa) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
|
2.
L’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero: |
|
a) è
entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e
non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10; |
|
b) si
è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso
di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza
maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o
annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne
è stato chiesto il rinnovo; |
|
c) appartiene
a taluna delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3
agosto 1988, n. 327, o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646. |
|
3.
L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato.
Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale,
l’autorità giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano
inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il
giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida, salvo che
applichi una misura detentiva ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del
codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata o è
cessata, il questore può adottare la misura di cui all’articolo
14, comma 1. |
3.
L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da
parte dell'interessato. Quando lo straniero è' sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione,
richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può
negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilità
di persone concorrenti nei reato o imputate in procedimenti per reati
connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del
provvedimento è sospesa fino a quando
l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede
all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si
intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro
quindici giorni dalla richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di
nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento
presso un centro di permanenza temporaneo, a
norma dell'articolo 14 |
|
3
bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi
la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5 del codice di procedura, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3. |
|
3
ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara l'estinzione della misura, decide sul
rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento
è immediatamente comunicato al Questore. |
|
3
quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3 bis e 3
ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta
espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone
il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E' sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma
dell'articolo 240 del codice
penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e
14. |
|
3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del
termine di prescrizione del reato
più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'articolo 345 del codice di
procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare,
quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale. |
|
3 sexies. Il nullaosta all’espulsione non
può essere concesso qualora si proceda per uno o
più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nonché dall’articolo 12 del presente decreto. |
4.
L’espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero : |
4.
L’espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al
comma 5. |
a) è
espulso ai sensi del comma 1 o si è trattenuto indebitamente nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato con l’intimazione; |
|
b) è
espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto rilevi, sulla base
delle circostanze obiettive, il
concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del
provvedimento. |
|
5.
Si procede altresì all’accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera
a), qualora quest’ultimo sia privo di valido documento attestante la
sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi, tenuto conto
di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e
lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga
all’esecuzione del provvedimento. |
5.
Nei confronti dello straniero che si
è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di
soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta
giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, l’espulsione
contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone l’accompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione
del provvedimento. |
6.
Negli altri casi, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare
il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare
le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all’ufficio di
polizia di frontiera. Quando l’espulsione è disposta ai sensi
del comma 2, lettera b), il questore può adottare la misura di cui
all’articolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di
circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest’ultimo si
sottragga all’esecuzione del provvedimento. |
6.
(…). |
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1
dell’articolo 14, nonché ogni altro atto concernente
l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, sono comunicati
all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità
di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero,
ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. |
|
8.
Avverso il decreto di espulsione
può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro
cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine
è di trenta giorni qualora l’espulsione sia eseguita con
accompagnamento immediato. |
8. Avverso il decreto di espulsione può
essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto
l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in
ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso
di cui al presente comma può essere sottoscritto anche personalmente,
ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso,
da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne
l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria,
Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso
al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, nonché ove necessario, da un interprete |
9.
Il ricorso è presentato al pretore del luogo di residenza o di dimora
dello straniero. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato,
semprechè sia disposta la misura di cui al comma 1 dell’articolo
14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il
pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del
ricorso, sentito l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile. |
9.
(…). |
10.
Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 può essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il
ricorso può essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione,
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il
ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla
presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che
provvedono a certificarne l’autenticità e ne curano
l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto
di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell’ambito dei
soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
nonché, ove necessario, da un interprete. |
10
(…). |
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 è ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
|
12.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, lo straniero espulso
è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non
sia possibile, allo Stato di provenienza. |
|
13.
Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato
senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno; in caso di
trasgressione, è punito con l’arresto da due mesi a sei mesi ed
è nuovamente espulso con accompagnamento immediato. |
13. “Lo straniero espulso non può
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è
punito con la reclusione da sei mesi ad un anno ed è nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. 13bis.
Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di
reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa
pena si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di cui
al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale. 13ter Per i reati di cui ai commi 13 e 13bis
è sempre consentito l’arresto in flagranza dell’autore del
fatto e, nell’ipotesi del comma 13 bis è consentito il fermo. In
ogni caso contro l’autore del fatto si procede con rito
direttissimo”. |
14.
Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che
il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che
decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la
durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi
legittimi addotti dall’interessato e tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall’interessato sul territorio dello Stato. |
14.
Salvo che sia diversamente disposto,
il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto
di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni
caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta
tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia. |
15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
può adottare la misura di cui all’articolo 14, comma 1. |
|
16.
L’onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato
in lire 4 miliardi per l’anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a
decorrere dall’anno 1998. |
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Art. 14
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(Esecuzione dell’espulsione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
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1.
Quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento,
perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti
supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, ovvero
all’acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per
l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il
questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente
necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più
vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. |
|
2.
Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da
assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni
caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
|
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore
dall’adozione del provvedimento. |
|
4.
Il pretore, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all’articolo 13 ed al presente
articolo, convalida il
provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, sentito l’interessato. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore
successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta anche
in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
|
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore
può prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni,
qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al
respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o
il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza
ritardo al pretore. |
5.
La convalida comporta la permanenza
nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l’accertamento dell’identità e della nazionalità,
ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può
prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine,
il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice. |
|
5-bis Quando non sia stato possibile
trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
l’espulsione o il respingimento il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di cinque giorni. |
|
5-ter.
Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello
Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del
comma precedente, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica. |
|
5-quater.
Lo straniero, nuovamente espulso ai sensi del comma 5 ter, che si trattiene
senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. |
|
5
quinquies Per i reati previsti ai commi 5 ter e 5 quater è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede con
rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione
dell’espulsione, il questore può disporre i provvedimenti di cui
al comma 1 del presente articolo |
6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l’esecuzione della misura. |
|
7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo
straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare
senza ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
|
8.
