REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI CITTADINI STRANIERI Nella
legge di modifica delle norme in materia di immigrazione e di asilo,
approvata dal Parlamento l’11 luglio 2002 e promulgata dal Presidente
della Repubblica lo scorso 30 luglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n.199, è prevista la regolarizzazione dei cittadini stranieri irregolarmente impiegati in attività di assistenza
familiare o di collaborazione domestica .Il Governo, con l’ordine del
giorno n.9/2454/33 dell’11
luglio 2002 , si è impegnato, inoltre, a varare un provvedimento,
verosimilmente un decreto legge, che dovrebbe entrare in vigore contestualmente alla Legge
“Bossi-Fini”, permettendo ai datori di lavoro la regolarizzazione
dei cittadini stranieri adibiti alle altre attività di lavoro
subordinato, diverse dalle categorie lavorative sopraccitate. |
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Requisiti
dei Beneficiari Potranno
essere regolarizzati i lavoratori stranieri che sono stati impiegati da
datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti
nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge.Non sarà necessario
aver lavorato per tutti i tre mesi, ma sarà sufficiente aver iniziato
il rapporto di lavoro irregolare durante questo periodo, prima
dell’entrata in vigore della nuova normativa. La
dichiarazione di emersione e legalizzazione del lavoro irregolare
dovrà essere presentata agli uffici competenti entro due mesi
dall’entrata in vigore della legge per quanto riguarda i rapporti di
lavoro di collaborazione
domestica e di assistenza familiare. Per gli altri lavoratori subordinati irregolari sembra che il
termine di presentazione sarà di un mese a partire dall’entrata
in vigore del provvedimento legislativo di riferimento.Farà, comunque,
fede il timbro postale. I
lavoratori stranieri che potranno beneficiare della regolarizzazione sono : 1.
gli stranieri
sprovvisti del permesso di soggiorno; 2.
gli stranieri
titolari di un permesso di soggiorno che non consenta attività
lavorativa (es. turismo, salute,
cure mediche, residenza elettiva, richiedenti asilo politico, ecc); 3.
gli stranieri
titolari di un permesso di soggiorno che permetta una limitata
attività lavorativa (es. studio, lavoratori dello spettacolo, minori
non accompagnati, lavoratori dipendenti da ditte estere o autorizzati in base
all’art.27 del T.U. 286/98, ecc.) Ogni famiglia potrà regolarizzare una/o collaboratrice/ore
domestica/o, mentre non
vi sono limiti numerici per quanto riguarda le persone adibite
all’assistenza familiare a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap. In
quest’ultimo caso sarà necessaria la presentazione di una
certificazione medica che attesti lo stato di salute degli assistiti. Nelle altre categorie, i datori di lavoro potranno regolarizzare tutti i lavoratori stranieri subordinati impiegati irregolarmente. |
Elementi ostativi alla regolarizzazione I cittadini stranieri non potranno ottenere il permesso di soggiorno per lavoro se (art.33.7) : 1.
destinatari di provvedimenti di espulsione per
motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; 2.
destinatari di
segnalazioni ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, anche
da parte di Paesi con i quali
l’Italia abbia stipulato specifici accordi o convenzioni
internazionali in tal
senso(Accordi di Schengen); 3.
destinatari di
denunce per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale per i quali è previsto l’arresto,
obbligatorio o facoltativo in flagranza, salvo che abbiano ottenuto un
provvedimento che esclude il reato o la loro responsabilità o preveda
la loro riabilitazione; 4.
destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione. 5. risultano pericolosi per la sicurezza dello Stato. |
PROCEDURA
Le fasi per la presentazione delle dichiarazioni di emersione dei rapporti di lavoro irregolare sono state identificate nelle circolari del Ministero dell’Interno del 19.07.2002 , 22.07.2002 e 27.07.2002. |
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Il datore
di lavoro che vorrà
denunciare la sussistenza del
rapporto di lavoro irregolare con un cittadino straniero dovrà
recarsi in uno dei 14 mila
Uffici postali preposti e ritirare la modulistica necessaria .
