REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO IRREGOLARE DI CITTADINI STRANIERI

Nella legge di modifica delle norme in materia di immigrazione e di asilo, approvata dal Parlamento l’11 luglio 2002 e promulgata dal Presidente della Repubblica lo scorso 30 luglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.199, è prevista la regolarizzazione dei  cittadini stranieri irregolarmente impiegati  in attività di assistenza familiare o di collaborazione domestica .Il Governo, con l’ordine del giorno  n.9/2454/33 dell’11 luglio 2002 , si è impegnato, inoltre, a varare un provvedimento, verosimilmente un decreto legge, che dovrebbe  entrare in vigore contestualmente alla Legge “Bossi-Fini”, permettendo ai datori di lavoro la regolarizzazione dei cittadini stranieri adibiti alle altre attività di lavoro subordinato, diverse dalle categorie lavorative sopraccitate.

 

Requisiti dei Beneficiari

Potranno essere regolarizzati i lavoratori stranieri che sono stati impiegati da datori di lavoro italiani, comunitari o stranieri regolarmente soggiornanti nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge.Non sarà necessario aver lavorato per tutti i tre mesi, ma sarà sufficiente aver iniziato il rapporto di lavoro irregolare durante questo periodo, prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

La dichiarazione di emersione e legalizzazione del lavoro irregolare dovrà essere presentata agli uffici competenti entro due mesi dall’entrata in vigore della legge per quanto riguarda i rapporti di lavoro di  collaborazione domestica e di assistenza familiare. Per gli altri lavoratori  subordinati irregolari sembra che il termine di presentazione sarà di un mese a partire dall’entrata in vigore del provvedimento legislativo di riferimento.Farà, comunque, fede il timbro postale.

I lavoratori stranieri che potranno beneficiare della regolarizzazione sono :

1.     gli stranieri sprovvisti del permesso di soggiorno;

2.     gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che non consenta attività lavorativa (es.  turismo, salute, cure mediche, residenza elettiva, richiedenti asilo politico, ecc);

3.     gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno che permetta una limitata attività lavorativa (es. studio, lavoratori dello spettacolo, minori non accompagnati, lavoratori dipendenti da ditte estere o autorizzati in base all’art.27 del T.U. 286/98, ecc.)

Ogni famiglia potrà regolarizzare una/o collaboratrice/ore domestica/o, mentre non vi sono limiti numerici per quanto riguarda le persone adibite all’assistenza familiare a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap. In quest’ultimo caso sarà necessaria la presentazione di una certificazione medica che attesti lo stato di salute degli assistiti.

Nelle altre categorie,  i datori di lavoro potranno regolarizzare tutti i lavoratori stranieri subordinati impiegati irregolarmente.

 

 

Elementi ostativi alla regolarizzazione

 

I cittadini stranieri non potranno ottenere il permesso di soggiorno per lavoro se (art.33.7) :

1.     destinatari di provvedimenti di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;

2.     destinatari di segnalazioni ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, anche da parte di Paesi con i quali  l’Italia abbia stipulato specifici accordi o convenzioni internazionali  in tal senso(Accordi di Schengen);

3.     destinatari di denunce per  uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura  penale per i quali  è previsto l’arresto, obbligatorio o facoltativo in flagranza, salvo che abbiano ottenuto un provvedimento che esclude il reato o la loro responsabilità o preveda la loro riabilitazione;

4.     destinatari dell’applicazione di una misura di prevenzione.

5.     risultano pericolosi per la sicurezza dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA

 

Le fasi per la presentazione delle dichiarazioni di emersione dei rapporti di lavoro  irregolare sono state identificate nelle circolari del Ministero dell’Interno del 19.07.2002 , 22.07.2002 e 27.07.2002.

 

 

Il datore di lavoro  che vorrà denunciare  la sussistenza del rapporto di lavoro irregolare con un cittadino straniero dovrà recarsi  in uno dei 14 mila Uffici postali preposti e ritirare la modulistica necessaria .

 

Il plico (di due tipi distinti, uno relativo al lavoro domestico, l’altro relativo al lavoro subordinato) contiene:

 

 

  1. un modulo per la presentazione della dichiarazione del lavoro irregolare.
  2. un bollettino di c/c postale per il versamento del contributo forfetario ;
  3. una busta prestampata in cui inserire la documentazione da presentare allo sportello postale;
  4. la cedola dell’assicurata;
  5. le istruzioni per la compilazione e per la presentazione della dichiarazione.