Ai fini dell’accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono
essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o
con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza
per stranieri. |
|
9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti
locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre
installazioni, nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali
deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di
contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell’interno
promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di
altri Ministri. |
|
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|
Art. 15 |
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(Espulsione a titolo di misura di sicurezza) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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|
1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare
l’espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. |
|
|
|
|
|
Art. 16 |
Articolo 16 |
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della
detenzione) |
Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione |
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|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14) |
|
|
|
1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in
taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando
ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e
non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della
pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale né le cause
ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, della presente legge, può sostituire la medesima
pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a
cinque anni. |
|
2.
L’espulsione è eseguita dal questore anche se la sentenza non
è irrevocabile, secondo le modalità di cui all’articolo
13, comma 4. |
|
|
3.
L’espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi
in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti
dall’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente decreto, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. |
|
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14,
dell’arrticolo 13, la sanzione sostitutiva è revocata dal
Giudice competente. |
|
5.
Nei confronti dello Straniero detenuto, che si trova in taluna delle
situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una
pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta
l’espulsione, sempre che ne sia certa l’identità.
L’espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna
riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto. |
|
6.
Competente a disporre l’espulsione di cui al comma 5 è il
magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia
sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il
decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale
di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni. |
|
7.
L’esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è
sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione
del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane
fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio.
L’espulsione è esguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica. |
|
8. La pena è estinta alla scadenza del
termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5,
sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio
dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e
riprende l'esecuzione della pena |
|
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato
a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l’esercizio
del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al
compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza.
L’autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite
di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta
dell’imputato o del difensore. |
|
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|
CAPO III |
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|
DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art. 18 |
|
(Soggiorno per motivi di protezione sociale) |
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|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
|
|
|
1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, o di quelli previsti dall’articolo 380 del codice di
procedura penale, ovvero nel corso
di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un’associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il
questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere
favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno
per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un
programma di assistenza ed integrazione sociale. |
|
2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del
contributo offerto dallo straniero per l’efficace contrasto dell’organizzazione
criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti
indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al
programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
|
3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per l’affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi
da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell’ente
locale, e per l’espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento
sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la
capacità di favorire l’assistenza e l’integrazione
sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture
organizzative dei soggetti predetti. |
|
4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di
interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità
dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal servizio sociale dell’ente locale, o comunque accertate
dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio. |
|
5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché
l’iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla
scadenza del permesso di soggiorno, l’interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo
è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di
studi. |
|
6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere
altresì rilasciato, all’atto delle dimissioni
dall’istituto di pena, anche su proposta del procuratore della
Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni,
allo straniero che ha terminato l’espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova
concreta di partecipazione a un
programma di assistenza e integrazione sociale. |
|
7.
L’onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5
miliardi per l’anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall’anno 1998. |
|
|
|
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|
Art.19 |
|
(Divieti di espulsione e di respingimento) |
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|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
|
|
|
1.
In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento
verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione
per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di cittadinanza,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. |
|
2.
Non è consentita
l'espulsione, salvo che nei casi
previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti: |
|
a) degli
stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o
l'affidatario espulsi; |
|
b) degli
stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto
dell’articolo 9; |
|
c) degli
stranieri conviventi con parenti
entro il quarto grado o con
il coniuge, di nazionalità italiana; |
|
d) delle
donne in stato di gravidanza o
nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. |
|
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Art. 20 |
|
(Misure
straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
|
|
|
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la
solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente
interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell’ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo
unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non
appartenenti all’Unione Europea.
|
|
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento
sull'attuazione delle misure adottate. |
|
|
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|
TITOLO III |
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|
DISCIPLINA DEL LAVORO |
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Art. 21 |
|
(Determinazione dei flussi di ingresso) |
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|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30
dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n.
335, art. 3, comma 13) |
|
|
|
1.
L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono
altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non
appartenenti all’Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale,
abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei
flussi d’ingresso e delle procedure di riammissione. Nell’ambito
di tali intese possono essere definiti appositi accordi in
materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti
autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro
dei paesi di provenienza. |
1.
L’ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite nei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono
altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte
di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, nonché agli Stati non
appartenenti all’Unione europea, con i quali il Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso
accordi finalizzati alla
regolamentazione dei flussi d’ingresso e delle procedure di
riammissione. Nell’ambito di tali intese possono essere definiti
appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili
delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
2. Le intese o accordi
bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in
Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per
l’esercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al
termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza. |
|
3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il
rilascio delle autorizzazioni al lavoro. |
|
4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo
articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sull’andamento dell’occupazione e dei tassi di
disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei
cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea iscritti nelle
liste di collocamento. |
|
|
4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva
richiesta di lavoro suddivisi per regioni, province e comuni, elaborati
dall’anagrafe informatizzata istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione
prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e
private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio |
5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento
di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le
modalità di tenuta delle
liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. |
|
6.
Nell’ambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari
esteri, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori
extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano
fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero
l’approvazione di domande
di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti
anche per altri Paesi. |
|
7. Il regolamento di
attuazione prevede forme di istituzione di un’anagrafe annuale
informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei
lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di collegamento con
l’archivio organizzato dall’Istituto nazionale della previdenza
sociale (I.N.P.S.) e con le questure. |
|
8. L’onere derivante dal presente articolo
è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall’anno 1998. |
|
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|
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Art. 22
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(Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
|
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
|
|
|
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve
presentare all’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una
conoscenza diretta dello straniero, può richiedere
l’autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all’art. 21,
comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
1. In ogni Provincia è istituito presso la
prefettura, ufficio territoriale di Governo, uno sportello unico per
l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo
all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato
ed indeterminato. |
2.
Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro
deve esibire idonea documentazione indicante le modalità della
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero. |
2. Il
datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che
intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve
presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di
residenza: |
3.
L’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia
l’autorizzazione,
nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi
determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo
21, previa verifica delle
condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono
essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di
lavoro applicabili. |
a) richiesta nominativa di nullaosta al lavoro; |
4.
Ai fini di cui al comma 3, l’ufficio periferico fornisce mensilmente al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle
autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti
all’Unione europea con quote riservate. |
b) idonea documentazione relativa alle
modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; |
5.
