INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

 

Premesso che

 

-i centri di permanenza temporanea per stranieri in via di espulsione introdotti dalla legge 40 del 1998 sono vere e proprie strutture di detenzione amministrativa per soggetti che risultano privi di permesso di soggiorno, in attesa dell’allontanamento forzato dal territorio nazionale;

 

-la gestione dei centri è sostanzialmente rimessa alla discrezionalità dell’autorità amministrativa, sulla base di direttive e circolari emanate dal Ministero degli interni; in particolare il Prefetto ne cura la organizzazione ed il Questore  ne gestisce, anche tramite soggetti convenzionati con la Prefettura, la attività di trattenimento e di accompagnamento forzato;

 

-a differenza delle carceri, non vi sono regole certe all’interno dei CPT, né vengono date informazioni adeguate agli immigrati sui loro diritti e doveri, con forti limitazioni sostanziali per l’esercizio del diritto di difesa e di visita, anche a seguito della continua mobilità tra le diverse strutture alla quale sono sottoposti gli internati; questa discrezionalità è ancora aumentata dopo il decreto che nello scorso marzo dichiarava lo stato di emergenza relativamente all’arrivo dei cd. clandestini nel nostro paese ed a tale riguardo attribuiva ai Prefetti poteri straordinari;

 

-in molti casi manca la presenza di interpreti e di figure di mediazione, e che per questa ragione l’accesso alla procedura di asilo è sostanzialmente impedito;

 

-che il Comitato europeo per la prevenzione della tortura ha evidenziato in diverse occasioni il pericolo di simili forme di detenzione non regolamentate specificamente dalla legge;

 

- che a Lampedusa esiste da tempo ( precisamente dall’estate del 1998) un centro di prima accoglienza ed assistenza, successivamente previsto dal regolamento di attuazione 394 del 1999, all’art. 23, dove gli stranieri in attesa di essere trasferiti nei centri di permanenza temporanea, o verso i veri centri di accoglienza, potevano essere trattenuti “ per il tempo strettamente necessario”;

 

- che in numerose occasioni le associazioni che difendono i diritti dei profughi e dei rifugiati, come l’ASGi e l’ICS ( Consorzio Italiano di solidarietà) hanno lamentato sia le condizioni oggettive del trattenimento, sia la mancanza delle minime garanzie di difesa e dei diritti riconosciuti agli stranieri irregolari a vario titolo trattenuti nei centri  prima assistenza e soccorso; rispetto a quelli riconosciuti nei centri di permanenza temporanea, in base alla direttiva emanata dal Ministero degli interni nell’agosto del 2000, dove pure, peraltro non erano mancate prassi illegittime sancite da decine di sentenze di annullamento del trattenimento da parte della magistratura;

 

-che a partire dal mese di ottobre 2001, a seguito di sbarchi reiterati sbarchi di profughi sudanesi, poi ammessi alle procedure di asilo, in alcuni casi dopo l’annullamento da parte della magistratura dei decreti di espulsione emessi dal Prefetto di Agrigento,  diverse associazioni avevano lamentato la pratica generalizzata dell’espulsione, seguita dalla Questura di Agrigento nei confronti di potenziali richiedenti asilo, provenienti dal Sudan, dalla Sierra Leone, dallo Sri Lanka, dal Pakistan, dalla Turchia e dall’Irak, paesi nei quali i profughi correvano rischio di persecuzioni individuali e nei quali non erano garantite le libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione. Nei confronti di tutti costoro, giunti a più riprese nell’isola di Lampedusa, e da lì, anche dopo diversi giorni trasferiti nei centrio di permanenza temporanea di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, erano stati emessi provvedimenti  espulsione e respingimenti, anche quando doveva risultare evidente che questi erano rivolti a potenziali richiedenti asilo; a tutto ciò si aggiungeva anche la pratica della “marchiatura” degli stessi con un numero scritto a pennarello sulle mani;

 

- che a seguito della strage di Lampedusa, avvenuta nel Canale di Sicilia il 7 marzo scorso la Associazione studi giuridici sull’immigrazione (Asgi), oltre chiedere una visita al centro di Lampedusa, aveva chiesto alla Procura della Repubblica di Agrigento una indagine sulle modalità di trattenimento e sulle garanzie di difesa, accordate agli immigrati trattenuti nella struttura di quell’isola,  soprattutto alla stregua delle previsioni costituzionali in materia di diritto di asilo ( art.10) e di controllo giurisdizionale sulla libertà personale (art.13);