 

   Nel modulo il datore di lavoro dovrà indicare:

 

a.      le proprie generalità, la sua cittadinanza italiana o la regolarità della propria residenza in Italia;

b.     le generalità dei lavoratori irregolarmente occupati, indicando la data d’ingresso in Italia, il Visto d’ingresso e il tipo di permesso di soggiorno eventualmente posseduto ;

c.      la tipologia e le modalità d’impiego dei lavoratori occupati;

d.     la retribuzione convenuta, in base al vigente contratto collettivo nazionale di riferimento.

 

 

ALLEGATI

 

Il datore di lavoro dovrà spedire nella busta prestampata il presente modulo, inserendo:

 

a.     l’attestato di pagamento del contributo forfettario

Lavoratori domestici   : 290 €

Lavoratori subordinati :  700 €

 

Se vi sono più datori di lavoro per uno stesso lavoratore straniero, ognuno  di loro deve effettuare il pagamento del contributo forfetario per intero.

 

b.     la certificazione medica (solo per assistenza  a non autosufficienti)  documentata dall’ASL o da un privato;

 

c.      una copia del documento di identità del datore di lavoro;

 

 

d.     la copia di tutte le pagine del documento valido per l’espatrio del lavoratore.

 

 

Il datore di lavoro dovrà consegnare la busta chiusa allo sportello postale, assieme alla cedola dell’assicurata, debitamente compilata, e pagherà le spese per la spedizione della dichiarazione ( 40€ per i lavoratori domestici e 100€ per gli altri lavoratori ).

 

Verrà rilasciato il tagliando della cedola dell’assicurata, contenente la causale ed i nominativi del datore di lavoro e del lavoratore che dovrà essere conservato dalle parti, assieme alle fotocopie di TUTTI i documenti presentati,a dimostrazione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.

 

ATTENZIONE

-        Il datore di lavoro dovrà compilare una dichiarazione per ogni lavoratore denunciato.

 

-        La dichiarazione e il successivo contratto di soggiorno per i lavoratori domestici, potranno  essere stipulati, in nome e per conto delle persone anziane assistite, da un familiare, secondo l'articolo 4 del DPR 28/12/2000 n. 445 (norme sulla documentazione amministrativa). Tale dichiarazione potrà essere resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado., previo accertamento dell’identità del dichiarante.

- la mancanza degli allegati comporterà l’accantonamento della pratica che sarà  posta in trattazione alla fine della procedura, per una verifica finale ed un eventuale provvedimento di archiviazione;


-  le dichiarazioni che non contengono tutti gli elementi indicati, a pena di inammissibilità, dalla legge andranno,   invece, ugualmente trattate, essendo sempre possibile il completamento degli elementi informativi mancanti, nell’incontro finale con il datore di lavoro;

- chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni di legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

 

 

 

Nessuna ulteriore attività è richiesta al dichiarante/datore di lavoro ed al lavoratore interessato, in attesa della lettera di convocazione della Prefettura-UTG, che conterrà tutte le indicazioni riguardanti l’appuntamento tra le parti (luogo, giorno e orario) per gli ulteriori adempimenti di legge.

E’ importante indicare correttamente i recapiti dove il dichiarante può essere normalmente rintracciato.

 

 

 

 

 

Nota bene: le informazioni qui raccolte sono aggiornate al 30 agosto 2002. Sono previste successive circolari a chiarimento della legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

La verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità della domanda di emersione è demandata dal legislatore, in via esclusiva, alle Prefetture- UTG, mentre la procedura d’interesse delle Questure deve essere indirizzata unicamente verso l’accertamento dei requisiti soggettivi, del datore di lavoro e del lavoratore straniero (vedi elementi ostativi, art.33,c.7 della Legge 30 luglio 2002).

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Poste Italiane  dovranno raccogliere le dichiarazioni dirette alle Prefetture-UTG in un apposito centro servizi, dove avverrà una prima verifica circa la corretta compilazione della dichiarazione.

 

Il Centro Servizi  delle Poste Italiane provvederà a :

 
- trasmettere le istanze cartacee ad ogni Prefettura-UTG, con relativo supporto magnetico per la realizzazione dell’archivio informatizzato previsto dalla legge; 


- inviare i relativi dati informatici al Centro Elaborazione Nazionale della P.S. di Napoli (CEN) ed alle Questure competenti, per ogni indagine finalizzata all’accertamento della sussistenza di eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno a favore del lavoratore straniero.

 

-  inviare al datore di lavoro la comunicazione relativa alla convocazione per la stipula del contratto di lavoro e il ritiro del permesso di soggiorno da parte del lavoratore, secondo un’agenda di appuntamenti;

 

- inviare alle parti le comunicazioni relative ai rigetti e all’archiviazione delle istanze.