L’autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e
non oltre sei mesi dalla data del rilascio. |
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel paese di provenienza; |
6. Salvo quanto
previsto dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore previa esibizione dell’autorizzazione al
lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente. |
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni
variazione concernente il rapporto di lavoro. |
7. Le questure
forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso
il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l’accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un “Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari”, da condividere con tutte le altre Amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di
apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate. |
3. Nei
casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può
richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del
comma 2, il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte nelle
liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione. |
8. Il datore di lavoro deve altresì esibire
all’ufficio periferico del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero. |
4. Lo sportello unico per l’immigrazione
comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l’impiego di
cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469,
competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale.
Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via
telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con
ogni altro mezzo possibile ed attiva,
gli eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n.181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda di lavoratore nazionale o comunitario, il centro
trasmette all’ufficio territoriale richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore
di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per
l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi
del comma 5. |
9. La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi
familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche
per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, per un
periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le
modalità di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche
ai fini dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. |
5. Lo sportello unico per l’immigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni del
contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in
ogni caso, sentito il questore, il nullaosta nel rispetto dei limiti
numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell’articolo
3, comma 4 e dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro,
trasmette la documentazione agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica.. Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità per un
periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. |
10.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con
l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da lire
duemilioni a lire seimilioni.
|
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso. Entro otto giorni dall’ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione che ha
rilasciato il nullaosta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi
conservato ed, a cura di quest’ultima, trasmesso in copia
all’autorità consolare competente ed al centro per
l’impiego competente. |
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali,
dall’articolo 25, comma 5,
in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. I
lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa
in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di
richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni
internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro
favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. |
7. Il datore di lavoro che omette di
comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione
del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la
sanzione amministrativa da un milione a cinque milioni di lire. Per
l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente
il prefetto. |
12.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori
extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia. |
8.
Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per
motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile
residenza del lavoratore. |
13.
I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione
centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di
formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
|
9.
Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le
informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque
idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari»,
da condividere con le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le Amministrazioni
interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura
delle questure, all’ufficio finanziario competente che provvede
all’attribuzione del codice fiscale. |
|
10.
Lo sportello unico per l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nullaosta rilasciati
secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all’articolo 3,
comma 4. |
|
11. La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non superiore a sei mesi. Il
regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai
centri per l’impiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto
a nuovi lavoratori extracomunitari. |
|
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie
dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
è punito con l’arresto da
tre mesi ad un anno e con l’ammenda di lire cinque milioni per
ogni lavoratore impiegato. |
|
13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori
stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo
di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato
l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale
hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia
regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che
risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria
maggiorati del 5 per cento annuo. |
|
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in
Italia. |
|
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono
chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone
condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli
casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma
del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica |
|
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Art. 23 |
Art. 23 |
(Prestazione di garanzia per l’accesso al
lavoro) |
(Titoli di prelazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21) |
|
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1.
Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda
farsi garante dell’ingresso di uno straniero, per consentirgli
l’inserimento nel mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione
dei decreti di cui all’articolo 3, comma 4, apposita richiesta
nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione
all’ingresso costituisce titolo
per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter
effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il
sostentamento e l’assistenza sanitaria per la durata del permesso di
soggiorno. L’autorizzazione all’ingresso viene concessa, se
sussistono gli altri requisiti per l’ingresso, nell’ambito delle
quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di
attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve
essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della
domanda. Essa consente di
ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di
soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro. |
1. Nell’ambito di programmi approvati dal
Ministero del lavoro e della solidarietà sociale e dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
realizzati anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, nonché
organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori
stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese,
ente ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno
tre anni possono essere previste attività di istruzione e di formazione
professionale nei paesi di origine. |
2.
Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le
associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato
operanti nel settore
dell’immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti
patrimoniali e organizzativi
individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per
la solidarietà sociale di concerto con i Ministri dell’interno e
del lavoro e della previdenza sociale.
Lo stesso regolamento può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un elenco
degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia. |
2. Gli stranieri che abbiano partecipato alle
attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai
quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di
cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione del presente decreto. |
3.
La prestazione di garanzia per l’accesso al lavoro è ammessa
secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione, il quale
stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto
può prestare in un anno. |
3. Il regolamento di attuazione del presente testo
unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1 |
4.
Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di
cui all’articolo 3, comma
4, nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i
visti d’ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati
su richiesta di lavoratori stranieri residenti all’estero e iscritti in
apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
con graduatoria basata sull’anzianità di iscrizione. Il
regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui
al presente comma. |
(…) |
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Art. 24 |
|
(Lavoro stagionale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
|
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|
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare all’ufficio periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante
o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello
straniero, la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o
più persone iscritte nelle liste
di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione.
|
1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in
Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere
stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo
sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi
dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non
abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste
dall’articolo 22, deve
essere immediatamente comunicata al centro per l’impiego
competente, che verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale
disponibilità di lavoratori Italiani o comunitari a ricoprire l’impiego
stagionale offerto. Si applicano le disposizioni dell’articolo 22,
comma 3. |
2.
L’ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l’autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di
ricezione della richiesta del datore di lavoro. |
2.
Lo sportello unico per l’immigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. |
3.
L’autorizzazione al lavoro stagionale può avere la
validità minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi
nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a
gruppi di lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori
di lavoro. |
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale ha
validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza
della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro. |
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai
cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in
Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire il permesso di
soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le
condizioni. |
|
5.
Le Commissioni regionali per l’impiego possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei lavoratori
stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a
quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi
diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei
deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza. |
5.
Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 possono
stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con
gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l’accesso dei
lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo,
comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera,
nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari
relative all’accoglienza.. |
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 10. |
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o più stranieri privi del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 6. |
|
|
|
|
|
|
Art. 25 |
|
( Previdenza e assistenza per i lavoratori
stagionali) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
|
|
|
1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonché della
loro specificità, agli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si
applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo
le norme vigenti nei settori di attività : |
|
a) assicurazione
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti; |
|
b) assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; |
|
c) assicurazione
contro le malattie; |
|
d) assicurazione
di maternità. |
|
2.