Il plico (di due tipi distinti, uno relativo al lavoro domestico,
l’altro relativo al lavoro subordinato) contiene:
Nel modulo il datore di lavoro dovrà indicare: a. le proprie generalità, la sua cittadinanza italiana o la regolarità della propria residenza in Italia; b. le generalità dei lavoratori irregolarmente occupati, indicando la data d’ingresso in Italia, il Visto d’ingresso e il tipo di permesso di soggiorno eventualmente posseduto ; c. la tipologia e le modalità d’impiego dei lavoratori occupati; d. la retribuzione convenuta, in base al vigente contratto collettivo nazionale di riferimento. |
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ALLEGATI Il datore di lavoro dovrà spedire nella busta prestampata il presente modulo, inserendo: a. l’attestato di pagamento del contributo forfettario Lavoratori domestici : 290 € Lavoratori subordinati : 700 € Se vi sono più datori di lavoro per uno stesso lavoratore straniero, ognuno di loro deve effettuare il pagamento del contributo forfetario per intero. b. la certificazione medica (solo per assistenza a non autosufficienti) documentata dall’ASL o da un privato; c. una copia del documento di identità del datore di lavoro; d. la copia di tutte le pagine del documento valido per l’espatrio del lavoratore. Il datore di lavoro dovrà consegnare la busta chiusa allo sportello postale, assieme alla cedola dell’assicurata, debitamente compilata, e pagherà le spese per la spedizione della dichiarazione ( 40€ per i lavoratori domestici e 100€ per gli altri lavoratori ). Verrà rilasciato il tagliando
della cedola dell’assicurata, contenente la causale ed i nominativi del
datore di lavoro e del lavoratore che dovrà essere conservato dalle
parti, assieme alle fotocopie di TUTTI i documenti presentati,a dimostrazione
dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. |
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ATTENZIONE -
Il datore di
lavoro dovrà compilare una dichiarazione per ogni lavoratore
denunciato. -
La
dichiarazione e il successivo contratto di soggiorno per i lavoratori
domestici, potranno essere
stipulati, in nome e per conto delle persone anziane assistite, da un
familiare, secondo l'articolo 4 del DPR 28/12/2000 n. 445 (norme sulla
documentazione amministrativa). Tale dichiarazione potrà essere resa
dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro
parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado., previo
accertamento dell’identità del dichiarante. - la
mancanza degli allegati comporterà l’accantonamento della
pratica che sarà posta in
trattazione alla fine della procedura, per una verifica finale ed un
eventuale provvedimento di archiviazione;
- chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni di legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato. |
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Nessuna ulteriore
attività è richiesta al dichiarante/datore di lavoro ed al
lavoratore interessato, in attesa della lettera di convocazione della
Prefettura-UTG, che conterrà tutte le indicazioni riguardanti
l’appuntamento tra le parti (luogo, giorno e orario) per gli ulteriori
adempimenti di legge. E’
importante indicare correttamente i recapiti dove il dichiarante può
essere normalmente rintracciato. |
Nota bene: le informazioni qui raccolte sono aggiornate al 30 agosto
2002. Sono previste successive circolari a chiarimento della legge.
RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO La verifica della ricevibilità e
dell’ammissibilità della domanda di emersione è demandata
dal legislatore, in via esclusiva, alle Prefetture- UTG, mentre la procedura
d’interesse delle Questure deve essere indirizzata unicamente verso
l’accertamento dei requisiti soggettivi, del datore di lavoro e del
lavoratore straniero (vedi elementi ostativi, art.33,c.7 della Legge 30
luglio 2002). |
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Le Poste Italiane dovranno raccogliere le dichiarazioni
dirette alle Prefetture-UTG in un apposito centro servizi, dove avverrà una prima verifica
circa la corretta compilazione della dichiarazione. |
Il Centro
Servizi delle Poste Italiane provvederà a :
- inviare al datore di lavoro la
comunicazione relativa alla convocazione per la stipula del contratto di
lavoro e il ritiro del permesso di soggiorno da parte del lavoratore, secondo
un’agenda di appuntamenti; - inviare alle
parti le comunicazioni relative ai rigetti e all’archiviazione delle
istanze. |
Presso le Prefetture-UTG, verrà istituito
lo ‘Sportello Polifunzionale’, dotato di un terminalista messo a disposizione
dalle Poste,che riceverà i dati dal Centro Servizi delle Poste
Italiane e le comunicazioni
dalle Questure in merito alla verifica delle posizioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori segnalati. |
Nello sportello polifunzionale
saranno presenti : -
un