 

 

 

 

 

 

Presso le Prefetture-UTG, verrà  istituito lo ‘Sportello Polifunzionale’, dotato di un terminalista messo a disposizione dalle Poste,che riceverà i dati dal Centro Servizi delle Poste Italiane e le  comunicazioni dalle Questure in merito alla verifica delle posizioni dei datori di lavoro e dei lavoratori segnalati.

 

 

Nello sportello polifunzionale saranno presenti  :

 

-        un rappresentante della Prefettura;

-        un rappresentante dell’Ufficio provinciale del lavoro;

-        un rappresentante della Questura.

-        un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà a rilasciare ai lavoratori stranieri sprovvisti il codice fiscale.

 

-        (facoltativo) un rappresentante dell’Istituto per la previdenza Sociale (INPS) per la definizione della posizione contributiva del lavoratore straniero.

 

A seconda delle esigenze locali, potranno essere presenti più unità operative (l’insieme dei funzionari sopraelencati costituisce il nucleo di una sola unità).

 

STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO E  RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Nei venti giorni successivi la ricezione della documentazione dalle Poste Italiane, la Prefettura-UTG verificherà l’ammissibilità della dichiarazione e la Questura accerterà l’esistenza o meno di elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, dandone comunicazione motivata alla stessa Prefettura-UTG che la registrerà nell’apposito registro informatizzato istituito in collaborazione e con il supporto delle Poste Italiane.

 

Nei dieci giorni successivi a tale comunicazione comprovante la mancanza di elementi ostativi, la Prefettura-UTG fisserà un appuntamento con il datore di lavoro e il lavoratore straniero denunciato per la stipula del contratto di lavoro e il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.

 

Il datore di lavoro ( o un delegato) e il lavoratore verranno convocati, tramite una comunicazione delle Poste Italiane, presso lo Sportello Polifunzionale istituito presso le Prefetture-UTG dove , nell’ordine, si recheranno:

 

-        presso la postazione dell’Agenzia delle Entrate, per l’attribuzione del codice fiscale del lavoratore;

-        presso il rappresentante della Prefettura- UTG , per la verifica definitiva della dichiarazione presentata: sarà possibile, in questa sede, fornire i dati eventualmente mancanti , necessari per l’ammissibilità della documentazione;

-        presso la postazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, al fine di stipulare il contratto di lavoro;

-        presso il rappresentante della Questura che consegnerà il permesso di soggiorno al lavoratore straniero.

 

Le parti che non si presenteranno all’appuntamento  presso lo sportello polifunzionale della Prefettura-UTG  , verranno riconvocate  in caso di giustificato motivo comprovante la loro assenza.

 

Nel Decreto Legge riguardante la regolarizzazione dei lavoratori stranieri subordinati è prevista una deroga alle disposizioni relative alla presa di rilievi fotodattiloscopici (le c.d.” impronte “)agli stranieri coinvolti in questa procedura di legalizzazione.

Ai titolari dei permessi di soggiorno per lavoro ottenuto tramite la regolarizzazione verranno rilevate le impronte entro un anno dalla data di rilascio del titolo di soggiorno e , comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Il permesso di soggiorno per lavoro avrà durata di un anno. Esso potrà essere rinnovato alla sua scadenza, dimostrando la presenza di un rapporto di lavoro e la regolarità della posizione contributiva dello straniero.

Per gli stranieri che otterranno tale soggiorno vigeranno le regole  previste per gli altri titolari di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.

RIGETTO E ARCHIVIAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

 

Le Prefetture-UTG  accantoneranno le pratiche se risultano incomplete nella compilazione o mancano degli allegati previsti .Verranno accantonate le pratiche che appaiono non ricevibili o se presentano aspetti di dubbio o di particolare complessità. Sarà altresì rinviata la trattazione delle dichiarazioni riguardanti le parti che non si sono presentate senza giustificato motivo all’appuntamento indetto dallo sportello polifunzionale.

Tali dichiarazioni verranno trattate al termine di tutta la procedura di emersione del lavoro irregolare.

 

 I provvedimenti di rigetto delle dichiarazioni di emersione verranno inviati nei casi in cui vengano rilevati degli elementi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (art.33, c.7 Legge 30 luglio 2002) da parte delle Questure, a seguito della verifica delle condizioni soggettive dei soggetti interessati tramite l’interrogazione degli archivi elettronici del C.E.N.(Centro Elaborazione Nazionale) della Polizia di Stato di Napoli.

Le Prefetture-UTG provvederanno a rigettare con provvedimento formale anche le istanze per le quali le Questure non hanno motivatamente fornito il nulla osta.

I provvedimenti di rigetto e di archiviazione delle istanze dovranno  essere notificati al domicilio del dichiarante tramite il servizio postale, evidenziando che, dalla data di notifica, decorreranno i termini per l’eventuale impugnazione del provvedimento di diniego.