In sostituzione dei contributi per l’assegno per il nucleo familiare e
per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di
lavoro è tenuto a versare all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari all’importo dei
medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità
stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di carattere
socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all’articolo 45. |
|
3.
Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e
le modalità degli interventi di cui al comma 2. |
|
4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento
dell’attività lavorativa. |
|
5.
Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi
all’istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del
lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o
da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che
lasciano il territorio dello Stato. E’ fatta salva la
possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di
successivo ingresso. |
|
|
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Art. 26 |
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(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo) |
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|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
|
|
|
1.
L’ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti
all’Unione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato
un’attività non occasionale di lavoro autonomo può essere
consentito a condizione che l’esercizio di tali attività non sia
riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea. |
|
2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una
attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero
costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie deve
altresì dimostrare di disporre di risorse adeguate per
l’esercizio dell’attività che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
l’esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i
requisiti per l’iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di
una attestazione dell’autorità competente in data non anteriore a tre mesi che
dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione
o della licenza prevista per l’esercizio
dell’attività che lo straniero intende svolgere. |
|
3.
Il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque
dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito
annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo
previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani
o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. |
|
4.
Sono fatte salve le norme più favorevoli previste da accordi
internazionali in vigore per l’Italia. |
|
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell’interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all’attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con l’espressa
indicazione dell’attività cui il visto si riferisce, nei limiti
numerici stabiliti a norma dell’articolo 3, comma 4, e
dell’articolo 21. |
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell’interno e del Ministero eventualmente
competente in relazione all’attività che lo straniero intende
svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con
l’espressa indicazione dell’attività cui il visto si
riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell’articolo 3, comma
4, e dell’articolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresì, allo straniero la certificazione
dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini
degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-ter per la
concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo |
6.
Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le
modalità previste dal regolamento di attuazione. |
|
7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. |
|
|
7-bis.
La condanna con provvedimento
irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II della legge 22 aprile 1941, n.633 e successive modifiche
e integrazioni relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli
473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno
rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica |
|
|
|
|
Art. 27 |
|
(Ingresso per lavoro in casi particolari) |
|
|
|
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e
4) |
|
|
|
1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: |
|
a) dirigenti
o personale altamente specializzato di
società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di
società estere che abbiano la sede principale di attività nel
territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio,
ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di
società di altro Stato membro dell’Unione europea; |
|
b) lettori
universitari di scambio o di madre lingua; |
|
c) professori
universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico
accademico o un’attività retribuita di ricerca presso
università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia; |
|
d) traduttori
e interpreti; |
|
e) collaboratori
familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno,
rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si trasferiscono in Italia, per
la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico; |
|
f) persone
che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale,
svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani
effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro
subordinato; |
|
g) lavoratori
alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano,
che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o
determinato, tenuti a lasciare
l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati; |
|
h) lavoratori
marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel
regolamento di attuazione; |
|
i) lavoratori
dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede all’estero e da questi direttamente
retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al
fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di
contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede
all’estero, nel rispetto delle disposizioni dell’art.1655 del
codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme
internazionali e comunitarie; |
|
l)
lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti all’estero; |
|
m)
personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; |
|
n)
ballerini, artisti e musicisti da impiegare
presso locali di intrattenimento; |
|
o)
artisti da impiegare da enti musicali
teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche
o private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche; |
|
p)
stranieri che siano destinati a
svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso
società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; |
|
q)
giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere; |
|
r)
persone che, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia
attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone
collocate “alla pari”. |
|
2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori
extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale
per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche
che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale
artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre
mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere
attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non
possono cambiare settore di attività né la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in
materia di spettacolo, determina le procedure e le
modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente
comma. |
|
3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attività. |
|
4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altresì norme per
l’attuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore
relativamente all’ingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale
aventi sede in Italia. |
|
5.
L’ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti all’Unione
europea è disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli
accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
|
|
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, su proposta del Comitato Olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva
a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all’approvazione del Ministro
vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di
assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica |
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TITOLO IV |
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DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE E TUTELA
DEI MINORI |
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Art. 28 |
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(Diritto all'unità familiare) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
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1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei
confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni
previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per
motivi religiosi. |
|
2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell’Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte
salve quelle più favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione. |
|
3.
In tutti i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto
all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in
considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1.
Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti
familiari: |
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a) coniuge
non legalmente separato; |
|
b) figli
minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati
ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; |
|
c) genitori
a carico; |
c) genitori
a carico qualora non abbiano altro
figlio che provveda al loro sostentamento nel paese di origine; |
d) parenti
entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione
italiana. |
d) (…). |
2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età
inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli. |
|
3.
Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: |
|
a) di
un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un
figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà; |
|
b) di
un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare,
al doppio dell’importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più
familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del
reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. |
|
4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che
ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui
al comma 3. |
|
5.
Oltre a quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, è consentito
l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari
con i quali è possibile attuare il ricongiungimento. |
|
6.
Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito
l’ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente
soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno
dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di
disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
|
7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
prescritta documentazione,
è presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la
quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del
dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza
dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto,
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. |
7.
La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione,
è presentata allo sportello unico per l’immigrazione presso
la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante
accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di
diniego del nulla osta. |
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato
può ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione. |
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato
può ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello
unico per l’immigrazione, da
cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione. |
9.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altresì
il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5. |
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Art.30 |
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(Permesso di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
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1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: |
|
a) allo
straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del
proprio familiare nei casi previsti dall’articolo 29, ovvero con visto
di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; |
|
b) agli
stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che
abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini
italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti; |
|
c) al
familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro
dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente
soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è
convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione
può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo
di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino
sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno
da parte del familiare; |
|
d) al
genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.
In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato
anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a
condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della
potestà genitoriale secondo la legge italiana. |
|
|
1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui
alla lettera b) del comma 1 è immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza
salvo che dal matrimonio sia nata prole |
2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo
svolgimento di attività di lavoro. |
|
3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dell’articolo 29 ed è rinnovabile
insieme con quest’ultimo. |
|
4.
Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o
di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con straniero titolare
della carta di soggiorno di cui all’articolo 9, è rilasciata una
carta di soggiorno. |
|
5.
In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il
figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del
diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere
convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di
età per lo svolgimento di attività di lavoro. |
|
6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri
provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto
all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al
pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito
l’interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può disporre
il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del
procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra
tassa. L’onere derivante dall’applicazione del presente comma
è valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall’anno 1998. |
|
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Art. 31 |
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(Disposizioni a favore dei minori) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
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1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di
soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del
quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del
genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei
genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che
risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n.
184, è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale
è affidato e segue la condizione giuridica di quest’ultimo, se
più favorevole. L’assenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dell’iscrizione. |
|
2.
Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello
straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi
familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una
carta di soggiorno. |
|
3.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del
minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare
l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre
disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è
revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il
rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze
del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati
alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti
di rispettiva competenza. |
|
4.
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del
questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art. 32 |
|
(Disposizioni concernenti minori affidati |
|
al compimento della maggiore età) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
|
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1.
Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti
sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e
2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4
maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno
per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo,
per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al
lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23. |
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Art. 33 |
|
(Comitato per i minori stranieri ) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1.
Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei
Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da due
rappresentanti dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
da un rappresentante dell’Unione province d’Italia (UPI) e da due
rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore
dei problemi della famiglia. |
|
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui
delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell’interno e di
grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela
dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa
esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le
regole e le modalità per l’ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in
età superiore a sei anni che entrano in Italia nell’ambito di
programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie italiane, nonché per l’affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi. |
|
3.
Il Comitato si avvale, per l’espletamento delle attività di
competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso
il Dipartimento medesimo. |
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TITOLO V |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE’ DI
ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE
SOCIALE. |
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CAPO I |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA |
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Art. 34 |
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(Assistenza per gli stranieri |
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iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
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|
1. Hanno l’obbligo di iscrizione al servizio
sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza
di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all’obbligo contributivo, all’assistenza erogata in Italia dal
servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale : |
|
a) gli
stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste
di collocamento; |
|
b) gli
stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del
titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari,
per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa
adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. |
|
2. L’assistenza sanitaria spetta
altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more
dell’iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di
stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin
dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. |
|
3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non
rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto ad
assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità
mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto
assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero
mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i
familiari a carico. Per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale
deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo
annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini
italiani, sul reddito complessivo conseguito nell’anno precedente in
Italia e all’estero. L'ammontare del contributo è determinato
con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e non può essere
inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
|
4. L’iscrizione volontaria al servizio
sanitario nazionale può essere altresì richiesta: |
|
a) dagli
stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi
di studio ; |
|
b) dagli
stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi
dell’accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo
il 24 novembre 1969, ratificato
e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304. |
|
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a
corrispondere per l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, a
titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal
decreto di cui al comma 3. |
|
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma
4, lettere a) e b) non è valido per i familiari a carico. |
|
7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario
nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui
dimora secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. |
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Art. 35 |
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(Assistenza sanitaria per gli stranieri |
|
non iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
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|
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini
stranieri non iscritti al
servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti
al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e
province autonome ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. |
|
2. Restano salve le norme che disciplinano
l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a
trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti
dall’Italia. |
|
3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio
nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al
soggiorno, sono assicurate, nei
presidi pubblici ed accreditati,
le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali,
ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i
programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e
collettiva. Sono, in particolare garantiti: |
|
a) la
tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di
trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio
1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di
trattamento con i cittadini italiani ; |
|
b) la
tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
|
c) le
vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di
campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; |
|
d) gli
interventi di profilassi internazionale; |
|
e) la
profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai. |
|
4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate
senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parità con i cittadini italiani.
|
|
5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello
straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare
alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino
italiano. |
|
6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni
ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero
dell’interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate
nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti,
si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario
nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli
interventi di emergenza. |
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Art. 36 |
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(Ingresso e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
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1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in
Italia e l’eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico
visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli
interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria
italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della
stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare
l’avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del
costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo
modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché
documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per
l’accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell’interessato.
La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso
può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi
abbia interesse. |
|
2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio
di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito
nell’ambito di programmi umanitari definiti ai sensi
dell’articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità
d’intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie
locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle
spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale. |
|
3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata
pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile
finché durano le necessità terapeutiche documentate. |
|
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
profilassi internazionale. |
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CAPO II |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art. 37 |
|
(Attività professionali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
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1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in
Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che
prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi
professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in
elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto
previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o
elenchi è condizione necessaria per l'esercizio delle professioni
anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga
gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di
laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di
appartenenza. |
|
2. Le modalità, le condizioni ed i limiti
temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni e per il riconoscimento dei relativi
titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il
regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli
saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate. |
|
3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere
dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini,
Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite
in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. |
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4. In caso di lavoro subordinato, è garantita
la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini
italiani. |
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Art. 38 |
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(Istruzione degli stranieri. Educazione
interculturale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e
5) |
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1. I minori stranieri presenti sul territorio sono
soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le
disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso
ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità
scolastica. |
|
2. L’effettività del diritto allo
studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali
anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l’apprendimento della lingua italiana. 3. La
comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali
come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra
le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative
volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua
d’origine e alla realizzazione di attività interculturali
comuni. |
|
4. Le iniziative e le attività di cui al
comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di
una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le
associazioni degli stranieri, con
le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e
con le organizzazioni di volontariato. |
|
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una
programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni
con le Regioni e gli enti locali, promuovono: |
|
a) l’accoglienza
degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l’attivazione
di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ; |
|
b) la
realizzazione di un’offerta culturale valida per gli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della
scuola dell’obbligo ; |
|
c) la
predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di
provenienza al fine del conseguimento del titolo dell’obbligo o del
diploma di scuola secondaria superiore ; |
|
d) la
realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ; |
|
e) la
realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di
collaborazione internazionale in vigore per l’Italia. |
|
6. Le regioni, anche attraverso altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di
origine. |
|
7. Con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica
indicazione: |
|
a) delle
modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali,
con particolare riferimento all’attivazione di corsi intensivi di
lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado
e dei criteri per l’adattamento dei programmi di insegnamento; |
|
b) dei
criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati
nei paesi di provenienza ai fini dell’inserimento scolastico ,
nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le
famiglie degli alunni stranieri, anche con l’ausilio di mediatori
culturali qualificati; |
|
c) dei
criteri per l’iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri
provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle
classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno
linguistico; |
|
d) dei
criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5. |
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Art. 39 |
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(Accesso ai corsi delle università) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
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1. In materia di accesso all’istruzione
universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è
assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo. |
|
2. Le università, nella loro autonomia e nei
limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte
al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui
all’articolo 3, promuovendo l’accesso degli stranieri ai corsi
universitari di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n.