 

- che con nota diramata alla stampa ( Giornale La Sicilia del 24 marzo u.s.), la Questura di Agrigento replicava all’ASGI, affermando – per quanto risulta - che il centro di Lampedusa era un vero e proprio centro di permanenza temporanea, regolarmente autorizzato ed operante secondo le relative direttive ministeriali;

 

-che tuttavia, alcuni giorni fa, in occasione della richiesta di visita della struttura di Lampedusa, avanzata dall’On Mascia, con una delegazione composta da docenti universitari ed avvocati rappresentanti di associazioni che operano a difesa dei migranti e dei richiedenti asilo, da parte della Prefettura di Agrigento è stato opposto un divieto di ingresso riguardante la intera delegazione con la sola eccezione della stessa rappresentante parlamentare;

 

- che nel fax di risposta della Prefettura di Agrigento inviato alla segreteria dell’On. Mascia si definisce la struttura di Lampedusa come un Centro di prima assistenza e soccorso, ancora una volta ai sensi dell’art.23 del regolamento di attuazione n. 394/99, del T.U. sull’immigrazione n.286 del 1998, recentemente innovato dal Parlamento, che prevede nuove strutture detentive, come i centri di identificazione, con disposizioni che però non sono ancora entrate in vigore;

 

Tutto ciò premesso, per sapere

 

-se la struttura di Lampedusa sia un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell’art.14 del T.U. 286 del 1998, oppure un centro di prima assistenza e soccorso, previsto dal sopraccitato regolamento di attuazione del 1999;

 

-in entrambi i casi, quali siano le regole che disciplinano l’accesso di associazioni, avvocati e ministri di culto a tali strutture, a fronte del diniego opposto dalla Prefettura di Agrigento alla delegazione guidata dall’On.Mascia; dopo che per anni delegazioni di associazioni, avvocati, parlamentari e giornalisti avevano potuto visitare – come nel resto d’Italia - tutti i centri di permanenza ed assistenza siciliani. Proprio a Lampedusa, peraltro, in numerose occasioni, i giornalisti hanno avuto accesso al centro e diversi servizi video della RAI avevano documentato le cattive condizioni di trattenimento degli immigrati rinchiusi nella struttura.

 

-se nei centri di prima assistenza e soccorso sia vietato l’ingresso a rappresentanti di associazioni, avvocati, operatori umanitari che ne facciano preventiva e motivata richiesta alla Prefettura; in caso contrario, di conoscere quali siano i provvedimenti ministeriali ( es. circolari interne), alla base del diniego opposto dalla Prefettura di Agrigento;

 

- se nella struttura di Lampedusa, ed in quella di Agrigento,vengano svolte adeguate attività di informazione circa l’accesso alla procedura di asilo e soprattutto se le struttura siano dotate di interpreti ufficiali destinati a tale attività; in caso affermativo di conoscere chi siano, di quale nazionalità a che titolo retribuiti.

 

- quali siano le richieste di asilo effettivamente ricevute nell’ultimo anno dalla Questura di Agrigento e quanti i respingimenti e le espulsioni decretate dalla medesima autorità, con riferimento alla nazionalità dei destinatari;

 

-se si intende procedere all’adozione di una posizione che consenta la visita di delegazioni di operatori umanitari a queste strutture, in atto totalmente affidate alla discrezionalità dell’autorità amministrativa, in contrasto con la riserva di legge ed il riconoscimento del diritto di accesso alla procedura di asilo previsti dall’art. 10 della Costituzione;

 

-quali siano le aree dove sono previsti nuovi centri di permanenza temporanea, o di transito, o di prima assistenza, o di identificazione, in Sicilia e per quanti posti; al riguardo con quale impegno di spesa e con quale copertura finanziaria;

 

-se vi siano state , o siano previste -altre strutture come- per quanto risulta - alcuni capannoni vicino il porto di Siracusa,  l’aeroporto di Catania, una palestra a Trapani, l’ospedale di Noto, e nell’isola di Pantelleria – di fatto adibite a centri di detenzione di transito per stranieri da espellere;

 

 

 

 

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