rappresentante della Prefettura; -
un
rappresentante dell’Ufficio provinciale del lavoro; -
un
rappresentante della Questura. -
un
rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà a
rilasciare ai lavoratori stranieri sprovvisti il codice fiscale. -
(facoltativo)
un rappresentante dell’Istituto per la previdenza Sociale (INPS) per la
definizione della posizione contributiva del lavoratore straniero. A seconda delle
esigenze locali, potranno essere presenti più unità operative
(l’insieme dei funzionari sopraelencati costituisce il nucleo di una
sola unità). |
STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO E RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO Nei venti giorni successivi la ricezione della documentazione dalle Poste Italiane, la Prefettura-UTG
verificherà l’ammissibilità della dichiarazione e la
Questura accerterà l’esistenza o meno di elementi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno, dandone comunicazione motivata alla
stessa Prefettura-UTG che la registrerà nell’apposito registro
informatizzato istituito in collaborazione e con il supporto delle Poste
Italiane. Nei dieci giorni successivi a tale comunicazione comprovante la mancanza di
elementi ostativi, la Prefettura-UTG fisserà un appuntamento con il
datore di lavoro e il lavoratore straniero denunciato per la stipula del
contratto di lavoro e il contestuale rilascio del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro ( o un delegato) e il lavoratore verranno
convocati, tramite una comunicazione delle Poste Italiane, presso lo Sportello
Polifunzionale istituito presso le Prefetture-UTG dove , nell’ordine,
si recheranno: -
presso la
postazione dell’Agenzia delle Entrate, per l’attribuzione del
codice fiscale del
lavoratore; -
presso il
rappresentante della Prefettura- UTG , per la verifica definitiva della dichiarazione presentata: sarà
possibile, in questa sede, fornire i dati eventualmente mancanti , necessari
per l’ammissibilità della documentazione; -
presso la
postazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, al fine di stipulare il
contratto di lavoro; -
presso il
rappresentante della Questura che consegnerà il permesso di
soggiorno al lavoratore
straniero. Le parti che non si
presenteranno all’appuntamento
presso lo sportello polifunzionale della Prefettura-UTG , verranno riconvocate in caso di giustificato motivo
comprovante la loro assenza. Nel Decreto Legge
riguardante la regolarizzazione dei lavoratori stranieri subordinati è
prevista una deroga alle disposizioni relative alla presa di rilievi
fotodattiloscopici (le c.d.” impronte “)agli stranieri coinvolti in questa procedura di
legalizzazione. Ai titolari dei
permessi di soggiorno per lavoro ottenuto tramite la regolarizzazione
verranno rilevate le impronte entro un anno dalla data di rilascio del titolo
di soggiorno e , comunque, in sede di rinnovo dello stesso. |
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PERMESSO DI SOGGIORNO Il permesso di soggiorno per lavoro avrà durata di un anno. Esso potrà essere rinnovato alla sua scadenza, dimostrando la presenza di un rapporto di lavoro e la regolarità della posizione contributiva dello straniero. Per gli stranieri che otterranno tale soggiorno vigeranno le regole previste per gli altri titolari di permessi di soggiorno per motivi di lavoro. |
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RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI Le
Prefetture-UTG accantoneranno le
pratiche se risultano incomplete nella compilazione o mancano degli allegati
previsti .Verranno accantonate le pratiche che appaiono non ricevibili o se
presentano aspetti di dubbio o di particolare complessità. Sarà
altresì rinviata la trattazione delle dichiarazioni riguardanti le
parti che non si sono presentate senza giustificato motivo
all’appuntamento indetto dallo sportello polifunzionale. Tali dichiarazioni verranno trattate al termine di tutta la
procedura di emersione del lavoro irregolare. I
provvedimenti di rigetto delle dichiarazioni di emersione verranno inviati
nei casi in cui vengano rilevati degli elementi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno (art.33, c.7 Legge 30 luglio 2002) da parte delle
Questure, a seguito della verifica delle condizioni soggettive dei soggetti
interessati tramite l’interrogazione degli archivi elettronici del
C.E.N.(Centro Elaborazione Nazionale) della Polizia di Stato di Napoli. Le Prefetture-UTG provvederanno a
rigettare con provvedimento formale anche le istanze per le quali le Questure
non hanno motivatamente fornito il nulla osta. I
provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze dovranno
essere notificati al domicilio del dichiarante tramite il servizio postale,
evidenziando che, dalla data di notifica, decorreranno i termini per
l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego. |