341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all’inserimento di
una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la
mobilità studentesca, nonché organizzando attività di
orientamento e di accoglienza. |
|
3. Con il regolamento di attuazione sono
disciplinati : |
|
a) gli
adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di
ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con
riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura
economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di
disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello
studente straniero; |
|
b) la
rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio e
l'esercizio in vigenza di esso di attività di lavoro subordinato o
autonomo da parte dello straniero titolare; |
|
c) l’erogazione
di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire
da anni di corso successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze
previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio
universitario e senza obbligo di reciprocità; |
|
d) i
criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini
dell’uniformità di trattamento in ordine alla concessione delle
provvidenze di cui alla lettera c); |
|
e) la
realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono
accedere all’istruzione universitaria in Italia; |
|
f) il
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero. |
|
4. In base alle norme previste dal presente articolo
e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità
comunicate dalle università, è disciplinato annualmente, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con
il Ministro dell’interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per
l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri
residenti all’estero. Lo schema di decreto è trasmesso al
Parlamento per l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni. |
|
5. E’ comunque consentito l’accesso ai
corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia
o, se conseguito all’estero,
equipollente. |
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CAPO III |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E |
|
ASSISTENZA SOCIALE |
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Art. 40 |
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(Centri di accoglienza. Accesso
all’abitazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38) |
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1. Le regioni, in collaborazione con le province e
con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione
europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo,
che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle
proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano
individuate situazioni di emergenza,
può disporre l’alloggiamento nei centri di accoglienza di
stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul
soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme
sull’allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali
condizioni. |
1. Le regioni, in collaborazione con le province e
con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato
predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture
ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell’Unione
europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo,
che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle
proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. (…) |
|
1-bis.
L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato agli
stranieri non appartenenti a paesi dell’Unione europea che dimostrino
di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai
sensi del presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in materia |
2. I centri di accoglienza sono finalizzati a
rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve tempo
possibile. I centri di
accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei
a favorire l’autonomia e l’inserimento sociale degli ospiti. Ogni
regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente
convenzioni con enti privati e finanziamenti. |
|
3. Per centri di accoglienza si intendono le
strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate
esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile,
all’offerta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di
formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e
all’assistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dell’autonomia personale per le esigenze di vitto e
alloggio nel territorio in cui vive lo straniero. |
|
4. Lo straniero regolarmente soggiornante può
accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i
criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento
degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di
volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell’ambito di
strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato,
aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione
alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell’attesa del reperimento di
un alloggio ordinario in via definitiva. |
|
5. Le regioni concedono contributi a comuni,
province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di
risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui
abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare
ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di
soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi
familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere
in conto capitale o a fondo perduto e comportano l’imposizione, per un
numero determinato di anni, di un vincolo sull’alloggio
all’ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri
regolarmente soggiornanti. L’assegnazione e il godimento dei contributi
e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei
criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale. |
|
6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e
gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di
collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di
parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso
alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione
della prima casa di abitazione. |
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Art. 41 |
|
(Assistenza sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39) |
|
|
|
1.
Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di
durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro
carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai
cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste
per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i
sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti. |
|
|
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CAPO IV |
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DIPOSIZIONI
SULL’INTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL
FONDO PER LE |
|
POLITICHE MIGRATORIE |
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Art. 42 |
|
(Misure di integrazione sociale) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; |
|
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.2) |
|
|
|
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell’ambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in
collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi
di origine, favoriscono: |
|
a) le
attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e
della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali
straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive
modificazioni ed integrazioni; |
|
b) la
diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società
italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di
integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall’associazionismo, nonché alle possibilità
di un positivo reinserimento nel Paese di origine; |
|
c) la
conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative,
sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in
Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause
dell’immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale
dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da
essi; |
|
d) la
realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l’impiego
all’interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori
interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni
e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali,
linguisitici e religiosi; |
|
e) l’organizzazione
di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una
società multiculturale e di prevenzione di comportamenti
discriminatori, xenofobi o
razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli
enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano
competenze rilevanti in materia di immigrazione. |
|
2. Per i fini indicati nel comma 1
è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli
affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel
regolamento di attuazione. |
|
3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono l’effettivo esercizio dei diritti e dei
doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, nell’ambito delle
proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di
attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita
pubblica e la circolazione delle
informazioni sulla applicazione della presente legge. |
|
4.
Ai fini dell’acquisizione delle osservazioni degli enti e delle
associazioni nazionali maggiormente attivi nell’assistenza e
nell’integrazione degli immigrati di cui all’articolo 3, comma 1,
e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all’art. 3, comma
6, nonchè dell’esame delle problematiche relative alla
condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: |
|
a) rappresentanti
delle associazioni e degli enti presenti nell’organismo di cui al comma
3, in numero non inferiore a sei; |
|
b) rappresentanti
dei lavoratori extracomunitari designati dalle associazioni più
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; |
|
c) rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero
non inferiore a quattro; |
|
d) rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; |
|
e) sette
esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri, delle
finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari
opportunità; |
|
f) quattro
rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni,
uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione
delle province italiane (UPI); |
|
g) due
rappresentanti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
(CNEL). |
|
5.
Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente. |
|
6.
Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con
quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato,
consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie. |
|
7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli
territoriali. |
|
8.
La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del
rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti
dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno
sede i predetti organi. |
|
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Art. 43 |
|
(Discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41) |
|
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1.
Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento
che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione,
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o
l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e
che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di
parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo
politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica. |
|
2.
In ogni caso compie un atto di discriminazione: |
|
a) il
pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona
esercente un servizio di pubblica necessità che nell’esercizio
delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino
straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità,
lo discriminino ingiustamente; |
|
b) chiunque
imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o
servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua
condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione,
etnia o nazionalità; |
|
c) chiunque
illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di
fornire l’accesso all’occupazione, all’alloggio,
all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad
una determinata razza, religione, etnia o nazionalità; |
|
d) chiunque
impedisca, mediante azioni od omissioni, l’esercizio di
un’attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero
regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione
di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione
religiosa, etnia o nazionalità; |
|
e) il
datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell’articolo 15
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano
qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando,
anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una
razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa,
ad una cittadinanza. Costituisce
discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente
all’adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente
maggiore i lavoratori appartenenti
ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o
linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e
riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento
dell’attività lavorativa. |
|
3.
Il presente articolo e l’articolo 44 si applicano anche agli atti
xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini
italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell’Unione
europea presenti in Italia. |
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Art. 44 |
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(Azione civile contro la discriminazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42) |
|
|
|
1.
Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione
produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione
del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo,
secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione. |
|
2.
La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla
parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio
dell’istante. |
|
3.
Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti
di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto. |
|
4.
Il pretore provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della
domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono
immediatamente esecutivi. |
|
5.
Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,
l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un
termine non superiore a quindici giorni, assegnando all’istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca
i provvedimenti emanati nel decreto. |
|
6.
Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei
termini di cui all’articolo 739,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile. |
|
7.
Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il
convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. |
|
8.
Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai
commi 4 e 5 e dei provvedimenti
del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388,
primo comma, del codice penale. |
|
9.
Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del
comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o
linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o
della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere
statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi,
all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla
progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda interessata.
Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all’articolo 2729,
primo comma, del codice civile. |
|
10.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento
discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano
individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il
giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate. |
|
11.
Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi
dell’articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati
accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni,
ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è
immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste
dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici
che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni
finanziarie o creditizie, o dell’appalto. Tali amministrazioni o enti
revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono
l’esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi
appalto. |
|
12.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le
associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini
dell’applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del
fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. |
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Art. 45 |
|
(Fondo nazionale per le politiche migratorie) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43) |
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1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo
nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli
articoli 20, 38, 40, 42 e 46,
inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme
derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilito in lire 12.500
milioni per l’anno 1997, in lire 58.000 milioni per l’anno 1998 e
in lire 68.000 milioni per l’anno 1999. Alla determinazione del Fondo
per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da
contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell’Unione europea,
che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per
la presentazione, l’esame, l’erogazione, la verifica, la
rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo. |
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2.
Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di
propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie
iniziative e attività concernenti l’immigrazione, con
particolare riguardo all’effettiva e completa attuazione operativa del
presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attività
culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari
opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le
modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le
iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del
Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione
del programma. |
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3.
Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque
da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme
derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della
legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle
politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla
data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione è
disposta per l’intero ammontare delle predette somme. A tal fine le
medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato
per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere
dal 1° gennaio 2000. |
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Art. 46 |
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(Commissione per le politiche di integrazione) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44) |
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1.
Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la
commissione per le politiche di integrazione. |
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2.
La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini
dell’obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato
di attuazione delle politiche per l’integrazione degli immigrati, di
formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche
nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le
politiche per l’immigrazione, interculturali, e gli interventi contro
il razzismo. |
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3.
La commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica
istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con
qualificata esperienza nel campo dell’analisi sociale, giuridica ed
economica dei problemi dell’immigrazione, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la
solidarietà sociale. Il presidente della commissione è scelto
tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed
è collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della
commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali di altre amministrazioni
pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame. |
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4.
Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati l’organizzazione
della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli
affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché i
rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei
quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti. |
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5.
Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della
commissione dal decreto di cui all’articolo 45, comma 1, la commissione
può affidare l’effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni
pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni
deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e
provvedere all’acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo
svolgimento dei propri compiti. |
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6.
Per l’adempimento dei propri compiti la commissione può
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti
locali. |
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TITOLO VI |
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NORME FINALI |
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Art. 47 |
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( Abrogazioni) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46) |
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1.
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati: |
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a) gli
articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
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b) le
disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell’art.
3; |
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c) il
comma 13 dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
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2. Restano abrogate le seguenti disposizioni: |
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a) l’articolo
151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
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b) l'articolo
25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ; |
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c) l’articolo
12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943; |
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d) l'articolo
5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre, 1979, n.
663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ; |
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e) gli
articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; |
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f) l'articolo
4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50; |
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g) l'articolo
116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
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3.
All’art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano
soppresse le parole: |
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“, sempre che
esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli
studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell’ambito dei
programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo”. |
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4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del
presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del
Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635. |
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Art. 48 |
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(Copertura finanziaria) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48) |
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1.
All’onere derivante dall’attuazione della legge 6 marzo 1998, n.
40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e
in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: |
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a) quanto a lire 22.500 milioni per
l’anno 1997 e a lire
104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l’anno 1997 e a lire
29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999
l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
quanto a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli
anni 1998 e 1999, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri; |
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b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. |
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2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
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Art.
49
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(Disposizioni finali) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49) |
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1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e
del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale
nonché delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra
le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia
criminale. |
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2. All’onere conseguente
all’applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l’anno 1998, si
provvede a carico delle risorse di cui all’articolo 48 e comunque nel
rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto. |
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(permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1.L’ultimo
periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989,
n.416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è sostituito come
segue: “Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le
ipotesi previste nei successivi articoli 1 bis e 1ter, rilascia, su richiesta,
un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della
procedura di riconoscimento”.
Articolo 25
(procedura semplificata)
Dopo
l’articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con
legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono inseriti i seguenti:
“Articolo 1 bis
1.
Il richiedente asilo non
può esser trattenuto per il mero fatto di dover esaminare la domanda di
asilo. Esso può, tuttavia, esser trattenuto nell’ambito del
complessivo procedimento decisionale di permanenza nel territorio dello Stato,
basato sulle disposizioni del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
comunque solo per il tempo strettamente necessario nei seguenti casi:
a)
per verificare e
determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli abbia
smarrito, distrutto o comunque fatto scomparire i suoi documenti di viaggio e/o
d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato membro, presentato
documenti falsi per fuorviare le autorità;
b)
per verificare gli elementi su cui si basa la domanda
di asilo, qualora tali elementi vadano altrimenti perduti;
c)
nell'ambito di un
procedimento avviato per decidere se il richiedente ha il diritto di essere
ammesso nel territorio dello Stato.
2.Il
trattenimento deve sempre aver luogo nei seguenti casi:
a)
nell’ambito della valutazione di una domanda di asilo presentata dallo
straniero intercettato, suo malgrado,
in fase di elusione dei controlli di frontiera o subito dopo, o,
comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b)
nell’ambito della valutazione di una domanda di asilo presentata da uno
straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o
respingimento.
3. Il trattenimento previsto per i casi di cui alla
lettera a) del comma 2, così come quello eventuale di cui alle lettere
a), b), c) del comma 1 è attuato nei centri di accoglienza per
richiedenti asilo secondo le norme di apposito regolamento emanato entro 180
giorni dall’approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento
determinerà anche il numero,
le caratteristiche e le modalità di gestione di dette strutture.
4. Per il trattenimento di cui alla lettera b) del comma 2 si osservano le norme di
cui all’art. 14 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura
semplificata di cui al successivo articolo 1 ter e qualora la stessa non si sia
ancora conclusa, allo straniero viene concesso un permesso di soggiorno
temporaneo fino al termine della procedura stessa.
Articolo 1 ter
1.
Nei casi di cui alle
lettere a) ed b) del comma 2 dell’articolo 1 -bis viene istituita una
procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello
status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2.
Appena ricevuta la
richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla lettera a)
del comma 2 dell’articolo 1-bis, il Questore del luogo in cui la medesima
richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato
in uno dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo di cui all’art.
1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il
Questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato che entro 15 giorni provvede
all’audizione. La decisione deve essere adottata entro i successivi tre
giorni.
3.
Appena ricevuta la
richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui alla lettera b)
del comma 2 dell’articolo 1-bis, il Questore del luogo in cui la medesima
richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello straniero
interessato in uno dei Centri di Permanenza temporanea di cui all’art. 14
del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286; ove già sia in corso il
trattenimento, il Questore chiede al giudice unico la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l’espletamento
della procedura semplificata di cui al presente articolo. Entro due giorni dal
ricevimento dell’istanza, il Questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria
alla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato
che entro 15 giorni provvede all’audizione. La decisione deve essere
adottata entro i successivi tre giorni.
4.
L’allontanamento
non autorizzato dai centri di cui all’art. 1-bis, comma 4 costituisce
rinuncia alla domanda.
5.
Per le domande di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i
tempi non lo consentano, lo Stato italiano si ritiene competente
all’esame di dette domande ai sensi della Convenzione di Dublino
ratificata con legge 23 dicembre 1993, n.563.
6.
L’eventuale
ricorso avverso l’esito sfavorevole della decisione della Commissione
Territoriale potrà esser presentato al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente entro 15 giorni, anche
dall’estero tramite le Rappresentanze diplomatiche non sospende il
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Il richiedente asilo
può tuttavia chiedere al prefetto competente per territorio di poter
rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La
decisione sfavorevole è immediatamente esecutiva.
Articolo 1-quater
1. Presso gli Ufficio Territoriali
del Governo che saranno indicati con il regolamento di cui all’art.
1-bis, comma 3, sono istituite le Commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con
decreto del Ministro dell’Interno, sono presiedute da un funzionario della
carriera prefettizia e composte da
un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell’ente territoriale designato dalla Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Per ciascun componente deve essere
previsto un membro supplente. Tali commissioni potranno essere integrate, su
richiesta del Presidente della Commissione centrale, da un funzionario del
Ministero degli affari esteri con la qualifica di membro a tutti gli effetti,
ogni volte che sia necessario in relazione a particolari afflussi di
richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di
particolari valutazioni in merito alla situazione dei paesi di provenienza da
parte del Ministero degli affari esteri.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza,
il Questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione Territoriale per
il riconoscimento dello status di rifugiato che entro 30 giorni provvede
all’audizione. La decisione deve essere adottata entro i successivi tre
giorni.
3. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali
è ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente
1.La Commissione
centrale per il riconoscimento per lo status di rifugiato di cui
all’articolo 2 del D.P.R. 15.5.1990, n. 136 è trasformata in
Commissione nazionale per il diritto di asilo nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro
dell’Interno e degli Affari Esteri. Essa è presieduta da un Prefetto
ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle
Libertà Civili e dell’Immigrazione e da un dirigente del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione designa,
altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario,
può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione
nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime
commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in
tema di revoche e cessazione degli status concessi.
3.Con il
regolamento di cui, all’articolo 1 bis, 2^ comma, saranno fissate le
modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali.
1.Il comma 7
dell’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 come convertito in legge
28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.
2.E’
prevista la possibilità di concedere contributi a richiedenti asilo in
condizioni di indigenza e che non siano ospitati presso i centri di accoglienza
o altre strutture finanziate dallo Stato o da enti locali, secondo le
modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui
all’articolo 1 bis. 2^ comma.
1.Fino
all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 1 bis, comma 3,
rimangono in vigore le normative e le procedure attuali
(Disposizioni di coordinamento)
Articolo 26
(norme finali)
(norme finanziarie)
1. Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n.400
all’emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente
legge, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni
regolamentari contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394.
Dagli articoli 2, 4, 14, 15 e 16 non derivano oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.